CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 87

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che il deputato Alberto Giorgetti è entrato a far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in occasione della prima seduta di esame in sede referente delle proposte di legge, le quali riprendono sostanzialmente, sia pure con alcune differenze, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Finanze, ricorda che in quella sede i gruppi avevano assunto l'impegno ad affrontare le tematiche relative al rientro dei capitali detenuti all'estero, oggetto del predetto articolo 1, attraverso specifiche proposte legislative di iniziativa parlamentare, nonché ad iniziare la discussione di tali proposte non appena fosse stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del predetto decreto-legge n. 4. Pertanto, in ottemperanza a quell'impegno comune, la Commissione avvia oggi tale esame.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, rileva innanzitutto come le proposte di legge in esame intendano sostanzialmente riproporre il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, che recava disposizioni Pag. 88per l'emersione e in rientro di capitali detenuti all'estero. Tale articolo è stato infatti soppresso durante l'esame del provvedimento e trasfuso nelle proposte di legge di iniziativa parlamentare oggi all'esame della Commissione. In tal modo sarà possibile esaminare in maniera più approfondita e ordinata tale materia, allo scopo di superare alcune criticità contenute nella normativa soppressa, anche sulla base delle evidenze emerse durante le audizioni già svolte dalla Commissione in occasione dell'esame del citato decreto-legge.
  In tale contesto rammenta che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 50 del 2014, di conversione del predetto decreto-legge n. 4 del 2013, mantiene espressamente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato articolo soppresso.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge C. 2247 Causi, evidenzia come l'articolo 1 riprenda integralmente il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, mentre l'articolo 2 reca invece la copertura finanziaria del provvedimento.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, della proposta introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 i nuovi articoli da 5-quater a 5-septies.
  Il nuovo articolo 5-quater individua gli elementi principali della procedura di disclosure.
  Destinatario della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi dichiarativi di cui all'articolo 4, comma 1 del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990. Per effetto di tale richiamo potranno accedere alla voluntary disclosure le seguenti categorie di soggetti residenti in Italia: persone fisiche; enti non commerciali; società semplici ed equiparate (ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR). Sono dunque esclusi dal novero dei soggetti eleggibili le società e gli enti commerciali.
  Tali soggetti possono accedere alla procedura nel caso in cui abbiano violato, fino al 31 dicembre 2013, l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi gli investimenti o le attività finanziarie detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
  Detto termine ha la funzione di evitare che si avvalgano degli effetti della collaborazione i contribuenti che hanno trasferito all'estero le attività solo dopo l'introduzione della procedura di collaborazione.
  Il richiamato articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione sussistono anche nei confronti dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività, ne siano titolari effettivi (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio.
  Per consentire l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, la procedura prevede al comma 1, lettera a) dell'articolo 5-quater, che il contribuente indichi spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione sopra richiamati.
  Viene previsto quindi che l'autore della violazione dichiarativa riconosca pienamente l'omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato suscettibili di produrre redditi imponibili nel territorio dello Stato e delle violazioni sostanziali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 Pag. 89del 1997 (per omessa o infedele dichiarazione) relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  L'amministrazione finanziaria procederà dunque ad accertare il quantum dovuto, emettendo un avviso di accertamento ovvero invitando il contribuente all'adesione spontanea.
  Per aderire alla procedura, si dovranno versare in un'unica soluzione (escludendosi quindi il beneficio della rateazione) le somme dovute, che ammontano al quantum dovuto in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso. Nel caso in cui viene formulata istanza di accertamento con adesione, le somme dovute sono calcolate sulla base dell'atto di accertamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Le somme dovute possono essere calcolate anche in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione, ridotte secondo quanto disposto dal successivo articolo 5-quinquies, da versare nei termini per il ricorso.
  Il contribuente non può avvalersi del diritto alla compensazione delle somme così dovute con eventuali crediti fiscali.
  Il comma 2 dell'articolo 5-quater disciplina i casi in cui la collaborazione volontaria non è ammessa. In particolare, la procedura non può attivarsi se la richiesta è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata; più in dettaglio, dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali, per violazione di norme fiscali, che siano riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.
  Tra i casi di accertamento ricompresi nella norma sembrerebbero annoverabili le richieste, gli inviti e i questionari ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA. Inoltre, non sembra essere causa ostativa dell'attivazione della procedura la comunicazione derivante dalla liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, effettuata dall'Amministrazione finanziaria né quella derivante dal controllo formale delle dichiarazioni.
  La richiesta di collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
  Al comma 3 viene disposto che, entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, proprio in considerazione della rilevanza nel procedimento penale degli effetti derivanti dal perfezionamento della procedura.
  Ai sensi del comma 4 il termine per usufruire della procedura di collaborazione volontaria è individuato nel 30 settembre 2015.
  Il nuovo articolo 5-quinquies del predetto decreto-legge n. 167 del 1990 indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul piano sanzionatorio penale tributario, che dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.
  Sul piano penale il comma 1, lettera a), dell'articolo 5-quinquies dispone che nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000.
  La lettera b) del comma 1 prevede, nei confronti di chi aderisce alla disclosure, la diminuzione a metà delle pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsti dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000).
  Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-quinquies le riduzioni o esclusioni di punibilità si applicano limitatamente alle Pag. 90condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.
  Il comma 3 dell'articolo 5-quinquies chiarisce quali sono gli effetti della collaborazione volontaria dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie per le violazioni nel quadro RW, consentendo di comminare una pena inferiore al minimo edittale in presenza di specifiche condizioni.
  Per chi aderisce alla voluntary disclosure le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.
  Gli effetti favorevoli sulle sanzioni tributarie si limitano alle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990 (cosiddette «sanzioni RW») che colpiscono le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale.
  Dal tenore della norma sembra che restino ferme le sanzioni per le altre violazioni sostanziali relative alla dichiarazione dei redditi riferibili alle attività costituite o detenute all'estero, per le quali si applicano la misura e le regole generali di determinazione previste dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
  Al riguardo, ricorda che la legge europea 2013 ha modificato profondamente il richiamato comma 2 dell'articolo 5; detti obblighi dichiarativi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione ridotta di euro 258.
  Per chi aderisce alla voluntary disclosure le predette sanzioni sono determinate nella metà del minimo edittale o nel minimo edittale ridotto di un quarto, in dipendenza dalla condotta del contribuente.
  La disposizione in esame prevede espressamente che la riduzione delle sanzioni avviene ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale consente, ove concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, di ridurre la sanzione stessa fino alla metà del minimo.
  In particolare, la sanzione è ridotta alla metà del minimo edittale ove si verifichi una tra le condizioni che seguono: le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia; le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; l'autore delle violazioni, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.
  Ove non sussistano le predette condizioni, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.
  La ratio della lettera c) è di consentire la riduzione delle sanzioni nella misura della metà del minimo edittale anche quando il paese in cui è localizzato l'intermediario estero ove le attività sono detenute non consenta un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, ma il contribuente autorizzi l'intermediario a rispondere comunque alle richieste di informazioni su tali attività da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, in modo che il fisco possa controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi Pag. 91(quadri RW e RM) per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria («monitoraggio rafforzato»).
  Il comma 4 dell'articolo 5-quinquies contiene misure idonee a garantire, in caso di trasferimento delle attività presso altro intermediario, che l'amministrazione finanziaria italiana possa continuare ad ottenere le informazioni necessarie, pena il pagamento di una sanzione pari alla metà di quella già pagata dal contribuente a seguito della procedura di collaborazione volontaria.
  Il comma 5 dell'articolo 5-quinquies dispone che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni dichiarative segua le regole di cui articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, anche ai fini della definizione del contesto. Viene tuttavia disposta una deroga alle regole generali. Il comma 3 del predetto articolo 16, infatti, consente di definire in modalità agevolata il procedimento sanzionatorio con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Diversamente, nell'ipotesi di voluntary disclosure (quindi con sanzioni irrogate in misura inferiore), il confronto è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi.
  Il comma 6 dell'articolo 5-quinquies disciplina le conseguenze del mancato versamento tempestivo delle somme dovute per effetto della collaborazione volontaria: in tale ipotesi, la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti penali e tributari.
  Inoltre si prevede che l'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini ordinari di decadenza dal potere di contestare o irrogare la sanzione, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.
  Il nuovo articolo 5-sexies del predetto decreto-legge n. 167 demanda a un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa delle norme introdotte. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  Il nuovo articolo 5-septies istituisce il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, che punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
  Segnala al riguardo che la circolare n. 8624 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanata il 31 gennaio 2014, aveva chiarito che l'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 e, in particolare, l'approvazione delle norme sulla voluntary disclosure non avrebbero avuto alcun impatto sull'applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dalle norme antiriciclaggio contenute nel decreto legislativo n. 231 del 2007.
  L'articolo 1, comma 2, della proposta di legge dispone l'utilizzo delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990, come introdotti dal comma 1, per il pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; per l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; per il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. I criteri e le modalità di Pag. 92ripartizione delle risorse tra le finalità indicate nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato sono rinviate ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  Il comma 3, lettera a), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato – aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate dalla normativa vigente – nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per il 2014, 24 milioni per il 2015, 41,5 milioni per il 2016 e 55 milioni euro a decorrere dal 2017. Il tetto di spesa massimo fissato corrisponderebbe, come riportato nella Relazione tecnica, all'assunzione di 1.100 unità di terza area, fascia retributiva F1.
  Ricorda al riguardo che l'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 150 del 2013 proroga, dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014, il termine entro cui l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.
  La lettera b) conferma l'autorizzazione per l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale nella misura di 34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), e stabilisce che tali risorse possono essere utilizzate anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sostanzialmente il passaggio riguarda il personale della «sezione monopoli» alla «sezione dogane» (in quanto il personale ex dogane percepisce un trattamento economico maggiore).
  L'articolo 2 reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di assunzioni presso l'Agenzia delle entrate cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Per quanto riguarda la proposta di legge Capezzone C. 2248, essa, sebbene sostanzialmente riproduca il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2014 in materia di procedure di collaborazione volontaria, reca tuttavia alcune significative modifiche rispetto alle previsioni del predetto articolo 1, recependo alcuni rilievi e osservazioni formulati dai soggetti sentiti durante il ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Finanze in occasione dell'esame del decreto-legge n. 4. Tali differenze rispetto alla proposta di legge C. 2247 riprendono alcune osservazioni critiche sul testo dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Finanze nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione.
  In primo luogo la proposta di legge prevede all'articolo 5-quater, comma 1, lettera b) che, al fine di perfezionare la procedura di disclosure, il richiedente sia tenuto a versare il 50 per cento di quanto accertato dall'amministrazione fiscale (oltre alle sanzioni), anziché l'intero ammontare delle imposte dovute in base all'attività di accertamento. Inoltre, viene disposto che il versamento possa essere ripartito in tre rate trimestrali, in luogo del versamento in un'unica soluzione. Tuttavia ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 7, si decade dal beneficio della voluntary disclosure nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento.
  Non è inoltre riprodotto il divieto di compensazione con eventuali crediti fiscali del beneficiario.
  È espressamente contemplata la possibilità di prevedere, tramite le norme secondarie di attuazione di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, modalità semplificate di accesso alla procedura, qualora la collaborazione volontaria riguardi attività il cui valore risulti inferiore a 500.000 euro.
  Inoltre all'articolo 5-quater, commi 5 e 6, la proposta di legge esenta esplicitamente i professionisti e i relativi consulenti, Pag. 93i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, ai fini della normativa antiriciclaggio; tale esenzione opera limitatamente all'esame della posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, mentre rimangono fermi tutti gli altri obblighi previsti dalla stessa disciplina antiriciclaggio. Anche gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria sono esenti dall'obbligo di segnalare operazioni sospette qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.
  Per quanto concerne gli effetti penali della voluntary disclosure (regolati dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a) la proposta di legge estende la non punibilità derivante dalla voluntary disclosure anche al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000), oltre che ai delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, e precisa che l'esclusione opera quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
  La riduzione a metà della pena viene circoscritta, in base all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera b), alla sola ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000).
  La causa di non punibilità opera in favore di tutti i soggetti che hanno commesso il reato, ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 2.
  Sotto il profilo penalistico, ricorda che nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 è stato rilevato, da parte dell'Ordine degli avvocati di Roma, come il mantenimento di una residua punibilità per le fattispecie previste agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 determini, nel caso di condanna, l'applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato (di cui all'articolo 322-ter del codice di procedura penale, applicabile anche ai reati tributari); in quell'occasione è stato in proposito rilevato che, in mancanza di un coordinamento specifico con le disposizioni in esame, il contribuente potrebbe trovarsi di fronte a un ulteriore provvedimento ablatorio anche dopo aver pagato imposte e sanzioni in sede di collaborazione volontaria.
  Inoltre l'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera c), abbrevia i termini per l'accertamento fiscale (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) da quattro a due anni, ovvero da cinque a tre anni per l'omessa presentazione della dichiarazione o per la dichiarazione nulla.
  Dall'altro lato, la proposta di legge precisa, all'articolo 5-quinquies, comma 4, che le sanzioni amministrative operano esclusivamente nei confronti del soggetto che ha attivato la procedura.
  Per quanto concerne il procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 5-quinquies, comma 6, la procedura si estende anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati; viene chiarito così che la collaborazione volontaria può trovare spazio anche in caso di contenzioso con l'Amministrazione.
  L'articolo 5-sexies, comma 2, reca limitazioni all'uso di notizie e dati raccolti, o messi a disposizione dell'amministrazione finanziaria, nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse. Essi possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura; né possono essere utilizzati a Pag. 94fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.
  In ordine all'introduzione del reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero, viene precisato che il soggetto punito è il solo autore delle violazioni degli obblighi dichiarativi (di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto -legge n. 167 del 1990) il quale, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero.
  Su un piano più generale, evidenzia come rispetto anche a solo pochi anni fa sia notevolmente mutato il clima a livello internazionale per quanto riguarda la lotta ai paradisi fiscali, e come, in particolare, siano cambiati sotto questo profilo i rapporti tra Italia e Svizzera, essendo ormai concreta la possibilità di giungere alla stipula tra tali due Paesi di un accordo per lo scambio delle informazioni in materia tributaria e finanziaria.
  In tale contesto segnala come l'Agenzia delle Entrate, nel corso delle già citate audizioni svolte presso la Commissione Finanze, abbia reso noti alcuni dati sintetici relativi alle legislazioni sulla voluntary disclosure in campo fiscale recentemente adottate da alcuni Paesi europei (Spagna, Francia, Regno Unito, Germania).
  In particolare, in Spagna nel corso del 2012 è stato emanato un provvedimento temporaneo chiamato «tax amnesty». Scaduti i termini, resta in piedi la legislazione permanente che prevede la possibilità per i contribuenti di regolarizzare la propria situazione fiscale, prima che abbia inizio una qualsiasi indagine fiscale, versando l'imposta dovuta ed un sovrattassa per il ritardo dal 5 al 20 per cento (a seconda della durata del ritardo), l'imposta dovuta viene calcolata dal Fisco, se la collaborazione è veritiera e completa e il dovuto viene pagato, si evita la sanzione penale e quella amministrativa.
  Per quanto riguarda la Francia, nell'ambito di una legge dell'aprile 2013 sulla lotta al crimine finanziario, il Ministro del Bilancio ha emanato, nel giugno 2013, una circolare che disciplina le condizioni sotto le quali le autorità fiscali possano gestire la «tax amnesty». Sebbene non esplicitamente dichiarato, sembrerebbe trattarsi di una procedura non temporanea. Riguarda le persone fisiche con redditi non dichiarati all'estero. Le dichiarazioni ed i loro allegati documentali devono essere inviati alle autorità fiscali; viene richiesto il pagamento della tassa, delle addizionali, delle sanzioni e degli interessi (può essere ridotta la sanzione per omessa dichiarazione di redditi esteri). L'accordo decade e si annulla se le dichiarazioni rese non risultano veritiere. Non ci sono garanzie su futuri procedimenti amministrativi o penali. Parimenti si può essere processati per redditi derivanti dall'abuso di beni sociali o frodi fiscali.
  In relazione al Regno Unito (per accordi specifici fuori del quadro generale esaminato), ricorda che il Paese ha sottoscritto una serie di accordi specifici, tra i quali il Memoradum of Understanding temporaneo (dall'aprile 2013 al settembre 2016) con il Principato del Liechtenstein. La gestione è affidata alle autorità fiscali inglesi relativamente a disclosure fatte da persona fisica con collegamenti a conti, fiduciarie, società, holding o finanziarie in Liechtenstein. Esclude chi è già soggetto ad indagine fiscale o ha acceso il conto estero tramite una banca inglese. Sono previsti limiti alle agevolazioni per chi collabora in corso di accertamento.
  Il Memoradum of Understanding con l'Isola di Man, Jersey, Guernsey prevede il medesimo periodo di validità. Il periodo fiscale in cui il contribuente, persona fisica, ha aperto conti con banche, finanziarie, o ha sottoscritto contratti assicurativi, o costituito società, enti, immobili nell'isola di Man, Jersey, Guernsey, va dal 1999 al dicembre 2013. Tra le cause di esclusione vi è l'essere sotto indagine penale o l'esserlo stato; l'essere stato considerato «persona di rilievo» nell'accordo di cooperazione UK-Svizzera. Tasse, sanzioni e interessi non sono dovuti ante 1999 e la sanzione massima sta in un range tra il 10 ed il 40 per cento della tassa dovuta. Pag. 95L'immunità penale non è automatica. Nei casi in cui non siano applicabili agevolazioni da disclosure e si tratti di frode fiscale con piena e veritiera disclosure al fisco inglese, accompagnata dal pagamento di tutte le tasse, sanzioni ed interessi, l'autorità fiscale inglese non procede al giudizio penale per la frode.
  In Germania dal 2011 l'autodenuncia in caso di evasione fiscale è così disciplinata: non sussistono sanzioni penali né sanzioni amministrative (piene) se la rettifica sui periodi accertabili è piena; il beneficio è precluso se, ad esempio, al momento della presentazione dell'autodenuncia il contribuente era già a conoscenza di una verifica fiscale o se l'imposta evasa supera i 50.000 euro. In tale ultimo caso, tuttavia, se si rende una dichiarazione completa e si pagano le imposte evase, oltre al 5 per cento di sanzione amministrativa, non si procede in via penale.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il metodo migliore per procedere nell'esame in sede referente delle proposte di legge sia quello di istituire quanto prima un comitato ristretto, al fine di condurre i lavori della Commissione nella maniera più celere e proficua. Sottolinea infatti come l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione dei provvedimenti sia motivata anche dal fatto che il Consiglio europeo adotterà già nei prossimi mesi raccomandazioni ai Paesi membri volte al superamento degli ultimi residui del segreto bancario, evidenziando come ciò comporterà una svolta epocale in materia di tracciabilità delle operazioni svolte su conti correnti bancari detenuti in Paesi diversi da quello di residenza. A tale proposito sottolinea come costituisca un primario interesse per il Paese riportare in Italia i patrimoni finanziari precedentemente trasferiti all'estero, in particolare in Svizzera, evitando che tali patrimoni siano spostati in altri Paesi che assicurano un livello ancora minore di trasparenza e di collaborazione.
  In secondo luogo, considera necessario svolgere una riflessione circa l'opportunità di introdurre il reato di autoriciclaggio nell'ambito della discussione di tali proposte di legge, tenendo conto del dibattito che si sta svolgendo su questo tema tra le forze della maggioranza e tra gli addetti ai lavori. A tale riguardo ritiene particolarmente utile acquisire, anche attraverso un'audizione, le risultanze dei lavori svolti dalla Commissione Greco, a suo tempo incaricata dal Governo Monti di esaminare le questioni relative alla voluntary disclosure e al reato di autoriciclaggio.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide la proposta del deputato Causi di procedere a una breve attività conoscitiva, riservandosi inoltre di sollecitare il Governo a favorire una rapida approvazione dei provvedimenti. Auspica inoltre che l'esame dei provvedimenti possa svolgersi con lo stesso spirito collaborativo che ha caratterizzato i lavori della Commissione in occasione dell'esame delle proposte di legge recanti delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 13.50.

Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 ed abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 96

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il testo unificato delle proposte di legge C. 68 Realacci, C. 110 Bratti e C. 1945 De Rosa, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
  L'articolo 1 istituisce il Sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, del quale fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
  Tale sistema nazionale, che attua i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di riduzione del consumo di suolo, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche previste dal provvedimento.
  L'articolo 2 reca le definizioni di alcune nozioni utilizzate dall'intervento legislativo, tra le quali segnala, alla lettera e), quella di livello essenziale di prestazione, indicata come lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, di cui i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) costituiscono l'applicazione in materia di ambiente.
  L'articolo 3 indica le funzioni del Sistema nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  In particolare il Sistema provvede a:
   a) monitorare lo stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;
   b) controllare i fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti;
   c) svolgere attività di ricerca, sviluppare le conoscenze e la produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti, sui rischi naturali e ambientali, nonché la trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e la diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;
   d) svolgere attività di supporto alle attività statali e regionali nei procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi, ove sia necessaria la individuazione, descrizione e quantificazione del danno ambientale;
   e) prestare supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale;
   f) prestare supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti competenti;
   g) collaborare con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale;
   h) partecipare ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborare con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione;Pag. 97
   i) esercitare capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente;
   l) svolgere attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale;
   m) svolgere funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;
   n) svolgere funzioni di benchmarking su modelli e strutture organizzative, sulle funzioni e sui servizi erogati, sui sistemi di misurazione e sulle valutazioni delle performance.

  I commi 2 e 3 stabiliscono che, ai fini del perseguimento delle finalità e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, l'ISPRA e le agenzie realizzano attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica; inoltre viene previsto che le funzioni elencate dal comma 1 sono svolte anche mediante convenzioni con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale.
  L'articolo 4 disciplina l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riconoscendogli, al comma 1, la natura di persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 2 stabilisce che l'ISPRA, fermi restando i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalla normativa vigente, adegua la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi dell'intervento legislativo, prevedendo che siano conseguentemente adeguati i regolamenti di funzionamento e di organizzazione, nonché lo statuto.
  Il comma 3 indica che l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia in via diretta.
  Ai sensi del comma 4 l'ISPRA adotta, con il concorso delle agenzie, norme tecniche vincolanti per il Sistema, in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza e l'omogeneità dei sistemi e della gestione dei controlli sul territorio nazionale, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.
  Il comma 6 specifica che i componenti degli organi dell'ISPRA durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati per un solo mandato e che il contratto regolante il rapporto del direttore generale dell'ISPRA ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
  L'articolo 5 dispone, al comma 1, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferite all'ISPRA, prevedendo in tale contesto un adeguamento statutario della struttura organizzativa dello stesso ISPRA.
  Il comma 2 reca una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo 6 elenca le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA, le quali comprendono:
   a) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA);
   b) la definizione di procedure ufficiali relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto Pag. 98o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse;
   c) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di periodicità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di controllo, nonché la definizione di metodologie per le attività di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi;
   d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori, anche ai fini del miglioramento qualitativo delle prove effettuate e del completamento del relativo processo di accreditamento dei laboratori;
   e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale in conformità agli standard europei;
   f) l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino;
   g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, nonché l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia;
   h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, nonché per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera;
   i) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale;
   l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, la fruizione libera dei dati ambientali e la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
   m) il coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale.

  L'articolo 7 disciplina le Agenzie per la protezione dell'ambiente, cui il comma 1 riconosce la natura di persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
  Ai sensi del comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA.
  In base ai commi 3 e 4 le agenzie svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza, nonché attività istituzionali obbligatorie ulteriori, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.
  Ai sensi dei commi 5 e 6 le agenzie possono svolgere altresì ulteriori attività in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni, applicando tariffe definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a condizione che tali attività non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA, nonché a condizione che le medesime attività siano compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo e non determinino situazioni di conflitto di interessi.
  L'articolo 8, comma 1, indica i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e dei direttori generali delle agenzie ambientali, i quali devono essere nominati, secondo le procedure previste dalla disciplina vigente per ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale. Inoltre viene prevista l'incompatibilità con incarichi politici elettivi a livello comunitario, nazionale e regionale, nonché con l'ufficio di componente della giunta regionale, di presidente Pag. 99o assessore alla giunta provinciale, di sindaco o assessore o consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.
  Sono altresì esclusi gli amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano ad attività e programmi dell'ISPRA o delle agenzie, i titolari di altri incarichi retribuiti, oltre che coloro ei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna penale passate in giudicato e siano stati adottati provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici.
  Il comma 2 istituisce presso l'ISPRA un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie, contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.
  L'articolo 9 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), i quali, ai sensi del comma 1, costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire ai sensi dell'articolo 3, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  Il comma 2 specifica che i LEPTA fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali e che i relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi.
  Il comma 3 affida la definizione dei LEPTA, dei criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei medesimi, nonché del Catalogo nazionale del servizi, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  In base al comma 4 i LEPTA ed il Catalogo nazionale dei servizi sono aggiornati in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati ambientali redatto da ISPRA, e comunque non oltre cinque anni dalla loro adozione.
  L'articolo 10 stabilisce che l'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale istituito dall'articolo 13, predisponga un programma triennale delle attività del Sistema nazionale, individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale. Tale programma, che è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività dalle singole agenzie.
  Ai sensi del comma 3 il presidente dell'ISPRA, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale, entro il secondo trimestre di ciascun anno trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
  L'articolo 11 prevede, al comma 1, che l'ISPRA, realizzi e gestisca il Sistema informativo nazionale ambientale (SINA); inoltre viene previsto che i poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) (la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti) e lo stesso Sistema informativo nazionale ambientale costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.
  Il comma 2 prevede che nella gestione integrata della predetta rete SINANET l'ISPRA, in raccordo con le agenzie, collabori con le amministrazioni statali, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano per garantire l'efficace raccordo con le iniziative poste in essere da tali soggetti nella raccolta e Pag. 100nell'organizzazione dei dati e il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle medesime iniziative e la rete SINANET.
  Il comma 3 garantisce la divulgazione libera e accessibile, a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti e in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET.
  Ai sensi del comma 4 tutte le amministrazioni dello Stato, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione e quelle che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, trasmettono i dati alla rete SINANET.
  In base al comma 5 il Sistema nazionale concorre, per le materie di propria competenza, alle attività promosse e coordinate dall'ISPRA per la catalogazione, la raccolta, l'accesso, l'interoperabilità e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni geografiche, territoriali ed ambientali generati dalle attività sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche. In tale ambito viene specificato che tali dati devono essere liberi ed interoperabili.
  L'articolo 12 prevede che i laboratori del Sistema nazionale che si occupano di analisi ambientali siano organizzati in una rete nazionale di laboratori accreditati, al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali, nonché per assicurare economie nelle attività laboratoristiche che presentino natura di elevata complessità e specializzazione.
  Ai sensi dei commi 2 e 3 i laboratori che fanno parte alla rete nazionale sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento e si prevede che il Sistema nazionale ricorra in via prioritaria, per le proprie attività ordinarie e straordinarie, alla predetta rete nazionale.
  L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale, che è presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie (tra i quali viene eletto un vice presidente con funzioni vicarie) e dal direttore generale dell'ISPRA. Il Consiglio ha il fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale.
  Ai sensi dei commi 2 e 3 il Consiglio esprime il proprio parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento per il governo del Sistema medesimo, tra i quali il programma di cui all'articolo 10, comma 1, nonché sui provvedimenti del Governo avente natura tecnica in materia ambientale; inoltre il Consiglio segnala al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
  In base al comma 4 il Consiglio del Sistema nazionale si dota di un regolamento per il proprio funzionamento, nel quale è espressamente stabilito che per lo svolgimento delle loro attività ai membri del Consiglio non spetta nessun compenso aggiuntivo, neanche a titolo di rimborso spese, diaria o indennità.
  L'articolo 14, comma 1, affida all'ISPRA, il compito di elaborare, con il contributo delle agenzie, uno schema di regolamento che stabilisce:
   le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema nazionale;
   il codice etico e le competenze del personale ispettivo;
   i criteri generali per il mantenimento della qualifica e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio di rotazione del medesimo personale rispetto agli impianti al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo;
   le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali.

  Ai sensi del comma 3 il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Pag. 101Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  In base al comma 4, in attuazione del predetto regolamento, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi, il quale, secondo il comma 5, può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, senza che a tali richieste possa essere opposto il segreto industriale.
  Il comma 6 specifica che il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare, nell'ambito del citato personale, quanti operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, cui è garantita adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'Ente.
  L'articolo 15 regola le modalità di finanziamento delle funzioni dell'ISPRA, il quale è garantito da un contributo dello Stato quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività dell'Istituto, a integrazione del fondo ordinario previsto per lo svolgimento delle altre attività istituzionali.
  Ai sensi del comma 2, in considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento.
  Il comma 3 specifica che le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per i raggiungimento dei LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
  In base ai commi 4 e 5 le spese per il rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nelle more dell'approvazione di tali tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie approvate dalle rispettive regioni o province autonome.
  Il comma 6 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione delle modalità di assegnazione alle agenzie degli introiti conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione di dette agenzie a parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate dalle medesime agenzie nei casi di mancata ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa ambientale vigente.
  In tale contesto il comma 7 precisa che le spese strettamente connesse ad attività di indagine delegata dall'autorità giudiziaria sono poste a carico del Ministero della giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate sulla base dei criteri e delle tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente Pag. 102e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della giustizia.
  L'articolo 16 detta le disposizioni transitorie e finali, prevedendo, al comma 1, che, Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15.
  Il comma 2 fa salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Rileva quindi come il provvedimento, che pure affronta una tematica molto rilevante, non rechi disposizioni attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.