CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 1o aprile 2014.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame emendamenti).

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.20 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.
C. 1743 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  David ERMINI (PD), relatore, osserva come l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, si ponga l'obiettivo, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, di creare uno strumento giuridico per intensificare una collaborazione operativa tra gli organismi omologhi dei due paesi impegnati nella lotta al narcotraffico, con riguardo sia al traffico illecito di stupefacenti, che di sostanze psicotrope e loro precursori chimici.
  L'accordo si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 contiene la definizione dei termini stupefacenti, sostanze psicotrope (per i quali rinvia alle specifiche Convenzioni Uniche ONU del 1961 e del 1971), precursori chimici e droghe, ai fini dell'Accordo.
  L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione della cooperazione, esteso anche alle droghe sintetiche presenti e future, nonché a qualsiasi sostanza di cui all'articolo 1 dichiarata illegale dai competenti organismi internazionali.
  L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di droghe, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, nonché dagli obblighi internazionali e con esclusione di aspetti legati all'assistenza giudiziaria penale e all'estradizione.
  L'articolo 4 definisce le aree di cooperazione dell'Accordo, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto al traffico illecito, allo studio e all'analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, all'eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, all'aggiornamento reciproco sui fenomeni delittuosi legati al narcotraffico, alla formazione ed addestramento del personale impiegato nell'attività antidroga, alle tecniche investigative e all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative.
  L'articolo 5 individua le modalità di attuazione della cooperazione.
  L'articolo 6 disciplina la procedura per le richieste di cooperazione ed assistenza, definendone le modalità di formulazione e di trasmissione, nonché i requisiti formali e sostanziali.
  L'articolo 7 disciplina invece le procedure per l'esaurimento delle richieste e le condizioni che prevedono il rifiuto della richiesta (qualora possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o interessi dello Stato o confligga con la sua legislazione).
  L'articolo 8 regola il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nell'ambito delle informazioni e dei documenti trasmessi ai sensi dell'Accordo. I dati possono esser utilizzati unicamente per gli scopi e le finalità previste dall'Accordo, nel rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, conformemente al diritto interno di ciascuna Parte e, da ultimo, utilizzati ai fini di polizia esclusivamente per le ragioni espressamente contenute nella richiesta.
  L'articolo 9 definisce la ripartizione degli oneri finanziari, attribuendo i costi dell'esecuzione delle richieste di cooperazione al Paese richiedente; le spese di visite, incontri, corsi e seminari al Paese che li ospita e gli oneri delle missioni del personale al Paese di appartenenza.
  L'articolo 10 individua gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo: per l'Italia si tratta del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga.
  L'articolo 11 prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione dell'Accordo, dei risultati della collaborazione e del miglioramento dell'efficacia; a tale fine è prevista l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e di incontri.
  L'articolo 12 dispone che la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, sia oggetto di negoziati e incontri tra le Parti.Pag. 79
  L'articolo 13 definisce le procedure per la revisione dell'Accordo, da realizzarsi con il mutuo consenso delle Parti.
  L'articolo 14 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore, alla durata e alla denuncia dell'Accordo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.
  L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritenendo completamente erronea la strategia alla base dell'Accordo in esame.

  Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
C. 1927 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva come il disegno di legge A.C. 1927, di iniziativa del Governo e approvato dal Senato il 7 gennaio 2014, rechi l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-statunitense sulla cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme più gravi di criminalità – quelle transfrontaliere e quelle terroristiche –, fatto a Roma il 28 maggio 2009.
  L'Accordo si presenta con connotati innovativi poiché, più che individuare nuovi settori di collaborazione, si incentra sulle nuove metodologie di contrasto al crimine, quale ad esempio quella basata sui grandi progressi recenti nella rilevazione delle tracce di DNA e delle impronte digitali. Va peraltro ricordato in proposito che gli scambi di dati investigativi inclusivi di informazioni dattiloscopiche e sul DNA sono già previsti per il nostro Paese dal Trattato di Prüm del 2005 – un accordo multilaterale tra 7 Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Paesi Bassi), al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85, e che l'Accordo in esame espressamente richiama.
  Illustra, quindi, le principali disposizioni dell'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 24 articoli.
  L'articolo 1 contiene una serie di definizioni importanti per la corretta comprensione e attuazione dell'Accordo: si tratta in particolare dei concetti di profilo del DNA, di dati personali, di trattamento dei dati personali e di dati di riferimento.
  L'articolo 3 tratta dei dati dattiloscopici, rispetto ai quali le Parti garantiscono la disponibilità di quelli contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali.
  Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le Parti autorizzano i punti di contatto nazionali (individuati in base al successivo articolo 5) all'accesso ai dati contenuti nei rispettivi sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali, con facoltà di effettuare interrogazioni automatizzate per mezzo del raffronto dei dati dattiloscopici. Tali attività trovano un limite nel rispetto della legislazione nazionale delle Pag. 80Parti, e vige indirettamente un divieto di raffronti collettivi, poiché le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso.
  Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna delle due Parti dell'Accordo designa uno o più punti di contatto nazionali per l'accesso alle banche dati, stabilendone altresì secondo la legislazione nazionale le competenze e le modalità per l'accesso.
  Il comma 2 prevede successive intese di attuazione concernenti le modalità delle interrogazioni alle banche dati, inclusi eventuali limiti quantitativi ad esse. In dette intese verrà anche enumerato un gruppo esaustivo di reati punibili con una pena edittale massima superiore a un anno, i quali formeranno oggetto di cooperazione sempre in base alle rispettive legislazioni.
  Gli articoli 7-9 ribadiscono il contenuto dei precedenti articoli ma in riferimento all'interrogazione di dati concernenti i profili del DNA contenuti nelle rispettive banche dati.
  L'articolo 10 riguarda la trasmissione di dati personali e altre informazioni allo scopo di prevenire attività terroristiche e altre gravi forme di criminalità. Le Parti, anche senza richiesta dell'altra Parte contraente, possono trasmettere dati personali ad ampio raggio, inclusi quelli dattiloscopici, qualora le circostanze facciano presumere che i soggetti interessati stiano ricevendo un addestramento per commettere atti di terrorismo o di grave criminalità, ovvero li abbiano già commessi o si presume siano in procinto di commetterli, o anche, infine, partecipino ad un'associazione con finalità terroristiche o di criminalità organizzata. La Parte trasmittente i dati può fissare le condizioni relative al loro utilizzo da parte dell'autorità ricevente (comma 3).
  In base all'articolo 11 le Parti si impegnano a un trattamento imparziale e in conformità con le rispettive legislazioni in riferimento ai dati personali trasmessi.
  In base all'articolo 12, comma 1, ciascuna delle due Parti può trattare i dati acquisiti per la finalità delle proprie indagini criminali, ovvero per prevenire gravi minacce alla propria sicurezza, o in relazione a procedimenti giudiziari anche di carattere non penale, ma che siano direttamente connessi alle indagini in sede penale. Inoltre, ciascuna delle Parti potrà utilizzare i dati per qualsiasi altro scopo, ma in tal caso solo con il consenso preventivo della Parte trasmittente dei medesimi dati – che, si ricorda, può anche fissare le condizioni relative al loro utilizzo.
  Sulla base del comma 2, le Parti si impegnano a non comunicare i dati forniti nella collaborazione prevista dal presente Accordo a Stati terzi, organismi internazionali o soggetti privati, senza il consenso della Parte trasmittente
  L'articolo 13 prevede la rettifica, il blocco o la cancellazione dei dati.
  L'articolo 14 impegna le parti a conservare una registrazione della trasmissione dei dati comunicati all'altra Parte. I dati registrati vengono protetti contro ogni uso non conforme o improprio, e sono conservati per due anni, alla scadenza dei quali essi sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale.
  L'articolo 15 prevede che ogni Parte adotti le necessarie misure tecniche e organizzative garantire la sicurezza dei dati.
  L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia, in base alla quale l'Accordo in esame non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, contenuti nelle rispettive legislazioni, in ordine alla necessità di fornire ai soggetti interessati ogni informazione relativa alle finalità del trattamento, all'identità del controllore dei dati, ai destinatari dei dati stessi, al diritto di rettifica dei dati che li riguardano.
  L'articolo 23 individua gli organi preposti all'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, e per il governo americano il Dipartimento di giustizia e il Dipartimento per la sicurezza interna.
  Infine, l'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, precisando altresì che le disposizioni degli articoli da 7 a 9 Pag. 81(dati sui profili del DNA) non si applicano fino alla conclusione delle intese di attuazione previste dall'articolo 8.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già adottato dalla Camera in prima lettura nel corso della pregressa legislatura, è stato approvato dal Senato il 7 gennaio scorso. Il testo si compone di quattro articoli.
  I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  Va tuttavia segnalato che l'articolo 2 riporta un secondo comma il quale, come rileva la relazione introduttiva al disegno di legge, mira a rispondere ad una preoccupazione del Garante per i dati personali in ordine alla compatibilità dell'Accordo italo-statunitense con le norme europee e internazionali. Per tal modo, il comma 2 stabilisce un termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per l'adozione dei decreti previsti dagli articoli 46, 49, 53 e 57 del Codice sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
  Si tratta rispettivamente del decreto (articolo 46) del Ministro della giustizia per l'individuazione dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici in connessione con banche dati centrali o in interconnessione tra più uffici; del decreto (articolo 49) del Ministro della giustizia attuativo dei principi del Codice sui dati personali nella materia penale e civile; del decreto (articolo 53) del Ministro dell'interno e del decreto del Presidente della Repubblica (articolo 57) per l'individuazione e la disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati con strumenti elettronici da organi di polizia.
  L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

  Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.