CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 aprile 2014
209.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 APRILE 2014

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SEDE REFERENTE

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 10.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, illustra il disegno di legge C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, che detta un'ampia riforma in materia di enti Pag. 38locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del Titolo V, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni. Ulteriori disposizioni riguardano la normativa sugli organi dei comuni.
  Rileva che i commi da 1 a 4 dell'articolo unico recano disposizioni generali. Le città metropolitane sono riconosciute quali enti territoriali di area vasta, con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse – come precisato dal Senato – della città metropolitana; cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, comprese quelle a livello europeo, ossia quelle – come specificato dal Senato – con le città e le aree metropolitane europee. Le province sono definite quali enti territoriali di area vasta, la cui disciplina è rimessa ai commi da 52 a 100. È altresì riconosciuta la specificità delle province montane, intendendosi per tali le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, specificità disciplinata dai commi 52, 57 e 86. Le unioni di comuni, disciplinate dai commi 104-134, sono definite enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni di loro competenza.
  Fa presente che nel corso dell'esame del Senato è stato eliminato il riferimento, nel comma 4, all'esercizio obbligatorio di funzioni fondamentali dei comuni in forma di unione. A tale modifica si collega la soppressione, sempre del Senato, del comma 6. Inoltre, nel corso dell'esame del Senato è stato soppresso il comma 5 riguardante la riduzione degli obiettivi dei comuni capofila per la gestione di funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni non capofila introdotto nel frattempo dalla legge di stabilità 2014. Anche la soppressione del comma 7, dal quale era modificata la scansione temporale dell'adeguamento dei comuni all'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, è dovuta all'introduzione della disposizione nella legge di stabilità. I commi da 5 a 50 dell'articolo unico recano l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane. Il comma 5 individua nove città metropolitane: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Il Senato ha introdotto un inciso secondo cui la disciplina delle città metropolitane è dettata in attesa della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione. Al Senato è stata inoltre soppressa la disposizione che consentiva alle province con più di un milione di abitanti o a due province confinanti con più di un milione e mezzo di abitanti, previa iniziativa qualificata da parte dei comuni, di costituire ulteriori città metropolitane. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima. Il Senato ha soppresso il procedimento speciale che consentiva ad un gruppo qualificato di comuni di non aderire alla città metropolitana, con conseguente mantenimento della provincia esistente.
  Rimane il procedimento ordinario per il passaggio di singoli comuni da una provincia limitrofa alla città metropolitana (o viceversa), disciplinato dal comma 3. Il procedimento ordinario prevede l'applicazione dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che richiede per il mutamento delle circoscrizioni provinciali una legge dello Stato, adottata su iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione. Rispetto al procedimento dell'articolo 133 della Costituzione, viene rafforzato il ruolo della regione, dal momento che, in caso di parere negativo della stessa, il Governo è tenuto a promuovere un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definirsi entro novanta giorni; in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, la decisione spetta al Consiglio dei ministri, che delibera in ordine alla presentazione al Parlamento del disegno di legge sulle modifiche territoriali di province e di città metropolitane.
  Osserva che per le regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Pag. 39Giulia, il Senato ha soppresso la disposizione che consentiva l'istituzione di città metropolitane nei capoluoghi di regione, cui si applicava, in quanto compatibile e fatte salve le modifiche apportate dalle leggi regionali, la disciplina dettata dal disegno di legge in esame. È stato invece previsto che i principi del disegno di legge in esame costituiscono principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città ed aree metropolitane nelle richiamate regioni (comma 5, secondo periodo). Gli organi della città metropolitana sono: il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (comma 7). L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito, anche con riferimento agli organi previsti per la prima costituzione delle città metropolitane (comma 24). Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo (comma 19); il sindaco metropolitano ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti (comma 8). Il sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco, scelto tra i consiglieri metropolitani, che esercita le funzioni del sindaco in caso di impedimento; qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del proprio comune, il vicesindaco resta in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco. Il sindaco metropolitano può assegnare deleghe al vicesindaco e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri metropolitani; il Senato ha precisato che l'assegnazione di deleghe a consiglieri metropolitani avviene nel rispetto del principio di collegialità (commi 40 e 41). Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (24, se la popolazione è superiore a 3 milioni di abitanti; 18, se è compresa tra 800.001 e 3 milioni di abitanti; 14, se pari o inferiore a 800.000) (comma 20). È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta sullo statuto e sulle sue modifiche e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (comma 8). La conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e presiede, e dai sindaci dei comuni della città metropolitana (comma 42). È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi (comma 20). Lo statuto (comma 11) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, comprese le attribuzioni e le competenze degli organi, nonché: a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; b) disciplina i rapporti tra i comuni e la città metropolitana per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e possono delegare l'esercizio di funzioni alla città metropolitana e viceversa; il Senato ha esteso la disciplina dei rapporti, delle convenzioni e delle deleghe alle unioni di comuni; c) può prevedere la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento con la città metropolitana; a tal fine è necessaria la proposta o comunque l'intesa con la regione, il cui dissenso può essere superato con decisione della conferenza metropolitana, adottata a maggioranza di due terzi dei componenti; d) individua le modalità per istituire accordi con i comuni non compresi nella città metropolitana. Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio metropolitano e l'approvazione da parte della conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione residente (comma 9). Per ciò che Pag. 40attiene al bilancio, i relativi schemi sono proposti dal sindaco metropolitano, adottati dal consiglio metropolitano e sottoposti al parere della conferenza metropolitana, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (comma 8). Il consiglio metropolitano è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 5 anni; in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede comunque a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco (comma 21). Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Il Senato ha confermato che la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano (come già si desume dal disposto del comma 39) (comma 25).
  Il voto dei sindaci e consiglieri è ponderato in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune; le fasce demografiche sono determinate dal comma 33. Nella ponderazione sono adottati due correttivi volti a ridurre il peso degli elettori appartenenti ad un solo comune la cui popolazione superi il 45 per cento della popolazione complessiva della città metropolitana e degli elettori appartenenti ad una fascia demografica la cui popolazione superi il 35 per cento della popolazione complessiva (Allegato A). Il sistema elettorale (commi 26-38) è un sistema proporzionale per liste; ai fini della presentazione, le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore esprime un voto per una lista e può esprimere un voto di preferenza per un candidato della lista; il voto è in entrambi i casi ponderato. I seggi sono assegnati secondo il metodo d'Hondt. Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento (percentuale introdotta dal Senato, in luogo dei due terzi previsti nel testo della Camera), a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215 del 2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali (commi 27-28).
  Ricorda che lo statuto «della città metropolitana» (come precisato dal Senato) può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio metropolitano, previa approvazione della legge statale sul sistema elettorale e previa articolazione del comune capoluogo in più comuni secondo la complessa procedura delineata dal disegno di legge, che prevede la proposta del comune capoluogo, un referendum tra i cittadini della città metropolitana e l'approvazione di una legge regionale. Nelle città metropolitane con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti, in alternativa a questa procedura, è necessario che lo statuto preveda la costituzione di zone omogenee e che il comune capoluogo abbia ripartito il territorio in zone dotate di autonomia amministrativa in coerenza con lo statuto della città metropolitana (comma 22). Completano la disciplina le disposizioni concernenti le ineleggibilità e incompatibilità dei membri del consiglio metropolitano (comma 23). Esse fanno rinvio agli articoli 60, 63 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che vengono novellati al fine di prevedere che le cause di ineleggibilità (articolo 60 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) e di incompatibilità (articolo 63) vigenti per l'elezione a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale valgano anche per i consiglieri metropolitani. La novella dell'articolo 65 del Testo unico degli enti locali è stata riformulata dal Senato, al fine di: a) eliminare dal testo vigente la menzione degli assessori provinciali (figura non compresa nella riforma) dalla disposizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale; b) specificare l'incompatibilità tra consiglieri circoscrizionali o di consigliere comunale con quella di consigliere circoscrizionale non solo dello stesso, ma anche di altro comune. Alle città metropolitane Pag. 41sono attribuite, come precisato dal Senato, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno (comma 44):-le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province delineato dai commi 85-97; le funzioni fondamentali proprie della città metropolitana, relative a: a) piano strategico del territorio metropolitano di carattere triennale (come specificato dal Senato) che costituisce atto di indirizzo per i comuni e le unioni di comuni del territorio, anche in relazione a funzioni delegate o attribuite dalle regioni (in tal caso, come specificato dal Senato, nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di loro competenza); b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; a tale riguardo, il Senato ha previsto che la città metropolitana può, previa intesa con i comuni interessati, predisporre documenti di gara, svolgere la funzione di stazione appaltante, monitorare i contratti di servizio ed organizzare concorsi e procedure selettive; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano; ulteriori funzioni attribuibili dallo Stato o dalle regioni (comma 46). Per la prima istituzione delle città metropolitane, i commi 12-18 delineano un procedimento piuttosto articolato, ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato. Le città metropolitane sono costituite alla data di entrata in vigore della legge nel territorio delle Province omonime. Il procedimento si applica anche alla costituzione della città metropolitana di Roma capitale, mentre una disciplina speciale vige per Reggio Calabria.
  Fa presente che il Senato ha soppresso la previsione di un comitato istitutivo della città metropolitana, con il compito di predisporre atti preparatori e studi preliminari funzionali al passaggio alla città metropolitana. È stata invece mantenuta l'elezione di una conferenza statutaria, cui si applicano le norme sul numero di componenti e sull'elezione del consiglio metropolitano; la conferenza è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza è incaricata di redigere una proposta di statuto della città metropolitana. Il Senato ha modificato la disciplina della conclusione dei lavori della conferenza, che deve terminare i suoi lavori entro il 30 settembre 2014 (e non più il 30 giugno), trasmettendo al consiglio metropolitano (e non ai sindaci dei comuni) la proposta di statuto (comma 13). Fino al 31 dicembre 2014, restano in carica, a titolo gratuito, il Presidente della provincia, che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili. Ciò in deroga alla disposizione della legge di stabilità 2014 che dispone il commissariamento delle province che scadono o i cui organi cessano nel primo semestre del 2014. Per le province commissariate, il commissariamento è prorogato al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni sul riordino delle funzioni delle province di cui ai commi 85-97 (comma 14). Entro il 30 settembre 2014 si svolgono le elezioni del consiglio metropolitano, indette dal sindaco del comune capoluogo, e si insediano il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana (comma 15). Entro il 31 dicembre 2014 il consiglio metropolitano approva lo statuto (comma 15). Ai sensi del comma 16, l'effettivo passaggio dalla provincia alla città metropolitana avviene il 1o gennaio 2015, data a partire dalla quale la città metropolitana succede alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interna. Da tale data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e la città metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie. Ove alla predetta data non Pag. 42sia approvato lo statuto della città metropolitana, si applica lo statuto della provincia.
  Sottolinea che in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015, si applica la procedura per l'esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo prevista dalla cosiddetta «legge La Loggia». Il Senato ha soppresso la disciplina che consentiva a un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, di deliberare, tra il 1o luglio ed il 30 settembre 2014, di non aderire alla città metropolitana e di continuare a far parte della provincia omonima, che conseguentemente veniva mantenuta. Per Reggio Calabria, dove il comune capoluogo è attualmente commissariato, sono previsti termini speciali per la prima istituzione della città metropolitana. A seguito delle modifiche del Senato, l'istituzione della città metropolitana avviene alla scadenza naturale degli organi provinciali o comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli stessi (il testo della Camera prevedeva il 1o gennaio 2016), con ingresso nelle funzioni comunque successivo al rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. Ai sensi dei commi 47 e 48, spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse della provincia, comprese le entrate provinciali. Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al successivo contratto, il trattamento economico in godimento. Una disposizione speciale disciplina il subentro della regione Lombardia, anche mediante società controllate, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo della provincia di Milano nelle società che operano nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse all'Expo 2015. Il Senato ha modificato la data del trasferimento delle partecipazioni alla città metropolitana, posticipandola dal 1o maggio al 31 ottobre 2015 (comma 49).
  Alle città metropolitane si applicano, ove compatibili, le disposizioni in materia di comuni del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) e le disposizioni della legge n. 131 del 2003 sulla potestà normativa degli enti locali (comma 50). I commi da 51 a 100 disciplinano le province. Con disposizione reintrodotta dal Senato si afferma la natura transitoria della disciplina stabilita, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione. In base al nuovo assetto ordinamentale, gli organi della provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci (comma 54). Anche in tal caso, tutti gli incarichi sono svolti a titolo gratuito (comma 84). Il riparto di competenza stabilito è analogo a quello fissato per gli organi della città metropolitana. Il presidente della provincia ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento degli uffici (comma 55). Il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia; sono eleggibili i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il presidente resta in carica quattro anni (commi 58-60). Il Senato ha introdotto la decadenza automatica in caso di cessazione dalla carica di sindaco (comma 65), laddove il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la permanenza in carica anche nel caso di cessazione da sindaco per fine mandato.
  Evidenzia che l'elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale. Ogni elettore vota per un solo candidato ed il voto è ponderato secondo il sistema adottato per l'elezione del consiglio metropolitano. È eletto il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della predetta ponderazione (commi da 61 a 64). Il presidente della provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, che esercita le funzioni del Pag. 43presidente in caso di impedimento. Il presidente della provincia può assegnare deleghe al vicepresidente e, nei casi e nei limiti previsti dallo statuto, a consiglieri provinciali «nel rispetto del principio di collegialità», come specificato in sede di esame del provvedimento al Senato (comma 66). Il consiglio provinciale è l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio (comma 55). Esso è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione (16, se la popolazione è superiore a 700.000 abitanti; 12, se è compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti; 10, se inferiore a 300.000) (comma 67). Il consiglio provinciale è organo elettivo di secondo grado e dura in carica 2 anni; hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. Anche per tali cariche, il Senato ha introdotto la decadenza da consigliere provinciale in caso di cessazione dalla carica comunale (commi 68 e 69). È prevista la presentazione di liste, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. La lista è composta da un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà. Il voto non è però attribuito alle liste, ma solo ai singoli candidati e, anche in questo caso, è ponderato. Viene dunque stilata un'unica graduatoria e sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo la ponderazione. Per promuovere la rappresentanza di genere, sono previste disposizioni identiche a quelle esaminate per l'elezione del consiglio metropolitano, come modificate dal Senato, ossia la soglia di lista del sessanta per cento del numero dei candidati, che non deve essere superata da nessuno dei due sessi: disciplina che entrerà in vigore solo a partire dal 2017 (commi 70, 71, 72 e 76). L'assemblea dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia (comma 56). È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi, consultivi e di controllo (comma 55). Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche prevede la proposta del consiglio provinciale e l'approvazione da parte dell'assemblea dei sindaci con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni e la maggioranza della popolazione (comma 55). Per ciò che attiene al bilancio, i relativi schemi sono proposti dal presidente della provincia, adottati dal consiglio provinciale e sottoposti al parere dell'assemblea dei sindaci, espresso con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione. Il bilancio è successivamente approvato in via definitiva dal consiglio (comma 55). I commi da 79 a 83 disciplinano la costituzione degli organi in sede di prima applicazione, con significative modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento al Senato. L'elezione del nuovo Consiglio provinciale è indetta (comma 79): entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014 (anziché entro il termine, stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, di trenta giorni dalle elezioni dei sindaci e consigli dei comuni appartenenti alla provincia o dall'eventuale ballottaggio).
  Ricorda che nella prima fase, il nuovo Consiglio ha il compito di preparare le modifiche statutarie previste dalla riforma, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei sindaci entro il successivo 31 dicembre 2014. Entro la medesima data, si procede all'elezione del Presidente della provincia secondo le nuove regole; fino all'insediamento di quest'ultimo e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2014, restano in carica il Presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della legge, che assume anche le funzioni del consiglio provinciale, ovvero – qualora si tratti di provincia commissariata – il commissario in carica, nonché la giunta provinciale, ai fini dell'ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili ed Pag. 44urgenti. In attesa del nuovo Presidente, il Consiglio provinciale è presieduto dal Presidente o dal Commissario uscenti (commi 81 e 82). Le disposizioni esaminate hanno una duplice incidenza sul quadro normativo vigente, in quanto, da un lato, prorogano i commissariamenti delle province già in atto e, dall'altro, impediscono che vengano commissariate le province in scadenza nel 2014, in quanto prevedono per queste ultime una proroga dei presidenti e delle giunte uscenti. Ciò in deroga alla norme della legge di stabilità 2014; entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, qualora tali eventi si verifichino dal 2015 in poi. L'assemblea dei sindaci ha sei mesi di tempo a decorrere dall'insediamento del consiglio provinciale per approvare le modifiche statutarie necessarie (comma 83).
  Fa presente che, in entrambe le ipotesi, qualora l'assemblea dei sindaci non giunga all'approvazione delle modifiche statutarie nei termini prescritti, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Durante l'esame al Senato è stata eliminata la disposizione che prevedeva la gratuità dell'incarico del commissario eventualmente nominato. Il Senato ha introdotto una disposizione che prevede, in sede di prima costituzione degli organi, l'eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti (comma 80). La medesima disposizione viene ripetuta con specifico riferimento alle prime elezioni del Presidente, ma stavolta limitandola alle sole province in scadenza nel 2014. I commi da 85 a 97 disciplinano il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti funzioni fondamentali (comma 85): a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, con particolare riferimento alla difesa del suolo; b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d. raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. Durante l'esame al Senato sono state introdotte nell'elenco le seguenti ulteriori funzioni: a. tutela ambientale, funzione prevista nel Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, confermata nel testo originario del disegno di legge governativa, successivamente espunta dalla Camera dei deputati nella prima lettura del provvedimento e reinserita dal Senato); b. gestione dell'edilizia scolastica: la funzione è pienamente assegnata di diritto alle province, mentre nel testo approvato dalla Camera ne era limitata la possibilità di esercizio all'intesa con i comuni e con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. Per la sua formulazione testuale, il riconoscimento di tale funzione alle province sembra avere un ambito più esteso rispetto alla normativa vigente, che limita la competenza delle province agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; c. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
  Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata altresì introdotta la disposizione che consente alle province, d'intesa con i comuni, di esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive (comma 88). Oltre la individuazione delle funzioni fondamentali, il disegno di legge (commi da 89 a 97) prevede un complesso procedimento per il riordino delle altre funzioni attualmente esercitate dalle province, non riconosciute come fondamentali ai sensi del comma 85, che devono essere attribuite dallo Stato e dalle regioni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  Ricorda che il disegno di legge stabilisce innanzitutto i criteri del processo di riassegnazione delle funzioni (comma 89), che deve perseguire le seguenti finalità: Pag. 45individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e (come aggiunto dal Senato) delle unioni dei comuni; sussistenza di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali; valorizzazione delle forme di esercizio associato delle funzioni e delle autonomie funzionali . Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione che specifica un principio di continuità, per il quale le funzioni trasferite ad altri enti territoriali continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante. Tale data è fissata con gli atti di cui ai commi 92 e 95 (comma 89). Per quanto riguarda il procedimento da seguire: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e Regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze (comma 91); entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, garantendo i rapporti di lavoro in corso (comma 92); entro sei mesi dal predetto decreto, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni; decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95); entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri generali per il trasferimento delle funzioni, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti (comma 97).
  Evidenzia che nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali riguardanti servizi a rete di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, le leggi statali o regionali, ovvero, a seguito di una integrazione ad esso apportata dal Senato, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale. Per le regioni che si adeguino sono individuate misure premiali (comma 90). Norme specifiche riguardano le province montane, cui le regioni riconoscono, nelle materie di loro competenza, forme particolari di autonomia (comma 52). Gli statuti delle province montane possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali (comma 57) A tali province sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle province, riguardanti: a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo; b) cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Paesi, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (comma 86). Il comma 98 estende al commissario governativo e al sub-commissario, nominati nelle ipotesi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali ex articolo 141 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, l'applicazione: della disciplina sulle incompatibilità prevista per il commissario straordinario delle grandi imprese in crisi dall'articolo 38, comma 1-bis, della legge n. 270 del 1999, nonché dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, fissato con decreto Pag. 46ministeriale 60 del 2013, e, da ultimo, delle disposizioni sull'incandidabilità e sul divieto di ricoprire cariche elettive e di governo, introdotte dal decreto legislativo n. 235 del 2012.
  Ricorda che a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, il comma 99 prevede che il prefetto, nella scelta dei sub commissari a supporto dei commissari delle province, possa avvalersi di dirigenti e funzionari del comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi, mentre il testo approvato dalla Camera in prima lettura richiedeva di fare esclusivo riferimento al personale dell'ente locale. Viene disposta la decadenza, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge, degli eventuali sub commissari che non corrispondano al prescritto requisito (comma 100). I commi 101-103 disciplinano la città metropolitana di Roma capitale, cui si applicano le norme sulle città metropolitane previste dal provvedimento in esame. Lo statuto della città metropolitana di Roma capitale disciplina i rapporti tra la città metropolitana, Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri. Restano ferme le disposizioni dei decreti legislativi già adottati su Roma capitale. I commi da 104 a 115 dettano disposizioni in materia di unioni di comuni. Disposizioni in materia si rinvengono anche nei commi 131 e 134. Il comma 104 abroga la possibilità per i piccoli comuni fino a 1.000 abitanti di accedere in via facoltativa, anziché obbligatoria, all'esercizio associato di tutte le funzioni tramite unione di comuni. È abrogata anche la possibilità per i comuni fino a 5.000 abitanti, già facenti parte di una unione di comuni, di scegliere per l'esercizio di funzioni tra le modalità di cui sopra ex decreto-legge n. 138 del 2011 e quelle definite dal decreto-legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 28. (si tratta di scelta introdotta dal decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 19, commi 4-6). Cessa, dunque, il regime derogatorio e ai comuni fino a 5.000 abitanti torna ad applicarsi l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali mediante unione o convenzione, di cui al citato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo le modalità dell'articolo 32 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Il comma 105, novellando il citato articolo 32 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, modifica la disciplina del consiglio dell'unione, il cui numero dei componenti è definito nello statuto senza predeterminazione di limiti numerici ex lege; affida all'unione oltre alla potestà regolamentare anche quella statutaria e prevede che il presidente dell'unione si avvale obbligatoriamente del segretario comunale di uno dei comuni, come risulta da una modifica apportata nel corso dell'esame del Senato, in luogo della mera facoltà del presidente dell'unione di avvalersi per specifiche funzioni di un segretario dell'unione scelto tra i segretari dei comuni associati.
  Ai sensi del comma 106, lo statuto dell'unione di comuni deve rispettare i principi di organizzazione e di funzionamento e le soglie demografiche minime qualora siano previsti dalle leggi regionali. Al comma 107 sono apportate alcune modifiche all'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010: la prima, di carattere formale, è conseguente alla cessazione del regime derogatorio sulle unioni di comuni di cui al comma 105; con la seconda è stabilito un ulteriore limite demografico minimo per le unioni di comuni (oltre quello ordinario di 10.000 abitanti), fissato in 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane (almeno tre comuni). Il nuovo limite non si applica alle unioni già costituite. Il comma 108 interviene in ordine al trattamento economico dei titolari delle cariche negli organi delle unioni di comuni, prevedendo la gratuità. Il comma 109 estende l'applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità (come aggiunto nel corso dell'esame del Senato) relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del Pag. 47comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  Sottolinea che per semplificare l'attività amministrativa, il comma 110 prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione e di responsabile per la trasparenza possono essere svolte da un unico funzionario nominato dal presidente dell'unione anche per i comuni associati. Si dispone, inoltre, che le funzioni di revisione possono essere demandate ad un revisore unico per le unioni formate da comuni che non superano complessivamente i 10.000 abitanti e, in caso diverso, da un collegio di revisori, mentre le funzioni di valutazione e controllo di gestione possono essere attribuite dal presidente dell'unione sulla base di un apposito regolamento. I commi 111-115 contengono ulteriori disposizioni concernenti le unioni di comuni quali: l'attribuzione al presidente dell'unione delle funzioni di polizia locale, laddove siano state conferite all'unione le funzioni di polizia municipale (comma 111); l'attribuzione all'unione di funzioni di protezione civile, sul territorio dei comuni che abbiano conferito all'unione la funzione fondamentale della protezione civile, limitatamente (come specificato dal Senato) ai compiti di approvazione e aggiornamento dei piani di emergenza e le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre rimangono in capo al sindaco dei singoli comuni dell'unione (comma 112), in qualità di autorità comunale di protezione civile, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, i compiti di coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, nonché gli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale; il riconoscimento che, nel caso di unioni a cui siano state conferite le funzioni di polizia municipale, la disciplina vigente relativa alle funzioni di polizia giudiziaria si intende riferita al territorio dell'unione (comma 113); in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione, il parallelo trasferimento all'unione delle risorse già quantificate e destinate a finanziare istituti contrattuali ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale (comma 114); l'estensione alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle disposizioni normative relative ai piccoli comuni (comma 115). I commi da 116 a 134 dettano disposizioni in materia di fusioni di comuni. Un primo gruppo di disposizioni reca alcune misure agevolative per la fusione di comuni. In primo luogo, si stabilisce che nei comuni sorti a seguito della fusione di più comuni, lo statuto del nuovo comune possa prevedere «forme particolari di collegamento» tra l'ente locale sorto dalla fusione e le comunità che appartenevano ai comuni originari (comma 116). Una misura accelerativa del procedimento di adozione dello statuto prevede che i comuni che hanno avviato il procedimento di fusione, possono, anche prima della istituzione del nuovo ente, definirne lo statuto, che deve essere approvato in testo conforme da tutti i consigli comunali; tale statuto «provvisorio» entra in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino a che non sia eventualmente modificato dagli organi del comune frutto della fusione. Inoltre, si prevede che sia lo statuto del nuovo comune, e non più la legge regionale che lo istituisce, a contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei comuni oggetto della fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (comma 117).
  Osserva che si prevedono poi le seguenti ulteriori misure agevolative: le norme di maggior favore previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le unioni di comuni continuano ad applicarsi anche al nuovo comune frutto della fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti (comma 118); il nuovo comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei comuni originari, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultano spazi di indebitamento (comma 119); i sindaci dei comuni che si fondono coadiuvano con il commissario nominato per la gestione del comune derivante da Pag. 48fusione fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo comune; in particolare i sindaci, riuniti in comitato consultivo, esprimono parere sullo schema di bilancio e in materia di varianti urbanistiche (comma 120); l'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali fondamentali, previsto per i comuni con meno di 5.000 abitanti, viene attenuato e in alcuni casi derogato in caso di fusione:. In particolare: la legge regionale può fissare una diversa decorrenza dell'obbligo o modularne i contenuti. In ogni caso, in assenza di legge regionale, i comuni derivanti dalla fusione con popolazione di almeno 3.000 abitanti (2.000 se montani) sono esentati dall'obbligo per la durata di un mandato elettorale (comma 121); gli incarichi esterni eventualmente attribuiti ai consiglieri comunali dei comuni oggetto di fusione e gli incarichi di nomina comunale continuano fino alla nomina dei successori (comma 122); le risorse destinate ai singoli comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto e autonome locali del 1o aprile 1999, sono trasferite in un unico fondo del nuovo comune con la medesima destinazione (comma 123). Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci. In particolare si prevede che: tutti gli atti, compresi bilanci, dei comuni oggetto della fusione restano in vigore fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune (comma 124, lettera a); i revisori dei conti decadono al momento dell'istituzione del nuovo comune; fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile le funzioni sono svolte dall'organo di revisione in carica nel comune più popoloso (comma 124, lettera b); al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di maggiore dimensione demografica fino all'approvazione del nuovo statuto (comma 124, lettera c); il bilancio di previsione del nuovo comune deve essere approvato entro 90 giorni dall'istituzione dal nuovo consiglio comunale, fatta salva l'eventuale proroga disposta con decreto del Ministro dell'interno, come precisata da una modifica introdotta nel corso dell'esame del Senato (comma 125, lettera a); ai fini dell'esercizio provvisorio, si prende come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti nell'anno precedente (comma 125, lettera b); il nuovo comune approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali (comma 125, lettera c); ai fini della determinazione della popolazione legale, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma della popolazione dei comuni estinti (comma 126); l'indicazione della residenza nei documenti dei cittadini e delle imprese resta valida fino alla scadenza, anche se successiva alla data di istituzione del nuovo comune (comma 127); l'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali in loro; il Senato, inoltre, ha introdotto l'esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune (comma 128); i codici di avviamento postale dei comuni preesistenti possono essere conservati nel nuovo comune (comma 129). Il comma 130 introduce una nuova modalità di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (l'incorporazione è disposta con legge regionale e si procede a referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato. A tutela di quest'ultimo si prevede che lo statuto del comune incorporante sia integrato da adeguate misure di partecipazione e di decentramento. I commi 131-134 recano ulteriori Pag. 49misure incentivanti per le fusioni e, in parte, anche per le unioni di comuni. Le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle unioni e fusioni nella definizione del patto di stabilità interno verticale (comma 131). È inoltre dettata una disposizione transitoria, volta a graduare gli effetti della fusione, sì da consentire il mantenimento (tuttavia non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune) di tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo comune sorto dalla fusione istituisca municipi (comma 132).
  I comuni sorti da fusione dispongono di tre anni di tempo, per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione ad enti pubblici di gestione (comma 133). Il comma 134 prevede che i progetti presentati dai comuni istituiti per fusione o dalle unioni di comuni abbiano, nel 2014, la priorità nell'accesso alle risorse del Primo Programma cd. «6.000 campanili».
  Ricorda che i commi 135-136 dispongono, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero di consiglieri e di assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti (attualmente la composizione dei consigli e delle giunte municipali è disciplinata dall'articolo 16, comma 17, del decreto-legge n. 138 del 2011). In particolare, nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a 10 (attualmente è di 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come attualmente previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non è previsto alcun assessore). Nei comuni da 3.000 a 10.000 abitanti, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco è elevato a 12 (attualmente è di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti) e il numero massimo degli assessori è stabilito in 4 (come attualmente previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre tra i 3.000 e 5.000 abitanti è stabilito in 3). Al fine di assicurare l'invarianza di spesa connessa all'aumento di cui sopra, i comuni interessati provvedono a rideterminare gli oneri connessi allo status degli amministratori locali (indennità, rimborsi spese ecc.), previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Il comma 137 attua il principio della parità di genere nelle giunte comunali, prevedendo che negli organi esecutivi dei comuni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico. Nel corso dell'esame del Senato sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Il comma 138, introdotto nel corso dell'esame del Senato, abolisce il divieto del terzo mandato consecutivo per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti. A tal fine, si dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che appunto statuiscono che chi ha ricoperto la carica di sindaco (e di presidente di provincia) per due mandati consecutivi non può essere immediatamente rieleggibile alle medesime cariche, ad eccezione del caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È comunque posto il limite massimo di tre mandati consecutivi. Il comma 139, anch'esso introdotto dal Senato, prevede inoltre che l'incompatibilità di parlamentare (nazionale o europeo) o membro del Governo con altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo sia riferita agli enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (e non già 5.000 abitanti, com’è ai sensi del vigente articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011). I commi 140 e 141 recano una delega il Governo per disciplinare in modo organico le disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia. I commi da 142 a 150 recano le seguenti disposizioni finali.Pag. 50
  Segnala la previsione del comma 147, in base alla quale il livello provinciale o della città metropolitana non è obbligatorio ai fini dell'organizzazione periferica delle amministrazioni dello Stato e riorganizzazione della rete periferica, che, in base alle disposizioni aggiunte dal Senato, avviene secondo piani adottati dalle pubbliche amministrazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con indicazione dei risparmi attesi nel successivo triennio e comunicazione ai Ministri dell'economia e dell'interno, al Commissario per la revisione della spesa pubblica, nonché alle Commissioni parlamentari competenti. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio nomina un commissario per la redazione del piano. Il comma 151 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge, stabilita nel giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In relazione ad alcuni primi quesiti sull'interpretazione del disegno di legge sulle città metropolitane e le province, sentito l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno, fa presente che il principio di continuità degli organi elettivi e amministrativi in conformità alle norme vigenti alla data della loro elezione o nomina deve sempre essere considerato efficace salvo disposizioni che espressamente lo contraddicano; pertanto al comma 79, lettera a), laddove ci si limita a porre un termine massimo per l'elezione con le nuove regole del consiglio provinciale, ben oltre la scadenza naturale dei vecchi organi, si deve intendere che l'indizione debba avvenire dopo la scadenza naturale, anche indicata come fine mandato, di quelli in carica. D'altra parte la stessa lettera a) parla espressamente di province «i cui organi scadono per fine mandato entro il 31 dicembre 2014» (25 maggio). La scadenza naturale pertanto si dà per acquisita, altrimenti si sarebbe parlato di organi che sarebbero altrimenti scaduti, ovvero si sarebbe espressamente indicata la cessazione o la decadenza anticipata. Inoltre anche il richiamo alla diversa formulazione che era contenuta nel testo approvato alla Camera non è pertinente poiché il testo della Camera conteneva un termine a decorrere dal quale si poteva indire l'elezione proprio in quanto individuato a prescindere dalla scadenza naturale degli organi provinciali (successivamente alle elezioni comunali della prima metà del 2014). Fa presente che anche il testo del comma 79, lettera b), prevede, peraltro, per le province che andranno a scadenza nel 2015 e nel 2016, il rispetto della scadenza naturale, potendosi pertanto determinare una irragionevole disparità di trattamento per i consiglieri provinciali che scadono nel 2014. Pertanto, in assenza di chiara e opposta volontà del legislatore, l'elezione del consiglio provinciale con le nuove regole dovrà tenersi dopo la scadenza naturale degli organi provinciali eletti con il precedente regime normativo. Sottolinea che, al contempo, al comma 82, l'espresso richiamo al comma 79, lettera a) (i casi di province i cui organi scadono per fine mandato entro il 31 dicembre 2014) e la dizione «restano in carica», in assenza di disposizioni espressamente contrarie, debba intendersi a decorrere dalla scadenza naturale degli organi ivi indicati; pertanto fino alla scadenza naturale il presidente e la giunta sono in carica a tutti gli effetti secondo il regime normativo previgente e da quella data restano in carica con le nuove regole fino alla scadenza prefissata.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA osserva che il principio della continuità degli organi amministrativi ed elettivi è sempre efficace salvo la presenza di disposizioni contrarie peraltro non contenute nel testo approvato dal Senato. Segnala che il presidente della Giunta provinciale e la stessa Giunta saranno prorogati nell'esercizio delle loro funzioni con i poteri definiti dall'articolo 163, comma 2, del Testo unico degli enti locali. Fa presente, infine, che i Commissari resteranno in carica fino al 30 giugno 2014 come previsto dalla legge di stabilità per il 2014.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede un chiarimento al rappresentante del Governo in ordine all'ampliamento del numero Pag. 51dei consiglieri comunali di cui al comma 135, al fine di conoscere se tale disposizione si applicherà alla prossima tornata elettorale.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, replicando al deputato Cozzolino, ricorda che i comizi elettorali saranno convocati il 10 aprile mentre il termine per la presentazione delle liste è fissato il prossimo 25 aprile. Evidenzia, inoltre, che l'entrata in vigore della predetta norma dovrà essere accompagnata dall'approvazione delle misure necessarie a garantire l'invarianza della spesa. A tal fine sarà emanata una circolare del Ministro dell'Interno che chiarirà che le indennità a favore dei consiglieri saranno proporzionalmente ridotte al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero dei consiglieri stessi, non ci saranno oneri aggiuntivi per i comuni.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al rappresentante del Governo se i presentatori delle liste che hanno già provveduto alla raccolta delle firme per le prossime elezioni amministrative debbano procedere, in ragione dell'aumento del numero dei consiglieri comunali, a modificare le loro liste e a raccogliere ulteriori firme.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA rappresenta che, ove i presentatori di una lista optassero per una modifica della composizione della stessa, dovranno procedere a raccogliere, nuovamente, le firme necessarie.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), chiede se, alla luce di quanto appena riferito dal sottosegretario Bressa, una lista che, a fronte dell'aumento dei componenti, non fosse provvista delle nuove firme necessarie debba considerarsi non valida.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, replicando al deputato Cozzolino, ribadisce che, ove i presentatori della lista intendano aumentare il numero dei candidati, dovranno procedere alla raccolta delle firme ulteriori necessarie.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), replicando al sottosegretario Bressa, auspica, anche per ragioni di certezza del diritto, che l'aumento del numero dei consiglieri comunali entri in vigore a partire dalle elezioni amministrative successive a quelle che si terranno quest'anno, ovvero che siano considerate valide le liste per le quali siano già state raccolte le firme necessarie.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, nel fare presente che la disposizione di cui al comma 135 è perfettamente applicabile nella sua attuale formulazione, sottolinea che le osservazioni svolte dal deputato Cozzolino costituiscono mere valutazioni di natura politica.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che le polemiche suscitate relativamente all'aumento dei consiglieri comunali sancito dal comma 135 del provvedimento sono prive di fondamento alla luce di quanto disposto dal successivo comma 136 che impone testualmente ai comuni di assicurare l'invarianza della spesa. Ricorda, inoltre, che gli organi provinciali scaduti svolgeranno esclusivamente funzioni di ordinaria amministrazione.

  Federica DIENI (M5S), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Cozzolino, osserva che molte liste civiche hanno speso risorse economiche ed hanno dedicato molto tempo a raccogliere le firme e che pertanto sarebbe particolarmente gravoso per le liste medesime procedere a una nuova raccolta di firme. Rileva che il provvedimento in esame, pur risolvendo alcuni problemi, contiene molteplici criticità che il suo gruppo avrà modo di evidenziare con la presentazione delle proposte emendative.

  Marilena FABBRI (PD) sottolinea l'importanza del chiarimento fornito dal Governo in ordine all'applicazione del Pag. 52comma 135 in base al quale il numero dei consiglieri comunali deve essere senz'altro aumentato dai comuni senza che tale disposizione attribuisca ai comuni stessi una mera facoltà in tal senso. Chiede, tuttavia, un chiarimento al rappresentante del Governo circa l'immediata applicabilità del comma 136 in materia di rideterminazione delle indennità dei consiglieri. Rileva, infine, che gli enti di secondo livello non costituiscono una novità per l'ordinamento del nostro Paese poiché già esistono le unioni dei comuni e le comunità montane.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) condivide quanto osservato dal collega Cozzolino in merito al problema della raccolta delle firme da parte delle liste più piccole. Chiede, al riguardo, che il Governo si impegni a intervenire su questa materia prima di questa tornata elettorale. Auspica, inoltre, che sia disciplinata con maggiore chiarezza la norma di cui al comma 136, specificando quale sia la sanzione in cui incorre il comune che non assicuri l'invarianza della spesa a fronte dell'aumento dei consiglieri comunali cui erogare la relativa indennità. Replicando alla collega Fabbri, fa presente che gli enti di secondo livello quali ad esempio le comunità montane non sempre hanno dato dimostrazione di operare efficacemente. Ritiene che, anche in occasione dell'esame della legge elettorale europea, sarebbe opportuno prevedere un emendamento che modifichi la disciplina della raccolta delle firme per le liste candidate.

  Fabiana DADONE (M5S) richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di un intervento che, oltre a risolvere il problema evidenziato dal deputato Cozzolino delle sottoscrizioni già raccolte per la presentazione delle liste per le elezioni comunali, chiarisca quale sia il termine per la presentazione delle liste stesse. Fa presente, infatti, che su questo punto c’è incertezza nei territori.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), considerato che il provvedimento in esame deve diventare legge nel più breve tempo possibile e che non è quindi possibile una sua ulteriore lettura al Senato, ritiene che, per risolvere i dubbi interpretativi che sono stati segnalati, il Governo dovrebbe intervenire con un distinto provvedimento.
  Invita il Governo a rivedere la scelta di non prevedere indennità di carica per il presidente della provincia: è vero infatti che bisogna ridurre i costi della politica, ma occorre anche garantire che l'attività politica possa essere svolta da tutti.
  Sottolinea che la legge elettorale per l'elezione diretta degli organi della città metropolitana deve essere adottata il prima possibile, in modo che le città metropolitane che intendono avvalersi di questa possibilità possano organizzarsi in tempo per il prossimo rinnovo degli organi, che nella gran parte dei casi sarà nel 2016.
  In conclusione, si dice convinta che il provvedimento in esame rappresenti nel complesso una grande e importante riforma, che, con il concorso degli amministratori locali, darà i suoi frutti in termini di modernizzazione del Paese e che potrà comunque essere corretta dove necessario alla luce dell'esperienza applicativa.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, dopo aver sottolineato come l'aumento del numero dei consiglieri e degli assessori comunali serva a rafforzare la rappresentanza democratica e non possa quindi essere rinviato, dà atto che le questioni sollevate nel dibattito hanno fondamento e si riserva di studiare possibili soluzioni, fermo restando che queste non potranno essere inserite nel provvedimento in esame, che il Governo chiede sia approvato nel testo trasmesso dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che in Italia, la disciplina del sistema elettorale delle elezioni europee è contenuta nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificata e integrata da provvedimenti successiva tra cui dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 che ha introdotto una soglia di sbarramento. In sintesi, si tratta di un sistema elettorale proporzionale con soglia di sbarramento del 4 per cento e possibilità di voto di preferenza; i seggi sono assegnati nel collegio unico nazionale, a liste concorrenti presentate nell'ambito di 5 circoscrizioni molto ampie. Il diritto di voto è esercitato dai cittadini con almeno 18 anni di età mentre per candidarsi l'età minima è di 25 anni. Le candidature si presentano nell'ambito di 5 circoscrizioni di dimensione sovra regionale; un candidato può presentarsi in più circoscrizioni. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. Ogni regione che compone la circoscrizione deve essere rappresentata da almeno 3.000 sottoscrittori. Sono esonerati dall'obbligo di sottoscrizione i partiti politici che hanno almeno un rappresentante al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale, eletti con il proprio contrassegno, e i partiti costituiti in gruppo parlamentare in una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali.
  Segnala che la scheda elettorale è unica; si vota per una delle liste e si possono esprimere da una a tre preferenze. Sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. I seggi sono attribuiti proporzionalmente ai voti conseguiti in ambito nazionale con il sistema dei quozienti interi e dei maggiori resti. I seggi conseguiti da ciascuna lista sono quindi riassegnati alle circoscrizioni in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna di esse. Determinato il numero dei seggi spettanti alla lista in ciascuna circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati con il maggior numero di voti di preferenza.
  Fa presente che le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo hanno luogo ogni cinque anni, nello stesso arco temporale (compreso tra il giovedì mattina e la domenica sera) in tutti gli Stati membri. Ciascuno Stato membro determina, nell'ambito di tale periodo, le date e le ore destinate alla consultazione elettorale (articolo 9 dell'Atto di Bruxelles). L'Atto di Bruxelles prevede che le elezioni abbiano luogo nell'ultimo anno della legislatura nello stesso periodo delle prime elezioni del 1979, ossia tra il 7 e il 10 giugno. Quando questo non è possibile, il periodo in cui svolgere le elezioni è determinato dal Consiglio dell'Unione, che delibera all'unanimità, previo parere dell'Assemblea (articolo 10 dell'Atto di Bruxelles).
  Ricorda che la legge italiana stabilisce che le elezioni europee si svolgano in una sola giornata, la domenica (articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957), dalle ore sei alle ore ventidue (articoli 16 e 51 della legge n. 18 del 1979). Il Consiglio dell'Unione europea del 14 giugno 2013 ha fissato l'arco temporale di svolgimento delle prossime elezioni europee che si svolgeranno nel periodo dal 22 al 25 maggio 2014 (Decisione n. 2013/299/UE, Euratom del 14 giugno 2013). I comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 50o giorno antecedente quello della votazione (articolo Pag. 547, commi primo e secondo, della legge n. 18 del 1979). I comizi per le prossime elezioni europee da svolgersi in Italia sono stati convocati per i giorno di domenica 25 maggio 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014).
  Quanto al contenuto della proposta di legge C. 2213, approvata dal Senato, sottolinea che è volta ad introdurre nella legge elettorale europea disposizioni finalizzate a rafforzare la rappresentanza di genere, sulla falsariga della normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 56 del codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006) reca una disposizione per favorire la rappresentanza di genere nelle elezioni del Parlamento europeo. Tale disposizione tuttavia ha natura transitoria, essendo valida solo per le elezioni del 2004 e del 2009, e non può pertanto trovare applicazione nelle elezioni successive. Tale norma prevede, in particolare, che, nell'insieme delle liste di candidati presentate da ciascun partito, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In caso di mancato rispetto si applica una riduzione dei rimborsi elettorali, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito; la riduzione non può superare la metà del rimborso elettorale. Sono, comunque, inammissibili le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.
  Rileva che un elemento peculiare è la previsione di un meccanismo premiale per i partiti che eleggono candidati di entrambi i sessi: le somme decurtate sono destinate ai partiti che hanno eletto più di un terzo dei candidati di entrambi i sessi. In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, già indette per il 25 maggio prossimo, la proposta di legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi solo nelle elezioni del 2014 ed una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni del 2019.
  Passando all'esame del provvedimento segnala, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, introduce, limitatamente alle elezioni europee del 2014, la cosiddetta tripla preferenza di genere, prevedendo che, nel caso in cui l'elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della terza preferenza. Ricorda infatti che, in base alla normativa vigente, nelle elezioni europee è consentito all'elettore esprimere fino a tre preferenze (articolo 14 della legge n. 18 del 1979). La norma di garanzia della rappresentanza di genere prevista dalla disposizione in esame riguarda solo il caso in cui l'elettore manifesti tre preferenze, lasciando impregiudicata la possibilità per l'elettore che decide di esprimere due preferenze di attribuirle a candidati dello stesso sesso.
  Segnala che nel corso dell'esame al Senato, sono state espunte le disposizioni che prevedevano norme per il riequilibrio di genere nella formazione delle liste di candidati già a decorrere dalle prossime elezioni, in considerazione del fatto che i termini per la raccolta delle sottoscrizioni sono già aperti. Ricorda, in proposito, che una norma sul riequilibrio di genere nelle liste elettorali, applicabile anche alle elezioni del Parlamento europeo, è stata introdotta dal recente decreto-legge sul finanziamento pubblico dei partiti, che prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto «due per mille» quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. In particolare, l'articolo 9 del decreto-legge n. 149 del 28 dicembre 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014) prevede che qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di «due per mille» sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei Pag. 55candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. A titolo esemplificativo, se un partito presenta nel complesso delle liste una percentuale di candidate donne del 30 per cento, le risorse del «due per mille» sono ridotte del 5 per cento. Le risorse decurtate confluiscono in un fondo annualmente ripartito tra i partiti iscritti nella seconda sezione del registro istituito dal decreto-legge «ossia tra i partiti che accedono al riparto del «2 per mille» – per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento.
  Rappresenta che il comma 2 reca modifiche alla legge elettorale europea (legge n. 18 del 1979) che troveranno applicazione, in forza del comma 3, a partire dalle seconde elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, ossia dalle elezioni del 2019. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere nella composizione delle liste elettorali, la lettera a) prevede che: all'atto della presentazione, in ciascuna lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, con arrotondamento all'unità; i primi due candidati della lista devono essere di sesso diverso. La presenza paritaria di candidati dei due sessi è peraltro richiesta all'atto della presentazione; essa potrebbe dunque venire successivamente meno nel caso in cui uno o più candidati siano cancellati dalla lista per mancanza di uno dei requisiti sostanziali o formali richiesti per la presentazione della candidatura. La lettera b) disciplina le verifiche dell'ufficio elettorale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere nelle liste, assicurando al tempo stesso, ove possibile, la conservazione della lista.
  Nel caso in cui risulti violata la disposizione sulla presenza paritaria di candidati nelle liste, l'ufficio elettorale procede dunque alla cancellazione dei candidati del sesso sovrarappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare l'equilibrio richiesto. Se, all'esito della cancellazione, nella lista rimane un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge, la lista è ricusata e non può conseguentemente partecipare alle elezioni. Nel caso in cui risulti violata la disposizione sull'alternanza di genere tra i primi due candidati, l'ufficio elettorale modifica la lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di genere diverso.
  Segnala che viene inoltre introdotta (comma 2, lettera c)), la «tripla preferenza di genere», con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per le elezioni del 2014.
  Le preferenze devono infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza (come si desume dall'espressione «pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza»), e non solamente la terza preferenza, come nella disciplina transitoria per il 2014.
  Fa presente che l'articolo 2 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge, fissandola al giorno successivo a quello della pubblicazione ed escludendo dunque l'ordinaria vacatio legis di 15 giorni.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite nonché degli altri principi costituzionali osserva che, secondo un orientamento della Corte costituzionale risalente alla metà degli anni Novanta, espresso nella sentenza n. 422 del 1995, la previsione di quote di genere in campo elettorale si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione. Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni normative che avevano introdotto le quote per le elezioni nazionali, regionali e locali, sulla base dell'assunto che, in campo elettorale, il principio di uguaglianza deve essere inteso in senso rigorosamente formale. In base a tale interpretazione, i diritti di elettorato passivo sono rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali ed è esclusa qualsiasi differenziazione in base al sesso, sia che essa riguardi Pag. 56l'eleggibilità (quote di risultato, quali erano previste dalla legge elettorale nazionale) sia che riguardi la candidabilità (quote di lista, quali quelle previste dalla legge sulle elezioni amministrative). Successivamente, il quadro costituzionale è mutato, anche in conseguenza della posizione espressa dalla Corte.
  Ricorda che, innanzitutto, le riforme costituzionali del 2001 hanno riaffermato il principio della parità di accesso alle cariche elettive in ambito regionale. L'articolo 117, settimo comma (introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Analogo principio è stato introdotto negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001. Successivamente, è stato modificato l'articolo 51, primo comma, della Costituzione secondo cui tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Con la legge costituzionale n. 1 del 2003 è stato inserito un secondo periodo, secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne. A livello sovranazionale, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – che dopo il trattato di Lisbona ha assunto valore vincolante per il nostro ordinamento – prevede che la parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi e che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato (articolo 23 inserito nel Capo III relativo all'uguaglianza). Tale principio è ribadito, nel nostro ordinamento dal codice delle pari opportunità (articolo 1 del decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006).
  Osserva che nella sentenza n. 49 del 2003, dopo le riforme costituzionali del 2001 relative agli ordinamenti regionali ma prime della modifica dell'articolo 51, la Corte costituzionale dichiara infondata una questione di legittimità costituzionale relativa ad una disposizione della legge elettorale della Valle d'Aosta che impone l'obbligo di inserire nelle liste elettorali candidati di entrambi i sessi. Viene dunque superata la sentenza del 1995, che aveva affermato che il sesso non poteva essere rilevante ai fini della candidabilità. Nell'ordinanza n. 39 del 2005, la Corte costituzionale affronta una questione sollevata dal Consiglio di Stato riguardante l'obbligo legislativamente previsto di inserire almeno un terzo di donne nelle Commissioni di concorso, quindi una vera quota di risultato sia pure prevista per un organo amministrativo. Il Consiglio di Stato richiama proprio la sentenza del 1995 a sostegno delle proprie argomentazioni nel senso dell'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo della presenza femminile. La Corte costituzionale ritiene peraltro che il richiamo alla sentenza del 1995 non è sufficiente alla luce della modifica dell'articolo 51 intervenuta nel 2003 e dichiara pertanto la questione manifestamente inammissibile per carenza di motivazione.
  La pronuncia più rilevante sul tema è la sentenza n. 4 del 2010, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo relativa all'introduzione della doppia preferenza di genere da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura. Secondo la Corte «il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee Pag. 57elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale».
  Per quanto riguarda le proposte di legge abbinate, ricorda che la proposta di legge Mosca ed altri recante «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (C. 792) modifica il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introducendo la cosiddetta «tripla preferenza di genere»: nel caso in cui l'elettore decida di esprimere più di una preferenza, la scelta deve comprendere candidati di entrambi i generi, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Inoltre, perché la possibilità per l'elettore di scegliere candidati di genere diverso sia effettiva, nell'articolo 12 della citata legge n. 18 del 1979 viene inserito un nuovo comma con il quale si obbligano i partiti a presentare delle liste in cui nessuno dei due sessi può essere rappresentato in maniera superiore ai due terzi.
  Segnala che la proposta di legge Bruno Bossio ed altri recante «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (C. 1473) prevede che ciascuna lista di candidati non possa essere composta da un numero di membri dello stesso sesso superiore ai due terzi – modificando conseguentemente l'articolo 12 della legge n. 18 del 1970 – viene abrogato l'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevedeva tale disposizione stabilendo esclusivamente una decurtazione del finanziamento in caso di violazione e non l'inammissibilità della lista e si applicava al complesso delle liste presentate sotto il medesimo contrassegno e non a ciascuna lista. Introduce quindi il metodo della doppia preferenza di genere, assegnando all'elettore la possibilità di esprimere due preferenze, ma obbligandolo a fare sì che, se intende avvalersi di tale facoltà, debba esprimerla per un candidato di sesso diverso dal primo, pena l'annullamento della seconda preferenza.
  La proposta di legge Balduzzi ed altri recante «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1878) dispone quale requisito di validità di una lista elettorale che ciascuno dei due sessi non sia rappresentato per oltre i due terzi e, in caso di quoziente frazionario stabilisce di procedere all'arrotondamento all'unità prossima. Quanto all'espressione di preferenze da parte dell'elettore, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza che l'elettore può esprimere.
  La proposta di legge Pisicchio recante «Modifiche agli articoli 12, 14 e 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di rappresentanza dei sessi e di soppressione della soglia di sbarramento nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (C. 1916) prevede che nelle liste dei candidati sia assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Stabilisce, altresì, che nelle medesime liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. Quanto al voto di preferenza prevede che nel caso di espressione di più preferenze, almeno una deve riguardare candidato di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Elimina, infine, la soglia di sbarramento per le liste Pag. 58che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.
  Ricorda, infine, che la proposta di legge Migliore ed altri recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di soppressione della soglia di sbarramento e di equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (C. 1933) sopprime la clausola di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi. Stabilisce, altresì, a pena di inammissibilità, che in ciascuna lista di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità inferiore. Prevede che l'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata e che nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Abroga, infine, l'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

  Federica DIENI (M5S) ribadisce preliminarmente la contrarietà del suo gruppo all'uso delle quote come strumento per conseguire la parità di genere nell'accesso alle cariche elettive.
  Riguardo al testo approvato dal Senato segnala una criticità nel sistema delineato della validità delle tre preferenze solo se non indicano tutte lo stesso genere. A suo avviso potrebbe essere uno strumento di riconoscimento del voto e ricorda come già in passato si siano verificati, specialmente nell'Italia meridionale, usi di preferenze tesi a far riconoscere l'espressione del proprio voto.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ricorda come la proposta di legge di cui è prima firmataria, ma a cui hanno aderito altre colleghe di diversi gruppi politici come, ad esempio, la collega Nicchi, indichi la doppia preferenza di genere come sistema più idoneo per garantire la parità di genere. Comprende però che il sistema delle tre preferenze, di cui una di genere, sia il frutto di un compromesso realizzato grazie alla lotta delle colleghe senatrici e come non ci sia ora il tempo per intervenire sulle elezioni del prossimo maggio.
  Ritiene, però, che potrebbe essere predisposto un emendamento che introduca il sistema della doppia preferenza di genere a partire dalle lezioni per il parlamento europeo del 2019.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) sottolinea una spetto portato all'attenzione della Commissione anche dalla Presidente della Camera. È la questione della raccolta delle firme che, a suo avviso, non può essere di eguale numero per regioni così diverse per popolazione quali, ad esempio, la Lombardia e la Valle d'Aosta.
  Sollecita anche su questo punto l'attenzione del Governo al fine di trovare un'adeguata soluzione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o aprile 2014.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.10 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il Ministro per la semplificazione e della pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Proposta di nomina del dottor Raffaele Cantone a presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.
Nomina n. 27.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Pollastrini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ricorda che l'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha istituito una Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
  Successivamente il comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato la suddetta Commissione quale Autorità nazionale anticorruzione.
  L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha poi modificato la denominazione della Commissione in «Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)».
  Osserva che ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, l'Autorità opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, nonché di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Governo sull'attività svolta.
  Sul piano specifico dell'attività anticorruzione il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 stabilisce che l'Autorità collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni in materia di anticorruzione, con particolare riferimento alle misure adottate ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2012, nonché sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge n. 190 del 2012 e dalle altre disposizioni vigenti; riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità Pag. 60nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
  Con riguardo alla sua composizione, ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, come modificato dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 101 del 2013, l'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale.
  Segnala che i componenti della Commissione – che durano in carica sei anni e possono essere confermati una sola volta – non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.
  Quanto alle modalità di nomina, si prevede che il Presidente e i componenti siano nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. In particolare il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno mentre i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
  Nella seduta del 12 marzo 2014, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina a Presidente dell'Autorità del dott. Raffele Cantone.
  Il 18 marzo il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dott. Cantone, allegando il suo curriculum vitae.
  Dal suddetto curriculum si evince che il dott. Cantone, laureatosi in giurisprudenza nel 1986 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli con la votazione di 110/110 e lode, è attualmente magistrato che ha superato la quinta verifica di professionalità.
  Con riguardo alle funzioni giudiziarie svolte, segnala che il dottor Cantone dal settembre 1996 ha lavorato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, dove si è occupato di indagini riguardanti reati tributari, societari, bancari e fallimentari, coordinando le indagini su procedimenti relativi a reati commessi da amministratori e sindaci di istituti bancari o di società assicurative.
  Nel settembre 1999 è stato designato alla Direzione Distrettuale Antimafia e si è occupato della indagini sui gruppi camorristici operanti nel casertano. Tra l'altro ha seguito le indagini relative alle infiltrazioni dei gruppi camorristi nell'Italia del Nord e al riciclaggio e al reimpiego dei capitali mafiosi all'estero; ha istruito processi riguardanti le infiltrazioni delle organizzazioni malavitose nelle amministrazioni locali e nel settore dell'emergenza dei rifiuti e dei consorzi pubblico-privati, con particolare riguardo al territorio di Caserta.
  Dall'ottobre 2007 è stato trasferito al Massimario della Corte di Cassazione, dove dall'ottobre 2013 è coordinatore del settore penale. In questa veste si è occupato prevalentemente della massimazione delle sentenze della VI sezione penale della Corte di Cassazione che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione e dopo l'entrata in vigore della legge anticorruzione, la n. 190 del 2012, si è occupato della massimazione di tutte le sentenze applicative di tale legge. Ha inoltre redatto relazioni specifiche sulle questioni interpretative poste dalla citata legge n. 190 del 2012, quali, in particolare, la relazione di orientamento della giurisprudenza Pag. 61della Corte di Cassazione sui criteri differenziali fra il delitto di concussione e quello di indebita induzione e la relazione per l'udienza delle Sezioni unite del 24 ottobre 2013 sui criteri differenziali fra la fattispecie di indebita induzione e di concussione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012.
  Con riguardo ai titoli culturali del dottor Cantone, ricorda che il medesimo ha ricoperto numerosi incarichi di docenza presso Università e scuole di specializzazione post-universitaria in materia inerenti al diritto penale sostanziale e processuale. Ha in particolare svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola di Polizia tributaria con riferimento alla legislazione di contrasto della corruzione e alla legislazione antimafia e presso il Master universitario di Roma Tre sul tema»legalità, anticorruzione e trasparenza». Per incarico del Consiglio superiore della Magistratura ha svolto numerosi incarichi di relatore ad incontri di studio organizzati nell'ambito delle attività di formazione. Si segnala, in particolare, quello dell'8 luglio 2013 sul tema «Tecniche di indagine e standard probatori in materia di corruzione. I primi interventi della Corte di Cassazione ed i possibili riflessi sull'azione di contrasto». Attualmente è titolare dell'insegnamento di Legislazione antimafia presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli.
  È stato collaboratore di riviste giuridiche e ha pubblicato articoli su riviste specializzate. Ha curato la redazione di voci enciclopediche, quali «Evasione e procurata evasione» e «Associazione mafiosa» e ha pubblicato quattro monografie.
  Tra le pubblicazioni si segnalano in particolare «La Cassazione alla faticosa ricerca del confine fra induzione e costrizione « in «Gazzetta forense», 2013, II,; « I riflessi della legge n. 190 sulle indagini in materia di corruzione» in «AA.VV., Corruzione: strategie di contrasto, Firenze, 2013»; «Le modifiche ai reati contro la PA nella legge anticorruzione; primi interventi della Corte di Cassazione e riflessi sull'azione di contrasto» in «Rivista Guardia di Finanza, 2013».
  Con riferimento agli incarichi istituzionali ricoperti, il dott. Cantone è stato membro del Comitato scientifico della Commissione per la riforma del codice penale presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, partecipando, in particolare, ai lavori della sottocommissione sulla riforma del concorso di persone e dei reati associativi. È consulente a tempo parziale della Commissione parlamentare antimafia. È stato componente dal dicembre 2011 della Commissione istituita dal Ministro per la funzione pubblica per lo studio e il contrasto della corruzione; in questa veste ha partecipato alla predisposizione della relazione con proposte di modifica al disegno di legge all'esame del Parlamento, tradotti poi dal Ministro in emendamenti in gran parte approvati dal Parlamento e confluiti, quindi, nella legge n. 190 del 2012. Nel 2013 è stato infine nominato componente della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente «l'elaborazione di proposte in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità», partecipando alla redazione del rapporto pubblicato nel gennaio 2014 «per una moderna politica antimafia».
  Con riferimento alle esperienze di carattere internazionale, sottolinea che il dott. Cantone ha svolto numerose indagini con riflessi all'estero attivando varie attività di rogatorie anche in relazione al reinvestimento di proventi di attività illecite. Ha inoltre partecipato personalmente ad attività investigative all'estero, collaborando con magistrature di Stati esteri. Nella sua attività presso il massimario della Corte di Cassazione si è inoltre occupato di tematiche internazionali, quali ad esempio l'applicabilità delle norme del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali e delle disposizioni sul mandato di cattura europeo. Ha infine partecipato, in qualità di componente della Commissione di studio istituita dal Ministro della funzione pubblica alle audizioni di componenti dell'OCSE sulle tematiche relative all'applicabilità delle convenzioni internazionali in materia di corruzione. Pag. 62
  In conclusione, ritiene che la nomina del dott. Cantone alla guida dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche sia rispondente ai requisiti previsti dalla legge. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo a presidente dell'ANAC. Segnala, infine, che nella seduta di giovedì 27 marzo scorso la 1o Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione sulla proposta di nomina (24 voti favorevoli su 24 votanti).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio, C. 1933 Migliore e C. 2213, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Propone, quindi, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2213 approvata dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 2213 approvata dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il termine di presentazione di emendamenti al testo base, come stabilito nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 17 di domani, 2 aprile 2014.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o aprile 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali, Gianclaudio Bressa.

  La seduta comincia alle 20.25.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
C. 1542-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al testo del disegno di legge C. 1542-B recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni è scaduto alle ore 12 di oggi.
  Parte degli emendamenti presentati risultano irricevibili, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera, Pag. 63in quanto non riferiti o non consequenziali rispetto a parti del testo modificate durante l'esame al Senato. Avverte pertanto che le proposte emendative che saranno poste in votazione sono circa 50 (vedi allegato).
  Comunica infine che la V Commissione ha espresso parere favorevole.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) si sofferma su alcune questioni su cui vi è la necessità di chiarimenti da parte del Governo.
  Richiama, in primo luogo, la previsione del comma 82 dell'articolo unico che dispone il subentro del Presidente della provincia nelle funzioni del consiglio provinciale: in proposito è fondamentale chiarire i termini di applicazione della norma, tenendo conto del fatto che la lettera a) del comma 79 prevede che in sede di prima applicazione della legge l'elezione del consiglio provinciale sia indetta entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014.
  Richiama poi la disposizione di cui al comma 136 dell'articolo unico che riguarda l'applicazione delle norme del comma 135 che aumentano, in particolare, il numero dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti. In proposito, è necessario chiarire se i consigli comunali devono approvare la delibera, richiamata dal comma 136, prima che sia possibile indire i comizi elettorali. Il rischio della suddetta disposizione è quello di dare luogo a numerosi ricorsi in sede giurisdizionale, con evidenti costi per la collettività, alla luce della grave incertezza nell'applicazione e della problematicità della stessa visti i tempi per la raccolta delle firme per le liste delle elezioni comunali ormai prossime. Viene infatti cambiato il numero dei consiglieri proprio quando è in corso la raccolta delle firme e questo non può che dare luogo ad una situazione di grande confusione.
  Fa infine presente che con il provvedimento in esame si trasformano le province in enti di secondo livello ma non vengono certo ridotte le spese complessive.
  Chiede dunque al Governo se non sia più opportuno introdurre quantomeno una norma transitoria per le elezioni amministrative previste nel mese di maggio, così da evitare un numero elevato di ricorsi giurisdizionali. Prende atto dell'intenzione di approvare il provvedimento in tempi brevissimi per consentire in particolare l'esercizio del terzo mandato ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti e per fare in modo che vi sia un aumento dei consiglieri comunali. Ricorda che per le province è già vigente una norma di salvaguardia, approvata nella legge di stabilità per il 2014, che fa in modo che le province non vadano comunque ora ad elezione.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che le questioni poste erano già state in parte affrontate nel corso della seduta antimeridiana della Commissione. Chiarisce ulteriormente che, riguardo alla previsione del comma 82, che stabilisce che il presidente della provincia in carica ovvero il commissario assumano anche le funzioni del consiglio provinciale, nei limiti previsti dalla legge, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto in base alla nuova legge, evidenzia come questo vada letto in combinato disposto con la lettera a) del comma 79 che reca la data del 30 settembre per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. In proposito, fornisce un'interpretazione, che si riserva di ribadire nella seduta di domani dell'Assemblea, riguardo a tali disposizioni, nel senso di dover fare riferimento alla previsione del comma 1 dell'articolo 51 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che prevede che il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni Pag. 64nonché a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 38 del medesimo testo unico, che stabilisce che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
  Rileva dunque che, come si evince dagli atti del Presidente della Repubblica di nomina dei commissari provinciali, le suddette disposizioni vanno intese nel senso che i cinque anni decorrono dalla proclamazione degli eletti: la durata quindi non sarà uniforme, considerato che alcuni scadranno, per il 2014, tra il 7 e il 28 giugno e altri tra il 21 e il 28 giugno, visto che le elezioni precedenti si sono tenute il 7 e il 21 giugno 2009. Fa presente che questa è l'interpretazione data dal Ministero dell'interno e che la norma è di conseguenza chiara e fa riferimento a termini precisi, sulla base di un'interpretazione sistematica.
  Per quanto attiene alla questione relativa al comma 136, ribadisce che nel testo viene prevista l'invarianza della relativa spesa e che quindi l'entità dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali va riparametrata in base al numero più elevato per rispettare tale invarianza. Ribadisce comunque che il comma 35 stabilisce per legge con chiarezza il nuovo numero dei consiglieri comunali, che non è quindi posto in relazione alla delibera ma sarà vigente al momento dell'entrata in vigore della legge. Con una circolare del Ministero dell'interno si inviterà comunque ad adottare la delibera in questione entro i termini ma il numero degli eligendi è già definito per legge. Rileva che i prefetti che si sono attivati prima del decreto che indice i comizi elettorali si sono mossi impropriamente.
  Per quanto riguarda la questione posta nella seduta antimeridiana rispetto alle firme che sono già state raccolte per le liste, ricorda che si tratta di un numero esiguo di sottoscrizioni per i piccoli comuni. Di fronte a tale esiguità numerica va considerato che gli organismi in questione tornano ad essere dei veri e propri consigli comunali e ritiene quindi che valga la pena procedere alla nuova raccolta delle firme per l'applicazione della legge.

  Roberta LOMBARDI (M5S) prende atto positivamente del fatto che il sottosegretario partecipa vivamente al dibattito anziché limitarsi, come di norma avviene per i rappresentanti del Governo presenti alle sedute delle Commissioni, a confermare il parere del relatore. Chiede quindi al sottosegretario come sia possibile pensare di considerare invalide le firme raccolte sulla base di liste che fanno riferimento alla normativa oggi in vigore, in considerazione delle modifiche apportate con il comma 135 del disegno di legge in esame.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) precisa che quanto stigmatizzato nel corso della seduta antimeridiana della Commissione non si riferiva al numero delle firme ma alla difficoltà di certificazione delle stesse soprattutto per i partiti non strutturati.

  Enzo LATTUCA (PD) chiede al Governo un chiarimento sull'applicazione della disposizione di cui al comma 135 al fine di comprendere se il numero più elevato degli assessori consentito dal testo in esame sia applicabile anche ai comuni per i quali si sono già svolte le elezioni amministrative negli anni 2012 e 2013.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA rileva come, ad invarianza dei costi, anche i comuni richiamati dal collega Lattuca possono aumentare il numero degli assessori.
  Riguardo alla questione posta dalla collega Lombardi, fa presente che il punto è che occorre presentare una lista che rechi un numero di consiglieri comunali eleggibili previsto dalla legge e su questo vanno raccolte le firme. Ricorda che i segretari comunali sono ufficiali di Governo e sono tenuti ad autenticare le firme. Nella circolare del Ministero dell'interno, già preannunciata, ci sarà in ogni modo un invito esplicito a favorire quanto più possibile la certificazione delle liste per rispettare i termini.

Pag. 65

  Riccardo FRACCARO (M5S) rileva come, soprattutto per le nuove liste civiche, non sia facile l'applicazione di questa nuova disciplina. Ricorda poi le buone pratiche in materia elettorale pubblicate dalla Commissione di Venezia, tra le quali vi è la prescrizione di non modificare le regole nell'anno che precede le elezioni. In questa sede si sta addirittura cambiando la disciplina a poche settimane dalle elezioni, in modo ingiusto verso i cittadini.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) evidenzia come la formulazione del comma 136 crei seri problemi di applicazione. Si tratta di una disposizione sbagliata e scritta in modo errato – come da lui già ribadito nel corso della prima lettura alla Camera – che mette in capo ai comuni compiti che non sono loro, ma del Prefetto.
  Riguardo al numero dei consiglieri comunali osserva che non si tratta di un numero elevato, dato che è lontano ad esempio da quello di quindici di un consiglio comunale di un piccolo paese addirittura sotto il fascismo. La norma serve però a riportare i consigli comunali al loro ruolo autentico e non a quello di meri consigli di amministrazione a cui erano stati ridotti dalla falcidia delle diverse norme intervenute in materia negli ultimi anni.
  Evidenzia questi aspetti, che gli risultano essere stati peraltro oggetto di attenzione anche del Comitato per la legislazione, non per fare ostruzionismo, ma per porre l'accento su possibili contenziosi che potrebbero nascere.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che è in distribuzione.

  Marilena FABBRI (PD) interviene in qualità di membro del Comitato per la legislazione per riportare il dibattito svolto in quella sede sul provvedimento.
  Per prima cosa sottolinea che sul tema della sottoscrizione delle liste il Comitato non è intervenuto perché si tratta di una parte approvata dalla Camera e non modificata dal Senato.
  Per quanto riguarda i commi 14 e 82 osserva che nel Comitato si sono manifestate posizioni divergenti. Alla fine si è deciso di porre delle condizioni che sono di carattere ipotetico e tendono a chiedere un chiarimento per stabilire che non sussiste una modifica della data di scadenza delle amministrazioni provinciali. Chiarimento che a suo avviso è stato fornito nei suoi interventi di questa mattina e di questa sera dal sottosegretario Bressa.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede una breve sospensione per esaminare il parere del comitato per la legislazione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.05.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) riguardo al parere reso dal Comitato per la legislazione osserva come siano stati posti delle condizioni stringenti a cui chiede alla maggioranza di fornire delle risposte.
  Sul tema della scadenza delle amministrazioni provinciali concorda con il sottosegretario Bressa sull'esistenza della norma che la pone a cinque anni dalla proclamazione degli eletti, ma osserva che si tratta di una norma che viene superata da quella del provvedimento in esame, la quale ultima necessita quindi di un ulteriore chiarimento.
  Evidenzia come il parere del Comitato ponga poi come condizioni la soppressione di parti dei commi 81, 90 e 125 e di una riformulazione come novella, ai fini di una maggiore chiarezza normativa, dei commi 112 e 136.
  Chiede inoltre chiarimenti al rappresentante del Governo sulla facoltà o meno di un Comune di aumentare il numero dei consiglieri.

  Danilo TONINELLI (M5S) con riferimento all'ultimo capoverso del parere del Comitato per la legislazione che evidenzia i problemi di chiarezza di un provvedimento Pag. 66composto di un solo articolo e di 151 commi, rileva come ancora una volta si legiferi in violazione dell'articolo 72, primo comma, della Costituzione che dispone che un provvedimento sia esaminato e approvato articolo per articolo. Si è seguita quindi la stessa linea usata per i disegni di conversione dei decreti-legge.
  Nel denunciare ancora una volta questo modo di legiferare, che dimostra una mancanza di rispetto verso i cittadini, invita il Governo a seguire quanto raccomandato dal Comitato per la legislazione nel suo parere e a inserire delle note esplicative dei singoli commi in sede di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, pur rispettando le opinioni espresse dai colleghi, desidera osservare come il parere del Comitato per la legislazione non entri nel merito del provvedimento. La prima condizione è infatti ipotetica e tesa a un chiarimento, mentre le altre condizioni sono espresse al solo fine di un riordino delle fonti normative e non hanno incidenza sulle scelte di fondo contenute nel testo. In alcuni casi la soppressione di parti di un comma deriva solo da un'esigenza di evitare ripetizioni di norme.
  Ricorda infine al collega Toninelli, con il quale concorda in linea di principio, che il fatto che il provvedimento consti di un solo articolo è dovuto alla posizione della questione di fiducia.

  Riccardo FRACCARO (M5S) fa presente che il parere reso dal comitato per la legislazione contiene questioni particolarmente rilevanti che attengono al merito del provvedimento, quali ad esempio quelle relative al piano dei rapporti tra il provvedimento in esame e le altre fonti del diritto.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), nel ricordare che il dibattito che si svolgerà in Assemblea sul provvedimento sarà contingentato e che il suo gruppo segnalerà ai fini delle votazioni solo sei emendamenti, auspica che in commissione si possa svolgere un ampio dibattito sulle proposte emendative.

  Maino MARCHI (PD) ritira il suo emendamento 1.35 alla luce dei chiarimenti interpretativi forniti dal rappresentate del governo in merito ai commi 14 e 82 del provvedimento.

  La Commissione passa all'esame degli emendamenti.

  Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Russo 1.2, si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.3 e Pilozzi 1.4

  Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Gitti 1.5, si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.6 e Pilozzi 1.7.

  Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Russo 1.8, si intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Migliore 1.9 e Matteo Bragantini 1.10.

  Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.11, si intende vi abbia rinunciato.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Migliore 1.12 di cui è cofirmatario ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sostituire gli attuali commissari politici con i commissari di carriera prefettizia.

Pag. 67

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Migliore 1.12 e 1.13.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di irricevibilità di una sua proposta emendativa riferita al comma 5 del provvedimento.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) chiede chiarimenti in ordine al giudizio di irricevibilità di una sua proposta emendativa riferita al comma 5 del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI, presidente, si riserva di valutare le questioni poste dai deputati Matteo Bragantini e Pilozzi.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Pilozzi 1.14 Matteo Bragantini 1.16, 1.18 e 1.19.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Di Salvo 1.20 di cui è cofirmatario, ne illustra la finalità volta a garantire la parità di rappresentanza di genere nelle candidature delle elezioni del consiglio metropolitano.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Di Salvo 1.20 e 1.21.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.22, fa presente di aver presentato tale proposta emendativa al fine di definire con certezza che la città metropolitana può esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado.

  Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando all'onorevole Pilozzi, fa presente che il provvedimento già prevede in capo alla città metropolitana la possibilità di esercitare le funzioni di gestione dell'edilizia scolastica.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritira il suo emendamento 1.22 alla luce della precisazione fornita dal sottosegretario Bressa.

  La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 1.23.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.24, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a stabilire che le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta, esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 1.24.

  Roberta LOMBARDI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.25, ne illustra la finalità volta a porre rimedio alla formulazione troppo generica del comma 51, in base al quale le province sono disciplinate dal provvedimento in esame in attesa della riforma del Titolo V della Costituzione.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Lombardi 1.25 e Invernizzi 1.26.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.27, segnala che lo stesso introduce un particolare riferimento all'eliminazione delle province dal testo costituzionale. Ritiene che questo provvedimento avrebbe opportunamente dovuto effettuare un riferimento più puntuale all'abrogazione delle province, rispetto al più generico riferimento al titolo V. Ciò, a suo avviso, non solo perché pare molto più attinente all'oggetto di questa proposta di legge, ma anche perché, oltre al disegno di legge costituzionale appena varato dal governo, sono da tempo depositati testi di riforma costituzionale che riguardano esclusivamente le province. Fa presente che alla Camera, ad esempio, è depositato il disegno di legge costituzionale del precedente Governo ovvero ancora il testo che in origine doveva rappresentare il completamento di questa legge. Segnala, altresì, che al Senato esiste un testo del MoVimento 5 Stelle sul quale in Commissione affari costituzionali è stata dichiarata l'urgenza.Pag. 68
  Evidenzia, infine, che la riforma costituzionale appena licenziata dal governo al quale il testo in esame, con la citazione della revisione del titolo V sembra fare riferimento, intervenendo su un più ampio spettro di riforme, tra le quali la modifica del Senato, rischia di avere tempi estremamente lunghi.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Cozzolino 1.27 e Piazzoni 1.28.

  Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, fa presente che il comma 80 è frutto di un emendamento presentato al Senato dal Senatore Calderoli appartenente alla stessa forza politica dell'onorevole Invernizzi.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 1.29, segnala che il sistema del bicameralismo perfetto serve proprio a migliorare gli errori compiuti da una delle due camere nel corso dell'esame di un provvedimento.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Invernizzi 1.29 e 1.30.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sul suo emendamento 1.31, ne raccomanda l'approvazione, illustrandone la finalità volta a sostituire i commissari politici con quelli di carriera prefettizia.

  La Commissione con distinte votazione respinge gli emendamenti Pilozzi 1.31 e Invernizzi 1.32.

  Roberta AGOSTINI, presidente, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Russo 1.33 e 1.34, si intende vi abbiano rinunciato.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Pilozzi 1.36 e Invernizzi 1.37.

  Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sul suo emendamento Dadone 1.38, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sottrarre alle province quali enti con funzione di area vasta la gestione dell'edilizia scolastica.

  Riccardo FRACCARO (M5S), intervenendo sull'emendamento Dadone 1.38, evidenzia che la lettera e) del comma 85 rappresenta una «marchetta» a favore dei presidenti delle province che gestiranno gli appalti in materia di edilizia scolastica senza avere ottenuto un mandato elettorale.

  Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando al deputato Fraccaro, fa presente che la disposizione in discussione è stata approvata al Senato con il voto favorevole del gruppo del MoVimento 5 Stelle con il parere contrario del Governo.

  La Commissione respinge l'emendamento Dadone 1.38.

  Federica DIENI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 1.39, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a sottrarre ad un ente di secondo livello una funzione rilevante quale quella del controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e della promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

  Il sottosegretario Gianclaudio Bressa, replicando alla deputata Dieni, sottolinea che senza la previsione di cui alla lettera f) sarebbero spariti i consiglieri di parità.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), intervenendo sull'emendamento Dieni 1.39 fa presente che si tratta di una questione fondamentale ed evidenzia che il testo originariamente approvato dalla Camera era già insufficiente e rischiava di peggiorare una situazione già deficitaria a causa dell'accentramento delle funzioni in capo ad enti di secondo livello.

Pag. 69

  Riccardo FRACCARO (M5S) chiede al Governo se conferma il parere contrario.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA conferma che il Governo è contrario all'emendamento soppressivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Dieni 1.39.

  Roberta AGOSTINI, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.40: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Invernizzi 1.41 e 1.42, Costantino 1.43, Migliore 1.44, gli identici emendamenti Invernizzi 1.45 e Cozzolino 1.46.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra il proprio emendamento 1.47, che riguarda il comma 138 dell'articolo unico, che consente il terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti. Con il proprio emendamento si propone di ridurre tale soglia a 1.000 abitanti, per tenere conto dell'esigenza dei comuni più piccoli. Al tempo stesso, si evita di aprire un «varco», che porterà in futuro ad ampliare l'applicazione della norma ai comuni con più di 5.000 abitanti. Rileva come nel testo, inoltre, non si prevedano limiti del numero dei mandati per i presidenti delle province e delle città metropolitane.

  Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA ricorda che, trattandosi di sindaci, si applica il limite di due mandati previsto dal Testo unico degli enti locali.

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che sarebbe stato comunque più chiaro precisarlo nel testo in esame.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il suo gruppo non condivide il comma 138, anche se fa riferimento ai soli piccoli comuni fino a 3000 abitanti. Ritiene che due mandati siano più che sufficienti, soprattutto se si legge il comma 138 in combinato disposto con il comma 139. Chi ha introdotto questa norma sembra avere nostalgia di figure come quella di Remo Gaspari, che per venti anni è stato ininterrottamente sindaco del suo comune natale di Gissi, comune abruzzese con circa 2800 abitanti, mentre contemporaneamente a livello nazionale era parlamentare e soprattutto ministro della Repubblica in vari governi. Dieci anni alla guida di un comune sono più che sufficienti, anche nei piccoli comuni, rischiandosi altrimenti di creare potentati locali e voti di scambio.

  La Commissione respinge l'emendamento Pilozzi 1.47.

  Roberta AGOSTINI, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento De Mita 1.48: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Invernizzi 1.49 e Nuti 1.50.

  Roberta AGOSTINI, presidente, riguardo agli emendamenti dei colleghi Bragantini e Pilozzi, considerati irricevibili e richiamati nel corso della seduta, precisa che tale valutazione è dovuta al fatto che incidono su parti non modificate dal Senato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia che il proprio gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza per la discussione in Assemblea del provvedimento.
  Fa quindi presente che il testo in esame non consente di avere una disciplina più chiara né di risparmiare i costi della politica, portando solo – con la trasformazione delle province in enti di secondo livello – ad una riduzione della rappresentanza politica e della democraticità delle istituzioni.
  Rileva come i costi della politica siano gli sprechi della politica e la sovrapposizione di organi. Con questo testo si creano invece organismi che rischiano di dare luogo a molte problematiche anche con Pag. 70riferimento alla riforma del Senato in discussione. Secondo la logica seguita ci si potrebbe allora chiedere per quali ragioni non abolire anche la Camera dei deputati e i Consigli regionali. La materia in esame avrebbe meritato un esame più accurato e più approfondito, seguendo l'orientamento iniziale che aveva caratterizzato i lavori della Commissione.
  Per queste ragioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo al conferimento del mandato al relatore in senso favorevole sul testo in esame.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Roberta AGOSTINI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 22.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079 Governo.

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