CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2014
205.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 13.10.

5-01248 Mucci: Costi e funzionalità del portale Italia.it.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mara MUCCI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, non ha affrontato le questioni specifiche poste nell'interrogazione a sua firma. Ribadendo l'assoluta insufficienza dei contenuti offerti attualmente dal portale dedicato all'offerta turistica italiana, che richiederebbe oltretutto ben altri requisiti tecnici, auspica che il nuovo ministro responsabile delle politiche per il turismo si faccia carico tempestivamente degli interventi necessari al fine di assicurare un adeguato sostegno al patrimonio storico, artistico ed enogastronomico del nostro Paese.

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5-01273 Mucci: Utilizzo dei fondi destinati al sostegno del settore turistico.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Mara MUCCI (M5S), replicando, sulla base dei chiarimenti forniti in ordine alle procedure di riassegnazione delle somme per il sostegno al settore turistico, che si riserva di verificare sul territorio, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01542 Prodani: Potenziamento del settore industriale degli eventi.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Aris PRODANI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Rileva tuttavia che i tempi di trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dei beni culturali sono stati eccessivamente dilatati e hanno richiesto un esagerato impiego di risorse. Con riferimento alla revisione del Titolo V della Costituzione, rileva che le regioni hanno dimostrato di essere in grado di ottenere risultati positivi in materia di turismo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 13.40.

7-00116 Prodani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00182 Petitti: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
7-00228 Abrignani: Revisione organica della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni rinviate nella seduta del 27 novembre 2013.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la risoluzione Abrignani n. 7-00228, vertendo sulla stessa materia, è stata abbinata alle risoluzioni Prodani n 7-00116 e Petitti n. 7-00182.
  Invita pertanto il collega Abrignani a illustrarne il contenuto.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra la risoluzione a sua prima firma sottolineando la necessità di assumere in tempi brevi un'iniziativa normativa di riordino organico e complessivo riguardante la professione di guida turistica e prevedendo in particolare iniziative volte a sospendere l'efficacia dell'articolo 3 della legge europea n. 97 del 2013, permettendo l'applicazione della previgente legislazione statale e regionale.
  In attesa di conoscere gli orientamenti del governo sulle questioni sollevate nelle risoluzioni in esame, auspica che la commissione possa procedere, in tempi ragionevolmente rapidi, all'approvazione di un testo unificato ampiamente condiviso.

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  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU evidenzia come le questioni affrontate dalle risoluzioni in discussione sia di grande interesse anche per il governo che condivide senz'altro la necessità di procedere rapidamente ad un riordino della normativa vigente in materia, in modo uniforme per tutte le regioni italiane e salvaguardando le specificità dell'Italia. Cita ad esempio il caso della Francia che prevede per determinati siti di particolare interesse storico e artistico la necessità di una specifica abilitazione. Auspica nel merito che la commissione possa procedere alla formulazione di un testo unificato delle risoluzioni, segnalando che il ministro ha avuto già occasione di incontrare una delle associazioni più rappresentative della categorie.
  Per quanto riguarda in particolare la questione della eventuale sospensione della normativa europea, da contatti con gli uffici del segretariato agli Affari europei, deve precisare che tale possibilità deve ritenersi esclusa al fine di evitare l'apertura di procedure di infrazioni comunitarie.

  Aris PRODANI (M5S) ritiene opportuno chiedere un chiarimento al sottosegretario ai beni culturali circa l'eventuale utilizzo della normativa francese in materia come parametro di riferimento. Chiede altresì alcune delucidazioni circa la pubblicazione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'articolo 3 della legge europea 2013, entro il termine di 90 giorni avrebbe dovuto identificare i siti per quali occorre il possesso di uno specifico titolo abilitativo.

  Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede chiarimenti al governo relativamente all'impossibilità di procedere ad una temporanea sospensione del citato articolo 3 della legge europea per non rischiare l'apertura di una procedura di infrazione comunitaria. Ribadisce in ogni caso l'opportunità, in tempi ragionevolmente rapidi, che il Governo assuma iniziative volte ad un riordino della normativa del settore delle guide turistiche. Sollecita nuovamente il sottosegretario Barracciu ad un chiarimento circa la corretta applicazione della normativa europea sulle qualifiche professionali.

  Emma PETITTI (PD) nel concordare con le considerazioni svolte dal rappresentante dal Governo prima e successivamente dal collega Abrignani, ribadisce l'assoluta impossibilità di una disapplicazione del citato articolo 3 della legge europea per il 2013. Condivide quindi l'urgenza di un riordino della normativa che sia finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle professionalità delle guide turistiche italiane e del patrimonio artistico del nostro Paese. Si dichiara, infine, disponibile a lavorare per giungere all'approvazione di un testo unificato ampiamente condiviso da tutti i gruppi parlamentari.

  Il sottosegretario Francesca BARRACCIU con riferimento alle osservazioni del deputato Prodani chiarisce che il riferimento all'esperienza francese è solo a titolo esemplificativo e che il Governo intende individuare la soluzione più idonea a salvaguardare le specificità italiane.
  In merito alle considerazioni e alle richieste di chiarimento avanzate dai deputati Abrignani e Petitti ribadisce quanto già dichiarato nell'intervento introduttivo circa la non praticabilità della sospensione dell'articolo 3 della legge europea per il 2013 così come confermato anche dagli uffici del sottosegretariato per gli Affari europei.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, auspicando una rapida e proficua conclusione del dibattito relativo alle risoluzioni in esame già da tempo all'attenzione della commissione, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.55.

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DL 16/2014 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MARTELLA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando preliminarmente che non contiene disposizioni direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione. Il testo si compone di 21 articoli per lo più dedicati alla finanza locale e alla situazione di crisi finanziaria degli enti territoriali, formulati, in buona parte, in termini di novella alla legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147).
  Ricorda che il provvedimento in esame fa seguito a due decreti-legge, entrambi non convertiti nei termini costituzionali, che si sono susseguiti nell'ultimo bimestre del 2013: il decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali e interventi localizzati nel territorio, e il decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti e opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, non convertiti in legge e di cui vengono ripresi in buona parte i contenuti. Segnala, inoltre, che nella seduta del 28 febbraio 2014, contestualmente all'approvazione del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante «Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» nel quale sono confluite parte delle disposizioni contenute nei decreti-legge non convertiti e non riproposte nel decreto in esame. Fra le altre, ricorda, in particolare, le disposizioni in materia di Expo 2015 in base alle quali, per l'anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015; le risorse destinate per la raccolta differenziata nel comune di Roma: nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per il 2015; la norma per la regione Sardegna secondo la quale i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi. Ai sensi di tale disposizione, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, i contribuenti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. Il monte complessivo del finanziamento è di 90 milioni di euro, secondo contratti definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'ABI.
  Dà conto quindi, in estrema sintesi, del contenuto delle principali disposizioni recate dal provvedimento in esame.
  L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). In primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU Pag. 88(vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1, che dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni per finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. Alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; quanto a 6,844 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. Si ricorda che presupposto d'imposta per la TASI (articolo 1, comma 669, 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti: fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU); aree edificabili definite a fini IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, come sarà più dettagliatamente specificato in seguito. La norma in esame precisa che sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera h) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera f)) esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli. Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.
  L'articolo 2, al comma 1, lettera a), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera b) del comma 1 dispone la proroga dal 1o maggio 2014 al 1o gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento Pag. 89delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere c) e d) del comma 2 modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. La lettera e) del comma 1 – mediante abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 – è volta ad esentare dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili. Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli. La lettera g) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva. La lettera h) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.
  L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. Il comma 1 dispone l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche mediante accorpamenti di uffici, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20 per cento e al 10 per cento). Gli enti locali devono adottare misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto (a cadenza triennale) previsto dall'articolo 263, Pag. 90comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, Il comma 2 prevede la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 1; derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.
  L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti vigenti, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.
  L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.
  L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013.
  L'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.
  L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183, della legge finanziaria 2010. Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di spending review, fatta salva la provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna.
  L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto.
  L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo (del comune risultante dalla fusione). Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.
  L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana. Pag. 91
  L'articolo 14 interviene in tema di applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, attraverso la sostituzione del comma 380-quater della legge di stabilità per il 2013, stabilendo che la quota accantonata del 10 per cento sia ridistribuita tra i comuni anche sulla base delle capacità fiscali oltre che dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.
  L'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.
  L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma Capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Il comma 5 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.
  L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.
  L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data) sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione Consip, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014). Il comma 2 differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.
  L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1, è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla spending review, nei confronti della provincia Pag. 92e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni colpiti dal sisma dell'aprile del 2009.
  Infine l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge n.126 del 2013 e del decreto-legge n.151 del 2013, non convertiti in legge entro i termini costituzionali.
  Considerata la marginalità delle materie di interesse della X Commissione, preannuncia la formulazione di un parere favorevole.

  Luigi TARANTO (PD) osserva che il provvedimento in esame presenta un aspetto di grande interesse per le imprese che potrebbe avere conseguenze sulla tassazione degli immobili strumentali. Per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille, rispetto all'attuale 2,5. Ritiene che con ogni probabilità questa maggiorazione di aliquota andrà ad incidere sugli immobili strumentali. Ricordato che la questione è stata affrontata in occasione dell'esame in sede consultiva dei decreti legge n. 54 del 2013 e n. 133 del 2013, invita il relatore a valutare l'impatto di questa ulteriore potenziale maggiorazione sugli immobili strumentali delle imprese e a verificare la possibilità che anche per il 2014 sia prevista una deducibilità delle imposte gravanti sugli immobili strumentali delle imprese pari al 30 per cento. Invita pertanto il relatore a tenere conto delle sue osservazioni nella proposta di parere.

  Marco DA VILLA (M5S) condivide la preoccupazione del collega Taranto in merito alla possibilità che le detrazioni d'imposta per la prima casa possano essere coperte anche attraverso un aumento della tassazione sugli immobili strumentali. Manifesta perplessità sull’iter del provvedimento che è stato preceduto da due decreti-legge non convertiti e che presenta al proprio interno disposizioni dichiarate inammissibili nelle precedenti versioni. Non condivide, in particolare, l'ulteriore proroga della dismissione delle società partecipate dagli enti locali e lamenta il fatto che il provvedimento ha un carattere particolaristico volto a risolvere gravi problematiche finanziarie di singole amministrazioni locali.

  Raffaello VIGNALI (NCD) concorda con il collega Taranto nel chiedere al relatore di prevedere nella proposta di parere un'osservazione che impedisca aggravi di tassazione a scapito delle imprese. Ritiene che il criterio di quantificazione della TASI dovrebbe essere sganciato dal criterio dei metri quadrati che penalizza le attività d'impresa e, in particolare, quelle operanti nel manifatturiero e dei servizi nel settore turistico.

  Andrea MARTELLA (PD), relatore, con riferimento all'intervento del collega Da Villa, sottolineato di aver chiarito in premessa alla sua relazione che il provvedimento in esame rappresenta in parte la terza edizione di due precedenti decreti-legge non convertiti dalle Camere, ritiene che non sia questa la sede per discutere le motivazioni del dissesto finanziario di singoli enti locali.
  Nel concordare con i rilievi dei colleghi Taranto e Vignali, ritiene si possa inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a prevedere che le detrazioni di imposta sulla prima casa non siano finanziate con un aumento dell'aliquota massima della TASI gravante sui beni strumentali delle imprese verificando, al contempo, la possibilità di prevedere anche per il 2014 una deducibilità la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che nella proposta di parere dovrebbe essere più opportunamente prevista una condizione.

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  Andrea MARTELLA (PD), relatore, rileva che le questioni evidenziate dai colleghi Taranto e Vignali non riguardano il contenuto proprio del provvedimento in esame, ma potrebbero avere ricadute negative sulla tassazione degli immobili strumentali delle imprese. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere favorevole con eventuali osservazioni.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea».
(COM(2014)14 final).
Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali».
(COM(2014)25 final).

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