CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 marzo 2014
205.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 79

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 25 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sull'ordine dei lavori.

  Michele Pompeo META, presidente, constatata l'impossibilità del Governo di partecipare alla seduta odierna, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativi all'alienazione di una quota del capitale, rispettivamente, di Poste italiane Spa e di ENAV Spa ad una successiva seduta che sarà appositamente prevista per domani, in considerazione della rilevanza di tali atti.

DL 16/2014: Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni.
C. 2162 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, in sostituzione del relatore, che è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione stessa è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2162 di conversione del Pag. 80decreto-legge n. 16 del 2014. Ricorda che si tratta, come è noto, del cosiddetto «decreto Salva-Roma 3», emanato dal Governo dopo la mancata conversione del decreto-legge n. 151 del 2013, a sua volta emanato a seguito della mancata conversione del decreto-legge n. 126 del 2013. Osserva che questa successione di decreti è una manifestazione evidente delle patologie del procedimento legislativo, alle quali appare urgente porre rimedio. Ritiene auspicabile che il nuovo Governo intenda dare il suo contributo in tal senso con un ricorso più limitato e ponderato alla decretazione d'urgenza, in particolare con riferimento all'esigenza di circoscrivere e limitare le materie e i contenuti dei singoli decreti-legge. Peraltro, nel caso specifico del provvedimento in esame, sottolinea che occorre evitare un aggiramento della nota sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, che interruppe la prassi della reiterazione dei decreti-legge non convertiti sancendone l'incostituzionalità, salvo il caso dell'effettiva insorgenza di nuovi motivi di necessità e di urgenza. In tal senso, evidenzia che nelle circostanze date, il testo del decreto merita apprezzamento in quanto solo due disposizioni, il comma 5 dell'articolo 16 (in materia di gestione commissariale di Roma Capitale) e l'articolo 17 (sul trasporto ferroviario della Valle d'Aosta) riproducono solo parzialmente il testo di disposizioni contenute nei precedenti decreti-legge.
  Rileva che il decreto-legge in esame contiene anche disposizioni in materia di TARI e TASI. In particolare, l'articolo 1 consente ai comuni la possibilità di incrementare l'aliquota massima del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5). La facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata all'utilizzo del gettito per finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Sono inoltre definite le modalità di pagamento, accertamento e riscossione della TASI e della TARI (tassa sui rifiuti). Si interviene poi in materia di definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo (articolo 3, cosiddetta «rottamazione delle cartelle») e, all'articolo 19, si prorogano dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 i termini per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche e in essere al 31 dicembre 2013 per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, nonché, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014, i termini per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
  Con riferimento ai profili di competenza della IX Commissione Trasporti, si sofferma, come già accennato, sull'articolo 17. Fa presente che i commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute (13,4 milioni di euro) in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle competenze in materia di rete ferroviaria (comma 1).
  Ricorda che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 2010, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, richiamato dalla disposizione, ha attribuito alla regione Valle d'Aosta i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale, erogati sulle direttrici Aosta/Pre-Saint-Didier, Aosta-Torino e su ogni altra tratta che insistesse sul territorio regionale, rinviando a un successivo accordo di programma, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 9 dicembre 2011, la definizione del trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il successivo comma 160 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), pure richiamato dalla disposizione, ha disposto che, in coerenza con le norme di attuazione dello statuto regionale, la regione Valle d'Aosta concorra al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con la rimodulazione delle sue entrate e la riduzione progressiva, fino all'eliminazione Pag. 81nel 2017, della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione trasferita dallo Stato alla regione, anche con l'assunzione degli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali relativi ai servizi ferroviari di interesse locale. Da ultimo, il comma 515 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) ha stabilito che mediante intese tra lo Stato e la regione Valle d'Aosta, da concludere entro il 30 giugno 2014, siano definiti gli ambiti per il trasferimento e la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale.
  In base al comma 2 dell'articolo 17 in esame, qualora entro il 30 giugno 2014 non sia stata stipulata l'intesa sul trasferimento e la delega di funzioni e comunque il trasferimento delle funzioni non sia completato entro il 31 luglio 2014, il gestore del servizio ferroviario (Trenitalia Spa) provvede alla riduzione del servizio, garantendo la sola effettuazione dei servizi minimi essenziali. La disposizione garantisce comunque, quando il trasferimento di competenze risulterà effettivo, l'esclusione ai fini del patto di stabilità interno delle somme pagate dalla regione Valle d'Aosta, nel limite di 9,6 milioni di euro per il 2014 e di 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  Il comma 3 dell'articolo 17 prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 (13,4 milioni di euro versati dallo Stato nel 2014 a Trenitalia per la copertura degli oneri del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nel periodo gennaio-luglio 2014) a valere per 4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia; per 9,4 milioni di euro nel 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
  Osserva che i tre commi intervengono, come già si è accennato, con una disciplina parzialmente diversa, nella medesima materia regolata dai commi 7 e 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 151 del 2013, non convertito, i quali, a loro volta, riproducevano il contenuto del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, anch'esso non convertito. Segnala che le disposizioni in esame, rispetto a quelle contenute nei precedenti decreti, oltre a recare diverse modalità di copertura finanziaria, dispongono il pagamento diretto a Trenitalia per un periodo diverso e più breve (i primi sette mesi del 2014, anziché l'intera annualità 2013; conseguentemente è anche modificato l'importo che le somme della regione Valle d'Aosta possono escludere ai fini del rispetto del patto di stabilità interno). Inoltre viene introdotta la previsione di una riduzione dei servizi erogati da Trenitalia in caso di mancato effettivo trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta; non viene invece riproposta la previsione di una convenzione tra regione Valle d'Aosta e Trenitalia per l'individuazione del perimetro e delle modalità di erogazione.
  Il comma 4 dell'articolo 17 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013, nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle regioni a statuto speciale. Nel rilevare che la disposizione produce sicuramente effetti nei confronti della regione Valle d'Aosta, per la quale, come si è visto, il trasferimento di competenze non risulta ancora completato, osserva che essa potrebbe comportare effetti anche nei confronti della regione Sardegna, per la quale, con il decreto legislativo n. 46 del 2008, si è deciso il trasferimento alla regione dei compiti di programmazione e amministrazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale erogati da Trenitalia, subordinatamente alla stipula di un accordo di programma, che non risulta però fin qui adottato. Sulla portata applicativa della disposizione ritiene quindi opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Il comma 5 dell'articolo 17 prevede, fino al 30 giugno 2014, il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione Pag. 82alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. Fa presente che il blocco vale: nei confronti delle società a partecipazione regionali esercenti il trasporto ferroviario regionale; nei confronti delle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento di debiti dell'amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76 del 2013; nei confronti delle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale regionale IRPEF e dell'aliquota IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012; nei confronti delle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazioni di squilibrio finanziario, istituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 174 del 2012 e destinato, ai sensi della medesima disposizione, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto ferroviario regionale.
  Ricorda che il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano è stato dapprima stabilito dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, per un periodo di dodici mesi, e quindi fino al 27 giugno 2013 (il decreto-legge n. 83 del 2012 è entrato in vigore il 27 giugno 2012). L'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ha esteso il blocco a tutto il 2013. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 126 del 2013, non convertito, così come l'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 151 del 2013, anch'esso non convertito, avrebbero esteso il blocco a tutto il 2014.
  Segnala infine due disposizioni le quali, pur non rientrando direttamente nelle materie di competenza della IX Commissione, coinvolgono comunque aspetti di suo interesse.
  In primo luogo l'articolo 2, comma 1, lettera a), che fa venire meno – attraverso l'abrogazione del comma 33 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) – l'obbligo di acquistare servizi di pubblicità on line unicamente da soggetti titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana (cosiddetta web tax).
  In secondo luogo il comma 2 dell'articolo 16, che, riprendendo una disposizione introdotta al Senato anche nei precedenti decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, prevede che nell'ambito del piano triennale per la riduzione del disavanzo del comune di Roma si adottino, tra le altre cose, misure volte: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vigenti vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani; ad effettuare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali; ad adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione; a procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzare e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune.
  Ritiene quindi opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una successiva seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa.
Atto n. 77.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV Spa.
Atto n. 78.