CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 marzo 2014
202.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 20 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 12.40.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-B ed abbinata, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2014.

  Andrea GIORGIS (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta, sospesa alle 12.50, riprende alle 13.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 204-251-328-923-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, desidera, in via preliminare, ribadire le sue perplessità in ordine al testo del provvedimento in esame, come modificato dal Senato, già evidenziate, peraltro, nel corso della seduta di ieri. Ricorda che la formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto alcuni fondamentali aspetti e che, in particolare, la condotta illecita viene ora qualificata mediante l'accettazione della «promessa» di procurare voti, anticipando la soglia di punibilità del reato che viene legata ad una condotta che precede l'azione ovvero alla citata promessa da parte del soggetto di procurare voti. Fa presente che la nuova qualificazione della condotta illecita meriterebbe di essere approfondita dal punto di vista del diritto processuale penale, atteso che la scelta operata dal Senato corre il rischio di far ritenere provata la gravità indiziaria dell'accettazione della promessa sulla scorta della mera dichiarazione processuale del promittente. Rileva che è stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione («consapevolmente») che, come emerge dal dibattito in discussione generale al Senato stesso, è stato ritenuto superfluo per un reato punito a titolo di dolo. Al riguardo, segnala che il tema merita di essere approfondito atteso che, ai fini della punibilità del reato è indispensabile accertare, oltre alla volontà dell'evento-scambio, che il soggetto abbia piena cognizione dell'appartenenza alla associazione mafiosa di chi procaccia i voti. Ritiene preferibile la scelta originariamente operata dalla Camera dei deputati di punire il procacciamento dei voti e non la mera accettazione della promessa di procurare voti; infatti tale opzione includeva, più correttamente da un punto di vista dogmatico e di offensività della condotta (articolo 56 c.p.) la possibilità di punire anche la promessa attraverso la figura del delitto tentato. Evidenzia che il testo modificato dal Senato prevede che l'oggetto dello scambio possa essere costituito da «qualunque utilità», dizione che pure merita riflessione ai fini della offensività della condotta, risultando tra l'altro indeterminata e indeterminabile la natura della stessa utilità (con possibile compromissione dei principi di tassatività e di determinatezza della fattispecie ex articoli 25 e 27 della Costituzione). Segnala che il testo approvato dal Senato introduce, come corrispettivo della promessa di procurare voti, la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» prevedendo, in tal modo, una formulazione generica e indeterminata della fattispecie di reato che comporterebbe la necessità di una riflessione in ordine al contrasto con il principio di tassatività della legge penale. Ricorda, infine, che i limiti di pena previsti dal testo approvato dalla Camera dei deputati (reclusione da 4 a 10 anni) sono stati riportati a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni), inasprendo in modo ingiustificato il trattamento sanzionatorio della condotta dello scambio politico-mafioso.

  Emanuele FIANO (PD), nel segnalare che il suo gruppo giudica positivamente il testo del provvedimento come modificato dal Senato, chiede al relatore di formulare Pag. 32una proposta di parere favorevole senza osservazioni o condizioni. Al riguardo, evidenzia che, pur considerando alcuni degli argomenti trattati dal presidente Sisto particolarmente rilevanti, sulle modifiche adottate nell'altro ramo del Parlamento si è espressa con parere favorevole la I Commissione del Senato e che il relatore del provvedimento nella II Commissione era un senatore dell'allora Popolo della Libertà. Nel rilevare, infine, che la Commissione in sede consultiva è competente a vagliare gli aspetti di costituzionalità del provvedimento e non le questioni attinenti al merito, sottolinea che il testo approvato dal Senato non contiene profili di illegittimità costituzionale.

  Maurizio BIANCONI (FI-PdL), ritiene che le osservazioni svolte dal collega Fiano in merito ai profili di competenza della I Commissione in sede consultiva siano pertinenti dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra organi della Camera dei deputati. Fa presente, tuttavia, che il provvedimento in esame deve essere valutato politicamente. Al riguardo, osserva che, in una fase in cui la politica è già indebolita per ragioni internazionali ed è poco credibile nei confronti dell'opinione pubblica nazionale, a causa dei comportamenti di alcuni suoi esponenti, una formulazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso quale quella risultante dalla modifiche adottate dal Senato rischia di costituire una sorta di «suicidio reale» della politica. Ritiene, infatti, che un pubblico ministero potrebbe causare la rovina politica di un candidato a una carica elettiva sulla base di un semplice avviso di garanzia fondato su una dichiarazione di un soggetto relativa alla presenza di un accordo illecito per ottenere voti. Ricorda che il provvedimento, nella sua versione originaria, aveva ottenuto il consenso unanime delle forze politiche. Preannuncia, infine, il suo voto contrario a un'eventuale proposta di parere favorevole al testo in discussione come risultante dalle modifiche adottate dal Senato.

  Francesco SANNA (PD) sottolinea, in via preliminare, che la politica, a suo avviso, si protegge esclusivamente se mantiene elevati standard di credibilità e che tali standard possono essere raggiunti solo escludendo con chiarezza qualunque tipo di rapporto con le organizzazioni mafiose. Evidenzia che il nuovo articolo 416-ter mira proprio a tutelare la politica che costituisce un bene giuridico di rango costituzionale, come si desume dallo stesso articolo 1 della Costituzione che sancisce che la sovranità appartiene al popolo e non alla criminalità organizzata.
  Sottolinea che le modifiche apportate dal Senato non recano problemi di costituzionalità.
  Ricorda, altresì, che il testo originariamente approvato dalla Camera dei deputati qualificava la condotta illecita come accettazione consapevole del procacciamento di voti.
  Quanto alla questione dell'inserimento nel testo approvato dal Senato della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» quale corrispettivo della promessa di procurare voti, osserva che tale condotta deve ovviamente essere collocata nel quadro dei principi costituzionali vigenti, primo tra tutti quello della necessaria offensività del reato.
  Fa presente, quindi, che il suo gruppo è disponibile a votare una proposta di parere favorevole senza condizioni o osservazioni che dia conto nelle premesse che, pur essendo stato eliminato dal testo approvato dal Senato il riferimento alla «consapevolezza» dell'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis, l'interpretazione costituzionalmente coerente della condotta di accettazione debba comunque ritenere la consapevolezza dell'autore del reato della qualità «mafiosa» del suo interlocutore/correo.
  Ritiene infine che le articolate riflessioni svolte in questa sede dal presidente Sisto potrebbero essere oggetto del dibattito che sarà svolto in Assemblea.

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  Fabiana DADONE (M5S) osserva che il suo gruppo condivide le modifiche apportate dal Senato all'articolo 416-ter e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo su un'eventuale formulazione di proposta di parere favorevole senza condizioni o osservazioni. Ricorda che, nonostante il consenso unanime dei gruppi manifestato sul testo originariamente approvato dalla Camera, anche in quella sede vi furono accese discussioni riguardanti l'introduzione della parola «consapevolmente» nella fattispecie di reato. Evidenzia, infine, che, in sede di audizione innanzi alla Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo ha ritenuto adeguato il testo adottato dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ritiene che le osservazioni svolte dal collega Sanna siano sostanzialmente in linea con quanto da lui osservato sul merito del provvedimento. Ritiene, infatti, che sia patrimonio comune a tutte le forze politiche la necessità di contrastare la mafia anche attraverso la repressione dello scambio elettorale politico-mafioso. Tuttavia osserva che, a fronte di questa comune sensibilità, sia comunque doveroso muovere alcune critiche tecniche alla formulazione della norma. Ribadisce, al riguardo, che tali critiche non devono essere percepite come la volontà di lottare con minore vigore contro il fenomeno mafioso. Manifesta preoccupazione circa l'indeterminatezza della fattispecie incriminatrice disegnata dal Senato, suscettibile – a suo giudizio – di allargare sensibilmente, specie nella fase delle indagini preliminari, la platea dei soggetti perseguibili, perdendo così di vista il primo obiettivo della norma che deve essere quello di punire solo i colpevoli. Nel ribadire la condivisione di molte delle osservazioni svolte dal collega Sanna, fa presente che le sue perplessità circa il testo in discussione sono dettate dalla necessità di garantire i principi costituzionali di tassatività e di determinatezza delle norme penali. Ritiene, inoltre, che la previsione della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa» come corrispettivo della promessa di procurare voti, peraltro introdotta per la prima volta nel codice penale, potrebbe comportare gravi problemi dal punto di vista probatorio. Fa presente, inoltre, di non condividere l'affermazione svolta dal Governo nel corso del dibattito al Senato secondo cui tale locuzione tipizzerebbe il cosiddetto concorso esterno in associazione mafiosa.
  Pur sottolineando il particolare rilievo che egli attribuisce ai dubbi di costituzionalità evidenziati, prende atto dell'orientamento prevalente rappresentato dai colleghi intervenuti nel dibattito, e presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene che il testo approvato dal Senato costituisca un passo avanti rispetto a quello approvato con il consenso unanime delle forze politiche alla Camera dei deputati. Quel testo, a suo avviso, rappresentava il frutto di una mediazione politica che aveva sacrificato troppo il principio del contrasto duro al rapporto tra politica e organizzazione mafiosa. Nel ricordare che, nel corso del dibattito sulla legge elettorale, i gruppi che hanno sostenuto il voto di preferenza sono stati criticati poiché tale modalità di voto sarebbe a rischio di infiltrazione criminale, sottolinea che è una priorità assoluta favorire tutte quelle leggi, e quindi anche quella in esame, che intervengono sulla materia elettorale stigmatizzando il comportamento di un candidato a cariche elettive che abbia contatti con ambienti mafiosi. Ricorda che nella storia repubblicana su questo tema molto spesso non si sono colmate le lacune legislative esistenti. Fa presente, come anche segnalato dalla collega Dadone, che sul testo in discussione si è pronunciato positivamente il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Francesco Messineo, dinanzi alla Commissione antimafia. Pag. 34
  Preannuncia, infine, il voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Alfredo D'ATTORRE (PD), intervenendo sulla proposta di parere formulata dal relatore, propone la seguente riformulazione dell'ultimo capoverso in premessa: «rilevato, altresì, che l'interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame debba comunque implicare la consapevolezza nell'autore della condotta di accettazione della qualità “mafiosa” del suo interlocutore/correo».

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, accogliendo il suggerimento avanzato dal deputato D'Attorre, presenta una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che sono stati ritirati dai primi firmatari presso la XIV Commissione le proposte emendative Chaouki 6.01 e 7.7 e Giuseppe Guerini 7.6.
  Illustra la sua proposta complessiva di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione (vedi allegato 4). Propone, in particolare, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti Dadone 6.1, 7.11 del relatore, sull'articolo aggiuntivo 7.06 del relatore e sui relativi subemendamenti Chaouki 0.7.06.1, 0.7.06.3, 0.7.06.2, 0.7.06.4 e 0.7.06.5, sull'articolo aggiuntivo 7.07 del relatore e sul relativo subemendamento Chaouki 0.7.07.1 e parere contrario sugli emendamenti Nesci 6.2, Prataviera 7.5, Pannarale 7.1, Silvia Giordano 7.9, Colonnese 7.8, Pannarale 7.3, 7.4 e 7.2, Cecconi 7.10.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE a nome del Governo si dichiara favorevole sugli emendamenti Dadone 6.1 e 7.11 del relatore, si rimette alla decisione della Commissione sugli articoli aggiuntivi 7.06 e 7.07 del relatore e sui relativi subemendamenti, mentre dichiara la propria posizione contraria sui restanti emendamenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
Emendamenti C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere).

  La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti, rinviato nella seduta del 18 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che sono stati ritirati dai primi firmatari presso la XIV Commissione gli emendamenti Ricciatti 2.2 e 2.7 e Giuseppe Guerini 2.8.
  Illustra la sua proposta complessiva di parere sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti (vedi allegato 5).

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime, a nome del Governo, un parere conforme a quello del relatore.

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  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di giustizia e affari interni dei Parlamenti dell'Unione europea (Atene, 17 febbraio 2014).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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