CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 marzo 2014
201.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI segnala che, per quanto concerne l'estensione dei benefici di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, anche ai comuni della Regione Veneto, al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Segnala, altresì, che appare necessario corredare le citate disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza.

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  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, esprime soddisfazione per gli ulteriori chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, con particolare riferimento alla previsione di una specifica clausola di salvaguardia della quale invita tuttavia il Governo, alla luce anche della recente esperienza, a monitorare con attenzione la reale efficacia.
  Prima di procedere alla formulazione della proposta di parere sul testo del provvedimento in esame, evidenzia talune questioni a suo giudizio meritevoli di specifica considerazione. In primo luogo, con riferimento all'estensione dei benefici di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 3 anche ai comuni del Veneto colpiti da eccezionali eventi atmosferici, ritiene che la soluzione prospettata dal rappresentante del Governo sia condivisibile in quanto, pur subordinando l'applicazione della disposizione al verificarsi di una determinata condizione, quale la dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni interessati entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, assicura alla norma maggiore certezza di attuazione.
  In secondo luogo, con riferimento ai comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012, osserva come si sia trovato un apprezzabile compromesso, circoscrivendo la proroga del termine di restituzione per i finanziamenti ad un periodo di due anni, che non pregiudica tuttavia, tenuto conto anche dell'impegno in tal senso assunto dal sottosegretario Zanetti, la possibilità di intervenire nuovamente in futuro sulla questione al fine di estendere l'arco temporale della suddetta proroga.
  In terzo luogo, esprime rammarico in merito al fatto che non sia stato possibile individuare idonee soluzioni sul piano della copertura finanziaria in relazione alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 3, recante misure di sostegno economico in favore dei comuni della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 2012. Sottolinea che, in prospettiva, dovrà comunque porsi rimedio anche a questa situazione, trattandosi di territori di una regione seriamente danneggiata dai predetti eventi calamitosi, altrimenti si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre regioni italiane. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2012 Governo, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   l'incremento degli accantonamenti sulle spese rimodulabili previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità per il 2014 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni anche in considerazione del fatto che le amministrazioni competenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, potranno proporre variazioni compensative, evitando la formazione di nuovi debiti;
   agli accantonamenti previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati ascritti effetti anche sul saldo netto da finanziare, in quanto gli stessi potranno tramutarsi in riduzioni di spesa, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla spending review;
   gli accantonamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), risultano nel complesso di ordine tale da garantire l'equivalenza dei relativi effetti sui diversi saldi di finanza pubblica;
   dalle disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria per gli enti locali, di Pag. 30cui all'articolo 2, comma 3-bis, non derivano maggiori spese per interessi a carico dello Stato;
   al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   appare necessario corredare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza;
   la quantificazione in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, derivanti dalla proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2014 della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi di cui all'articolo 3, appare congrua;
   la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dall'alluvione del gennaio 2014 di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, è stata effettuata in via prudenziale, con riferimento alle entrate tributarie, sulla base dell'ammontare dei versamenti tributari relativi ai comuni interessati dalla suddetta alluvione, nella misura di circa 40 milioni di euro, e, con riferimento ai contributi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, nella misura di 60 milioni di euro;
   l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche ai casi di inagibilità solo temporanea e di danneggiamento della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli, è suscettibile di ampliare notevolmente la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal suddetto articolo con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la semplificazione delle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui all'articolo 3, comma 5, è compatibile con la disciplina europea;
   la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, per il personale ivi indicato, impiegato nell'ambito delle operazioni di protezione civile è stata quantificata tenendo conto che, nel corso dell'anno 2014, saranno corrisposti gli arretrati per le prestazioni rese per l'intero 2013 e può essere formulata in termini di limiti di spesa, avendo ad oggetto trattamenti economici accessori erogabili esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge in esame;
   tale spesa, comunque, non determinerà, nell'anno 2013, alcun impatto sul saldo riferito all'indebitamento netto, avendo la stessa efficacia dal 2014 e, comunque, nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva, fino al 2015;
   l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 32 del 2012 per la copertura dei benefici economici concessi per il ristoro dei danni subiti alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali nel novembre 2012, previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, potrebbe pregiudicare la realizzazione delle iniziative d'urgenza originariamente previste;
   la proroga di tre anni del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, prevista dall'articolo 3-bis, potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che Pag. 31sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute;
   ritenuto, pertanto, che, al fine di evitare il citato marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente, la proroga del termine di cui all'articolo 3-bis, potrebbe essere disposta solo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza del 1o gennaio 2015 prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013;
   nel presupposto che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui all'articolo 3-bis avverrà tenendo conto del fatto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili esclusivamente nel 2014, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri e la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3-bis, comma 1, terzo periodo,

  esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: , e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza sui rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1, aggiungere le seguenti: 1-bis.

  All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità, anche temporanea, con le seguenti: l'inagibilità;

  all'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;

  all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni».

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  Maino MARCHI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per il lavoro svolto, tale da consentire alla Commissione, seppure in presenza di tempi ristretti, di formulare il parere di competenza. Esprimendo apprezzamento per i passi in avanti compiuti rispetto alla questione concernente i comuni del Veneto, stigmatizza tuttavia che rimanga sostanzialmente insoluta la problematica relativa ai comuni della Toscana. A tale proposito, ritiene opportuno verificare se, nell'ambito delle disposizioni relative alle calamità naturali contenute nell'ultima legge di stabilità, sia possibile rinvenire risorse da destinare eventualmente anche al ristoro dei danni subiti dalle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, cui si fa riferimento all'articolo 3, comma 7-bis, del provvedimento. In relazione ai comuni dell'Emilia-Romagna, pur apprezzando la soluzione individuata dal relatore, stigmatizza l'operato della Ragioneria generale dello Stato e della Commissione, dal momento che la proroga del termine di restituzione per i finanziamenti, prevista dall'articolo 3-bis del provvedimento, riproduce in termini sostanzialmente identici le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge n. 126 del 2013 (cosiddetto Salva Roma) – successivamente decaduto –, disposizioni presenti nel testo approvato da entrambi i rami del Parlamento a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, senza che la stessa Ragioneria generale dello Stato avesse in quella circostanza formulato alcuno specifico rilievo. Prende atto che nella circostanza odierna, invece, in relazione ad una norma sostanzialmente identica, viene ravvisato il rischio che tale disposizione possa determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Preannuncia quindi che è sua intenzione sollevare tale questione nel corso del dibattito in Assemblea.

  Guido GUIDESI (LNA), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la soluzione prospettata con riferimento ai comuni del Veneto, concorda con le considerazioni svolte dall'onorevole Marchi, ritenendo opportuno avviare una riflessione sulle modalità di interlocuzione tra la Ragioneria generale dello Stato e il Parlamento.

  Manuela GHIZZONI (PD), soffermandosi sulla riformulazione del comma 4 dell'articolo 3 proposta dal relatore, ritiene che la soppressione dell'esplicito riferimento al danneggiamento o all'inagibilità temporanea, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non terrebbe adeguatamente conto della specificità degli eventi calamitosi, non di natura sismica, che hanno coinvolto determinate frazioni della città di Modena e renderebbe non agevole la redazione della richiesta delle previste agevolazioni da parte dei contribuenti interessati.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel rispondere alle osservazioni formulate dall'onorevole Marchi, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto opportuno sollevare, con riferimento al provvedimento in esame, la questione relativa al rischio di una riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali e che, conseguentemente, è compito della Commissione tenere in debita considerazione tale rilievo, senza entrare nel merito della contraddittorietà rispetto a valutazioni in precedenza effettuate dalla stessa Ragioneria. Invita piuttosto il Governo e le forze politiche nel loro complesso ad avviare una riflessione approfondita circa l'opportunità, a suo modo di vedere improcrastinabile, di procedere all'istituzione di un apposito fondo per le calamità naturali, di natura strutturale e ad una conseguente delegificazione Pag. 33dell'intera materia, onde evitare di dover di volta in volta ricorrere a misure di carattere straordinario e contingente.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in relazione alla questione posta dall'onorevole Marchi, tiene ad evidenziare che, a suo avviso, la Commissione ha operato correttamente, svolgendo in maniera assai approfondita l'istruttoria di propria competenza. Nel rispondere alle considerazioni dell'onorevole Ghizzoni, fa presente che il termine «danneggiamento» appare troppo generico, dichiarandosi invece disponibile all'eventuale ripristino del riferimento all’ «inagibilità, anche temporanea».

  Francesco CARIELLO (M5S) chiede se è disponibile la documentazione contenente le valutazioni delle Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 3-bis del provvedimento, in precedenza richiamato dall'onorevole Marchi.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che della predetta documentazione è stato dato conto dal sottosegretario Zanetti nel corso della seduta di ieri.

  Simonetta RUBINATO (PD), con riferimento all'estensione dei benefici di cui all'articolo 3 anche ai comuni del Veneto, pur apprezzando la soluzione prospettata dal relatore, che prevede l'inserimento del comma aggiuntivo 1-bis al predetto articolo, ritiene che la formulazione della disposizione, nella misura in cui subordina il riconoscimento delle previste agevolazioni tributarie e contributive alla previa dichiarazione dello stato di emergenza, potrebbe tuttavia incontrare difficoltà sul piano attuativo, dal momento che il previsto termine di quindici giorni potrebbe risultare troppo breve ai fini del completamento della procedura per la dichiarazione dello stato di emergenza.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, premesso che la previa dichiarazione dello stato di emergenza costituisce presupposto necessario per l'attuazione delle misure ivi contemplate, invita a considerare che il termine di quindici giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo in merito alla questione sollevata dall'onorevole Ghizzoni, rileva tuttavia come tale problematica avrebbe potuto essere oggetto di maggiore approfondimento e discussione già nel corso della seduta di ieri. Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2012 Governo, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 2;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   l'incremento degli accantonamenti sulle spese rimodulabili previsti dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità per il 2014 di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni anche in considerazione del fatto che le amministrazioni competenti, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, potranno proporre variazioni compensative, evitando la formazione di nuovi debiti;
   agli accantonamenti previsti dal suddetto articolo 2, comma 1, lettera c), sono stati ascritti effetti anche sul saldo netto da finanziare, in quanto gli stessi potranno tramutarsi in riduzioni di spesa, senza necessità di ulteriori interventi legislativi, qualora non si verificassero le riduzioni di spesa derivanti dalla spending review;Pag. 34
   gli accantonamenti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), risultano nel complesso di ordine tale da garantire l'equivalenza dei relativi effetti sui diversi saldi di finanza pubblica;
   dalle disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria per gli enti locali, di cui all'articolo 2, comma 3-bis, non derivano maggiori spese per interessi a carico dello Stato;
   al fine di contenere, nel limite di spesa previsto di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, gli oneri per interessi derivanti dall'estensione delle disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, appare necessario prevedere che tali benefici siano riconosciuti solo ai comuni per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza nel termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   appare necessario corredare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, di una esplicita clausola di salvaguardia per gli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi previsti a valere sulle risorse iscritte nelle contabilità speciali dei Commissari delegati allo stato di emergenza;
   la quantificazione in termini di maggiori interessi sul debito pubblico, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, derivanti dalla proroga dal 31 luglio al 31 ottobre 2014 della sospensione degli adempimenti tributari e contributivi di cui all'articolo 3, appare congrua;
   la quantificazione degli oneri derivanti dalla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi in favore dei soggetti interessati dall'alluvione del gennaio 2014 di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, è stata effettuata in via prudenziale, con riferimento alle entrate tributarie, sulla base dell'ammontare dei versamenti tributari relativi ai comuni interessati dalla suddetta alluvione, nella misura di circa 40 milioni di euro, e, con riferimento ai contributi, sulla base dei dati forniti dall'INPS, nella misura di 60 milioni di euro;
   l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche ai casi di inagibilità solo temporanea e di danneggiamento della casa di abitazione, dello studio professionale, dell'azienda o dei terreni agricoli, è suscettibile di ampliare notevolmente la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste dal suddetto articolo con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   la semplificazione delle attività di raccolta, trasporto e stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui all'articolo 3, comma 5, è compatibile con la disciplina europea;
   la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, per il personale ivi indicato, impiegato nell'ambito delle operazioni di protezione civile è stata quantificata tenendo conto che, nel corso dell'anno 2014, saranno corrisposti gli arretrati per le prestazioni rese per l'intero 2013 e può essere formulata in termini di limiti di spesa, avendo ad oggetto trattamenti economici accessori erogabili esclusivamente nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge in esame;
   tale spesa, comunque, non determinerà, nell'anno 2013, alcun impatto sul saldo riferito all'indebitamento netto, avendo la stessa efficacia dal 2014 e, comunque, nelle more del rinnovo della contrattazione collettiva, fino al 2015;
   l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 32 del 2012 per la copertura dei benefici economici concessi per il ristoro dei danni subiti alle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali nel novembre 2012, previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, potrebbe pregiudicare la realizzazione delle iniziative d'urgenza originariamente previste; Pag. 35
   la proroga di tre anni del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, prevista dall'articolo 3-bis, potrebbe determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali – che sarebbe imputato non più all'anno di competenza (2012) ma in base al profilo dell'effettivo incasso – a causa del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute;
   ritenuto, pertanto, che, al fine di evitare il citato marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente, la proroga del termine di cui all'articolo 3-bis, potrebbe essere disposta solo per un ulteriore anno rispetto alla scadenza del 1o gennaio 2015 prevista dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013;
   nel presupposto che la rimodulazione dei piani di ammortamento di cui all'articolo 3-bis avverrà tenendo conto del fatto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili esclusivamente nel 2014, in modo da garantire l'allineamento temporale tra gli oneri e la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3-bis, comma 1, terzo periodo,

  esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole da: , e in considerazione fino a: anche di carattere alluvionale;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 da eccezionali eventi atmosferici anche di carattere alluvionale a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicati al comma 1 con le seguenti: indicati ai commi 1 e 1-bis;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: La Rocca e Navicello aggiungere le seguenti: nonché per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis del presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis;
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultante dall'attività di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilità speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

  Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, alinea, ovunque ricorrano, dopo le parole: commi 1, aggiungere le seguenti: 1-bis.

  All'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: il danneggiamento o l'inagibilità con le seguenti: l'inagibilità;

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  all'articolo 3, sopprimere il comma 7-bis;

  all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, segnala le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   l'emendamento Caparini 2.17, volto ad abrogare l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione. Al riguardo, rileva che la quantificazione dell'onere, fissata fino a un importo massimo di 100 milioni di euro, non indica la decorrenza dello stesso e non consente, quindi, di verificare l'idoneità della copertura prevista mediante la riduzione delle spese rimodulabili del programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» del Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente, inoltre, che non risulta corretta l'indicazione del programma del quale è prevista la riduzione, il quale è denominato «Analisi e programmazione economico-finanziaria»;
   l'emendamento Busin 3.103, che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere al pagamento, nel termine di 60 giorni, dei crediti certi liquidi ed esigibili nei confronti delle imprese ubicate nei territori colpiti da specifiche calamità naturali, senza tuttavia prevedere alcuna esplicita forma di copertura, ma limitandosi a prevedere il rispetto dei saldi di finanza pubblica;
   gli emendamenti Corda 3.04 e Pes 3.0100, volti, tra l'altro, a consentire nel 2014 la regolarizzazione, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, dei pagamenti già scaduti al 20 dicembre 2013 in specifici comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013. Al relativo onere, pari a 90 milioni di euro, riferito, tuttavia, ad un esercizio finanziario ormai concluso (2013), si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte in uno specifico programma del Ministero dell'economia e delle finanze;
   gli emendamenti Ferraresi 3.109 e Dell'Orco 3.110, che prorogano, rispettivamente, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2014, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nei territori colpiti dalle calamità naturali di cui al comma 1 dell'articolo 3. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, fa presente che le predette proposte emendative non modificano la quantificazione complessiva degli oneri e la relativa copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 4.

  Segnala, inoltre, le seguenti proposte emendative, per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   gli emendamenti Villarosa 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5, volti a escludere che il conseguimento dei maggiori risparmi di spesa, previsti a copertura degli oneri connessi alla soppressione dei provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettera a), possa essere realizzato attraverso l'alienazione di immobili pubblici. Al riguardo, posto che la legge di stabilità per l'anno 2014 prevede espressamente, al comma 427, nell'ambito del processo di spending review, anche l'adozione di misure di ottimizzazione dell'uso degli immobili pubblici, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa pregiudicare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica;Pag. 37
   l'emendamento Schullian 2.23, che modifica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, prevedendo che non siano da indicare nella dichiarazione dei redditi di soggetti residenti in Italia, gli investimenti detenuti all'estero qualora il loro valore, al termine del periodo d'imposta, non superi l'importo di 10.000 euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   gli emendamenti Busin 3.104, 3.105, 3.106, 3.107 e 3.108, volti a prevedere che, per i soggetti colpiti dalle calamità naturali di cui al comma 1 dell'articolo 3, siano sospesi anche i termini per i versamenti dei contributi consortili di bonifica, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici, i termini per il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili di proprietà pubblica, le eventuali sanzioni amministrative previste per il caso di ritardata presentazione delle domande di iscrizione alle Camere di commercio, nonché i termini per i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili ovvero beni immobili strumentali all'esercizio di attività produttive. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   l'emendamento Busin 3.102, il quale, per fronteggiare gli eventi atmosferici verificatesi nei mesi di gennaio e febbraio 2014, prevede l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno per i comuni situati nella Regione Veneto nella misura di 40 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo, iscritte nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e al fine di stabilire se il loro impiego pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;
   l'emendamento Colletti 3.13, volto a prevedere l'assegnazione, da parte del CIPE, a valere sulle risorse relative alla programmazione nazionale 2014-2020, di 30 milioni di euro annui, per il biennio 2014-2015, per la bonifica del sito di Bussi; di 500 milioni di euro annui, per il periodo 2014-2109, per le opere di ricostruzione necessarie in seguito al sisma del 2009 nell'area de L'Aquila; di 7 milioni di euro, per l'anno 2014, alle regioni Marche e Abruzzo per le opere di contrasto al dissesto idrogeologico dei territori colpiti dagli eventi atmosferici del novembre-dicembre 2013. Al relativo onere, pari a 537 milioni annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede attraverso l'incremento di 1,5 punti percentuali dell'aliquota delle ritenute e delle imposte sostitutive sulle rendite finanziarie. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura specificamente prevista dalla proposta emendativa;
   l'emendamento Colletti 3.17, volto a prevedere l'attribuzione di spazi finanziari ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011 e a quelli della provincia di Pescara colpiti dagli eventi alluvionali del dicembre 2013. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli spazi finanziari già previsti a legislazione vigente;
   l'emendamento Busin 3.25, volto a estendere i contributi, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 74 del 2012, in favore di imprese danneggiate Pag. 38dal sisma del maggio 2012 aventi sede nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali aperte presso la Tesoreria statale assegnate ai Presidenti di regione a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del predetto decreto-legge;
   l'emendamento Ferraresi 3.09, volto a istituire una zona franca urbana, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge finanziaria per l'anno 2007, nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 nonché dall'evento alluvionale del 17 gennaio 2014. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo sulla congruità dell'onere quantificato e della relativa copertura finanziaria a valere sulla tabella C per il triennio 2014-2016.

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Schullian 2.23, sul quale, al fine di superare i profili finanziari problematici allo stesso connessi, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato sostituendo le parole da «Inoltre» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: «Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro».

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

«PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 2.23, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sostituire le parole da: Inoltre fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: Inoltre, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro.

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.17, 3.13, 3.17, 3.25, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108, 3.109, 3.110, e sugli articoli aggiuntivi 3.04, 3.09, 3.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro.
C. 1843-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame della proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'emendamento 2.100 della Commissione affari costituzionali. Segnala Pag. 39che tale proposta emendativa proroga da 18 a 24 mesi la durata in carica della Commissione parlamentare di inchiesta in titolo e provvede a coprire la relativa spesa anche con riferimento all'anno 2016, nell'ambito delle risorse del bilancio interno di Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Nel rilevare che la proposta emendativa non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone quindi di esprimere sulla stessa parere favorevole.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.
Atto n. 82.

SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo unificato C. 1013 e abb.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 e abb.