CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 203

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 13.35.

Sulla pubblicità dei lavori

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, illustra il provvedimento, soffermandosi in particolare sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione Agricoltura.
  Al riguardo, rileva che l'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). In primo luogo, per consentire ai comuni di finanziare detrazioni d'imposta sulla prima casa, si attribuisce ai medesimi la possibilità di elevare l'aliquota massima della TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e si incrementa il contributo statale in favore dei comuni di 125 milioni (rispetto agli originari 500 milioni). Si modificano poi le modalità di versamento della TASI rendendole omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale). Per quanto riguarda la TARI, si introduce un termine di scadenza per Pag. 204l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera d) del comma 1, che dispone un incremento di 125 milioni di euro per il 2014 del contributo ai comuni per finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. Alla copertura degli oneri si provvede: quanto a 118,156 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione (per il 2014, benché ciò non sia espressamente precisato) della dotazione del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili istituito dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze; quanto a 6,844 milioni di euro mediante corrispondente riduzione (anche in tal caso per il 2014, benché non espressamente precisato) del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.
  Si ricorda che presupposto d'imposta per la TASI (articolo 1, comma 669, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dei seguenti immobili, a qualsiasi uso adibiti: fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU); aree edificabili definite a fini IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, come sarà più dettagliatamente specificato in seguito.
  La norma in esame precisa che sono esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè: b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera); c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; i) gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali. Si rammenta che la mancata riproposizione della lettera h) (terreni agricoli ubicati in zone collinari e di montagna) dipende dal fatto che il provvedimento in esame (articolo 2, comma 1, lettera f)) esplicitamente esclude dal presupposto d'imposta i terreni agricoli.
  Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell'IMU. Conseguentemente vengono estese le modalità di regolazione tra i diversi enti a seguito di erronei versamenti e la procedura per effettuare eventuali rimborsi ai contribuenti.
  L'articolo 2, al comma 1, lettera a), abrogando il comma 33 della legge di stabilità 2014, elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera b) del comma 1 dispone la proroga dal 1o maggio 2014 al 1o gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere c) e d) del comma 2 Pag. 205modificano la legge di stabilità 2014 relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo.
  La lettera e) del comma 1 – mediante abrogazione dell'ultimo periodo del comma 649 – è volta ad esentare dalla TARI i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
  La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili.
  Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame: rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli.
  La lettera g) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva.
  La lettera h) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
  L'articolo 3, ai commi da 1 a 3, detta disposizioni volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto. A tal fine esso, oltre a sospendere le eventuali procedure esecutive nei confronti dell'ente, in presenza di un ricorso da parte del medesimo avverso la decisione con cui la Corte dei conti ne abbia respinto il piano di riequilibrio, consente agli enti in questione di riproporre un nuovo piano, entro novanta giorni dalla decisione della Corte. Inoltre stabilisce, in deroga alle norme vigenti, un termine triennale per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, qualora ne ricorrano specifici presupposti.
  L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.
  L'articolo 5, al fine di favorire gli investimenti degli enti locali per gli anni 2014 e 2015, dispone che i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accendere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti vigenti, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.
  L'articolo 6 reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio da parte dei comuni dell'imposta municipale propria di propria spettanza, per l'anno 2014 e successivi.
  L'articolo 7 introduce disposizioni finalizzate ad una verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013.
  L'articolo 8 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna,da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 15 marzo 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, a tal fine considerando validi i dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 31 dicembre 2013.Pag. 206
  L'articolo 9 rende permanenti, a decorrere dal 2014, le riduzioni del contributo ordinario agli enti locali disposte, per gli anni 2010-2012, dall'articolo 2, comma 183 della legge finanziaria 2010. Le riduzioni sono definite nella misura di 7 milioni di euro per le province di 118 milioni di euro per i comuni, ossia gli stessi importi della riduzione disposta dal comma 183 per l'anno 2012.
  L'articolo 10 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2014, relative: alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; alle riduzioni da apportare a ciascuna provincia per effetto delle disposizioni di spending review, fatta salva la provincia de L'Aquila; alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna.
  L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, introdotta dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione, in particolare eliminando la fase di esame e verifica della stessa da parte del Tavolo tecnico interistituzionale, organismo che ora non viene più previsto.
  L'articolo 12 dispone che il contributo straordinario per le fusioni di comuni è erogato dall'anno successivo alla decorrenza della fusione, prevista dal decreto regionale istitutivo (del comune risultante dalla fusione). Per le sole fusioni che decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo straordinario decennale è invece erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione
  L'articolo 13 stabilisce che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a 1.421.021,13 euro viene interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana.
  L'articolo 14 interviene in tema di applicazione dei fabbisogni standard ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale.
  L'articolo 15 reca una modifica del comma 23 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che definisce le regole per l'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione, al fine di considerare come tali anche le amministrazioni provinciali interessate nel 2009 dallo scorporo di province di nuova istituzione.
  L'articolo 16 interviene sulla situazione finanziaria di Roma capitale, affidando all'ente il compito di redigere un rapporto sul disavanzo di bilancio che si è finora formato e predisponendo nel contempo un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio, che dovrà poi essere approvato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 17 consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia a corrispondere a Trenitalia Spa, sulla base della clausola di continuità, le somme impegnate per l'anno 2013 nelle more del trasferimento completo delle competenze e dei servizi indivisi alle Regioni a statuto speciale. Il comma 5 prevede fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano.
  L'articolo 18 reca disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia.
  L'articolo 19, comma 1, differisce al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dall'articolo 1, comma 748, della legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari e Pag. 207in essere al 31 dicembre 2013, in deroga ai limiti di spesa posti dalla normativa vigente. Più specificamente, le istituzioni scolastiche richiamate sono quelle situate sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano tali servizi dalle imprese che li fornivano alla data del 31 dicembre 2013 (alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere a detta data) sia nei territori nei quali, alla medesima data del 31 dicembre 2013, è attiva la convenzione CONSIP, che acquistano servizi ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara, al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari individuati da ciascuna istituzione (fino al 31 marzo 2014).
  Il comma 2 differisce (dal 28 febbraio 2014) al 30 aprile 2014 il termine generale per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel caso di mancato affidamento dei medesimi lavori entro la medesima data.
  L'articolo 20 reca alcune disposizioni finalizzate ad introdurre agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009, al fine di garantire a tali enti la stabilità dell'equilibrio finanziario. In particolare, il comma 1, è volto ad escludere l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti del comune de L'Aquila, per l'esercizio 2013. Il comma 2 dispone la non applicazione, per l'anno 2014, dei tagli derivanti dalla spending review, nei confronti della provincia e del comune de L'Aquila nonché degli altri comuni del «cratere».
  Infine l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge n.126 del 2013 e del decreto-legge n.151 del 2013, non convertiti in legge entro i termini costituzionali.
  Si riserva conclusivamente di formulare una proposta all'esito del dibattito.

  Filippo GALLINELLA (M5S), ricordando che la TASI è diretta al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni e incorpora anche una quota dell'IMU, chiede chiarimenti sul regime della TASI per i fabbricati rurali strumentali.

  Luca SANI, presidente, dopo aver dato atto della presenza dei deputati Catanoso, Ferrari e Lupo, in quanto impossibilitati per motivi tecnici alla registrazione elettronica, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 18 marzo 2014.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
C. 302 Fiorio.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.