CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 marzo 2014
200.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 178

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 18 marzo 2014.

DL 3/2014: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 11.

SEDE REFERENTE

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica che in data 14 marzo ha cessato di fare parte della Commissione la deputata Marianna Madia, alla quale rivolge un Pag. 179ringraziamento per il contributo offerto ai lavori della Commissione sin dalla scorsa legislatura e formula i migliori auguri per l'incarico come Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Avverte, inoltre, che è entrata a far parte della Commissione la deputata Alessia Rotta, alla quale formula un cordiale augurio di buon lavoro.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 marzo 2014.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, nella riunione dell'11 marzo 2014, la Commissione ha deliberato di adottare il nuovo testo unificato delle proposte di legge nn. 224, 387, 727, 946, 1014, 1045 e 1336, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente; ricordo, altresì, che rispetto a tale nuovo testo è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti, scaduto alle ore 12 della giornata di ieri.
  Avverte, quindi, che sono state presentate 35 proposte emendative al nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente (vedi allegato).
  Dà quindi la parola alla relatrice e al rappresentante del Governo per l'espressione dei relativi pareri.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, premette che molti dei pareri contrari che esprimerà non sono tanto motivati da una contrarietà nel merito alle proposte emendative presentate, che intendono risolvere problemi reali, ma si giustificano in relazione all'esigenza di muoversi all'interno di una logica di progressiva estensione delle salvaguardie, piuttosto che di un ripensamento complessivo della riforma del 2011, che determinerebbe, peraltro, oneri difficilmente sostenibili. In questa ottica, esprime, pertanto, parere contrario sugli emendamenti Tripiedi 1.1, Rizzetto 1.2 e Placido 1.3. Con riferimento all'emendamento Tinagli 1.4 esprime un parere contrario, osservando come la proposta riveda integralmente l'impostazione del provvedimento, prevedendo una copertura attraverso l'ASpI, prevedendo altresì requisiti per la salvaguardia che andrebbero valutati con maggiore attenzione. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Di Salvo 1.5, che per alcune parti restringe i requisiti, per altri li estende eccessivamente, sull'emendamento Fedriga 1.6, che giudica peggiorativo rispetto al testo attuale, e sugli emendamenti Fedriga 1.7 e Fedriga 1.8. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.9, mentre il parere sull'emendamento Cominardi 1.10 è favorevole purché sia riformulato nel senso di eliminare la parte consequenziale relativa all'intervento sulla copertura finanziaria, considerando anche che il tema verrà affrontato in una fase successiva. Esprime parere contrario sull'emendamento Burtone 1.11, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 1.12 e Fedriga 1.13, atteso che estendono la platea dei beneficiari sulla base di criteri già previsti nell'ambito della legge di stabilità per il 2014. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Fedriga 1.14, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Fedriga 1.15, Airaudo 1.16, Di Salvo 2.1 e Fedriga 2.2. Fa poi presente che gli emendamenti Airaudo 2.3, Fedriga 2.4, Fedriga 2.5, Fedriga 2.6 e l'articolo aggiuntivo Placido 2.01 pongono questioni rilevanti relative all'estensione della decorrenza delle salvaguardie oltre il 6 gennaio 2015, che sarebbe più opportuno valutare nell'ambito dell'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, di cui propone nel frattempo l'accantonamento. Al riguardo, infatti, fa presente che si potrebbe ipotizzare la presentazione di un emendamento Pag. 180riassuntivo che risolva in modo certo la questione dell'estensione delle tutele in attuazione dell'articolo 1, comma 235, della legge di stabilità per il 2013. A suo avviso, infatti, occorre chiarire in modo inequivoco la volontà del legislatore di destinare il fondo ivi previsto a nuovi interventi di salvaguardia anche per gli anni successivi, evitando discriminazione tra lavoratori appartenenti alla medesima platea. Chiede, quindi, di accantonare gli emendamenti Polverini 3.1 e Di Salvo 3.2, al fine di valutare una loro possibile riformulazione. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Rizzetto 4.1 e Airaudo 4.2, nonché sugli articoli aggiuntivi Di Salvo 5.01 e Rizzetto 5.02. Esprime parere contrario sull'emendamento Rizzetto 6.1, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Rostellato 6.2. Richiamata la richiesta di accantonamento delle proposte riferite all'articolo 7, formula un invito al ritiro dell'emendamento Airaudo 8.1.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI, fatto presente che il Governo è pienamente consapevole dell'importanza della questione, esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di acquisire le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'INPS per una puntuale quantificazione degli oneri ed una esatta definizione della platea.

  Davide TRIPIEDI (M5S) chiede alla presidenza di valutare il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di dare al suo gruppo la possibilità di valutare gli emendamenti presentati, tenuto conto che essi pongono questioni assai delicate che andrebbero seriamente approfondite.

   Titti DI SALVO (SEL) osserva che gli emendamenti presentati dal suo gruppo, muovendo dalla necessità di risolvere un problema oggettivo e urgente, tendono a ribaltare la logica finora utilizzata – a suo avviso sbagliata – di restringere gli interventi sulla base di risorse definite esigue: fa presente, infatti, che tali proposte di modifica si preoccupano, anzitutto, di definire i criteri da seguire per la salvaguardia, individuando conseguentemente le risorse da destinare ai relativi interventi. Soffermandosi sull'emendamento 3.2, di cui è prima firmataria, fa presente che esso mira a includere nelle salvaguardie quei lavoratori che, pur svolgendo analoghe funzioni, non sarebbero compresi nel Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 488 del 1999.

  Irene TINAGLI (SCpI) prende atto con rammarico del parere contrario del relatore sul suo emendamento 1.4, che giudica di buon senso, atteso che, stante l'impossibilità di continuare a disporre ulteriori interventi di deroghe, mira a risolvere la questione in senso più organico, intervenendo sul piano della riforma degli ammortizzatori sociali. Ritiene, infatti, che questa sia l'unica strada percorribile per ampliare le tutele nei confronti dei tanti soggetti che si trovano oggi in uno stato di disoccupazione, sottolineando, peraltro, come tale proposta sia in linea con l'orientamento preannunciato in materia dal Governo.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), in risposta alle considerazioni testé espresse dal deputato Tinagli, fa notare che la platea dei soggetti presa in considerazione dal presente provvedimento è composta da soggetti che non possono essere equiparati a disoccupati qualsiasi, trattandosi, piuttosto, di lavoratori che, facendo affidamento sulla possibilità di andare in pensione, avevano modificato le proprie prospettive professionali e di vita, anche attraverso la stipula di accordi con le proprie aziende. Rilevata la necessità di porre rimedio ai danni provocati dalla legge Fornero, osserva che le sue proposta emendative mirano ad estendere il regime delle salvaguardie, rimuovendo quei paletti normativi che, nel prevedere decorrenze temporali limitate, escludono determinate categorie di lavoratori.

  Marialuisa GNECCHI (PD) ribadisce che la finalità del presente provvedimento Pag. 181è quella di prevedere una riduzione del danno provocato dalla legge Fornero, estendendo il più possibile il regime delle salvaguardie, non certo quella di prevedere una riforma organica delle pensioni, che – a suo avviso – sarebbe peraltro auspicabile e risolutiva. Fa presente che molte delle proposte emendative presentate, pur ponendo questioni condivisibili e serie, eccedono da tale ambito più circoscritto, richiedendo riflessioni più complessive ed organiche non affrontabili in questa sede. In tale ottica, fa presente che il compito del Comitato ristretto è stato proprio quello di depurare il testo alla luce delle innovazioni normative intervenute, al fine di renderlo più sostenibile da punto di vista finanziario e concretamente attuabile, nel tentativo di estendere comunque il più possibile le tutele.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA), considerata l'impossibilità di esaminare tutte le questioni in gioco nella corrente seduta, vista anche l'imminenza della ripresa dei lavori in Assemblea, invita la presidenza ad aggiornare i lavori della Commissione, al fine di prevederne un proseguimento anche nella tarda serata della giornata odierna.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI fa presente che il Governo non sarebbe in grado di assicurare la sua presenza per una eventuale seduta convocata nella giornata odierna. Rassicura, in ogni caso, che il Governo dedica la massima attenzione sul problema, nella consapevolezza della necessità di una soluzione.

  Irene TINAGLI (SCpI) fa presente che il testo in esame prevede interventi molto onerosi, oggettivamente inattuabili, suscettibili, peraltro, di sottrarre risorse ad altri interventi più realistici, dei quali si sta discutendo in questi giorni e che dovrebbero essere assunti con urgenza in modo da garantire adeguati sostegni al reddito. Fa notare, inoltre, che il presente provvedimento si pone oltre gli effetti prodotti dalla legge Fornero, incidendo su lavoratori che non possono essere considerati veri e propri «esodati».

  Walter RIZZETTO, presidente, prende atto degli esiti del dibattito, dal quale è emersa, tra l'altro, l'esigenza di un approfondimento sulle questioni più problematiche – che auspica possa essere svolto in tempi rapidi anche nell'ambito di un confronto con gli organismi competenti. Nel segnalare la prossima ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 marzo 2014. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina PARIS (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla II Commissione sul testo unificato in titolo (C. 331 e C. 927-B), già approvato dalla Camera in prima lettura il 4 luglio 2013 e successivamente modificato dal Senato, che lo ha ritrasmesso a questo ramo del parlamento il 23 gennaio scorso. I testi iniziali delle proposte riproponevano il testo del disegno di Pag. 182legge presentato nella scorsa legislatura dal Governo Monti e approvato dalla Camera.
  Trattandosi della seconda lettura alla Camera, evidenzia che farà riferimento esclusivamente alle modifiche apportate al Senato, segnalando altresì che il provvedimento non è stato modificato, nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, il testo prevede una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie, una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, la disciplina della sospensione del procedimento penale con messa alla prova e la disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
  Con riferimento alle parti di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 1, che, nel prevedere una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, stabilisce, tra i criteri di delega (in base ad un'aggiunta introdotta al Senato), che per i reati per i quali sarà applicabile la detenzione domiciliare, il giudice possa, sentito l'imputato e il PM, applicare in sede di condanna anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità, per una durata minima di 10 giorni: l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia); inoltre, l'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Il testo non specifica se, come per la maggior parte delle fattispecie di lavoro di pubblica utilità già previste a legislazione vigente, sia necessario il consenso dell'imputato, come richiesto anche dalla giurisprudenza della CEDU.
  Segnala quindi l'articolo 2, che delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione, trasformando in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda (lettera a)). Tale trasformazione non si applica a specifiche fattispecie, tra cui, i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tra cui, in particolare, quelli del decreto legislativo n. 81 del 2008. Inoltre, tale articolo, alla lettera c), prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, purché l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui. Si fa salva, come attualmente previsto, la non punibilità del datore di lavoro che provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
  Evidenzia che l'articolo 3, che modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I, tra le cause estintive del reato, tre nuovi articoli relativi alla messa alla prova. In proposito, si osserva che i commi 2 e 3 dell'articolo 3, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova, stabilendo che l'applicazione della misura comporta, tra l'altro, la prestazione di lavoro di pubblica utilità: anche in questo caso, deve trattarsi di prestazione – non oltre le 8 ore – non retribuita, della durata di minimo 10 giorni, anche non continuativi, da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni, ma anche – come aggiunto da Senato – presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato. Inoltre, fa notare che il nuovo articolo 168-quater, che concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, individua tra le circostanze che conducono alla revoca, il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità, in coerenza con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova.
  Fa quindi presente che l'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare Pag. 183le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia o il presidente del tribunale delegato può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. In proposito, rileva che il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili nel sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, si riserva di formulare una proposta di parere nel seguito dell'esame, anche alla luce degli spunti che emergeranno dal dibattito.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
C. 2162 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
  Fa presente che il provvedimento reca un complesso di interventi – per lo più riconducibili ad esigenze di finanza locale – introducendo, in particolare, rilevanti modifiche alla disciplina della TASI e della TARI. Il provvedimento reca inoltre un ampio spettro di disposizioni urgenti in materia di finanza degli enti territoriali riprendendo il contenuto di disposizioni discusse in occasione dell'esame parlamentare dei decreti n. 126 e n. 151 del 2013, oltre a disposizioni urgenti in materia di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole ed edilizia scolastica.
  Passando, quindi, alle norme di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 4, che interviene sul mancato rispetto da parte degli enti territoriali dei vincoli finanziari per la contrattazione collettiva integrativa, prevedendo una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione di detti vincoli finanziari, anche a seguito delle verifiche effettuate dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, che hanno rilevato numerosi casi di appostamento di risorse in misura superiore a quella consentita, nonché di attribuzione di indennità accessorie in difformità rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Si stabilisce, infatti, l'obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Le regioni devono adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, anche attraverso l'accorpamento di uffici e la riduzione degli organici dei dirigenti e della spesa per il personale non dirigente. Gli enti locali devono invece garantire il rispetto degli obiettivi di razionalizzazione organizzativa previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si Pag. 184prevede un specifico monitoraggio da parte del Dipartimento della funzione pubblica e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno e si riconosce agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno di compensare le somme indebitamente erogate con i risparmi derivanti da misure di riorganizzazione e razionalizzazione. Sempre con riferimento agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, in presenza di specifici requisiti, per gli utilizzi dei fondi della contrattazione decentrata anteriori ai termini di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non trova applicazione la nullità delle clausole contrattuali adottate in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa.
  Osserva che l'articolo 16, recante disposizioni concernenti Roma Capitale, stabilisce, al comma 2, la redazione da parte dell'ente di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio, da inviare ai Ministeri dell'interno e dell'economia ed alle Camere, prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte, tra l'altro: ad applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale previsti dalla legge di stabilità per il 2014 a tutte le società controllate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati; ad operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali. Più in generale, si richiede una ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali, nell'ottica di ricondurli a livelli standard registrati negli altri grandi comuni, l'adozione di modelli innovati per la gestione dei servizi di trasporto locale, raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade, anche attraverso il ricorso alla liberalizzazione, nonché, ove necessario al riequilibrio finanziario del comune, la dismissione o la messa in liquidazione delle società partecipate che non abbiano come fine sociale attività di servizio pubblico.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 19, comma 1, del decreto proroga dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari. Fa presente che la relazione illustrativa del decreto evidenzia che tale proroga, che fa seguito a quella disposta dalla legge di stabilità, si è resa necessaria sia per far fronte ai problemi di gestione dei servizi a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare CONSIP, alcune non ancora attivate, sia per assicurare una migliore gestione dei gravi problemi occupazionali connessi a questo passaggio. Ricorda, in particolare, che il comma 748 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, ha disposto l'attivazione da parte del Governo di un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.
  Per completezza, segnala, da ultimo, che l'articolo 18, nel limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia, stabilisce che a tali comuni non si applichi la sanzione che vieta le assunzioni di personale a qualsiasi titolo.
  Fa presente, infine, che la proposta di parere sarà formulata nel seguito dell'esame, tenendo conto delle osservazioni che dovessero essere formulate nel corso del dibattito.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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