CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 marzo 2014
198.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
C. 2012 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2014.

  Michele Pompeo META, presidente, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Michele Pompeo META, presidente, dà il benvenuto al sottosegretario Giacomelli, di cui sottolinea l'esperienza e competenza nel settore delle comunicazioni, e gli rivolge i migliori auguri di buon lavoro. Auspica che su una materia tanto rilevante, quale quella delle telecomunicazioni, la Commissione possa instaurare e mantenere una costante e proficua interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico. Segnala, in proposito, che la Commissione intende avviare in breve tempo un'indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2012 di conversione del decreto-legge n. 4/2014. Ricorda che il decreto-legge n. 4 del 2014 contiene disposizioni volte a favorire il rientro di capitali da parte di soggetti che detengono attività e beni all'estero ed Pag. 117hanno omesso di dichiararli attraverso procedure di voluntary disclosure che contemplano il pagamento in un'unica soluzione di imposte e sanzioni (queste ultime in misura ridotta), la conseguente non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie (articolo 1, commi 1 e 2). Il provvedimento contiene anche disposizioni in materia di assunzioni da parte delle agenzie fiscali (articolo 1, comma 3) e di sospensione dei termini per i versamenti tributari e previdenziali nei territori della provincia di Modena colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2014, nonché misure relative al personale della protezione civile (articolo 3). Merita segnalare infine che il provvedimento sopprime la previsione contenuta nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, commi 576 e 577) la quale prevedeva il riordino, entro il 31 gennaio 2014, dei regimi di detrazione fiscale; conseguentemente vengono elevati i livelli di risparmio da conseguire attraverso le procedure di spending review (articolo 2).
  Segnala che nella seduta di martedì 11 marzo, la Commissione Finanze ha peraltro approvato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.
  Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, segnala il comma 4 dell'articolo 2. Segnala che tale disposizione, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa (articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972) ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare. La norma è volta a dirimere un contrasto giurisprudenziale e ad orientarlo nel senso dell'applicabilità ai contratti di abbonamento per i telefoni cellulari della tassa sulle concessioni governative. In proposito, ricorda infatti che sulla questione dell'applicabilità della tassa di concessione governativa ai telefoni cellulari si registra un forte dibattito in dottrina e, soprattutto, una giurisprudenza oscillante. Da ultimo la Sezione tributaria della Cassazione (Sezione V) con l'ordinanza 17 maggio 2013, n. 12052, discostandosi da precedenti sentenze di segno contrario e orientandosi per l'inapplicabilità della tassa, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione che si riferisce alla legittimità o meno dell'applicazione della tassa sulle concessioni governative sugli abbonamenti di telefoni cellulari. In tale occasione, infatti, chiamati a dirimere la controversia insorta tra l'Agenzia delle entrate e un Comune in ordine al rimborso della predetta tassa, i giudici di legittimità, in contrasto con quanto deciso con la precedente sentenza della Cassazione n. 23052, depositata il 14 dicembre 2012, hanno rilevato come la normativa nazionale dettata in materia non risulta in linea con la Direttiva n. 1999/5/CE, che non assoggetta ad alcun provvedimento amministrativo di tipo autorizzatorio l'immissione sul mercato e messa in servizio degli apparecchi terminali di comunicazione. L'udienza davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione si è svolta il 25 febbraio 2014 e non risulta ancora disponibile il dispositivo della sentenza. Da notizie di stampa si apprende però che il procuratore generale si sarebbe espresso nel senso di ribadire che la tassa di concessione governativa è dovuta per gli abbonamenti dei telefoni cellulari, in coerenza quindi con la disposizione in commento. Il Governo stima che qualora le Sezioni Unite si orientassero invece nel senso proposto dall'ordinanza di rimessione si potrebbero determinare obblighi restitutori particolarmente rilevanti sia per quanto riguarda il gettito dell'imposta (800 milioni di euro l'anno), sia per quanto riguarda il termine di prescrizione dell'istanza di restituzione (dieci anni).
  Ritiene che su questa disposizione debbano essere acquisiti chiarimenti da parte del Governo in ordine sia all'opportunità, sotto un profilo di merito, della previsione stessa, sia al fatto che un'eventuale soppressione di tale previsione comporterebbe oneri finanziari in termini di minori entrate. Sulla base dei chiarimenti del Governo si riserva di inserire nella proposta di parere, in ogni caso favorevole, una Pag. 118condizione, con la quale si richiede la soppressione del comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame.
  Segnala altresì, per completezza di esposizione, per quanto si tratti di materia di prevalente competenza della VIII Commissione, il comma 6 dell'articolo 3. Tale disposizione prevede che il Commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile. Ricorda che il commissario delegato è stato individuato dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013, articolo 1, comma 123) nel presidente dell'ANAS.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI ringrazia il presidente per le cortesi parole e la Commissione per l'accoglienza che gli ha riservato. Fa presente che interviene nella seduta odierna per espressa richiesta del Ministro, non essendo state ancora conferite le deleghe. Nel caso in cui sia a lui assegnata la delega alle telecomunicazioni, condivide l'auspicio espresso dal presidente di un assiduo e produttivo lavoro in comune con la Commissione. Apprezza l'iniziativa della Commissione di svolgere un'indagine conoscitiva sul sistema dei media, tenuto conto anche del fatto che tra due anni verrà a scadenza la concessione per l'esercizio del servizio pubblico radiotelevisivo.
  Per quanto concerne la questione posta dal relatore sul provvedimento in esame, ricorda che si sono determinati orientamenti contrastanti della giurisprudenza. Gli approfondimenti effettuati dal Governo, per quanto non risulti ancora disponibile la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, confermano l'applicabilità della tassa di concessione governativa agli abbonamenti per la telefonia mobile. Sottolinea in ogni caso che il proprio intervento è finalizzato ad assicurare il rispetto della normativa vigente, senza peraltro escludere che, nell'ambito del riordino della disciplina tributaria che il Governo intende adottare, anche la questione in esame possa essere oggetto di interventi innovativi.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, tenuto conto dei chiarimenti formulati dal rappresentante del Governo, presenta una proposta di parere favorevole.

  Mario TULLO (PD) nell'associarsi al saluto e agli auguri rivolti dal presidente al sottosegretario Giacomelli, ritiene che le considerazioni svolte dal sottosegretario inducano a valutare favorevolmente il provvedimento in esame.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato).

  Paolo Nicolò ROMANO (M5S), nell'illustrare la proposta alternativa, con cui il proprio gruppo esprime parere contrario sul provvedimento, ritiene che le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 siano illegittime. Sottolinea infatti che, secondo quanto previsto dallo statuto del contribuente, qualunque disposizione di carattere interpretativo in materia tributaria non può essere retroattiva. Ritiene opportuna una revisione complessiva della disciplina della tassa di concessione governativa, sulla quale si sono succeduti numerosi interventi normativi, che hanno dato luogo a interpretazioni controverse. In particolare, per quanto riguarda l'applicazione della tassa alla telefonia mobile, ricorda che essa era in origine e giustificata dalla presenza sul mercato di un unico operatore monopolista, mentre la successiva liberalizzazione del mercato, promossa in sede di Unione europea, ha modificato il quadro giuridico di riferimento, facendo venire meno l'istituto della concessione e sostituendolo con l'autorizzazione. Nella situazione attuale pertanto l'applicazione della tassa crea una discriminazione tra chi decide di stipulare un abbonamento e chi invece si serve di una carta ricaricabile. Ribadisce quindi l'esigenza di un approfondimento della materia Pag. 119in questione e di un intervento normativo che ne riveda la disciplina complessiva. Segnala infine che le stime fornite dal Governo in relazione al mancato gettito derivante dall'eventuale obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di tassa di concessione sulla telefonia mobile, pari a 800 milioni di euro annui per dieci anni, risultano di gran lunga superiori a quelle fornite dal procuratore generale, che ha fatto riferimento ad un onere complessivo pari a 3.400 milioni di euro per l'intero periodo. Anche su questo aspetto pertanto dovrebbe essere effettuata una seria verifica. In conclusione ribadisce il parere contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che in caso di approvazione della proposta di parere favorevole del relatore, deve intendersi preclusa la proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

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