CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 marzo 2014
197.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 12 marzo 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 9.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. C. 2157 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XI).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianluca PINI, relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, evidenzia come l'articolo 1 sia volto a porre rimedio alla questione relativa al trattamento economico stipendiale corrisposto al personale della scuola nell'anno 2013, in vigenza del perdurante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013. In particolare esso prevede che, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non vengano adottati nei confronti del predetto personale provvedimenti di retrocessione ad una classe stipendiale inferiore o atti amministrativi volti al recupero dei pagamenti già effettuati.
  Fa presente poi che a tale contenuto originario è stato aggiunto dal Senato l'articolo 1-bis, che prevede invece l'avvio di una specifica sessione negoziale per il riconoscimento di un emolumento una tantum, avente carattere stipendiale, a favore del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che ha beneficiato, negli anni scolastici 2011-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008. L'articolo prevede altresì che, nelle more della conclusione della sessione negoziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, non si provveda al recupero delle somme già corrisposte al personale ATA interessato. Pag. 4
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2157 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento – composto di due soli articoli di natura sostanziale, uno dei quali inserito in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento – reca un contenuto omogeneo, essendo unicamente volto a dare soluzione, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale, alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, prevedendo, in particolare, che esso non sia chiamato a restituire gli scatti percepiti nel corso di tale anno;
   il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), mentre non è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che, nella relazione di accompagnamento, si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.