CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 marzo 2014
196.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 3/2014: Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.
C. 2157 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Porge quindi un saluto di benvenuto ai rappresentanti del Governo, in particolare al sottosegretario Scalfarotto che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato, con modificazioni, dal Senato il 5 marzo 2014, e assegnato – in sede referente – all'XI Commissione della Camera, scade il 24 marzo 2014. Aggiunge che esso è stato emanato con lo scopo di risolvere la questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno Pag. 302013, a tutela del principio dell'affidamento, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell'annualità 2012 avviata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, consentendo, in via transitoria, la corresponsione del trattamento economico – già definito nel 2013 – in ragione dell'acquisita classe stipendiale per il personale della scuola ed evitando il recupero di somme già corrisposte, in virtù del conseguimento di un nuovo livello stipendiale, al personale scolastico e dallo stesso percepite in buona fede. Specifica come, inizialmente, solo l'articolo 1 del decreto-legge in esame – composto allora da due articoli, di cui il secondo recante l'entrata in vigore – interveniva su questo aspetto concernente le posizioni stipendiali e i trattamenti economici del personale scolastico. Essendo emersa – nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento – una specifica esigenza relativa alle posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, al testo originario è stato aggiunto, per mezzo dell'approvazione di una proposta emendativa, l'articolo 1-bis, concernente appunto le posizioni economiche del personale ATA. Evidenzia come l'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento iniziale, atto Senato n. 1254, ci ricordi che, con l'entrata in vigore, in data 9 novembre 2013, del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, sia stato prorogato il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. Precisa che il predetto articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, al comma 1, aveva stabilito il blocco degli stipendi del personale pubblico per il triennio 2011-2013, incluso il personale scolastico statale e comunale, nonché il blocco delle progressioni economiche legate ai percorsi di carriera e, al comma 23, con specifico riferimento al personale scolastico, aveva previsto la non utilità, ai fini della progressione stipendiale, del triennio 2010-2012.
  Osserva che l'articolo 1, comma 1, lettera a) del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, ha quindi prorogato il blocco degli incrementi stipendiali dei dipendenti pubblici fino al 31 dicembre 2014, mentre, la lettera b) del medesimo articolo 1, comma 1, ha sancito il mancato riconoscimento per il personale scolastico dell'utilità 2013, ai fini della progressione di carriera e stipendiale. Sottolinea poi che l'analisi tecnico-normativa annessa al provvedimento rileva che, fino all'adozione del suddetto decreto presidenziale n. 122 del 2013, il personale della scuola aveva legittimamente maturato dieci mesi di anzianità (1o gennaio 2013- 9 novembre 2013), utili, per alcuni dipendenti, per il passaggio alla classe stipendiale successiva e al riconoscimento del relativo trattamento economico: l'emanazione del decreto-legge n. 3 del 2014 si è quindi resa necessaria per evitare di dover far retrocedere alla classe stipendiale inferiore i soggetti che, a seguito della maturazione dei dieci mesi di anzianità, erano passati a quella superiore e, conseguentemente, di dover procedere con il recupero delle maggiori somme a essi già corrisposte a decorrere dal 1o gennaio 2013. Andando a esaminare il dettaglio delle disposizioni del provvedimento in esame, ricorda che l'articolo 1, al comma 1, prevede che, nelle more della conclusione di una specifica sessione negoziale finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, non siano adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1o gennaio 2013, in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale. Precisa che la disposizione ha validità fino al 30 giugno 2014 e resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, Pag. 31cioè il blocco per il personale della scuola della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il 2013. Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 1 accantona, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al predetto comma 1, la somma di 120 milioni di euro a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo del cosiddetto 30 per cento (ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008). Di tale somma, 58,1 milioni di euro sono relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Resta salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale. Rileva poi che il comma 3, sempre dell'articolo 1, specifica che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il comma 4 del medesimo articolo 1 stabilisce, poi, che per il personale della scuola non trova applicazione, per l'anno 2014, il blocco degli incrementi stipendiali. Il comma 5 dell'articolo 1, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Sottolinea quindi che l'articolo 1-bis del testo in esame è invece intervenuto per risolvere una questione concernente il personale cosiddetto ATA, al quale – secondo quanto ricordato dalla relatrice del provvedimento presso il Senato, senatrice Puglisi, nella seduta della 7a Commissione di quel ramo del Parlamento del 18 febbraio 2014 – era stata richiesta la restituzione di somme per incarichi aggiuntivi svolti previa idonea formazione. La copertura finanziaria di questo articolo aggiuntivo – ha evidenziato la senatrice Puglisi – include l'anno scolastico in corso, evitando in tal modo, tanto la restituzione delle somme percepite dal personale ATA, quanto la possibile interruzione delle mansioni aggiuntive tutt'ora svolte. Precisa poi che, nello specifico, l'articolo 1-bis prevede che, in relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale e che, nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui sopra e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle predette posizioni. Si dispone, infine, che, all'onere derivante da questa disposizione, pari a euro 38,87 milioni di euro, si provveda mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 440 del 1997, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. Rimanda, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, segnalando l'esigenza che appare necessario comprendere negli interventi normativi in discussione anche un riferimento alla situazione dei dirigenti scolastici, che risultano penalizzati da analoghi provvedimenti di riduzione stipendiale.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) si unisce al saluto di benvenuto rivolto ai rappresentanti del Governo, ringraziando la relatrice per la relazione svolta. Condivide, in particolare, l'esigenza che sia tenuta in debita considerazione la situazione dei dirigenti scolastici, fortemente penalizzati. Chiede quindi quale sia la natura del parere della Commissione.

  Ilaria CAPUA, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere non rinforzato alla Commissione lavoro.

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  Luigi GALLO (M5S) ricorda che la vicenda sottesa al provvedimento in esame è nota al Movimento 5 Stelle, che ha sollecitato all'inizio dell'anno un intervento normativo, denunciando il prelievo forzoso allora deciso dal Governo Letta. Aggiunge che lo stesso segretario del partito democratico, Matteo Renzi, intervenne in quell'occasione a sostegno della necessità di riconsiderare gli interventi negativi a carico dei docenti. Evidenzia quindi che, nel corso dell'esame al Senato, si è intervenuti anche a sostegno del personale ATA, al fine di sanare un intervento penalizzante a suo tempo deciso dall'Esecutivo anche nei loro confronti. Sottolinea peraltro che appare insoddisfacente lo stanziamento di risorse economiche stabilito dal Governo a copertura del provvedimento. A fronte di oneri di 370 milioni di euro, infatti, il provvedimento in discussione si fa carico di prevedere solo una copertura di 120 milioni di euro, assumendo di reperire il residuo in sede di contrattazione negoziale con i sindacati; con una presumibile, forte penalizzazione delle prerogative dei lavoratori medesimi. Rileva, quindi, la necessità di intervenire in modo diverso per finanziare la copertura del provvedimento in esame, tenendo anche conto che l'entità degli stipendi del personale docente e scolastico in Italia è, attualmente, sotto la media europea. Auspica, in conclusione, che vi sia una condivisione delle considerazioni da lui espresse anche da parte degli altri componenti della Commissione, al fine di pervenire all'approvazione di un parere condiviso.

  Maria Grazia ROCCHI (PD) rileva come il provvedimento in esame sia intervenuto per porre rimedio a una situazione veramente emergenziale, dove, forse, per la prima volta la pubblica amministrazione aveva agito retroattivamente, richiedendo ai dipendenti della scuola la restituzione di somme ricevute in buona fede. Apprezza, poi, l'articolo aggiuntivo introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge presso l'altro ramo del Parlamento, che ha posto rimedio ad un'altra incongruenza concernente le posizioni stipendiali del cosiddetto personale ATA. Quest'ultima categoria di personale, infatti, aveva effettivamente svolto delle prestazioni aggiuntive in seguito ad un'apposita sequenza contrattuale, ma non si erano potute retribuire tali prestazioni per la mancanza di fondi appostati dalla legge di stabilità per il 2012. Rileva, però, come l'attuale testo non prenda in considerazione la situazione stipendiale concernente i dirigenti scolastici, con particolare riferimento al salario di risultato, ossia a quella parte aggiuntiva di retribuzione legata alla produttività degli stessi. Auspica, quindi, che possa essere introdotta una perequazione normativa, in questo o in successivi provvedimenti legislativi, anche per tale categoria professionale: questa, a discapito del nome «dirigente», non vede i propri appartenenti superare i 50 mila euro annui lordi di retribuzione.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) concorda con quanto testé affermato dalla collega Rocchi, in merito alla necessità di far rientrare la categoria dei dirigenti scolastici tra coloro ai quali viene riconosciuta, in maniera tangibile, l'attività professionalità svolta. Ricorda, a tal proposito, come il gruppo di Forza Italia stia presentando degli emendamenti in tal senso presso la Commissione di merito. Giudica negativamente, poi, le modalità di copertura del provvedimento in esame e, in particolare, la riduzione di 38,87 milioni di euro, per l'esercizio finanziario 2014, del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, previsto dall'articolo 4 della legge n. 440 del 1997. Auspica quindi un'immediata ricostituzione delle predette risorse destinate a questo fondo.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 marzo 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. – Intervengono il sottosegretario di Stato alle riforme costituzionali e ai rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero.
Atto n. 82.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, composto di sette articoli, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero e quelli pubblicati in Italia e diffusi prevalentemente all'estero, è stato assegnato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 2014. È stato altresì assegnato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione, che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 marzo 2014. Lo schema di atto trasmesso è correlato di relazione illustrativa, di relazione tecnica, di analisi d'impatto della regolamentazione, di analisi tecnico-normativa e del parere del Consiglio di Stato, con alcune osservazioni, alcune delle quali ritiene che dovranno essere recepite anche nel parere della VII Commissione.
  Come premessa all'esame del presente provvedimento, ricorda che, nell'ambito della nuova disciplina dei contributi pubblici in favore delle imprese editoriali, recata dal decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono state introdotte nuove disposizioni anche per il settore dei periodici italiani pubblicati all'estero, già disciplinato dagli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 1981. Precisa che le nuove disposizioni sono contenute nell'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2012, inserito dalla legge di conversione. In base, appunto, al comma 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, oltre che al comma 2, dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che disciplina, in generale, questo tipo di regolamento governativo, è stato predisposto lo schema di atto normativo del Governo oggi in discussione. Ricorda come la precedente normativa – di cui alla legge n. 416 del 1981 – sia stata esplicitamente abrogata dall'articolo 6, comma 1, lettera d-bis) del medesimo decreto legge n. 63. In particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012, viene dettata la disciplina di carattere generale, che comprende l'individuazione delle tipologie di pubblicazioni per le quali può essere richiesto il contributo, i requisiti essenziali di anzianità di pubblicazione e di periodicità, oltre che la delimitazione delle risorse destinate al sostegno dei periodici in argomento, pari a 2 milioni di euro, in ragione d'anno, nell'ambito delle risorse stanziate per il sostegno alle imprese editoriali sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sottolinea poi che la disposizione richiama, inoltre, il rispetto del limite di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge, cioè il meccanismo della «ripartizione percentuale» delle risorse tra tutti gli aventi diritto, nel caso in cui le stesse siano insufficienti a liquidare il contributo nella misura intera derivante dal calcolo effettuato secondo le disposizioni di legge. Tale meccanismo, volto ad evitare sfondamenti Pag. 34del limite di spesa costituito dallo stanziamento annuale, risulta così vigente per tutte le tipologie di contributo alle imprese editoriali.
  Aggiunge che l'articolo 1, comma 294, lettera f), della legge di stabilità 2014, legge n. 147 del 2013, ha integrato di 1 milione di euro, per l'anno 2014, le risorse sopra ricordate. Osserva inoltre che con il comma 2 dell'articolo 1-bis del citato decreto legge n. 63 del 2012 sono stati delineati i criteri necessari alla quantificazione del contributo spettante ad ogni impresa che sia in possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze, mentre con il comma 3 del medesimo articolo 1-bis è stato disposto che «Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, tenendo conto del numero di uscite annue, del numero di pagine pubblicate, del numero di copie vendute anche in formato digitale, e riservando una apposita quota parte dell'importo complessivo di cui al comma 1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose». Precisa che la relazione illustrativa annessa al provvedimento evidenzia che alla previsione dello schema di regolamento in esame si collega l'abrogazione del previgente regolamento – il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48, recante «Norme di attuazione dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero» – disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera d-quater) del citato decreto-legge n. 63 del 2012. Nello specifico del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione della nuova disciplina, confermando che il sostegno è destinato ai giornali periodici italiani pubblicati all'estero da almeno tre anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line, secondo quanto disposto dal citato articolo 1-bis del decreto-legge n. 63 del 2012. Aggiunge che il successivo articolo 2 disciplina invece la composizione della commissione incaricata di deliberare la concessione dei contributi in argomento, accertando la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero, nonché predisponendo i relativi piani di ripartizione in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 63. Sottolinea, quindi, che è prevista la presenza, nel suddetto organo collegiale – presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione e l'editoria – di: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri; quattro rappresentanti del Ministero degli affari esteri; due rappresentanti della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (FUSIE); due rappresentanti delle associazioni nazionali della Consulta nazionale dell'emigrazione; due rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE); infine, due rappresentanti della Federazione nazionale della stampa Italiana.
  Evidenzia che il medesimo articolo 2 prevede poi che il supporto della suddetta commissione sia assicurato, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento, dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e che ai componenti non sia riconosciuto alcun compenso o rimborso. Rileva poi che la relazione illustrativa precisa che non è prevista una durata della commissione, considerato che le sue competenze permangono per tutta la vigenza della normativa sul contributo e che eventuali modifiche dei rappresentanti potranno essere introdotte mediante atti integrativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della commissione Pag. 35stessa, previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento. Ritiene che si tratti di un aspetto che andrebbe sicuramente rivisto, prevedendo un termine alla durata della commissione. Il successivo articolo 3 regola gli aspetti relativi alla presentazione delle domande di contributo e all'istruttoria: termine di scadenza, che è previsto per il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, autorità alle quali le domande devono essere presentate, nonché la documentazione necessaria. Rispetto al soggetto a cui sono presentate le domande – e cioè le rappresentanze diplomatiche o consolari territorialmente competenti – esprime una perplessità in merito al fatto che la permanenza delle stesse è costantemente messa in discussione. Aggiunge che è previsto che l'istruttoria per l'ammissione al contributo sia curata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri. Ricorda che ai sensi della relazione illustrativa, gli aspetti innovativi introdotti dalla nuova normativa, in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto-legge, riguardano essenzialmente la diffusione e la vendita delle pubblicazioni e, quindi, la necessaria documentazione dimostrativa, comprendente apposite relazioni di certificazione, da parte di società di certificazione operanti nei Paesi di riferimento. In relazione all'aspetto evidenziato, la relazione illustrativa precisa che si è comunque consentito che i dati relativi alle tirature, alla distribuzione ed alle vendite siano attestati, in alternativa alla predetta certificazione, da documentazione specifica – fatture quietanzate dei fornitori di materiali e servizi –, in considerazione della estrema differenziazione di condizioni e di contesti sociali ed industriali – dai Paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo – nei quali si trovano ad operare le imprese destinatarie. Rileva che, in sostanza, l'obbligo generalizzato della certificazione condurrebbe all'automatica esclusione dalle provvidenze degli editori e delle realtà no-profit che operano in Paesi, connotati da scarso sviluppo economico ed industriale, nei quali potrebbero peraltro non essere presenti società di certificazione. In ogni caso, al fine di evitare un generalizzato ricorso alle forme di documentazione «semplificate», è stato stabilito che, in assenza della certificazione, bensì in presenza della documentazione alternativa sopra indicata, l'ammontare del contributo, calcolato secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, sia ridotto nella misura del 30 per cento. Precisa che in quest'ultimo caso, stante il meccanismo di riparto «a torta» dello stanziamento, le risorse che si sono rese in tal modo disponibili rifluiscono proporzionalmente a vantaggio delle imprese editrici che hanno presentato la certificazione dei dati. Aggiunge che con l'articolo 4 sono dettagliati i requisiti per l'attribuzione dei contributi, il cui possesso è accertato dalla commissione di cui all'articolo 2, sulla base dell'istruttoria svolta dagli uffici. Precisa che i requisiti richiesti sono diversi in relazione alle due categorie di periodici ammesse al contributo, ossia editi all'estero oppure editi in Italia, secondo quanto previsto, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4. Aggiunge che ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 sono fissati i tetti per il contributo erogabile per ciascuna testata, pari al 5 per cento dello stanziamento complessivo annuale di cui al comma 1, dell'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2012, e per il numero di testate – massimo due – per le quali ciascuna impresa può chiedere il contributo.
  Ricorda quindi che l'articolo 5 individua i criteri di riparto del contributo tra le imprese aventi diritto. Il comma 1 fissa la ripartizione percentuale delle risorse complessivamente definite tra le due tipologie di pubblicazioni individuate dal decreto-legge n. 63 del 2012: 70 per cento dello stanziamento destinato alle testate edite all'estero e il rimanente 30 per cento alle testate edite in Italia, conformemente a quanto previsto nel precedente regolamento. Aggiunge che la relazione illustrativa ricorda come con il nuovo regolamento Pag. 36in esame, al comma 2 dell'articolo 5, siano state riproporzionate le quote – e quindi la rilevanza – dei criteri, riducendo la quota «di base» destinata, in parti uguali, a tutte le imprese in possesso dei requisiti di legge e valorizzando, con l'attribuzione di una specifica quota di riparto, gli altri criteri legati al contributo offerto da ciascuna testata alla promozione del sistema Italia all'estero, alla rilevanza della consistenza informativa del periodico, nonché alla sua diffusione presso le comunità italiane all'estero e all'apporto della diffusione della lingua e della cultura italiane, desumibili dal numero delle copie distribuite. Sottolinea che si tratta di uno dei punti qualificanti del nuovo regolamento che dovrebbe andare ad incidere sulla qualità del prodotto. Evidenzia altresì che la medesima relazione sottolinea che sono state aumentate le quote collegate al numero delle uscite del periodico ed al numero delle pagine pubblicate, con lo scorporo di una quota specifica di contributo, collegata alle effettive vendite certificate, così da rispettare pienamente il dettato della norma primaria. Il successivo articolo 6 prevede, poi, in linea con quanto stabilito dall'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 63 del 2012, che ai periodici che esprimono specifiche appartenenze politiche, culturali e religiose, esplicitamente indicate nelle relative pubblicazioni, sia riservata la quota parte dell'importo complessivo, pari al 3 per cento di ciascuna delle quote destinate alle due categorie di periodici, ove gli stessi non soddisfino i requisiti indicati all'articolo 1-bis, comma 2, del medesimo decreto-legge. Il comma 2 del medesimo articolo 6 prevede, inoltre, che le risorse di cui alla quota di riserva siano ripartite in parti eguali tra i soggetti aventi diritto che facciano espressa domanda di voler concorrere alla quota di riserva. È comunque previsto che il contributo cosi assegnato al singolo periodico non possa essere maggiore di quello spettante in virtù dell'applicazione dei criteri indicati all'articolo 5, comma 2 e che le eventuali risorse che si rendessero disponibili confluiscano nell'ammontare generale delle risorse da ripartire ai sensi del predetto articolo 5. Precisa che, ai sensi della relazione illustrativa, con tale previsione si è inteso garantire l'accesso al contributo anche a soggetti editoriali non particolarmente strutturati, ma comunque importanti per i valori politico-culturali e religiosi che esprimono nelle comunità di riferimento. Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 7, le domande relative al contributo per l'anno 2013 potranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Precisa che si tratta di esigenze di raccordo tra l'entrata in vigore della nuova normativa e l'avvio del procedimento per l'ammissione al contributo per l'anno 2013, come evidenziato dalla medesima relazione citata. Per ulteriori approfondimenti sul provvedimento in discussione, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Ilaria CAPUA, presidente, ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta, rivolgendo un saluto di benvenuto alla sottosegretaria Barracciu, che partecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) si associa al saluto di benvenuto rivolto al sottosegretario Barracciu, ritenendo opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S) ritiene opportuno che il rappresentante del Governo fornisca l'elenco analitico degli organi di informazione ammessi e di quelli esclusi alla concessione dei contributi in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana.
Nomina n. 26.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in oggetto.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI), relatore, ringrazia il presidente della Commissione per averle conferito il provvedimento in esame, concernente la proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Comunica, quindi, che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 14 febbraio 2014, ha deliberato la nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana. Illustra quindi, sinteticamente, il suo eccellente curriculum: il professor Franco Gallo nasce a Roma il 23 aprile 1937; consegue la laurea in giurisprudenza presso l'Università la Sapienza di Roma; già docente di diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università LUISS e dell'Università di Roma «Tor Vergata», ha insegnato ulteriormente nella facoltà di Scienze politiche dell'Università di Napoli. Si tratta, quindi, di un illustre giurista italiano: nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, il 14 settembre 2004, il 6 dicembre 2011 è nominato vicepresidente della medesima Corte dal presidente Alfonso Quaranta, ed è stato eletto trentaseiesimo presidente della Corte costituzionale della Repubblica italiana il 29 gennaio 2013, subentrando ad Alfonso Quaranta, cessa la sua carica il 16 settembre 2013. Aggiunge che nel suo curriculum il professore Gallo vanta, inoltre, il ruolo di Ministro (tecnico) delle finanze nel Governo Ciampi negli anni 1993 e 1994. Sottolinea in particolare che è del professor Franco Gallo, nella sua qualità di ministro, l'iniziativa della rilevante semplificazione dei moduli della dichiarazione dei redditi. Specifica che, durante il suo mandato di Ministro delle finanze, introdusse per la prima volta anche gli studi di settore, in altre parole, gli strumenti con i quali il fisco «stima» i redditi di liberi professionisti e lavoratori autonomi. Aggiunge che il professor Gallo è considerato uno dei massimi esperti italiani in materia fiscale.
  Ricorda ancora che il professor Gallo è membro dell'Accademia dei Lincei, ed è stato il primo esperto di diritto tributario a far parte della Corte costituzionale: significativo è il suo intervento nella conferenza straordinaria sull'attività 2012 della Consulta, dove, nell'aprile 2013, il presidente Gallo ha sollecitato il Parlamento a riconoscere i diritti delle coppie omosessuali. Alla luce dei ruoli istituzionali e tecnici sino ad ora svolti dal professor Franco Gallo, e per il suo alto profilo professionale e morale, la ritiene persona qualitativamente idonea a ricoprire la carica di presidente dell'Istituto Enciclopedia Italiana. Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina oggi all'esame della stessa.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
Nuovo testo C. 1092 Distaso.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.