CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.10.

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
S. 1212 Governo, approvato dalla Camera, e abb.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2014.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, preannuncia che nei prossimi giorni farà pervenire ai commissari per le vie informali una proposta di parere sul provvedimento in esame, in modo che gli stessi possano valutarne il contenuto con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui la proposta sarà posta in votazione.
  Quindi, preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatore, dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione lavoro della Camera il parere sul testo unificato delle proposte di Pag. 108legge C. 254 Vendola ed altri e C. 272 Bellanova ed altri, come modificato durante l'esame in sede referente, riferisce sul contenuto dell'articolato, il quale reca norme volte a contrastare la pratica delle cosiddette «dimissioni in bianco», ossia la pratica per cui il datore di lavoro chiede al lavoratore o – più spesso – alla lavoratrice di firmare una lettera di dimissioni in bianco al momento dell'assunzione, e quindi nel momento in cui la posizione del lavoratore o della lavoratrice è più debole, per poi conservarla ed eventualmente servirsene in un secondo momento per interrompere il rapporto di lavoro.
  Per contrastare la pratica in questione, il provvedimento in esame prevede in buona sostanza che le lettere di dimissioni debbano essere scritte su appositi moduli concepiti in modo da garantire che la loro compilazione avvenga contemporaneamente all'effettiva conclusione del rapporto di lavoro e che non possa quindi avvenire con largo anticipo.
  Più in particolare, il provvedimento prevede che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie debba essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera su appositi moduli rilasciati dalla pubblica amministrazione e contraddistinti da un codice di identificazione alfanumerico progressivo e dalla data di emissione. I moduli avranno una validità di quindici giorni dalla data di emissione.
  È previsto che lettere di dimissioni non redatte sui moduli in questione sono nulle.
  Le modalità di realizzazione dei moduli, come pure le modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli, dovranno essere definite con decreti ministeriali attuativi.
  I decreti attuativi dovranno prevedere la possibilità, per i lavoratori, di reperire i moduli gratuitamente presso le direzioni territoriali del lavoro, gli uffici comunali e i centri per l'impiego; dovranno inoltre prevedere che i moduli siano reperibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul Portale pubblico per il lavoro (www.cliclavoro.gov.it), nonché sui siti regionali ad essi collegati, e questo con modalità tali da permettere di identificare il richiedente e di garantire la riservatezza dei dati personali e la data di rilascio. I decreti dovranno infine prevedere la possibilità di convenzioni con le organizzazioni sindacali e i patronati per rendere disponibili i moduli anche presso questi enti.
  Il testo in esame prevede poi l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 55 del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). Il comma abrogato reca misure che risulterebbero superate a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame: prevede infatti che la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio.
  Il testo dispone altresì l'abrogazione dei commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i quali commi prevedono anch'essi misure sostanzialmente volte ad accertare la veridicità della data e l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore che chiedano le dimissioni o comunque la cessazione del rapporto di lavoro.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 4/2014: Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.
(Parere alla VI Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

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  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge reca un complesso di interventi, per lo più riconducibili alla materia tributaria. In particolare, l'articolo 1 prevede misure per favorire l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; l'articolo 2 interviene su diversi aspetti della materia tributaria e contributiva; l'articolo 3, disciplina, ai commi da 1 a 4, la sospensione degli adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 e al sisma del 2012 nella regione Emilia Romagna (articolo 3); mentre ai commi 5, 6 e 7 interviene in tema di classificazione dei rifiuti nelle zone colpite dall'alluvione del gennaio 2014, di poteri del Commissario delegato al ripristino della viabilità nelle strade interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali occorsi in Sardegna lo scorso novembre e di trattamento economico del personale impiegato nella protezione civile. Gli articoli 4 e 5 contengono le disposizioni di copertura finanziaria e relative all'entrata in vigore del decreto.
  Passando ad un'illustrazione puntuale delle singole disposizioni, riporta che l'articolo 1, comma 1, introduce la disciplina sulla collaborazione volontaria in materia fiscale (cosiddetta voluntary disclosure). In sintesi, si prevede che i soggetti che detengono attività e beni all'estero e che hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando in un'unica soluzione imposte e sanzioni, queste ultime in misura ridotta; per effetto della collaborazione volontaria sarà garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.
  L'articolo 1, comma 2, dispone in merito all'utilizzo delle entrate derivanti dalla disciplina anzidetta, prevedendone il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini del loro utilizzo per specifiche finalità. In particolare, si tratta delle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC); investimenti pubblici; assegnazione al Fondo per la riduzione della pressione fiscale; detrazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; detrazioni per reddito da lavoro dipendente e da pensione. La norma rinvia ad appositi decreti del presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse tra le finalità sopra indicate, nonché delle modalità di attribuzione a ciascun ente beneficiario.
  Il comma 3 reca norme in materia di dotazione del personale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane. Le norme sono volte a far fronte alle ulteriori esigenze operative poste dall'applicazione della disciplina sul rientro dei capitali.
  L'articolo 2, comma 1, lettera a), abroga i commi 575 e 576 della legge di stabilità 2014, contenenti disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie. I commi abrogati prevedevano l'adozione, entro il 31 gennaio 2014, dei provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di assicurare a decorrere dal 2016 maggiori entrate per importi specificati. In mancanza di tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dal TUIR sarebbe stata ridotta dal 19 al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014. L'abrogazione del comma 576 consente dunque di evitare riduzioni delle detrazioni in vigore.
  Le lettere da b) a d) del comma 1 dello stesso articolo 2 dispongono l'aumento degli obiettivi di risparmio della spending review previsti dalla legge di stabilità 2014.
  Il comma 2 dell'articolo 2 chiarisce che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa recati dalla lettera c) del medesimo comma 1. Pag. 110
  Il comma 3 differisce al 16 maggio 2014 taluni termini per il pagamento e per l'invio telematico delle denunce retributive relative ai premi assicurativi, e questo al fine di consentire la rapida attuazione dell'articolo 1, comma 128, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale ha disposto una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limitatamente al 2014.
  Il comma 4, con una norma interpretativa, prevede espressamente l'applicabilità della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 alle concessioni governative per i contratti di abbonamento per la telefonia cellulare.
  L'articolo 3 dispone la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 luglio 2014, a favore dei soggetti con residenza o con sede operativa nei comuni del modenese colpiti da calamità e individuati dai commi 1 e 4. In particolare, il comma 1 individua come comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, cui si applicano le disposizioni dettate dal presente articolo, i seguenti comuni: Bastiglia; Bomporto; Camposanto; Finale Emilia; Medolla; San Felice sul Panaro; San Prospero.
  Il comma specifica che ciò avviene nelle more nelle more dell'attivazione della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: la procedura di cui all'articolo 5 citato prevede, per la deliberazione dello stato di emergenza, una deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa. La deliberazione dello stato di emergenza è nel frattempo intervenuta con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2014.
  Il comma 2 dispone, a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, residenti o con sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione, la sospensione di una serie di adempimenti e di versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. La norma specifica comunque che versamenti già effettuati non possono essere rimborsati.
  Nel predetto periodo sono quindi sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (Equitalia) e quelli derivanti da atti di accertamento esecutivo.
  Per i tributi il cui termine di pagamento è scaduto alla data del 29 gennaio 2014 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) viene stabilito che essi possono essere versati entro il 31 luglio 2014 senza applicazione di sanzioni e di interessi. Nei confronti degli stessi soggetti fino al 31 luglio 2014 sono altresì sospesi i termini relativi ad adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria; i termini relativi a notifiche per la riscossione attraverso cartelle di pagamento o atti di accertamento esecutivo; i termini relativi alla prescrizione e alla decadenza degli atti degli uffici finanziari, compresi quelli degli enti locali e della regione; i termini relativi ad adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte di professionisti, consulenti e CAF operanti nei territori coinvolti dall'alluvione (anche se a favore di soggetti non operanti nel territorio) e da parte di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori coinvolti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale.
  Il comma 3 precisa che la sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Pertanto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l'effettuazione e il versamento Pag. 111delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. La norma rinvia inoltre a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.
  Il comma 4 estende il campo di applicazione dell'articolo 3 alle frazioni San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello della città di Modena, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda; e verifica da parte dell'autorità comunale.
  Il comma 5 detta disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti prodotti dalla medesima alluvione. In primo luogo la previsione classifica con il codice CER 20.03.99, cioè come «rifiuti urbani non specificati altrimenti», i rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.
  Inoltre prevede che il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato definiscano le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale dei rifiuti in questione, indicando espressamente le norme oggetto di deroga; si avvalgano dell'ARPA (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) e dei gestori del servizio pubblico locale dei rifiuti urbani; e stabiliscano, per i rifiuti urbani pericolosi – che devono essere smaltiti presso impianti autorizzati – le misure più idonee a tutelare la salute e l'ambiente. La norma precisa altresì che resta ferma la tracciabilità dei rifiuti prodotti dall'evento alluvionale.
  Il comma 6 stabilisce che il commissario delegato nominato per il ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per l'alluvione del novembre 2013 in Sardegna operi con i poteri, anche derogatori rispetto alla normativa vigente, che saranno definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225: questo prevede che le ordinanze in questione siano emanate d'intesa con le regioni territorialmente interessate. Il commissario è stato nel frattempo nominato con l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, nella persona del Presidente di ANAS S.p.A.
  Il comma 7 riconosce, per il triennio 2013-2015, entro un certo limite di spesa, alcune integrazioni del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale, anche delle forze armate e delle forze di polizia, impiegato in strutture del Dipartimento della protezione civile. Tale riconoscimento opera nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque non oltre il 2015.
  L'articolo 4 quantifica gli oneri di alcune delle misure contenute nel decreto-legge stesso, provvedendo alle relative coperture.
  L'articolo 5 dispone in merito alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge.

  La senatrice Manuela SERRA (M5S) chiede per quale ragione il decreto-legge in esame disponga la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi soltanto a favore delle popolazioni dei comuni del modenese e non anche di quelle dei comuni della Sardegna che sono stati anch'essi colpiti dalle alluvioni di questo inverno.

  Renato BALDUZZI, presidente, dopo aver osservato che normalmente le popolazioni colpite da calamità naturali tali da determinare stati di emergenza sono tutte destinatarie di interventi di sostegno come quello richiamato dalla senatrice Serra, fa presente che per i comuni sardi colpiti dalle alluvioni potrebbe essere stata avviata una autonoma procedura per la deliberazione dello stato di emergenza, il cui stato di avanzamento potrebbe essere diverso rispetto alla procedura riguardante i comuni del modenese.
  Considerato peraltro che non sussistono ragioni di urgenza per l'espressione del parere, ritiene che la Commissione potrebbe aggiornare alla prossima settimana la discussione sul provvedimento, per dare modo alla relatrice di svolgere i necessari approfondimenti sul punto.

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  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) sottolinea come i comuni del modenese interessati dall'articolo 3 del decreto-legge in esame siano stati colpiti, oltre che dalle alluvioni del gennaio scorso, anche dal terremoto del maggio 2012.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatore, conviene con il senatore Pagnoncelli sul fatto che la disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame potrebbe riguardare i soli comuni del modenese perché questi, come specificato nel comma 1, sono stati colpiti, oltre che dalle alluvioni del gennaio scorso, anche dal terremoto del maggio 2012.
  Concorda in ogni caso con il presidente sull'opportunità di rinviare la discussione per darle modo di svolgere i necessari approfondimenti sulla questione sollevata dalla senatrice Serra e di poter pronunciare su di essa in termini più precisi.

  Renato BALDUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

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