CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 marzo 2014
192.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 14.55

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Arcangelo SANNICANDRO (SEL), relatore, osserva come il testo unificato in oggetto, composto da un unico articolo di 7 commi, rechi norme volte a contrastare la pratica delle c.d. dimissioni «in bianco» (consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento stesso dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo).
  Si è ritenuto, in particolare, di scoraggiare la suddetta pratica prevedendo, a pena di nullità, una forma vincolata «rinforzata» per la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal rapporto di lavoro, che dovrà essere redatta per iscritto su appositi moduli che hanno una validità di 15 giorni dalla data di emissione.
  Il provvedimento, pertanto, non sembra riguardare anche la risoluzione consensuale (bilaterale) del contratto, come indicato nel titolo, bensì il solo recesso (unilaterale) dal contratto da parte del lavoratore.Pag. 38
  Passando all'esame puntuale delle disposizioni che presentano una maggiore attinenza con i profili di competenza della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 1, comma 1, dispone che, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile (e, dunque, fatta salva la facoltà di ciascun contraente di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando idoneo preavviso) la lettera di dimissioni volontarie finalizzata al recesso dal contratto di lavoro è sottoscritta, pena la sua nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli predisposti con le modalità di cui al comma 4 e resi disponibili gratuitamente dalle direzioni territoriali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
  Il comma 2 delinea un ambito piuttosto ampio di applicazione del provvedimento, per coprire tutte le fattispecie contrattuali nelle quali si verifica la pratica delle dimissioni in bianco. Si precisa, in particolare, che per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intende qualsiasi contratto inerente ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, il contratto di collaborazione di natura occasionale, il contratto di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché il contratto di lavoro instaurato dalle cooperative con i propri soci.
  In base al comma 3, i moduli di cui al comma 1 sono realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. I moduli riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. Il decreto ministeriale definisce altresì le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni dei moduli.
  In base al comma 4 i moduli in questione hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione e sono resi disponibili anche attraverso Internet.
  Il comma 6 abroga il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e i commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati. Si tratta di disposizioni della vigente disciplina, che hanno introdotto procedimenti particolarmente complessi e di difficile attuazione, e che, a seconda dei casi, subordinano l'efficacia della richiesta di dimissioni (ma anche la risoluzione consensuale) ad appositi adempimenti burocratici quali la convalida del servizio ispettivo del Ministero del lavoro ovvero la convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, o presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  Ritiene che il provvedimento in esame sia apprezzabile in quanto volto a contrastare il fenomeno delle «dimissioni in bianco» attraverso un meccanismo più semplice e in linea teorica più efficace rispetto quanto previsto dalla disciplina vigente.
  Ove, tuttavia, il provvedimento in esame, oltre alla dichiarazione unilaterale di dimissioni, non disciplini in modo analogo anche la forma della risoluzione consensuale del contratto di lavoro, come d'altra parte il titolo lascerebbe intendere, l'efficacia dell'intervento normativo potrebbe risultare in parte compromessa. Pag. 39
  Occorre domandarsi, infatti, se la prevista disciplina del recesso del lavoratore non sia eludibile attraverso la predisposizione, al momento dell'assunzione, anziché di una lettera di dimissioni, di un documento sottoscritto dal solo lavoratore, contenente però la dichiarazione bilaterale del lavoratore stesso e del datore di lavoro di risolvere consensualmente il contratto.
  D'altra parte, se, da un lato, il provvedimento prevede una particolare forma di tutela per il lavoratore e la lavoratrice in caso di lettera di dimissioni, dall'altro, al comma 6, sopprime una serie di garanzie previste anche per la risoluzione consensuale e volte ad accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore (il citato procedimento di convalida).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) avverte che il gruppo Movimento 5 Stelle, che apprezza la ratio del provvedimento, si asterrà sulla proposta di parere favorevole, in quanto non appare sufficientemente rigorosa nella parte in cui, anziché prevedere una condizione, ci si limita a dire che è auspicabile che la Commissione di merito voglia approfondire ulteriormente la questione, al fine di scongiurare l'eventualità che la prevista disciplina del recesso del lavoratore possa essere elusa attraverso la predisposizione, al momento dell'assunzione, anziché di una lettera di dimissioni, di un documento sottoscritto dal solo lavoratore, contenente però la dichiarazione bilaterale del lavoratore stesso e del datore di lavoro di risolvere consensualmente il contratto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 marzo 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, ricorda che sul provvedimento in esame sono stati presentati emendamenti (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 febbraio 2014) e che sugli stessi sono stati espressi i pareri del relatore e del Governo.
  Avverte, quindi, che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.6.

  Daniele FARINA (SEL) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.46, volto ad espungere l'ergastolo dalle pene principali.

  Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà del proprio gruppo sul provvedimento in esame, già nel testo approvato dalla Camera e ancor più nel testo licenziato dal Senato.
  Quanto all'emendamento 1.46, ritiene scontato il voto contrario della Lega. Si domanda, peraltro, quale sarà su tale proposta emendativa il voto del PD, all'interno Pag. 40del quale vi sono visioni radicalmente opposte su molti temi, uno dei quali è, appunto, l'ergastolo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 1.46, Molteni 1.8 e 1.10.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio emendamento 1.9 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando non solo la ferma contrarietà alla disciplina relativa all'arresto domiciliare, ma anche la contraddizione insita nell'utilizzo dello strumento della delega legislativa per la soluzione di un problema, quello del sovraffollamento carcerario, che la maggioranza considera prioritario e urgente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.9 e 1.11.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che vi è una serie di emendamenti con variazioni di cifre a scalare. Pone quindi in votazione il primo e l'ultimo dei predetti emendamenti avvertendo che, qualora siano approvati gli emendamenti Molteni 1.12 e 1.35, si intenderanno respinti gli emendamenti compresi nella serie.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.12 e 1.35, nonché gli emendamenti Molteni 1.36, 1.37 e 1.38.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra i propri emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 1, lettera c), volti a ridurre il limite della pena edittale massima di cinque anni per l'applicazione della reclusione domiciliare.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che vi è una serie di emendamenti con variazioni di cifre a scalare. Pone quindi in votazione il primo e l'ultimo dei predetti emendamenti avvertendo che, qualora siano approvati gli emendamenti Molteni 1.39 e 1.50, si intenderanno respinti gli emendamenti compresi nella serie.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.39 e 1.50, nonché gli emendamenti Molteni 1.51 e 1.52.

  Nicola MOLTENI (LNA) si sofferma sull'emendamento 1. 53 e sugli altri emendamenti da lui presentati volti ad escludere l'applicazione della reclusione domiciliare per una serie di reati gravissimi puniti con la pena tra i tre e cinque anni. A tale proposito avverte di aver depositato presso la Commissione un elenco di reati di estrema gravità per i quali non si prevedrebbe più la reclusione in carcere.

  Donatella FERRANTI, presidente, chiede all'onorevole Molteni se sia d'accordo a mettere in votazione il principio che si trova alla base dei predetti emendamenti, per poi esaminarli singolarmente qualora venisse approvato il principio. Nel caso di reiezione del principio gli emendamenti sarebbero considerati respinti.

  Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere disponibile a procedere alla votazione del principio comune ad alcuni emendamenti da lui presentati, purché ciò non si traduca in una compressione del dibattito, che auspica essere adeguatamente approfondito anche in relazione alla delega sulla depenalizzazione, introdotta dall'articolo 2 in maniera errata non solo nel merito ma anche giuridicamente.

  Donatella FERRANTI, presidente, prendendo atto della disponibilità del presentatore e non essendovi obiezioni da parte della Commissione, pone quindi in votazione il principio comune ad alcuni emendamenti all'articolo 1, individuato nella locuzione: «salvo che si tratti dei reati di cui». In sostanza, viene posto in votazione il principio secondo cui occorre prevedere delle esclusioni oggettive relative ad alcuni reati in aggiunta al limite di durata della Pag. 41pena. In caso di reiezione si intenderanno respinti gli emendamenti da l.53 a l.83 presentati dall'onorevole Molteni.

  La Commissione respinge.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione degli emendamenti da lui presentati volti ad escludere l'applicazione della reclusione domiciliare ai recidivi o comunque a soggetti pericolosi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cirielli 1.149 e Molteni 1.85, gli identici emendamenti Cirielli 1.50 e Molteni 1.86, gli identici emendamenti Molteni 1.87 e Cirielli 1.151, gli identici emendamenti Molteni 1.88 e Cirielli 1.152, gli identici emendamenti Molteni 1.89 e Cirielli 1.153, gli emendamenti Molteni 1.90, 1.84, 1.94, 1.96, 1.98, 1.97 e 1.99.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che vi è una serie di emendamenti con variazioni di cifre a scalare. Pone quindi in votazione il primo e l'ultimo dei predetti emendamenti avvertendo che, qualora siano approvati gli emendamenti Molteni 1.57 e 1.101, si intenderanno respinti gli emendamenti compresi nella serie.

  La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Molteni 1.115 e 1.101 e l'emendamento Molteni 1.118.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.119, diretto a sopprimere la delega in materia di tenuità del fatto, trattandosi di una materia estremamente che richiede un esame autonomo ed approfondito

  Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2 diretto anche esso a sopprimere la delega sulla tenuità del fatto che contrasta con la certezza del diritto ed i principi di cui all'articolo 3 della Costituzione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ferraresi 1.2 e Molteni 1.18 e l'emendamento Molteni 1.120.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che vi è una serie di emendamenti con variazioni di cifre a scalare. Pone quindi in votazione il primo e l'ultimo dei predetti emendamenti avvertendo che, qualora siano approvati gli emendamenti Molteni 1.121 e Ferraresi 1.3, si intenderanno respinti gli emendamenti compresi nella serie.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.21 essendo questo diretto a limitare l'ambito applicativo della delega sulla tenuità del fatto ai reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a un anno, mentre la delega fissa il limite di pena a cinque anni.

  Vittorio FERRARESI (M5S), preso atto che la Commissione non ha inteso eliminare la delega sulla tenuità del fatto, auspica che la sua applicazione sia limitata rispetto a quanto previsto dal testo trasmesso dal Senato, secondo il quale si potrebbe escludere la punibilità di condotte relative a reati gravi, in quanto puniti anche con pene che possono arrivare nel massimo a cinque anni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.121 e Ferraresi 1.3.

  Vittorio FERRARESI (M5S), invita la Commissione ad approvare almeno il suo emendamento 1.4, diretto a prevedere l'esclusione di punibilità di reati nel caso in cui risulti la particolare tenuità dell'offesa avvenga a condizione che si a sentita la persona offesa dal reato.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferraresi 1.4.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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