CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 marzo 2014
191.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

  Martedì 4 marzo 2014.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Emendamenti C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1514-1657-1794-1914-1946-1947-1977-A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11, dalle 16.40 alle 16.45, dalle 17.40 alle 18.25 e dalle 19.55 alle 21.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 11.

In ordine alle proposte di legge C. 1511 Laffranco «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» e C. 1704 Porta «Modifiche alla legge 27 dicembre 2011, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» e alle petizioni n. 530 e n. 531.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta del 30 gennaio 2014, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 3 e abb., recanti disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Pag. 28Senato della Repubblica. Nella medesima giornata del 30 gennaio si è svolta la discussione in Assemblea sulle linee generali ed è in corso il seguito dell'esame.
  Successivamente al conferimento del mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea, il 17 febbraio 2014, è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1704 Porta recante «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» e il 24 febbraio 2014 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 1511 Laffranco recante «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», vertenti sulla materia dei progetti di legge C. 3 ed abbinati.
  Propone, quindi, che le proposte di legge C. 1704 Porta e C. 1511 Laffranco siano considerate ricomprese nella relazione già presentata all'Assemblea.
  Propone, altresì, che siano considerate ricomprese nella relazione già presentata all'Assemblea anche le seguenti petizioni: n. 530, che chiede l'introduzione del voto di preferenza nella legge elettorale, n. 531, che chiede l'approvazione di una nuova legge elettorale, che assicuri la costituzione di una maggioranza certa, nonché l'introduzione del voto di preferenza e misure per impedire il passaggio dei parlamentari a gruppi politici diversi da quello in cui sono stati eletti e a consentire, al termine del mandato, una valutazione dell'attività da essi svolta, assegnate il 12 febbraio 2014 alla I Commissione.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 11.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 4 marzo 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 2/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 2149 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato in prima lettura, con modificazioni, dal Senato reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Fa presente che il decreto disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. Segnala che, come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto-legge è determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2013, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche. Per quanto concerne le modifiche Pag. 29introdotte nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, evidenzia che le stesse hanno riguardato, gli articoli 3 (Africa), 5 (Disposizioni in materia di personale), 8 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo) e 9 (Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione) del decreto legge. In particolare, si sofferma sull'articolo 3 che prevede un finanziamento di 5 milioni di euro per le misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011).
  Ricorda, altresì, quanto all'articolo 3-bis, la previsione di taluni obblighi di informazione da parte del Governo nei confronti delle Camere e relativi alle missioni contemplate dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge. Nello specifico, è stato previsto che la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa aggiornato alla data del 30 giugno 2014 (data di scadenza del decreto legge) che indichi espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato, scadenza nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione dovrà essere, altresì, integrata «dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti nell'ambito di ciascuna missione dai contingenti italiani». Evidenzia che, con riferimento all'articolo 8 è stato, stabilito che nell'ambito dello stanziamento previsto dal comma 1 e relativo a iniziative di cooperazione volte a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Paesi ad essi limitrofi, dovranno essere promossi programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la tutela dei loro diritti e il lavoro femminile.
  Fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali», «difesa e forze armate» e «ordinamento penale» che le lettere a), d) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1) affinché la Commissione di merito, considerato che il decreto-legge rinvia a disposizioni che, in quanto confluite nel Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono state abrogate nella fonte originaria, valuti l'opportunità che il provvedimento faccia riferimento direttamente alle disposizioni e agli istituti disciplinati dal Codice in questione.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
Testo unificato C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio LEONE (NCD), relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge nn. 254 e 272, che consta di un articolo unico, reca norme volte a contrastare la pratica delle cosiddette dimissioni «in bianco», pratica consistente nel far firmare al lavoratore – e, più spesso, alla lavoratrice – la lettera di dimissioni al momento dell'assunzione – e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole – ai fini di un suo successivo utilizzo. Pag. 30
  Passando sinteticamente all'illustrazione del provvedimento, fa presente che il comma 1 disciplina le modalità di sottoscrizione del documento di dimissioni volontarie, prevedendo che, fermi restando i termini di preavviso di cui all'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d'opera o dal prestatore d'opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l'impiego.
  Il comma 2 elenca le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applicano le disposizioni.
  I commi 3 e 4 dispongono che i moduli, realizzati secondo specifiche direttive, definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione, a decorrere dalla quale i moduli hanno una validità temporale massima di 15 giorni; appositi spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del lavoratore, del prestatore d'opera, del datore di lavoro o del committente, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e ad ogni altro elemento utile.
  Ricorda che al decreto attuativo è rimessa anche la definizione delle modalità: per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli; per rendere disponibili i moduli anche su internet.
  Ai sensi del comma 5, con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali e i patronati.
  Il comma 6 prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'abrogazione di specifiche norme in materia (commi da 17 a 23 dell'articolo 4 della legge 92 del 2012, e articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 151 del 2001).
  Il comma 7 dispone che all'attuazione della legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

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