CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 febbraio 2014
186.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 24 febbraio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 19.25 e dalle 19.55 alle 20.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 24 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi.

  La seduta comincia alle 20.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che l'onorevole Federico Fauttilli è entrato a far parte della Commissione.

DL 151/2013: Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali.
C. 2121 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, evidenzia che il presente decreto-legge, come modificato dal Senato, reca disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Il provvedimento si compone di sette articoli.
  Segnala preliminarmente che il disegno di legge di conversione del menzionato decreto-legge, all'articolo 1, comma 2, dispone Pag. 4la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante «Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio», la cui procedura di conversione in legge non si è conclusa per il ritiro dello stesso da parte del Governo. Ricorda che la mancata conversione è stata dichiarata con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno. Ricorda altresì che il ritiro è intervenuto mentre il disegno di legge di conversione era in corso d'esame presso la Camera dei deputati, dopo essere stato approvato con modificazioni da parte del Senato in prima lettura (C. 1906). Passa quindi all'illustrazione del contenuto del decreto-legge.
  L'articolo 1 prevede una serie di modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). In particolare, il comma 1, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, rinvia dal 1o gennaio al 1o luglio 2014 e dal 1o gennaio al 30 aprile 2014 l'applicazione, rispettivamente, delle disposizioni di cui ai commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014, che riguardano l'acquisto di spazi pubblicitari on-line e la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni. Per quanto riguarda l'acquisto di spazi pubblicitari on-line, la relazione tecnica evidenzia come il rinvio dell'applicazione della disposizione al 1o luglio 2014 risponderebbe all'esigenza di verificarne la compatibilità comunitaria.
  La lettera 0a) del comma 2, introdotta dal Senato, modificando il comma 91 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, prevede che i diritti aeroportuali introitati dalla società di gestione dell'Aeroporto di Trapani-Birgi, in particolare i diritti di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili, rimangono nella disponibilità della medesima società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC. Ricorda che invece il vigente comma 91 dispone che tali diritti aeroportuali siano versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 107 del 2011: si tratta del finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all'intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973(2011), che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili.
  La lettera a) del comma 2 elimina la disposizione, introdotta dalla legge di stabilità 2014, con la quale si prevede che le spese per l'acquisto di mobili, a cui si applica fino al 31 dicembre 2014 la detrazione del 50 per cento fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, non possano essere superiori alle spese per i lavori di ristrutturazione a cui devono essere necessariamente collegate. Pertanto la norma in esame dispone che, ai fini della detrazione, le spese per l'acquisto di mobili possono anche essere più elevate delle spese per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro.
  La lettera a-bis) del comma 2, introdotta dal Senato, intervenendo sul comma 161 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 posticipa di un anno, ossia differisce al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 160, lettera a), della predetta legge, che prevede che per gli atleti professionisti, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura forfettaria del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.
  La lettera b) del comma 2, soppressa nel corso dell'esame presso il Senato, interviene Pag. 5al comma 434 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la destinazione di risorse alla riduzione della pressione fiscale), sopprimendo la previsione ivi contenuta secondo cui la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) deve contenere, tra l'altro, una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente.
  La lettera c) del comma 2 modifica il comma 514 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che introduce una nuova formulazione dell'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, rimanga a carico del bilancio regionale.
  La lettera c-bis) del comma 2, introdotta dal Senato, intervenendo sul comma 550 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, stabilisce che agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico in materia bancaria e finanziaria non si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, nonché le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.
  La lettera d) del comma 2 modifica i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio, disciplinata dal comma 573 della legge di stabilità 2014. In particolare, mentre ai sensi del comma 573 previgente la predetta procedura di riequilibrio poteva essere riproposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario, il suddetto termine viene ora modificato dalla disposizione in esame, che stabilisce, in suo luogo, il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014 (vale a dire dal 1o gennaio 2014). Osserva come l'intervento normativo si renda necessario per restituire efficacia alla disposizione che integra la normativa in tema di piani di riequilibrio finanziario, dal momento che il previsto termine di trenta giorni non risultava adeguato rispetto alle esigenze rappresentate dai comuni.
  Le lettere d-bis) e d-ter) del comma 2, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, intervengono sui commi 620 e 623 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, differendo dal 28 febbraio al 31 marzo 2014 il termine entro il quale i contribuenti interessati dovranno versare, in un'unica soluzione, le somme dovute per accedere alla definizione agevolata di cui al comma 618 della citata legge.
  La lettera d-quater), parimenti introdotta dal Senato, intervenendo sul comma 624, estende, inoltre, l'ambito di applicazione della predetta definizione agevolata anche al caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale; la lettera e) del comma 2 modifica il comma 680 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, precisando che il versamento della maggiorazione standard TARES di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, da effettuare entro il 24 gennaio 2014 (ove non eseguito entro il 16 dicembre 2013), non pregiudica l'accertamento delle relative somme nel 2013.
  L'articolo 2, al comma 1, modificato dal Senato, novellando l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, prevede che, ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, le amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali e gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013. Rileva come venga altresì Pag. 6stabilito che il recesso si perfezioni decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
  Il comma 2 modifica il comma 389 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al fine di sopprimere il riferimento ivi contenuto all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013. Pertanto anche con riferimento agli immobili dei fondi immobiliari è ripristinata la possibilità di esercitare la facoltà di recesso dai contratti di locazione da parte delle pubbliche amministrazioni.
  La norma recata dal comma 3 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni stessi.
  La comma 4, allo scopo di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici e di consentirne la conclusione in tempi ravvicinati, integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti ed attestazioni già previste dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, esonerando lo Stato e gli altri enti pubblici dalle dichiarazioni di conformità catastale.
  Analogamente, il comma 5 tende ad agevolare il completamento di tali operazioni immobiliari con riguardo all'acquisizione dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa europea.
  La disposizione di cui al comma 6 autorizza una spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, al fine di mettere a disposizione dell'Agenzia del demanio le somme occorrenti per il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi alle operazioni di valorizzazione degli immobili dello Stato, effettuate nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30, n. 203 del 2005.
  La disposizione di cui al comma 6-bis, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, ai quali non è corrisposto alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. È prevista inoltre l'istituzione di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri competenti per materia, cui spetta la definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 3 recano disposizioni per garantire gli obiettivi del piano di rientro, in corso di approvazione, dal disavanzo accertato delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario nella Regione Campania. Si tratta di disposizioni identiche a quelle già contenute ai commi da 2 a 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge. Osserva che, come si evince dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, le disposizioni sono finalizzate a rendere la disciplina in materia di attuazione del ripiano dei debiti del trasporto regionale ferroviario in Campania più stringente, al fine di assicurare la realizzabilità del piano di rientro. In particolare, al comma 1 si stabilisce che il Commissario possa adottare provvedimenti per applicare alle gestioni interessate misure di efficientamento e parametri che corrispondano alle migliori pratiche gestionali del settore, nonché per adeguare le tariffe alla media nazionale in modo da raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio economico nei tempi previsti dal piano. Si precisa inoltre che gli oneri della struttura di supporto del Commissario, già prevista a legislazione vigente, siano posti a carico delle risorse del piano e si prevede che il Commissario possa richiedere, nelle more dell'approvazione del piano, anticipazioni al Fondo Pag. 7sviluppo e coesione per la quota già finalizzata al piano stesso, ai sensi del comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012, per dare continuità alla gestione dei servizi e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso. Il comma 2, invece, novella l'articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 prorogando dal 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2014, l'applicabilità dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge n. 86 del 2012, in base al quale, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del citato Commissario ad acta, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. Il comma 3 prevede inoltre che il Fondo di rotazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro, sia finalizzato esclusivamente a concedere alla regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro. Infine, con una disposizione introdotta dal Senato, si prevede che il Commissario presenti una relazione semestrale alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato avanzamento lavori e gli obiettivi raggiunti dal piano di rientro.
  Il comma 4 dell'articolo 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori, in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione. Si tratta di una disposizione identica a quella già contenuta al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge.
  Il comma 5 dell'articolo 3, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, da realizzarsi entro il 30 giugno 2014, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria sulla base del Contratto di programma 2007-2011, al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e l'attuazione dei relativi programmi di investimento. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge, nel testo definito dalle Camere nel corso dell’iter parlamentare.
  Il comma 6 dell'articolo 3, nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario esercitati nella regione Sicilia e ai servizi interregionali svolti nel medesimo anno dalla predetta società senza ricevere alcun corrispettivo. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge.
  Il comma 7 dell'articolo 3 dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 nella Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'Accordo tra lo Stato e la Regione dell'11 novembre 2010. Come risulta dalla relazione tecnica, la disposizione comporta oneri solo in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2013. Segnala che trattasi di una disposizione identica a quella contenuta al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge, nel testo definito dalle Camere nel corso dell’iter parlamentare.Pag. 8
  Il comma 8 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7, mediante una riduzione per il medesimo anno di 10 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato e la temporanea prosecuzione dei rapporti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 251, della legge finanziaria per il 2006, nonché attraverso una riduzione di 13 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria per il 2007. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta al comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge.
  Il comma 9 dell'articolo 3 sospende fino al 30 settembre 2014 gli effetti di un decreto del Presidente della Repubblica che ha annullato alcuni articoli del regolamento di esecuzione del codice degli appalti, in accoglimento di un ricorso straordinario. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del citato regolamento, con riguardo al sistema di qualificazione delle imprese. Segnala che trattasi di una disposizione identica a quella contenuta al comma 2-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 126 del 2013, decaduto per la mancata conversione in legge, nel testo definito dalle Camere nel corso dell’iter parlamentare.
  Il comma 1 dell'articolo 4 autorizza il Commissario straordinario del Governo del comune di Roma ad inserire, per un importo complessivo massimo di 115 milioni di euro, nella massa passiva di cui al documento predisposto per l'accertamento definitivo del debito, le eventuali ulteriori partite debitorie rivenienti da obbligazioni od oneri del comune di Roma anteriori al 28 aprile 2008. L'individuazione di tali nuove partite viene operata con determinazioni dirigenziali, assunte con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica del Segretario comunale. Osserva che, inoltre, si consente a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di crediti, inseriti nella massa attiva di cui al citato documento, verso le società partecipate anche mediante compensazione con partite a debito inserite nella massa passiva. Di conseguenza, si autorizza Roma Capitale ad avvalersi di appositi piani pluriennali – la cui durata massima è stata definita in dieci anni, per effetto di un emendamento approvato dal Senato – per il rientro dai crediti verso le proprie partecipate così riacquisiti. Le rate previste dai piani pluriennali, come previsto da una modifica introdotta dal Senato, possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili. Inoltre, si autorizza il Commissario straordinario ad iscrivere nella massa passiva le somme erogate al comune di Roma per l'anno 2009 – a titolo di anticipazione per il finanziamento del piano di rientro, ovvero per il ripiano dei disavanzi, anche di parte corrente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 154 del 2008 – e trasferite alla gestione commissariale. Gli importi suddetti  possono essere utilizzati per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di Roma Capitale per gli anni 2013 e 2014 e non sono considerati tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014.
  I commi da 1-bis ad 1-quater dell'articolo 4, inseriti nel corso dell'esame presso il Senato, affidano al Comune di Roma la predisposizione di una documentazione illustrativa in ordine ai rapporti con la gestione commissariale nonché la redazione di un piano triennale per il riequilibrio strutturale del bilancio. In particolare, il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, trasmette al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire Pag. 9alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente. Inoltre il Comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune.
  I comma 2 dell'articolo 4 destina 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014 e 7,5 milioni di euro per il 2015 al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale nonché all'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012, «Patto per Roma», e dal programma di lavoro ivi contenuto «Raccolta differenziata», da validare, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse disponibili. Alla copertura dei relativi oneri in termini di saldo netto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, relativo ai trasferimenti alle Regioni in attuazione del federalismo amministrativo. La disposizione in esame riprende in larga parte quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 126 del 2013.
  Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  L'articolo 5 rientra tra le disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per Expo 2015, attribuendo per il 2013 al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle relative spese. Osserva che il predetto contributo viene escluso dalle entrate finali del comune di Milano, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013. Al relativo onere, pari a euro 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante la riduzione di alcune autorizzazioni di spesa. Segnala che la disposizione in esame ripropone il contenuto dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2013, nel testo approvato dal Senato, decaduto per la mancata conversione in legge.
  L'articolo 6 reca alcune disposizioni di interesse per le province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013, alle riduzioni da apportate al fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review, alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Sicilia e alla regione Sardegna per l'anno 2013. Osserva che la disposizione in esame ripropone, con minime modifiche, il contenuto dell'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 126 del 2013, nel testo approvato dal Senato, decaduto per la mancata conversione in legge. Più in dettaglio, segnala che l'articolo 6 in esame conferma, per il solo anno 2013, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per il 2012, con decreto del Ministro dell'interno del 4 maggio 2012. Evidenzia come si rinvii, tuttavia, ad un successivo decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2013 a ciascuna provincia. La ripartizione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio tra le province è effettuata al netto delle riduzioni della spending review di cui al comma 7 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012. In particolare, con riferimento ai tagli derivanti dalla spending review, la norma stabilisce direttamente gli importi delle riduzioni di spesa da applicare a ciascuna provincia, ai sensi del citato comma 7, nell'apposito allegato 1 al provvedimento in esame. Osserva come Pag. 10l'ultimo periodo dell'articolo in esame disponga che, per l'anno 2013, i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell'interno direttamente in favore delle province appartenenti alla regione Sicilia, sebbene tali enti siano in via di soppressione, e alla regione Sardegna, sono determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute. Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 4 citato reca disposizioni per la determinazione per l'anno 2012 dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e, pertanto, ancora dovuti dal Ministero dell'interno. Come precisato nella relazione illustrativa, tale disposizione è volta a confermare espressamente, per l'anno 2013, per le province appartenenti a queste due regioni, il diritto ad ottenere i trasferimenti cosiddetti non fiscalizzati, ai sensi dei provvedimenti attuativi della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.
  L'articolo 7 reca disposizioni in favore della regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013.
  Nello specifico il comma 1, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, prevede che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, siano effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. I commi successivi disciplinano la procedura con cui, ai soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni, è concessa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.
  Il comma 2 in particolare prevede che i soggetti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori interessati dagli eventi del novembre 2013, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. A tal fine si autorizzano i soggetti finanziatori a contrarre finanziamenti, secondo contratti-tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. I titolari di reddito d'impresa possono richiedere il finanziamento limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività d'impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.
  Per quanto riguarda il successivo comma 3, segnala che esso è stato soppresso dal Senato in quanto recava modalità attuative delle predette disposizioni già disciplinate dal successivo comma 5. Tale comma prevede infatti che i soggetti individuati ai sensi del comma 2 presentino ai soggetti finanziatori, per accedere al finanziamento: un'autodichiarazione volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013; copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione; copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
  Osserva che ai sensi del comma 4 i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell'attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.
  Il comma 6 introduce un credito d'imposta a favore dei soggetti finanziatori, Pag. 11volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati (che la relazione tecnica stima in 1,7 milioni di euro), nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione (che la relazione tecnica stima in 1,5 milioni di euro). Tale credito di imposta, nei limiti di spesa di cui al comma 10 (3,2 milioni complessivi per il 2014), deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito. La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1o luglio 2014 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
  Il comma 7 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2015, l'approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche indicato al comma 5, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo.
  Ai sensi del comma 8, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
  I commi 9 e 10 recano disposizioni finanziarie. Il comma 9, in particolare, in relazione agli oneri recati dal comma 1, concernenti la sospensione dei pagamenti dei tributi e degli adempimenti per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nella regione Sardegna nel novembre 2013, riduce di 90 milioni di euro per l'anno 2013 le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta, incrementandole di pari importo per l'anno 2014. Il comma 10 invece dispone che agli oneri derivanti dal comma 6 (interessi sui finanziamenti erogati e relative spese di gestione), pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122. Per la conseguente compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).
  Il comma 11, infine, nello stabilire che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede che il Commissario delegato verifichi l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine si prevede la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli stessi eventi alluvionali.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena BOSCHI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica relativa al provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata Pag. 12dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato). Nel sottolineare l'importanza delle questioni trattate dal decreto-legge in titolo, ne raccomanda quindi la conversione in legge.

  Rocco PALESE (FI-PdL) manifesta apprezzamento per l'avvenuto deposito della relazione tecnica relativa al provvedimento in esame da parte del Governo, riservandosi di effettuare un attento approfondimento dei suoi contenuti.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, come deliberato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame è fissato per le ore 10.30 di domani e che i lavori della Commissione per l'esame delle stesse si svolgeranno dalle 13.30 alle 15.30, durante la discussione generale in Assemblea sulle comunicazioni del Governo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.20.

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