CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 febbraio 2014
183.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 31

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Federico Fauttilli, che ringrazia per il lavoro svolto.

DL 149/2013: Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
C. 2096 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, entrambi riferiti al testo iniziale.
  Soffermandosi in primo luogo sulla verifica delle quantificazioni, con riferimento agli articoli da 1 a 9, recanti disposizioni in materia di abolizione del finanziamento pubblico dei partiti e disciplina interna dei partiti, trasparenza e controlli, segnala di non aver nulla da osservare, considerato che le norme trattano degli obblighi di trasparenza e della disciplina che i partiti devono darsi per poter accedere al riparto dei benefici previsti dai successivi articoli del testo.
  In ordine agli articoli 10, 11 e 12, commi da 1 a 6, concernenti la contribuzione volontaria e contribuzione indiretta, segnala che le stime disponibili e i dati ad esse sottostanti si riferiscono al testo originario del decreto-legge, che risulta ampiamente modificato a seguito dell'esame svolto presso il Senato. Osserva che, in assenza di un aggiornamento della quantificazione, non risulta quindi possibile verificare l'effettivo impatto delle norme in esame, rilevando che tale verifica appare peraltro necessaria per accertare la complessiva compensatività degli effetti finanziari ascritti all'intero provvedimento. Ricorda infatti che – nonostante le modifiche apportate dal Senato, che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari sia positivi che negativi – la valutazione complessiva delle minori entrate, contenuta nella norma (articolo 11, comma 9), è rimasta invariata. Ritiene che, oltre alla necessità di dati a conferma della invarianza complessiva, andrebbero quantificati gli effetti attribuiti a ciascuna delle modifiche introdotte, con particolare riguardo all'estensione della detrazione IRPEF anche alle erogazioni effettuate in favore di partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro, anche se subordinate alla effettiva iscrizione nel registro entro la fine dell'esercizio, e all'introduzione di una detrazione IRPEF con effetto retroattivo (articolo 11, comma 4-bis), da applicare alle erogazioni effettuate – purché tracciabili – a decorrere dal 2007, da riconoscere ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del TUIR, abrogato dall'articolo 14 del decreto-legge in esame.
  Per quanto attiene alla verifica della stima indicata nella relazione tecnica riferita al testo originario, giudica inoltre necessari alcuni chiarimenti, utili anche per una valutazione degli effetti finanziari riferiti al testo approvato dal Senato. In Pag. 32particolare, chiede precisazioni in merito alla metodologia applicata per stimare le nuove spese incluse nella detrazione IRPEF e l'incremento dell'ammontare delle erogazioni che beneficiano della detrazione IRPEF ed IRES. Rispetto a quest'ultima, segnala che la misura del beneficio (26 per cento) si discosta di poco dalla misura dell'aliquota ordinaria (27,5 per cento): alla luce di tale considerazione, reputa che andrebbe verificato se corrisponda a criteri di prudenzialità ipotizzare un incremento delle erogazioni da parte dei soggetti IRES limitato a 6,3 milioni di euro.
  Quanto alla norma che consente di riversare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del fondo relativo alla destinazione del due per mille, non utilizzate nel precedente esercizio (articolo 12, comma 6), fa presente che tale disposizione – pur configurandosi come neutrale per il bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare) – appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Sul punto ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Considera altresì necessarie ulteriori informazioni in merito al profilo temporale delle norme. In particolare, reputa che, in merito all'articolo 12, andrebbero precisate le modalità che consentano l'effettiva erogazione, entro l'esercizio di riferimento (a cominciare dal 2014), delle quote IRPEF optate in favore dei partiti politici. Ricorda, infatti, che il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi nelle quali si esercita l'opzione del due per mille scade il 30 settembre di ciascun anno.
  Ritiene inoltre che ulteriori precisazioni andrebbero fornite circa l'attività di monitoraggio indicata dall'articolo 11, comma 10, finalizzata a verificare che l'onere effettivo non sia superiore a quello stimato e, in caso di discordanza, a provvedere alla copertura finanziaria della differenza mediante utilizzo del fondo finanziato dalle opzioni del due per mille IRPEF di cui all'articolo 12. Osserva infatti che, sul piano temporale, le erogazioni effettuate dai contribuenti nel 2014 sono rilevabili dalle dichiarazioni presentate nel mese di settembre 2015, anno in cui si verificano gli effetti di minor gettito tributario e che, in caso di eccessivo onere, la compensazione a valere sul fondo del due per mille dovrebbe avvenire entro lo stesso anno 2015. Giudica quindi necessari chiarimenti in merito alle modalità dirette ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati dalla norma nei tempi stabiliti. Riguardo all'articolo 11-bis, concernente l'imponibilità ai fini IMU degli immobili posseduti da partiti politici, osserva, per i profili di quantificazione, che la norma appare suscettibile di recare un maggior gettito in favore degli enti locali senza comportare necessariamente un miglioramento del saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che tali risorse non sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.
  Ciò premesso, ritiene che andrebbe comunque chiarito se debba ritenersi comunque applicabile ai partiti quanto stabilito dall'articolo 1, comma 715, della legge di stabilità 2014, con conseguenti effetti di minor gettito.
  Con riferimento all'articolo 12, commi 6-bis e 6-ter, riguardanti la tariffa postale agevolata, osserva che l'onere derivante dall'applicazione di tale tariffa ha carattere permanente, mentre la copertura è limitata ad un triennio. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, nonché i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione indicata dal testo. Rileva inoltre che la spesa è limitata entro un tetto massimo, senza che – tuttavia – sia prevista una procedura di monitoraggio che garantisca il rispetto di tale limite. Anche su questo aspetto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento, infine, all'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e dal medesimo articolo 14, comma 2, rileva che gli stessi sono utilizzati a copertura di diverse disposizioni del provvedimento, in parte modificate nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato. Ribadisce quindi, anche con riferimento Pag. 33alla norma in esame, la necessità di acquisire un quadro d'insieme degli effetti finanziari derivanti dalle singole disposizioni del provvedimento, come modificato al Senato, al fine di verificare la complessiva compensatività degli effetti da esso derivanti.
  Per quanto attiene all'articolo 13, concernente le raccolte telefoniche di fondi, rileva che la finalità di raccolta di fondi prevista dalla norma in esame sembrerebbe rappresentare una fattispecie non considerata a legislazione vigente e che, pertanto, la disposizione agevolativa che ne prevede l'esclusione dal campo di applicazione IVA parrebbe configurarsi come una rinuncia a maggior gettito. Tuttavia, rileva l'opportunità che il Governo confermi la neutralità finanziaria della disposizione, anche in considerazione della formulazione della stessa che si riferisce ad un ampio novero di fattispecie.
  In merito all'articolo 13-bis, in materia di giurisdizione su controversie, non formula osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che la norma riguarda le competenze e le procedure in materia giurisdizionale.
  Riguardo all'articolo 14, recante norme transitorie e abrogazioni, reputa utile acquisire elementi del Governo al fine di chiarire l'effettiva portata finanziaria delle disposizioni recate dal combinato disposto dei commi 1 e 3 del testo in esame. In particolare rileva che il comma 1 prevede che i partiti continuino a fruire dell'erogazione dei finanziamenti in relazione alle elezioni svolte anteriormente all'entrata in vigore del decreto e che il comma 3 dichiara inoltre applicabile la previgente normativa in materia di finanziamento ai partiti nei periodo transitorio 2014-2016, ai fini e nei limiti di quanto disposto dal comma 1. Ritiene che andrebbe chiarito se tra le norme previgenti, da applicare nel periodo transitorio, debba considerarsi compresa anche la disposizione che prevedeva la cessazione dell'erogazione dei contributi al finire della legislatura (articolo 1, comma 6, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999). Osserva infatti che, in caso affermativo, nell'eventualità di consultazioni elettorali anticipate durante il periodo transitorio 2014-2016, non sarebbero corrisposti ai partiti i finanziamenti come determinati ai sensi del comma 1, lettera b), con conseguente maggiori risparmi.
  Circa l'articolo 14-bis, recante modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, atteso che la norma apporta modifiche alla legislazione vigente in materia di controllo sulle spese elettorali di carattere meramente procedurale.
  In ordine all'articolo 15, recante prescrizioni in materia di pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe, non formula osservazioni per i profili finanziari, in quanto le norme si limitano ad ampliare il novero dei soggetti che sono tenuti a dare pubblicità alla propria situazione patrimoniale in relazione al ruolo o alla carica rivestita nell'ambito di un partito o di un movimento politico.
  Con riferimento all'articolo 16, concernente misure di integrazione al reddito, rileva preliminarmente che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che gli oneri derivanti dalla disposizioni in esame si configurano come limiti di spesa. Al fine di verificare la coerenza di tali limiti rispetto alla disciplina dettata dal provvedimento, ritiene peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione del Governo in merito alla platea potenziale dei soggetti interessati alla fruizione degli interventi integrativi al reddito estesi dalle norme e il maggior gettito contributivo atteso.
  Giudica inoltre necessari chiarimento in merito all'andamento quantitativamente non omogeneo dei limiti di spesa introdotti, che prevede per il 2015 uno stanziamento inferiore di quasi il 50 per cento rispetto a quello previsto nell'esercizio precedente e all'identico impatto degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica. Osserva che tale uniformità, infatti, non Pag. 34sembra prevedere la quota di contributi figurativi connessi al finanziamento degli istituti di integrazione al reddito.
  Riguardo all'articolo 18, recante disposizioni finali, non ha osservazioni da formulare.
  Per quel che concerne i profili di copertura finanziaria, osserva quanto segue. In ordine all'articolo 11, commi 9 e 10, reputa necessario che il Governo chiarisca se la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle disposizioni previste dai commi da 1 a 7, relativi alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, valutate in 27,4 di euro milioni per l'anno 2015 e 15,65 milioni di euro dall'anno 2016, possa ritenersi ancora congrua alla luce delle modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato, che sembrerebbero a operare sia in senso positivo, per effetto della rideterminazione e della soppressione di alcune detrazioni fiscali (commi 2, 3, 4 e 6), sia in senso negativo alla luce dell'introduzione del comma 4-bis che prevede la detraibilità, in casi particolari, delle erogazioni in denaro effettuate a favore dei partiti politici a partire dall'anno di imposta 2007. Segnala, inoltre, che la copertura finanziaria delle citate minori entrate è posta a carico dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, che non sembrerebbero presentare, negli anni 2014 e 2015, le occorrenti disponibilità alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica che correda il testo originario del decreto-legge e degli ulteriori interventi di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16, comma 2, che utilizzano i medesimi risparmi. Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal successivo comma 10, che dispone l'utilizzo, nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, del fondo di cui all'articolo 12, comma 4, relativo al due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, destinato ai partiti politici, giudica opportuno che il Governo ne confermi l'effettività e l'automaticità ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Infine, con riguardo alla formulazione della previsione di spesa di cui al comma 9, reputa opportuno specificare il carattere annuo dell'onere di 15,65 milioni di euro a decorrere dal 2016. Riguardo all'articolo 12, commi 2-bis, 4, 5, e 6, con riferimento alla formulazione della disposizione di cui al comma 2-bis, ultimo periodo, segnala che, in conformità alla prassi vigente, il riferimento al «tetto di spesa» stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4, potrebbe essere sostituito con il riferimento al limite di spesa, in conformità alla prassi vigente. Per quanto concerne l'utilizzo, con finalità di copertura, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 11, comma 9. Rileva inoltre, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, che appare opportuno specificare il carattere annuo dell'onere di 45,1 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  Infine, con riferimento alla previsione di cui al comma 6, come modificato durante l'esame presso il Senato della Repubblica, che dispone che le somme iscritte nel fondo per il due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da devolvere ai partiti politici possano essere, qualora non utilizzate al termine dell'esercizio, nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato e non più conservate nel conto dei residui, come previsto nel testo originario del decreto-legge, reputa opportuno che il Governo chiarisca se tali risorse debbano essere nuovamente destinate alle medesime finalità di spesa ovvero debbano ritenersi definitivamente acquisite all'entrata, ossia al miglioramento dei saldi, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della disposizione.
  Da ultimo segnala che appare improprio l'inciso secondo il quale le somme iscritte annualmente nel suddetto fondo siano «nuovamente» riversate all'entrata del bilancio dello Stato dal momento che Pag. 35trattasi di risorse iscritte fin dall'origine nello stato di previsione della spesa relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Circa l'articolo 12, comma 6-ter, per quanto concerne l'utilizzo, con finalità di copertura, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, anche alla luce di quanto già osservato con riferimento all'articolo 11, comma 9, rileva che tali risparmi non sono presenti in bilancio nell'anno 2014 e non dovrebbero, comunque, risultare disponibili nel 2015. Segnala inoltre che, a fronte di un onere che appare di carattere permanente, in quanto riferito ad agevolazioni tariffarie postali, la spesa e la relativa copertura vengono quantificate solo fino al 2016.
  In merito all'articolo 16, comma 2, per quanto concerne l'utilizzo, ai fini della copertura degli oneri relativi all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, dei risparmi derivanti dalla riduzione del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti e dei movimenti politici, rinvia a quanto già osservato con riferimento all'articolo 11, comma 9.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI deposita agli atti della Commissione, con riferimento al testo del provvedimento approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica, positivamente verificata, e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (vedi allegato).

  Mauro GUERRA (PD), relatore, chiede al rappresentante del Governo se i maggiori risparmi quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 14 del provvedimento discendano dall'aver preso in considerazione le elezioni per il Parlamento europeo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI chiarisce che nel quantificare tali risparmi aggiuntivi si è tenuto conto anche dei risparmi derivanti dalle consultazioni elettorali che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2096-A, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2013, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
   preso atto di quanto previsto dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, secondo cui:
    le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 6, determinano minori effetti negativi rispetto a quelli derivanti dal testo originario del decreto-legge;
    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, che prevedono la detraibilità, a partire dall'anno di imposta 2007, delle erogazioni di denaro effettuate a favore dei partiti politici, presentano carattere interpretativo e non determinano effetti negativi sul gettito;
    le disposizioni di cui all'articolo 11-bis in materia di esenzione dell'IMU, relativamente agli immobili posseduti da partiti politici, sono suscettibili di comportare effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non stimati;
    l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-ter dell'articolo 12, concernente le agevolazioni tariffarie postali di cui al comma 6-bis del medesimo articolo, deve intendersi a carattere permanente conformemente alla durata della relativa copertura finanziaria;
    l'articolo 13-bis, in materia di tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute Pag. 36nel presente provvedimento, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
    i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del finanziamento pubblico dei partiti politici di cui all'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, devono essere rideterminati in aumento, relativamente agli anni 2014, 2015 e 2016, nella misura rispettivamente di 39,5 milioni di euro, 63,5 milioni di euro e 67,20 milioni di euro, tenendo conto dei risparmi derivanti dalle consultazioni elettorali che si svolgeranno successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
    le economie di spesa complessivamente derivanti dal provvedimento da destinare al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ammontano, rispettivamente, a 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, 25,9 milioni di euro per l'anno 2015, 25,4 milioni di euro per il 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Segnala quindi le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Cozzolino 1.59, Dadone 1.61, Lombardi 1.58, Toninelli 1.52, 1.53 e 1.54, che prevedono l'abolizione, con decorrenze diverse, del rimborso delle spese per consultazioni elettorali e dei contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Le proposte emendative prevedono, tra l'altro, conseguentemente, la soppressione delle disposizioni dell'articolo 14, recanti i risparmi di spesa su cui si fonda la copertura degli articoli 11 e 16, relativi, rispettivamente, alle detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici e all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, rendendo i citati articoli privi di idonea copertura finanziaria;
   Boccadutri 1.01, volta ad introdurre una disciplina relativa ai rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese sostenute per le consultazioni elettorali, alla trasparenza dei bilanci dei partiti e movimenti politici e alle sanzioni in caso di violazione delle medesime disposizioni, quantificando gli oneri nel limite massimo di 78 milioni di euro annui e provvedendo alla relativa copertura con i risparmi derivanti dall'abrogazione della vigente normativa in materia di finanziamento pubblico ai partiti, nonché con i risparmi derivanti da alcune misure di revisione della spesa, relative in particolare all'uso delle autovetture di Stato e alla rideterminazione delle strutture periferiche dei Ministeri. La proposta emendativa provvede, altresì, alla conseguente soppressione delle disposizioni dell'articolo 14, recanti i risparmi di spesa su cui si fonda la copertura degli articoli 11 e 16, relativi, rispettivamente, alle detrazioni per erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici e all'estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale, rendendo i citati articoli privi di idonea copertura finanziaria;
   Ottobre 10.4, che riduce il limite massimo delle erogazioni liberali, portandolo a 2.000 euro, e al contempo riconosce al soggetto erogatore un credito d'imposta pari al 95 per cento dell'importo dell'erogazione, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;
   Matteo Bragantini 11.1, che estende anche alle quote associative le disposizioni Pag. 37in materia di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, senza tuttavia prevedere alcun tipo di copertura;
   Dieni 11.58 e Toninelli 11.59, le quali riducono il limite minimo stabilito affinché le erogazioni liberali usufruiscano delle detrazioni fiscali, senza recare alcuna copertura finanziaria;
   Boccadutri 11-bis.01, che esclude dal pagamento del canone per occupazione di suolo pubblico le occupazioni temporanee effettuate dai partiti e movimenti politici per lo svolgimento delle proprie attività, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   gli identici Matteo Bragantini 14.1 e Cozzolino 14.50, i quali, nel sopprimere in particolare i commi 1 e 2 dell'articolo 14, fanno venire meno i risparmi di spesa previsti dal provvedimento e utilizzati con finalità di copertura;
   Dadone 14.51, che, nel sopprimere il comma 1 dell'articolo 14, fa venire meno i risparmi di spesa previsti dal provvedimento e utilizzati con finalità di copertura.

  Si sofferma quindi sulle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento alle proposte emendative Bianconi 4.1 e Di Benedetto 4.80, volte ad eliminare la divisione in due distinte sezioni del registro dei partiti politici, cui il provvedimento riconduce, rispettivamente, l'accesso al finanziamento privato mediante regime fiscale agevolato e il riparto delle risorse derivanti dal due per mille, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  In merito all'emendamento Lombardi 12.94, che prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, confluiscano in un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle micro e piccole imprese, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi della proposta emendativa sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alla proposta emendativa D'Ambrosio 12.95, che prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, siano «rese disponibili ai fini di bilancio», ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo in merito alle finalità sottese alla proposta emendativa e ai suoi eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica della proposta emendativa Nuti 12.96, la quale prevede che le somme iscritte annualmente nel Fondo per il due per mille, non utilizzate al termine dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui ed iscritte al predetto Fondo per gli esercizi successivi, anziché nell'esercizio successivo, come previsto nel testo originario del decreto-legge.
  Fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore, ad eccezione delle proposte emendative Bianconi 4.1 e Di Benedetto 4.80.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.58, 1.59, 1.61, 10.4, 11.1, 11.58, 11.59, 12.94, 12.95, 12.96, 14.1, 14.50 e 14.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 11-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone invece di esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «Poste Italiane Spa».
Atto n. 77.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 12 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda i possibili effetti negativi dovuti alla riduzione delle entrate derivanti dai dividendi distribuiti da Poste Italiane Spa, evidenzia che il volume dei dividendi erogati dalla società nell'ultimo quinquennio e nell'ultimo anno si aggira rispettivamente sui 320 milioni di euro e sui 250 milioni di euro. Considerando una partecipazione dello Stato al 60 per cento e ipotizzando un flusso annuo di dividendi dell'ordine di 300 milioni di euro, la riduzione si attesterebbe a 120 milioni di euro. Tale riduzione risulterebbe attenuata in quanto il 20 per cento dello stesso importo sarebbe riversato a titolo di imposta (24 milioni di euro). Sottolinea, tuttavia, che le società quotate tendono ad attuare una politica dei dividendi più aggressiva e incisiva (incremento del pay-out), maggiormente favorevole per gli azionisti e, pertanto, è prevedibile che Poste Italiane Spa, una volta quotata, proceda a una distribuzione di dividendi maggiore che in passato, compensando parzialmente la perdita per il Ministero dell'economia e delle finanze, determinata dalla diminuzione della quota di partecipazione.
  Per quanto riguarda gli effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi conseguente alla riduzione del debito pubblico, considerando il valore di cessione della quota di partecipazione di Poste Italiane Spa dell'ordine di 4 miliardi di euro ed un tasso medio del costo del debito stimato pari al 3 per cento, i risparmi in termini di minori interessi da erogare sarebbero di 120 milioni di euro. A questi si dovrebbero sottrarre i minori incassi a titolo di ritenuta sulle cedole (15 milioni circa di euro).
  In sintesi, gli effetti sul deficit sarebbero i seguenti: minori dividendi da Poste Italiane pari a 120 milioni di euro; maggiori ritenute sui dividendi incassati da terzi pari a 24 milioni di euro; minori interessi sul debito pubblico pari a 120 milioni di euro; minori ritenute su interessi pari a 15 milioni di euro. L'effetto totale è quindi positivo e ammonta a 9 milioni di euro. L'effetto complessivo sul deficit, pertanto, sarebbe sostanzialmente neutro, ottenendo però la riduzione del debito pubblico per 4 miliardi di euro, oltre a quanto detto in merito al prevedibile incremento del pay-out da parte della società, che renderebbe l'operazione ulteriormente positiva per lo Stato.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, ritenendo opportuna un'attenta valutazione delle informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, nell'ottica di giungere alla predisposizione di una proposta di parere il più possibile condivisa, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di «ENAV S.p.a.».
Atto n. 78.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 12 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, per quanto riguarda i possibili effetti negativi dovuti alla riduzione delle entrate derivanti dai dividendi distribuiti da ENAV Spa, evidenzia che il volume dei dividendi erogati dalla società nell'ultimo quinquennio è stato intermittente, con riconoscimento del dividendo solo relativamente agli esercizi 2010 e 2012 (rispettivamente 14 e 15 milioni di euro). Considerando una partecipazione dello Stato al 51 per cento e ipotizzando un flusso futuro annuo di dividendi pari a quelli erogati nell'ultimo anno, la riduzione si attesterebbe a 7,4 milioni di euro. Tale riduzione risulterebbe attenuata in quanto il 20 per cento dello stesso importo sarebbe riversato a titolo di imposta (1,5 milioni di euro). Sottolinea, tuttavia, che le società quotate tendono ad attuare una politica dei dividendi più aggressiva e incisiva (incremento del pay-out), maggiormente favorevole per gli azionisti e, pertanto, è prevedibile che ENAV Spa, una volta quotata, proceda a una distribuzione di dividendi maggiore che in passato, compensando parzialmente la perdita per il Ministero dell'economia e delle finanze determinata dalla diminuzione della quota di partecipazione.
  Per quanto riguarda gli effetti positivi dovuti alla riduzione della spesa per interessi conseguente alla riduzione del debito pubblico, considerando il valore di cessione della quota di partecipazione di ENAV Spa dell'ordine di un miliardo di euro ed un tasso medio del costo del debito stimato pari al 3 per cento, i risparmi in termini di minori interessi da erogare sarebbero di 30 milioni di euro. A questi si dovrebbero sottrarre i minori incassi a titolo di ritenuta sulle cedole (3,8 milioni di euro circa).
  In sintesi, gli effetti sul deficit sarebbero i seguenti: minori dividendi da ENAV Spa pari a 7,4 milioni di euro; maggiori ritenute sui dividendi incassati da terzi pari a 1,5 milioni di euro; minori interessi sul debito pubblico pari a 30 milioni di euro; minori ritenute su interessi pari a 3,8 milioni di euro. L'effetto complessivo sul deficit, pertanto, sarebbe positivo di circa 20 milioni di euro, ottenendo inoltre la riduzione del debito pubblico per un miliardo di euro, oltre a quanto detto in merito al prevedibile incremento del pay-out da parte della società, che renderebbe l'operazione ulteriormente positiva per lo Stato.

  Giampaolo GALLI (PD) ritiene che vadano considerati altri due effetti positivi della dismissione delle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato. In primo luogo, immettendo tali partecipazioni sul mercato, il management deve rispondere ad azionisti privati e quindi è presumibile un incremento di efficienza della gestione, con benefici sul prezzo di mercato del titolo azionario. Inoltre, andrebbero considerati gli effetti positivi anche sullo stato patrimoniale, per il fatto che i Trattati europei e i mercati considerano il debito pubblico al lordo degli asset dello Stato.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, ritenendo opportuna un'attenta valutazione delle informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.
Atto n. 51.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Soffermandosi sull'articolo 1 e sugli articoli da 4 a 11, osserva, con particolare riferimento all'articolo 6, in materia di diritto di indennizzo per le vittime di tratta, che, in base all'articolo 17 della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri devono provvedere affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati dolosi violenti. Premessa la necessità di una conferma circa la rispondenza a tali criteri della disciplina dettata dal provvedimento in esame, rileva che la normativa europea sembra configurare l'indennizzo, in presenza delle prescritte condizioni, come una pretesa non comprimibile. La stessa relazione illustrativa definisce il ristoro dovuto alle vittime come un diritto soggettivo. Ritiene, quindi, necessario acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità, rispetto a tale configurazione, della disciplina dettata dal provvedimento in esame, che subordina la corresponsione dell'indennizzo alla capienza delle risorse del Fondo per le misure anti-tratta.
  Quanto alle restanti previsioni del testo sopra indicate, rileva che la relazione tecnica non ascrive alle stesse effetti onerosi, nel presupposto che ai conseguenti adempimenti possa farsi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente. Sul punto ritiene che – ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 – andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettività della previsione di invarianza finanziaria, con particolare riguardo alle attività che presentano caratteri tali da non consentire una modulazione delle modalità e dei tempi di realizzazione. Al riguardo, richiama l'attenzione sull'articolo 8, ai sensi del quale il programma unico di emersione garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio e di assistenza e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, che definisce l'entità dell'indennizzo corrisposto nei confronti delle vittime della tratta, ritiene necessario precisare se, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimarranno inevase o se, viceversa, saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio. Segnala al riguardo che il Fondo per le misure anti-tratta è iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 520) e, per gli anni 2014, 2015 e 2016, reca, rispettivamente, uno stanziamento pari a 2,3 milioni, 2,623 milioni e 2,626 milioni di euro; segnala, infine, che, dall'ultimo consuntivo disponibile, relativo all'esercizio finanziario 2012, sul predetto Fondo risultano economie di spesa pari a 205.380 euro.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma la possibilità di fronteggiare tutte le attività giudiziarie preliminari per l'accesso al Fondo per le misure anti-tratta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, rientrando tali attività nell'ambito Pag. 41dei compiti istituzionali del Ministero della giustizia.
  In ordine al rilievo eccepito circa il ristoro dovuto alle vittime come un diritto di carattere soggettivo, segnala che il Fondo per le misure anti-tratta iscritto nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una capienza sufficiente a corrispondere l'indennizzo, quantificato nella misura fissa di 1.500 euro pro-capite, alle vittime della tratta. Peraltro, trattandosi di un Fondo che ogni anno viene alimentato, rappresenta la possibilità che in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario gli aventi diritto all'indennizzo potranno essere soddisfatti con le disponibilità dell'esercizio successivo.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (atto n. 51);
   premesso che l'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, che determina in 1.500 euro l'ammontare dell'indennizzo corrisposto nei confronti di ciascuna vittima della tratta, entro i limiti delle disponibilità del Fondo per le misure anti-tratta, non precisa se, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimaste inevase saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    qualora le disponibilità del fondo per le misure anti tratta si esauriscano nel corso dell'esercizio finanziario, gli aventi diritto all'indennizzo potranno essere soddisfatti con le disponibilità previste nell'esercizio successivo;
    tutte le attività giudiziarie preliminari per l'accesso al fondo per le misure anti tratta potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   rilevata pertanto l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter nel senso risultante dai chiarimenti resi dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 6, comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sia precisato che, in caso di esaurimento delle risorse nel corso di un esercizio finanziario, le richieste di indennizzo rimaste inevase saranno poste a carico dell'esercizio successivo, assicurando ad esse precedenza rispetto alle domande presentate nel medesimo esercizio».

   Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Atto n. 43.

(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pag. 42

  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/16/UE che abroga la direttiva 77/799/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi. Ricorda che l'articolo 29 della direttiva 2011/16/UE indicava nel 1o gennaio 2013 il termine imposto agli Stati membri per l'attuazione della stessa. Sottolinea che l'analisi tecnico-normativa precisa che il ritardo nel recepimento della direttiva 2011/16/UE ha comportato l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea.
  La direttiva 2011/16/UE è stata inclusa nell'allegato B della legge n. 96 del 2013, che elenca le direttive i cui provvedimenti di attuazione devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per acquisire il parere dei competenti organi parlamentari. Il testo presenta, all'articolo 12, una clausola di invarianza ed è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Prendendo atto che gli uffici di collegamento nazionali saranno individuati in strutture già esistenti, osserva peraltro che l'ampliamento, previsto dalla normativa in esame, dell'ambito di applicazione della disciplina sullo scambio di informazioni, sia per quanto attiene ai soggetti cui fanno riferimento le informazioni sia con riguardo al contenuto delle stesse, potrebbe creare aggravi di carattere amministrativo per le amministrazioni interessate. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di confermare la possibilità, per le amministrazioni medesime, di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già ad essi assegnate in base alla vigente normativa.
  Inoltre, con riferimento all'attività di notifica effettuata da parte di Equitalia e remunerata con un compenso a carico dell'erario pari, per ciascuna notifica, a 12,81 euro, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a quantificare la relativa spesa a carico della finanza pubblica e ad indicare le risorse con cui farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riguardo all'articolo 12, segnala che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente; in particolare sarebbe opportuno sostituire le parole: «non possono derivare nuovi o maggiori oneri» con le seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai rilievi sollevati dal relatore in ordine all'attività di notifica effettuata da parte di Equitalia e remunerata con un compenso a carico dell'erario pari, per ciascuna notifica, a 121,81 euro, osserva che la nuova direttiva prevede, come regola generale, che le richieste di notifica dovranno essere presentate esclusivamente nel caso in cui lo Stato membro non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica. Precisa che alla determinazione del compenso si è pervenuti tenendo conto che tale attività determina, per Equitalia, la costituzione di una apposita filiera di produzione dedicata, nonché del numero delle richieste di notifica che potranno presumibilmente pervenire. Al riguardo, ricorda che, nel 2012, si sono avute quarantuno richieste di notifica atti. Nel rilevare che, sulla base di tali dati, il numero delle domande di notifica potrebbe ammontare a circa cinquanta su base annua, fa presente che l'effetto sul bilancio, pari a circa 640,5 euro, è pertanto di trascurabile entità e trova capienza negli arrotondamenti dell'ordinario stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo Pag. 43recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (atto n. 43);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    le amministrazioni interessate potranno svolgere gli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse già loro assegnate a legislazione vigente;
    le attività degli agenti della riscossione del gruppo Equitalia saranno remunerate con un compenso a carico dell'erario pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata, in conformità a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2012, volto all'attuazione della direttiva 2010/24/UE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure;
   rilevata l'opportunità di riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 12 in conformità alla vigente disciplina contabile,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «non possono derivare» con le seguenti: «non devono derivare».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
Atto n. 53.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2011/75/UE, relativa alla prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento da emissioni industriali, e che il provvedimento, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, nel quadro dell'attuazione della direttiva 2010/75/UE – nella quale, come evidenziato nella relazione tecnica, sono confluite sette direttive in materia di emissioni industriali – novella il codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ai fini della adozione di una regolamentazione organica dei profili ambientali autorizzatori, di controllo e sanzionatori, connessi alle modalità di esercizio delle attività produttive, nonché, tra l'altro, in materia di incenerimento dei rifiuti. A tale riguardo, considerato che, come affermato dalla relazione tecnica, con il recepimento della direttiva in riferimento non viene disposto il mero coordinamento di norme già vigenti, al fine di verificare la previsione di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle seguenti disposizioni:
   articolo 7, comma 12, che prevede che il Ministero dell'ambiente garantisca la partecipazione dell'Italia ai lavori del Comitato di cui all'articolo 75 della direttiva 2010/75/UE, che assiste la Commissione europea in materia ambientale, nonché ai lavori del Forum sulla protezione ambientale – composto da rappresentanti degli Stati, delle industrie e delle ONG –, che, in base all'articolo 13, paragrafo 3, della Pag. 44stessa direttiva la Commissione potrà istituire e convocare periodicamente. Nello specifico stante le clausola generale di non onerosità di cui all'articolo 33, andrebbe chiarito quali sono le spese connesse alla partecipazione di rappresentanti italiani ai suddetti organi e con quali risorse si intenda farvi fronte;
   articolo 7, comma 13, che prevede la rimodulazione, sia in aumento che in riduzione, del regime delle sanzioni pecuniarie previste per l'esercizio non autorizzato di attività produttive comportanti lo scarico di sostanze pericolose o la gestione di rifiuti pericolosi, nonché per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA e per la violazione degli obblighi di comunicazione. In particolare, al fine di escludere effetti finanziari, andrebbe chiarito se la disposizione sia suscettibile di incidere su importi già scontati in tutto o in parte sui tendenziali di finanza pubblica.

  Per quanto attiene alle innovazioni relative alla disciplina autorizzatoria, ispettiva e di controllo, andrebbe confermato che il meccanismo tariffario già vigente sia idoneo a garantire la copertura integrale di dette attività anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese e introiti tariffari.
  Ritiene che non vi siano osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni del provvedimento, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica a conferma della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, circa il fatto che innovazioni introdotte rispetto alla disciplina vigente potranno essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e in assenza di oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 7, comma 4, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), cui partecipano, oltre a rappresentanti del predetto Ministero, delle regioni, delle province autonome e dell'UPI, anche rappresentanti dell'ISPRA e delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente. Al riguardo, ritiene opportuno riformulare la disposizione di cui al capoverso dell'articolo 29-quinquies, comma 3, nei termini seguenti: «Ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al Coordinamento previsto al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati». Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore e rendere gli elementi informativi richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 57.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che il testo è corredato di una relazione tecnico-finanziaria positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.Pag. 45
  Osserva quindi che l'articolo 20, comma 6, non include i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dal precedente comma 1 fra quelli che devono essere posti a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori. Ritiene che sul punto andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di escludere che tali costi debbano essere sostenuti direttamente dalle autorità pubbliche di vigilanza.
  Riguardo alle altre funzioni attribuite dal testo alle amministrazioni interessate, osserva che, secondo le relazioni allegate al provvedimento, gli adempimenti richiesti rientrano fra i compiti istituzionali delle stesse amministrazioni. Pur prendendo atto di tale affermazione, ritiene che andrebbe comunque confermato, considerata la complessità tecnica dei prescritti controlli, che tutti i compiti previsti dalla disciplina in esame siano già oggi effettivamente esercitati dalle autorità e dagli altri enti di vigilanza indicati dal testo e possano quindi essere effettuati, anche nelle forme aggiornate alla luce della nuova normativa, nell'ambito delle risorse già disponibili. In caso contrario, l'attribuzione dei predetti compiti potrebbe porre le premesse per un futuro adeguamento degli stanziamenti destinati alle medesime finalità.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dall'articolo 20 saranno a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori e non determineranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa, altresì, che le attività previste dal presente decreto potranno comunque essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (atto n. 57);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    i costi per gli adempimenti tecnici e di controllo previsti dall'articolo 20 saranno a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori e non determineranno quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le attività previste dal presente decreto potranno comunque essere svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Atto n. 69.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il recepimento della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, Pag. 46e che il provvedimento, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo l, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Ritiene opportuna una conferma del Governo sul fatto che, come evidenziato nella relazione tecnica, l'aggiornamento della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), alla luce della direttiva 2012/19/UE, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari. Osserva, infatti, che, pur in presenza della generale previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 41, tale valutazione del Governo appare opportuna, con specifico riguardo a: le attività di incentivazione attivabili da parte del Ministro dell'ambiente ai fini della promozione della attività di razionalizzazione produttiva delle AEE e della gestione dei relativi rifiuti (articolo 5); la funzionalità e l'adeguatezza dei centri di raccolta differenziata comunali che la norma prevede possano essere utilizzati da parte dei detentori finali, dai distributori, dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE ai fini del loro smaltimento (articolo 12, comma 1, lettera a)); le attività istruttorie, di monitoraggio, ispettive e di controllo che sono chiamati a svolgere, oltre che il Ministero dell'ambiente, organismi quali le Provincie (articolo 20, commi 3 e 4), il Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (articolo 29, comma 1), l'ISPRA (articolo 31), il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE (articolo 35) e il Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE (articolo 36), nonché il Centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, alla cui attività l'articolo 33 associa la partecipazione di due componenti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico.
  Con riguardo alla disciplina autorizzatoria, ispettiva e di controllo, ritiene che andrebbe altresì confermato che il meccanismo tariffario già vigente sia idoneo a garantire la copertura integrale di dette attività anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese e introiti tariffari.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore e rendere gli elementi informativi richiesti, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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