CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 14 febbraio 2014
180.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 14 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala, quindi, le proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea: gli emendamenti Bianconi 1.13 e 1.15, già dichiarati inammissibili nel corso dell'esame in sede referente, volti a trasformare i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012, già costituiti dall'INPS, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla loro costituzione, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria; gli emendamenti Vacca 1.20 e 1.38, che prevedono la soppressione o la modifica delle disposizioni di cui al comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, relative al turn over del personale degli atenei statali al quale erano stati ascritti effetti di minore spesa; l'emendamento Colletti 1.145, che, nel modificare una disposizione introdotta in conseguenza di una condizione apposta, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nel parere espresso dalla Commissione bilancio del Senato, esclude che i nuovi assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni non debbano determinare, nel loro complesso, anche minori risparmi, oltre che maggiori oneri; l'emendamento Matteo Bragantini 2.115, che sopprime il comma 7 dell'articolo 2 recante la copertura finanziaria per le attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze armate assegnato al comune de L'Aquila; l'emendamento Matteo Bragantini 2.116, che riduce da 1,4 milioni di euro a 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa prevista per le attività svolte dal contingente di personale militare delle Forze armate assegnato al comune de L'Aquila, autorizzazione di spesa quantificata Pag. 7nella relazione tecnica sulla base del periodo di impiego e del numero di unità di personale interessato dalle suddette attività; gli emendamenti Dadone 2.117 e Cozzolino 2.118, che prevedono che la restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna avvenga in due o tre anni anziché in uno, senza prevedere alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Faenzi 2.19, che proroga al 31 dicembre 2014 la situazione emergenziale dei territori della regione Toscana colpiti dall'alluvione del novembre 2012, senza individuare le risorse con le quali si provvederà alla suddetta proroga; l'emendamento Matteo Bragantini 3-bis.100, che sopprime la copertura finanziaria prevista per gli oneri derivanti dalla proroga di tre anni dell'efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate; l'emendamento Colletti 3-bis.1, che prevede il differimento di un ulteriore triennio delle disposizioni relative alle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2014, le necessarie disponibilità; l'emendamento Matteo Bragantini 3-bis.101, che modifica, in difformità alla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri previsti dall'articolo 3-bis, comma 2, per la proroga di termini in materia di giustizia; l'articolo aggiuntivo Colletti 3-bis.02, volto a prevedere la ricostituzione di alcuni tribunali ordinari, con la relativa pianta organica, e di alcune sedi distaccate, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che tuttavia non reca, per l'anno 2014, le necessarie disponibilità; l'emendamento Silvia Giordano 4.27, volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri ed alla individuazione della relativa copertura finanziaria; l'emendamento D'Uva 6.110, che sopprime la clausola secondo la quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio; l'emendamento Nicchi 8.3, che riduce di 3 milioni di euro il contributo assegnato alla società Italia Lavoro Spa per l'esercizio 2014 e destina risorse del medesimo importo per il rifinanziamento della Carta acquisti per l'anno 2013, la cui copertura finanziaria appare inidonea poiché gli oneri incidono su diverse annualità, tra cui il 2013 ormai concluso; l'emendamento Invernizzi 8.4, che proroga sino al 31 dicembre 2014 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende fino a quindici dipendenti, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri e una corrispondente copertura finanziaria; gli emendamenti Di Salvo 8.5, 8.6 e 8.8, già dichiarati inammissibili in sede referente, volti a escludere dall'applicazione della cosiddetta riforma Fornero, di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, alcune categorie di lavoratori esodati, senza tuttavia prevedere una quantificazione degli oneri; l'emendamento Di Salvo 9.15, che sostituisce la copertura relativa al rifinanziamento della carta acquisti, ponendo i relativi oneri a carico dello stanziamento per la restituzione degli oneri gravanti sugli autotrasportatori di merci per effetto degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione, la cui la copertura finanziaria fa tuttavia riferimento all'esercizio finanziario 2013 ormai concluso; l'emendamento Invernizzi 9.41, che estende al 2014 l'esclusione, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di regioni e province autonome, dei trasferimenti effettuati in favore degli Pag. 8enti locali, soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, provvedendo altresì alla soppressione di un vincolo di destinazione dei maggiori spazi finanziari derivanti dalla suddetta esclusione; gli emendamenti Invernizzi 9.43 e Matteo Bragantini 9.44, che prorogano le detrazioni IRPEF per ristrutturazioni edilizie e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad esse connesse, senza quantificare i relativi oneri e provvedendo alla copertura dei suddetti oneri mediante aumento al 27 per cento, a decorrere dal 2015, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva su alcune tipologie di redditi di capitale; l'emendamento Di Lello 9.56, che proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 il termine per aderire alla definizione agevolata delle iscrizioni a ruolo, prevedendo che gli importi dovuti siano versati in 24 mensilità, anziché in unica soluzione; l'emendamento Zolezzi 9.109, volto a escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute dai comuni per l'acquisto di impianti di videosorveglianza e la loro gestione, recando una copertura finanziaria inidonea in quanto riferita anche all'anno 2013, esercizio finanziario ormai concluso; l'emendamento Polverini 9.100, volto a sostituire la copertura relativa al rifinanziamento della carta acquisti, relativa all'esercizio 2013, a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica; l'emendamento Cozzolino 9.148, che sopprime la disposizione recante la copertura finanziaria degli oneri relativi alla proroga per l'anno 2014 della detrazione IRPEF per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti; l'emendamento Catalano 9.49, che consente agli enti locali di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro, a fronte di tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento, il quale, pur determinando maggiori oneri, non prevede alcuna copertura finanziaria; l'emendamento Matteo Bragantini 10.10, che sopprime, tra l'altro, il comma 3-ter dell'articolo 10, recante la clausola di invarianza finanziaria con riferimento al medesimo articolo; gli emendamenti Terzoni 10.105 e 10.111 e Busto 10.118, che sopprimono la clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero articolo e la sostituiscono con clausole riferite alle sole disposizioni di cui ai commi 1 e 2; l'articolo aggiuntivo Quaranta 12.03, che proroga dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2014 la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., senza provvedere alla quantificazione e copertura dei relativi oneri.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala quanto segue. Gli emendamenti Colletti 1.103 e 1.104 prevedono l'ulteriore proroga, rispettivamente al 30 dicembre 2015 e al 30 giugno 2015, delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge n. 300 del 2006, in base alle quali gli oneri per il collocamento in posizione di comando o fuori ruolo del personale dei vigili del fuoco restano integralmente a carico del Ministero dell'interno. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, come già stabilito dal provvedimento in relazione alla proroga disposta fino al 31 dicembre 2014. L'emendamento Colletti 1.119 è volto ad estendere l'ambito di applicazione della proroga delle assegnazioni temporanee anche al personale dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli identici emendamenti Colletti 1.113 e Rabino 1.118, nonché l'emendamento Marzana 1.117, sono volti ad includere il personale del comparto scuola nell'ambito di applicazione della proroga delle assegnazioni Pag. 9temporanee di personale non dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Colletti 1.111 amplia il periodo di proroga delle assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale impiegato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Brunetta 1.120, già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, prevede che, al fine di garantire la continuità amministrativa nel semestre di presidenza italiana dell'UE, i dirigenti della pubblica amministrazione che cessano dall'incarico nel corso del 2014 possono prorogare la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2014. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.152 e 1.153 e Colletti 1.154 eliminano o riducono il periodo di durata della proroga di cui al comma 10 dell'articolo 1 recante limiti ai compensi per i membri degli organi collegiali e per gli altri incarichi nella pubblica amministrazione, fissandoli agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. Al riguardo, rilevato che la relazione tecnica assegna a tale disposizione obiettivi di contenimento della spesa, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.155, 1.156 e 1.157, Colletti 1.158 e 1.159, Matteo Bragantini 1.160 e 1.162, Colletti 1.161 e 1.163 sopprimono o riducono il periodo di proroga del regime transitorio, di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001, che consente al Comandante generale della Guardia di finanza di fissare, con propria determinazione, le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello e il numero di promozioni annuali al medesimo grado per il ruolo speciale degli ufficiali della Guardia di finanza. Al riguardo, sebbene il prospetto riepilogativo non ascriva alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, considera comunque opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli emendamenti Matteo Bragantini 1.164 e Colletti 1.165 sopprimono la proroga fino al 2016 del requisito del periodo minimo di due anni di comando territoriale per l'inserimento dei capitani del ruolo normale nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore. Al riguardo, fermo rimanendo che tale disposizione, come indicato nella relazione tecnica, si è resa necessaria per evitare di trasferire d'autorità nei comandi territoriali, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il personale non ancora in possesso del predetto requisito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento Battelli 1.172 incrementa da 2 a 2,5 milioni di euro il limite di spesa concernente il differimento al 1o gennaio 2015, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI, dell'applicazione delle misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se al predetto limite di spesa, incrementato fino a 2,5 milioni di euro per il 2014, possa farsi fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un corrispondente importo da parte del CONI. L'emendamento Colletti 1.217 è volto a prorogare ulteriormente, fino al 31 giugno 2015, i contratti in essere dei dirigenti, stipulati dall'AIFA per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Al riguardo, posto che la proroga è comunque riferita all'anno Pag. 102015, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se l'AIFA potrà provvedere all'attuazione della proposta emendativa nell'ambito delle proprie risorse. Gli emendamenti Kronbichler 1.43, Pilozzi 3.6 e Invernizzi 3.15 prevedono l'ulteriore proroga della decorrenza dell'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti. Al riguardo, fermo rimanendo che alle disposizioni originarie non erano stati iscritti effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Paglia 1.55 è volto a prorogare di un biennio l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono l'autorizzazione per i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 ad incrementare le risorse decentrate fino a un massimo del 5 per cento della spesa di personale, nel rispetto del patto di stabilità. Al riguardo, fermo rimanendo che la disposizione originaria non prevedeva alcuna copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Giancarlo Giordano 1.36, già dichiarato inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, è volto a prevedere, tra i diversi criteri per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire le disposizioni per il rispetto dei limiti nell'assunzione del personale concernente gli atenei, anche la previsione di un costo standard unitario di formazione per studente e l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli indici di deprivazione sociale. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Daniele Farina 1.52, già dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, esclude il lavoro accessorio svolto dai detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo dall'applicazione dei limiti alle facoltà assunzionali degli enti locali, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. L'emendamento Zolezzi 2.14 introduce, tra i beni e i servizi soggetti ad aliquota ridotta dell'IVA, anche quelli destinati alla ricostruzione e al recupero del patrimonio danneggiato da calamità naturali, catastrofi o altri eventi. Al relativo onere, peraltro privo di quantificazione, si provvede mediante incremento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota della tassazione sui redditi da capitale di cui articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura. L'emendamento Ferraresi 2.126 prevede che la restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa interessati dal terremoto dell'Emilia-Romagna avvenga in tre anni anziché in uno. Al relativo onere, quantificato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione fondo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005; al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura. L'emendamento Ferraresi 2.18 prevede la sospensione del pagamento delle rate mutui e dei finanziamenti per gli immobili di edilizia abitativa di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, fino al completo ripristino dell'agibilità degli stessi immobili. Ai relativi oneri, pari 240 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggio entrate derivanti dall'incremento dal 20 al 21 per cento dell'aliquota della tassazione sui redditi da capitale di cui articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011; al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità Pag. 11della quantificazione e all'idoneità della copertura. L'emendamento Pilozzi 4.12 è volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Al relativo onere, pari a 3,4 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Di Vita 4.28, oltre a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, estende la predetta sospensione anche ai soggetti appartenenti a determinate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo del fondo ISPE. La proposta emendativa prevede anche un'ultronea copertura a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dal 21 al 23 per cento della cedolare secca sugli affitti; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Spadoni 4.29 è volto a prorogare ulteriormente, sino al 31 dicembre 2014, la sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Piazzoni 4.8 prevede che la proroga sino al 30 giugno 2014 della sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo si applichi anche ai soggetti appartenenti a determinate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La proposta emendativa prevede anche una copertura per l'anno 2014, che appare ultronea; al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Spadoni 4.30 prevede che la proroga sino al 30 giugno 2014 della sospensione dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di immobili adibiti ad uso abitativo si applichi anche ai soggetti appartenenti a determinate categorie sociali in condizione di morosità incolpevole. Al relativo onere, pari a complessivi 20 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante utilizzo del fondo ISPE. La proposta emendativa prevede anche un'ultronea copertura a valere sulle entrate derivanti dall'incremento dal 21 al 23 per cento della cedolare secca sugli affitti; al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria. L'emendamento Vacca 6.9 prevede che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del provvedimento, siano riassegnate al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, iscritto nello stato di previsione del MIUR, anziché al Fondo ordinario delle università statali; a suo avviso, la proposta emendativa non appare suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica prevedendo la riassegnazione delle suddette risorse ad un fondo di conto capitale relativo agli enti e alle istituzioni di ricerca. Al riguardo ritiene opportuna una conferma da parte del Governo. L'emendamento Centemero 6.15 apporta alcune modifiche alla disciplina del reclutamento dei docenti. In particolare sopprime l'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che reca la disciplina delle Pag. 12commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami e attribuisce ad un decreto del ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca la definizione dei requisiti e dei criteri di costituzione delle suddette commissioni; al riguardo, anche in considerazione delle misure di contenimento della spesa che hanno interessato anche la disciplina delle commissioni giudicatrici di concorsi, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. L'emendamento Sottanelli 6.109 stabilisce che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, col quale si procederà a ripartire una quota pari a 10 milioni dell'importo complessivo delle spese non considerate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, assegnate ai comuni della provincia di Olbia, sia anche destinata ai comuni della provincia di Teramo colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2011; al riguardo, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale decreto sia già stato adottato. L'emendamento Sibilia 8.109 è volto a riconoscere, ai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti; al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi. L'emendamento Santerini 9.46 differisce di un anno l'applicazione della nuova disciplina in materia di imposta di registro per i trasferimenti immobiliari a favore di ONLUS, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica; al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla congruità della quantificazione dell'onere e sulla idoneità della copertura. L'emendamento Busin 9.20 differisce al 1o gennaio 2015 l'entrata in vigore del divieto di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative mediante contante; al riguardo, fermo rimanendo che alla norma non erano stati ascritti originariamente effetti positivi sulla finanza pubblica, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine a eventuali effetti negativi sulla finanza pubblica della proposta emendativa in oggetto. L'emendamento Di Salvo 9.13 differisce di tre anni il termine per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, autorizzando a tal fine la spesa di 250 milioni di euro annui sino al 2020, a valere sulle risorse europee e nazionali individuate nell'ambito del PON relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali; al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri come limite massimo di spesa, nonché all'idoneità della copertura a valere su risorse dei fondi strutturali europei. L'emendamento Nardi 9.24 proroga al 31 dicembre 2014 i termini di cui alla delibera CIPE n. 14 del 2013, in materia di «Fondo per lo sviluppo e la coesione – attuazione dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo»; al riguardo ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine ad eventuali effetti negativi per la finanza pubblica del differimento dei termini in questione. Gli emendamenti Fedriga 9.106, 9.103, 9.101 e 9.105 sono volti a estendere la platea dei soggetti ai quali continua ad applicarsi la disciplina pensionistica precedente alla cosiddetta riforma Fornero, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle disposizioni possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Fedriga 9.104 estende anche ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori autonomi e parasubordinati la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipatamente rispetto a quanto previsto dalla cosiddetta riforma Fornero, introdotta dal decreto-Pag. 13legge n. 201 del 2011; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Fedriga 9.102 è volto a prorogare al 31 dicembre 2018 la possibilità, per le lavoratrici dipendenti e autonome, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché optino per il calcolo di tale trattamento con il metodo contributivo; al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della disposizione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. L'emendamento Prodani 11.2, già dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in sede referente, sospende, fino al riordino della normativa in materia di professione di guida turistica, l'efficacia dell'articolo 3 della legge n. 97 del 2013, relativa alla libera prestazione e all'esercizio stabile della medesima professione; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di libera prestazione dei servizi, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. L'articolo aggiuntivo Ragosta 12.02 differisce dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'obbligo di affidamento della gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale mediante gara ad evidenza pubblica secondo le procedure previste dal diritto comunitario; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. Gli emendamenti Kronbichler 13.1 e Pilozzi 13.4 prorogano dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 l'obbligo di adeguamento alla normativa europea degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alla medesima normativa estendendo quindi, rispetto all'articolo 13, comma 1, l'ambito di applicazione di tale proroga, non più limitata al caso in cui l'ente responsabile dell'affidamento del servizio abbia già avviato le procedure di affidamento; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese. L'emendamento Pilozzi 13.6 prevede, per i servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura ad evidenza pubblica nonché per i servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura di gara per l'affidamento degli stessi, al fine di garantire la continuità del servizio, che i gestori, pubblici e privati, dei predetti servizi di trasporto assicurano la prosecuzione delle medesime attività anche oltre la scadenza del contratto di servizio, fino al subentro del nuovo gestore, individuato a seguito della nuova procedura di gara e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'attuazione della stessa potrebbe configurare violazione della normativa europea in materia di concorrenza, con conseguente procedura di infrazione a carico del nostro Paese.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Prodani 11.2, sul quale esprime nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, propone quindi di esprime parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.15, 1.20, 1.36, 1.38, 1.43, 1.52, 1.55, 1.103, 1.104, 1.111, Pag. 141.113, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.145, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161, 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.172, 1.217, 2.14, 2.18, 2.19, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.126, 3.6, 3.15, 3-bis.1, 3-bis.100, 3-bis.101, 4.8, 4.12, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 6.9, 6.15, 6.109, 6.110, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.109, 9.13, 9.15, 9.20, 9.24, 9.41, 9.43, 9.44, 9.46, 9.49, 9.56, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.106, 9.109, 9.148, 10.10, 10.105, 10.111, 10.118, 13.1, 13.4, 13.6 e sugli articoli aggiuntivi 3-bis.02, 12.02, 12.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone di esprimere, altresì, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n.1.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.30.