CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 febbraio 2014
179.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 40

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2014.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2027-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 150 del 2013, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;
   preso atto dei chiarimenti risultanti dalla relazione tecnica secondo cui:
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, che prevedono, in attesa del Pag. 41completamento del piano di rientro della situazione di esubero, la proroga di un anno delle assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo, nonché l'assegnazione temporanea di personale non dirigenziale presso l'INPS, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la proroga della validità delle graduatorie di concorso di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non modifica le unità assumibili, ma si limita a differire il termine entro il quale portare a compimento alcune procedure di assunzione già previste dalla normativa vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, che prevedono che i decreti di riordino dell'organizzazione dei ministeri devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, nonché le disposizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma che prevedono che i nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle medesime strutture, non devono in ogni caso determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, presentano carattere ordinamentale e non determineranno effetti negativi per la finanza pubblica;
    l'articolo 1, comma 14, nel prevedere la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale delle agenzie fiscali con qualifica dirigenziale e nel disporre contestualmente, al fine di garantire la funzionalità delle agenzie medesime, la proroga o la modifica di incarichi già attribuiti, si limita a consentire la rotazione o l'avvicendamento tra funzionari che già ricoprono incarichi dirigenziali prevedendo, comunque, l'attribuzione dei nuovi incarichi nel limite complessivo del personale già previsto a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14-bis, che prevedono la proroga dei contratti dei dirigenti dell'Agenzia italiana del farmaco, potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse generate dalla suddetta agenzia, che presenta un adeguato margine operativo;
    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, relative alla proroga dello stato di emergenza ambientale della città di Palermo, si provvederà nell'ambito delle risorse già previste dall'ordinanza n. 3887 del 2010;
    la proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», di cui all'articolo 2, comma 3, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
    l'autorizzazione di spesa, pari a 1,4 milioni di euro nel 2014, prevista dall'articolo 2, comma 7, per gli oneri connessi all'utilizzo delle Forze armate in attività di vigilanza nella città de L'Aquila, è stata determinata in relazione al periodo di impiego e al personale interessato e comunque nel limite delle risorse disponibili previste dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009;
    le risorse finanziarie necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari e ai giudici di pace sono iscritte nel capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari per la copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria, attualmente in servizio, interessati dalle disposizioni di proroga di cui all'articolo 2-bis;
    alla proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli di cui all'articolo 4, comma 2-bis, potrà provvedersi con le risorse già disponibili sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010;
    la proroga dell'obbligo per le autoscuole di adeguare il proprio parco veicolare Pag. 42in conformità alla normativa europea, di cui all'articolo 4, comma 3, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;
    agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, concernente la proroga di sei mesi della dismissione della sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di Piazzale Kennedy, potrà farsi fronte mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1659, piano di gestione 11, dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, seppure ridotte ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della legge 228 del 2012, risultano comunque congrue;
    la proroga del termine per l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 6, comma 3, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse assegnate sono già state destinate alle suddette finalità sulla base delle graduatorie predisposte dalle regioni stesse;
    l'articolo 9, comma 9, nel prevedere l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, si limita a finalizzare a specifici interventi risorse già disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 12, in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi di conto capitale, consentendo, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento dei residui nei tempi dovuti, sono volte ad evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti nuovi o maggiori oneri per lo Stato;
    la proroga delle disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti della regione Campania in impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 10, comma 3, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi per l'eventuale smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti troveranno integrale copertura in sede di determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
   rilevato che la relazione tecnica, pur verificando positivamente alcune disposizioni del provvedimento, ne evidenzia le seguenti criticità:
    l'articolo 9, comma 8-bis, prorogando il termine per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, potrebbe pregiudicare l'uniformità della suddetta disciplina sull'intero territorio nazionale necessaria a garantire il consolidamento dei conti pubblici;
    l'esonero dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, appare in contrasto con la lettera e la finalità della normativa europea in materia di disciplina delle professioni e potrebbe quindi determinare l'apertura formale di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
    la proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di cui all'articolo 9, comma 15-ter, potrà pregiudicare la disponibilità in tempo reale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di informazioni rilevanti sugli appalti pubblici dal medesimo utilizzati per la compiuta verifica della tracciabilità della spesa e, ritardando l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravi di spesa per la suddetta Autorità di vigilanza;
   considerato che sulla problematica attinente all'esonero dall'esame per l'iscrizione Pag. 43al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, si è già pronunciata la XIV Commissione nel parere reso alla Commissione di merito nella seduta del 12 febbraio 2014, formulando al riguardo un'apposita condizione;
   ritenuto pertanto che le citate criticità, anche alla luce della verifica positiva delle menzionate disposizioni risultante dalla relazione tecnica, per quanto rilevanti, non attengano alla copertura finanziaria del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 9, sia soppresso il comma 8-bis;
   all'articolo 9, comma 14, ove si ritenga di confermare la disposizione, che sancisce l'equipollenza dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile con l'esame di idoneità professionale per l'abilitazione dei revisori legali dei conti, si provveda ad adottare misure integrative che contemplino la previsione di eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE;
   all'articolo 9, sia soppresso il comma 15-ter.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede che vengano forniti ulteriori chiarimenti in merito alle motivazioni delle condizioni poste nella proposta di parere testé formulata dal relatore, con riferimento ai commi 8-bis, 14, 15-ter, dell'articolo 9.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, in risposta alla richiesta dell'onorevole Castelli, precisa, in primo luogo, che la soppressione del comma 8-bis dell'articolo 9, trova giustificazione nel fatto che tale disposizione, prorogando il termine per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, potrebbe pregiudicare l'uniformità della suddetta disciplina sull'intero territorio nazionale, necessaria a garantire il consolidamento dei conti pubblici. Relativamente poi alla condizione relativa al comma 14 dell'articolo 9, ove si chiede che venga fatto esplicito riferimento all'adozione di misure integrative che contemplino la previsione di un eventuale esame integrativo sulle materie indicate all'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE, evidenzia come la stessa sia stata formulata per evitare l'avvio, nei confronti dell'Italia, di eventuali procedure di infrazione in sede europea, in quanto l'esonero dall'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali, previsto per i dottori commercialisti e gli esperti contabili dall'articolo 9, comma 14, appare in contrasto con la lettera e la finalità della normativa europea vigente in materia. Infine, in ordine alla condizione in cui è richiesta la soppressione del comma 15-ter dell'articolo 9, osserva che la proroga al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore del sistema AVCPASS dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, così come prevista da tale norma, potrebbe pregiudicare la disponibilità in tempo reale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di informazioni rilevanti sugli appalti pubblici dal medesimo utilizzati per la compiuta verifica della tracciabilità della spesa e, ritardando l'attuazione di sistemi applicativi già progettati e realizzati, comporta aggravi di spesa per la suddetta Autorità di vigilanza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Parere su emendamenti).

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, le proposte emendative 25.1 Prataviera, 25.2 Gallinella e 23.08 del relatore per la XIV Commissione. Fa presente che l'emendamento 25.1 Prataviera, modifica la copertura finanziaria prevista all'articolo 25 e ricorda che il citato articolo indica l'ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 – rispettivamente in materia di estensione di agevolazioni fiscali a non residenti, imposta di successione e imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) – nella misura di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,3 milioni di euro dall'anno 2016, disponendo che alla relativa copertura si provveda mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego ad aliquota agevolata in agricoltura. L'emendamento in esame, invece, prevede che ai citati oneri si faccia fronte mediante l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva come sia necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla modifica della clausola di copertura prevista dall'emendamento, che peraltro non tiene conto della quantificazione degli oneri indicata nel parere reso, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 gennaio 2014.
  Fa presente che la proposta emendativa 25.2 Gallinella ridetermina gli oneri derivanti dagli articoli 5, 6 e 7, peraltro in misura non conforme alla quantificazione prevista dalla relazione tecnica e al parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta del 30 gennaio 2014, provvedendo alla relativa copertura a valere sul PREU che sul piano formale non appare conforme alla prassi contabile. Sottolinea che sull'emendamento appare, pertanto, opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo.
  Infine, segnala che la proposta emendativa 23.08 del relatore per la XIV Commissione reca disposizioni in materia di controllo della Corte dei conti, per quanto riguarda la verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni e alla definizione di metodologie e linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni. Sul citato emendamento formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario sull'emendamento Prataviera 25.1, per mancanza di congruità nella quantificazione degli oneri ivi previsti e per inidoneità della relativa copertura finanziaria, nonché parere contrario sull'emendamento Gallinella 25.2, per assenza di copertura finanziaria. Con riguardo all'emendamento Gallinella 25.2, precisa preliminarmente che le aliquote previste dall'articolo 30-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, non sono più in vigore e che attualmente l'aliquota del PREU gravante sulle new slot ha subito già un aumento a decorrere dal 1 gennaio 2013, in quanto il decreto direttoriale 12 ottobre 2011, recepito dall'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 12 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012, ha portato, per il 2013 e 2014, il PREU sulle new slot dall'11,80 per cento al 12,70 per cento della raccolta ed è già previsto che dal 1o gennaio 2015 il tributo si applichi nella misura del 13 per cento. Sotto il profilo del merito, evidenzia che, al netto delle somme che vengono restituite in vincite, le Pag. 45aliquote del PREU incidono in una misura che si avvicina al 50 per cento del margine, ossia raccolta meno vincite). Ricorda, inoltre, che il disegno di legge recante delega fiscale, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato successivamente dal Senato, attualmente all'esame della Commissione finanze della Camera per l'approvazione definitiva, che si attende di qui a poco, reca all'articolo 14 il riordino delle disposizioni relative al gioco pubblico. In particolare, fa presente che la norma prevede, inter alia, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, anche al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale. Osserva, peraltro, che la raccolta mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento in esame si è ridotta, nel 2013, di 4 miliardi di euro. Oltre che per il citato rilievo di natura formale, ossia per l'erroneo riferimento al decreto-legge n. 185 del 2008, ritiene, quindi, di esprimere parere nettamente contrario all'emendamento in esame, in quanto aumenti di aliquote sulla raccolta derivante dagli apparecchi da divertimento e intrattenimento al di fuori di una cornice sistematica, che potrà essere delineata in attuazione della già ricordata delega fiscale, rischiano di deprimere ancora di più la raccolta e di rendere ancora più caotica la legislazione in materia. Inoltre, osserva che la previsione di un aumento del gettito, senza possibilità di riduzione delle somme destinate alle vincite, farebbe incidere detto aumento direttamente sulla filiera, che non avrebbe la possibilità di traslare la maggiore imposta sui giocatori; ciò in quanto, per la variazione del payout sulle new slot, è necessario un intervento tecnico di modifica che deve interessare circa 400 mila apparecchi, per cui un eventuale ritocco del payout non potrebbe avere effetti se non per una piccola parte dell'anno 2014.
  Esprime, altresì, parere favorevole sulla proposta emendativa 23.08 del relatore per la XIV Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminate le proposte emendative 23.08, 25.1 e 25.2 riferite al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis (C. 1864 Governo);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 23.08;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 25.1 e 25.2.».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Parere su emendamenti).

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la Commissione politiche dell'Unione europea ha trasmesso, ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, l'articolo aggiuntivo 7.04 del relatore per la XIV Commissione, il quale, al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, al Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013 sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati Pag. 46membri della zona euro, proroga i termini per l'esercizio di alcune deleghe conferite al Governo dalla legge n. 196 del 2009 in materia, rispettivamente, di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni (fino al 31 dicembre 2015), di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa (fino al 31 dicembre 2015) e di adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato, nonché in materia di tesoreria (fino al 31 dicembre 2016). Sottolinea che sull'emendamento appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla proposta emendativa 7.04 del relatore per la XIV Commissione, segnalando come le proroghe previste da tale disposizione siano necessarie al fine di proseguire nell'attività di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel sottolineare l'importanza delle questioni trattate, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa 7.04 del relatore per la XIV Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato l'articolo aggiuntivo 7.04, riferito al disegno di legge riguardante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, tenuto conto della particolare complessità rivestita dal provvedimento, ritiene opportuno procedere a un rinvio del seguito dell'esame, al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento in oggetto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 13 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
Atto n. 70.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

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  Mauro GUERRA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, concernente la disciplina dell'ordinamento della professione forense. Segnala che le norme dettano una disciplina generale per la determinazione dei compensi per prestazioni professionali rese da avvocati, in assenza di accordo tra le parti. Ricorda che, nella nota tecnica allegata al provvedimento, con riferimento alle eventuali spese poste a carico del bilancio dello Stato in conseguenza del riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio o della spesa sostenuta per la difesa di minori, il Ministero della giustizia ha dichiarato che eventuali maggiori oneri connessi all'applicazione dei parametri potranno essere fronteggiati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti a suffragare l'ipotesi di invarianza finanziaria indicata nella nota tecnica allegata al provvedimento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che, agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato, connesse ai compensi da liquidare agli avvocati in applicazione delle disposizioni contenute nello schema di decreto ministeriale in esame, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1360 «Spese di giustizia». Segnala, al riguardo, che l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 606, della legge di stabilità per l'anno 2014, che prevedono, nei casi di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, consentirà di offrire sufficienti margini di copertura nell'ambito del predetto capitolo 1360.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (atto n. 70);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale l'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 606, delle legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), che prevedono, nei casi di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, consentiranno di offrire sufficienti margini di copertura nell'ambito del capitolo 1360 dello stato di previsione del Ministero della giustizia,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale.».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.