CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 11.

5-01174 Quaranta: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.
5-02031 Tullo: Gravi conseguenze sulla sicurezza della circolazione derivanti dai ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Genova-Ventimiglia.
5-02034 Oliaro: Regolare ripristino del traffico ferroviario in Liguria e disagi conseguenti al mancato raddoppio della linea Genova-Ventimiglia.

  Ivan CATALANO, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

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  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Stefano QUARANTA (SEL), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per l'articolata e puntuale risposta, fa presente di aver presentato l'interrogazione prima dell'incidente che ha portato la linea ferroviaria richiamata all'attenzione della cronaca. Nel sottolineare che si tratta di un'infrastruttura strategica, per di più di valenza internazionale dal momento che collega il Paese con la Francia, manifesta perplessità riguardo ai notevoli ritardi causati dal contenzioso legale in corso, che ha di fatto fermato l'esecuzione dei lavori. Nel fare presente di aver partecipato all'incontro tenutosi ad Andora, durante il quale il Ministro Lupi ha preso una serie di impegni che auspica siano mantenuti, ricorda che si tratta di una linea di soli 44 km, per la quale occorrerebbe un'esposizione finanziaria di 1,5 miliardi complessivi e chiede pertanto che venga attuato uno sforzo in quella direzione, non solo al fine di dare risposta alle esigenze dei pendolari utenti di quella tratta, ma anche per il rilancio della regione Liguria. Osserva, come anche indicato nell'interrogazione del collega Tullo, che il raddoppio della linea Genova-Ventimiglia comporterebbe una serie di benefici, soprattutto in relazione ai settori del turismo, della cultura e dell'esportazione dei prodotti tipici, che costituiscono la vocazione principale della regione. In conclusione, nell'accogliere positivamente la disponibilità data dal Ministro in occasione dell'incontro citato, invita il Governo ad un costante monitoraggio della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e alla massima attenzione al tema della manutenzione, anche al fine di evitare in futuro incidenti come quello occorso.

  Mario TULLO (PD), replicando, nel condividere le osservazioni svolte dal collega Quaranta riguardo al sentimento della Liguria sull'opera oggetto dell'interrogazione, giudica assai importante che il Ministro sia andato nei luoghi dell'incidente, anche al fine di avere una più precisa conoscenza della gravità della situazione. Nel sottolineare che la chiusura della linea a causa della mancata rimozione del convoglio incidentato blocca i collegamenti con la Francia e paralizza il traffico di merci e passeggeri, osserva che la realizzazione del raddoppio ferroviario rappresenta una vicenda assai complicata, i cui tempi lunghi sono dovuti anche ai lavori della magistratura a causa del contenzioso che si è generato. Nell'invitare i colleghi e il Governo ad una riflessione più generale riguardo alle modalità di assegnazione degli appalti, che generano, a suo giudizio, un numero eccessivo di contenziosi giudiziari, causa spesso dell'interruzione dell'esecuzione di opere importanti, si dichiara soddisfatto della risposta e auspica che si faccia uno sforzo nella direzione della realizzazione del raddoppio della Genova-Ventimiglia, a suo giudizio fondamentale per il rilancio della regione e per lo sviluppo del Paese.

  Roberta OLIARO (SCpI), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta assai dettagliata, concorda con le osservazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduta. Nell'osservare che uno dei problemi principali riguardo a nuove infrastrutture è la mancanza di certezza sui tempi di realizzazione, sottolinea il deficit infrastrutturale della Liguria, che rende ancora più importante la realizzazione del raddoppio della linea Genova-Ventimiglia, inclusa nelle reti TEN-T, sia per ciò che concerne la mobilità dei pendolari sia anche, più in generale, per l'economia del Paese, data la quantità rilevante di merci che su tale linea transita.

5-01595 Bargero: Progressiva riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale, in particolare ferroviario, nella regione Piemonte.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Cristina BARGERO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, Pag. 204in quanto, pur essendo consapevole della competenza delle regioni in materia di trasporto pubblico locale, osserva che la situazione del trasporto versa in condizioni emergenziali ormai in vaste aree del territorio nazionale. Nel ricordare che la Commissione europea ha ribadito che il trasporto è un servizio di interesse generale, giudica importante fare una riflessione sulla possibilità, per l'utenza, di vedersi riconosciuto il diritto ad un trasporto efficace ed efficiente. Osserva che la diminuzione dei passeggeri nel trasporto ferroviario è determinata per lo più dalla scarsa qualità del materiale rotabile circolante, dalla continua variazione degli orari dei treni e dalla progressiva soppressione di corse, che rendono poco affidabile questo tipo di trasporto. Nel ritenere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrebbe farsi promotore di una politica del trasporto ferroviario efficiente, anche in relazione alla totale partecipazione pubblica della società Ferrovie dello Stato, fa presente che l'utilizzo delle risorse disponibili è assai discutibile, come dimostra la crescita dei costi a fronte della riduzione dei servizi che si è registrata con l'ultimo contratto di servizio stipulato dalla regione Piemonte con Trenitalia. Nel giudicare opportuno, a tale ultimo riguardo, che venga svolta un'azione di controllo da parte del Ministero e della neocostituita Autorità dei trasporti, osserva che la mancanza di adeguati servizi di collegamento aumenta il divario delle aree marginali con il resto del Paese e invita pertanto il Governo ad attuare tutte le iniziative di propria competenza volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.

5-01617 Liuzzi: Disservizi nel servizio ferroviario sulla tratta Potenza-Foggia e grave stato di degrado della stazione di Rionero-Atella-Ripacandida.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Mirella LIUZZI (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, dalla quale emerge l'inadeguatezza degli enti locali e la particolare attenzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla questione evidenziata dalla propria interrogazione. Nel fare presente che al momento della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo non c'era stata ancora l'interruzione della tratta causata dalla frana che è intervenuta successivamente, auspica che si pervenga il più rapidamente possibile alla riapertura della linea ferroviaria, che giudica importante anche per la presenza, lungo la linea, dell'impianto industriale di Melfi. Giudica altresì opportuno che anche le zone che hanno una presenza abitativa ridotta, tale da rendere il servizio non remunerativo, possano avere collegamenti almeno con le vicine stazioni che saranno servite dalle linee ad alta velocità, al fine di agevolare la mobilità dei cittadini e non collocare i territori in una situazione di marginalità maggiore di quella in cui versano.

5-01944 Biasotti: Emergenze infrastrutturali in Liguria, con particolare riferimento al regolare ripristino del traffico ferroviario.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Sandro BIASOTTI (FI-PdL), replicando, pur condividendo alcune considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, si ritiene tuttavia insoddisfatto della risposta, dal momento che il Ministro Lupi, nell'incontro tenutosi nei territori interessati dall'incidente, si era impegnato alla riapertura della tratta al traffico ferroviario entro 72 ore, senza che ciò sia avvenuto. Ritiene che il Paese sia in una situazione di gravissima emergenza idrogeologica e che la Liguria in particolare, per la propria conformazione territoriale e orografica, sia maggiormente esposta ad eventuali danni che potrebbero derivare dai fenomeni naturali che sempre più spesso interessano il Paese. Invita, quindi, il Governo al massimo sforzo nella direzione della salvaguardia e della messa in sicurezza Pag. 205della rete infrastrutturale ligure, e a porre fine alla situazione di effettivo isolamento della Liguria, attraverso la pronta realizzazione del terzo valico dei Giovi della gronda di Genova e tramite il potenziamento del porto e dell'aeroporto del capoluogo della regione.

  Ivan CATALANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 12.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 2027 di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013. Osserva che, in coerenza con una prassi consolidata, il decreto-legge n. 150 del 2013 contiene numerose proroghe di termini recati da disposizioni legislative, che vanno a impattare su settori eterogenei dell'amministrazione. Segnala che in più occasioni e da ultimo dal presidente della Camera è stata richiamata la necessità di superare questo strumento legislativo, che crea margini di incertezza negli operatori e nei cittadini, con il costante spostamento in avanti di termini inizialmente pensati come perentori per l'adozione di misure anche di portata significativa. Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione Trasporti, segnala l'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5 e l'articolo 12. Fa presente che assumono rilievo infine anche le disposizioni dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 13.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto delle disposizioni richiamate, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 4, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga al 30 giugno 2014 il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti ministeriali), che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. Il termine originario, individuato dall'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge n. 216 del 2011, era il 31 dicembre 2012. Fa presente inoltre che la proroga differisce, sempre al 30 giugno 2014, i termini entro i quali, fino all'emanazione del decreto in primo luogo è prorogata la validità delle autorizzazioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti; in secondo luogo non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per lo svolgimento dei corsi.
  Il comma 2 dell'articolo 4 proroga dal 31 dicembre 2013, anche se erroneamente il testo della disposizione indica il 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2014 due termini relativi alla disciplina dei diritti aeroportuali. In particolare, viene prorogato il termine per l'adozione dei decreti di determinazione dei diritti aeroportuali fondati sui parametri del: tasso di inflazione programmato; obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale; remunerazione del capitale investito; ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, e nell'ambito della sottoscrizione dei Pag. 206contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale (ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge n. 537 del 1993, come sostituito dall'articolo 11-novies del decreto-legge n. 203 del 2005. Viene inoltre prorogata la correlata facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al solo tasso d'inflazione programmato, nelle more dell'adozione dei decreti indicati al punto precedente e della stipula dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuale.
  Ricorda che la disposizione sulla quale si interviene è l'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 248 del 2007. Ricorda ancora che il termine originario previsto dal decreto-legge 248 del 2007 per l'emanazione dei decreti di cui al comma 10 dell'articolo 10 della legge n. 537 del 1993, era il 31 dicembre 2008.
  Il comma 3 dell'articolo 4 proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) e quindi prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, per l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Fa presente che il termine originario previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011 per l'entrata in vigore della disposizione era il 19 gennaio 2013.
  Il comma 7 dell'articolo 4, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi e di revisione previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. La proroga è consentita previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti; essa vale anche nei confronti degli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. La disposizione originaria, contenuta nell'articolo 145, comma 46 della legge n. 388 del 2000 prevedeva una proroga di un anno.
  I commi da 8-ter a 8-quinquies dell'articolo 4, introdotti al Senato, intervengono in materia di disciplina delle capitanerie di porto. In particolare, il comma 8-ter proroga al 31 dicembre 2014 il termine, già fissato al 31 dicembre 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), per l'emanazione del regolamento governativo di delegificazione concernente la riforma delle Capitanerie di porto. Rileva che il regolamento dovrebbe essere finalizzato alla redazione di un testo unico delle disposizioni concernenti i compiti e le funzioni attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di realizzare una semplificazione, razionalizzazione e snellimento delle stesse. Inoltre, lo stesso dovrebbe adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica del Corpo al nuovo quadro istituzionale e dei rapporti per delineare un assetto rispondente ai maggiori impegni soprattutto in materia di sicurezza marittima in ambito dell'Unione europea ed internazionale nonché per realizzare una corrispondenza con i livelli di governo regionale e, a tal fine, ripartire le funzioni di coordinamento, ispettive e di controllo, svolte da strutture regionali ed interregionali del Corpo da quelle operative di vigilanza e controllo e amministrative, attribuite alle Capitanerie di porto e agli uffici dipendenti. Osserva che dovrebbe infine essere adeguato l'assetto dei vari livelli gerarchici e degli organici per accrescere l'efficacia dell'organizzazione centrale e periferica del Corpo, privilegiando la sua componente operativa. Fa presente che il termine originario per l'adozione del regolamento, previsto dal Pag. 207decreto-legge n. 207 del 2008 era il 31 dicembre 2009 e che l'ulteriore proroga è giustificata dalla disposizione alla luce dell'esigenza di completare «il programma di cui all'articolo 2, comma 99» della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). A tal fine si integrano le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo comma 99 e al comma 98 di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Osserva che le disposizioni citate non recano un esplicito riferimento a un programma di interventi da effettuare. Il comma 98 prevede uno stanziamento di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera; il comma 99 prevede uno stanziamento di spesa per sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera.
  Il comma 8-quater prevede un'ulteriore integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 2, commi 98 e 99 della legge n. 244 DEL 2007, finalizzata nello specifico alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette. L'incremento è di un milione di euro per il 2014, di 0,8 milioni di euro per il 2015 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 8-quinquies prevede la copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 8-bis e 8-ter a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente.
  Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 4 dell'articolo 4 che prevede la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, fissato da ultimo al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), e poi prorogato al 31 dicembre 2013 dal D.P.C.M. 26 giugno 2013, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con il suddetto decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Fa presente che il termine originario, previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, era individuato al 25 maggio 2010.
  Il comma 2 dell'articolo 5 differisce i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene differito dal 28 febbraio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione. Il 28 febbraio 2013 e il 1o gennaio 2014 erano i termini originari individuati dall'articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179 del 2012 che aveva così sostituito l'articolo 111, comma 1, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).
  Giudica di notevole rilievo le disposizioni dell'articolo 12, che prorogano di un anno, fissandolo al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC). Osserva che il termine originario era individuato dal Testo unico nel 31 dicembre 2010. Ricorda, in particolare, che la disposizione, come ora modificata dalla disposizione in commento, prevede il divieto, fino al 31 dicembre 2014, di acquisire partecipazioni editoriali in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete; in particolare per tali soggetti vige il divieto Pag. 208di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all'8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni. Il divieto vale inoltre per i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.
  Segnala inoltre le disposizioni recate dall'articolo 13, che, nel testo modificato dal Senato, introducono deroghe alle vigenti disposizioni in materia di servizi pubblici locali consentendo, al comma 1, fino al 31 dicembre 2014, la prosecuzione di gestioni non conformi agli orientamenti dell'Unione europea, che sarebbero dovute cessare, ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, entro il 31 dicembre 2013; la proroga è subordinata alla predisposizione da parte dell'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo alla pubblicazione della relazione sulle modalità di affidamento prevista dal medesimo articolo 34. Il comma 2 prevede inoltre l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del prefetto nel caso non si sia proceduto, entro il 30 giugno 2014, all'individuazione degli ambiti o bacini ottimali, come richiesto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 (il termine originario previsto da tale disposizione era il 30 giugno 2012). Il comma 3 specifica che il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti a decorrere dal 31 dicembre 2014. Il comma 4 esclude dall'ambito di applicazione della disposizione i settori del gas, dell'energia elettrica e delle farmacie comunali, come già previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 17 del 2012.
  Osserva che la disposizione, pur applicandosi alla generalità dei servizi pubblici locali e risultando quindi, per questo motivo, di competenza diretta della I Commissione, che sta esaminando il provvedimento in sede referente, riveste un notevole interesse anche per la IX Commissione in quanto riguarda anche tutto il settore del trasporto pubblico locale.
  Segnalo infine, come d'interesse della IX Commissione, anche se di diretta competenza della VIII Commissione Ambiente, la disposizione dell'articolo 2, comma 1 che proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 luglio 2014, le ordinanze del Presidente del Consiglio sulla gestione commissariale del Capo Dipartimento della Protezione Civile per la prosecuzione dei compiti finalizzati al superamento dell'emergenza del relitto Costa Concordia, e l'istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero proposto dalla Costa Crociere S.p.A.

  Paolo COPPOLA (PD) in via preliminare evidenzia l'esigenza che la Commissione, nel caso di provvedimenti ad essa assegnati in sede consultiva, esprima il proprio parere prima del termine fissato per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione competente in sede referente, in modo che i contenuti del parere approvato e, più in generale, le questioni sollevate nel dibattito possano essere ripresi in proposte emendative del testo del provvedimento. Esprime disappunto per la proroga contenuta nell'articolo 12, che ancora una volta differisce il termine relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra i settori dell'editoria, della radiotelevisione e delle comunicazioni elettroniche, mentre, a suo avviso, tale questione dovrebbe essere affrontata, in modo da definire una disciplina che stabilmente impedisca l'incrocio di partecipazioni in settori così rilevanti e delicati. Più in generale ritiene utile che i ricorrenti decreti-legge recanti la proroga dei termini di numerose disposizioni legislative siano accompagnati da una relazione con la quale si indichino in modo puntuale le motivazioni relative alla mancata emanazione Pag. 209di atti amministrativi, i cui termini vengono ripetutamente differiti e si individuino le strutture amministrative, nonché i dirigenti responsabili dei ritardi.

  Ivan CATALANO, presidente, nel condividere pienamente l'esigenza evidenziata dal collega Coppola in merito ai tempi di espressione dei pareri in sede consultiva, segnala che, nel caso specifico del provvedimento in oggetto, i tempi di esame da parte della Commissione competente in sede referente sono stati anticipati in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 5).

  Nicola BIANCHI (M5S) chiede al presidente di sospendere brevemente la seduta al fine di porre al relatore alcune questioni meritevoli a suo giudizio di essere inserite nella proposta di parere, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e ai diritti aeroportuali.

  La seduta, sospesa alle 12.30, è ripresa alle 12.45.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatore, a seguito delle indicazioni emerse nel corso del dibattito e delle sollecitazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle, presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 12.50.

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