CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2014
178.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Decreto-legge 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata di martedì 11 febbraio scorso.

  Miriam COMINELLI (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni (vedi allegato 1).

  Ermete REALACCI, presidente, comunica che i deputati del gruppo M5S hanno presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2).

  Alberto ZOLEZZI (M5S) stigmatizza l'insussistenza delle condizioni necessarie per intervenire sul decreto-legge in esame al fine di migliorarlo, vanificando di fatto il lavoro istruttorio della Commissione in sede consultiva.

  Ermete REALACCI, presidente, nel prendere atto di quanto affermato dal deputato Zolezzi, ribadisce quanto già detto nella seduta di ieri sull'importanza che la Commissione esprima comunque un parere articolato e puntuale sui provvedimenti al proprio esame, anche quando, come nel caso di specie, i margini di Pag. 194modifica del decreto-legge in titolo appaiono limitati, poiché la deliberazione della Commissione è utile per poter incidere, anche se non nell'immediato, nel procedimento legislativo e, più in generale, nel percorso complessivo di costruzione della legislazione. Informa infine la Commissione di aver appreso con piacere che anche la X Commissione si accinge a esprimere un parere sul decreto legge in esame con il quale si chiede di sopprimere l'articolo 4-bis del decreto-legge, introdotto dal Senato, che reca l'inaccettabile proroga di un anno dell'entrata in vigore della nuova normativa che impone di dotare di impianti alimentati da fonti rinnovabili gli edifici nuovi e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore e che, in caso di sua approvazione, la proposta di parere alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

  La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativa presentata dai deputati del gruppo M5S.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Esame emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

  Ermete REALACCI (PD) presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, due emendamenti al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836).
  Il primo di essi, l'emendamento Manfredi 1.1, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge, vale a dire nell'elenco delle direttive che, ai fini del recepimento, necessitano anche del parere delle Commissioni parlamentari, la direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013, recante alcune modifiche alle direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, il cui termine di recepimento è fissato al 14 settembre 2015.
  Il secondo emendamento, invece, l'emendamento Vignaroli 1.4, è volto ad inserire nell'Allegato B del disegno di legge la direttiva 2013/2/UE del 7 febbraio 2013, recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il cui termine di messa in vigore è fissato al 30 settembre 2013.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Esame emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sugli emendamenti al disegno di legge all'ordine del giorno presentati direttamente presso la XIV Commissione e trasmessi alla VIII Commissione in quanto vertenti su materie di sua competenza. Al riguardo, ricorda che al parere della Commissione è riconosciuta, in questa fase, una particolare efficacia vincolante. Segnala, infatti, che, qualora la Commissione esprima parere favorevole su un emendamento, la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi al parere e potrà respingerlo solo per motivi attinenti alla compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale; qualora, invece, la Commissione esprima parere contrario, la XIV Commissione non potrà procedere oltre nell'esame dell'emendamento medesimo.
  Ciò detto, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, informa che la XIV Commissione ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere, numerosi emendamenti riferiti al disegno di legge europea 2013 bis (C. 1864).
  Segnala preliminarmente che la maggior parte di essi si riferisce agli articoli 15 e 17, vale a dire a due articoli del disegno di legge sui quali la Commissione ha già avuto modo di soffermarsi approvando anche propri emendamenti.
  Con riferimento ai singoli emendamenti, fa presente che l'emendamento Colonnese 14.1, relativo all'articolo 14 del disegno di legge, che reca modifiche alla disciplina nazionale che istituisce un'infrastruttura che renda compatibile e utilizzabile in ambito comunitario le informazioni ambientali georeferenziate (la cosiddetta informazione territoriale), è diretto a rafforzare gli strumenti di accessibilità ai dati territoriali prevedendo espressamente la garanzia della possibilità per i cittadini di acquisire, senza alcuna limitazione, ogni tipo di informazione ambientale.
  Osserva, quindi, che vi è un gruppo di emendamenti relativi all'articolo 15 del disegno di legge, il quale modifica in più punti la disciplina nazionale relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di superare la procedura d'infrazione n. 2086 del 2009. In particolare, l'emendamento Prataviera 15.8 è diretto a uniformare, ai fini della valutazione ambientale, la disciplina relativa al contenuto informativo degli elaborati (progetto preliminare e progetto definitivo) necessari ai fini della realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
  L'emendamento Colonnese 15.9 si propone, invece, di garantire sempre la partecipazione dei cittadini alle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti relativi alla realizzazione sia dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere che di tutti gli altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
  Gli identici emendamenti Matarrese 15.2 e Tancredi 15.7 sono poi diretti a sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge, che novella l'articolo 6, comma 6, lettera b), del Codice ambientale, eliminando quella parte della disposizione che prevede, come condizione per l'assoggettamento a VIA dei progetti elencati dall'allegato IV alla Parte seconda del Codice, che tali progetti ricadano, anche solo parzialmente, in aree naturali protette.
  L'emendamento Matarrese 15.3, esclusivamente di natura formale, è diretto semplicemente a correggere un refuso contenuto nel testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del disegno di legge.
  L'emendamento Matarrese 15.4 è diretto a prevedere che il decreto ministeriale previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 quale strumento per la definizione dei criteri e delle soglie per Pag. 196ciascuna tipologia di progetto, ai fini del loro assoggettamento o meno alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sia emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  L'emendamento Matarrese 15.5 reca invece una modifica solo formale al testo della citata lettera d) del comma 1 dell'articolo 15, senza alterarne la portata e gli effetti normativi.
  Riprendendo il tema generale dell'accessibilità al pubblico dei dati ambientali in possesso delle pubbliche amministrazioni, gli emendamenti Nesci 16.1, Lorefice 16.2 e 16.3, relativi all'articolo 16 del disegno di legge, che reca norme in materia di inquinamento acustico, si propongono di garantire sempre ovvero di semplificare l'accesso dei cittadini ai provvedimenti, ai dati e agli strumenti conoscitivi e programmatori delle pubbliche amministrazioni in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dalle fonti di inquinamento acustico.
  Osserva, quindi, che vi è, infine, un ultimo gruppo di emendamenti che si riferisce all'articolo 17 del disegno di legge, il quale mira ad apportare alcune necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, emendando alcune norme introdotte lo scorso anno dall'articolo 25 della legge europea 2013.
  Ritiene che tali emendamenti possano essere raggruppati in due distinti sottoinsiemi, il primo dei quali diretto in qualche modo a semplificare le disposizioni normative e a rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, e il secondo a rafforzare e rendere più pressante il contenuto del medesimo articolo 17.
  In particolare, appartengono al primo sottoinsieme gli emendamenti Tancredi 17.10 e 17.11, nonché gli emendamenti Matarrese 17.4, 17.5 e 17.3, che mirano a sopprimere alcune disposizioni normative ovvero semplici espressioni letterali contenute nel comma 1, nel comma 2, lettera a) e nel comma 3, lettere b), e) ed f) del medesimo articolo, con il complessivo intento di rendere meno stringenti le tutele recate dall'articolo 17 in materia di danno ambientale, nonché gli identici emendamenti Matarrese 17.2 e Tancredi 17.12, che mirano ad introdurre una lettera aggiuntiva al comma 3 dell'articolo 17, al fine di estendere l'applicabilità dell'articolo 17 del disegno di legge (nonché dell'articolo 315 del decreto legislativo n. 152 del 2006) anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
  Appaiono invece diretti a rafforzare e a rendere più pressante il contenuto dell'articolo 17 sia l'emendamento Carrescia 17.1 che gli emendamenti Pannarale 17.7 e 17.8 e Ricciatti 17.9.
  Infine all'articolo 18 del disegno di legge, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione e volto a superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito del caso di precontenzioso EU Pilot 4680/13/MARKT, sono riferite le ultime due proposte emendative. La prima di esse, l'emendamento Fico 18.1, è diretto a restringere la deroga prevista dal comma 1, lettera b) del medesimo articolo 18, al divieto di affidamento di appalto o di concessioni previsto dall'articolo 90 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) agli affidatari degli incarichi di progettazione. La seconda, invece, vale a dire l'articolo aggiuntivo 18.01 presentato dal relatore presso la XIV Commissione, è volto ad adeguare la normativa nazionale in tema di avvilimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia europea il 10 ottobre 2013 nella pronuncia relativa alla causa C-94/12.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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