CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 febbraio 2014
177.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 143

SEDE REFERENTE

  Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Michele BORDO, presidente e relatore, avverte che in qualità di relatore sul disegno di legge europea ha depositato alcune proposte emendative, inserite nel fascicolo degli emendamenti che, così integrato, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
  Precisa che si tratta di 3 emendamenti e 5 articoli aggiuntivi che, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Governo, consentono di risolvere ulteriori casi EU Pilot o procedure di infrazione, nonché di garantire un corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale.
  In particolare, l'emendamento 3.3 è integralmente sostitutivo dell'articolo 3 ed è finalizzato – anche sulla base delle indicazioni nel frattempo pervenute dalla Commissione europea – a dare migliore soluzione alle contestazioni mosse nella procedura di infrazione n. 2008/4541 in materia di commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica.
  L'articolo aggiuntivo 18.01 è volto ad adeguare la normativa nazionale in tema di avvalimento nei contratti pubblici secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 (causa C-94/12). In particolare, si sostituisce il comma 6 dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici – ritenuto dalla Corte incompatibile con l'articolo 47 della direttiva 2004/18/CE – al fine di eliminare il divieto di ricorrere a più di una impresa ausiliaria per lavori compresi nella stessa categoria di qualificazione.
  L'emendamento 22.1 modifica l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, contenente la normativa sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, riproponendo nella normativa nazionale l'esatta formulazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE. Si inserisce inoltre nel testo del medesimo decreto una disposizione che regola le prassi gravemente inique, contemplate dalla direttiva. Ciò al fine di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nelle due procedure UE Pilot 5216/13/ENTR (aperta il 12 maggio 2013), e 5977/13/ENTR (aperta il 3 febbraio 2014 e che richiede di dimostrare una diminuzione nei tempi di pagamento).
  L'emendamento 23.5 integra la rubrica dell'articolo 23, citando espressamente la sentenza della Corte di giustizia del 24 novembre 2011, in materia di responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto dell'UE, ed è necessario per meglio chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo medesimo.
  L'articolo aggiuntivo 23.05 reca disposizioni volte a garantire il pieno e puntuale recepimento della direttiva 2009/109 relativa Pag. 144agli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni, in linea con le richieste formulate dalla Commissione europea nel caso Eu Pilot 5062/13/MARK.
  L'articolo aggiuntivo 23.06 provvede, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, ad attuare la direttiva 2013/25/UE, che ha modificato alcune direttive in materia di diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. In particolare si integrano con la voce relativa alla Croazia alcuni allegati relativi ai titoli di formazione nelle professioni medica e forense.
  L'articolo aggiuntivo 23.07 è volto a potenziare le misure di contrasto alle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali, al fine di assicurare la piena applicazione del Regolamento (UE, EURATOM) 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
  L'articolo aggiuntivo 23.08 è volto ad assicurare la piena attuazione nel nostro ordinamento, per le parti non direttamente applicabili, del Regolamento (UE) n. 473/2013 del 21 maggio 2013, uno dei due regolamenti del c.d. Two Pack che ha integrato la cornice normativa della nuova governance economica europea. Al fine di dare specifica attuazione all'articolo 5 del Regolamento, che impone agli Stati membri di disporre di enti indipendenti che monitorino l'osservanza delle regole di bilancio e ne valutino l'applicazione, l'emendamento attribuisce alla Corte dei conti il compito di svolgere le necessarie verifiche di rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 196 del 2009.
  Segnala infine che per un errore materiale era rimasto escluso dal fascicolo l'emendamento 20.1 Savino, Squeri, che è stato inserito nel fascicolo e ricorda che i nuovi emendamenti saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
  Avverte quindi che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità formulate nella seduta dello scorso 5 febbraio.
  Ricorda innanzitutto che, con riferimento alle proposte emendative volte ad intervenire su disposizioni di delega, il criterio cui si è attenuto è stato quello di non ritenere ammissibili gli emendamenti che inseriscono criteri e principi direttivi non aventi carattere consequenziale rispetto alle medesime disposizioni di delega o relativi a materie estranee al loro contenuto, in conformità con quanto indicato dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012.
  In tal senso, conferma il giudizio di inammissibilità espresso con riferimento ai seguenti emendamenti:
   3.20 Barbanti che interviene sull'articolo 3 del disegno di legge di delegazione europea – secondo semestre (C. 1836) – volto a recepire la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento – inserendo un ulteriore criterio di delega relativo alla separazione tra le attività commerciali e di investimento delle banche. Si tratta di materia estranea al contenuto della direttiva 2013/36/UE e del Regolamento 573/2013, come peraltro dimostrato dal fatto che il tema è oggetto di una apposita e distinta proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 28 gennaio 2014 (COM(2014)43);
   11.1 Giacobbe ed altri. L'emendamento interviene sull'articolo 11 del disegno di legge europea bis (C. 1864) che reca disposizioni esclusivamente volte a sanare la procedura di infrazione relativa alla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, limitandosi a modificare la relativa normativa di settore. L'emendamento, proponendo di estendere la delega anche ad altre discipline speciali inerenti ai settori marittimo, portuale e del trasporto ferroviario, appare estraneo ai rilievi oggetto della procedura di infrazione 2011/2098, cui l'articolo 11 si riferisce, né appare Pag. 145volto a dare attuazione ad altri specifici obblighi normativi europei.

  Ribadisce inoltre, con riferimento ai seguenti emendamenti, quanto segue:
   5.9 Ruocco, 5.4 e 5.3 Prataviera, 5.8 Ruocco, 5.6 e 5.5 Prataviera, che intervengono sull'articolo 5 del disegno di legge europea bis (C. 1864), sono volti a innalzare a percentuali superiori al 75 per cento il reddito minimo che deve essere prodotto in Italia dai soggetti non residenti ai fini della fruizione del regime fiscale dei contribuenti minimi, e che sono inammissibili in quanto incompatibili con il diritto dell'UE. Ribadisce in proposito che la soglia del 75 per cento del reddito prodotto, ai fini della equiparazione del trattamento fiscale tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti, è stabilita dalla raccomandazione 94/79/CE, atto di natura in sé non vincolante, ma è assunta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'UE a parametro di valutazione delle eventuali discriminazione tra contribuenti residenti e contribuenti non residenti (cfr. la sentenza nella causa C-39/10 e le sentenze ivi richiamate). Sottolinea che le sentenze della Corte di Giustizia debbono essere – in base al principio del primato del diritto dell'Unione europea richiamato dalla giurisprudenza costante e consolidata della Corte costituzionale – equiparate alla normativa dell'Unione europea avente efficacia diretta e prevalgono pertanto sulla normativa nazionale (si veda al riguardo la sentenza della Corte costituzionale 170/1984);
   gli emendamenti 6.2 e 6.1 Prataviera che intervengono sull'articolo 6 del disegno di legge europea bis (C. 1864). L'articolo 6 disciplina talune esenzioni in materia di imposte sulle successioni e donazioni, estendendole agli enti pubblici, alle associazioni e alle fondazioni residenti negli altri Stati membri dell'UE. Ciò al fine di risolvere la procedura di infrazione avviata per disparità di trattamento e violazione del principio della libera circolazione dei capitali previsti dal Trattato sul funzionamento dell'UE e dall'Accordo SEE. Gli emendamenti, subordinando l'accesso alle esenzioni al requisito della costituzione da almeno 15 anni, non previsto per le associazioni italiane, configurano una misura restrittiva della libera circolazione e discriminatoria nel trattamento per le associazioni costituite in altri Stati membri rispetto a quelle italiane, che l'intervento normativo del Governo mira invece a rimuovere;
   7.1, 7.2, 7.4 e 7.3 Prataviera. La disposizione di cui all'articolo 7 del disegno di legge europea bis (C. 1864) è volta a rimuovere la disparità di trattamento fiscale tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero, prevedendo che l'IVAFE (Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) sia applicata, così come avviene per l'imposta di bollo, ai soli prodotti finanziari. Gli emendamenti, estendendo nuovamente l'IVAFE alle attività oltre che ai prodotti finanziari, operano nella direzione opposta rispetto a quanto contestato in sede europea e non consentirebbe pertanto la risoluzione del caso EU PILOT, che l'articolo 7 è inteso a risolvere;
   come già evidenziato, gli emendamenti all'articolo 13 del disegno di legge europea bis (C. 1864) 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.15 Borghesi e Prataviera sono da ritenere inammissibili. Ricorda infatti che l'articolo 13 del provvedimento, in materia di richiami vivi, si limita a modificare l'articolo 4, comma 3, della legge n. 157 del 1992 in materia di prelievo venatorio, precisandone la portata nel senso indicato dalla Commissione europea nella procedura EU Pilot 1611/10/ENVI. La Commissione ritiene infatti necessario che siano apportate modifiche alle sole disposizioni nazionali concernenti la cattura di uccelli per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo, subordinandole al rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 9 della direttiva 2009/147. Gli emendamenti in questione, pur intervenendo sulla medesima legge n. 157 del 1992, riguardano numerose ulteriori disposizioni Pag. 146che non sono oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, né rispondono alla necessità di dare attuazione o assicurare l'applicazione delle norme dell'Unione europea. Precisa infine che gli emendamenti 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 erano stati ritenuti ammissibili, in identica formulazione, nell'ambito dell'esame della Legge europea 2013 (C. 1327) in quanto volti a modificare disposizioni (articolo 26) finalizzate al superamento della procedura di infrazione 2006/2131 in materia di caccia in deroga, attualmente superata.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, avverte che in qualità di relatore sul disegno di legge di delegazione europea ha depositato due proposte emendative, inserite nel fascicolo degli emendamenti che, così integrato, sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 2).
  Si riserva inoltre – con riferimento alla materia affrontata dall'articolo 7 del provvedimento, riguardante l'attuazione della normativa in materia di protezione internazionale – di presentare alcune proposte emendative che auspica possano operare una sintesi delle diverse posizioni espresse negli emendamenti già depositati.

  Annalisa PANNARALE (SEL) come già rilevato in altra occasione, auspica che l'ASGI possa essere ascoltata dalla Commissione in sede di audizione sulle tematiche richiamate dal relatore.

  Michele BORDO, presidente, ritiene che occorra valutare le modalità di tale audizione e si riserva di sottoporre la richiesta alla valutazione dell'ufficio di presidenza della Commissione.
  Ricorda quindi che i nuovi emendamenti presentati dal relatore saranno tempestivamente trasmessi alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) sottolinea come il suo gruppo abbia già espresso il proprio orientamento sul provvedimento in titolo e si riserva di intervenire nuovamente non appena sarà illustrata la posizione del relatore.

  Annalisa PANNARALE (SEL) esprime alcune perplessità in ordine alla difformità dello schema di decreto rispetto ai criteri recati dalla disposizione di delega e attende di conoscere le valutazioni del relatore al riguardo.

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  Paolo ALLI (NCD), relatore, segnala che è sua intenzione, acquisiti gli orientamenti sull'atto della 14a Commissione del Senato e della Commissione Affari Sociali della Camera, formulare una proposta di parere favorevole che tenga conto di quanto segnalato dal mondo della ricerca scientifica, con particolare riferimento alla disposizione che differisce al 1o gennaio 2017 l'entrata in vigore dei divieti relativi ad alcune tipologie di ricerche. Si tratta di una questione che rischia di determinare seri problemi per quei progetti di ricerca che siano avviati prima del 2017 e che abbiano un orizzonte temporale che va oltre tale data. Si tratta di un elemento che potrebbe penalizzare significativamente la ricerca italiana e che ha motivato, tra l'altro, il parere contrario formulato dalla XII Commissione.

  Michele BORDO, presidente, concorda con il relatore; nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 3), che illustra.

  Vega COLONNESE (M5S), pure apprezzando la disponibilità dimostrata dal relatore, aderisce alle posizioni assunte dai colleghi del M5S presso la Commissione Affari sociali e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento, per le numerose criticità rilevate.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, ritiene opportuno seguire il dibattito sul provvedimenti in corso presso la Commissione Affari sociali, ai fini degli opportuni approfondimenti.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Atto n. 58.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del Pag. 148giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ritiene opportuno attendere l'espressione del parere sul provvedimento da parte della Commissione di merito. Alla luce degli elementi di valutazione acquisiti, si riserva quindi di formulare una proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
Atto n. 65.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, che va nella direzione di una maggiore trasparenza.

  Annalisa PANNARALE (SEL) preannuncia il voto contrario del Gruppo di SEL sul provvedimento, motivato da ragioni squisitamente politiche. Si tratta infatti di recepire una direttiva che è direttamente connessa con l'inadeguatezza del sistema di governance economica e finanziaria dell'Unione europea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 11 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
COM(2013)821 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.
COM(2013)822 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.
COM(2013)824 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Michele BORDO, presidente e relatore, rileva che la proposta di regolamento all'ordine del giorno è stata adottata sulla base delle previsioni dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che impegna l'Unione stessa e gli Stati membri a intervenire per contrastare le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
  L'articolo 86 del medesimo Trattato prevede che, a tal fine, mediante la procedura legislativa ordinaria, si possa istituire una Procura europea «a partire da Eurojust».
  Stante la delicatezza della materia, si stabilisce che il Consiglio debba deliberare Pag. 149all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, ammettendosi soltanto in subordine la possibilità di ricorrere a una cooperazione rafforzata.
  La proposta di regolamento trae origine, nelle considerazioni della Commissione europea, dalla constatazione per cui il sistema vigente non tutelerebbe adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione. Vengono quantificati in circa 500 milioni di euro negli ultimi tre anni gli importi persi a seguito di frodi.
  La grave situazione denunciata dalla Commissione europea discende dal fatto che, attualmente, le indagini e le azioni penali in materia rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri. L'assenza di un'adeguata attenzione da parte di questi ultimi e le forti disomogeneità esistenti nelle legislazioni e nelle prassi amministrative dei diversi paesi produrrebbero la conseguenza di impedire un'efficace azione di contrasto alle frodi.
  D'altra parte, anche gli organismi già operativi (come Europol, Eurojust e Olaf) non sono legittimati a svolgere indagini di carattere penale.
  Venendo ai contenuti della proposta di regolamento e limitandosi ai profili che possono investire più direttamente la XIV Commissione, va evidenziato in primo luogo che all'istituzione della Procura europea, a rigore, si sarebbe dovuto procedere previa riforma di Eurojust, cosa che invece non è ancora accaduta.
  Un ulteriore profilo problematico discende dal fatto che il testo in esame non individua i reati per i quali l'istituenda Procura eserciterebbe la sua competenza, limitandosi a rinviare alla proposta di direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'UE mediante il diritto penale, il cui iter è ancora in corso.
  Tale rinvio può determinare una condizione di incertezza circa l'ambito materiale delle materie di competenza della Procura.
  Qualche perplessità suscitano anche le disposizioni di cui all'articolo 7, in base alle quali il regolamento interno della procura verrebbe adottato con decisione del procuratore europeo, dei suoi 4 sostituti e di 5 procuratori europei delegati scelti dal medesimo procuratore in base a un sistema di rotazione che deve tener conto della consistenza demografica e della collocazione geografica degli Stati membri.
  In forza di tale disposizione, il regolamento verrebbe dunque adottato a maggioranza semplice da un collegio costituito in parte in base alle preferenze del procuratore europeo il cui voto, oltre tutto, prevarrebbe in caso di parità.
  Peraltro, anche il procuratore europeo sarebbe nominato dal Consiglio a maggioranza semplice; probabilmente la delicatezza delle funzioni e l'ampiezza dei poteri che gli vengono affidati potrebbero giustificare una maggioranza qualificata.
  In base alla proposta di regolamento, tra il procuratore europeo e i procuratori delegati si instaurerebbero rapporti di natura gerarchica.
  Ulteriori puntuali disposizioni disciplinano le regole procedurali applicabili alle indagini e all'azione penale, regolando anche le ipotesi di archiviazione ovvero addirittura di compromesso mediante pagamento di una sanzione forfetaria.
  Vengono poi stabilite disposizioni in materia di garanzie procedurali applicabili, di protezione dei dati e di relazioni tra la procura e altri organismi europei, tra cui in particolare Eurojust.
  In conclusione, si può rilevare che il regolamento è pienamente condivisibile quanto agli obiettivi che deve conseguire, vista la dimensione dei fenomeni che ne sono alla base.
  Un più efficace contrasto alle frodi consentirà infatti di ottenere due vantaggi: per un verso, quello di combattere attività illegali e spesso addirittura criminali ai danni del bilancio dell'UE e, per altro verso, quello di contribuire a migliorare l'utilizzo delle risorse stanziate dall'Unione europea.
  Sul piano della traduzione concreta degli obiettivi che si intendono perseguire, il testo della proposta richiede tuttavia alcuni approfondimenti, in primo luogo da Pag. 150parte del Governo nazionale, allo scopo di pervenire a una disciplina che non si presti a rilievi e critiche.
  Per questo motivo, è auspicabile che, eventualmente d'intesa con la Commissione competente per il merito, si possa procedere a un numero limitato di audizioni per acquisire ulteriori informazioni e elementi di valutazione.
  In considerazione della scadenza nella giornata di domani del termine di otto settimane previsto per l'espressione del parere relativo alla verifica della conformità al principio di sussidiarietà, formula sin d'ora tre proposte di documenti sulle tre proposte di direttiva che esprimono una valutazione di conformità (vedi allegati 4, 5 e 6), che auspica possano essere approvati nella seduta già convocata per la giornata di domani.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede al presidente di valutare la possibilità di inserire nella proposta di documento relativa alla Proposta di direttiva sull'ammissione al patrocinio (COM(2013)824 final) una osservazione che inviti a coordinare l'implementazione della proposta di direttiva in titolo con una concreta valorizzazione nell'ordinamento nazionale dell'istituto del gratuito patrocinio ripensando ovvero annullando la riduzione di un terzo degli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato nei casi di patrocinio a spese dello Stato, e conseguentemente abrogando le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 115/02 apportate dal comma 416, lettere a) e b) della legge di stabilità 2014.

  Michele BORDO, presidente e relatore, si riserva di valutare tale indicazione, che tuttavia appare attinente al merito dell'atto più che alla valutazione dei profili di sussidiarietà.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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