CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 febbraio 2014
175.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 FEBBRAIO 2014

Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 7 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore nella seduta del 6 febbraio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e ne dà lettura (vedi allegato).
  Fa inoltre presente che: le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15, in materia biocarburanti non presentano Pag. 6profili di incompatibilità con la normativa comunitaria; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili; l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14; la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-bis, recante una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario; le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-ter, che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate; l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-bis, potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente; il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994 ,del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità; appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-bis, in maniera conforme alla prassi contabile vigente.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, formula quindi sul testo del provvedimento in esame la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1920-A, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    al fine di garantire che dall'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 1, in materia di trasparenza e di semplificazione della lettura dei contratti nel settore del gas e dell'elettricità, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'esplicita clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15 in materia biocarburanti non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
    le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 che imputano anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie la concessione dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e per le piccole e medie imprese, appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica e il loro utilizzo non appare, pienamente coerente con la disciplina normativa dei medesimi fondi;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico Pag. 7per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili;
    l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14;
    la nomina di un Commissario straordinario e l'istituzione di una contabilità speciale per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro di cui all'articolo 4-ter, comma 2, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura, dal momento che la disposizione citata fa genericamente riferimento all'utilizzo di «risorse acquisite» delle quali non è possibile verificare né l'idoneità né l'effettiva sussistenza;
    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-quater, che prevedono l'assunzione da parte dell'Istituto per il commercio estero – Agenzia per l'internazionalizzazione di personale a tempo indeterminato, comportano oneri a carattere permanente per i quali è stata prevista una copertura solo pluriennale a valere su risorse già integralmente destinate all'attuazione di specifici interventi;
    le modifiche apportate all'articolo 5, comma 2, che prevedono che l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non sia più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente comporterebbe l'insostenibilità, con le attuali risorse umane, delle attività assegnate agli uffici medesimi;
    all'articolo 9, comma 2, ai fini della determinazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di buoni sconto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria, per l'acquisto di libri, appare necessario prevedere che tale assegnazione si verifichi nell'ambito delle risorse complessive specificamente individuate nel programma operativo nazionale di riferimento;
    all'articolo 9, comma 2-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta per la diffusione della lettura, occorre introdurre una esplicita clausola volta al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5;
    le modifiche apportate all'articolo 10, comma 01, che prevedono l'istituzione della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello – sezione distaccata di Bolzano con la conseguente rimodulazione delle competenze della sezione specializzata di Venezia, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la clausola di neutralità finanziaria ivi indicata non appare idonea ad escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'estensione ai finanziamenti alle piccole e medie imprese dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostituiva sui redditi finanziari, prevista all'articolo 11, comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
    la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-bis, recanti una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;
    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-ter, che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate;
    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-quinquies, volte a prevedere Pag. 8l'iscrizione alla gestione INPS artigiani dei soci delle cooperative artigiane determinano minori entrate contributive prive di copertura finanziaria;
    l'estensione alle società per la cartolarizzazione dei crediti dell'ambito di applicazione dell'imposta sostituiva sui redditi finanziari, prevista dall'articolo 12, comma 5, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di copertura finanziaria;
    al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 6-bis recante la disciplina del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che hanno incluso tra i finanziamenti garantiti dallo Stato anche alcuni titoli e obbligazioni emessi da piccole e medie imprese, appare necessario prevedere esplicitamente che tali garanzie siano concesse nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, che prevede la sospensione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo, comporta minori entrate prive di copertura finanziaria;
    le risorse utilizzate a copertura delle minori entrate, che derivano dalla modifica della determinazione dell'aliquota dell'accisa sulla birra, dovrebbero invece essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-bis potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;
    il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge n. 84 del 1994 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità;
    al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, per le imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, occorre riformulare il suddetto comma, in modo da escludere il riconoscimento di diritti soggettivi, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali, in conformità alla disciplina contabile vigente;
    l'articolo 13, comma 9-bis, recante disposizioni per la realizzazione della tratta ferroviaria Salerno – Stadio Arechi, non indica chiaramente a quali risorse intenda fare riferimento e la loro destinazione ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio, in quanto formulata genericamente, non consente di escludere che si verifichi una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile;
    le disposizioni concernenti i benefici pensionistici relativi al personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, commi 19-bis e 19-ter, presentando anche carattere interpretativo, determinerebbero la ricostruzione di trattamenti pensionistici già in essere con corresponsione di arretrati, suscettibili di determinare nel primo anno di applicazione un esborso sensibilmente superiore a quello relativo agli anni successivi, in contrasto con la spesa a tal fine autorizzata pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
    appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-bis, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
    l'utilizzo del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), deve essere riformulato in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa, in conformità con la vigente disciplina contabile;
    appare opportuno riformulare il comma 1, lettera d), dell'articolo 14, che disciplina la destinazione delle risorse previste dal medesimo comma prevedendo il loro previo versamento all'entrata ed eliminando Pag. 9il riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalla lettera a), che potrebbe comportare la non attuabilità dell'intera disposizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente: 6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero a valere fino a: n. 183.

  Conseguentemente:
   al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole
: o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
   al comma 13, primo periodo, sostituire le parole da: o della pianificazione nazionale fino a: per il finanziamento con le seguenti: per il cofinanziamento;
   al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole da: e al Fondo per lo sviluppo e la coesione fino a: compensazioni;
   all'articolo 4-ter, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: di cui al comma 1;
   all'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater;
   all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato;
   all'articolo 6, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero nell'ambito fino a: n. 183.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola:
complessiva;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: o sulla collegata pianificazione fino alla fine del periodo;
   al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero nell'ambito fino a: n. 183;
   al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
   al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da: e al Fondo per lo sviluppo e la coesione fino a: correlate compensazioni;
   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento;
   all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5;
   all'articolo 10, sopprimere il comma 01.

Pag. 10

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1:
   al numero 9) dopo le parole:
Trento, aggiungere le seguenti: Bolzano (sezione distaccata);
   sopprimere il numero 9-bis;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere il comma 3-quinquies;
   all'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da:, ovvero a società per la cartolarizzazione fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
   all'articolo 12, sopprimere il comma 7-bis;
   all'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma;
   all'articolo 13, sopprimere il comma 9-bis;
   all'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter;
   all'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti:, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque;
   all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
    1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  e con la seguente condizione:
   sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica Pag. 11la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, in considerazione del fatto che le risorse destinate alla copertura delle minori entrate che derivano da tale disposizione, per quanto disponibili, dovrebbero essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 3, comma 12 e 6, comma 11, con i quali saranno disciplinate le disposizioni applicative del relativo credito d'imposta siano comunque adottati, in conformità a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge, successivamente all'approvazione dei programmi operativi di riferimento.».

  Rocco PALESE (FI-PdL), atteso che il rappresentante del Governo ha rilevato che non vi sono problemi di copertura finanziaria, ex articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, segnala come, a suo avviso, sarebbe opportuno che la condizione prevista nella proposta di parere dianzi formulata dal relatore, secondo cui si chiede di sopprimere la richiamata disposizione, venga posta in votazione come semplice osservazione.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD) manifesta forti perplessità in ordine alla condizione, prevista nella proposta di parere formulata dal relatore, in virtù della quale si chiede la soppressione del comma 9-bis dell'articolo 13, che prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno – Stadio Arechi, che le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate siano destinate, nei limiti di 5 milioni di euro, a investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015. Nel ricordare che tale comma 9-bis è stato inserito nel testo del provvedimento, in sede di esame in sede referente, grazie all'approvazione dell'emendamento a sua firma 13.7, contesta la valutazione negativa formulata su tale disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui, tra l'altro, la non univoca finalizzazione per la funzionalità al contratto di servizio non consentirebbe di escludere una dequalificazione della spesa. Evidenzia, infatti, come, nella fattispecie considerata, non vi sia assolutamente il rischio che si realizzi una dequalificazione di spesa, in quanto appare indiscutibile la finalità della norma di prevedere un intervento destinato alla realizzazione di spese di investimento, ammortizzabili nel tempo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva preliminarmente come il relatore, nella proposta di parere dianzi formulata, abbia dato seguito alle osservazioni svolte, nella seduta di ieri, dai colleghi del MoVimento 5 Stelle con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, proponendo il ripristino della versione originaria di tali norme, con conseguente soppressione della parte in cui si prevede, ai fini di copertura finanziaria, il ricorso alla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Nel rilevare come, a suo avviso, la proposta formulazione dei citati articoli 3 e 6 presenti profili problematici di carattere finanziario, chiede che vengano tenute in debito conto le proposte emendative 3.200 e 6.200 a sua firma, che affrontano tale questione. Fa presente poi come, dalla proposta di parere formulata dal relatore, discendano aspetti problematici ulteriori, in merito alla disposizione di cui all'articolo 9. Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 5, prende atto che, nella proposta di parere, in conformità alle richieste avanzate dai deputati del MoVimento 5 Stelle, è prevista la soppressione Pag. 12della parte della norma in cui è disposta l'estensione dell'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento alle società per la cartolarizzazione dei crediti, ma esprime perplessità sul fatto che tale esclusione trovi ancora applicazione per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

  Laura CASTELLI (M5S) rileva criticità in ordine alla condizione prevista nella proposta di parere formulata dal relatore, volta a sopprimere il comma 7-bis dell'articolo 12, che dispone la sospensione, per l'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo. In particolare, contesta le motivazioni poste alla base della proposta del relatore, secondo cui la norma comporta minori entrate ed è priva di idonea copertura, segnalando che, nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni di merito, tale questione è stata più volta affrontata e la stessa Ragioneria generale dello Stato ha ritenuto non necessario prevedere una specifica copertura finanziaria per l'attuazione di tale disposizione.

  Maino MARCHI (PD), con riferimento alla soppressione dell'articolo 13, comma 9-bis, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, osserva che la disposizione in esame attiene agli investimenti e, come tale, non è suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa. Alla luce di tale elemento di valutazione, chiede pertanto che la predetta soppressione venga espunta dalla proposta di parere. Ritiene tuttavia che, in ragione della rilevanza delle questioni tuttora irrisolte, non sussistano al momento le condizioni per procedere all'espressione di un parere sul testo del provvedimento, e propone pertanto di sospendere brevemente i lavori al fine di svolgere i necessari, ulteriori approfondimenti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) condivide la richiesta testé formulata dall'onorevole Marchi.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'Assemblea riprenderà i propri lavori a partire dalle ore 11. Attesa la rilevanza delle questioni sollevate nel corso del dibattito, ritiene che una sospensione della seduta potrebbe consentire al Governo di compiere una valutazione ponderata in ordine al complesso delle osservazioni formulate dai colleghi intervenuti.

  Guido GUIDESI (LNA), al di là delle risposte che il Governo sarà eventualmente in grado di fornire, si domanda se non sia il caso di rinviare il provvedimento all'esame delle Commissioni di merito al fine di apportare in quella sede le necessarie modificazioni al testo o se, viceversa, la Commissione bilancio sia effettivamente nelle condizioni di procedere, nella seduta in corso, alla formulazione di una proposta di parere.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che tutte le eventuali condizioni contenute nella proposta di parere e formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dovranno comunque essere sottoposte, sotto forma di puntuali proposte emendative, alla successiva deliberazione dell'Assemblea.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), con riferimento alle condizioni contenute nella proposta di parere e relative all'articolo 10 del provvedimento, ricorda che sulla materia in questione il Ministero della giustizia aveva in precedenza manifestato un orientamento favorevole.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alle diverse richieste di chiarimento formulate nel corso degli interventi, osserva che il Governo avrebbe bisogno di maggior tempo a disposizione prima di rendere i necessari elementi informativi. Ricorda peraltro che, a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata nel corso della seduta di ieri, il Governo ha già provveduto a depositare la formale documentazione, certificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Precisa Pag. 13tuttavia che nella presente sede il Governo è tenuto ad esprimere valutazioni con esclusivo riferimento ai profili finanziari del provvedimento, a prescindere quindi da qualsivoglia considerazione di merito. Con specifico riferimento all'articolo 13, comma 9-bis, prima richiamato dagli onorevoli Bonavitacola e Marchi, osserva che, in assenza di apposita relazione tecnica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Governo non è in grado di modificare la posizione precedentemente assunta.

  Vincenzo CASO (M5S), nell'accogliere con soddisfazione la presentazione della documentazione formale da parte del Governo, manifesta perplessità sulla disposizione – introdotta all'articolo 2 del provvedimento, nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito – che prevede interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile nella misura di 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in quanto, a suo giudizio, in mancanza di assicurazioni al riguardo da parte del Governo, appare suscettibile di determinare una riduzione delle risorse complessivamente destinate alle piccole e medie imprese.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che in tale sede il Governo è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla tenuta complessiva, dal punto di vista finanziario, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e non anche nel merito dello specifico utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

  Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che sul provvedimento in esame, assai complesso ed articolato, è già stato svolto presso le Commissioni di merito un lavoro serio e prolungato, proprio al fine di consentire al Governo di assumere, con la massima cognizione di causa, le determinazioni relative alle diverse questioni dal medesimo provvedimento recate. Pertanto, in considerazione delle questioni tuttora controverse, ritiene opportuno disporre una breve sospensione dei lavori, per consentire al Governo di operare la necessaria sintesi sui vari aspetti ancora oggetto di valutazioni divergenti.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel prendere positivamente atto della presentazione di formale documentazione da parte del Governo, rinnova la richiesta di procedere ad una breve sospensione dei lavori.

  Davide CRIPPA (M5S) fa presente che sul provvedimento in esame è stato svolto un lavoro molto approfondito da parte della VI Commissione (Finanze) e della X Commissione (Attività produttive), di cui è vicepresidente. In relazione alla proposta emendativa presentata dal gruppo M5S e concernente le cartelle esattoriali, prima richiamata dalla collega Castelli, ricorda che la formulazione originaria della medesima recava espressamente anche l'indicazione delle necessarie coperture finanziarie, poi soppressa su specifica richiesta del Governo. Alla luce dei numerosi aspetti del provvedimento tuttora irrisolti, ritiene dunque che si debba disporre di un tempo ulteriore al fine di pervenire alla individuazione delle eventuali proposte di modifica, anche di natura sostanziale, da apportare al testo del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene opportuno procedere ad una sospensione della seduta, al fine di consentire al Governo, al relatore ed ai gruppi parlamentari di svolgere un supplemento di riflessione sui diversi punti del provvedimento oggetto di specifiche richieste di approfondimento.

  Maino MARCHI (PD) osserva come taluni interventi dei colleghi abbiano avuto carattere puntuale, mentre altri abbiano messo in discussione l'intero impianto del provvedimento come risultante dall'esame presso le Commissioni di merito. Precisa, infine, che la quasi totalità delle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore sono state formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Pag. 14

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) annuncia che da parte del gruppo M5S non vi è alcun intento ostruzionistico nell'affrontare l'esame del provvedimento.

  Guido GUIDESI (LNA), analogamente a quanto testé rappresentato dall'onorevole Villarosa, assicura che anche da parte del gruppo LNA non vi sarà alcun intento dilatorio rispetto al successivo corso del provvedimento. Tiene comunque ad evidenziare che i rilievi della Ragioneria dello Stato e le numerose condizioni contenute nella proposta di parere intaccano sostanzialmente il testo elaborato dalle Commissioni di merito.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel prendere atto con favore delle dichiarazioni da ultimo rese dagli onorevoli Villarosa e Guidesi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 11.35.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante trasmissione tramite impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, all'esito degli approfondimenti ulteriormente effettuati, volti a recepire i rilievi sollevati nel corso della discussione, formula la seguente nuova proposta di parere sul testo del provvedimento in oggetto:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1920-A, di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC- auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    al fine di garantire che dall'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 1, in materia di trasparenza e di semplificazione della lettura dei contratti nel settore del gas e dell'elettricità, non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario introdurre un'esplicita clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, recanti modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, e di cui all'articolo 1, comma 15, in materia biocarburanti non presentano profili di incompatibilità con la normativa comunitaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), capoverso 1-bis, non appaiono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
    le disposizioni di cui agli articoli 3 e 6 che imputano anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione la concessione dei crediti d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo e per le piccole e medie imprese, non pregiudicano gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo dal momento che saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 10, in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, saranno attuate dalle amministrazioni interessate nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili;
    l'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma Pag. 15di cui all'articolo 4 non pregiudicherà il rispetto del limite di spesa di cui ai commi 2 e 14;
    al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 4-ter, comma 2, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro occorre riformulare il medesimo comma prevedendo che tale Commissario sia nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili;
    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-quater, che prevedono l'assunzione da parte dell'Istituto per il commercio estero – Agenzia per l'internazionalizzazione di personale a tempo indeterminato, comportano oneri a carattere permanente per i quali è stata prevista una copertura solo pluriennale a valere su risorse già integralmente destinate all'attuazione di specifici interventi;
    le modifiche apportate all'articolo 5, comma 2, che prevedono che l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non sia più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente comporterebbe l'insostenibilità, con le attuali risorse umane, delle attività assegnate agli uffici medesimi;
    all'articolo 9, comma 2, ai fini della determinazione dell'importo disponibile per l'assegnazione di buoni sconto agli studenti degli istituti di istruzione secondaria, per l'acquisto di libri, appare necessario prevedere che tale assegnazione si verifichi nell'ambito delle risorse complessive specificamente individuate nel programma operativo nazionale di riferimento;
    all'articolo 9, comma 2-bis, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative al credito d'imposta per la diffusione della lettura, occorre introdurre una esplicita clausola volta al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5;
    i commi 01 e 1 dell'articolo 10, recanti disposizioni in materia di tribunali delle società con sede all'estero devono essere riformulati al fine di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime;
    l'estensione ai finanziamenti alle piccole e medie imprese dell'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostituiva sui redditi finanziari, prevista all'articolo 11, comma 1, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
    la disposizione di cui all'articolo 11, comma 3-bis, recanti una norma interpretativa sugli strumenti finanziari emessi dalle cooperative non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario;
    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-ter che prevedono la proroga del termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, essendo, comunque, a carico delle imprese interessate, essendo tale proroga a carico delle imprese interessate;
    le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3-quinquies volte a prevedere l'iscrizione alla gestione INPS artigiani dei soci delle cooperative artigiane determinano minori entrate contributive prive di copertura finanziaria;
    l'estensione alle società per la cartolarizzazione dei crediti dell'ambito di applicazione dell'imposta sostituiva sui redditi finanziari, prevista dall'articolo 12, comma 5, appare suscettibile di determinare minori entrate prive di copertura finanziaria;Pag. 16
    al fine di garantire la neutralità finanziaria delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 6-bis recante la disciplina del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che hanno incluso tra i finanziamenti garantiti dallo Stato anche alcuni titoli e obbligazioni emessi da piccole e medie imprese, appare necessario prevedere esplicitamente che tali garanzie siano concesse nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
    la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-bis, deve essere riformulata nel senso di prevedere non la sospensione bensì la compensazione delle cartelle esattoriali per le imprese che vantino crediti verso la pubblica amministrazione di importo pari o superiore alla somma iscritta a ruolo;
    le risorse utilizzate a copertura delle minori entrate, che derivano dalla modifica della determinazione dell'aliquota dell'accisa sulla birra, dovrebbero invece essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    l'anagrafe telematica di cui all'articolo 13, comma 1-bis potrà essere implementata a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;
    il Fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis comma 1, della legge n. 84 del 1994 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 13, comma 6, reca le necessarie disponibilità;
    al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, per le imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, occorre riformulare il suddetto comma, in modo da escludere il riconoscimento di diritti soggettivi, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sui fondi speciali, in conformità alla disciplina contabile vigente;
    l'articolo 13, comma 9-bis, recante disposizioni per la realizzazione della tratta ferroviaria Salerno – Stadio Arechi, deve essere riformulata specificando che gli investimenti ai quali sono destinate le risorse volte ad assicurare la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale sono quelli relativi all'acquisto di materiale rotabile;
    le disposizioni concernenti i benefici pensionistici relativi al personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari di cui all'articolo 13, commi 19-bis e 19-ter, presentando anche carattere interpretativo, determinerebbero la ricostruzione di trattamenti pensionistici già in essere con corresponsione di arretrati, suscettibili di determinare nel primo anno di applicazione un esborso sensibilmente superiore a quello relativo agli anni successivi, in contrasto con la spesa a tal fine autorizzata pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
    appare necessario riformulare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 13, comma 25-bis, in maniera conforme alla prassi contabile vigente;
    l'utilizzo del Fondo sociale per la formazione e l'occupazione previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), deve essere riformulato in termini di riduzione dell'autorizzazione di spesa, in conformità con la vigente disciplina contabile;
    appare opportuno riformulare il comma 1, lettera d), dell'articolo 14, che disciplina la destinazione delle risorse previste dal medesimo comma prevedendo il loro previo versamento all'entrata ed eliminando il riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalla lettera a), che potrebbe comportare la non attuabilità dell'intera disposizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente: 6-quinquies. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas Pag. 17provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 4-ter comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del periodo, con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, può nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma è, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
   all'articolo 5, sopprimere il comma 1-quater;
   all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato;
   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento;
   all'articolo 9, comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole: , ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese, nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5;
   all'articolo 10, sostituire il comma 01, con il seguente: All'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, al comma 1-bis, dopo le parole: «corte di appello di Brescia» sono aggiunte le seguenti: «È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano»;

  Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1, sostituire i numeri 9) e 9-bis) con i seguenti:
   9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trieste, Venezia;
   9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
   9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento.».;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole da: ed è aggiunto fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 1 sopprimere il comma 3-quinquies;
   all'articolo 12, comma 5, capoverso 9-bis, sopprimere le parole da:, ovvero a società per la cartolarizzazione fino alla fine del comma;
   all'articolo 12, comma 6-bis, terzo periodo, dopo le parole: sono definiti aggiungere le seguenti: , nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
   all'articolo 12, sostituire il comma 7-bis, con il seguente: 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di Pag. 18finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012, e n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
   all'articolo 13, comma 7-bis, primo periodo sostituire le parole: le imprese con le seguenti: alle imprese.

  Conseguentemente, al medesimo periodo:
   sostituire le parole: vengono indennizzate con le seguenti: può essere concesso un indennizzo;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma;
   all'articolo 13, al comma 9-bis, sostituire le parole: ad investimenti per la funzionalità, con le seguenti: per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità;
   all'articolo 13, sopprimere i commi 19-bis e 19-ter;
   all'articolo 13, comma 25-bis, sostituire le parole: a valere sulle ordinarie risorse umane e strumentali e con le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque;
   all'articolo 14, comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla lettera e) si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
   all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
    1) al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
  e con la seguente condizione:
   sia soppressa la disposizione di cui all'articolo 12, comma 7-ter, che modifica la determinazione della misura delle aliquote dell'accisa sulla birra, in considerazione Pag. 19del fatto che le risorse destinate alla copertura delle minori entrate che derivano da tale disposizione, per quanto disponibili, dovrebbero essere destinate a finalità considerate prioritarie dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 3, comma 12 e 6, comma 11, con i quali saranno disciplinate le disposizioni applicative del relativo credito d'imposta siano comunque adottati, in conformità a quanto previsto dal testo originario del decreto-legge, successivamente all'approvazione dei programmi operativi di riferimento.».

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che nella nuova proposta di parere formulata dal relatore è stata eliminata la condizione relativa agli articoli 3 e 6, in materia di crediti di imposta, in quanto le relative disposizioni produrranno effetti di cassa a partire dal 2015, e sono state riformulate, in modo da escludere che dalla attuazione delle relative disposizioni possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le condizioni riferite all'articolo 4-ter, comma 2, che prevede la nomina del Commissario straordinario per la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e per la bonifica del sito di interesse nazionale Brescia Caffaro, all'articolo 10, commi 01 e 1, sull'istituzione della sezione distaccata di Bolzano, e all'articolo 12, comma 7-bis, in tema di cartelle esattoriali. Con riferimento alla condizione relativa all'articolo 13, comma 9-bis, avverte che la stessa è stata modificata in modo che nel testo sia previsto specificamente che gli investimenti di cui si tratta sono quelli destinati all'acquisto di materiale rotabile.

  Rocco PALESE (FI-PdL) rileva preliminarmente come sia inaccettabile il comportamento tenuto da alcuni colleghi, durante la sospensione della seduta, per contestare le valutazioni assunte dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento in esame. Con riguardo alla nuova proposta di parere formulata dal relatore, osserva che, su tutte le condizioni che sono state oggetto di riformulazione, occorre acquisire ulteriori chiarimenti, da parte della stessa Ragioneria, rispetto a quelli precedentemente acquisiti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) manifesta perplessità in ordine alla eliminazione, nella nuova proposta di parere, della condizione riferita agli articoli 3 e 6 in materia di crediti di imposta, evidenziando che è da considerarsi errato, a suo avviso, l'assunto secondo cui l'imputazione dei corrispondenti oneri anche a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione non pregiudica gli interventi già previsti a valere sul medesimo fondo, dal momento che tali risorse saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015. Nel sottolineare che tale considerazione appare in contrasto con quanto sostenuto dalla Ragioneria generale dello Stato nella documentazione trasmessa alla Commissione, ribadisce che le risorse di cui si discute non sono allo stato ancora disponibili, poiché la programmazione non si è ancora perfezionata e che, pertanto, ciò potrebbe compromettere l'effettiva idoneità della copertura finanziaria, oltre a condizionare le prerogative del Parlamento in merito a tale programmazione. Pur riconoscendo l'importanza degli interventi delineati dagli articoli 3 e 6, sottolinea la necessità di prevedere un'adeguata copertura finanziaria per l'attuazione di tali norme, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Infine, con riferimento all'articolo 12, comma 5, ribadisce l'opportunità che l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva del 20 per cento venga meno non solo per le società di cartolarizzazione dei crediti, ma anche per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari).

  Francesco BOCCIA, presidente, in risposta alle questioni sollevate dall'onorevole Villarosa, fa presente che la Ragioneria Pag. 20generale dello Stato ha chiarito come i profili problematici di carattere finanziario, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 6, riguardino esclusivamente il 2014 e che, pertanto, non sussistono elementi ostativi a consentire l'imputazione dei crediti d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo anche a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, dal momento che tali risorse saranno utilizzate solo a decorrere dal 2015. Fa presente, inoltre, che la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei può essere rimodulata in funzione degli impegni assunti dal Parlamento, attraverso l'approvazione di provvedimenti di rango legislativo. Ricorda, infine, che, ad ulteriore garanzia del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la normativa vigente prevede che, all'atto del passaggio del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, la relazione tecnica debba essere aggiornata, previa ulteriore verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

  Laura CASTELLI (M5S), nel concordare con le osservazioni svolte dall'onorevole Villarosa in merito alla inidoneità della copertura finanziaria prevista dall'articolo 12, comma 5, evidenzia come, l'utilizzo di risorse a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, non essendo allo stato ancora disponibili a causa del mancato perfezionamento del relativo iter, violerebbe i criteri contabili previsti dalla legislazione vigente.

  Francesco BOCCIA, presidente, ribadisce che, alla luce degli elementi informativi acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, le disposizioni richiamate dall'onorevole Villarosa non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva come, alla luce dei molteplici aspetti di criticità rilevati nel corso della discussione, sia necessario disporre di tempo ulteriore per approfondire i contenuti del provvedimento e che pertanto la Commissione non sia nelle condizioni di esprimere il prescritto parere. Richiamando l'intervento dell'onorevole Palese, chiede inoltre che vengano forniti più dettagliati elementi informativi in merito alla vicenda cui lo stesso ha fatto testé riferimento.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva come sia stato svolto dalla Ragioneria generale dello Stato un lavoro accurato e approfondito, e che siano stati quindi superati i profili di criticità rilevati in merito al provvedimento in esame. Fa presente, pertanto, che la proposta di parere formulata dal relatore, è idonea a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, fermo restando che le questioni relative al merito del provvedimento debbano essere discusse in altra sede.

  Rocco PALESE (FI-PdL) e Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiedono di intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, fa presente che i deputati Palese e Sorial sono già intervenuti nel corso della discussione.

  Rocco PALESE (FI-PdL) e Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insistono nella richiesta di intervenire per dichiarazione di voto.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che potrà intervenire per dichiarazione di voto non più di un deputato per gruppo, ferma restando la facoltà di prendere la parola per i deputati che volessero rendere dichiarazioni in dissenso dal gruppo di appartenenza.

  Francesco CARIELLO (M5S) dichiara quindi, in dissenso dal gruppo di appartenenza, la sua volontà di astenersi dal voto sulla proposta di parere formulata dal relatore; ciò, in ragione della mancata acquisizione, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di ulteriori e più Pag. 21esaustivi chiarimenti sulle questioni emer- se nel corso della discussione.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede che rimanga agli atti il comportamento tenuto dal gruppo del PD, che si è rivelato non rispettoso delle norme del Regolamento della Camera – troppo spesso disattese in sede di dibattiti presso gli organi parlamentari – e di fatto indisponibile allo svolgimento di un confronto chiaro sulla effettiva osservanza dei principi contenuti nella vigente disciplina contabile. Contesta in particolare, e non solo con riferimento al provvedimento in esame, il costante ricorso, con finalità di copertura, all'utilizzo di fondi – soprattutto quelli strutturali – le cui risorse non risultano tuttavia certe. Osserva, inoltre, come la questione delle cartelle esattoriali abbia trovato una conclusione positiva solo grazie al costruttivo impegno del gruppo M5S. Stigmatizza, altresì, il fatto che l'accordo sul provvedimento in esame sia intervenuto sulla base di contatti intercorsi al di fuori dell'aula della Commissione. Nel lamentare l'assenza di una effettiva discussione in merito alle condizioni ed alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, preannunzia il voto decisamente contrario del gruppo M5S sulla proposta medesima.

  Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, condivisa dal rappresentante del Governo, anche alla luce del fatto che la documentazione pervenuta dal Governo non risulta comunque aggiornata rispetto alle condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, da ultimo inserite nella proposta di parere del relatore. Si riserva, inoltre, di rivolgere un appello al Presidente della Camera ed al Capo dello Stato al fine di sensibilizzare le predette cariche istituzionali circa la frequente violazione, in sede di esame dei progetti di legge presentati alle Camere, del citato articolo 81 della Costituzione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Passando all'esame delle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala quanto segue. L'emendamento Librandi 1.116 assegna per il periodo 2014-2019 alla regione Sardegna un fondo, pari a 30 milioni di euro annui, destinato all'istituzione di ammortizzatori sociali per i lavoratori della miniera di carbone del Sulcis, senza prevedere alcuna copertura finanziaria. Al contempo provvede a sopprimere i commi 13 e 14, che pongono a carico del sistema elettrico italiano, tramite prelievo sulle tariffe, la realizzazione di una centrale termo-elettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente.
  L'emendamento De Lorenzis 1.143 prevede la concessione di agevolazioni, consistenti nell'azzeramento dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e nell'esenzione totale delle accise, per le imprese start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, senza prevedere alcuna copertura del relativo onere.
  L'emendamento Busin 3.13 prevede una clausola di monitoraggio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'utilizzo delle risorse destinate al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Detta clausola non appare tuttavia giustificata, dal momento che l'utilizzo delle predette risorse è soggetto ad un preciso limite di spesa.
  Gli emendamenti Bernardo 6.49 e 6.50 autorizzano rispettivamente una spesa per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso wireless e per la realizzazione di progetti per l'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese utilizzando Pag. 22con finalità di copertura i fondi speciali in misura superiore alle loro effettive disponibilità.
  Gli emendamenti Dellai 10.200 e Fraccaro 10.201 sono volti a modificare il comma 1 dell'articolo 10, recante disposizioni in merito alle sezioni specializzate in materia di impresa di alcuni tribunali e corti di appello. Al riguardo si rileva che le disposizioni potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi alla riorganizzazione prevista.
  L'emendamento Zanetti 12.42 abroga l'articolo 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995, che pone limiti alla deducibilità dal reddito di impresa degli interessi passivi in determinati casi, senza prevedere alcuna copertura finanziaria a fronte del minore gettito.
  L'articolo aggiuntivo Gitti 12.010 reca varie modifiche di carattere fiscale, prevedendo, tra l'altro, una rimodulazione dell'entità della ritenuta che si applica sugli interessi derivanti da obbligazioni e altri strumenti finanziari e una modifica della disciplina della deducibilità degli interessi passivi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Al contempo, essa provvede alla copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni mediante una riduzione degli stanziamenti destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei predetti oneri.
  L'emendamento Librandi 13.104 destina 28 milioni alla realizzazione degli interventi finalizzati al miglioramento della competitività degli aeroporti italiani. Tuttavia, nel sostituire integralmente il comma 20 dell'articolo 13, sopprime la copertura ivi prevista che disponeva l'utilizzo delle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta.
  L'emendamento Oliaro 13.68 prevede la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e macchine industriali utilizzate esclusivamente nei siti portuali nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della Tabella C, la quale tuttavia non può essere utilizzata per la copertura di spese permanenti.
  L'emendamento Di Salvo 13.205 prevede, in deroga alla vigente normativa, la possibilità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in possesso di determinati requisiti, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante i maggiori risparmi attesi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011, dalle disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24 del predetto decreto.
  L'emendamento Di Salvo 13.14 è volta ad estendere l'applicazione delle disposizioni relative alla progressiva armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, ad ulteriori categorie di lavoratori, senza tuttavia procedere ad una quantificazione dei relativi oneri e prevedere alcuna copertura finanziaria degli stessi.
  L'emendamento Antimo Cesaro 14.39 sostituisce la copertura di cui al comma 1, lettera a) con l'utilizzo della Tabella C, la quale tuttavia non può essere utilizzata per la copertura di spese permanenti.
  L'emendamento Baldassarre 14.201 sostituisce la copertura permanente prevista dal comma 1, lettera a), con una copertura limitata al solo anno 2014 e quindi inidonea per garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al suddetto comma 1 derivanti dall'incremento della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro.
  L'emendamento Nicchi 14.205 autorizza l'INPS e l'INAIL ad implementare la dotazione organica del proprio personale ispettivo a tempo determinato nella misura annua di 250 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante la riduzione delle spese della pubblica amministrazione relative all'acquisto, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, nonché all'acquisto di buoni taxi, il cui carattere appare aleatorio per la copertura di oneri certi quali quelli connessi alle assunzioni di personale. Pag. 23
  L'articolo aggiuntivo Russo 14.01 reca disposizioni diverse per il settore agricolo e in particolare esclude le società cooperative dal versamento del contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, utilizzato per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala quanto segue.
  L'emendamento Busin 1.80, nel demandare al Ministero dello sviluppo economico la definizione delle imprese a forte consumo di energia, in applicazione della direttiva 2003/96/CE, definisce l'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema in 400 milioni di euro all'anno ed abroga il vigente sistema di determinazione dei criteri di revisione delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le predette imprese. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negati a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Allasia 1.171, nel sostituire il comma 13 dell'articolo 1, recante la copertura degli oneri di cui al comma 12, concernente disposizioni sulla centrale termoelettrica a carbone nel Sulcis Iglesiente, prevede che ai suddetti oneri si provveda a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione, anziché mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della nuova copertura prevista. L'emendamento Cicu 2.15 modifica le disposizioni in materia di agevolazioni per le piccole e medie imprese, prevedendo che alle stesse si applichino le disposizioni previste, non dal regolamento della Commissione sugli aiuti di importanza minore, ma da quello sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Allasia 2.70 prevede che il rimborso dal capitale dei finanziamenti, non meglio specificati, a favore delle imprese femminili potrà essere sospeso in caso di maternità dell'imprenditrice e/o di malattia invalidante di genitori o parenti entro il primo grado conviventi. Al riguardo, fermo rimanendo che la proposta emendativa è formulata in termini di facoltà, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai relativi effetti finanziari.
  L'emendamento Leone 2.200 prevede che alle imprese che investano in campagne pubblicitarie si applichi l'esclusione del 20 per cento dell'imposizione Ires e Irap. Le suddette misure sono riconosciute nel limite di spesa di 30 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della nuova copertura prevista.
  L'emendamento Bombassei 3.27, modificando alcuni criteri per l'attribuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevede che tale credito di imposta sia attribuito in via prioritaria a valere sulla dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Inoltre, la proposta emendativa riduce da 600 milioni a 400 milioni di euro annui il limite massimo di spesa per il triennio 2014-2016. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria a valere sul predetto Fondo per la crescita sostenibile.
  L'emendamento Busin 3.17 prevede che il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, sia riconosciuto con riferimento agli incrementi annuali di spesa registrati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura di quello in corso al 31 dicembre 2016. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la Pag. 24stessa potrebbe determinare una estensione del periodo di fruizione dei benefici fiscali previsti dal richiamato articolo 3.
  L'emendamento Villarosa 3.200 istituisce un credito di imposta per imprese che investono in ricerca e sviluppo di importo pari a 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante aumento (dal 20 al 22 per cento) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e redditi diversi. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura prevista.
  L'emendamento Crippa 4.410 prevede, tra le condizioni previste per la stipula degli accordi di programma di cui al comma 1, che lo Stato possa concorrere per un importo massimo pari al 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza. La stessa prevede altresì che detti accordi debbano contenere un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato presso un fondo rotativo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Cicu 6.20 modifica il comma 11, prevedendo che le modalità per usufruire del credito d'imposta per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese sia definita conformemente non al regolamento della Commissione sugli aiuti di importanza minore, ma a quello sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Caparini 6.30 prevede che gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al comma 8 potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta e agli ascolti Auditel. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Caparini 6.33 prevede che alle misure economiche di natura compensativa prevista dal comma 9 dell'articolo 6 in materia di assegnazione di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre si applichi il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, già previsto per le suddette assegnazioni e che prevede che tali contributi partecipino alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Dorina Bianchi 6.48 posticipa al 31 ottobre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296 del 2006, che disciplina gli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalla norma possano derivare effetti finanziari a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Villarosa 6.200 sostituisce il comma 2 dell'articolo 6 recante misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, utilizzando come copertura le maggiori entrate derivanti dalle modifiche all'imposizione sui redditi da capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista.
  L'emendamento Liuzzi 6.201 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni costituisca una banca dati di tutte le reti di accesso ad internet. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. Pag. 25
  L'emendamento Bosco 9.200 ricomprende tra i destinatari delle sovvenzioni delle attività concertistiche anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo. Al riguardo appare opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa provvedersi nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio.
  L'emendamento Villarosa 9.201 sostituisce l'articolo 9 recante misure per favorire la lettura, utilizzando come copertura le maggiori entrate derivanti dalle modifiche all'imposizione sui redditi da capitale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista.
  L'emendamento Causi 9.202 prevede la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, del credito d'imposta riconosciuto agli esercizi commerciali che effettuano la vendita di libri al dettaglio sia compensabile. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. L'emendamento Busin 9.10 trasforma in detrazioni i crediti d'imposta previsti dall'articolo 9 per favorire la diffusione della lettura. Al riguardo, fermo rimanendo che l'articolo 9 prevede un esplicito limite di spesa, ma presenta natura programmatoria, appare opportuno che il Governo chiarisca se la trasformazione in detrazione dei benefici previsti possa determinare disallineamenti degli oneri rispetto alla copertura prevista.
  L'emendamento Paglia 11.6, nell'estendere l'applicazione della legge n. 45 del 1985 anche ai casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione, prevede l'incremento del Foncooper nella misura di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante la previsione del pagamento di un canone annuo di concessione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, a carico dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.
  L'emendamento Lacquaniti 11.5 prevede l'istituzione di un Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante la previsione del pagamento di un canone annuo di concessione, a decorrere dal 1o gennaio 2014, a carico dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.
  L'emendamento Paglia 12.1 prevede che i fondi pensione destinino almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazione. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa. L'emendamento Mazziotti Di Celso 12.37 prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 si applichino anche alle eventuali iscrizioni, annotamenti e ulteriori formalità che si rendano opportune. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.
  L'emendamento Rughetti 12.216 prevede, da un lato, l'esenzione degli interessi sui buoni fruttiferi postali ed altri titoli gestiti dalla Cassa depositi e prestiti spa dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche; dall'altro, dispone l'applicazione alla Cassa depositi e prestiti spa, fatto salvo lo speciale regime previsto per la gestione separata, alle disposizioni fiscali vigenti per gli istituti bancari. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso Pag. 26del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.
  Gli emendamenti Gitti 12.64, Zanetti 12.39 e Giampaolo Galli 12.69 dispongono che l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del testo unico sulle agevolazioni tributarie non è dovuta se il contratto definitivo a cui la stessa deve intendersi riferita sia stato formato all'estero anteriormente al 24 dicembre 2013, indipendentemente dal fatto che lo svolgimento delle trattative sia avvenuto in Italia o in Italia sia stato stipulato il contratto preliminare. Le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare minori entrate per la finanza pubblica. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare minori entrate.
  L'emendamento Busin 12.26, istituisce presso la Cassa depositi e prestiti un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per la cessione di crediti scaduti o esigibili anche mediante la loro cartolarizzazione. Al relativo onere si provvede fissando al 27 per cento le ritenute, le imposte sostitutive, gli interessi i premi e ogni altro provento relativi ad operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria.
  Gli emendamenti Zanetti 12.40, Gitti 12.62 e Giampaolo Galli 12.70 modificano la disciplina vigente relativa alla ritenuta del 20 per cento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, disponendo, tra le altre cose, che la stessa non si applichi alle cambiali finanziarie. Al riguardo appare opportuno che il Governo confermi che dall'introduzione del suddetto regime fiscale alle cambiali finanziarie non derivino minori entrate per la finanza pubblica.
  L'emendamento Galgano 12.43 prevede che i confidi sottoposti a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possano imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o possano accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, della regione e di altri enti pubblici. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.
  L'emendamento Maietta 12.86 prevede che non concorrano alla formazione del reddito dei soggetti in amministrazione straordinaria gli interventi di sostegno disposti dai sistemi di garanzia dei depositanti. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.
  L'emendamento Abrignani 12.200 prevede che la garanzia del fondo a favore delle piccole e medie imprese sia concessa alle imprese di qualsiasi dimensione. Al riguardo, fermo rimanendo il rispetto delle disponibilità finanziarie del fondo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.
  L'emendamento Allasia 12.019 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze determini indirizzi e misure per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Al riguardo, ferma rimanendo la natura programmatoria della disposizione, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.
  L'articolo aggiuntivo Pisano 12.0200 introduce i certificati di credito fiscale quali strumenti alternativi per la fruizione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Ai relativi oneri si provvede mediante aumento (dal 2 al 2,2, per mille) dell'imposta di bollo sui depositi titoli. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria. L'emendamento Grimoldi 13.56 autorizza un contributo venticinquennale di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014 per il finanziamento del progetto approvato con la delibera Pag. 27CIPE n. 33 del 2010. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria.
  L'emendamento Liuzzi 13.51 è volto ad escludere dalla revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE quelle relativa alla delibera n. 146 del 17 novembre 2006, sopprimendo e riducendo, conseguentemente, gli importi destinati alla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13 del provvedimento. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 siano sufficienti a garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 13.
  L'emendamento Bernardo 13.45, in aggiunta alle opere infrastrutturali già indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, da realizzare attraverso le risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010, destina ulteriori 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla realizzazione del modulo di gestione dei flussi merci e del modulo «corridoio doganale virtuale» per le finalità dell'EXPO 2015. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se alla realizzazione dell'ulteriore opera infrastrutturale prevista dalla proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla revoca delle assegnazioni di cui alle delibere CIPE n. 146/2006 e n. 33/2010.
  L'emendamento Pellegrino 13.250 è volto ad istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Fondo per favorire il recupero e degli edifici privati dei centri storici, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.
  L'emendamento Bernardo 13.208 prevede che, nell'ambito degli appalti per i lavori pubblici, la compensazione, in aumento o di munizione, prevista per il caso di variazioni di prezzi dei materiali da costruzione, sia disposta per la percentuale eccedente il 10 per cento, anziché per la metà della predetta percentuale, come disposto dalla attuale normativa. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'emendamento Daga 13.94, tra l'altro, attribuisce le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, attualmente svolte dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se il Ministero dell'ambiente possa fare fronte allo svolgimento delle nuove funzioni ad esso assegnate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
  L'emendamento Di Salvo 13.203, nel modificare l'attuale ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento degli organi dei predetti enti, prevedendo che dall'attuazione delle relative disposizioni debba conseguire un risparmio di spesa rispetto agli oneri sostenuti a legislazione vigente. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa.
  Gli emendamenti Di Gioia 14.203, Airaudo 14.207 e Antimo Cesaro 14.38 prevedono tra le altre cose che la gestione della banca dati delle attività ispettive sia affidata senza ulteriori oneri all'INPS. Al riguardo, ferma rimanendo che le clausole di neutralità finanziaria non appaiono formulate in maniera conforme alla vigente Pag. 28disciplina contabile, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle stesse.
  L'emendamento Di Salvo 14.206 autorizza l'INPS e l'INAIL ad assunzioni di personale ispettivo di livello non dirigenziale nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa del medesimo personale ispettivo di livello dirigenziale cessato dal servizio. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla suddetta proposta emendativa.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Dorina Bianchi 6.48, Rughetti 12.216, Bernardo 13.45 e sull'articolo aggiuntivo Allasia 12.019, sui quali esprime nulla osta. Esprime, altresì, parere contrario sugli emendamenti Da Villa 1.206 e Bernardo 1.216, e nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sugli emendamenti a sua prima firma 3.200, 6.200 e 9.201, nonché sugli emendamenti Liuzzi 6.201 e Bosco 9.200, trattandosi nel complesso di proposte emendative che recano specifiche forme di copertura finanziaria, nella sostanza identiche a quelle già utilizzate in occasione dell'esame di altri progetti di legge nel corso della legislatura attuale e sulle quali il Governo non aveva allora sollevato obiezioni dal punto di vista finanziario.

  Lorenzo DELLAI (PI) invita il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario sul suo emendamento 10.200, dal momento che gli oneri da esso recati sarebbero interamente posti a carico della regione interessata.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere contrario sulle proposte emendative 3.200, 6.200, 6.201, 9.200, 9.201 e 10.200, testé richiamate dagli onorevoli Villarosa e Dellai, segnala che l'emendamento Villarosa 3.200, concernente il credito di imposta in favore delle imprese che investono in ricerca e sviluppo, amplia comunque la platea dei potenziali beneficiari della predetta misura agevolativa. In proposito, anche a voler prescindere dalla eventuale idoneità o meno della copertura finanziaria espressamente individuata, precisa che il parere contrario sulla proposta emendativa deriva dal fatto che gli oneri discendenti dal predetto ampliamento, in assenza di apposita relazione tecnica, non risultano espressamente quantificati. Rileva come analoghe considerazioni giustifichino il parere contrario sull'emendamento Villarosa 6.200, a causa della mancata perimetrazione della platea dei potenziali beneficiari delle misure volte a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese. In relazione all'emendamento Liuzzi 6.201, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la costituzione di una banca dati di tutte le reti di accesso ad internet, osserva che lo stesso comporta comunque oneri aggiuntivi privi di adeguata copertura finanziaria. Segnala, altresì, che l'emendamento Bosco 9.200 estende l'ambito dei destinatari delle sovvenzioni delle attività concertistiche, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e delle relative coperture. Conferma, inoltre, il parere contrario sull'emendamento Villarosa 9.201 che, introducendo nuove fattispecie rispetto a quelle già previste dall'articolo 9 del provvedimento, è suscettibile di determinare nuovi oneri, peraltro non quantificati, a carico della finanza pubblica. Quanto, infine, all'emendamento Dellai 10.200, osserva che lo stesso risulta precluso a seguito delle ulteriori condizioni, riferite all'articolo 10 del provvedimento in esame, contenute nella proposta di parere testé approvata.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.80, 1.116, 1.143, 1.171, Pag. 291.206, 1.216, 2.15, 2.70, 2.200, 3.13, 3.17, 3.27, 3.200, 4.410, 6.20, 6.30, 6.33, 6.49, 6.50, 6.200, 6.201, 9.10, 9.200, 9.201, 9.202, 10.200, 10.201, 11.5, 11.6, 12.1, 12.26, 12.37, 12.39, 12.40, 12.42, 12.43, 12.62, 12.64, 12.69, 12.70, 12.86, 12.200, 13.14, 13.51, 13.56, 13.68, 13.94, 13.104, 13.203, 13.204, 13.205, 13.208, 13.250, 14.38, 14.39, 14.201, 14.203, 14.205, 14.206 e 14.207 e sugli articoli aggiuntivi 12.010, 12.0200 e 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 7 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.800 e 6.800 delle Commissioni, che riproducono nella sostanza gli emendamenti Da Villa 1.206 e Liuzzi 6.201, prevedendo però l'introduzione di alcune clausole di invarianza finanziaria che tendono a garantire che dagli emendamenti in questione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sugli emendamenti in esame propone pertanto di esprimere nulla osta.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con il presidente sui predetti emendamenti, propone di rivedere il parere contrario, espresso dalla Commissione nella seduta antimeridiana della giornata odierna, sull'emendamento Causi 9.202, poiché non incide sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica. Propone quindi di esprimere nulla osta anche sul citato emendamento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo sull'emendamento Causi 9.202, propone di esprimere nulla osta anche sul citato emendamento.

  Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) propone di passare immediatamente alla votazione del parere sui menzionati emendamenti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) osserva che la Commissione sta procedendo senza la necessaria documentazione formale e certificata della Ragioneria dello Stato sugli emendamenti in esame.

  Maino MARCHI (PD), replicando, osserva che di regola la Ragioneria non presenta relazioni tecniche sugli emendamenti non approvati dalle Commissioni e quindi recepiti nel testo approvato.

  Guido GUIDESI (LNA), concordando con quanto osservato dal deputato Palese, non ritiene accettabile quanto affermato dal presidente Boccia in Aula nella seduta odierna riguardo all'atteggiamento delle opposizioni nell'esame del provvedimento in Commissione, che sembrerebbe voler Pag. 30tacciare le opposizioni di uno sterile ostruzionismo. Al contrario tutti i gruppi di opposizione hanno precisato di non avere alcuna intenzione di ricorrere all'ostruzionismo, mentre le criticità emerse nel corso dell'esame del provvedimento sono piuttosto da imputare ad una discutibile organizzazione e conduzione dei lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente tiene a precisare che le sue parole in Aula sono state male interpretate, non volendo affatto stigmatizzare l'atteggiamento delle opposizioni.

  Laura CASTELLI (M5S) concorda con quanto osservato dal deputato Guidesi, evidenziando di aver avuto la stessa impressione ascoltando l'intervento in Aula del presidente Boccia. Precisa quindi, a nome del proprio gruppo, di non aver affatto voluto fare uno sterile ostruzionismo, ma di aver messo in rilievo solamente i numerosi problemi di copertura finanziaria del testo e, in particolare, l'inopinato avallo da parte del relatore e del presidente di modalità di copertura finanziaria poco rispondenti ai principi legislativi di contabilità pubblica.

  Francesco BOCCIA, presidente replicando a quanto affermato dal deputato Castelli, precisa che la Commissione si è sempre attenuta nel corso dei suoi lavori al rispetto della legislazione contabile e finanziaria vigente.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce la sua contrarietà sul parere relativo agli emendamenti 1.800 e 6.800 delle Commissioni, non supportato da alcuna documentazione ufficiale e certificata della Ragioneria dello Stato.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

Pag. 31