CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2014
174.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 19.15.

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
  Evidenzia che sul testo iniziale, corredato di relazione tecnica, la Commissione bilancio ha espresso il prescritto parere nella seduta del 30 gennaio 2014.
  Riguardo alle modifiche approvate dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, relativamente all'articolo 1, comma 4, concernente gli incentivi alle energie rinnovabili, le norme introdotte durante l'esame in sede referente dispongono che con decreto sia definito il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi. Fa presente che non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che comunque gli Pag. 45oneri derivanti dagli incentivi sono a carico della componente A3 delle tariffe elettriche.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 6-bis, riguardante la rideterminazione degli oneri generali nella bolletta del gas, osserva che le norme introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame si configurano come rimodulazioni di oneri a carico dei clienti finali e nel presupposto, quindi, che le bollette coprano integralmente gli oneri generali di sistema.
  Riguardo all'articolo 1, commi 6-ter e 6-quater, concernente la trasparenza delle componenti di base del costo, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente prevedono che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico identifichi le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle offerte contrattuali rivolte ai clienti finali e determini le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. L'Autorità promuove altresì, attraverso i contatori elettronici, la facile fruizione dei dati di consumo per i clienti, garantendo la corrispondenza dei consumi fatturati a quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che le attività assegnate all'Autorità possano essere da questa esercitate senza nuovi oneri.
  Per quanto attiene l'articolo 1, commi 8-bis e 8-ter, concernente modifiche alla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 2013.
  In particolare, tali norme prevedono che: siano apportate modifiche relative al possesso dei titoli di studio per i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 2; qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza si intenda superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi; le regioni e le province autonome riconoscano, quali soggetti certificatori, soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici; le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 75/2013 si applichino anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE; incrementano da 64 a 80 il numero minimo di ore relative al corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici; escludono le locazioni a uso turistico dall'obbligo di riportare negli annunci la prestazione energetica dell'immobile.
  Al riguardo, ritiene opportuno acquisire conferma dal Governo che le disposizioni in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di non incorrere in procedure di infrazione.
  Per quanto attiene al prolungamento dell'orario minimo dei corsi di formazione, ritiene opportuno chiarire se i relativi oneri debbano intendersi a carico Pag. 46delle regioni e quindi a valere delle risorse disponibili a legislazione vigente o se siano posti, in tutto o in parte, a carico degli iscritti.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 12, concernente la Centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, osserva che prevede che le norme modificano l'articolo 1, comma 12, disponendo che gli incentivi siano concessi al vincitore della gara esclusivamente per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, essendo comunque gli oneri derivanti dagli incentivi a carico della tariffazione dell'energia elettrica.
  Circa l'articolo 1, comma 15, relativo ai biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, osserva che prevede che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, sostituiscono integralmente l'articolo 1, comma 15, del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni, rispetto al testo originario: modificano l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disponendo che la quota minima di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti aumenti dal 4,5 per cento al 5 per cento a partire dal 2015 e non dal 2014, come previsto a normativa vigente; modificano l'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 anticipando dal 31 dicembre 2014 al 31 marzo 2014 il termine nel quale il contributo energetico dei biocarburanti – diversi da quelli prodotti da rifiuti – è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati; sopprimono la possibilità che i soggetti obbligati possano adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di immissione in consumo di biocarburanti con prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti; sopprimono i requisiti che i biocarburanti, ottenuti a partire da rifiuti e sottoprodotti, siano realizzati e trasformati in biocarburanti nel territorio comunitario e che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al fine di essere considerati equivalenti, come quantità, a due volte la quantità ottenuta da altri biocarburanti; sopprimono l'obbligo di autorizzazione per l'importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, di cui all'articolo 34, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui ritiene necessario acquisire una conferma, che le disposizioni introdotte siano conformi alla normativa comunitaria di settore al fine di evitare eventuali procedure di infrazione.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 16, concernente le attività di distribuzione del gas, osserva che le norme, nel testo originario, modificavano l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000. Le modifiche erano sostanzialmente dirette a determinare, nell'ambito delle gare per l'affidamento in aree sovracomunali del servizio di distribuzione del gas, il versamento dovuto dal distributore subentrante al gestore uscente secondo il criterio della regulatory asset base (RAB) anziché del valore industriale residuo (VIR).
  Le modifiche apportate presso le Commissioni di merito dispongono, tra l'altro, che detto versamento sia dovuto, per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località, calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, l'ente locale concedente trasmette le valutazioni di dettaglio del valore di Pag. 47rimborso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 1, comma 16-bis, concernente la concorrenzialità nel mercato del gas naturale, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3, del decreto legislativo n. 130 del 2010, che concorrono alla realizzazione di infrastrutture per lo stoccaggio di gas naturale diretto a clienti industriali e alle piccole e medie imprese, confermino al Ministero dello sviluppo economico la volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare. Rileva come si disponga altresì che la procedura per la realizzazione di infrastrutture atte allo stoccaggio di 1 miliardo di metri cubi, destinati a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale, sia indetta con prezzo a base d'asta, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto che aderisce allo sviluppo delle infrastrutture in esame è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale.
  Le disposizioni prevedono inoltre che l'attestazione della quota di mercato all'ingrosso sia effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con decreti del Ministero dello sviluppo economico può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 1, comma 16-ter, concernente le offerte di vendita gas naturale, osserva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente sostituiscono integralmente il suddetto articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2007, disponendo che ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso superi il valore del 10 per cento, sia soggetto, a decorrere dal 1o gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita nel Mercato a termine del gas naturale, gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, con contestuale offerta di acquisto sul medesimo Mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Relativamente all'articolo 1, comma 16-quater, concernente il corrispettivo per gli oneri di gara, rileva che le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono che i gestori uscenti anticipino alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta Pag. 48aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, concernente misure in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevede che le norme del testo base prevedono la novella del decreto legislativo n. 185 del 2000, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, sostituendo, tra l'altro, l'intero Titolo I del decreto (artt. da 1 a 4) ed introducendo il nuovo articolo 4-bis. In particolare la norma prevede che le misure incentivanti siano dirette a sostenere su tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. Osserva che le modifiche apportate al testo base prevedono: una precisazione terminologica della nozione di «servizi erogati alle imprese»; che le imprese beneficiarie delle disposizioni sono, tra l'altro, quelle costituite da non più di 12 mesi (nel testo base da non più di 6 mesi); l'inclusione tra i progetti finanziabili delle iniziative che, fermi restando gli altri requisiti, riguardino anche l'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo; la riduzione da 90 a 60 giorni del termine previsto [comma 1, lett. h)] per l'adozione del regolamento ministeriale di definizione delle modalità per la concessione delle agevolazioni in riferimento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario, anche alla luce delle modifiche introdotte riferite all'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo della disciplina medesima.
  Circa l'articolo 2, comma 1-bis, relativo alla promozione e sostegno dell'imprenditorialità femminile, prevede che la norma destina una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alla Sezione speciale «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità» istituita presso il medesimo Fondo. Tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di interventi a favore delle imprese femminili. Al riguardo ritiene che andrebbe confermato che la finalizzazione indicata dal testo sia sostanzialmente neutrale per quanto attiene alla funzionalità e all'equilibrio operativo del Fondo e non incida – altresì – su impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 3, in materia di credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, osserva che le modifiche apportate prevedono quanto segue: gli interventi previsti dall'articolo sono a valere oltre che sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Viene conseguentemente modificato il comma 13 riferito ai profili contabili e di copertura finanziaria (commi 1 e 13); interviene sull'individuazione dei beneficiari delle credito di imposta, limitando alle imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni. Si precisa peraltro che tra i destinatari sono compresi i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse (comma 2); tra le attività ammissibili al beneficio è espressamente inclusa, nell'ambito della ricerca e sviluppo, la creazione di nuovi brevetti quale attività di ricerca (comma 3); tra i costi della ricerca ammissibili al benefici o sono inseriti anche i costi della ricerca svolta presso le università e gli organismi di ricerca (anziché in soltanto quelli della ricerca svolta in collaborazione con questi ultimi (comma 5). Al riguardo, con specifico riferimento ai Pag. 49profili di quantificazione, rileva che il beneficio di cui all'articolo in esame è previsto all'interno di un limite complessivo massimo di spesa. Ritiene utile comunque una conferma da parte del Governo circa la compatibilità con tale limite delle modifiche apportate all'articolo in esame.
  Relativamente all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 252-bis, comma 10, concernente i siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, osserva come le modifiche prevedano che le società «in house» individuate nell'accordo di programma siano preposte, sempre con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, non solo all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale, ma anche alla progettazione, coordinamento e monitoraggio degli stessi e che inoltre, preveda che sulle aree di proprietà pubblica, ovvero nel caso di attivazione degli interventi ad iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica, per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto per la gestione in house in conformità ai requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea. Al riguardo rileva che il Governo, in sede di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame del provvedimento, ha precisato che la partecipazione finanziaria delle amministrazioni interessate potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili per tali scopi. Sottolinea che appare comunque utile acquisire una conferma in proposito anche alla luce delle modifiche introdotte.
  Circa l'articolo 4, commi 2 e 4, concernenti il credito di imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma, fa riferimento alle norme (articolo 4, commi da 2 a 10), recate dal testo originario del decreto-legge che prevedono la concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Segnala che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono state apportate modifiche ai commi 2 e 4: in particolare è stata soppressa la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, in base alla quale le imprese che beneficiano dell'agevolazione devono essere costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Inoltre, mediante un'integrazione alla lettera b) del comma 4 sono stati introdotti tra gli acquisiti agevolabili quelli di veicoli industriali di vario genere. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che l'estensione dell'ambito applicativo dell'agevolazione in esame, sia con riferimento ai soggetti ammessi al beneficio, sia con riferimento ai beni oggetto dell'agevolazione, non pregiudichi comunque il rispetto del limite di spesa, come fissato dai commi 2 e 14.
  Circa l'articolo 4-bis, relativo ai siti inquinati, prevede che la norma, modificando gli allegati II e III del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), esclude dall'elenco dei progetti sottoposti a procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato e delle Regioni le opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. Al riguardo non ha nulla da osservare.
  Con riferimento all'articolo 4-ter, recante misure urgenti per accelerare la bonifica di siti contaminati di interesse nazionale, osserva come la norma preveda che le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2012 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, vengano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle attività di bonifica e del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. Viene demandato ad un successivo DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l'individuazione Pag. 50delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo, nonché il compenso spettante al Commissario medesimo (comma 1). Ai fini della bonifica del sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, viene, altresì, demandato ad un DPCM la nomina di un Commissario straordinario delegato, l'individuazione delle attività del Commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del Commissario. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è istituita una contabilità speciale nella quale affluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del sito contaminato (comma 2). Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, i Commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di società specializzate a totale capitale pubblico, degli uffici dell'amministrazione Regionale, della Provincia e del Comune (comma 3). Al riguardo, evidenzia che le norme in esame, ai fini delle bonifiche dei siti contaminati di interesse nazionale di Crotone e di Brescia Caffaro, prevedono la nomina di due commissari straordinari delegati. Con riferimento al sito di Crotone, osserva che la norma dispone che ai relativi oneri, peraltro non quantificati, si provveda nell'ambito della somma liquidata a favore dello Stato con la sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013 del Tribunale di Milano, con la quale la società Syndial è stata condannata all'attuazione del Piano operativo di bonifica (POB) e al risarcimento del danno ambientale riferiti al summenzionato sito. La norma dispone che dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a finalità di bonifica e riparazione del danno ambientale. In ogni caso, andrebbe a suo avviso acquisita conferma circa l'allineamento temporale tra gli oneri connessi alla nomina e alle attività del commissario e l'effettiva disponibilità delle risorse derivanti dall'esecuzione della sentenza. Per quanto attiene invece al sito di Brescia Caffaro, osserva che la disposizione prevede che le attività del commissario siano individuate «nel limite delle risorse acquisite» senza precisare la natura e l'entità di tali risorse. Ritiene quindi necessario acquisire dal Governo chiarimenti in proposito al fine di evitare che dalle disposizioni in esame possano derivare oneri non quantificati e privi di copertura. Infine, in merito all'autorizzazione per i due commissari ad avvalersi di enti e uffici pubblici e di società a capitale pubblico, andrebbe a suo parere verificato se tale previsione sia suscettibile di determinare inefficienze amministrative con conseguenti oneri a carico delle strutture interessate.
  Con riferimento all'articolo 5, recante misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese, osserva che le modifiche apportate prevedono quanto segue: la dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese (comma 1-bis); il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso un apposito spazio web, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del predetto Fondo (comma 1-ter); al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, in deroga ai limiti ed alle facoltà assunzionali previsti dalla legislazione vigente l'Istituto per il commercio con l'estero-Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzato ad assumere un contingente di personale di area funzionale C, posizione economica C1. A tal fine, la dotazione organica dell'ICE è incrementata da 450 a 482 unità. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede a carico del capitolo 2532 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2014-2016 (comma 1-quater); viene eliminata la clausola, inizialmente prevista dal testo, in base alla quale l'operatività degli uffici doganali per 24 ore ai fini dei controlli Pag. 51sulle merci circolanti in regimi diversi dal transito è garantita a condizione che negli uffici interessati la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato (comma 2); viene stabilito che i procedimenti amministrativi facenti capo ad una serie di enti (Agenzia delle Dogane, uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, posti di ispezione frontaliera, aziende sanitarie locali, Ministero delle politiche agricole, Corpo forestale dello Stato, Agecontrol SpA, servizi fitosanitari regionali, Istituto per il commercio con l'estero, camere di commercio), che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, devono essere conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche laddove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni in esame risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241 del 1990 (comma 2-bis); viene estesa anche alle imprese ittiche (oltre a quelle agricole e agroalimentari) la possibilità di far parte dei consorzi per l'internazionalizzazione e di partecipare ai relativi progetti ammessi a contributo pubblico. Conseguentemente viene richiamata, nel caso in cui al progetto partecipino imprese ittiche, l'applicazione della normativa comunitaria che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese nel settore ittico (comma 3, lett. a) e c); si prevede, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il coinvolgimento, ove possibile, delle comunità di origine italiana presenti all'estero nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo (commi 7-bis e 9); viene modificato il Testo unico delle disposizioni recanti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, escludendo l'obbligo del test di conoscenza della lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le Università e gli enti vigilati dal MIUR (comma 8, lett. f-bis); viene autorizzata la società Finest SpA ad operare nei Paesi del Mediterraneo (comma 9-bis). Al riguardo, con riferimento al comma 1-quater, pur rilevando che la quantificazione dell'onere non è supportata da specifici dati quantitativi, non ha osservazioni da formulare in merito all'entità della spesa autorizzata, che appare coerente rispetto alla quantità e alla tipologia di assunzioni previste. In proposito ritiene comunque utile una conferma del Governo. Osserva altresì che l'onere ha carattere permanente, trattandosi di assunzioni a tempo indeterminato, mentre la copertura è limitata ad un triennio.
  Riguardo alla modifica apportata al comma 2, in base alla quale l'operatività degli uffici doganali per 24 ore non è più subordinata alla condizione della disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all'anno precedente, ritiene opportuna una conferma in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte, comunque, agli oneri derivanti dalla disposizione in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  Infine, con riferimento al comma 2-bis, recante termini per la conclusione di procedimenti amministrativi, andrebbe a suo parere escluso che dal mancato rispetto dei termini previsti dalla disposizione possano derivare oneri per la finanza pubblica.
  Sottolinea che le Commissioni di merito hanno soppresso l'articolo 8, in materia di assicurazione RC auto, cui la relazione tecnica riferita al testo iniziale non ascriveva effetti onerosi. Non ha nulla da osservare al riguardo.
  Circa l'articolo 9, recante misure per favorire la diffusione della lettura, fa presente che la norma nel testo originario Pag. 52del decreto-legge in esame introduce un credito d'imposta per favorire la diffusione della lettura ed illustra, quindi, le modifiche introdotte suscettibili di determinare effetti finanziari: il soggetto beneficiario del credito d'imposta viene ora individuato nel titolare degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio (comma 1); il beneficio spetta per l'acquisto di libri effettuato dagli esercenti commerciali di libri al dettaglio (comma 1); l'ambito applicativo del beneficio viene espressamente esteso anche all'acquisto di libri in formato digitale e non viene ribadita l'esclusione dei libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (commi 1 e 3); non viene più indicata la misura del credito d'imposta (pari, nella norma originaria, al 19 per cento) né l'importo massimo spettante per ciascun soggetto (pari, nella norma originaria, a 2.000 euro, di cui 1.000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed 1.000 per tutte le altre pubblicazioni) (comma 2 del testo originario); si introduce un buono sconto, pari al 19 per cento del costo dei libri in favore degli studenti che li acquistano presso gli esercizi commerciali che beneficiano del credito d'imposta. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, l'importo disponibile nel rispetto del limite massimo di spesa fissato in 50 milioni di euro dal comma 5. Il buono sconto viene rilasciato dai dirigenti scolastici a ciascuno studente (comma 2); non viene riproposta la norma che affida ad apposito decreto interministeriale le modalità per usufruire del credito d'imposta ed ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'operazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate (comma 4 del testo originario).
  Al riguardo segnala che rispetto alle modifiche apportate, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti: il credito d'imposta, introdotto in favore dell'esercente attività commerciale per acquisto di libri, sembrerebbe, dalla formulazione letterale della norma, fruibile direttamente senza essere subordinato alla vendita dei libri a prezzo scontato in favore degli studenti che presentano il relativo buono sconto. Inoltre non viene più indicata la misura del credito d'imposta per ciascun esercente; la norma rinvia al limite massimo di spesa solo con riferimento ai buoni sconto rilasciati dai dirigenti scolastici e non con riguardo al credito d'imposta riconosciuto agli esercenti; non è prevista infine una procedura di monitoraggio per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui alla comma 5; l'ambito di applicazione del beneficio (credito d'imposta per gli esercenti) viene espressamente esteso ai libri in formato digitale; è inoltre soppressa la disposizione che escludeva il beneficio per i libri già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In proposito si chiede l'avviso del Governo, tenuto conto che le predette modifiche appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito tributario.
  Con riferimento all'articolo 10, relativo al Tribunale delle società con sede all'estero, le norme del testo base novellano l'articolo 4 del decreto legislativo. n. 168 del 2003, disciplinante la competenza territoriale delle sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, ed attribuiscono in modo inderogabile a specifiche sezioni specializzate in materia di impresa indicate dalla norma stessa, la competenza sulle controversie nelle quali è parte una società con sede all'estero e che secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale dovrebbero essere trattate da altri uffici giudiziari. Il testo base dell'articolo reca, altresì, una specifica clausola d'invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, con la previsione che all'attuazione della disposizione, le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Le modifiche apportate al testo base prevedono: l'istituzione – come sezione Pag. 53distaccata del Tribunale di Venezia – della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte d'appello di Bolzano. Viene disposto, inoltre, che l'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche e per quanto concerne la sezione distaccata di Bolzano, non deve comportare alcuna spesa aggiuntiva a carico della finanza pubblica; che la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Trento, Trieste e Venezia; che la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano (sezione distaccata) sia inderogabilmente competente per gli uffici giudiziari ivi ricompresi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle norme, affermata dalla relazione tecnica con riguardo al testo originario, anche alla luce delle modifiche introdotte riferite alle competenze della sezione specializzata in materia di impresa di Venezia e all'istituzione, quale sua sezione distaccata, della sezione specializzata di Bolzano competente nelle medesime materie.
  Circa l'articolo 11, comma 1, lettera b), concernente la soppressione della deroga in materia di costituzione delle società cooperative, osserva che la norma modifica il testo iniziale dell'articolo 11, comma 1, sopprimendo la disposizione recante una deroga alla disciplina prevista dal codice civile in materia di costituzione delle società cooperative. In base alla deroga oggetto di soppressione, è consentita alle società finanziarie interessate dal comma in esame la partecipazione come socie anche in presenza di un numero di soci inferiore a nove. Ricorda che, secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale, la norma (ora oggetto di soppressione) non produce alcun effetto a carico della finanza pubblica. Non ha nulla da osservare per quanto concerne i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera b-bis), relativo alle agevolazioni tributarie per i finanziamenti erogati in favore delle PMI, prevede che la norma modifica l'articolo 11, comma 1, al fine di estendere l'applicazione delle agevolazioni tributarie previste dal testo, oltre che alle società finanziarie che erogano finanziamenti alle cooperative (come già disposto con la formulazione iniziale del comma 1), anche ai finanziamenti erogati in favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Al riguardo, osserva che la norma amplia le tipologie di finanziamenti cui non si applica l'imposta sostitutiva sui redditi finanziari. Poiché il testo non è corredato di compensazione finanziaria, andrebbe a suo avviso acquisito l'avviso del Governo circa la possibilità che dalla norma derivino conseguenze apprezzabili a carico della finanza pubblica.
  Circa l'articolo 11, comma 3, relativo alla prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti, osserva che le norme, di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 nel testo originario, dispongono che nel caso di affitto o di vendita di aziende sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, abbiano diritto di prelazione società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura (comma 2). L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative costituisce titolo, per i soci lavoratori delle medesime, per la corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7, comma 5, della legge n. 223 del 1991 (comma 3). Le modifiche apportate presso la Commissione di merito estendono il suddetto titolo, includendovi i lavoratori che, ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, possono richiedere la liquidazione degli importi del trattamento ASpI pari al numero di mensilità non ancora percepite.
  Al riguardo, rileva che la disposizione appare suscettibile di ampliare le finalità dell'autorizzazione di spesa, configurata Pag. 54entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui per il triennio 2013-2015. Sul punto non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare necessario acquisire conferma dal Governo, che gli oneri relativi all'anticipazione delle mensilità non ancora percepite ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012, siano da considerare ricompresi nell'ambito dei limiti di spesa esistenti.
  Circa l'articolo 11, comma 3-bis, concernente la norma interpretativa su strumenti finanziari delle cooperative, osserva che la norma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 2526, quarto comma, del Codice civile. In base alla disposizione interpretativa in esame, le limitazioni previste dal quarto comma si intendono applicabili alle sole emissioni di titoli di debito. Al riguardo, la norma, che assume portata retroattiva, non sembrerebbe avere rilievo per la finanza pubblica. In proposito appare utile acquisire una conferma dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 11, comma 3-ter, relativo al termine di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria, osserva che la norma prevede la possibilità di concedere una ulteriore proroga in relazione ai termini di scadenza del programma di procedura di amministrazione straordinaria attuato dal Commissario straordinario delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, si stabilisce che la proroga del termine di 12 mesi, già prevista nel caso in cui, per la particolare complessità delle procedure, il programma non possa essere attuato nei termini previsti, possa essere elevata a 24 mesi nel caso in cui, sulla base di una specifica relazione del Commissario straordinario, risulti utile la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. Al riguardo, non formula osservazioni per i profili finanziari nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma, che l'ulteriore proroga delle procedure di amministrazione straordinaria sia comunque a carico delle imprese interessate.
  Circa l'articolo 11, comma 3-quater, concernente la ripartizione dell'attivo patrimoniale nel fallimento, osserva che la norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca interpretazione dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942. In particolare, viene precisato che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 163 senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda. Al riguardo, tenuto conto che la norma ha carattere retroattivo in quanto di natura interpretativa, e considerato altresì che tra i creditori interessati potrebbero rientrare anche enti pubblici, ritiene necessario acquisire elementi di valutazione circa l'impatto finanziario della norma in esame, al fine di escludere eventuali implicazioni per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 11, comma 3-quinquies, concernente il reddito dei soci di cooperative artigiane, segnala che la norma appare suscettibile di recare effetti finanziari negativi che necessitano di una stima e di una copertura finanziaria. Infatti, a titolo esemplificativo, si evidenzia, per quanto concerne il profilo tributario, che la misura della detrazione forfetaria IRPEF per lavoro dipendente è superiore a quella prevista per lavoro autonomo. Sul punto appare opportuno l'avviso del Governo. Ritiene altresì necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di gettito contributivo derivanti dall'inderogabilità del trattamento economico complessivo come base imponibile per la contribuzione previdenziale presso la gestione dei lavoratori autonomi.
  Relativamente all'articolo 11, comma 3-sexies, concernente l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, osserva che la norma reca una interpretazione dell'articolo 63 Pag. 55del decreto legislativo n. 270 del 1999 concernente la vendita di aziende in esercizio effettuata nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, si dispone che – fermi gli obblighi di cui al comma 2 del medesimo articolo e le valutazioni discrezionali di cui al successivo comma 3 – il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimità della vendita. Al riguardo non formula osservazioni per i profili finanziari.
  Con riguardo all'articolo 12, comma 4, in materia di regime sostitutivo in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate, osserva che la modifica introdotta interviene sulle modalità di esercizio dell'opzione in favore del regime sostitutivo per le garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate, disponendo che l'opzione possa essere esercitata, oltre che nella deliberazione di emissione anche in «analogo provvedimento autorizzativo». Al riguardo, poiché la relazione tecnica non ascrive sostanziali effetti finanziari al testo originario del comma 4, andrebbe a suo avviso confermata tale ipotesi di neutralità anche alla luce della modifica introdotta.
  Circa l'articolo 12, comma 5, concernente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi finanziari, osserva che la norma estende l'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento, introdotto dalla norma in esame, alle società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. Al riguardo, pur preso atto che la relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma non comporta sostanziali effetti finanziari, segnala l'opportunità di valutare le eventuali conseguenze di gettito derivanti dell'ampliamento dell'ambito di esenzione previsto dalla modifica in esame.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 6-bis, relativo al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, osserva che la norma dispone che, a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, possa essere concessa la garanzia in favore delle società di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni e titoli similari emessi dalle piccole e medie imprese. Il testo rinvia, quindi, ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle operazioni ammesse. Al riguardo segnala che la norma include, tra i finanziamenti garantiti dallo Stato, alcuni titoli ed obbligazioni emessi dalle piccole e medie imprese. In proposito – anche in considerazione delle ulteriori disposizioni in favore del credito alle PMI introdotte dal provvedimento in esame dirette a semplificare e ad estendere la possibilità di emissione di titoli ed obbligazioni da parte delle imprese – ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa la neutralità della norma in esame rispetto all'equilibrio operativo del Fondo.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 7-bis, concernente la sospensione di cartelle esattoriali, osserva come la norma sospenda, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali a favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati. La sospensione si applica nel caso in cui la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con apposito decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto, nonché di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. Al riguardo osserva che la norma prevede una sospensione di cartelle esattoriali, che appare suscettibile di determinare effetti onerosi. Pur essendo tale previsione condizionata all'emanazione di un successivo decreto attuativo, segnala comunque Pag. 56la necessità di acquisire una quantificazione di detti effetti finanziari.
  In relazione all'articolo 12, comma 7-ter, concernente l'accisa sulla birra, osserva che la norma prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, sia modificata la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra decorrente dal 1o marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 e quanto a 7,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Non ha nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 13, recante disposizioni in materia di EXPÒ 2015, ritiene che andrebbe confermato che l'anagrafe telematica prevista al comma 1-bis possa essere implementata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Segnala infatti che, a fronte di implementazioni informatiche di natura analoga, sono stati predisposti stanziamenti aggiuntivi, in particolare, come in occasione della modifica apportata al comma 6 dell'articolo in esame; andrebbe chiarito, a suo avviso, se la specificazione dei fondi statali oggetto di revoca, di cui al comma 4, possa diminuire, e in quale misura, la riassegnazione di risorse all'entrata del bilancio dello Stato. Non ha nulla da osservare relativamente al comma 6, nel presupposto che la destinazione a finalità di spesa delle somme in esame resti subordinata alla loro effettiva disponibilità a valere sul gettito IVA spettante alle Autorità portuali; osserva, infine, che la disposizione prevista al comma 15-bis risulta suscettibile di ridurre in modo significativo le entrate di alcune regioni che hanno deliberato aliquote d'imposta superiori, talora anche in misura rilevante, rispetto al tetto massimo indicato dalla norma. Restando invariata la facoltà di spesa delle regioni, delimitata dal patto di stabilità interno, la disposizione, a suo avviso, sembra suscettibile di incidere negativamente anche sui saldi complessivi di finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 13, comma 6-bis, in materia di realizzazione di un modulo informatico/telematico di interconnessione per Expò 2015, osserva che la norma autorizza il soggetto attuatore unico a stipulare una convenzione con Expò 2015 S.p.a., Fiera di Milano S.p.a e Agenzia delle dogane al fine di realizzare il sistema di interconnessione e gestione della rete logista nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale. Le relative attività dovranno essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo segnala che in numerosi casi, alcuni di quali disciplinati anche dal provvedimento in esame, per l'implementazione di piattaforme informatiche, previste in prima istanza in assenza di oneri, è stato in seguito necessario prevedere apposite risorse. Andrebbe pertanto a suo parere chiarito se, con riferimento alla fattispecie in esame, tali risorse debbano intendersi già incluse nell'ambito delle dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione di Expò 2015. Riterrebbe, in proposito, opportuno specificare meglio in che misura ciascuno dei soggetti coinvolti dalla convenzione prevista dalla norma in esame debba farsi carico, a Pag. 57valere sulle proprie dotazioni di bilancio, della realizzazione della piattaforma telematica.
  Circa l'articolo 13, comma 7-bis, concernente il diritto di indennizzo in favore delle imprese che subiscono danni nell'ambito della realizzazione di opere della legge obiettivo, osserva che la norma prevede che, nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche, le imprese che subiscono danni come conseguenza di delitti colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attività di cantiere vengano indennizzate per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione eventualmente stipulata dall'impresa o, qualora non assicurate, per una quota del danno subito. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2014 e di 5 milioni per il 2015. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente, accantonamento del Ministero dell'economia. Al riguardo osserva che la norma riconosce a regime un diritto soggettivo alle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere della legge obiettivo, appostando a tal fine risorse per i soli esercizi 2014 e 2015. Andrebbe a suo avviso chiarito come si intenda fare fronte alle relative spese per gli anni successivi. In merito alla spesa indicata, ritiene che andrebbe dimostrata la congruità della relativa quantificazione. Infatti, pur essendo prevista un'autorizzazione di spesa (che equivale ad un limite massimo) le disposizioni in esame appaiono configurare diritti non comprimibili nell'ambito di un tetto di spesa. A tal fine ritiene che andrebbe meglio specificato quale sia l'ammontare dei danni potenzialmente indennizzabili, dal momento che la norma menziona «una quota» degli stessi senza fornire riferimenti sulle modalità di determinazione della predetta quota. Andrebbe chiarito inoltre se tale quota possa essere determinata in sede di consuntivo sulla base delle risorse disponibili: tale eventualità, peraltro, determinerebbe una disparità di trattamento delle imprese danneggiate nei diversi esercizi, a parità di danno subito. Segnala infine che, nello stimare l'ammontare dei danni potenziali cui applicare la predetta quota di indennizzo, andrebbe cautelativamente considerato l'intero importo dei danni, senza decurtarlo della parte coperta dalle polizze assicurative private stipulate dalle imprese. È presumibile, infatti, a suo parere che a seguito della norma in esame si possa ridurre il ricorso a coperture assicurative adeguate. In ordine ai predetti profili, suscettibili di determinare un significativo impatto finanziario, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 9-bis, concernente la continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, osserva che la norma prevede che, al fine di assicurare la continuità del servizio ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione delle tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, ad investimenti per la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015. Al riguardo andrebbe a suo avviso specificato, in primo luogo se si tratti di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2014-2015 o se il predetto importo di 5 milioni debba intendersi complessivamente riferito al biennio. Andrebbe inoltre chiarito se la norma configuri la rinuncia (o il rinvio a tempo indefinito) alla realizzazione della predetta tratta. Nel caso in cui, invece, sussistano lavori parzialmente realizzati o impegni contrattuali già assunti, a fronte delle risorse distolte dalla norma in esame dalla loro finalità originaria, potrebbe a suo avviso rendersi necessario reperire risorse alternative al fine di dare compimento alle opere eventualmente intraprese o di far fronte agli impegni eventualmente assunti.
  Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se la nuova finalizzazione delle risorse risulti per il suo intero importo riferibile Pag. 58a spese di parte capitale, al fine di evitare problemi di dequalificazione della spesa.
  Con riferimento all'articolo 13, commi 19-bis e 19-ter, in materia di benefici pensionistici concernenti il personale del comparto sicurezza in servizio presso gli istituti penitenziari, osserva che le norme stabiliscono che il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto, che implicano una maggiorazione di un quinto dell'anzianità contributiva, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato (comma 19-bis). Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 19-bis, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 19-ter).
  Al riguardo rileva quanto segue: al fine di verificare la congruità dell'onere, appare necessario acquisire i dati sottostanti la quantificazione, dal momento che la platea dei beneficiari è individuabile soltanto sulla base di informazioni puntuali riferite alle posizioni dei singoli potenziali beneficiari (personale già beneficiario di indennità di servizio d'istituto poi cessato dal servizio ed iscritto ad altra gestione previdenziale); l'onere indicato non tiene conto della spesa, che dovrebbe verificarsi nel primo periodo di applicazione della norma, per gli oneri pregressi derivanti dalla riliquidazione delle pensioni, anche di reversibilità, erogate a partire dal 1977 dal momento che la norma in esame è di interpretazione autentica e ha quindi portata retroattiva; la questione della valutazione dei servizi pregressi prestati dal personale delle forze armate e di polizia non è limitata al solo personale interessato dalla legge n. 284/1977 (che tratta dell'adeguamento e riordinamento delle indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari). Pertanto la norma in esame può prestarsi a richieste emulative con particolare riferimento a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia e armate passati ad altro impiego. Sugli aspetti evidenziati ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, tenuto conto dei relativi effetti per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 14, recante misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, osserva che le norme, nel testo originario, prevedevano che i soli maggiori introiti, derivanti dall'incremento delle sanzioni disposto dall'articolo in esame fossero riassegnati a non meglio individuati capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modifiche apportate dalle Commissioni di merito confermano per lo più il testo originario, intervenendo tuttavia sulla destinazione delle maggiori entrate recate dall'articolo, derivanti dalle sanzioni pecuniarie. Per esse viene prevista la destinazione specifica al Fondo sociale per l'occupazione. Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2014, il Ministro del lavoro può introdurre misure finalizzate ad una più efficiente utilizzazione sull'intero territorio nazionale del personale ispettivo, nonché ulteriori misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.
  Al riguardo, poiché l'introduzione delle misure a valere sulle disponibilità del Fondo sociale fino a 10 milioni di euro ha carattere facoltativo, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che tali misure siano compatibili con Pag. 59la natura (eventuale) e l'entità delle risorse che effettivamente affluiranno per effetto delle disposizioni dell'articolo 14.
  Passa quindi all'esame del provvedimento sotto i profili di copertura finanziaria. Con riferimento all'articolo 2, comma 1, capoverso ART. 4-bis, lettera h), capoverso 1-bis, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la quota di 20 milioni di euro del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da destinare alla Sezione speciale della Presidenza del consiglio – Dipartimento per le pari opportunità, come previsto dalla formulazione letterale della disposizione, sia ulteriore rispetto a quella attualmente risultante nella predetta sezione che, stante al Comunicato della Presidenza del Consiglio del 20 gennaio 2014, è pari a 20 milioni di euro.
  Con riferimento all'articolo 3, commi 1 e 13, segnala che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l'erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 1-quater, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla formulazione dell'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 milioni di euro per i soli anni 2014, 2015 e 2016, a fronte di oneri per assunzioni di personale che dovrebbero invece avere carattere permanente. Con riferimento alla copertura finanziaria segnala che la stessa, prevedendo l'utilizzo di risorse iscritte in uno specifico capitolo del Ministero dello sviluppo economico relativo alle spese di natura obbligatoria dell'ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (capitolo 2532 – Ministero dello sviluppo economico), non appare pienamente conforme alla vigente legislazione contabile. In merito all'utilizzo di tali somme, considera pertanto opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Circa l'articolo 6, commi 1, 10 e 14, segnala che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della concessione di crediti di imposta per le attività di ricerca e sviluppo non appare coerente con la natura del Fondo stesso, dal momento che le risorse utilizzate dovrebbero essere successivamente restituite al Fondo, in modo da consentirne una continua alimentazione. In sostanza, tale modalità di utilizzo appare incompatibile con l'erogazione di benefici fiscali che rimangono definitivamente in capo al contribuente, come i crediti di imposta. Ritiene inoltre opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità della copertura degli oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame a valere sul Fondo di sviluppo e coesione, anche in considerazione degli eventuali interventi già programmati sul Fondo medesimo.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 1, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 1 per l'istituzione della sezione distaccata di Bolzano, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del comma 1 non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 12, comma 7-ter, rileva che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei quali è previsto l'utilizzo nella misura di 7,5 milioni di euro ciascuno per l'anno 2014, per la copertura Pag. 60delle minori entrate derivanti dal blocco dell'incremento dell'accisa sulla birra, recano le necessarie disponibilità.
  Circa l'articolo 13, comma 6, con riferimento all'incremento, nella misura di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, delle risorse del fondo per l'adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994 (capitolo 7264 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il medesimo fondo rechi le necessarie disponibilità e se tali risorse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 6-bis, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6-bis, recante disposizioni in relative alla piattaforma logistica nazionale digitale, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle suddette attività non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 13, comma 7-bis, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della copertura a valere sui fondi speciali, segnala che la stessa non appare formulata in maniera conforme alla prassi vigente facendo riferimento all'unità previsionale di base relativa ai fondi stessi e non al programma fondi da ripartire speciali come previsto in seguito alle riforme introdotte con la legge n. 196 del 2009.
  Circa l'articolo 13, comma 9-bis, poiché la disposizione destina risorse statali di conto capitale impegnate e non utilizzate per la realizzazione della tratta stazione centrale FS di Salerno-Stadio Arechi alla funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014/2015, nei limiti di 5 milioni di euro, appare a suo avviso determinare una dequalificazione della spesa, posto che le spese concernenti il citato contratto sono di natura corrente, sebbene la disposizione sia formalmente finalizzata alla realizzazione di non meglio precisati investimenti. Sul punto ritiene comunque necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 19-ter, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2014, reca le necessarie disponibilità. Ritiene inoltre opportuno specificare che l'onere di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 debba intendersi come annuo.
  Circa l'articolo 13, comma 25-bis, qualora il Governo confermi l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista, relativa all'istituzione dell'Osservatorio per i servizi pubblici locali, ritiene opportuno riformulare la suddetta clausola in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione delle suddette attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal momento che la disposizione non prevede esplicitamente che il suddetto Osservatorio si avvarrà anche delle risorse finanziarie, ma fa riferimento solo a quelle umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di integrare la disposizione stessa.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera a), segnala che l'ultimo periodo che riproduce, sostanzialmente, il contenuto dell'articolo 14, comma 2, del testo originario del decreto-legge andrebbe riformulato, in conformità alla prassi contabile vigente, in termini di una esplicita riduzione di autorizzazione di spesa.
  Circa l'articolo 14, comma 1, lettera d), segnala che la disposizione prevede la riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione delle eventuali maggiori entrate rivenienti dalle misure Pag. 61di cui alla lettere a), e dai maggiori introiti delle sanzioni di cui alle lettere b) e c). Con riferimento alle maggiori entrate rivenienti dalle misure di cui alla lettera a) segnala che la disposizione richiamata prevede l'implementazione della dotazione organica del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a tal fine autorizza una specifica spesa per gli oneri connessi alla loro assunzione. La norma sembra quindi, a suo avviso, implicitamente configurare un incremento di entrate derivanti dalle maggiori attività ispettive conseguenti all'incremento della dotazione organica del personale ispettivo. Ciò premesso, fermo restando che la disposizione dovrebbe essere più chiaramente formulata, segnala come in sede attuativa sia tutt'altro che agevole individuare quale parte di incremento delle entrate derivanti da ispezioni sia direttamente ascrivibile alle citate assunzioni. Ritiene pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità di attuare effettivamente la disposizione in esame.
  Con riferimento, invece, alle lettere b) e c), ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in analogia con il testo originario del decreto-legge, i proventi derivanti da sanzioni, prima di essere assegnati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, debbano essere versati all'entrata del bilancio dello Stato.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, tenuto conto della particolare complessità rivestita dal provvedimento, come peraltro evidenziato anche nel corso del puntuale ed articolato vaglio svolto dal relatore, ritiene opportuno procedere ad un rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire al Governo di predisporre tutti i chiarimenti necessari sulle molteplici questioni richiamate dal relatore.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nell'evidenziare preliminarmente il carattere articolato e fin troppo eterogeneo del provvedimento, ritiene che l'analisi svolta dal relatore non abbia messo in debito risalto gli aspetti connessi, in particolare, alla effettiva idoneità delle coperture finanziarie recate dalle diverse norme. Al riguardo richiama l'attenzione, come ha peraltro già avuto modo di fare in precedenti occasioni, sulla necessità di assicurare il dovuto rispetto alle prescrizioni recate dal nuovo articolo 81 della Costituzione, le cui disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, anche alla luce del monito rivolto alle Camere dal Capo dello Stato in occasione dell'esame parlamentare del decreto-legge «Salva-Roma», poi ritirato dal Governo. Entrando più nel merito delle singole disposizioni del provvedimento, osserva come una pluralità di norme in esso contenute, anche a voler prescindere da una valutazione circa i possibili effetti di dequalificazione della spesa, appaiono comunque destinate a determinare un significativo incremento degli oneri a carico della finanza pubblica. A tale riguardo, ritiene pertanto indispensabile che il Governo fornisca elementi informativi quanto più possibile puntuali in ordine non solo alle conseguenze finanziarie derivanti dalle singole misure, ma anche al rispetto del Patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali ed al mantenimento del rapporto tra deficit e PIL entro la soglia del 3 per cento stabilita a livello europeo. Esprime inoltre perplessità circa il fatto che gli oneri impliciti in taluni interventi recati dal provvedimento possano in definitiva ripercuotersi nella determinazione delle tariffe poste a carico dei cittadini. Con riferimento alle norme che autorizzano nuove assunzioni da parte di determinati soggetti pubblici, osserva con preoccupazione come ciò rappresenti una deroga ai limiti fissati per le assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa. Considera invece positivamente la norma volta a rideterminare le accise sulla birra, se non altro perché essa non interviene, come troppo di sovente avvenuto in passato, sulle aliquote relative ai carburanti. Alla luce dunque dei numerosi profili di criticità tuttora presenti nel provvedimento, invita Pag. 62il rappresentante del Governo a fornire, sin dalla prossima seduta, i necessari elementi informativi, con particolare riguardo alla effettiva sostenibilità finanziaria del provvedimento nel suo complesso ed alla idoneità delle coperture finanziarie individuate da singole disposizioni, tanto più nel contesto di una sempre maggiore integrazione economica a livello europeo.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel ricordare che, sul testo base del provvedimento in esame, la Commissione ha già espresso il prescritto parere di competenza nella seduta del 30 gennaio 2014, segnala che le Commissioni di merito hanno successivamente recepito nel testo, mediante l'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, tutte le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Evidenzia inoltre che la stessa Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esaminare le sole modifiche al testo approvate in sede referente, che presentano profili di carattere finanziario.

  Laura CASTELLI (M5S), alla luce delle numerose questioni sollevate sul provvedimento dal relatore, ritiene necessario disporre di tempo ulteriore per esaminare in maniera approfondita il provvedimento, in attesa che il rappresentante del Governo fornisca i richiesti elementi informativi e istruttori, non ancora pervenuti.

  Maino MARCHI (PD) sottolinea preliminarmente la qualità del lavoro posto in essere, in sede referente, dalle Commissioni di merito, le quali hanno apportato al provvedimento in esame una serie di modifiche migliorative del testo. Fa presente, quindi, che, cercando di rispettare i termini fissati in sede di Conferenza dei capigruppo, la Commissione esprimerà il parere di competenza solo quando sarà in possesso di tutti i necessari chiarimenti, forniti dal rappresentante del Governo, sulle questioni sollevate dal relatore. Con riferimento ai rilievi posti dall'onorevole Palese in ordine al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, evidenzia come ulteriore garanzia che il provvedimento sia provvisto di idonea copertura finanziaria è data dal successivo esame presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando difatti che, in quella sede, il Governo, come previsto dalla legge n. 196 del 2009, di contabilità e finanza pubblica, presenterà una ulteriore relazione tecnica predisposta della Ragioneria generale dello Stato sul testo approvato dalla Camera.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva criticità e quindi chiede chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui agli articoli 3, 6, 9 e 12 del provvedimento in esame. In particolare, con riguardo agli articoli 3, 6 e 9, che hanno carattere sostanzialmente programmatico e che prevedono l'utilizzo di risorse a valere sulla prossima programmazione 2014-2020 del fondi strutturali europei, segnala che tali risorse non sono allo stato ancora disponibili poiché la programmazione non si è ancora perfezionata e che, pertanto, ciò potrebbe compromettere l'effettiva idoneità della copertura finanziaria, oltre a condizionare le prerogative del Parlamento in merito a tale programmazione. Rileva, al riguardo, che per gli articoli 3 e 6 si è pervenuti ad una parziale correzione di tali problematiche, prevedendo che le relative misure siano attuate a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987. Con riferimento poi all'articolo 12, comma 5, manifesta perplessità in ordine alla prevista estensione dell'ambito di esclusione dall'imposta sostitutiva del 20 per cento, già prevista dal resto iniziale per gli OIVCM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), alle società per la cartolarizzazione dei crediti. Oltre a ritenere ingiustificato esentare da tale tassazione un mercato e soggetti che realizzano profitti enormi, chiede chiarimenti Pag. 63sull'eventuale mancato gettito derivante dalla disposizione in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel replicare all'intervento dell'onorevole Marchi, chiarisce che le sue considerazioni erano riferite all'esigenza di ottenere una formale certificazione delle coperture, con l'effettiva assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che sottoscrivono tale certificazione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel ravvisare come il provvedimento sia stato incisivamente modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito, segnala che il Governo fornirà quanto prima tutti gli elementi informativi utili in risposta alle molteplici questioni sollevate dal relatore. Difatti, il Governo non può fare valutazioni in itinere senza cognizione di causa ed un adeguato approfondimento, per cui quando sarà pronto esprimerà formalmente la sua posizione che rappresenta anche quella del Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.20.