CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2014
174.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 6 febbraio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 6 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 17.35.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
C. 204-251-328-923-B.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, osserva come la proposta di legge modifichi il reato di scambio elettorale politico-mafioso (articolo 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, modifica la formulazione delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minino e nel massimo, parificata – come già nel codice penale vigente – alla pena prevista per l'associazione mafiosa.
  Considerato che il provvedimento è esaminato in seconda lettura, si sofferma sulle modifiche apportate dal Senato.
  Il Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l'articolo 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.
  Il testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque – in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità – accetti consapevolmente il procacciamento di voti Pag. 26da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso. Il nuovo articolo 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti.
  Ricorda che il vigente articolo 416-ter c.p. prevede l'applicazione della pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis (Associazione mafiosa) – ovvero la reclusione da 7 a 12 anni – a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
  Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell'articolo 416-ter, basata su alcuni elementi chiave:
   che il reato si perfezionasse al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso;
   che il presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti fosse fondato sulla sua consapevolezza; si intendeva, in tal modo, sottolineare più chiaramente il carattere doloso (ovvero, ex articolo 43 c.p., «secondo l'intenzione») dell'accettazione da parte del politico del procacciamento dei voti mediante il ricorso all'intimidazione connessa al vincolo associativo mafioso (secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis);
   che fosse eliminato il riferimento alla promessa di voti come momento consumativo del reato, ritenendo già opportunamente espressa la consumazione del reato nel momento in cui l'accordo tra le parti è raggiunto;
   che fosse superato il limite della necessità dell'erogazione di denaro come contenuto dell'accordo ai fini della consumazione del reato mediante il ricorso, come oggetto della contropartita del pactum sceleris, anche ad «altra utilità»; ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni reciproche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso, che hanno impedito per talune condotte che il delitto di cui all'articolo 416-ter potesse essere efficacemente contestato dalla magistratura;
   che, sul versante sanzionatorio, fosse prevista la pena della reclusione da 4 a 10 anni; i limiti edittali erano stati, quindi, ridotti rispetto a quelli attuali (reclusione tra 7 a 12 anni), nella convinzione che pur essendo gravissima la condotta del politico che si accorda col mafioso, alimentando con ciò una delle maggiori fonti di forza dell'organizzazione mafiosa, resti una condotta differente da quella di chi la mafia la fa e la comanda;
   che il reato di cui all'articolo 416-ter avesse struttura bilaterale, essendo stata introdotta, con un secondo comma dell'articolo 416-ter, un'autonoma fattispecie di reato relativa al mafioso che si impegni al procacciamento di voti con le indicate modalità intimidatorie dell'associazione mafiosa.

  La formulazione dell'articolo 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto i seguenti principali aspetti:
   scompare dal testo approvato dalla Camera il riferimento alla consapevolezza dell'accettazione che – come risulta dalla documentazione dell'esame svolto dal Senato – viene ritenuto superfluo per un reato doloso nonché foriero di problemi interpretativi;
   il Senato conferma la struttura sinallagmatica del reato, che si considera consumato con l'accordo tra le volontà, ma ritiene di rafforzare questa descrizione attraverso l'utilizzo della parola «promessa» applicata sia alla volontà espressa dal politico, sia alla volontà espressa dal mafioso;
   è confermata la possibilità che, oltre all'erogazione di denaro (cui è aggiunta anche la relativa «promessa»), oggetto dello scambio sia anche altra utilità (elemento, tuttavia, rafforzato dal Senato con la formulazione «qualunque utilità»);Pag. 27
   come contropartita della promessa di procurare voti, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa; tale previsione, secondo il Governo, rende concreta, per la prima volta – sul piano normativo – la fattispecie di cd. concorso esterno in associazione mafiosa;
   confermata la struttura bilaterale del reato proposta dal testo-Camera, viene dal Senato prevista la sanzionabilità della promessa di procurare voti con le consuete modalità mafiose;
   i limiti di pena previsti dal testo Camera (reclusione da 4 a 10 anni) sono riportati a quelli vigenti dell'articolo 416-ter (reclusione da 7 a 12 anni). Le motivazioni di tale ripristino che emergono dal dibattito al Senato vanno ricercate nella ritenuta estrema gravità dell'inquinamento della competizione politica derivante dalla commistione di interessi con le organizzazioni criminali, elemento che giustifica una sanzione almeno pari a quella prevista dal vigente articolo 416-bis. Come ricordato, il testo approvato dalla Camera aveva abbassato i limiti edittali dell'articolo 416-ter in considerazione dell'esigenza di prevedere una maggiore proporzione delle pene tra il reato di scambio elettorale politico-mafioso e quello di cui all'articolo 416-bis.

  Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di essere molto soddisfatto delle modifiche apportate dal Senato.

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio prossimo e che, tenendo conto dei tempi a disposizione della Commissione, nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato il 12 febbraio. Avverte che eventuali richieste di audizione dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione entro le ore 12 di domani, 7 febbraio 2014.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
C. 331-927-B.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, osserva come il testo in esame sia il risultato delle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera il 4 luglio 2013.
  A seguito delle modifiche il testo prevede: una delega al Governo per la disciplina delle pene detentive non carcerarie (articolo 1); una delega al Governo per la depenalizzazione di un'ampia categoria di reati, introdotta dal Senato all'articolo 2; la disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova (articoli 3-8); la disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili (articoli 9-15, di cui solo quest'ultimo reca una modifica di mero coordinamento, rispetto al testo approvato dalla Camera); la clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).
  Ricorda che l'esame della Camera in seconda lettura si limita unicamente alle parti modificate dal Senato. Pertanto la relazione si soffermerà su queste.
  L'articolo 1, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede una delega al Governo per la riforma del sistema delle pene, da operare essenzialmente attraverso l'introduzione nel codice penale, e nella normativa complementare, di pene detentive non carcerarie (reclusione presso il domicilio e arresto presso il domicilio), di durata continuativa o per singoli giorni settimanali o fasce orarie, da scontare presso l'abitazione. Pag. 28
  La delega dovrà essere esercitata sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1:
   prevedere che le pene principali in caso di commissione di un reato siano le seguenti: ergastolo, reclusione, reclusione domiciliare, arresto domiciliare, multa e ammenda. Il Senato ha dunque previsto che la delega non valga semplicemente ad introdurre le pene detentive non carcerarie, ma serva anche a rivedere complessivamente il sistema delle pene;
   disciplinare la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, da espiare presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (domicilio), con durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie (lettera a);
   stabilire che l'applicazione della reclusione domiciliare e dell'arresto domiciliare avvenga in base al seguente schema (lettera b), c), con eventuale prescrizione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p., c.d. braccialetto elettronico (lettera d): nel caso in cui la pena attuale preveda l'arresto si dovrà prevedere sempre l'arresto domiciliare, così come la reclusione domiciliare si dovrà sempre prevedere nel caso in cui la pena prevista attualmente sia quella della reclusione fino a 3 anni, in quanto nel caso in cui la pena attuale preveda la reclusione tra 3 e 5 anni si potrà applicare la reclusione domiciliare solo nel caso in cui lo stabilisca volta per volta il giudice sulla base dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale;
   escludere dall'applicazione delle pene detentive non carcerarie i delinquenti abituali (artt. 102 e 103 c.p.), professionali (articolo 105 c.p.) e per tendenza (articolo 108 c.p.) (lettera e). Il Senato ha eliminato il riferimento all'articolo 104 c.p., relativo ai contravventori abituali, presente nel testo approvato dalla Camera;
   prevedere che la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare possano essere sostituiti dal giudice con le pene della reclusione o dell'arresto in carcere nei seguenti casi (lettera f): indisponibilità di un'abitazione o altro domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato; comportamento del condannato incompatibile con la prosecuzione delle pene detentive non carcerarie, anche sulla base delle esigenze di tutela della persona offesa. In particolare, il condannato deve aver tenuto un comportamento contrario alle prescrizioni impartite ovvero aver commesso un nuovo reato;
   prevedere che per la determinazione delle pene si tenga conto, in ogni caso, dell'articolo 278 c.p.p. che, in particolare, afferma di non doversi tener conto delle circostanze del reato, tranne che per le circostanze ad effetto speciale, che comportano l'applicazione di una pena di specie diversa (lettera g);
   stabilire l'applicabilità del delitto di evasione (articolo 385 c.p.) per i casi di allontanamento non autorizzato del condannato dal domicilio o da altro luogo nel quale debba essere eseguita la pena della detenzione non carceraria (lettera h).

  Le lettere i) ed l) sono state integralmente introdotte nel corso dell'esame al Senato e prevedono che, per i reati attualmente puniti con l'arresto o con la reclusione fino a 5 anni, il giudice possa, sentito l'imputato e il PM, applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità (lettera i).
  Il lavoro di pubblica utilità dovrà avere una durata minima di 10 giorni; l'orario non potrà superare le otto ore giornaliere e dovrà conciliarsi con le esigenze personali del condannato (studio, lavoro e famiglia). L'attività, non retribuita e svolta a beneficio della collettività, potrà essere svolta presso lo Stato, le regioni, gli enti locali o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato (lettera l).
  La lettera m), anch'essa introdotta dal Senato, contiene una delega per la disciplina della non punibilità per tenuità del fatto. La disposizione delega infatti il Governo a prevedere l'esclusione della punibilità per quelle condotte attualmente punite Pag. 29con la sola pena pecuniaria (arresto o multa) o con pene detentive non superiori nel massimo a 5 anni, nelle seguenti ipotesi: particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento.
  L'esclusione della punibilità penale non dovrà pregiudicare l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno.
  Infine, la lettera n) delega il Governo a coordinare le nuove norme in materia di pene detentive non carcerarie con una serie di ulteriori disposizioni vigenti, tenendo conto della necessità di razionalizzare e di graduare il sistema delle pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
  L'articolo 2 è stato introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato e delega il Governo ad operare una articolata depenalizzazione (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge). In particolare, il Governo dovrà trasformare in illeciti amministrativi:
   i reati puniti con la sola pena della multa o dell'ammenda, purchè non attinenti ad alcune materie escluse (edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; materia elettorale e di finanziamento dei partiti; proprietà intellettuale e industriale) (lettera a);
   specifici reati contenuti nel codice penale (in materia di atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza) (lettera b);
   il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (lettera c);
   alcune specifiche contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (lettera d);
   il reato di immigrazione clandestina (comma 3, lettera b)). Il principio di delega prevede che debbano conservare rilievo penale le condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia, vale a dire dei provvedimenti di espulsione già adottati. In sostanza dovrà restare penalmente rilevante il reingresso in violazione di un provvedimento di espulsione.

  Per i reati trasformati in illeciti amministrativi il Governo dovrà prevedere sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e comunque sanzioni pecuniarie comprese tra 5.000 e 50.000 euro nonché eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione (lettera e); dovrà consentire la rateizzazione ma anche il pagamento in misura ridotta (lettera f) e g)).
  In relazione a specifici articoli del codice penale, l'articolo 2 delega il Governo a procedere ad un'abrogazione (comma 3, lettera a), c), d) e)) introducendo adeguate sanzioni pecuniarie civili, fermo il diritto al risarcimento del danno.
  Il Capo II della proposta, composto, a seguito dell'approvazione da parte del Senato, dagli articoli da 3 a 8, introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova.
  Scopo della nuova disciplina – ispirata alla probation di origine anglosassone – è quello di estendere l'istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità.
  L'articolo 3 modifica il codice penale aggiungendo al capo I del titolo IV del libro I (tra le cause estintive del reato) tre nuovi articoli (da 168-bis a 168-quater) relativi alla messa alla prova. Su tali disposizioni, già introdotte dalla Camera, è intervenuto il Senato.Pag. 30
  Il nuovo articolo 168-bis c.p. prevede che nei seguenti procedimenti l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova (primo comma):
   procedimenti per reati puniti con la sola pena pecuniaria;
   procedimenti per reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria);

  La formulazione del testo esclude che abbiano qualsiasi rilievo, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della sospensione, tutte le circostanze aggravanti, incluse quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e quelle ad effetto speciale.
   procedimenti per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio ovverosia violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336 c.p.), resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (articolo 343, secondo comma, c.p.), violazione di sigilli aggravata (articolo 349, secondo comma, c.p.), rissa aggravata (articolo 588, secondo comma, c.p.) con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, furto aggravato (articolo 625 c.p.) e ricettazione (articolo 648 c.p.).

  La sospensione non potrà comunque essere concessa all'imputato che si sia già avvalso di questo istituto (quarto comma). Il Senato ha infatti modificato la disposizione approvata dalla Camera che consentiva l'accesso alla messa alla prova per due volte, a meno che non si trattasse di un procedimento per reato della stessa indole rispetto a quello per il quale si era già beneficiato della messa alla prova. Inoltre la sospensione non può essere concessa ai delinquenti e contravventori abituali (artt. 102, 103 e 104 c.p.), professionali (articolo 105 c.p.) e ai delinquenti per tendenza (articolo 108 c.p.), in base al quinto comma dell'articolo 168-bis.
  I commi secondo e terzo, sui quali è intervenuto il Senato, individuano i contenuti della messa alla prova. L'applicazione della misura comporta:
   condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;
   ove possibile, misure risarcitorie del danno;
   l'affidamento dell'imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che può comprendere attività di volontariato sociale, l'osservanza di prescrizioni sui rapporti col servizio sociale o con una struttura sanitaria oltre a possibili limitazioni della libertà di dimora, di movimento o di frequentazione di determinati locali;
   la prestazione di lavoro di pubblica utilità. Se, infatti, la Camera aveva inserito il lavoro di pubblica utilità tra i possibili contenuti del programma elaborato dai servizi sociali, il Senato ha espressamente subordinato la messa alla prova alla prestazione del lavoro. Tale attività lavorativa presenta le seguenti caratteristiche: prestazione non retribuita; prestazione da determinare – in base a quanto stabilito dal Senato – tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato; prestazione della durata di minimo 10 giorni (erano 30 nel testo approvato dalla Camera dei deputati), anche non continuativi; prestazione da svolgere in favore della collettività presso Stato, Regioni, province, comuni o onlus, ma anche, come aggiunto da Senato, presso aziende sanitarie o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali; prestazione la cui durata giornaliera non può superare le 8 ore; prestazione da svolgere con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

  Il nuovo articolo 168-ter c.p., non modificato dal Senato, disciplina gli effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Pag. 31
  Il nuovo articolo 168-quater c.p. concerne la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione – modificata dal Senato – individua le seguenti circostanze che conducono alla revoca: la trasgressione grave del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice (per il testo approvato dalla Camera la trasgressione doveva essere «di non lieve entità»); la reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte dal giudice; il rifiuto di prestare il lavoro di pubblica utilità (questa novella è coerente con l'impostazione del Senato che ha fatto del lavoro un presupposto della messa alla prova); la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Il testo approvato dalla Camera non prevedeva questa ipotesi, che era comunque in astratto riconducibile alla trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ma tale rilevanza sarebbe stata in ogni caso filtrata dalla valutazione del giudice, che il Senato ha deciso di evitare.
  L'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, introducendo nel Libro VI (Procedimenti speciali), il Titolo V-bis (Della sospensione del procedimento con messa alla prova), che detta le disposizioni processuali relative al nuovo istituto, inserendo gli articoli da 464-bis a 464-novies, e introducendo anche il nuovo articolo 657-bis, per consentire il computo del periodo di messa alla prova svolto dall'imputato in caso di successiva revoca del beneficio.
  In particolare, il nuovo articolo 464-bis c.p.p. – non modificato nel corso dell'esame al Senato – dispone che la messa alla prova può essere richiesta dall'imputato (oralmente o in forma scritta; personalmente o a mezzo procuratore speciale) entro determinati termini, che la norma specifica sia in relazione alla fase che al tipo di procedimento (commi 1-3).
  L'articolo 464-ter c.p.p detta disposizioni procedimentali relative alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari.
  La richiesta dell'indagato deve essere rivolta al giudice che la trasmetterà al PM per acquisire – entro 5 giorni – le sue valutazioni (comma 1): se il PM acconsente alla messa alla prova, deve comunicarlo con atto scritto e sinteticamente motivato (tale ultima specificazione è stata introdotta dal Senato). In tal caso il giudice provvede ai sensi del successivo articolo 464-quater (commi 2 e 3); se il PM dissente, deve esplicitare le sue ragioni.
  La decisione è presa dal GIP. In caso di diniego della messa alla prova, l'imputato potrà rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento; se il giudice accoglierà in quella fase la richiesta, provvederà a norma dall'articolo 464-quater (comma 4).
  L'articolo 464-quater c.p.p. riguarda la decisione del giudice sulla richiesta di messa alla prova, assunta con ordinanza, e gli effetti della pronuncia.
  La concessione della messa alla prova da parte del giudice (che deve sentire le parti ed eventualmente anche l'imputato) – valutata la gravità del reato (ex articolo 133 c.p.) – deriva anzitutto dalla mancanza dei presupposti per un proscioglimento dell'imputato a norma dell'articolo 129 c.p.p. e poi dalla prognosi favorevole su due elementi: l'idoneità del programma di trattamento presentato; la previsione che l'imputato non commetterà altri reati.
  Il Senato ha aggiunto (al comma 3) che, al fine di valutare l'idoneità del programma di trattamento presentato e la probabilità che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati, il giudice debba valutare anche che il domicilio indicato nel programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato.
  Il programma trattamentale presentato con la domanda – già contenente prescrizioni ed obblighi per l'imputato – può essere integrato o modificato dal giudice con ulteriori obblighi e misure (su cui è, tuttavia, necessario il consenso dell'imputato) ai fini dell'idoneità (comma 4). Pag. 32
  Sono, tuttavia, previsti limiti massimi di sospensione del procedimento (commi 5 e 6): 2 anni, in caso di reati puniti con pena detentiva; 1 anno, in caso di reati puniti con sola pena pecuniaria. I termini decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova.
  Contro l'ordinanza è ammesso ricorso per cassazione da parte dell'imputato, del PM o della stessa persona offesa. L'impugnazione non sospende il procedimento (comma 7).
  Il Senato ha soppresso il richiamo all'applicazione dell'articolo 588, comma 1, c.p.p., previsto dalla Camera, in base al quale dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
  Se la richiesta di messa alla prova è accolta, il processo civile promosso nei confronti dell'imputato per le restituzioni ed il risarcimento del danno non si sospende (comma 8).
  Se la richiesta di messa alla prova è rigettata, potrà essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (comma 9).
  L'articolo 464-quinquies c.p.p. precisa che, nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può anche, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno (comma 1). L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), che deve prendere in carico l'imputato (comma 2).
  Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova. Il Senato ha sul punto precisato che ogni modifica deve essere apportata sentiti l'imputato e il PM. (comma 3). Il testo approvato dalla Camera disponeva che tale modifica delle prescrizioni dovesse avvenire «con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero».
  L'articolo 464-septies c.p.p. disciplina l'esito della messa alla prova stabilendo che, acquisita la relazione finale degli uffici, il giudice, se l'esito è positivo, dichiara estinto il reato con sentenza. Il Senato è intervenuto sulla valutazione del giudice circa l'esito positivo della prova, stabilendo che a tal fine il giudice deve tenere conto, oltre che del comportamento dell'imputato, «del rispetto delle prescrizioni impartite» (comma 1). Se, al contrario, la prova ha esito negativo, il giudice adotta ordinanza di prosecuzione del procedimento penale. Il Senato ha soppresso il periodo in base al quale le informazioni acquisite durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel prosieguo del procedimento penale.
  L'articolo 5, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica le disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale, inserendovi il nuovo Capo X-bis, recante Disposizioni in materia di messa alla prova, composto dagli articoli 141-bis e 141-ter.
  L'articolo 6, non modificato nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 3 del Testo Unico sul casellario giudiziale, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, inserendovi la lettera i-bis) con l'obiettivo di aggiungere, tra i provvedimenti da iscrivere per estratto, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova.
  L'articolo 7 del provvedimento – non modificato nel corso dell'esame al Senato, relativo all'introduzione dell'istituto della messa alla prova, – stabilisce che, qualora si rendesse necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del DAP, il Ministro della Giustizia riferisca tempestivamente Pag. 33alle competenti Commissioni parlamentari in ordine alle modalità con cui si provvederà a tale adeguamento, previo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie.
  Obblighi di relazione annuali (entro il 31 maggio di ciascun anno) alle competenti commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova sono posti in capo al Ministro della giustizia.
  L'articolo 8 prevede – entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di riforma – l'adozione di un regolamento da parte del Ministro della giustizia, volto a disciplinare le convenzioni in merito al lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova che il Ministero della giustizia (o il presidente del tribunale delegato) può stipulare con enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  Il Senato ha aggiunto che i testi delle convenzioni devono essere resi disponibili sul sito internet del Ministero e raggruppati per distretto di corte d'appello.
  Il Capo III del progetto di legge, composto dagli articoli da 9 a 15, non modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina il procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
  Il Capo IV, sostanzialmente non modificato nel corso dell'esame al Senato, concerne le disposizioni comuni e si compone del solo articolo 16 (che registra una modifica di mero coordinamento dovuta all'esame del provvedimento in Senato), recante la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda, quindi, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 febbraio prossimo e che, in considerazione dei tempi di esame a disposizione della Commissione, nell'ambito dell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato il 12 o il 13 febbraio.
  Rileva, inoltre, come il provvedimento sia stato attentamente analizzato e approfondito in ogni suo aspetto nel corso della sua prima lettura, ritenendo quindi non necessario disporre un ulteriore ciclo di audizioni in seconda lettura. Quanto alla tematica delle depenalizzazioni, introdotta dal Senato, si potrà fare riferimento anche ai lavori preparatori del Senato, tenendo conto che si tratta comunque di una materia già approfondita e rispetto alla quale i gruppi hanno posizioni ben consolidate. Avverte, in ogni caso, che eventuali richieste di audizione dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione entro le ore 12 di domani, 7 febbraio 2014.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-01965 Colletti: Sull'applicazione dei benefici introdotti dal decreto-legge 146 del 23 dicembre 2013 per i detenuti per associazione di tipo mafioso.

INTERROGAZIONI

5-01856 Airaudo: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.

5-01896 Rossomando: Sulle problematiche relative alla carenza di personale e sui drammatici episodi verificatisi presso il carcere Le Vallette di Torino.