CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2014
173.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 FEBBRAIO 2014

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, illustra il testo del disegno di legge C. 1920 Pag. 104Governo, recante conversione del decreto-legge n. 145 del 2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015».
  Ricorda che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché ad ulteriori ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato tra cui, in particolare, le materie «sistema tributario dello Stato», «ordinamento civile», «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici economici nazionali», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
  Evidenzia altresì che il contenuto di singole disposizioni è riconducibile, altresì, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica» e «sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «protezione civile», «governo del territorio», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» e «promozione e organizzazione di attività culturali», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che rientrano negli ambiti di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Sottolinea che il provvedimento, composto da 14 articoli e 118 commi, presenta un contenuto vasto ed eterogeneo, incidendo su un ampio spettro di settori normativi e recando multiformi misure, che il preambolo qualifica quali «fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese».
  Segnala, altresì, alcune disposizioni che non appaiano direttamente riconducibili alle motivazioni di necessità e di urgenza indicate nel preambolo e nella relazione illustrativa, quali: il comma 9 dell'articolo 1, che interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012; il comma 12 dell'articolo 13 che, attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico; la disposizione di cui al comma 13 dell'articolo 13, che reca una norma di carattere ordinamentale, novellante la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità, al fine di precisare le competenze in materia di sistema idrico già attribuite e in corso di svolgimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'articolo 14, che detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonchè alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
  Rileva poi che il comma 10 dell'articolo 1 riguarda le competenze statali sugli impianti per l'estrazione di energia geotermica e che, in particolare, la norma integra il decreto di riassetto della normativa sull'energia geotermica (decreto legislativo n. 22/2010) per specificare che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica. Sottolinea che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 239 del 2004 – richiamata nel testo – elenca una serie di compiti esercitati dallo Stato in materia di energia e che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 383 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera i) del citato articolo 1, comma 7 riguardante l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, nella parte in cui non prevede che l'individuazione di tali infrastrutture e insediamenti strategici da parte dello Stato avvenga d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.Pag. 105
  Rileva dunque la necessità che, all'articolo 1, comma 10, sia valutata l'esigenza, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere che le funzioni ivi attribuite allo Stato in materia di individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, compresi quelli di estrazione dell'energia geotermica, siano esercitate d'intesa con le regioni competenti per territorio.
  Evidenzia, analogamente, l'esigenza di valutare – con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 dell'articolo 13, che intervengono nella materia «porti e aeroporti civili», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – la necessità di prevedere l'intesa delle regioni interessate, e non la mera consultazione, per l'individuazione da parte del CIPE degli interventi immediatamente cantierabili per il miglioramento della competitività dei porti italiani, da finanziare con risorse revocate da altri interventi, nonché per il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione delle risorse revocate.
  Richiama le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28 che, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedono un finanziamento per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti; i criteri per l'utilizzo di dette risorse saranno disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale. Ricorda che, secondo l'attuale riparto di competenze, la materia del turismo spetta alla competenza residuale delle regioni (sentenze della Corte Costituzionale n. 76/2009, n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006); peraltro, proprio con riguardo a questa materia la Corte Costituzionale ha avuto più volte modo di affermare che l'esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge, anche ove quelle funzioni siano riconducibili a materie di competenza residuale, secondo i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, tracciando tuttavia limiti precisi alla cosiddetta «attrazione in sussidiarietà», che può avvenire solo a condizione che la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza e rispettosa del principio di leale collaborazione con le regioni, che impone un coinvolgimento delle medesime (sentenza n. 76/2009). Con riferimento specifico al settore turistico, la Corte ha riconosciuto che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) e, sulla base di questi principi, la Consulta ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore statale volto ad introdurre una disciplina, uniforme su tutto il territorio nazionale, di procedure acceleratorie e di semplificazione nel settore del turismo ma ha allo stesso tempo imposto, in applicazione del principio di leale collaborazione, l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione della relativa disciplina regolamentare (sentenza n. 76/2009). Allo stesso modo, le disposizioni statali che prevedevano finanziamenti per lo sviluppo del turismo, in quanto fattore produttivo di interesse nazionale, sono state giudicate costituzionalmente illegittime nella parte in cui non prevedevano un coinvolgimento delle regioni nella forma dell'intesa con la Conferenza permanente (sentenze n. 94/2008 e n. 13/2009).
  Sottolinea, pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, l'esigenza di garantire un più ampio coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri per l'assegnazione delle risorse, di cui all'articolo 13, commi da 24 a 28, in materia di turismo.
  Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

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  Fabiana DADONE (M5S), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in discussione, sottolinea di non condividere la prassi del Governo di adottare decreti omnibus quale quello in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Nomina n. 23-bis .
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, evidenzia che la proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a presidente dell'ISTAT è stata assegnata alla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera.
  Ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ha fatto presente che il Governo ha ritenuto che il professor Padoan abbia tutti i requisiti per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT ed ha altresì trasmesso il curriculum del medesimo professor Padoan.
  Ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini con esperienza internazionale ed è nominato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sottolinea che, in seguito a una novella apportata dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 16 dispone che la designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e che la nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle medesime Commissioni parlamentari a maggioranza dei due terzi dei componenti.
  Rileva che dal curriculum allegato alla lettera risulta che il professor Padoan è professore ordinario, attualmente in aspettativa, presso la facoltà di economia dell'Università «La Sapienza» di Roma. Tra gli altri incarichi accademici ricoperti in passato, è stato direttore del dipartimento di studi economici presso il College of Europe di Bruxelles. Sempre dalla lettura del curriculum, si evince che il professor Padoan ha ricoperto e ricopre attualmente numerosi ed importanti incarichi, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, è attualmente Vice Segretario generale e Capo economista dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico). È stato membro del Comitato scientifico del CER (Centro Europa Ricerche), dell'ICE (Istituto nazionale per il Commercio estero) e dell'ISPE (Istituto Studi per la programmazione economica. Aggiunge che ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo presso il Fondo monetario internazionale e é stato Senior Fellow dell'Istituto Affari internazionali. Ha Pag. 107svolto attività di consulenza per la Commissione europea, la Banca centrale europea e la Banca mondiale.
  Fa presente che il professor Padoan è autore di oltre 200 pubblicazioni e articoli in particolare nei settori di ricerca: economia applicata e econometria, modelli econometrici in tempo continuo, economia internazionale, commercio internazionale, coordinamento delle politiche economiche, integrazione europea, sistema monetario europeo, unione monetaria, innovazione e crescita economica, economia italiana, crescita e benessere.
  Nel ricordare che la I Commissione del Senato, nella seduta del 22 gennaio scorso, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina in esame, segnala, in conclusione, che la nomina del professor Padoan alla guida dell'Istituto nazionale di statistica appare rispondente ai requisiti previsti dalla legge.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo professor Padoan a presidente dell'ISTAT.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), nell'esaminare e nell'esprimere una valutazione in merito alla proposta di nomina formulata da parte del governo del professor Padoan a presidente dell'Istat è inevitabile partire dai particolari, primo tra tutti quel bis che accompagna la rubrica della proposta di nomina. Al riguardo evidenzia si tratta di una seconda proposta di nomina o meglio di una conferma della nomina dello stesso candidato dopo che la prima non era stata approvata dalla commissione del Senato.
  Sul punto, rileva che secondo il MoVimento 5 stelle ce n’é abbastanza per valutare negativamente la proposta di parere avanzata dal relatore in merito alla nomina proposta dal Governo.
  Ritiene, infatti, un atto molto grave di forzatura da parte del governo nei confronti del parlamento, riproporre una candidatura già bocciata da una delle commissioni che deve esprimere il parere. Evidenzia che il governo si è trincerato dietro la dichiarazione della senatrice Finocchiaro, presidente dalla prima commissione del Senato, che si è trattato di un errore, e per la precisione del fatto che la commissione avrebbe votato il parere sulla nomina ignorando che la normativa era cambiata da soli 3 anni. Nel ritenere che non è compito della Camera, e non sarebbe neppure corretto, sindacare sugli atti del Senato, ed in particolare sulla veridicità delle affermazioni di un presidente di commissione di quel ramo del Parlamento, giudica doveroso svolgere alcune considerazioni.
  Al riguardo ritiene che il combinato disposto delle giustificazioni addotte dalla senatrice Finocchiaro e la riproposizione della nomina del professor Padoan contraddicono un fondamentale principio del diritto, quello secondo cui «la legge non ammette ignoranza». Osserva che con questa nomina non solo il Parlamento afferma che la legge ammette ignoranza, ma giustifica l'ignoranza più grave della legge, quella da parte del legislatore, ovvero del soggetto che le leggi che ha ignorato le ha scritte e che, a questo punto, purtroppo continua a scriverle.
  Quanto alla circostanza che il soggetto che ha avvalorato una tesi così pittoresca, ovvero quella del voto della commissione «a sua insaputa», sia membro della stessa Fondazione politica a cui appartiene la persona che da quel voto è stata danneggiata, ovvero la Fondazione Italianieuropei, sottolinea che la stessa sarebbe derubricata a semplice casualità, o a colore tipicamente italico, che fa venire alla mente una vecchia canzone di Venditti che in spagnolo maccheronico definiva l'Italia «Tierra dove la pelota è rotunda e los arbitros son cornudones, tierra dove lo democristos ministros no se ne empuertano nada, ed el pueblo che fa ? Canta».
  Segnala, inoltre, che l'attuale militanza nella Fondazione Italianieuropei della Senatrice Finocchiaro e del professor Padoan non è un'illazione ma è certificata dal sito stesso della predetta Fondazione.
  Ricorda che la nota con la quale il Ministro D'Alia ha chiesto al Consiglio dei Ministri di votare nuovamente la proposta di nomina ovviamente non è sfuggita all'attenzione del suo gruppo, perché in Pag. 108quella nota, almeno nella parte resa nota dalle agenzie di stampa, il Ministro, in modo decisamente più accorto del collega Franceschini, non fa minimamente cenno ad errori di ignoranza da parte del Senato, ma si limita a dire che, poiché la proposta non è passata per un voto, è necessario ripresentarla. A questo punto sarebbe, a suo avviso, interessante capire dal governo se tale nuova proposta di nomina del professor Padoan sia giustificata dal fatidico errore senatoriale oppure se si tratta di un atto di forza vera e propria che nulla ha a che vedere con scenari francamente risibili.
  Sottolinea che il MoVimento 5 stelle ritiene che l'appartenenza di lungo corso del professor Padoan alla fondazione di Massimo D'Alema, della quale come risulta dal suo curriculum è stato anche direttore, sia un dato politico del quale non si possa non tenere conto che in senso negativo. Al riguardo, osserva che La Fondazione Italianieuropei è un soggetto che accompagna all'attività culturale una marcata attività politica in diversi settori. Ricorda, sul punto, quanti siano stati sia in passato che attualmente i suoi membri che hanno ricoperto ruoli di governo ed elettivi a varie cariche.
  Evidenzia che questo elemento unitamente alla novella apportata dall'articolo 8-bis del decreto legge n. 101 del 2013 all'articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, con la quale si è inserito il requisito dell'esperienza internazionale per chi voglia ricoprire l'incarico di presidente dell'Istat, fa ritenere al suo gruppo che la nomina del professor Padoan sia un'ennesima nomina politica poiché l'Istat può anche svolgere un ruolo di rilievo politico.
  Fa presente che il suo gruppo non pretende di avere la verità in tasca e mette in conto che se si confrontasse con il professore Padoan, il giudizio su tale proposta di nomina potrebbe mutare.
  Pertanto, come previsto dall'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 322 del 1989, chiede che la commissione proceda all'audizione del professor Padoan. Ricorda che la norma, infatti, pone in capo alla commissione la possibilità di audire il candidato proposto dal Governo. Si rammarica che tale ipotesi non sia stata proposta dal relatore ed invita a riflettere sul fatto che, anche in considerazione delle modalità che hanno portato a votare su questa nomina, un atto di buona volontà, o meglio un atto di non manifesta arroganza, sarebbe quanto mai opportuno per salvare almeno le forme.
  Sulla base della documentazione attuale, quindi, la valutazione del MoVimento 5 stelle non può che essere negativa anche per questioni di forma oltre che di sostanza. La richiesta di parere trasmessa dal governo, infatti, non rispetta, a suo avviso, il disposto dell'articolo 4 della legge n. 14 del 1978, il quale prescrive che la richiesta contenga l'esposizione della procedura seguita per addivenire alla candidatura, mentre nella richiesta in esame si legge che il governo conferma la procedura di nomina, senza nulla dire sul come si è addivenuti a tale candidatura. La richiesta del governo è, a suo parere, manchevole anche nella illustrazione delle relazioni che intercorrono tra la candidatura del professor Padoan e gli indirizzi di gestione che si intendono perseguire.
  Stesso difetto di forma e di sostanza si rinviene, a suo avviso, nella proposta del collega Richetti che non tiene conto del disposto dell'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, ovvero che il parere delle commissioni è motivato anche i relazione ai fini e agli indirizzi da seguire.
  Concludendo, ritiene di aver fornito un quadro chiaro e tangibile degli elementi che motivano il dissenso del suo gruppo. Ribadendo la sua richiesta di svolgere l'audizione del professor Padoan presso la Commissione, anticipa che, sulla base dei numerosi motivi esposti, a suo avviso per nulla secondari, il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore in merito alla nomina del professor Padoan.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Cozzolino, fa presente che sottoporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, la sua richiesta di Pag. 109svolgimento dell'audizione del professor Padoan. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 150/2013: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 2027 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alfredo D'ATTORRE (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge all'ordine del giorno reca la proroga di termini previsti da diverse disposizioni legislative.
  Fa presente che un primo gruppo di disposizioni proroga alcuni termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 1, comma 1, proroga per tutto il 2014 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra e alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rispettivamente ai vigili del fuoco coordinatori e ai capi squadra esperti, tramite valutazione per soli titoli e non anche per esami.
  Passando all'esame dell'articolo 1, evidenzia che il comma 2 riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso determinati organismi e proroga a tutto il 2014 la disposizione che prevede che: la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resti (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza; non vengano imputati all'amministrazione di destinazione il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativo al suddetto personale; non sia applicabile il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente. Il comma 3 dispone che le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e presso l'INPS, fatta eccezione per il personale del comparto scuola, possono essere «prorogate» di un anno. I commi 4 e 5 prorogano al 31 dicembre 2014 sia il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, sia le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente. Viene inoltre prorogata al 30 giugno 2015 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate. I commi 6 e 7 (quest'ultimo soppresso nel corso dell'esame del Senato) prorogano al 28 febbraio 2014 i termini per l'adozione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri previsti dalla spending review e ampliano il campo di intervento oggettivo dei medesimi.
  Rileva che il comma 8, novellando il Codice dell'ordinamento militare, pospone di un ulteriore anno, dal 2014 al 2015, l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) nei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri prevista dall'articolo 907 del Codice, che prevede che le eccedenze nei gradi di colonnello o generale dei ruoli di tali ruoli siano eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.Pag. 110
  Il comma 9 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale ridefinire, per il triennio 2014-2016, la disciplina per l'individuazione della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato nelle università. Il comma 10 proroga al 31 dicembre 2014 il limite ai compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni a componenti di organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo in base al quale gli stessi compensi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, diminuiti del 10 per cento.
  Osserva che i commi 11 e 12 prevedono che, fino al 2018, le modalità per la promozione a colonnello e la relativa determinazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza continuano ad essere fissate con determinazione del Comandante Generale, mentre per il passaggio degli ufficiali del ruolo normale al grado di maggiore continuano ad applicarsi sino al 2016 i requisiti attualmente vigenti in luogo di quelli indicati nel decreto legislativo n. 69 del 2001.
  Il comma 13 differisce al 1o gennaio 2015 l'applicazione delle disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, per le federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI.
  Il comma 14 proroga al 31 dicembre 2014 il termine entro cui le Agenzie fiscali sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali, da indire entro il 30 giugno 2014, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, prorogando, nel frattempo gli incarichi già attribuiti.
  Evidenzia che un secondo gruppo di misure proroga termini relativi a interventi emergenziali.
  Si tratta, dell'articolo 2, comma 1 che proroga al 31 luglio 2014 gli effetti delle disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio del Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Costa Concordia, dal territorio dell'isola del Giglio, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria dalle medesime ordinanze del Presidente del Consiglio.
  L'articolo 2, commi 2 e 2-bis, proroga al 31 dicembre 2014 il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario ad acta relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, prevedendo altresì la conferma del compenso previsto, pari a 100.000 euro anche per l'anno 2014. L'articolo 2, comma 2-ter, proroga la gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo. L'articolo 2, comma 3, proroga di quattro mesi l'incarico – in scadenza il 31 dicembre 2013 – del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa. L'articolo 2, comma 4, proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: la lettera a) posticipa di un anno la data limite di entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili al fine di accedere alle incentivazioni; la lettera b) posticipa di un anno l'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero. L'articolo 2, comma 5, proroga fino al 31 marzo 2014 il termine per la rendicontazione delle contabilità speciali intestate al cessato ufficio Pag. 111del Commissario delegato per la Ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009.
  L'articolo 2, commi 6 e 7, autorizza l'ulteriore prosecuzione dell'impiego nei servizi di vigilanza e protezione del territorio del Comune di L'Aquila in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, di un contingente di personale militare. L'articolo 2, comma 8, proroga di un anno il periodo per la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti concessi per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi da parte dei contribuenti interessati dal sisma del maggio 2012 titolari di redditi di impresa (inclusi quelli di impresa commerciale), di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole alle condizioni previste, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale alle condizioni previste.
  Fa presente che alcune disposizioni sono finalizzate a prorogare termini in materia di giustizia e professioni regolamentate. L'articolo 2-bis modifica la disciplina della legge di stabilità 2014 (legge n. 247 del 2013) prorogando il mandato dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO), anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014).
  L'articolo 3-bis differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, stabilito dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 9, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della normativa relativa all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, gestito dalla CONSOB, previsto dal decreto legislativo n. 164 del 2007 (decreto legislativo di recepimento della c.d. norme europee «Mifid»).
  Sottolinea che seguono, inoltre, disposizioni di proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno, quali l'articolo 3, comma 1, che conferma per l'anno 2014 l'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 314 del 2004, concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.
  Inoltre, l'articolo 3, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. In considerazione dell'avvenuta entrata in vigore del citato obbligo, vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1o gennaio 2014 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  L'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto alla pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano ancora frequentato i corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.
  L'articolo 3, comma 3, posticipa al 30 giugno 2014 il termine di decorrenza dell'applicazione anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia delle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive. L'articolo 3, comma 4, interviene sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità Pag. 112speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi. In particolare, proroga, novellando l'articolo 3, comma 5 del decreto legge n. 194 del 2009, al 31 dicembre 2014 il termine per il mantenimento delle predette contabilità speciali.
  Fa presente che numerose disposizioni intervengono a prorogare termini in materia di infrastrutture e trasporti. In particolare, l'articolo 4, comma 1, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico. L'articolo 4 comma 2, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 la facoltà concessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire con proprio decreto l'aggiornamento dell'importo dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmato, nelle more delle stipule dei contratti di programma tra Ministero e società di gestione aeroportuale. L'articolo 4, comma 2-bis, proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. L'articolo 4, comma 3 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'applicazione della disposizione (articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011), in base alla quale alle autoscuole è consentito, secondo criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate.
  Rileva che l'articolo 4 comma 4, soppresso nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, nonché gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. L'articolo 4, comma 4-bis, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza (pari al 50 per cento) prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici. L'articolo 4, commi 5 e 6, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2014, la possibilità, per il contraente generale, di dimostrare, ai fini della sua qualificazione, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa mediante la presentazione, anche a mezzo di copia conforme, di certificati rilasciati dalle speciali società organismi di attestazione (SOA). L'articolo 4, comma 7, prevede l'ulteriore proroga, per un periodo non superiore a dodici mesi, dei termini per l'adeguamento degli impianti funiviari ai requisiti costruttivi previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985. L'articolo 4, comma 8, proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni «ad alta tensione abitativa», in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione. Lo stesso comma dispone in merito alla copertura dei relativi oneri, a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, quantificati in 1,7 milioni di euro per il 2015. L'articolo 4, comma 8-bis, prevede la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per la ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla Pag. 113rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. L'articolo 4, commi da 8-ter a 8-quinquies, differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del regolamento governativo di riforma delle Capitanerie di porto e provvedono al rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa destinate al corpo delle Capitanerie di porto di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007). L'articolo 4-bis proroga di un anno alcuni termini relativi agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. L'articolo 9, comma 15-ter, proroga dal 1o gennaio 2013 al 1o luglio 2014 il termine per l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per le procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, da effettuarsi esclusivamente con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
  Passando all'esame dell'articolo 5 osserva che lo stesso proroga due termini in materia di agricoltura. Il comma 1, posticipa al 1o gennaio 2014 il termine a decorrere dal quale la produzione della «mozzarella di bufala campana» deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Il comma 2 proroga i termini previsti per l'emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. In particolare, viene spostato dal 28 febbraio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto e dal 1o gennaio 2014 al 1o gennaio 2015 il termine a partire dal quale si deve procedere alla revisione.
  Passando all'articolo 6 osserva che lo stesso proroga alcuni termini in materia di istruzione, università e ricerca. Il comma 1 proroga al 30 giugno 2014 il termine per la dismissione della sede del MIUR di piazzale Kennedy a Roma e per la risoluzione del relativo contratto di locazione. Il comma 2, proroga al 1o gennaio 2015 il termine per l'introduzione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica. Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'affidamento dei lavori finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali – di cui all'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto legge n. 69 del 2013 – per le regioni nelle quali l'autorità giudiziaria ha sospeso gli effetti delle graduatorie propedeutiche all'assegnazione delle risorse agli enti locali proprietari degli immobili.
  L'articolo 6, comma 6-bis, dispone che le idoneità conseguite a seguito delle procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitari, di cui alla legge n. 210 del 1998, sono valide per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.
  Ricorda che in materia di salute intervengono le seguenti disposizioni di proroga termini. L'articolo 7, comma 1, proroga al 1o gennaio 2015 il termine entro il quale avviare un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (distributori intermedi e farmacie). L'articolo 7, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento del Nomenclatore tariffario dei dispositivi medici previsto dall'articolo 5 del decreto legge n. 158 del 2012.
  L'articolo 7, comma 1-ter, prevede che le Regioni provvedano ad adottare provvedimenti diretti a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché degli stabilimenti termali, non confermati dagli accreditamenti definitivi.
  Si sofferma poi sulle disposizioni di proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali.Pag. 114
  Evidenzia, al riguardo, che l'articolo 8, comma 1, modifica alcuni termini in tema di consegna, per via telematica, dei certificati medici relativi alla maternità. L'articolo 8, comma 2-bis, proroga il termine relativo all'adeguamento dei fondi di solidarietà sperimentali di settore alle disposizioni della legge n. 92 del 2012. L'articolo 8, comma 2-ter, dispone la proroga per il 2014 di quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, in base al quale i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo annuo.
  Rileva, poi, che diverse disposizioni intervengono a prorogare termini in materia economica e finanziaria. L'articolo 9, comma 2, proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Commissione tributaria centrale concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria dello Stato risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. L'articolo 9, comma 3 proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina derogatoria disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto legge n. 201 del 2011, concernente il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche. L'articolo 9, commi 4 e 5, proroga i termini per l'esercizio dei poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti ed i mediatori creditizi disposti dall'articolo 128-decies, commi 3, 4 e 4-bis, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 9, comma 6, proroga al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). L'articolo 9, comma 7, reca la proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, dei termini per l'adozione del regolamento concernente la revisione delle disposizioni sull'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici nonché per l'adozione del decreto del Ministro dell'economia per l'individuazione di uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, di cui al decreto legislativo n. 91 del 2011, ai fini dell'armonizzazione dei sistemi contabili delle P.A. L'articolo 9, comma 8, posticipa di un anno il termine per l'avvio dell'attività di sperimentazione finalizzata all'armonizzazione degli schemi contabili delle P.A., di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 91 del 2011, che viene fissato a partire dal 2015.
  L'articolo 9, comma 8-bis, dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano e per gli enti locali ubicati nei relativi territori, sono prorogati di 12 mesi i termini – previsti dall'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 – a decorrere dai quali trova applicazione la disciplina in materia di armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Dunque, per le Regioni a Statuto speciale, per le province autonome e per gli enti locali ivi ubicati la predetta disciplina trova applicazione a decorrere dall'anno 2016, anziché a decorrere dall'anno 2015. L'articolo 9, commi 10-13, reca la proroga di termini in materia contabile. Il comma 10 è volto a prorogare anche negli esercizi finanziari 2014 e 2015 la facoltà per le Amministrazioni centrali di effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili del bilancio. Il comma 11 proroga all'anno 2014 la norma – contenuta nell'articolo 6, comma 14, del decreto legge n. 95 del 2012 – che autorizza ad effettuare, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, tra capitoli, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa. Il comma 12 estende temporalmente Pag. 115l'esercizio della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di prolungare di un anno i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi relativi a spese in conto capitale anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014. L'articolo 9, comma 15, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria e l'avvio della fase sperimentale della Carta. Nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, viene prorogato il contratto in essere, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. L'articolo 9, comma 15-bis, differisce dal 1o gennaio 2014 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat). L'articolo 9, comma 15-quater, proroga all'anno 2014 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti. La suddetta detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2014. Il comma 15-quinquies provvede alla copertura del relativo onere.
  Rileva che l'articolo 10 dispone una serie di proroghe in materia di rifiuti. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Il comma 2 proroga al 30 giugno 2014 il termine della fase transitoria durante le quale, nel territorio della Regione Campania, i comuni continuano a svolgere le attività di gestione dei rifiuti (raccolta, spazzamento, eccetera). Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine entro il quale gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono, per le esigenze della regione Campania, aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. Il comma 3-bis proroga al 31 dicembre 2014 la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia. Il comma 3-ter dispone che dalle proroghe stabilite dall'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 11 proroga al 31 dicembre 2014 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa. Viene altresì prevista l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture fino a 50 posti letto) della normativa antincendio cui adeguarsi (decreto Ministeriale 9 aprile 1994).
  L'articolo 12 proroga di un anno, al 31 dicembre 2014, il termine previsto dall'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005), relativo al divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisione e comunicazioni elettroniche nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC).
  L'articolo 13 deroga le disposizioni sulla cessazione al 31 dicembre 2013 degli affidamenti di servizi pubblici locali non conformi alle prescrizioni dell'articolo 34 del decreto legge n. 179 del 2012 e interviene sull'istituzione degli enti di governo degli ambiti ottimali di gestione dei servizi, che doveva essere effettuata entro il 30 giugno 2012. Gli affidamenti non conformi ai requisiti individuati in sede europea cessano al 31 dicembre 2014.
  Infine, segnala le seguenti disposizioni che non recano proroga di termini: l'articolo 6, commi 4-6, differisce di un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme – relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013 – nel limite di 40.357.750 euro e in relazione a ciascun esercizio di provenienza Pag. 116delle stesse somme. Pertanto, il predetto importo è mantenuto in bilancio e versato all'entrata per 22.000.000 euro nell'anno 2014 e per 18.357.750 euro nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali. L'articolo 8, comma 2, dispone, per l'anno 2014, il finanziamento, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.; l'articolo 9, comma 9, prevede la facoltà di utilizzo di specifiche risorse anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.; l'articolo 9, comma 13, dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri prevista dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge n. 95 del 2012, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse ad esse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato; l'articolo 9, comma 14, integra la formulazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (di attuazione della Direttiva 2006/43/CE sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati) – ripristinando l'equipollenza, ai fini dell'iscrizione al Registro dei revisori legali tra gli esami per l'iscrizione alle sezioni A e B dell'albo dei commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Rimane tuttavia obbligatorio, a tali fini, il completamento del periodo di tirocinio triennale previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, stante la diversa disciplina che, per i dottori commercialisti (come per le altre professioni regolamentate), stabilisce in diciotto mesi la durata massima del tirocinio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 febbraio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis .
C. 1864 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con condizioni sul disegno di legge C. 1836 – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che si passerà dapprima all'esame del disegno di legge C. 1836 Governo, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2) facendo presente che, nella prima condizione, riferita all'articolo 7, si segnala l'esigenza di indicare i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della delega legislativa ivi prevista per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.Pag. 117
  Con la seconda condizione, relativa al medesimo articolo 7, si chiede di specificare in modo univoco il termine di esercizio della delega.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 2) e nomina il deputato Sisto relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che si passerà ora all'esame del disegno di legge C. 1864 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge C. 1864 Governo (vedi allegato 3), in cui si prende atto, preliminarmente, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge in esame il Governo ha evidenziato l'esigenza di fare nuovamente ricorso, nel 2013, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012 al fine di porre rimedio alla parte ancora residua di pre-contenzioso e contenzioso – per la quale si sia riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea – entro i tempi ristretti dettati dall'obiettivo prioritario di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibili a carico dell'Italia.
  Nella proposta di parere si ricorda, quindi, che l'articolo 2 interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare per adeguare, in particolare, le previsioni del testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, C-430/11 (caso Sagor), con cui è stata ravvisata l'incompatibilità di alcune disposizioni del testo unico in materia di immigrazione con la direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva «rimpatri»). Nella citata sentenza C-430/11 la Corte di giustizia dell'UE evidenzia che il paragrafo 4 di detto articolo 7 della direttiva in questione «consente agli Stati membri di astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria, in particolare, qualora esista il rischio che l'interessato fugga per sottrarsi alla procedura di rimpatrio. Qualsiasi valutazione al riguardo deve fondarsi su un esame individuale della fattispecie in cui è coinvolto l'interessato».

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 3) e nomina il deputato Sisto relatore per riferire presso la XIV Commissione politiche dell'Unione europea.

  La seduta termina alle 14.45.

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