CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame in sede consultiva del disegno di Pag. 161legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 – «Destinazione Italia».
  Fa presente che le Commissioni VI e X hanno iniziato a esaminare gli emendamenti presentati al provvedimento nella seduta di martedì 28 gennaio e che al momento l'inizio della discussione in Assemblea è previsto per la seduta del 3 febbraio. Pertanto, nella seduta odierna la Commissione potrebbe votare il prescritto parere sul testo originario del decreto-legge, salvo riconvocarsi eventualmente sul testo modificato dagli emendamenti ove trasmesso in tempo utile dalle Commissioni di merito.
  Da, quindi, la parola, al relatore, on. Burtone, per l'illustrazione della relazione da lui predisposta.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 14 articoli dal contenuto molto vasto e complesso, riguardando essi: il settore energetico (articolo 1), la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (articolo 2), l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3), misure volte alla realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale (articolo 4), norme in materia di internazionalizzazione delle imprese (articolo 5), misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6), l'ampliamento dell'accesso al cd. ruling di standard internazionale (articolo 7), norme sull'assicurazione RC-auto (articolo 8), misure per favorire la diffusione della lettura (articolo 9), una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero (articolo 10), modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative (articolo 11), norme volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale (articolo 12), disposizioni concernenti l'Expo 2015 e numerose altre opere e infrastrutture (articolo 13), misure complessivamente volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 14).
  Dalla sintetica esposizione del contenuto degli articoli emerge come essi riguardino, in generale, materie non direttamente attinenti alla competenza della Commissione affari sociali. Con specifico riferimento a quest'ultima richiamo, in particolare, l'articolo 8 che, come già accennato, reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Per quel che rileva in questa sede, segnala specificamente il comma 2 dell'articolo 8, che prevede l'obbligo per le imprese assicurative di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le medesime imprese.
  Si prevede che i nominativi dei professionisti debbano essere pubblicati sul sito internet della compagnia.
  Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento della media dei premi applicati su base regionale nell'anno precedente.
  Si evidenzia che il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere (ai sensi del successivo comma 4).Pag. 162
  A proposito della disposizione appena illustrata, ritiene che sia criticabile la scelta di incentivare i consumatori ad avvalersi dei medici pagati dalle compagnie per le visite e le prestazioni professionali, nonché per il rilascio dei certificati e dei documenti peritali necessari all'ottenimento del risarcimento in caso di sinistro stradale. Fa presente, inoltre, come non sia accertato che dall'applicazione del predetto comma derivi un impatto positivo sui costi assicurativi.
  Il comma 3 dell'articolo 8, poi, modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge n. 1 del 2012. Si dispone che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.
  Fa presente come anche quest'ultima disposizione presenti profili di criticità, in quanto l'accertamento visivo si rende necessario per lesioni quali ferite e cicatrici, per cui è discutibile la previsione del riscontro medico legale delle lesioni lievi solo con accertamenti strumentali.
  Un'altra disposizione che può essere richiamata in relazione alla competenza della XII Commissione è il comma 1 dell'articolo 4, che modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).
  La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. La disposizione prevede anche l'intesa, per le materie di competenza, con i Ministri del lavoro e dei beni culturali.
  Cita, inoltre, l'articolo 14, nella parte in cui dispone l'incremento delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro, nonché in caso di violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 1, lettere a) e b)), destinando le relative risorse a rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, e le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché quelle di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 1, lettera c)).
  Si riserva, dunque, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte nonché delle osservazioni che emergeranno dalla discussione.

  Donata LENZI (PD) concorda con le considerazioni espresse dal relatore Burtone, che invita a formulare una proposta di parere che tenga conto della esigenza di segnalare alla Commissione di merito le criticità illustrate relativamente all'articolo 8, che incide su materie di competenza della Commissione Affari sociali.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole con una condizione volta alla soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

  La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.
Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.
  Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio.
  Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame e votare il parere sullo schema di decreto legislativo.
  Fa presente, altresì, che il relatore, on. Gelli, ha comunicato alla Presidenza di essere impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione e che pertanto assumerà le funzioni di relatore.
  Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  Il sottosegretario Paolo FADDA condivide l'osservazione apposta alla proposta di parere del relatore e assicura che il Governo ne terrà conto all'atto della emanazione del decreto legislativo in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Atto n. 56.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
  Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio, mentre la V Commissione (Bilancio) ha testé trasmesso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.
  Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame e votare il parere.Pag. 164
  Da, quindi, la parola al relatore, on. Rondini, per l'illustrazione della proposta di parere.

  Marco RONDINI (LNA), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

  Elena CARNEVALI (PD) condivide la proposta di parere predisposta dal relatore che tiene conto dell'esigenza di garantire la reperibilità di farmaci sul mercato italiano, tema sul quale ella stessa ha presentato un atto di sindacato ispettivo. Ritiene, infatti, opportuno che il Governo ponga in atto tutte le forme di garanzia possibile al fine di far fronte al fenomeno, sempre più presente in Italia, della carenza di determinati farmaci, quali ad esempio i salvavita o i farmaci per la cura di malattie degenerative.

  Il sottosegretario Paolo FADDA condivide le condizioni e le osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore e assicura che il Governo ne terrà conto all'atto della emanazione del decreto legislativo in oggetto.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Atto n. 54.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54), per il parere al Governo.
  Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio, mentre la V Commissione (Bilancio) ha testé trasmesso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.
  Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame ed eventualmente votare il parere.
  Da, quindi, la parola a chi intende ancora intervenire nel dibattito.

  Maria AMATO (PD) ringrazia il relatore per avere affrontato con chiarezza un testo che presenta nelle sue pieghe risvolti complessi non solo di tipo amministrativo.
  Intende quindi evidenziare alcuni punti del testo dello schema di decreto che potrebbero essere oggetto di osservazioni o condizioni. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 3, che al comma 1, lettera b), fa riferimento alla «persona assicurata». A suo avviso è necessario che in tale punto e ovunque ricorra in tutto il testo la parola «assicurato» sia sostituita dalla parola «assistito», perché il termine assicurato rinvia ad una concezione non universalistica del sistema sanitario.
  Inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera r), relativa al Portale del Ministero della salute, andrebbe previsto che lo stesso sia multilingue.
  Propone poi le seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole «nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano», ritenendo che l'unico limite per i cittadini italiani che vanno all'estero siano i LEA; all'articolo 5, Pag. 165comma 7, in analogia a quanto proposto sul punto dalle regioni, va inserita la parola «tariffe» prima della parola «onorari»; all'articolo 8, comma 3, aggiungere dopo le parole «tariffe regionali vigenti» le parole «al netto della compartecipazione alla spesa; all'articolo 10, andrebbe aggiunta una disposizione volta a costringere le Asl ad adeguare le procedure; all'articolo 11, comma 3, va chiarito il riferimento ai registri nazionali o locali, potendosi più opportunamente far riferimento alla iscrizione agli ordini professionali.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, al comma 1 va a suo avviso inserito il riferimento alla esigenza di non porre in atto pratiche discriminatorie, riferimento che non compare nel testo dello schema di decreto, mentre è presente nella direttiva 2011/24/UE all'articolo 11, comma 1, lettera a); inoltre, il comma 3 andrebbe soppresso perché la direttiva riconosce l'obiezione di coscienza del farmacista solo se prevista dal diritto nazionale mentre in Italia non c’è alcuna norma specifica che preveda tale obiezione di coscienza. In proposito, evidenzia come lo schema di decreto riporti la locuzione «ove previsto dalla normativa vigente» che allude ad una sorta di limitato riconoscimento della obiezione del farmacista che invece non c’è nella normativa vigente; se invece il Governo intendesse introdurlo ora, ancorché inopportuno, dovrebbe prevedere accanto alla obiezione del farmacista l'obbligo per la farmacia di garantire il servizio al cittadino, come indicato chiaramente e ripetutamente dal Comitato di bioetica, che sul punto si è espresso in due occasioni, determinando la reazione di Federfarma che non intende costringere i suoi associati ad affiancare all'eventuale farmacista obiettore, un farmacista non obiettore.
  All'articolo 13, comma 1, si ritiene opportuno chiarire che i centri di eccellenza richiamati sono soprattutto quelli del settore delle malattie rare, così come previsto dalla Direttiva 2011/24/UE, all'articolo 12, comma 1, in quanto cambia il senso della norma se viene tolto il riferimento alle malattie rare.
  Altre modifiche da apportare al testo sono: all'articolo 18, poiché la clausola di cedevolezza di fatto svuota il decreto se ciascuna regione adotta propri provvedimenti per adempiere alla normativa, senza che siano fissati «paletti», andrebbero individuati quali contenuti della direttiva debbano essere qualificati come «principi fondamentali»; altrimenti, in assenza della elencazione di detti principi ogni regione potrebbe anche contraddire la direttiva e provocare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Di contro le proposte delle regioni su questo punto non mettono al centro la tutela dei diritti dei pazienti.
  Condivide poi alcune osservazioni critiche del relatore sul testo perché il sistema capillare di servizi esistente in Italia subirebbe un grave danno se venisse liberalizzato l'espatrio per ottenere le cure, e, pur ritenendo che le limitazioni previste agli articoli 5, comma 8, e 8 comma 8 siano conformi alla direttiva, esprime preoccupazione per la equiparazione fra pubblico e privato a prescindere dalla presenza o meno dell'accreditamento.
  Ciò premesso, intende esprimere alcune perplessità a titolo personale, relative innanzitutto alla mancata distinzione tra prestazioni rese da strutture pubbliche e prestazioni rese da strutture private anche non accreditate, cosa che comporterà che il privato non accreditato non avendo l'obbligo di rispettare tariffe minime o massime, potrebbe scontarle e fare concorrenza perfino alle strutture accreditate che in forza dell'accreditamento hanno oneri maggiori.
  Fa presente quindi che le associazioni dei pazienti anche di Paesi esteri che hanno commentato la direttiva hanno espresso preoccupazioni comuni, tra cui quella relativa al riferimento – contenuto sia nel testo della direttiva che in quello dello schema di decreto –, a standard di sicurezza senza che ci sia una reale omogeneità negli standard di sicurezza nei diversi Stati membri, ma anche all'interno Pag. 166del medesimo Stato, come accade in Italia dove le linee guida internazionali sono contestualizzate all'interno delle diverse regioni, o meglio dei diversi ospedali, attraverso protocolli e percorsi. Nella stessa ottica, particolare preoccupazione desta la telemedicina, utilizzata in modo profondamente diverso da Stato a Stato: in Italia per esempio non è possibile, salvo che per alcune aree geografiche, l'uso della tele refertazione applicata a prestazioni che rientrano nei LEA. Infine, ritiene che le cure odontoiatriche parzialmente rimborsabili forse avrebbero meritato l'introduzione di apposite disposizioni.

  Elena CARNEVALI (PD), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Amato, chiede al relatore di tenerne conto nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.
  Facendo riferimento, poi, al parere espresso sul provvedimento in oggetto dalla Conferenza Stato-regioni, evidenzia come esso sia volto a introdurre una serie di aggravi dal punto di vista procedurale, al punto da rendere particolarmente complesso l'esercizio del diritto dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.
  Sottolinea, quindi, l'esigenza di garantire una programmazione accurata, al fine di consentire il più ampio accesso alle cure transfrontaliere.

  Gian Luigi GIGLI (PI) si sofferma principalmente sull'articolo 12, che disciplina il riconoscimento in Italia delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro. Esprime particolare apprezzamento per tale disposizione che tiene conto delle difficoltà per alcune farmacie di distribuire determinati farmaci, salvaguardando il diritto del farmacista di rifiutare, per ragioni etiche, la dispensazione dei farmaci medesimi.
  Tale norma inoltre ripropone l'esigenza di aprire una riflessione sulla obiezione di coscienza per i farmacisti che rifiutano di dispensare farmaci che nulla hanno a che vedere con la cura di malattie, quali ad esempio le pillole potenzialmente abortive.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che la Commissione debba riflettere sulla possibilità che alcune norme dello schema di decreto, favorendo il turismo dei pazienti da uno Stato all'altro, di fatto consentono che tale mobilità non sarà accessibile a tutti ma solo a coloro che ne avranno le possibilità economiche.

  Elena CARNEVALI (PD) riconosce la delicatezza del tema sollevato dal collega Gigli, al quale ricorda che lo schema di decreto in esame attua anche la direttiva 2012/52/UE sul riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tiene poi ad evidenziare come la normativa comunitaria riconosca la possibilità per uno Stato membro di non pregiudicare il diritto del farmacista a non dispensare farmaci se previsto dalla normativa di quello Stato, ma nello stesso tempo è necessario che tale diritto non si riveli discriminatorio per l'accesso ai farmaci.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, fa presente che la proposta di parere che aveva intenzione di presentare avrebbe contenuto solo considerazioni sulle parti dello schema di decreto che recano innovazioni rispetto alla direttiva comunitaria e che le parti sovrapponibili non aveva ritenuto opportuno metterle in discussione. Tuttavia, preso atto degli interventi svolti, si riserva di valutare quale delle osservazioni espresse riterrà opportuno recepire nella sua proposta di parere.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

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