CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2014
168.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 65

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Atto n. 54.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE relativa a misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Ricorda che il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 19, recanti assistenza sanitaria transfrontaliera, rileva che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera propriamente detta, l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica, come specificato nella relazione tecnica è assicurata: dal rimborso di prestazioni erogate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia qualora le stesse fossero state comunque prestate in loco, con importi esattamente corrispondenti; dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati «motivi imperativi di interesse generale». Tali precondizioni sembrano assicurate dagli articoli 5 e 8. Premessa la necessità di una conferma in proposito, osserva che, con riguardo ai medesimi articoli, nel parere della Conferenza Stato-regioni si sottolinea, per un verso, che i prestatori di assistenza sanitaria devono applicare ai pazienti esteri non solo gli stessi onorari ma anche le stesse tariffe applicate ai pazienti nazionali, per altro verso, che i rimborsi andrebbero effettuati al netto della compartecipazione del paziente alle spese. In ordine a tali osservazioni e ai conseguenti effetti finanziari, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento agli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche (regioni, ASL, Ministero della salute), ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità degli stessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene l'istituzione del Punto di contatto nazionale e dell'organismo di coordinamento e monitoraggio, nell'ambito del Ministero della salute, andrebbero altresì forniti chiarimenti circa le modalità di funzionamento di tali organismi, al fine di confermarne Pag. 66la sostenibilità ad invarianza di oneri. Ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa le modalità di partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN e, in generale, alle attività di monitoraggio, con particolare riguardo all'eventuale necessità di ricorrere a nuovi investimenti al fine di implementare le dotazioni strumentali necessarie ad adempiere a detto monitoraggio.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica risulta assicurata dalle precondizioni previste dagli articoli 5 e 8, come precisato nella relazione tecnica, in particolare sia dal rimborso di prestazioni effettuate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia, qualora le stesse fossero state comunque prestate in loco, con importi esattamente corrispondenti, sia dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati «motivi imperativi di interesse generale». Per quanto concerne l'istituzione del Punto di contatto nazionale, rappresenta che lo sviluppo di tale struttura è strettamente connesso alla realizzazione del progetto interregionale «portale per la trasparenza dei servizi per la salute», finalizzato ad assicurare un rafforzamento del sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2011/24/UE, oltre alle attività strategiche finalizzate all'espletamento degli obblighi informativi, a carico del Punto di contatto nazionale. In proposito, fa presente che in data 8 novembre 2013 è stata approvata la delibera CIPE di assegnazione alla regione Veneto della quota accantonata del Fondo sanitario nazionale 2011 sulle somme vincolate per gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per il citato progetto interregionale. Osserva infine che, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione da parte dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN), è stata considerata l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio, come discende dall'articolo 13, comma 3, dello schema di decreto in esame, sulla base di una valutata precondizione di invarianza di spesa.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (atto n. 54);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica risulta assicurata dalle precondizioni previste dagli articoli 5 e 8, come precisato nella relazione tecnica, in particolare sia dal rimborso di prestazioni effettuate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia, qualora le stesse fossero state comunque prestate in loco, con importi esattamente corrispondenti, sia dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati «motivi imperativi di interesse generale»;
    lo sviluppo del Punto di contatto nazionale è strettamente connesso alla realizzazione del progetto interregionale «portale per la trasparenza dei servizi per la salute», in corso di definizione, finalizzato ad assicurare sia un rafforzamento del sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla direttiva Pag. 672011/24/UE, sia le attività strategiche volte all'espletamento degli obblighi informativi, a carico del citato Punto di contatto nazionale;
    ai fini della partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN), è stata prevista l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del presente schema di decreto legislativo, nel rispetto di una puntuale clausola di invarianza finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.
Atto n. 56.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica le direttive 2001/83/CE e CE 2003/94/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati. Ricorda che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti attuazione della direttiva 2011/62/UE, premesso che molte delle funzioni indicate dal provvedimento in esame sono già attualmente svolte dalle autorità competenti, ritiene opportuno chiarire se l'attività di verifica di cui all'articolo 1, comma 1, punti 9 e 21, possa essere svolta, rispettivamente dall'AIFA e dalle regioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Come rilevato nella relazione tecnica, infatti, tale attività comporta un incremento del numero di ispezioni che, nel caso dell'AIFA, ove richiesto dagli Stati membri della UE o dall'EMA, possono essere svolte anche all'estero. Con riferimento al punto 6, secondo capoverso, relativo alla tracciatura europea dei medicinali, ritiene che andrebbero chiarite le modalità con cui l'AIFA ed il Ministero della salute intendano adeguarsi al nuovo sistema senza che si determinino oneri aggiuntivi, anche al termine del periodo transitorio previsto. Con riferimento all'istruttoria da parte dell'AIFA dei medicinali notificati (punto 16) la relazione tecnica specifica che la tariffa, da istituire con apposito decreto ministeriale, dovrà coprire i costi relativi all'istruttoria medesima. Evidenzia in proposito che tale previsione non è invece riportata nel testo della norma. In ogni caso andrebbe confermata l'effettiva idoneità del meccanismo tariffario a garantire la copertura integrale dei costi di istruttoria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra tali spese e le entrate tariffarie.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare preliminarmente la neutralità finanziaria del provvedimento nel suo complesso, con specifico riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 1, comma 1, punti 9 e 21, fa presente che le attività di verifica di cui al punto 9, che prevede gli accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti attraverso una procedura di ispezione effettuata dall'AIFA, in cooperazione con l'EMA, sono svolte per lo più sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Rileva che occorre peraltro tenere presente che, Pag. 68qualora si ravvisasse un eventuale nuovo onere a carico dell'AIFA, l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, prevede specificamente che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1o gennaio 2013. La citata disposizione stabilisce altresì che con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. La medesima norma dispone infine che, a decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Ritiene dunque che, alla luce di quanto testé riferito, la disposizione non possa conseguentemente comportare alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. In relazione alla osservazione formulata in merito all'articolo 1, comma 1, punto 21, dello schema di decreto in esame, relativo alla distribuzione di sostanze attive, rileva che gli articoli 99 e 100, inseriti nel Titolo VII del decreto legislativo n. 29 del 2006, contemplano che la autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali nonché delle materie prime farmacologicamente attive, sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. Il citato punto 21, che inserisce l'articolo 108-bis al menzionato decreto legislativo n. 219 del 2006, si limita a procedimentalizzare, in base alla valutazione del rischio, una attività che, come sopra indicato, viene già svolta dalla regione o provincia autonoma. In relazione alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 1, comma 1, punto 6, secondo capoverso, relativo alla tracciatura dei medicinali, evidenzia che l'articolo 1, comma 12, lettera e), della direttiva 2011/62/UE stabilisce che «i costi del sistema di archivi sono a carico dei titolari dell'autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza». Precisa pertanto che la norma non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, in merito all'osservazione relativa alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, punto 16, secondo la quale il testo della norma non prevede una specifica tariffa diretta a coprire i costi dell'istruttoria da parte dell'AIFA, conferma il principio secondo cui la tariffa copre integralmente i costi del servizio e precisa che non sussistono disallineamenti temporali tra tariffe e spese, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento delle relative attività. Evidenzia altresì che la disposizione in questione aggiunge all'articolo 99 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il comma 3-bis, ai sensi del quale, testualmente, «il Ministero della salute, con proprio decreto, su proposta dell'AIFA, fissa una tariffa che deve essere corrisposta per l'esame della notifica di cui al comma 3, limitatamente ai medicinali per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004». Rileva che in ogni caso, qualora si ravvisassero prestazioni non tariffate, soccorrerebbe la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, in precedenza richiamata.

  Luigi BOBBA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/162/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, Pag. 69al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (atto n. 56);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le attività di verifica cui è tenuta l'AIFA in collaborazione con l'EMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto 9, in materia di accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti, sono per lo più già svolte sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 219 del 2006;
    qualora si ravvisasse un eventuale nuovo onere a carico dell'AIFA, la procedura prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, consentirebbe di provvedere alla relativa compensazione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, punto 21, che prevedono che l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nonché delle materie prime farmacologicamente attive, sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, si limita a procedimentalizzare un'attività già svolta dai suddetti enti;
    la tracciatura europea dei medicinali prevista dall'articolo 1, comma 1, punto 6, secondo capoverso, essendo effettuata con costi a carico dei titolari dell'autorizzazione alla fabbricazione dei suddetti medicinali non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il meccanismo tariffario già previsto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, è tale da garantire la copertura integrale dei costi di istruttoria a carico dell'AIFA per i medicinali notificati di cui all'articolo 1, comma 1, punto 16, anche con riferimento all'allineamento temporale tra le suddette spese e le entrate tariffarie;
    qualora si ravvisassero prestazioni non tariffate, si applicherebbe comunque la procedura prevista dal citato articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
Atto n. 74.
(Rilievi alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti sullo schema di decreto ministeriale in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'assenza di una relazione tecnica al provvedimento, già rilevata dal relatore nel corso della seduta precedente, informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso e quindi condiviso la stima degli oneri fatta pervenire dal Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), istituto vigilato dal medesimo Ministero. Circa la richiesta di informazioni in merito ai parametri utilizzati dall'INPS ai fini della predisposizione della relazione inerente la valutazione dei sopra menzionati oneri allegata al provvedimento, segnala Pag. 70che tali dati costituiscono un'elaborazione dei dati storici relativi agli anni 2012 e 2013, nei confronti dei quali l'INPS ha effettuato simulazioni in relazione ai parametri di eleggibilità e di durata previsti dal decreto, stimando pertanto gli oneri previsti, distintamente per le prestazioni di cassa integrazione guadagni (CIG) e di mobilità. Osserva altresì che il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non può che avvenire, come previsto dalla normativa primaria richiamata dallo schema di decreto ministeriale in esame, nel limite delle risorse programmate a tali fini a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013.

  Maino MARCHI (PD), relatore, rimarca la delicatezza del provvedimento in esame, segnalando la necessità di procedere ad una puntuale definizione degli effettivi fabbisogni connessi all'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce anche delle riserve contenute nel parere reso sull'atto in questione dalla Conferenza permanente Stato-regioni. Ricorda al riguardo che, nel corso degli ultimi, mesi successivi interventi legislativi hanno già disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e che la risoluzione con la quale la Camera ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 aveva previsto un incremento delle risorse da destinare agli stessi, circostanza che non si è peraltro allo stato realizzata. Esprime quindi preoccupazione in ordine al fatto che le dotazioni attualmente stanziate potrebbero non rivelarsi sufficienti a fronte degli effettivi fabbisogni che dovessero determinarsi nel corso del 2014, con il rischio così di generare conseguenze negative sul piano sociale la cui soluzione richiederebbe, a sua volta, l'adozione di specifici interventi, anche di carattere finanziario. Ritiene pertanto che il Governo debba prestare particolare attenzione alla questione degli ammortizzatori sociali in deroga, procedendo, in sede di predisposizione del prossimo Documento di economia e finanza per il 2014, ad una stima quanto più possibile puntuale dell'effettivo andamento dei fabbisogni connessi ai predetti strumenti di protezione sociale e delle corrispondenti risorse da riservare ad essi. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    i parametri utilizzati dall'INPS costituiscono un'elaborazione dei dati storici relativi agli anni 2012 e 2013 nei confronti dei quali il medesimo Istituto ha effettuato simulazioni in relazione ai parametri di eleggibilità e di durata previsti dal decreto, stimando pertanto gli oneri indicati dalla relazione allegata al provvedimento distintamente per le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di mobilità;
    il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non può che avvenire, come previsto dalla normativa primaria richiamata dallo schema di decreto ministeriale, nel limite delle risorse programmate a tal fine a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.

Pag. 71

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. In relazione agli articoli da 1 a 36, sulle autorizzazioni per l'utilizzo di animali a fini scientifici o educativi, osserva che il provvedimento in esame sembra riproporre, a fronte di esigenze di controllo crescenti nel settore della sperimentazione animale, il meccanismo di copertura dei costi connessi al rilascio delle autorizzazioni già previsto a legislazione vigente, in base al quale le spese per ispezioni e controlli sono poste a carico dei soggetti richiedenti. A tal proposito ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo circa il mantenimento e l'efficacia di tale meccanismo di copertura anche nella nuova disciplina in esame e circa la sua applicabilità a tutte le autorità pubbliche a cui gli articoli da 1 a 36 affidano funzioni di controllo (Ministero della salute, comuni, aziende sanitarie locali). Riguardo agli articoli da 37 a 41, sulle competenze del Ministero della salute e delle altre autorità pubbliche, osserva che il testo e la relazione tecnica non recano una quantificazione complessiva degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 37 – sviluppo di approcci di ricerca alternativi e formazione degli operatori – ma si limitano a indicare le diverse fonti di finanziamento destinate ad assicurare la copertura delle predette spese. Ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione in merito all'entità di tali oneri in relazione alle specifiche tipologie di attività da finanziare, anche al fine di valutare la compatibilità di dette spese rispetto ai mezzi di finanziamento previsti, che presentano le caratteristiche di seguito indicate. Evidenzia, in particolare, che il testo prevede, quali fonti di finanziamento: introiti (non quantificati) da sanzioni di nuova istituzione; impiego di fondi per la ricerca; utilizzo del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie. Quanto agli introiti da sanzioni pecuniarie, segnala che si tratta di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza, sia con riferimento alla possibile variabilità del gettito nel tempo sia con riferimento alla stessa efficacia dello strumento, volto a disincentivare i comportamenti dai quali dovrebbero invece scaturire gli effetti di maggiore entrata. Pertanto, al fine di verificare la coerenza fra gli adempimenti cui si intende dare esecuzione e l'effettiva disponibilità dei mezzi finanziari da utilizzare, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa: l'entità delle somme che si prevede di introitare attraverso l'applicazione delle nuove sanzioni; il loro carattere effettivamente aggiuntivo rispetto a quanto attualmente acquisito a normativa vigente (carattere aggiuntivo a cui è necessariamente subordinata la possibilità di utilizzare tali somme per l'esecuzione di compiti attualmente non previsti); il carattere, vincolante o meno, delle attività da finanziare, che si riflette sulla modulabilità dei relativi oneri. Riguardo all'utilizzo dei fondi per la ricerca (di carattere permanente) e del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (limitatamente al triennio 2014-2016), evidenzia come non appaiano evidenti i profili applicativi della disciplina, in base ai quali una parte della spesa si esaurirebbe con il terzo anno Pag. 72mentre altra parte continuerebbe a manifestarsi in misura ridotta. In merito ai possibili effetti derivanti dall'incremento delle attività di vigilanza e di controllo affidate alle amministrazioni competenti, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale si provvederà ad un aggiornamento degli importi delle tariffe a carico degli operatori sulla base dei costi dei servizi resi. In proposito ritiene che andrebbe verificata – come già osservato con riferimento ai precedenti articoli da 1 a 36 – l'effettiva possibilità che il meccanismo di copertura operi per tutte le autorità pubbliche a cui le norme affidano funzioni di controllo (Ministero della salute, regioni, comuni, aziende sanitarie locali) e che esso risulti comunque efficace sia in termini quantitativi sia in termini di allineamento temporale fra oneri e mezzi di copertura. Sugli aspetti richiamati ritiene quindi necessario acquisire una valutazione del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura (articolo 41), ricorda che quelle relative all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono iscritte nel capitolo 3392 dello stato di previsione del Ministero della salute (fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria). Segnala che tale capitolo è rifinanziato annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. In considerazione di ciò, in conformità alla prassi vigente, ritiene che la riduzione della suddetta autorizzazione di spesa – articolo 41, comma 2, lettera b) – andrebbe integrata con il seguente inciso «come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147». Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), è previsto l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) che, pur essendo iscritto tra le spese di conto capitale è utilizzato, per prassi, anche per la copertura di spese di parte corrente. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al meccanismo di copertura dei costi, fa presente che l'importo delle tariffe di spettanza statale e locale sarà determinato con successivi provvedimenti amministrativi, anche al fine di garantire l'allineamento temporale tra gli eventuali oneri e i relativi mezzi di copertura. Precisa inoltre che i costi per l'espletamento delle attività ispettive da parte degli enti istituzionalmente preposti sono a carico della fiscalità generale, restando, invece, a carico dell'operatore i costi per i controlli effettuati su richiesta e a beneficio dello stesso, mediante versamento della tariffa all'uopo prevista che, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale, è individuata nel decreto ministeriale 19 luglio 1993, e successive modificazioni. Rileva altresì che la quantificazione dei costi relativa alla formazione degli operatori, di cui all'articolo 37, è stata effettuata tenendo conto del numero degli stabilimenti utilizzatori attualmente autorizzati (pari a 410), del numero medio di unità di personale presente nei suddetti stabilimenti (pari a 3) e del costo medio di formazione pro capite (pari a 700 euro). Con riferimento alla quantificazione degli oneri connessi allo sviluppo di approcci di ricerca alternativi, puntualizza che essa è stata effettuata valutando che lo sviluppo e la validazione di un metodo diagnostico implica un costo variabile dai 40 agli 80 mila euro e che, sulla base di economie di scala, in un triennio si arriva allo sviluppo e alla validazione di circa 10 metodi sostitutivi. Relativamente a quanto osservato in ordine agli introiti derivanti dal pagamento di sanzioni pecuniarie, conferma che trattasi di risorse caratterizzate per loro natura da margini di incertezza, tuttavia osserva che tale fonte di finanziamento è stata individuata in attuazione a quanto stabilito dal criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera i), della legge n. 96 del 2013. Precisa, infine, che l'ammontare degli oneri relativi alla Pag. 73formazione e all'aggiornamento degli operatori, di cui all'articolo 37, è pari a 2.583.000 euro nel triennio 2014-2016.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (atto n. 50),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'importo delle tariffe di spettanza statale e locale sarà determinato con successivi provvedimenti amministrativi, anche al fine di garantire l'allineamento temporale tra gli eventuali oneri e i relativi mezzi di copertura;
    la quantificazione dei costi relativa alla formazione degli operatori, di cui all'articolo 37, è stata effettuata tenendo conto del numero degli stabilimenti utilizzatori attualmente autorizzati, del numero medio di unità di personale presente nei suddetti stabilimenti e del costo medio di formazione pro capite;
    l'ammontare degli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento degli operatori, di cui all'articolo 37, è pari a 2.583.000 euro nel triennio 2014-2016,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013.
Atto n. 71.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come la destinazione delle risorse relative all'otto per mille a finalità diverse da quelle di carattere sociale previste dalla legge n. 222 del 1985, disposta con successivi provvedimenti legislativi, sia riconducibile a scelte di natura politica, determinate dalla particolare situazione di crisi economica e finanziaria verificatasi nell'anno appena trascorso. Nel far presente che è necessario avviare una riflessione in ordine a tale utilizzo difforme, assicura che il Governo, con l'entrata in vigore dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, a partire dal 1o gennaio 2014, ogni qualvolta si verifichi un utilizzo difforme delle risorse destinate all'otto per mille da parte di provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo, quest'ultimo dovrà riferire alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle modalità di reintegrazione delle predette risorse e alle conseguenti iniziative da adottare in merito.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 (atto n. 71),
   premesso che:
    il presente schema di decreto, adottato il 20 dicembre 2013, provvede alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione Pag. 74statale per il 2013 sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nell'anno 2010 sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009;
    lo schema di decreto risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76, recante Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre;
    la quota oggetto di riparto pari a 404.771 euro è notevolmente inferiore a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a euro 169.899.025, in quanto essa è stata progressivamente decurtata ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la parziale destinazione ad altre finalità;
    come si evince dal preambolo dello schema di decreto, in ragione dell'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2013, si è ritenuto operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria «Fame nel mondo» in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia,
   valutato positivamente il fatto che l'articolo 2-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative;
   ritenuto che, in tal modo, nel prossimo futuro, dovrebbero essere contemperate le criticità dovute all'eventuale riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Maino MARCHI (PD), nell'esprime apprezzamento riguardo alla novità normativa testé richiamata dal rappresentante del Governo, ricorda come gli interessati abbiano presentato, per l'anno 2013, numerose richieste di partecipazione alla ripartizione, corredate dalla prescritta documentazione, e come tali richieste, pur essendo state valutate dagli uffici competenti allo svolgimento della relativa istruttoria, non siano state soddisfatte a causa dell'esiguità delle risorse oggetto di riparto. Nel sottolineare come le predette attività abbiano determinato oneri sia a carico dei richiedenti sia della pubblica amministrazione, chiede al Governo di valutare la possibilità di considerare come automaticamente ripresentate, per l'anno 2014, le domande in questione.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con le osservazioni dell'onorevole Marchi, assume un impegno in tal senso.

  Maino MARCHI (PD) chiede al relatore di riformulare la sua proposta di parere in modo da tener conto dell'impegno testé assunto dal Governo.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, accogliendo la richiesta dell'onorevole Marchi, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille Pag. 75dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 (atto n. 71),
   premesso che:
    il presente schema di decreto, adottato il 20 dicembre 2013, provvede alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nell'anno 2010 sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009;
    lo schema di decreto risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76, recante Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre;
    la quota oggetto di riparto pari a 404.771 euro è notevolmente inferiore a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a euro 169.899.025, in quanto essa è stata progressivamente decurtata ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la parziale destinazione ad altre finalità;
    come si evince dal preambolo dello schema di decreto, in ragione dell'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2013, si è ritenuto operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria «Fame nel mondo» in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia;
   valutato positivamente il fatto che l'articolo 2-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2014, ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative;
   ritenuto che, in tal modo, nel prossimo futuro, dovrebbero essere contemperate le criticità dovute all'eventuale riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF;
   preso atto dell'impegno del Governo, in considerazione dell'esiguità delle risorse oggetto di riparto nell’ anno 2013, a valutare la possibilità di considerare come automaticamente ripresentate per l'anno 2014 le domande presentate dagli interessati nel medesimo anno 2013, già valutate positivamente dall'amministrazione in sede di istruttoria,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
Atto n. 41.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Pag. 76

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sulle questioni da lui richiamate.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al provvedimento in oggetto, segnala che in data 23 dicembre 2013 sono state approvate in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) le note metodologiche relative a tutte le funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Ritiene pertanto che i concreti effetti derivanti dall'introduzione dei fabbisogni standard possano essere utilmente analizzati e valutati nella attuale fase transitoria, anche in considerazione della completa attuazione dei principi e dei criteri direttivi, individuati dalla legge n. 42 del 2009, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali. Ritiene inoltre che debbano essere previsti gli opportuni correttivi nella rilevazione dei costi per quei comuni che hanno appostato nelle «Altre funzioni generali» tutto il salario accessorio pagato dall'ente, nonché con riferimento alla verifica e al riallineamento delle eventuali difformità di imputazione riguardanti gli oneri comuni all'esercizio di più funzioni. Rileva altresì l'opportunità che sia esplicitata una modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili, rispetto ai quali appare necessario proseguire l'attività di rilevazione ed aggiornamento. Reputa peraltro essenziale che sia proseguito il lavoro di misurazione e organizzazione dei dati con riferimento a tutte le sei funzioni fondamentali dei comuni e a tutte le funzioni delle province, adottando i necessari interventi di correzione e riallineamento, alla luce delle informazioni acquisite sul complesso delle funzioni fondamentali, anche attraverso una fase di verifica in contraddittorio con gli enti interessati, definendo i LEP, almeno per le funzioni di istruzione pubblica, e i LEA per le funzioni del settore sociale. Ravvisa altresì l'opportunità che si utilizzino i dati relativi ai fabbisogni standard, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, solo previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e previo raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali. Considera infine necessario che siano assunte le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra il processo di determinazione dei fabbisogni standard e le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41);
   premesso che:
    la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, persegue l'obiettivo prioritario di ispirare a principi di efficienza, efficacia ed equità l'intero quadro della spesa pubblica locale, al fine di definire criteri di regolazione della spesa maggiormente coerenti con il binomio autonomia/responsabilità, superando la tecnica dei trasferimenti fondati sulla spesa storica;
    in particolare, l'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 stabilisce che le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale, siano finanziate integralmente in base al fabbisogno standard, tramite tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, addizionali a tali tributi, nonché attraverso il fondo perequativo;Pag. 77
    la dimensione di tale fondo, alimentato dalla fiscalità generale, ai sensi del successivo articolo 13 della medesima legge n. 42 del 2009, è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province;
    in questo quadro, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, ha introdotto nell'ordinamento i fabbisogni standard che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, senza fare alcuno specifico riferimento, come invece previsto dalla medesima legge n. 42, ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di prestazione (LEP);
    la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard costituisce un'operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto legislativo n. 216 definisce una serie di elementi da utilizzare, quali l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, l'analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità, la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli;
    la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a – che può avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT;
    le metodologie risultanti da tale attività sono sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze;
    la nota metodologica e il fabbisogno standard per ogni singolo Comune sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, previo parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;
    con riferimento ai comuni, il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni standard con riguardo alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, funzioni di polizia locale, funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni concernenti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni riguardanti il settore sociale;
    al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, recante le note metodologiche per i fabbisogni standard delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province;
   rilevato che:
    il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche – oggetto del presente schema di decreto – per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni e delle province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL;
    ciascuna Nota metodologica sottolinea che il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ossia agli impegni di spesa di tale anno, al netto degli «Interessi passivi e oneri finanziari diversi», degli «Oneri straordinari della gestione corrente» e degli «Ammortamenti di esercizio»;Pag. 78
    i fabbisogni standard stimati nella Nota, facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione del processo che condurrà alla stima dei fabbisogni standard per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010;
   rilevato altresì che, come emerso nel corso della audizioni svolte dalla Commissione, per quanto riguarda lo schema di decreto in oggetto:
    per un numero non secondario di comuni, nel certificato di conto consuntivo tutto il salario accessorio è stato attribuito alle poste contabili delle «Altre funzioni generali», rendendo in tal modo di scarso significato economico il valore di tale aggregato di spesa, posto che i comuni con una spesa eccessiva rispetto allo standard risultano proprio quelli che contabilmente hanno iscritto nelle «Altre funzioni generali» tutto il salario accessorio pagato dall'ente;
    è necessario garantire omogeneità di trattamento agli oneri comuni all'esercizio di più funzioni;
    le rilevazioni per singola funzione sono state condotte sull'annualità immediatamente disponibile, sicché mentre per le funzioni di polizia locale e per le funzioni generali di amministrazione l'annualità di riferimento è il 2009, per le altre funzioni l'annualità di riferimento dovrebbe essere il 2010;
    appare pertanto necessario esplicitare le modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili;
    la legge di stabilità per il 2014, laddove prevede di ripartire il 10 per cento del fondo di solidarietà comunale (FSC) secondo i fabbisogni standard approvati dalla COPAFF, potrebbe determinare criticità, dal momento che il Fondo di solidarietà è destinato a compensare la perdita di gettito derivante dagli immobili di categoria D, mentre i fabbisogni standard dovrebbero assolvere a tutt'altra funzione ossia quella di assicurare agli enti locali un livello di risorse ottimale;
    l'utilizzo dei dati relativi ai fabbisogni standard, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quindi, in mancanza della previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e di un raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali, potrebbe avere l'effetto di penalizzare gli enti che utilizzano la leva fiscale per garantire maggiori servizi ai cittadini;
    appare infine necessario raccordare il processo di determinazione dei fabbisogni standard con le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   1) siano previsti gli opportuni correttivi nella rilevazione dei costi per quei comuni che hanno appostato nelle «Altre funzioni generali» tutto il salario accessorio pagato dall'ente, nonché con riferimento alla verifica e al riallineamento delle eventuali difformità di imputazione riguardanti gli oneri comuni all'esercizio di più funzioni;
   2) sia esplicitata una modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili, rispetto ai quali appare necessario proseguire l'attività di rilevazione ed aggiornamento;
   3) sia proseguito il lavoro di misurazione e organizzazione dei dati con riferimento a tutte le sei funzioni fondamentali Pag. 79dei comuni e a tutte le funzioni delle province, adottando i necessari interventi di correzione e riallineamento, alla luce delle informazioni acquisite sul complesso delle funzioni fondamentali, anche attraverso una fase di verifica in contraddittorio con gli enti interessati, definendo i LEP, almeno per le funzioni di istruzione pubblica, e i LEA per le funzioni del settore sociale;
   4) si utilizzino i dati relativi ai fabbisogni standard, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, solo previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e previo raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali;
   5) siano assunte le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra il processo di determinazione dei fabbisogni standard e le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

  La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
(Relazioni alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1864 – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1836).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 23 gennaio 2014.

  Dario PARRINI (PD) relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti sui provvedimenti in esame.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo), chiarisce che, nella relazione tecnica, la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime IRPEF per i soggetti non residenti, di cui all'articolo 5, effettuata utilizzando i dati relativi all'anno 2010, risulta confermata anche utilizzando gli ultimi dati disponibili, relativi al 2012. Sempre in relazione all'articolo 5, assicura che la quantificazione delle minori entrate è stata effettuata in maniera molto prudenziale, presupponendo che tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione abbiano diritto a fruire delle agevolazioni. Prosegue evidenziando che le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 6, determinano una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 582, della legge di stabilità 2014, segnala la necessità di incrementare di 0,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, la quantificazione delle minori entrate previste dall'articolo 7, recante disposizioni Pag. 80sul valore delle attività detenute all'estero, e ad esse potrà provvedersi nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2. Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come quelle di cui all'articolo 15, in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, alle quale si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, e all'articolo 16, in materia di inquinamento acustico. Conferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica anche con riferimento all'articolo 19, per quanto riguarda l'attuazione degli adempimenti in materia di indagine in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai quali si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, e all'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal momento che le amministrazioni interessate procederanno al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte. In relazione all'articolo 23, specifica che la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta applicabile anche alla fattispecie del risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione Europea, pur in assenza di un esplicito richiamo testuale. Evidenzia infine che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25, comma 5, debba essere riferita, ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili, alla missione Giustizia e al programma Giustizia civile e penale e che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 25, comma 1, debba essere integrata precisando che gli oneri di 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuo.
  Con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836) evidenzia che il finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 1 e 2, pur in assenza di un espresso richiamo, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, il quale pone i suddetti oneri a carico dei soggetti interessati. In relazione all'articolo 5 conferma la neutralità finanziaria della delega in materia di fondi europei per il venture capital per l'imprenditoria sociale, specificando che dalla connessa disciplina fiscale non conseguiranno riduzioni di gettito. Conferma inoltre la neutralità finanziaria dell'articolo 6, concernente lo scambio di informazioni e intelligence tra le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea. Rileva infine l'opportunità di modificare la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, in conformità alla prassi vigente.

  Dario PARRINI (PD) relatore, formula quindi le seguenti proposte di relazione:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    i dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 per la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime IRPEF per i soggetti non residenti di cui all'articolo 5, risultano validi anche alla luce dei dati più aggiornati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle suddette detrazioni IRPEF per oneri e per il regime dei minimi è stata improntata ad elevati criteri di prudenzialità, dal momento che si anziché limitare la suddetta quantificazione ad una quota della platea, gli effetti di gettito sono stati calcolati nell'ipotesi Pag. 81che la totalità dei soggetti individuati possieda le caratteristiche per fruire delle suddette agevolazioni;
    le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 6, determinano una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la quantificazione delle minori entrate previste dall'articolo 7, recante disposizioni sul valore delle attività detenute all'estero, deve essere aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 582, della legge di stabilità 2014. tale quantificazione deve essere incrementata di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e ai relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2;
    le disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, di cui all'articolo 12, in quanto prevedono obblighi informativi per lo più già previsti a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    alle disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 15, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    dall'attuazione dei criteri previsti per la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, di cui all'articolo 16, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'attuazione degli adempimenti in materia di indagine in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volti ad assicurare l'applicazione del regolamento UE 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, di cui all'articolo 19, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni interessate procederanno al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte;
    la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta applicabile, pur in mancanza di un esplicito richiamo testuale, anche alla fattispecie del risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione Europea di cui all'articolo 23;
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25, comma 5, deve intendersi riferita, ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili, alla missione Giustizia e al programma Giustizia civile e penale;
   rilevata l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 25, comma 1, precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 15,3 milioni di euro, previsti a decorrere dal 2016,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole da 3,7 milioni fino a 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui;
  all'articolo 25, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, iscritte nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.»

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di Pag. 82legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo);
   per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE

   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:
    il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente regolato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni, posto che tale legge definisce i principi generali cui deve attenersi la legge di delegazione europea;
    dall'attuazione dei principi e dei criteri previsti per la delega in materia di fondi europei per il venture capital per l'imprenditoria sociale, di cui all'articolo 5, che prevedono il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, non deriverà minor gettito fiscale con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica;
    le disposizioni relative allo scambio di informazioni e intelligence tra le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, potranno essere effettivamente attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   rilevata l'opportunità di modificare in conformità alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2:

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo;
all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo.».

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le proposte del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte del relatore e nomina il deputato Dario Parrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, depositando agli atti della Commissione la documentazione predisposta dai dicasteri competenti, fa presente quanto segue.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, relativamente ai commi da 7 a 9, la prevista modifica dei criteri di tariffazione non avrà un impatto complessivamente negativo sul gettito IVA, anche Pag. 83in considerazione degli effetti macroeconomici attesi dalla citata riduzione. Con riferimento ai commi da 11 a 14, concernenti la centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, l'utilizzo delle risorse della Cassa conguaglio non comporterà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la stessa Cassa liquiderà il contributo solo a valle dell'acquisizione di quanto prelevato dalla tariffa elettrica con modalità che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Poiché la esplicita abrogazione del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 produrrà l'effetto di determinare la dismissione della miniera di carbone sita nel territorio del Sulcis Iglesiente e la conseguente cessazione della relativa gestione temporanea, deve ritenersi conseguentemente abrogato anche il successivo comma 14-bis del medesimo articolo 11, che reca un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per la gestione temporanea della citata miniera. La quantificazione degli oneri di cui al comma 13, che autorizza la regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, non è esplicitamente indicata, in quanto ad essa potrà provvedersi solo sulla base di parametri tecnici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che, comunque, alla copertura dei medesimi oneri si provvederà a carico del sistema elettrico italiano.
  Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2, comma 1 lettera b), del provvedimento in esame, rileva che la stessa appare ultronea, dal momento che, ai sensi del successivo articolo 4-bis del citato decreto legislativo, alla concessione delle agevolazioni previste dalle suddette norme si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. Il fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, al 16 gennaio 2014, reca disponibilità destinate alla concessione di mutui a tasso agevolato sul conto corrente n. 22048, pari a circa 98 milioni di euro, e disponibilità destinate alla concessione di mutui a fondo perduto sul conto corrente n. 22043, pari a circa 107 milioni di euro.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, fa presente quanto segue. Le risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ai fini della concessione di un credito di imposta per attività di ricerca e di sviluppo, nella misura complessiva di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, costituiscono un limite massimo di spesa. Il rispetto del citato limite di spesa sarà assicurato dal decreto interministeriale di attuazione, di cui al comma 12, che disciplinerà le modalità attuative del credito di imposta in esame, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la fruizione del beneficio l'impresa dovrà presentare un'istanza telematica che sarà vagliata dal soggetto gestore ex ante. Nell'ambito del predetto limite di spesa saranno ricomprese anche le spese per la certificazione contabile necessaria per accedere al beneficio, per un ammontare non superiore a 5 mila euro per ciascun beneficiario. Le procedure contabili di versamento all'entrata e di successiva riassegnazione alla spesa delle risorse individuate nell'ambito del programma operativo nazionale per il rifinanziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 13, saranno realizzate con una tempistica tale da assicurare la piena compensazione degli effetti della disposizione con riferimento anche al saldo di cassa.
  Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 4, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui al comma 1, in materia di siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, disciplinando le procedure per l'individuazione e la programmazione degli interventi da realizzare di intesa con i soggetti privati, presentano carattere ordinamentale, fermo restando che la partecipazione finanziaria Pag. 84dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tali attività potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente e già destinati a tali finalità. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di al comma 7, con il quale saranno adottate le disposizioni per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma in materia ambientale, garantirà il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 14. Il rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2014 e 2015 dal comma 14, concernente il credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma, è garantito dal fatto che le somme occorrenti per la copertura dell'onere sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate e saranno utilizzate per la compensazione delle minori entrate, secondo la tempistica necessaria, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 5, per il miglioramento degli standard operativi degli uffici doganali, rileva che lo stesso avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 9, appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono previste nuove attività a carico delle amministrazioni interessate, ma semplificazioni procedimentali e modifiche dei requisiti per il conseguimento dei visti in favore di studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, presentano carattere programmatico e la loro attivazione è subordinata alle procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali comunitari. La destinazione delle somme non impiegate per l'erogazione dei contributi per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga alle nuove finalità, previste dai commi 8 e 9, ossia al riconoscimento di misure compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica. I meccanismi autorizzativi per la concessione del credito di imposta per la connettività digitale per le piccole e medie imprese saranno disciplinati dal decreto attuativo, di cui al comma 11, nei limiti di spesa previsti e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016.
  Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 8, rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete l'adozione di misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli, potrà provvedere alle suddette attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il trattamento dei dati da parte del CED del predetto Ministero è già operativo.
  Con riferimento ai meccanismi autorizzativi disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 9, comma 4, recante un credito di imposta per favorire la diffusione della lettura, fa presente che gli stessi garantiranno il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 9 e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti Pag. 85previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016.
  In merito alle disposizioni di cui all'articolo 11, in materia di credito agevolato e di partecipazione al capitale delle società cooperative, rileva che le stime previste dalla relazione tecnica sono state effettuate ritenendo che gli eventuali effetti che ne derivano in termini di maggiore ricorso al credito e di partecipazione al capitale possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito.
  Relativamente alla stima degli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 4 e 7, che introduce l'opzionalità del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o all'estinzione dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, fa presente che essa è stata effettuata utilizzando l'aliquota dello 0,25 per cento, dal momento che la possibilità di opzione è riconosciuta per i soli finanziamenti non assistiti da garanzia reale, mentre quella del 2 per cento si applica ai soli mutui ipotecari aventi durata superiore ai 18 mesi erogati per l'acquisto di immobili diversi dalla prima casa.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, fa presente quanto segue. Il cambiamento di destinazione delle risorse derivanti dalle revoche delle assegnazioni già disposte con delibera del CIPE e relative ad interventi non avviati, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, di cui ai commi da 1 a 4, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a valere sulle originarie destinazioni non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'utilizzo delle relative risorse non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica. La proroga al 31 dicembre 2010 della revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE destinati alle infrastrutture strategiche, di cui al comma 8, avrà ad oggetto spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. L'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana, di cui al comma 9, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario adottata dal suddetto comune, atteso che il suddetto nuovo debito sarà sottoscritto tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stesso. L'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, di cui al comma 12, non determinerà minori entrate per le province in quanto tali carrelli, essendo beni comuni, non sono stati oggetto fino ad ora di trascrizione e pertanto non hanno generato entrate per imposte provinciali di trascrizione. L'ENAC potrà svolgere i nuovi compiti di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dai commi 14 e 15, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente. La quantificazione delle entrate derivanti dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco, di cui ai commi da 16 a 18, è stata effettuata tenendo conto che nei transiti esentati rientrano i passeggeri in partenza dagli scali nazionali e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo, al fine di evitare la doppia imposizione su ciascun passeggero, sia come passeggero originante che come passeggero in transito. L'utilizzo delle risorse relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC, di cui al comma 18, iscritte nel capitolo 1921 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non pregiudicherà lo svolgimento delle funzioni cui l'ente è preposto, comprese le nuove funzioni attribuite dal presente provvedimento, posto che tali risorse, riferendosi all'abbattimento dei canoni di concessione per gli Pag. 86aeroporti che non hanno ancora sottoscritto contratti di programma, si sono rese disponibili in seguito alla conclusione dei suddetti contratti da parte degli aeroporti di maggior traffico quali Roma, Milano e Venezia. La quantificazione degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle indennità di volo, di cui ai commi 19 e 20, non tiene conto, in via prudenziale, degli effetti fiscali indotti relativi all'aumento della base imponibile IRES, considerato che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione è a carico di imprese del settore, che risultano incapienti ai fini dell'IRES. La quantificazione degli oneri derivanti dai commi 19 e 20 rileva nella misura di 28 milioni di euro per il 2014, ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre, tenendo conto degli oneri per contribuzione figurativa, esso si riduce a 14 milioni di euro relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto. L'utilizzo, delle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al comma 20, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge n. 183 del 2011, che ha ridotto il novero delle esenzioni concernenti le tariffe di navigazione aerea riscosse dall'ENAV, tale ente si trova a riscuotere risorse eccedenti rispetto a quelle spettanti per il servizio reso, per un ammontare almeno pari a 28 milioni di euro. I versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che l'ENAV dovrà effettuare nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi del comma 20, determineranno effetti di pari ammontare su tutti i saldi di finanza pubblica, con conseguente miglioramento, al netto degli oneri derivanti dalla citata decontribuzione, dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto di 14 milioni di euro. L'importo di 500 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative di cui al comma 24, in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali, in vista dell'EXPO 2015, rappresenta un limite massimo di spesa, e gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinati, ai sensi del successivo comma 27, nell'ambito della riprogrammazione del piano di azione e coesione e dei programmi operativi 2007 e 2013.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, fa presente quanto segue. La destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui comma 1, lettera c), avverrà in maniera tale da garantire l'allineamento temporale tra le procedure di versamento all'entrata delle suddette risorse e la loro riassegnazione alle spese. Gli ulteriori adempimenti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, di cui al comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera f), definirà le forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, tenendo conto anche degli oneri assicurativi, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria. L'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui al comma 2, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni di euro per il 2015 e 10,2 milioni di euro dall'anno 2016, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

  Dore MISURACA (NCD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1920 Governo di conversione in legge del decreto-legge Pag. 87n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la riduzione delle tariffe elettriche derivante dalla modifica dei criteri di tariffazione di cui all'articolo 1, commi da 7 a 9, non avrà un impatto complessivamente negativo sul gettito IVA, anche in considerazione degli effetti macroeconomici attesi dalla citata riduzione;
    l'utilizzo delle risorse della Cassa conguaglio, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, commi da 11 a 14, concernente la centrale elettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, non comporterà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la Cassa conguaglio liquiderà il contributo solo a valle dell'acquisizione di quanto prelevato dalla tariffa elettrica con modalità che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
    poiché la esplicita abrogazione del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 produrrà l'effetto di determinare la dismissione della miniera di carbone sita nel territorio del Sulcis Iglesiente e la conseguente cessazione della relativa gestione temporanea, deve ritenersi conseguentemente abrogato anche il successivo comma 14-bis del medesimo articolo 11, che reca un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per la gestione temporanea della citata miniera;
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 13, che autorizza la regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, non è esplicitamente indicata, in quanto ad essa potrà provvedersi solo sulla base di parametri tecnici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che, comunque, alla copertura dei medesimi oneri si provvederà a carico del sistema elettrico italiano;
    la clausola di neutralità finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2, comma 1 lettera b), del provvedimento in esame, appare ultronea, dal momento che, ai sensi del successivo articolo 4-bis del citato decreto legislativo, alla concessione delle agevolazioni previste dalle suddette norme si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;
    il fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, al 16 gennaio 2014, reca disponibilità destinate alla concessione di mutui a tasso agevolato sul conto corrente n. 22048, pari a circa 98 milioni di euro, e disponibilità destinate alla concessione di mutui a fondo perduto sul conto corrente n. 22043, pari a circa 107 milioni di euro;
    le risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ai sensi dell'articolo 3, ai fini della concessione di un credito di imposta per attività di ricerca e di sviluppo, nella misura complessiva di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, costituiscono un limite massimo di spesa;
    il rispetto del citato limite di spesa sarà assicurato dal decreto interministeriale di attuazione, di cui al comma 12 del medesimo articolo 3, che disciplinerà le modalità attuative del credito di imposta in esame, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la fruizione del beneficio l'impresa dovrà presentare un'istanza telematica che sarà vagliata dal soggetto gestore ex ante;
    nell'ambito del predetto limite di spesa saranno ricomprese anche le spese per la certificazione contabile necessaria Pag. 88per accedere al beneficio, per un ammontare non superiore a 5 mila euro per ciascun beneficiario;
    le procedure contabili di versamento all'entrata e di successiva riassegnazione alla spesa delle risorse individuate nell'ambito del programma operativo nazionale per il rifinanziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 13, saranno realizzate con una tempistica tale da assicurare la piena compensazione degli effetti della disposizione con riferimento anche al saldo di cassa;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in materia di siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, disciplinando le procedure per l'individuazione e la programmazione degli interventi da realizzare di intesa con i soggetti privati, presentano carattere ordinamentale, fermo restando che la partecipazione finanziaria dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tali attività potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente e già destinati a tali finalità;
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, con il quale saranno adottate le disposizioni per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma in materia ambientale, garantirà il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 14;
    il rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 14, concernente il credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma, è garantito dal fatto che le somme occorrenti per la copertura dell'onere sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate e saranno utilizzate per la compensazione delle minori entrate, secondo la tempistica necessaria, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015;
    gli eventuali reclutamenti di personale previsti dall'articolo 5 per il miglioramento degli standard operativi degli uffici doganali avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 9, appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono previste nuove attività a carico delle amministrazioni interessate, ma semplificazioni procedimentali e modifiche dei requisiti per il conseguimento dei visti in favore di studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati;
    le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, presentano carattere programmatico e la loro attivazione è subordinata alle procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali comunitari;
    la destinazione delle somme non impiegate per l'erogazione dei contributi per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga alle nuove finalità previste dall'articolo 6, commi 8 e 9, ossia al riconoscimento di misure compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;
    i meccanismi autorizzativi per la concessione del credito di imposta per la connettività digitale per le piccole e medie imprese saranno disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 6, comma 11, nei limiti di spesa previsti e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla Pag. 89contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;
    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete, ai sensi dell'articolo 8, l'adozione di misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli, potrà provvedere alle suddette attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il trattamento dei dati da parte del CED del predetto Ministero è già operativo;
    i meccanismi autorizzativi disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 9, comma 4, recante un credito di imposta per favorire la diffusione della lettura, garantiranno il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 9 e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;
    le stime previste dalla relazione tecnica relative alle disposizioni di cui all'articolo 11, in materia di credito agevolato e di partecipazione al capitale delle società cooperative, sono state effettuate ritenendo che gli eventuali effetti che ne derivano in termini di maggiore ricorso al credito e di partecipazione al capitale possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito;
    la stima degli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 4 e 7, che introduce l'opzionalità del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o all'estinzione dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, è stata effettuata utilizzando l'aliquota dello 0,25 per cento, dal momento che la possibilità di opzione è riconosciuta per i soli finanziamenti non assistiti da garanzia reale, mentre quella del 2 per cento si applica ai soli mutui ipotecari aventi durata superiore ai 18 mesi erogati per l'acquisto di immobili diversi dalla prima casa;
    il cambiamento di destinazione delle risorse derivanti dalle revoche delle assegnazioni già disposte con delibera del CIPE e relative ad interventi non avviati, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, previsto dall'articolo 13, commi da 1 a 4, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a valere sulle originarie destinazioni non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'utilizzo delle relative risorse non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;
    la proroga al 31 dicembre 2010 della revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE destinati alle infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 13, comma 8, avrà ad oggetto spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente;
    l'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana previsto dall'articolo 13, comma 9, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario adottata dal suddetto comune, atteso che il suddetto nuovo debito sarà sottoscritto tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stesso;
    l'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, di cui all'articolo 13, comma 12, non determinerà Pag. 90minori entrate per le province in quanto tali carrelli, essendo beni comuni, non sono stati oggetto fino ad ora di trascrizione e pertanto non hanno generato entrate per imposte provinciali di trascrizione;
    l'ENAC potrà svolgere i nuovi compiti di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e 15, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente;
    la quantificazione delle entrate derivanti dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco di cui all'articolo 13, commi da 16 a 18, è stata effettuata tenendo conto che nei transiti esentati rientrano i passeggeri in partenza dagli scali nazionali e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo, al fine di evitare la doppia imposizione su ciascun passeggero, sia come passeggero originante che come passeggero in transito;
    l'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 18, delle risorse relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC, iscritte nel capitolo 1921 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non pregiudicherà lo svolgimento delle funzioni cui l'ente è preposto, comprese le nuove funzioni attribuite dal presente provvedimento, posto che tali risorse, riferendosi all'abbattimento dei canoni di concessione per gli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto contratti di programma, si sono rese disponibili in seguito alla conclusione dei suddetti contratti da parte degli aeroporti di maggior traffico quali Roma, Milano e Venezia;
    la quantificazione degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle indennità di volo di cui all'articolo 13, commi 19 e 20, non tiene conto, in via prudenziale, degli effetti fiscali indotti relativi all'aumento della base imponibile IRES, considerato che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione è a carico di imprese del settore, che risultano incapienti ai fini dell'IRES;
    la quantificazione degli oneri derivanti dal suddetto articolo 13, commi 19 e 20, rileva nella misura di 28 milioni di euro per il 2014, ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre, tenendo conto degli oneri per contribuzione figurativa, esso si riduce a 14 milioni di euro relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;
    l'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 20, delle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge n. 183 del 2011, che ha ridotto il novero delle esenzioni concernenti le tariffe di navigazione aerea riscosse dall'ENAV, tale ente si trova a riscuotere risorse eccedenti rispetto a quelle spettanti per il servizio reso, per un ammontare almeno pari a 28 milioni di euro;
    i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che l'ENAV dovrà effettuare nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi del predetto articolo 13, comma 20, determineranno effetti di pari ammontare su tutti i saldi di finanza pubblica, con conseguente miglioramento, al netto degli oneri derivanti dalla citata decontribuzione, dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto di 14 milioni di euro;
    l'importo di 500 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 13, comma 24, in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali, in vista dell'EXPO 2015, rappresenta un limite massimo di spesa, e gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinati, ai sensi del successivo comma 27, nell'ambito della riprogrammazione del piano di azione e coesione e dei programmi operativi 2007 e 2013;
    la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate Pag. 91alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), avverrà in maniera tale da garantire l'allineamento temporale tra le procedure di versamento all'entrata delle suddette risorse e la loro riassegnazione alle spese;
    gli ulteriori adempimenti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), definirà le forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, tenendo conto anche degli oneri assicurativi, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria;
    l'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni di euro per il 2015 e 10,2 milioni di euro dall'anno 2016, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;
   rilevata la necessità di:
    modificare il riferimento alle risorse di cui al comma 13, anziché comma 14, previsto dall'articolo 3;
    aggiornare all'articolo 4, comma 14, il triennio di riferimento dei fondi speciali in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014;
    esplicitare che gli oneri derivanti dalle minori entrate concernenti l'introduzione dell'opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine si riferiscono al solo comma 4 dell'articolo 12 e non all'intero articolo 12;
    specificare il carattere annuo degli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, e 14, comma 2;
    modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 18, specificando che le minori entrate derivanti dai commi 16 e 17 del medesimo articolo, recanti disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco, decorreranno dal 2014;
    integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 13, comma 23, indicando espressamente la quantificazione dell'onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2018 del fondo speciale del personale del trasporto aereo e del relativo finanziamento a valere sull'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 21 del medesimo articolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, sopprimere il comma 2;
  all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 13;
  all'articolo 4, comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 92dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014;
  all'articolo 12, comma 7, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 4;
  all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;
  all'articolo 13, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni dei euro annui con le seguenti: 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;
  all'articolo 13, comma 23, primo periodo, dopo le parole: del comma 21, aggiungere le seguenti: pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
  all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: 10,2 milioni aggiungere le seguenti: annui;

e con la seguente osservazione:
  si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 11, di abrogare il comma 14-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI