CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 gennaio 2014
163.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 23 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 8.40.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel richiamare i chiarimenti già forniti nel corso della seduta di ieri, precisa altresì che, con riferimento alle modifiche introdotte all'articolo 3 durante l'esame del provvedimento presso il Senato, i poteri attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel quadro dei processi di dismissione immobiliare di cui al medesimo articolo 3, rappresentano una mera facoltà le cui conseguenze in termini di minori entrate non sono né prevedibili né quantificabili, fermo restando che la previsione del concerto del Pag. 12Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei citati poteri, è volta ad assicurare il perseguimento dei prefissati obiettivi finanziari. Rileva altresì che le modifiche del quadro normativo relativo alla governance della Banca d'Italia di cui all'articolo 4 sono configurate in modo da impedire che l'aumento dell'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti sia imputato alla quota degli utili netti da versare allo Stato, posto che tale aumento potrà essere realizzato attraverso la già disposta abrogazione dell'obbligo di attribuzione dei frutti degli investimenti delle riserve statutarie ad incremento delle riserve medesime, che consentirà di liberare risorse da destinare alla distribuzione di dividendi.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dell'erogazione del conguaglio del minor gettito riconosciuto dallo Stato in favore dei comuni prevista dall'articolo 1, con particolare riferimento al prospettato coinvolgimento dell'ANCI, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, relativo alla determinazione dell'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti al capitale della Banca d'Italia.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ritiene che la prima delle due questioni richiamate dall'onorevole Castelli sia sufficientemente chiara, evidenziando che l'importo oggetto del conguaglio è già stato stabilito nella misura di 348,5 milioni di euro, da ripartire con modalità da concordarsi con l'ANCI. Con riferimento alla seconda questione, pur riconoscendo che il tema riveste particolare complessità tecnica, precisa che con l'articolo 41 del nuovo statuto della Banca d'Italia viene soppresso il comma 2 del previgente articolo 40, che prescriveva che i frutti degli investimenti delle riserve statutarie, il cosiddetto fruttato, fossero obbligatoriamente attribuiti ad incremento delle riserve stesse, salva la quota, negli ultimi anni pari allo 0,5 per cento, distribuita ai partecipanti in aggiunta al dividendo. Fa presente che, con l'abrogazione dell'obbligo di attribuzione del «fruttato» alle riserve e della possibilità di distribuire una quota delle riserve ai partecipanti, aumenterà, a parità di altri elementi, l'utile distribuibile. Osserva quindi che la modifica introdotta impedisce che nel nuovo quadro normativo l'aumento dell'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti venga imputato alla quota degli utili netti da versare allo Stato.

  Giampaolo GALLI (PD) rammenta che la nuova disciplina di cui si propone l'introduzione persegue l'obiettivo di mantenere inalterato il valore economico delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Nel richiamare l'intervento del rappresentante del Governo, osserva infatti come, con specifico riguardo al flusso degli utili, nulla venga sostanzialmente modificato, dal momento che la citata abrogazione del comma 2 dell'articolo 40 dello statuto implica che il «fruttato» non sarà più versato ad incremento delle riserve statutarie, ma concorrerà ad incrementare le risorse da destinare alla distribuzione dei dividendi. Nel far presente che la nuova disciplina si limita a stabilire un limite massimo alla remunerazione delle quote, fissato nella misura del 6 per cento del capitale, evidenzia come in realtà l'importo distribuito si sia sempre collocato su valori di gran lunga inferiori.

  Angelo RUGHETTI (PD) ritiene che le norme concernenti la Banca d'Italia configurino un sistema di governance analogo a quello della Federal Reserve americana e dell'Istituto centrale giapponese. Osserva comunque che la questione, oggetto di annoso dibattito, avrebbe meritato maggiore ponderazione, a cominciare dalla scelta di uno strumento diverso da quello di un decreto-legge, nel quale sono contenute, peraltro, anche misure in materia di IMU. Pur senza entrare nell'ambito delle valutazioni compiute dalle Commissioni di merito, a suo giudizio sarebbe stato comunque preferibile conservare la Pag. 13struttura di governance delineata dalla cosiddetta legge Tremonti (legge n. 262 del 2005).

  Fabio MELILLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941-A);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la stima delle risorse da assicurare ai comuni, pari complessivamente a 2.164 miliardi di euro, è stata effettuata tenendo conto sia della disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, sia di quanto già erogato con il decreto-legge n. 102 del 2013;
    la stima del minor gettito dell'imposta municipale riferita ai terreni agricoli, di cui all'articolo 1, è stata ridotta in seguito alla restrizione del campo di applicazione della esenzione, che per la seconda rata è limitata ai terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
    l'inclusione nel regime della cosiddetta mini IMU degli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado non comporta una sovrapposizione tra il complesso dei trasferimenti e delle somme già percepiti dai comuni;
    la disciplina dell'erogazione del conguaglio del minor gettito riconosciuto dallo Stato in favore dei comuni, previsto dall'articolo 1, pari a 348,5 milioni di euro, avverrà mediante una metodologia da concordare con l'ANCI, tenendo conto anche di quanto già erogato ai sensi decreto-legge n. 102 del 2013;
    le basi imponibili relative all'incremento dell'acconto e all'addizionale IRES per i soggetti attività di intermediazione monetaria e assicurativa non sono tra loro immediatamente confrontabili e sovrapponibili;
    le maggiori entrate eccedenti rispetto agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, come risultanti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;
    i poteri attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel quadro dei processi di dismissione immobiliare di cui all'articolo 3, rappresentano una mera facoltà le cui conseguenze in termini di minori entrate non sono né prevedibili né quantificabili, fermo restando che la previsione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'esercizio dei citati poteri, è volta ad assicurare il perseguimento dei prefissati obiettivi finanziari;
    le modifiche del quadro normativo relativo alla governance della Banca d'Italia di cui all'articolo 4 sono configurate in modo da impedire che l'aumento dell'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti sia imputato alla quota degli utili netti da versare allo Stato, posto che tale aumento potrà essere realizzato attraverso la già disposta abrogazione dell'obbligo di attribuzione dei frutti degli investimenti delle riserve statutarie ad incremento delle riserve medesime, che consentirà di liberare risorse da destinare alla distribuzione di dividendi;
   esprime sul testo del provvedimento

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.25, Pag. 141.27, 1.32, 1.33, 1.35, 1.36, 1.42, 1.45, 1.46, 1.51, 1.52, 1.53, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.120, 1.329, 2.1, 2.2, 2.100, 3.5, 3.100, 3.101, 3.102, 3.107, 3.109, 3.117, 3.130, 3.131, 3.132, 3.136, 3.138, 3.139, 3.144, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.156, 3.157, 3.158, 4.6, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.116, 4.117, 4.122, 4.123, 4.126, 4.130, 4.131, 4.133, 4.202, 4.208, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 4.213, 4.214, 4.215, 5.119, 5.120, 5.121, 5.122, 6.5, 6.149, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.013, 1.0100, 1.0104, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 segnalate per la votazione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore e nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 segnalati per la votazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Laura CASTELLI (M5S), pur consapevole che sul testo in esame sarà a breve posta la questione di fiducia da parte del Governo, ritiene che la Commissione avrebbe dovuto comunque procedere ad un esame più approfondito dei profili finanziari del provvedimento. A suo avviso, infatti, la copertura finanziaria di alcune norme non appare sufficientemente adeguata, in ciò contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che il rappresentante del Governo abbia reso chiarimenti esaustivi sulle principali questioni evidenziate dal relatore e che la Commissione, sia pure in tempi ristretti, sia stata posta pertanto nelle condizioni di valutare adeguatamente i profili finanziari del provvedimento. A suo avviso, a prescindere dalla valutazione degli aspetti di merito, che compete alla Commissione di settore, il testo in esame appare pienamente rispettoso, sul versante delle coperture finanziarie, dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, testé richiamato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica.
  Riguardo agli articoli 1 e 2, recanti deleghe per il recepimento della disciplina comunitaria, osserva che, con riferimento alle modalità di attuazione delle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il provvedimento in esame ripropone lo schema di copertura amministrativa e finanziaria generalmente richiamato anche nelle precedenti leggi comunitarie: ricorso alle ordinarie strutture amministrative e ai fondi già assegnati alle competenti amministrazioni; ricorso (in caso di insufficienza di risorse) al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Rileva che il Pag. 15disegno di legge in esame non richiama espressamente, invece, il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, già presente nelle precedenti leggi comunitarie ed attualmente disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge 234 del 2012. In base a tali commi, gli oneri per le prestazioni e i controlli sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Ricorda che in occasione dell'esame parlamentare della precedente legge di delegazione europea (C. 1326), il Governo ha chiarito che – anche in assenza di un esplicito richiamo alle predette norme – il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge 234 del 2012 deve intendersi confermato. Segnala pertanto l'opportunità – al fine di escludere possibili effetti onerosi per le amministrazioni titolari delle funzioni di attuazione e di controllo – di acquisire un'analoga conferma anche con riferimento al disegno di legge in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 1, al comma 4, prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 delle legge 16 aprile 1987, n. 183. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1, comma 4, come indicato nella relazione tecnica, riproduce la consueta norma contenuta tra i criteri generali previsti per l'esercizio della delega legislativa nelle più recenti leggi comunitarie. Osserva che anche in tali ultime occasioni non era, infatti, stato previsto un limite massimo di utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  In ordine all'articolo 3, concernente l'accesso all'attività degli enti creditizi e vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, non ha osservazioni da formulare.
  Per quel che concerne l'articolo 4, relativo alle agenzie di rating del credito, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 2, si rileva l'opportunità di modificarla specificando che la stessa si riferisce «al presente articolo» anziché «alla presente disposizione».
  Con riferimento all'articolo 5, recante Delega in materia di fondi europei per il venture capital per l'imprenditoria sociale, rileva che nell'ambito dei principi e dei criteri che informano la delega in esame, sono comprese norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio. In proposito, appare necessario acquisire elementi di maggior dettaglio, al fine di confermare che dall'applicazione di dette norme non discenda minor gettito fiscale, con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica. Non ha osservazioni da formulare per quanto attiene agli adempimenti a carico della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), atteso che il comma 2 specifica che ad essi le amministrazioni interessate – peraltro esterne al perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione Pag. 16della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, si rileva l'opportunità di modificarla specificando che la stessa si riferisce «al presente articolo» anziché «alla presente disposizione».
  Con riferimento all'articolo 6, recante Scambio di informazioni e intelligence tra le competenti autorità degli Stati UE, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale ritiene necessaria una conferma, che le norme in esame possano essere effettivamente attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 7, recante Delega per l'adozione di un testo unico in materia di protezione internazionale e protezione temporanea, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – a conferma dell'espressa clausola di neutralità finanziaria prevista – rileva che solo in seguito all'emanazione del testo unico, di cui non viene peraltro precisata la natura innovativa o esclusivamente compilativa, sarà possibile valutare se le norme in esame possano essere effettivamente attuate da parte delle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle rispettive risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013-bis), fa presente che il testo è corredato di relazione tecnica. Riguardo all'articolo 2, recante disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri, non ha osservazioni da formulare, alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica. In rapporto all'articolo 5, concernente il regime IRPEF per i soggetti non residenti, evidenzia che la quantificazione relativa alla detrazione IRPEF per familiari a carico risulta coerente con la stima contenuta nell'ultima norma di proroga approvata (legge di stabilità 2013). Segnala, tuttavia, che la relazione tecnica considera i dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 (anno 2009) pur essendo disponibili dati più aggiornati. In proposito, ritiene che andrebbe chiarito se l'utilizzo dei dati 2009 risponda eventualmente ad un criterio di prudenzialità dovuto alla verifica di un numero di soggetti inferiori in base ai dati del 2010. Giudica tale chiarimento opportuno anche al fine di esplicitare il numero dei soggetti potenzialmente interessati dal beneficio in base alle dichiarazioni IRPEF più aggiornate. In merito alle altre due quantificazioni, tenuto conto che le stesse si riferiscono a nuove fattispecie in relazione alle quali non sussistono presumibilmente dati di riferimento a supporto dei parametri utilizzati, considera comunque opportuna una conferma che i medesimi parametri rispondano a criteri di prudenzialità. In ordine all'articolo 6, recante modifiche alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, non ha osservazioni da formulare in merito al punto b), tenuto conto che la quantificazione appare ispirata a criteri prudenziali. Quanto al punto a), prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riguardo all'esiguità dei relativi effetti di gettito e, quindi, al carattere trascurabile della conseguente perdita di gettito. Osserva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione, volti a suffragare l'irrilevanza di tali effetti. In proposito considera quindi opportuna una conferma da parte del Governo. Circa l'articolo 7, in materia di imposta sul valore delle attività detenute all'estero, osserva che la quantificazione dell'effetto di perdita di gettito sembra lievemente sottostimata, dal momento che la relazione tecnica utilizza un'aliquota dello 0,15 per cento in luogo dell'aliquota effettiva pari allo 0,2 per cento come modificata, a decorrere dal 2014, dal comma 582, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014. In proposito ritiene che andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo. Giudica, inoltre, opportuno che vengano acquisiti ulteriori elementi informativi in merito ai dati utilizzati ai fini della stima degli effetti recati dalla disposizione, con particolare riferimento al valore delle attività finanziarie che verrebbero escluse dal campo di applicazione Pag. 17della disciplina IVAFE e indicate nella presente relazione tecnica in misura pari a circa 668 milioni di euro. Tali elementi appaiono necessari tenuto conto che, alla luce dei dati forniti in sede di RT allegata al ddl di stabilità 2014, tale importo rappresenta il 6 per cento del totale delle attività finanziarie. Con riferimento all'articolo 8, concernente la riscossione coattiva dei crediti aventi ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Riguardo all'articolo 11, recante delega in materia di sicurezza sul lavoro nel settore delle navi da pesca, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. In merito all'articolo 12, recante disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, prende atto che la relazione tecnica afferma che le attività previste dalle norme in esame potranno essere fronteggiate ad invarianza di spesa. Rileva, tuttavia, che non viene fornita evidenza circa le possibili nuove spese che si ritiene di dover sostenere. Pertanto, premessa la necessità di una conferma della possibilità di realizzare le predette attività nel quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente, con particolare riferimento all'avviso, per mezzo della stampa, giudica necessario che siano precisate le modalità di realizzazione di tale adempimento idonee a garantire tale invarianza finanziaria. In ordine all'articolo 14, recante modifiche alla disciplina relativa all'infrastruttura territoriale nell'UE, non ha osservazioni da formulare. Circa l'articolo 15, recante disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ritiene che andrebbe confermato che gli adempimenti previsti possano essere realizzati senza nuovi oneri per le amministrazioni interessate. Per quanto attiene all'articolo 16, recante delega al Governo in materia di inquinamento acustico, pur considerato che le norme in essere conferiscono una delega legislativa e che la normativa delegata sembra presentare un carattere prevalentemente ordinamentale, considera opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione tecnica volti a confermare la possibilità di attuare i criteri di delega dettati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 17, concernente ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale, evidenzia che la norma di cui al comma 2, novellando il comma 4 dell'articolo 308 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da un lato (alla lettera a) modifica una delle cause di esonero dell'operatore dai costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino conseguenti il danno ambientale e, dall'altro, (alla lettera b) sembra estendere le ipotesi in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto conseguentemente ad adottare le misure necessarie per consentire all'operatore medesimo il recupero dei medesimi costi. Giudica quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità che, per effetto delle modifiche illustrate, possano corrispondentemente ampliarsi i casi in cui i predetti costi restino di fatto a carico delle P.A. Con riguardo al comma 3, considera opportuno, altresì, acquisire chiarimenti in merito ai possibili effetti finanziari della disposizione che, modificando l'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa agire nei confronti del soggetto obbligato al risarcimento del danno ambientale per ottenere il risarcimento in forma specifica, in tutti i casi in cui le misure di ripristino risultino impossibili o di «eccessiva onerosità», laddove tale facoltà è prevista dalla vigente normativa in tutti i casi in cui ciò sia necessario. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla novella dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, – di cui al comma 5 dell'articolo 17 in esame – segnala che norma in esame prevede esplicitamente che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale siano versate all'entrata del bilancio dello Pag. 18stato per la loro successiva riassegnazione ad uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, commi 615 e 616 della legge n. 244 del 2007. Tale disposizione, infatti, vietava la riassegnazione di parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai specifici provvedimenti legislativi contenuti nell'elenco 1 allegato alla suddetta legge, tra i quali figurava l'articolo 114, della legge n. 388 del 2000, poi confluito nel decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca la portata della disposizione e, in particolare, se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi dal momento che le limitazioni previste dalla legge finanziaria per il 2008 sono state introdotte al fine di conseguire risparmi di spesa, istituendosi al contempo specifici fondi da ripartire nei singoli stati di previsione del bilancio dello Stato (quello relativo allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è iscritto nel capitolo 3822). Con riferimento al successivo comma 6, ricorda che i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalle transazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 208 del 2008, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono, a legislazione vigente, al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009 (capitolo 3071 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), senza specifica finalizzazione. Osserva che la modifica delle modalità di iscrizione in bilancio delle suddette somme non sembra determinare effetti a carico della finanza pubblica. Al riguardo, giudica opportuna una conferma da parte del Governo. Riguardo l'articolo 18, concernente l'affidamento di incarichi di progettazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto di quanto riferito nella relazione illustrativa. Circa l'articolo 19, riguardante le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, rileva che le norme in esame prevedono in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas adempimenti in materia di indagine al fine di assicurare l'applicazione del Regolamento UE 1227/2011. In proposito considera necessario acquisire conferma che tali adempimenti siano sostenibili – unitamente a quelli in capo al GME, all'Antitrust e alla CONSOB – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Giudica inoltre utile che sia chiarita la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie, aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Per quel che concerne l'articolo 22, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con specifico riferimento ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa, dalla quale sembra emergere la sostanziale neutralità delle norme in esame, ritiene necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione riguardo ai profili finanziari delle medesime. Infatti, le norme introdotte, per un verso, dispongono che i contratti in materia di appalti pubblici debbano intendersi ricompresi nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2002, che disciplina, più in generale, i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (comma 1), dall'altro, prevedono che i termini e i tassi di interessi previsti dalla specifica disciplina in materia di appalti e concessioni pubbliche si applichino a tutte le ipotesi dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2002) solo se più favorevoli per i creditori (comma 2). Osserva che, ove tali previsioni non dovessero corrispondere integralmente alla prassi applicativa già attualmente applicata, le stesse potrebbero dar luogo ad oneri per le pubbliche amministrazioni la cui entità andrebbe valutata anche alla luce del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, delle norme dettate. In proposito ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo. In Pag. 19merito all'articolo 23, concernente il risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio per valutare la prudenzialità della stima indicata dalla relazione tecnica. Giudica inoltre necessario acquisire una precisazione in merito ai profili applicativi delle norme in esame, per meglio chiarire i possibili effetti finanziari da esse derivanti. Fa riferimento, in particolare, all'affermazione – contenuta nella relazione tecnica – secondo cui le somme liquidate per le azioni di risarcimento contro lo Stato potranno essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 117 del 1988. A tal fine la relazione tecnica precisa che la sfera di applicazione di detta norma «può essere estesa ai casi de quo». Tuttavia il testo non reca alcun riferimento esplicito a tale ipotesi di estensione indicata dalla relazione tecnica. Ritiene che andrebbe pertanto valutato se effettivamente l'applicazione della predetta norma possa ritenersi estensibile ai casi in esame, pure in assenza di un richiamo testuale in tal senso. In ordine all'articolo 25, commi 2 e 3, recante disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Circa l'articolo 25, commi 1, 4 e 5, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle maggiori entrate utilizzate a copertura rinvia alle osservazioni già formulate per i profili di quantificazione, nelle schede relative all'articolo 23 e all'articolo 25, commi 2 e 3. Rileva, inoltre, l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1, precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 15,3 milioni di euro, previsti a decorrere dall'esercizio 2016. Infine, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali missioni e programmi faccia riferimento la clausola di salvaguardia ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili prevista dal comma 5 dell'articolo 25, anche al fine di verificarne l'idoneità.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede un rinvio dell'esame congiunto dei provvedimenti, al fine di compiere i necessari approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.25.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 23 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.25.

5-01449 Agostinelli: Sulle esigenze di contenimento della spesa della Società Anas International enterprise S.p.A.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marco BRUGNEROTTO (M5S), nel replicare alla risposta del rappresentante del Governo all'interrogazione in titolo, che ha testé sottoscritto, si dichiara insoddisfatto, riservandosi di compiere ulteriori approfondimenti sulla questione.

5-01840 Currò: Sulla dismissione delle partecipazioni dirette delle quote di STM tramite Cassa depositi e prestiti.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Al riguardo, fa tuttavia presente che si tratta solo di una risposta interlocutoria, dal momento che sono ancora oggetto di valutazione da parte del Governo le iniziative Pag. 20da assumere con riferimento alle questioni evidenziate nell'atto di sindacato ispettivo.

  Tommaso CURRÒ (M5S), nel dichiararsi insoddisfatto, prende atto che la risposta del rappresentante del Governo rappresenta solo un parziale riscontro ai quesiti posti dall'interrogazione, sottolineando la necessità di acquisire notizie più dettagliate sulle problematiche nella stessa illustrate.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 9.40 alle 10.

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