CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 GENNAIO 2014

Pag. 64

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.802 della Commissione e il subemendamento 0.2.802.1 ad esso riferito. Con riferimento all'emendamento 2.802, rileva che esso tende a precisare che la spesa di 25 milioni di euro, autorizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 4-octies, integra le risorse spettanti a valere sul Fondo sanitario nazionale alle regioni Campania e Puglia. Rileva tuttavia che l'emendamento, nella sua attuale formulazione, non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto fa riferimento alla spesa aggiuntiva di 25 milioni di euro per le regioni Campania e Puglia, mentre in realtà l'autorizzazione di spesa indicata nel provvedimento è riferita al bilancio dello Stato. A suo avviso, pertanto, l'emendamento necessita di essere riformulato nonché coordinato con la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, al medesimo articolo 2, comma 4-octies, che prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle citate risorse tra le regioni Puglia e Campania, sentita la Conferenza unificata. Ritiene che l'emendamento dovrebbe quindi essere riscritto nei seguenti termini: «All'articolo 2, comma 4-octies sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.». Fa presente quindi che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.802, nei termini in precedenza indicati, dovrà intendersi conseguentemente revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 4-octies (emendamento 2.704), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 2, comma 4-octies, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.802, come in precedenza riformulato. Con riferimento al subemendamento 0.2.802.1, segnala che esso presenta profili problematici in quanto sostanzialmente raddoppia la Pag. 65spesa prevista dall'articolo 2, comma 4-octies, imputandola alle medesime risorse del Fondo sanitario nazionale che potrebbe non recare sufficienti disponibilità da destinare allo scopo, anche alla luce della decurtazione già disposta dal presente provvedimento. Ritiene che sul punto sia necessaria una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.802 della Commissione, nella riformulazione prospettata dal relatore, e parere contrario sul subemendamento 0.2.802.1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 2.802 e il subemendamento 0.2.0.802, riferiti al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 2.802, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia riformulato nei seguenti termini:
  All'articolo 2, comma 4-octies sostituire le parole da: finalizzate fino alla fine del comma con le seguenti: complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

PARERE CONTRARIO

  sul subemendamento 0.2.802.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Conseguentemente, deve intendersi revocata la condizione posta sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, con riferimento all'articolo 2, comma 4-octies (emendamento 2.704), nel parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 16 gennaio 2014. Per effetto di tale revoca, il parere favorevole sul testo del provvedimento, con riguardo all'articolo 2, comma 4-octies, deve intendersi pertanto subordinato all'approvazione dell'emendamento 2.802, come in precedenza riformulato.».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
C. 342 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento Pag. 66Chiarelli 1.18, in quanto lo stesso comporta oneri privi di copertura finanziaria. Rileva, infatti, che, a fronte di un onere certo, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, la copertura prevista dal comma 2 a valere sulle sanzioni di cui all'articolo 452-bis del codice penale è meramente eventuale. Esprime altresì nulla osta sull'articolo aggiuntivo Pellegrino 1.02 e su tutte le restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Chiarelli 1.18, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.25.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che sullo schema di decreto in esame erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa preliminarmente presente che la redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto residui del capitolo n. 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli importi già liquidati ed impegnati. Con riferimento ai chiarimenti richieste in merito alle modalità di calcolo del monte indennizzi, fa presente che ai fini del calcolo del coefficiente è stato stimato che il monte indennizzi effettivo rilevato ad oggi, pari a 198 milioni di euro, subirà un incremento per complessivi, ulteriori 16 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per accoglimento di richieste di riesame ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009, da porre a carico del fondo come previsto dal decreto ministeriale 7 ottobre 2010, 1 milione di euro per accoglimento di istanze mai esaminate in precedenza, non rientranti nella fattispecie di cui al citato articolo 4, comma 3, della legge n. 7 del 2009 e pertanto posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, 10 milioni di euro per pagamenti in esecuzione di sentenze, anch'essi a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto rileva che nel monte indennizzi, pari attualmente a 198 milioni di euro, sono state anche considerate le richieste di riesame, i «primi esami» ed il contenzioso pendente – di cui fa menzione la relazione tecnica – per complessivi 16 milioni di euro, con copertura, quanto a 5 milioni di euro, sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, e, quanto a 11 milioni di euro, sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Pag. 67

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative (atto n. 66),
   preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:
    la redistribuzione delle risorse residue di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 6 febbraio 2009, n. 7, avverrà nell'ambito delle risorse disponibili nel conto residui del capitolo n. 7258 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto degli importi già liquidati ed impegnati;
    nel monte indennizzi, pari attualmente a 198 milioni di euro, sono anche considerate le richieste di riesame, i «primi esami» ed il contenzioso pendente – di cui fa menzione la relazione tecnica allegata allo schema di decreto – per complessivi 16 milioni di euro, con copertura quanto a 5 milioni di euro sul fondo di cui alla legge n. 7 del 2009, e quanto a 11 milioni di euro sulle risorse disponibili a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, ricorda che sullo schema di decreto in esame erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che le amministrazioni interessate dall'esecuzione dei nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Rileva altresì che le somme da destinare al settore dei trasporti sono state calcolate al netto del minor gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame. Osserva infine che la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 11, dello schema di decreto non incide sulla quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,Pag. 68
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (atto n. 44);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    le amministrazioni interessate dall'esecuzione dei nuovi adempimenti previsti dal testo, quali la rimodulazione delle tariffe e l'obbligo di rendicontazione periodica delle entrate, vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    le somme da destinare al settore dei trasporti sono state calcolate al netto del minor gettito tributario derivante dai più elevati pedaggi autostradali pagati dalle imprese interessate dalla disciplina in esame;
    la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 11 dello schema di decreto non incide sulla quote di maggior gettito già previste a legislazione vigente e destinate a specifiche forme di investimento;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo.».

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 2.802 (Nuova formulazione) e il subemendamento 0.2.802.2 ad esso riferito. Con riferimento all'emendamento 2.802 (Nuova formulazione), fa presente che lo stesso recepisce il parere espresso dalla Commissione nella seduta antimeridiana odierna. Con riferimento al subemendamento 0.2.802.2, segnala che lo stesso, sopprimendo il secondo periodo dell'emendamento 2.802, elimina un essenziale strumento di riparto delle risorse tra le regioni Campania e Puglia, rappresentato dal decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Rileva infine che l'introduzione di tale strumento era stata peraltro richiesta, con un'apposita condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, da questa Commissione, fin dal parere espresso il 16 gennaio scorso. Sul predetto subemendamento esprime pertanto parere contrario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, concordando con le valutazioni del relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.802 (Nuova formulazione) e parere contrario sul subemendamento 0.2.802.2 ad esso riferito.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'emendamento 2.802 (nuova formulazione) e il subemendamento Pag. 690.2.802.2, riferiti al disegno di legge C. 1885-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 136 del 2013, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 2.802 (nuova formulazione)

PARERE CONTRARIO

  sul subemendamento 0.2.802.2.».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
Atto n. 41.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti. Ribadisce inoltre l'esigenza di acquisire i dati che furono forniti in occasione dell'esame parlamentare dello schema recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, poi divenuto decreto legislativo n. 244 del 1997, al fine di raffrontare i suddetti dati con quelli emergenti dal nuovo riparto delle risorse che dovrebbe risultare dall'attuazione del sistema dei fabbisogni e dei costi standard attualmente all'esame della Commissione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito all'opportunità di coordinare l'attuazione dello schema di decreto in esame con il quadro normativo di riferimento, di prossima definizione, relativo alle province, ricorda che, in occasione del parere reso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 14 novembre 2012 sullo «schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro», detta Commissione aveva rappresentato l'esigenza che significative modifiche normative attinenti al riordino delle province non impedissero il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi potessero discendere dall'applicazione di nuovi criteri a singole funzioni fondamentali. La predetta Commissione aveva, quindi, espresso al Governo la raccomandazione di assumere le opportune iniziative affinché le modifiche normative attinenti al riordino delle province non ostacolassero il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati. In ordine alla richiesta di procedere ad Pag. 70una valutazione degli effetti che il provvedimento in oggetto appare suscettibile di produrre sulla complessiva tenuta finanziaria degli enti locali, ricorda che i fabbisogni standard non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto. Rileva, inoltre, che l'articolo 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), nel modificare la disciplina di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto il comma 380-quater, a norma del quale, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Relativamente alla richiesta di verificare le ragioni dello slittamento dei termini relativi all'attuazione dei compiti assegnati alla SOSE dal decreto legislativo n. 216 del 2010 ai fini del processo di determinazione dei fabbisogni standard, osserva quanto segue. L'articolo 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, individua, al comma 4, il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica e disciplina, al comma 5, le modalità e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, in particolare, alla lettera c) che nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo. Segnala che la tempistica dettata dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del predetto decreto legislativo appare sostanzialmente rispettata, né alcuno slittamento di termini può, in definitiva, essere ravvisato. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali delle Province delle Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, rappresenta quanto segue. In merito alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – Servizi del mercato del lavoro – le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012. In merito alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM in oggetto, di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2013, è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010. In merito alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 2 luglio 2013; lo schema di DPCM di adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard ha completato la fase istruttoria ed è stato trasmesso, in data 5 dicembre 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. In merito alle funzioni nel campo dei trasporti (FPO4U), della tutela ambientale (FPO5U) e della Polizia Provinciale (FPO7U) la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; è in corso l'istruttoria per la predisposizione dello schema di D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni. Per quanto concerne la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali dei Comuni delle Pag. 71Regioni a Statuto ordinario, come individuate, in via provvisoria, dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010 rappresenta quanto segue: in merito alle funzioni di polizia locale, le note metodologiche ed i relativi fabbisogni standard sono stati adottati con D.P.C.M. 21 dicembre 2012; in merito alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo le note metodologiche sono state approvate in sede COPAFF il 20 dicembre 2012; lo schema di DPCM in oggetto, di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni standard, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2013, è stato sottoposto all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e delle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione dei pareri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010; in merito alle funzioni di istruzione pubblica (FC03U), viabilità (FC04A) e trasporto pubblico locale (FC04B), gestione del territorio (FC05A) e ambiente (FC05B), settore sociale (FC06A) e asili nido (FC06B) la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato, con delibera del 23 dicembre 2013, le relative note metodologiche, elaborate dalla SOSE, per la determinazione di fabbisogni standard; è in corso l'istruttoria per la predisposizione dello schema di D.P.C.M. di adozione delle note metodologiche e dei relativi fabbisogni. Osserva infine che con la delibera della COPAFF del 23 dicembre 2013 sono state approvate le note metodologiche, elaborate dalla SOSE, relative alle residue funzioni fondamentali di comuni e province.
  Può, quindi, dirsi sostanzialmente rispettata la tempistica dettata dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010 (che, si ricorda, fissava al 2013 il termine per la determinazione dei fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali, con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo), in particolare con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e fatte salve le valutazioni politiche relativamente alle funzioni delle Province, in considerazione della disciplina dettata dal citato articolo 1, comma 730, della legge di stabilità per il 2014 in ordine alla rilevanza dei fabbisogni standard approvati dalla COPAFF ai fini del riparto di una quota (pari al 10 per cento) del Fondo di solidarietà comunale. Quanto ai dati richiesti dal relatore relativi al decreto legislativo n. 244 del 1997, assicura che gli stessi verranno forniti alla Commissione quanto prima. In attesa di acquisire tali ulteriori elementi istruttori, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.
Atto n. 65.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo n. 65 detta disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011, la quale definisce i requisiti per i quadri di bilancio nazionali, fissando le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di evitare disavanzi pubblici eccessivi (articolo 126 TFUE). Ricordando che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione delle delega contenuta negli articoli 1 e 8 e nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2013, legge 6 agosto 2013, n. 96, espone i contenuti della Direttiva 2011/Pag. 7285/UE segnalando, ove occorra, quali degli stessi risultano già trasposti, parzialmente o integralmente, nell'ordinamento contabile interno, come peraltro sembra potersi rilevare per la gran parte dei contenuti medesimi. Evidenzia come la Direttiva 2011/85/UE stabilisca l'introduzione di regole dettagliate sulle caratteristiche dei quadri di bilancio degli Stati membri (articolo 1), per essi intendendosi l'insieme delle disposizioni, procedure, regole di bilancio numeriche e istituzioni sottese alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica (articolo 2). Segnala che la direttiva concerne in particolare: i sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica degli Stati membri; le regole e le procedure per la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio; le regole di bilancio numeriche specifiche per paese, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio (disavanzo pubblico, fabbisogno e debito) e l'orizzonte programmatorio pluriennale (cosiddetti quadri di bilancio a medio termine); la necessaria conformità della legislazione di bilancio annuale alle disposizioni e alle priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine e la trasparenza delle finanze dell'amministrazione pubblica e ambito di applicazione completo dei quadri di bilancio. Evidenzia altresì che, ai fini di una rappresentazione quanto più completa e chiara dei dati contabili, la Direttiva richiede: l'individuazione e la presentazione, nel quadro dei processi di bilancio annuali, di tutte le gestioni (relative a organismi e fondi) dell'amministrazione pubblica fuori bilancio, e l'indicazione della loro incidenza combinata sui saldi e sul debito pubblico, da evidenziarsi anche nei piani di bilancio a medio termine; la pubblicazione di informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali; la pubblicazione – per tutti i settori della pubblica Amministrazione – delle informazioni sull'entità delle passività potenziali, comprese le garanzie pubbliche, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici; la pubblicazione di informazioni sulle partecipazioni dell'amministrazione pubblica in imprese private e pubbliche per importi economicamente significativi (articolo 14). Rileva poi che: l'articolo 1 dello schema individua l'oggetto del decreto, esplicitando che lo stesso detta disposizioni attuative della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, integrative delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nella legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 e nella legge n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; l'articolo 2 dispone alcune modifiche normative alla legge di contabilità pubblica, legge n. 196 del 2009; l'articolo 3 dello schema di decreto è relativo ai controlli sui sistemi di contabilità pubblica, i quali – ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva, richiamato dallo schema – debbono essere interni e svolti attraverso una valutazione (audit) indipendente; l'articolo 4 prevede che sia pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in collaborazione con l'ISTAT, una tabella di riconciliazione in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti della contabilità pubblica, se i dati di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95 e dunque elaborati in termini di competenza economica; l'articolo 5, attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 31-bis nella legge di contabilità nazionale, rubricato «gestioni fuori bilancio», prevede che le pubbliche amministrazioni rendano note annualmente le informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari; l'articolo 6 dispone che, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili. Osserva, infine, che lo stesso articolo 6 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che all'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili Pag. 73a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di approfondire i contenuti dello schema di decreto in esame e di intervenire successivamente.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013.
Atto n. 71.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, fa presente che lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri in esame reca la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2013. Al riguardo, ritiene utile ricordare preliminarmente che, a seguito dell'Accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, venga destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica (articolo 47, secondo comma). La scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse (articolo 47, terzo comma). Ricorda che, relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 del 1985 prevede che tali quote vengano utilizzate dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali e che da ultimo, con la novella apportata dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2012), è stata inserita una ulteriore finalità per l'utilizzo delle risorse da parte dello Stato, relativa ad interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo. Rammenta che con successivi interventi normativi, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose. Osserva che i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono attualmente disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Tale ultimo decreto è stato di recente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82, il quale ha inciso profondamente sui criteri di riparto e le procedure per la utilizzazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. Rileva che le nuove disposizioni si applicano, tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2014. Segnala che lo schema di riparto in esame risulta pertanto presentato secondo la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2013 che, all'articolo 2, Pag. 74comma 1, individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale, indicandole nei seguenti settori: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati; conservazione di beni culturali. Rileva che gli interventi ammissibili alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale devono presentare il carattere di straordinarietà, consistente nella effettiva estraneità rispetto all'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti nei settori indicati; deve, pertanto, trattarsi di interventi non compresi nella programmazione e destinazione delle risorse finanziarie ordinarie. Osserva che gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario. Segnala che i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono pubbliche amministrazioni, persone giuridiche ed enti pubblici e privati e che sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro (articolo 3). Fa presente che la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede, inoltre, specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio (articolo 4). Ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n. 82 sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/1998. Le innovazioni sono state volte, in particolare, a risolvere alcuni aspetti critici della disciplina emersi nel corso degli anni, relativamente ai criteri di riparto delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale e alle procedure per la loro utilizzazione. Rileva che, in particolare, si è intervenuti sulla procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse, definendo una procedura di razionalizzazione e di contenimento della spesa attraverso la previsione del pagamento dei relativi contributi, di importo più consistente, per stati di avanzamento, nonché ridisegnando il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 170 giorni, in luogo degli oltre otto mesi attualmente necessari. Con specifico riferimento alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2013, fa presente che la stessa è riferita alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009 e dichiarati nel 2010. Osserva che la quota dell'otto per mille è determinata sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (articolo 45, comma 7, legge n. 448/1998). Segnala che gli incassi considerati per la determinazione della quota dell'otto per mille risultano pari nel 2009 a 153.158.042.739 euro; di conseguenza l'ammontare complessivo delle risorse da ripartire risulta pari a 1.225.264.341 euro. Fa presente che, secondo le informazioni fornite dagli uffici della Ragioneria generale dello Stato, che hanno elaborato i dati rilevati dalla Agenzia delle entrate, il 45 per cento dei contribuenti ha effettuato la scelta relativa alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2010, apponendo la propria firma nell'apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi. Rileva che, di tale percentuale, le quote delle scelte espresse a favore dei beneficiari dell'otto per mille sono distribuite con le modalità di seguito indicate: allo Stato, è attribuito il 13,74 per cento delle scelte espresse dai contribuenti; alla Chiesa Cattolica l'82,01 per cento; all'Unione italiana Chiese avventiste del 7o giorno lo 0,19 per cento; alle Assemblee di Dio in Italia lo 0,23 per cento; all'Unione delle Chiese metodiste valdesi il 3,08 per cento; all'Unione delle comunità ebraiche italiane lo 0,43 per cento; alla Chiesa Evangelica Luterana in Pag. 75Italia lo 0,32 per cento. Osserva che, tenendo conto che la quota relativa alle scelte non espresse viene altresì ripartita secondo la percentuale delle scelte espresse in dichiarazione, le quote dell'otto per mille da ripartire tra i beneficiari risultano le seguenti: allo Stato sono attribuite risorse pari a euro 169.899.025 (capitolo 2780 del Ministero dell'economia e delle finanze); alla Chiesa Cattolica, euro 1.004.839.287 (capitolo 2840/01 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione italiana Chiese avventiste del 7o giorno euro 2.328.002 (capitolo 2840/03 del Ministero dell'economia e delle finanze); alle Assemblee di Dio in Italia, euro 1.270.403 (capitolo 2840/04 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione delle Chiese metodiste valdesi, euro 37.738.142 (capitolo 2840/05 del Ministero dell'economia e delle finanze); all'Unione delle comunità ebraiche italiane, euro 5.268.637 (2840/06 del Ministero dell'economia e delle finanze); alla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, euro 3.920.846 (capitolo 2840/07 del Ministero dell'economia e delle finanze). Segnala che la quota dell'otto per mille di pertinenza statale che verrà messa a ripartizione con lo schema di D.P.C.M. in esame è molto inferiore rispetto a quella di 169.899.025 euro teoricamente spettante allo Stato applicando la percentuale sopra indicata del 13,74 per cento sugli incassi Irpef 2009, integrata sulla base delle scelte non espresse, in ragione dei diversi interventi normativi che hanno ridotto nel corso degli ultimi anni la corrispondente autorizzazione di spesa. Con specifico riferimento alla quota di pertinenza statale, osserva, preliminarmente, che lo schema di D.P.C.M di riparto per l'anno 2013 in esame risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre. Evidenzia che con lo schema in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2013, nell'importo di soli 404.771 euro. Rileva che, come detto, si tratta di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato: sulla base delle scelte dei contribuenti, infatti, la quota dell'otto per mille di pertinenza statale risulta pari a 169.899.025 euro. Tale differenza deriva dalla circostanza che non tutto l'importo è oggetto di ripartizione per le finalità di carattere sociale indicate dalla legge n. 222 del 1985, in quanto esso risulta decurtato ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità. Osserva che la somma da ripartire per l'anno 2013 corrisponde allo stanziamento definitivo di competenza relativo alla quota dell'otto per mille di pertinenza statale, iscritto sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia (nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire»). In base all'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al 20 gennaio 2013 lo stanziamento definitivo di competenza risulta, infatti, pari a 404.771 euro, corrispondente all'importo messo a riparto dallo schema in esame. Segnala che la Relazione illustrativa dello schema di riparto in esame, mettendo in evidenza la progressiva riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale, sottolinea la necessità di intervenire al fine di individuare specifiche modalità di reintegrazione delle risorse medesime e di porre in essere le iniziative in tal senso necessarie, in sintonia con quanto peraltro espressamente previsto dall'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, al fine di contemperare le criticità dovute alla riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF. In tal senso, ricorda che per gli anni 2011 e 2012 non si è proceduto alla predisposizione del decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria. Fa presente che con riferimento al piano di ripartizione Pag. 76dei contributi, come indicato nel preambolo dello schema di D.P.C.M. in esame, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2013, sono pervenute 1.187 domande e che le istanze ammissibili, su cui è stato espresso parere favorevole, sono risultate pari a 936. Sottolinea che l'ammontare dei contributi ammessi risulta notevolmente superiore alla somma da ripartire. Rileva che nel preambolo dello schema è stata sottolineata la necessità di dover pertanto procedere ad una scelta sui finanziamenti da concedere nell'ambito delle tipologie di intervento da ammettere ai benefici previsti dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. Osserva che, sul punto, nella lettera di trasmissione che accompagna lo schema di decreto in esame, si mette in evidenza come l'estrema esiguità delle risorse disponibili non abbia consentito di procedere al finanziamento di progetti pur meritevoli sul piano delle finalità contemplate dal Regolamento, comportando la necessità di ammettere a finanziamento solo una piccola parte delle iniziative. Segnala che si è ritenuto pertanto opportuno operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria «Fame nel mondo» (articolo 2, comma 2 del regolamento) in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia, in coerenza con gli orientamenti internazionali per la concentrazione delle risorse nelle aree prioritariamente colpite da situazioni di fragilità, conflitto e post conflitto. Osserva che sono state a tal fine individuate quattro iniziative ritenute prioritarie, relative alla realizzazione di interventi che consentono di perseguire con immediatezza l'interesse del sostegno alimentare ed idrico dei Paesi in via di sviluppo, che esulano dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e che per il loro contenuto economico rientrano nella somma a disposizione. In particolare, gli interventi di cui si propone il finanziamento sono i seguenti: accesso all'acqua e sicurezza alimentare in sette villaggi del Burkina Faso, promosso dall'associazione Persone come noi – ONG ONLUS – Busca (CN), per un importo pari ad euro 97.197,09; sicurezza alimentare e produzione di marmellata per i bambini denutriti e sottopeso in Eritrea, promosso dal gruppo missioni Africa – GMA ONLUS, per un importo pari ad euro 108.184,02; sviluppo della produzione, della promozione locale per la lotta alla malnutrizione infantile in Burkina Faso, promosso dall'associazione Medicus Mundi Italia, per un importo pari ad euro 71.242,50; riduzione della povertà e dell'insicurezza alimentare nella Somali Regione in Etiopia, promosso dall'Associazione VIS-volontariato internazionale per lo sviluppo, per un importo pari ad euro 128.151,96. Chiede infine, allo scopo di approfondire ulteriormente i contenuti dello schema di decreto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI osserva, preliminarmente, come sia necessario avviare una riflessione sulla complessiva disciplina dell'istituto dell’ 8 per mille, ricordando, come già evidenziato dal relatore, che le risorse oggetto di ripartizione, relative all'anno 2013, ammontano a soli 404.771 euro, in ragione dell'avvenuta approvazione di numerose disposizioni legislative che ne hanno previsto la destinazione ad altra finalità. Al riguardo, rammenta che la stessa Commissione ha esaminato, all'inizio della corrente legislatura, uno schema di regolamento, successivamente pubblicato come decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, che prevede che, in caso di destinazione delle risorse derivanti dall'8 per mille ad altre finalità, il Governo riferisca al Parlamento in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. Segnala inoltre che, nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, è stata inserita una disposizione che prevede, quale ulteriore finalità delle risorse in questione, anche il finanziamento di interventi a sostegno dell'edilizia scolastica. Nel ribadire come la problematica inerente la decurtazione e il Pag. 77progressivo svuotamento delle risorse derivanti dall'otto per mille vada affrontata con urgenza, fa presente che per il 2013 sono pervenute ben 1.600 domande e che di esse solo quattro, a fronte dell'esiguità delle risorse disponibili, sono state accolte. Concorda infine con il relatore in merito all'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, allo scopo di approfondirne ulteriormente i contenuti.

  Generoso MELILLA (SEL) stigmatizza il fatto che, a fronte di complessivi 169 milioni di euro relativi alla quota di 8 per mille di pertinenza statale, si provveda al riparto di soli 404 mila euro, con ciò contravvenendo alla volontà dei contribuenti. Rammenta al riguardo che il viceministro Fassina aveva assunto l'impegno, successivamente disatteso, di reintegrare le risorse relative nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014. Sottolinea pertanto la necessità di avviare con urgenza una riflessione su questo tema, anche alla luce di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, cui il rappresentante del Governo ha testè fatto riferimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito ai chiarimenti richiesti nel corso della precedente seduta, ricorda che il relatore, con riferimento all'articolo 1, ha segnalato che la stima del minor gettito della prima rata IMU (decreto-legge n. 102 del 2013) e della seconda rata IMU (decreto-legge n. 133 del 2013) di alcuni immobili è rimasta invariata nonostante il provvedimento in esame disponga, per alcune fattispecie, la soppressione dell'obbligo di versamento. Al riguardo osserva che la stima delle risorse da assicurare ai comuni, pari complessivamente a 2.164 miliardi di euro, è stata effettuata tenendo conto sia della disposizione di cui al comma 5, sia di quanto già erogato con il decreto-legge n. 102 del 2013. Infatti, il citato comma 5 prevede che i contribuenti versino il 40 per cento della differenza, se positiva, tra l'imposta calcolata applicando le aliquote deliberate dai comuni per l'anno 2013 e l'imposta calcolata con aliquota e detrazione standard. Per l'abitazione principale, che rappresenta la fattispecie di maggiore rilevanza, sulla base delle aliquote pubblicate dai comuni entro il 9 dicembre 2013, stima che il gettito 2013 risulti complessivamente di circa 4,4 miliardi di euro, di cui circa 400 milioni di euro a carico dei contribuenti. Ritiene pertanto che l'importo complessivamente stimato per il rimborso dell'IMU relativa all'abitazione principale a carico dell'erario nei due provvedimenti sopra indicati, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, sia congruo. Ricorda che il relatore ha chiesto altresì chiarimenti circa la riduzione della perdita di gettito per i terreni da 315,1 milioni (stima prima rata decreto-legge n. 102 del 2013) a 80 milioni (stima seconda rata decreto-legge n. 133 del 2013). In particolare segnala che il relatore aveva chiesto se i terreni non coltivati ma posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali siano compresi nella stima. Al riguardo fa presente che la riduzione della Pag. 78perdita di gettito è dovuta alla restrizione del campo di applicazione dell'esenzione che per la seconda rata è limitata ai terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e che la stima effettuata sulla base dei redditi dominicali forniti dall'Agenzia delle entrate si riferisce a tutti i terreni posseduti e condotti dai soggetti che beneficiano dell'esenzione. Relativamente alla possibile duplicazione del contributo previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102 del 2013 per l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado, precisa che la fattispecie in esame risulta essere una facoltà concessa ai comuni e che si va ad aggiungere ai benefici già disposti dal decreto-legge sopra citato e dunque non sussistono duplicazioni di quote di gettito già concesse ai comuni. Infine, con riferimento alla disciplina di erogazione del conguaglio, pari a 348,5 milioni di euro, evidenzia che l'attribuzione dovrà avvenire mediante una metodologia da concordare con l'ANCI, tenendo conto anche di quanto già erogato con il decreto-legge n. 102 del 2013. Con riferimento all'articolo 2, rammenta che il relatore ha osservato che dalla nota presentata al Senato non emergono i riferimenti quantitativi che consentono di riconciliare le stime relative all'addizionale IRES, necessarie ai fini della verifica delle stime fornite. Al riguardo evidenzia che le basi imponibili relative all'incremento dell'acconto e all'addizionale IRES per i soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria, finanziaria e assicurativa non sono tra loro immediatamente confrontabili e sovrapponibili. La base rispetto alla quale è stata commisurata la stima dell'incremento di gettito per l'aumento di 27,5 punti percentuali dell'acconto 2013, è rappresentata dai dati di autotassazione 2012 relativi ai versamenti in acconto (primo più secondo od unico acconto – pari a circa 3,7 miliardi di euro) da parte dei soggetti che hanno dichiarato nel modello di versamento F24 attività di intermediazione monetaria e creditizia (che possono essere singole imprese o capogruppo di consolidati fiscali). Da tali dati emerge un saldo netto versato nel 2013 di circa 2,8 miliardi di euro. Diversamente, l'imponibile dell'addizionale IRES (circa 18 miliardi di euro) per questi soggetti, quale emerge dal modello di microsimulazione IRES, è stato calcolato rispetto ad un reddito imponibile della singola impresa bancaria, anche in presenza di partecipazione al consolidato nazionale, prima delle compensazioni operate in sede di determinazione dell'imponibile di gruppo e al netto delle variazioni per le svalutazioni dei crediti. In merito all'articolo 8, conferma che le maggiori entrate eccedenti rispetto agli oneri da coprire derivanti dagli articoli 1 e 2, come risultanti dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, rileva come il rappresentante del Governo non abbia ancora fornito chiarimenti in relazione alle questioni riferite all'articolo 3, all'articolo 4, comma 2, e all'articolo 6, comma 6, del provvedimento in esame. Nel far presente come la Commissione debba disporre di tutti gli elementi istruttori utili ai fini dell'espressione del parere di competenza, segnala l'opportunità che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Laura CASTELLI (M5S), attesa la rilevanza del provvedimento, che contiene disposizioni non solo relative al pagamento della seconda rata dell'IMU, ma anche all'aumento di capitale della Banca d'Italia, sottolinea la necessità che la Commissione bilancio ne concluda l’iter di esame ed esprima il parere di competenza.

  Maino MARCHI (PD) rileva come la Commissione possa esprimere il parere sui profili finanziari del provvedimento solo in presenza di un'istruttoria completa. In attesa di acquisire ulteriori elementi informativi da parte del Governo, concorda in merito all'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento.

Pag. 79

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nell'assicurare che verranno quanto prima acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, gli elementi informativi richiesti dal relatore, concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare come il Governo già disponga degli elementi informativi utili a fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore, fa presente tuttavia di essere in attesa della formale documentazione da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiede, pertanto, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, erano stati richiesti al Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI ritiene opportuno disporre di un tempo ulteriore per procedere ai necessari approfondimenti istruttori sulle questioni sollevate dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.