CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 gennaio 2014
162.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 GENNAIO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia» per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 21 gennaio 2014.

  Franco VAZIO (PD), relatore, presenta una nuova proposta di parere (vedi allegato).
  Precisa, quindi, come la nuova proposta accolga, tra l'altro, taluni dei rilievi sollevati dal collega Colletti nella seduta di ieri ed illustra le modifiche e le integrazioni apportate.

  Giulia SARTI (M5S) ritiene che la nuova proposta di parere del relatore avrebbe dovuto contenere dei rilievi critici anche sulle disposizioni di cui agli articoli 10 e 13, comma 10, del provvedimento, che presentano profili fortemente problematici.

  Franco VAZIO (PD), relatore, valuta invece favorevolmente le disposizioni citate dalla collega Sarti.

  Andrea COLLETTI (M5S) ringrazia il relatore per avere accolto alcuni dei suoi rilievi sull'articolo 8 che, comunque, a suo Pag. 39giudizio, rimane tecnicamente erroneo e mal formulato. Ritiene, in particolare, che fosse necessario sopprimere le preclusioni processuali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso «3-bis» ed esaminare in modo più approfondito la tematica della legittimità dell'imposizione per legge di sconti in un mercato come quello assicurativo, dove vige il principio delle tariffe libere. A suo giudizio tali sconti obbligatori sono illegittimi.

  Franco VAZIO (PD), relatore, non condivide le osservazioni del collega Colletti in tema di sconti obbligatori nel mercato assicurativo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la nuova proposta di parere del relatore.

  Tancredi TURCO (M5S) dichiara che il proprio gruppo non parteciperà al voto.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 22 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri, 21 gennaio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni del 22 gennaio 2014).
  In primo luogo intende rispondere alle questioni poste nella seduta di ieri ed in particolare quelle relative all'articolo aggiuntivo Verini 1.01 che presenta profili problematici di ammissibilità. Ribadisce che a suo parere tale articolo aggiuntivo non interviene su una materia che si può considerare estranea al decreto legge, il quale, attraverso la modifica dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge) riduce di fatto l'ambito di applicazione delle misure cautelari in carcere, atteso che viene privilegiata la misura degli arresti domiciliari attraverso l'utilizzo in via generale dei controlli a distanza di cui al predetto articolo 275-bis. Tuttavia, non può non evidenziare la circostanza che l'articolo aggiuntivo in questione riprenda integralmente un testo di iniziativa parlamentare da poco approvato dalla Camera dei deputati e che al momento si trova all'esame presso la Commissione giustizia del Senato, avendolo posto all'ordine del giorno a partire dalla seduta di ieri.
  Osserva come, a parte i profili problematici di ammissibilità, vi sia quindi una questione di fondo che attiene ai rapporti tra Camera e Senato della quale non si può non tenere conto, considerato che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo determinerebbe una necessaria compressione dei tempi a disposizione del Senato per esaminare la nuova disciplina della custodia cautelare, una volta inserita nell'ambito di un decreto legge, i cui tempi d'esame sono necessariamente condizionati dal termine di conversione in legge.

  Walter VERINI (PD) chiede di intervenire per ribadire il senso dell'iniziativa intrapresa con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 1.02 e condivisa con i gruppi di maggioranza, che era quello di agganciare la disciplina delle misure cautelari, Pag. 40nel testo recentemente approvato dalla Camera, ad un decreto legge che presente una omogeneità, certamente sostanziale, di materia. Ciò al fine di rendere maggiormente efficace la complessiva normativa prevista dal decreto, che è volta a realizzare il decongestionamento delle carceri. Prende atto dell'opinione espressa dalla presidente della Commissione nel senso della non estraneità della disciplina recata dalla proposta emendativa rispetto alla materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge. Si sente, tuttavia, offeso da chi ha voluto equiparare l'iniziativa in questione a quanto accaduto in occasione dell'esame del cosiddetto «decreto salva Roma», poiché l'articolo aggiuntivo da lui presentato ha dei fini nobili e reca una materia non estranea.
  Prende, quindi, atto delle accese polemiche che l'iniziativa ha suscitato e, non avendo intenzione né di condurre una battaglia ideologica né – come qualcuno ha asserito – di ledere in alcun modo le prerogative del Senato, ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.01.
  Esprime, comunque, l'auspicio che al Senato si faccia tutto il possibile per approvare in tempi rapidi il provvedimento sulla custodia cautelare ovvero che in quel ramo del Parlamento si possa decidere di presentare al decreto legge oggi in esame un emendamento come quello appena ritirato.

  Donatella FERRANTI, presidente, assicura all'onorevole Verini che vi sono state delle intese tra la Presidenza della Camera e la Presidenza del Senato affinché l'iter del provvedimento sulla custodia cautelare abbia un iter celere.
  Avverte quindi che l'onorevole Iori ha ritirato gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 6.30 e che l'onorevole Chiarelli ha ritirato il proprio emendamento 2.31. Avverte altresì che gli onorevoli Bindi e Mattiello hanno sottoscritto l'emendamento Ferranti 4.5.
  Avverte inoltre che alcune proposte emendative presentate sono da considerare inammissibili per estraneità di materia.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.
  La lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami espressi dal Presidente della Repubblica nel corso della XVI legislatura e, da ultimo, in questa legislatura, in riferimento al cosiddetto decreto salva Roma (lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013).
  Sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Marroni 1.5 diretto a modificare la disciplina della esecuzione della pena detentiva, ampliando le ipotesi di sospensione della pena detentiva in attesa della eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione;
   Ferraresi 2. 37 diretto a modificare il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), relativamente ai criteri di inclusione delle Pag. 41sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle;
   Molteni 4.150 nella parte in cui è diretto a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata;
   Colletti 4.201 e 4. 200 diretti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata;
   Binetti 5.6 in materia di disciplina del luogo ove può essere eseguita la pena nel caso di condannato sottoposto ad interventi terapeutici, diagnostici ed assistenziali;
   Daniele Farina 6.3 volto a determinare il termine massimo del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione;
   Marazziti 6.28 diretto a modificare la disciplina dell'ingresso e soggiorno illegale dello straniero del territorio dello Stato, prevista dal Testo unico sull'immigrazione;
   Verini 6. 29 relativo al termine del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione;
   Daniele Farina 8.01 diretto ad introdurre il reato di tortura.

  Nicola MOLTENI (LNA) osserva come tra le proposte emendative dichiarate inammissibili non vi sia l'articolo aggiuntivo 1.01 e si rende conto di come questa omissione abbia in realtà consentito all'onorevole Verini di ritirare l'articolo aggiuntivo medesimo. Ritiro che, naturalmente, non sarebbe stato possibile ove la proposta emendativa fosse stata doverosamente dichiarata inammissibile ad inizio seduta. Ritiene, dunque, che questo costituisca un grave precedente.
  Contesta, inoltre, la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 4.150 nella parte in cui è diretto a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata, atteso che vi è una evidente attinenza dell'emendamento alla materia disciplinata dall'articolo 4.

  Donatella FERRANTI, presidente, precisa di avere ritenuto importante illustrare preliminarmente le questioni relative all'articolo aggiuntivo 1.01: questioni sollevate dai colleghi Molteni e Colletti nella seduta di ieri. All'esito di tale illustrazione l'onorevole Verini ha ritenuto di ritirare il proprio emendamento e ciò ha fatto venir meno l'oggetto stesso del giudizio di ammissibilità. Ricorda, quindi, all'onorevole Molteni come il ritiro di un emendamento, anche anteriore alla sua eventuale dichiarazione di inammissibilità, costituisca esercizio di una prerogativa riconosciuta dal Regolamento a ciascun deputato.
  Quanto alla dichiarazione di parziale inammissibilità dell'emendamento Molteni 4.150, ricorda di avere già precisato come non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto del decreto legge e che la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo. Nel caso di specie, una parte dell'emendamento in questione interviene sull'articolo 54 dell'Ordinamento penitenziario e, quindi, sull'istituto della liberazione anticipata ordinaria, che è cosa diversa rispetto alla liberazione anticipata speciale introdotta dall'articolo 4 del decreto legge. Non vi è, pertanto, una stretta attinenza di materia.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede la revisione del giudizio di inammissibilità dei propri emendamenti 4.201 e 4. 200, diretti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata ordinaria. A suo giudizio, infatti, la stretta attinenza della materia deriva in modo evidente dalla struttura stessa dell'articolo 4, comma 1, lettera a), che richiama l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario quale presupposto normativo e da ciò deriverebbe l'ammissibilità di un emendamento che andasse a modificare tale presupposto. Preannuncia che qualora non venisse accolta dal Presidente della Commissione la richiesta di revisione del giudizio di inammissibilità, presenterà ricordo al Presidente della Camera.

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  Donatella FERRANTI, presidente, rassicura il collega Colletti sulla accuratezza del vaglio di ammissibilità compito anche sulle sue proposte emendative, ritenendo determinante la circostanza che l'articolo 4, comma 1, lettera a) introduca e disciplini direttamente il solo istituto della liberazione anticipata speciale, senza apportare alcuna modifica alla liberazione anticipata ordinaria di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene erronea la dichiarazione di inammissibilità del proprio emendamento 2.37, che è diretto a modificare il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti, relativamente ai criteri di inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle, poiché tale proposta emendativa interviene senza dubbio sulla materia disciplinata dall'articolo 2 del decreto legge. Chiede, quindi, la revisione del giudizio di inammissibilità e preannuncia, in caso di mancato accoglimento da parte del Presidente della Commissione, la presentazione di un ricordo al Presidente della Camera.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come l'articolo 2 si limiti a rendere ipotesi autonoma di reato, punita con una pena più lieve (ovvero con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 3.000 a 26.000 euro), la fattispecie circostanziale prevista dal comma 5 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e riferita alle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un intervento che sia invece diretto a modificare i criteri di inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle non può, pertanto, considerarsi strettamente attinente.

  Giulia SARTI (M5S) insiste per la revisione del giudizio di inammissibilità degli emendamenti del collega Colletti.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che non possono essere considerati ammissibili quegli emendamenti che vadano a ridisciplinare la liberazione anticipata ordinaria, che è istituto diverso, anche nei presupposti, rispetto alla liberazione anticipata speciale.

  Giulia SARTI (M5S) esprime comunque l'auspicio che possano essere valutati favorevolmente gli emendamenti volti a limitare l'applicazione dell'istituto della liberazione anticipata con riferimento a specifiche fattispecie di reato.

  Nicola MOLTENI (LNA) non ritiene che l'a liberazione anticipata ordinaria e la liberazione anticipata speciali possano essere considerati degli istituti sostanzialmente diversi.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

  David ERMINI (PD), relatore, in primo luogo chiede di accantonare gli articoli 2 e 6 e l'articolo aggiuntivo 4.01.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente al relatore che, in considerazione del breve tempo a disposizione per lo svolgimento della seduta odierna, i pareri sugli articoli 2 e 6 e sull'articolo aggiuntivo 4.01 potranno essere espressi domani.

  David ERMINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti: Dambruoso 3.15; Sarti 3.189; Ferranti 3.4; 3.185 Sarti, se riformulato nella maniera seguente: Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 35-bis», comma 3, dopo le parole porre rimedio inserire le seguenti entro il termine indicato dal giudice; Chiarelli 3.2 se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Costa 3.23, se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Sarti 3.182, se riformulato come l'emendamento Ferranti 3.5; Ferranti 3.5; Ferranti 4.5; Colletti 4.129, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Mattiello 4.145, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Molteni 4.151, se riformulato come l'emendamento Ferranti 4.5; Ferranti 4.152; Cicu 7.49, trasmesso dal Presidente del Comitato per la legislazione; Pag. 43Cicu 7.50, trasmesso dal Presidente del Comitato per la legislazione; Turco 7.21; Micillo 7.36; Micillo 7.35 e Iori 7.51. Sui restanti emendamenti esprime parere contrario.

  Il sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore fatta eccezione per l'emendamento Ferranti 3.5, sul quale esprime parere favorevole, ove riformulato aggiungendo, infine, il seguente periodo: «In considerazione dell'attuale situazione di copertura dei posti di organico nel ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna e in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici ad essa finalizzati, per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolti dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».
  Si rimette alla Commissione sull'emendamento Ferranti 4.5.

  Andrea COLLETTI (M5S) rileva come vi siano talune incongruenze nel giudizio di ammissibilità, con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 4.01.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

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