CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 156

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 146/2013: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che nella seduta di giovedì 16 gennaio, dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte dell'on. Gigli, ha avuto luogo lo svolgimento di alcuni interventi.
  Chiede, pertanto, se c’è qualche altro deputato che desidera intervenire nel dibattito, al termine del quale il relatore presenterà una proposta di parere.

  Paola BRAGANTINI (PD), dopo aver espresso il proprio apprezzamento verso il provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui si prevede un ampliamento dell'affidamento ai servizi sociali, ritiene tuttavia importante tenere conto delle implicazioni connesse all'applicazione di tali misure, in termini di aumento dei costi a carico degli enti locali.Pag. 157
  Invita, pertanto, il relatore a tenere conto di questa problematica nella proposta di parere che si appresta a predisporre, al fine di favorire una ripartizione delle risorse tesa a mettere gli enti locali nella condizione di fare fronte all'erogazione dei servizi socio-sanitari loro affidata.

  Chiara SCUVERA (PD) evidenzia come attraverso il provvedimento in oggetto si intenda perseguire un obiettivo a suo avviso condivisibile che consiste nel favorire, ove ne sussistano le condizioni, il ricorso a misure alternative alla detenzione ai fini del reinserimento sociale del condannato. Ritiene, pertanto, che non sia corretto parlare di «svuota carceri» in quanto il decreto-legge introduce delle modifiche importanti all'ordinamento penitenziario, volte non solo a porre rimedio all'urgente problema del sovraffollamento carcerario ma anche a conseguire la rieducazione dei detenuti. Tra le misure introdotte, ricorda i casi in cui si prevede il ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico, augurandosi che tale misura possa rivelarsi efficace, diversamente da quanto paventato nella scorsa seduta da parte del deputato Cecconi.
  Fa presente, quindi, che se da un lato occorre adoperarsi affinché l'applicazione di misure alternative alla detenzione producano risultati concreti, dall'altro lato non si possono trascurare gli strumenti per la risocializzazione dei soggetti condannati, da utilizzare, dunque, all'interno delle strutture carcerarie. Sotto questo profilo, ritiene che sia particolarmente rilevante il tema della genitorialità, in relazione al quale la collega Iori ha presentato diverse proposte emendative presso la Commissione giustizia, da lei stessa sottoscritte.

  Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito, sia nella seduta odierna che in quella precedente, avendo essi apportato elementi di indubbio interesse.
  Sottolinea, in particolare, i rilievi formulati dalla collega Binetti, anche a seguito dei noti eventi di cronaca, nel senso di prevedere una maggiore facilità ed un meccanismo semiautomatico per la concessione della grazia in occasione di malattie particolarmente gravi, specialmente se a prevedibile esito infausto in quanto, se lo scopo della pena è la rieducazione del detenuto, per evitare che possa tornare a delinquere, allora non si vede quale possa essere il senso della permanenza in carcere di un detenuto in condizioni terminali.
  Rispetto all'esigenza di assicurare che la medicina si faccia comunque carico di umanizzare i luoghi di detenzione, ricorda la propria esperienza giovanile di medico delle carceri, quando riuscì a fatica ad ottenere il ricovero a scopo diagnostico per un sospetto terrorista che si rivelò affetto da una forma già avanzata di sclerosi multipla al quale era stato negato ogni approfondimento diagnostico, benché in presenza di una già importante sintomatologia.
  Dopo aver ricordato che su questo tema è intervenuta anche la collega Roccella, fa presente che, a suo avviso, i tempi sarebbero maturi addirittura per una specifica proposta di legge che riordini in modo organico il tema delle medicina penitenziaria.
  Da questo punto di vista ritiene che la previsione di cui dall'articolo 94 del testo unico stupefacenti, di riservare comunque al tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova a favore dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti per accertare che lo stato di dipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio, potrebbe forse utilmente essere integrata dalla richiesta obbligatoria di parere sanitario.
  Ritiene opportuno, inoltre, recepire anche le considerazioni svolte dal deputato Iori a proposito del diritto dei detenuti all'espressione della genitorialità, ricordando peraltro che su questo tema è stata depositata in Senato una proposta di legge a firma della senatrice Fattorini.
  Non concorda, invece, sulla proposta avanzata dal deputato Cecconi circa la valutazione di un legame tra lo stato di dipendenza e talune tipologie di reati non Pag. 158riguardanti semplicemente l'uso o il piccolo spaccio di droghe, ritenendo che la concessione dell'affidamento e l'eliminazione di ogni previsione di detenzione carceraria porterebbe, se approvata, ad una indebita zona di impunità a favore dei farmaco e alcool dipendenti. Per quanto riguarda, invece, l'uso del braccialetto elettronico, se sono condivisibili le critiche ai costi della fase di sperimentazione, non reputa altrettanto condivisibile la critica allo strumento proprio nel momento in cui se ne propone una estensione generalizzata al fine di favorire l'uscita dal carcere senza perdere per questo il controllo del detenuto.
  Riguardo all'intervento del deputato Nicchi, si dichiara favorevole all'eventualità di effettuare visite alle strutture carcerarie da parte di delegazioni della XII Commissione, segnalando in tal senso la propria esperienza presso il carcere della città in cui risiede.
  Ritenendo, infine, condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Bragantini nella seduta odierna, chiede alla presidenza di poter disporre di una breve sospensione della seduta, al fine di formulare una proposta di parere da presentare alla Commissione.

  La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

  Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, illustra la proposta di parere predisposta (vedi allegato).

  Andrea CECCONI (M5S), nel dichiarare il voto contrario da parte del suo gruppo, precisa che la contrarietà non attiene tanto al contenuto della proposta di parere presentata dal relatore – che, invece, reputa condivisibile – quanto al decreto-legge in esame complessivamente inteso.
  Fa altresì presente che la decisione di esprimere un voto contrario scaturisce anche dall'aver constatato empiricamente che i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sono sistematicamente disattesi dalle Commissioni di merito, destinatarie dei pareri medesimi.

  Eugenia ROCCELLA (NCD), dopo aver ringraziato il relatore per l'accurato lavoro svolto, annuncia il voto favorevole alla proposta di parere. Ricorda altresì ai colleghi di aver assunto un'iniziativa, auspicando che possa essere sostenuta da parte di tutti i gruppi parlamentari rappresentati presso la XII Commissione, nel senso di rivolgere un appello al ministro della giustizia proprio sul tema dell'assistenza sanitaria presso le strutture carcerarie, partendo dal recente, drammatico episodio che ha riguardato Vincenzo Di Sarno.
  Ritiene che un intervento pubblico in questa materia sia più che mai opportuno, anche al fine di dare maggior forza al parere che, come ricordava il deputato Cecconi, non sempre è preso nella dovuta considerazione da parte della Commissione competente in sede referente.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, con riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Roccella, fa presente che la lettera predisposta da quest'ultima potrà essere sottoscritta dai rappresentanti dei vari gruppi in Commissione che lo ritengano opportuno.

  Paola BINETTI (PI) ringrazia il relatore per la proposta di parere formulata, in particolare per quanto concerne l'attenzione rivolta al capitolo della medicina penitenziaria, tema del tutto trascurato dal Governo all'atto dell'emanazione del decreto-legge in oggetto, che la Commissione giustizia dovrebbe opportunamente inserire apportando in tal senso delle modifiche al testo originario del decreto-legge.
  Al riguardo, fa presente che, da un lato, occorre prevedere misure idonee al fine di garantire la qualità dell'assistenza medica per i carcerati, anche fornendo al personale impegnato nelle carceri adeguati livelli di formazione e di aggiornamento specifico. Dall'altro lato, reputa necessario disciplinare il caso in cui il condannato Pag. 159sottoposto a trattamenti terapeutici finalizzati alla cura di malattie ad esito infausto non risponda più ai trattamenti medesimi, consentendo che la pena possa essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso una struttura sanitaria pubblica ovvero una struttura privata accreditata.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) annuncia il voto favorevole, da parte del suo gruppo, alla proposta di parere del relatore. Ritiene, infatti, che il parere che la XII Commissione si appresta ad approvare possa costituire un valido contributo nella discussione sui diritti fondamentali dei detenuti e, pertanto, la Commissione giustizia dovrebbe dare seguito alle osservazioni recate dal parere stesso, con particolare riferimento a ciò che attiene al tema della medicina penitenziaria.

  FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL) annuncia il voto favorevole alla proposta di parere del relatore, apprezzandone il contenuto, soprattutto per quanto riguarda la parte concernente il tema della genitorialità, ritenendo importante il fatto di assicurare la continuità del rapporto tra genitori detenuti e figli minori, garantendo lo svolgimento di colloqui in luoghi ad hoc, all'interno degli istituti penitenziari.

  Marisa NICCHI (SEL) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole alla proposta di parere del relatore.

  Giovanni MONCHIERO (SCpI), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, e dichiarato pertanto il proprio voto favorevole alla proposta di parere presentata, auspica che per il futuro cessino gli interventi sporadici in materia di carceri e che si proceda, invece, all'approvazione di un provvedimento di carattere organico, recante misure specifiche.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Testo unificato C. 224 Fedriga e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione, nella seduta odierna, inizia l'esame in sede consultiva, per il parere alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), del testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga e abbinate, sulle modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla XI Commissione.
  Dà, quindi, la parola, alla relatrice, on. Lenzi, per l'illustrazione della relazione.

  Donata LENZI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini e C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo e C. 1336 Airaudo, recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», quale risultante al termine dell'esame degli emendamenti.
  Il testo interviene sulla questione dei cosiddetti «esodati», attraverso modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 e all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riproponendo, con limitate modifiche, un testo unificato, approvato nella scorsa legislatura dall'XI Commissione, il cui iter in Assemblea si è interrotto a causa della fine della legislatura.
  Per quanto concerne la questione degli esodati, si ricorda che il Governo e il Parlamento sono ripetutamente intervenuti, a partire dalla riforma pensionistica realizzata dal Governo Monti (articolo 24 Pag. 160del decreto-legge 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha significativamente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento.
  Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, destinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tuttavia, come è noto, tali norme transitorie si sono rivelate insufficienti già nei mesi immediatamente successivi alla sua entrata in vigore, in cui si è vista crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione. Pertanto, sia il Governo che il Parlamento sono a più riprese intervenuti, al fine di rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.
  Per effetto dei ripetuti interventi del legislatore (l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 216/2011, c.d. decreto proroga termini; l'articolo 22 del decreto-legge 95/2012, c.d. «spending review»; l'articolo 1, commi 231-237, della legge 228/2012, legge di stabilità per il 2013), nel momento in cui la XI Commissione ha approvato il testo unificato in esame (il 6 novembre scorso) era stata garantita copertura previdenziale, su un totale stimato di oltre 350.000 lavoratori, a circa 130.000 soggetti (fino al 2014), con stanziamenti complessivi pari a 9,81 miliardi di euro. Con il testo in esame, sempre al fine di permettere ad altre categorie di lavoratori di poter ottenere la pensione, si consente un ulteriore aumento della platea di tali soggetti, sebbene vada ricordato che sulla materia sono da ultimo intervenute anche altre disposizioni che hanno in parte modificato il tessuto normativo sul quale si innesta il provvedimento in oggetto.
  Ciò premesso, fa presente che il testo all'articolo 1 reca modifiche all'articolo 24 della cd «riforma Fornero», al fine tra l'altro di: disapplicare il regime delle decorrenze (cd. finestre) e del meccanismo di incremento anagrafico legato all'aspettativa di vita ai fini dell'accesso alla pensione anticipata per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; spostare al 31 dicembre 2011 la data di riferimento per assicurare la salvaguardia di tutte le fattispecie previste dalla riforma; chiarire l'applicazione della salvaguardia anche ai soggetti che fruivano alla data di entrata in vigore della riforma della indennità di mobilità.
  Nell'ambito dell'articolo 1, ricorda che la lettera g) – modificando la lettera e-bis) del comma 14 del citato articolo 24 – estende l'applicazione della normativa previgente ai lavoratori che entro la data del 31 dicembre 2011 abbiano usufruito di congedi per assistere familiari con disabilità grave o congiunti che abbiano usufruito dei benefici della legge n. 104 del 1992 i quali maturino il requisito per l'accesso al pensionamento entro il 6 gennaio 2015. Si ricorda peraltro che il testo vigente della lettera e-bis) del comma 14 dell'articolo 24 fa riferimento, con formulazione leggermente diversa, solo ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica.
  Segnala poi l'articolo 2, che si pone due obiettivi: con il comma 1 tutelare i lavoratori licenziati unilateralmente prima della entrata in vigore della riforma e non salvaguardati con i provvedimenti intervenuti successivamente e assicurare la più ampia applicazione delle disposizioni che consentono la prosecuzione volontaria della contribuzione. Sotto questo profilo si ricorda peraltro che queste due categorie di lavoratori sono state salvaguardate – sia pure con disposizioni di portata diversa – dalla legge di stabilità 2014.
  Con il comma 2, che incide su materie di più diretta competenza della Commissione Affari sociali, si prevede di estendere le categorie per le quali non opera la riduzione dell'entità del trattamento pensionistico per i lavoratori che maturano il Pag. 161previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ai sensi della riforma Fornero, infatti, tale requisito doveva derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro. Poi con ulteriori interventi normativi si sono inclusi nell'ambito della nozione di prestazione effettiva da lavoro anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Infine, per effetto di disposizioni entrate in vigore successivamente alla adozione del testo base avvenuta il 6 novembre 2013, sono stati altresì inclusi i periodi per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104.
  Considerato che la finalità del comma 2 è quella di eliminare totalmente il riferimento a prestazione effettiva da lavoro, anche nella sua accezione più estesa, in modo da far valere il requisito dell'anzianità contributiva senza alcuna limitazione, si dovrebbe valutare se suggerire alla XI Commissione di sopprimere il comma 2, considerati i successivi interventi normativi ricordati, oppure di coordinare la novella inserita nel citato comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame con le successive modifiche legislative intervenute.
  I successivi articoli 3, 4 e 5 esulano completamente dalle competenze della Commissione, mentre per quanto riguarda l'articolo 6 sulla copertura finanziaria ricordo che le risorse vengono reperite attraverso maggiori entrate derivanti dai giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco.
  Si riserva, infine, di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Andrea CECCONI (M5S), considerato che il testo all'esame della Commissione è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, e quindi in uno stato dell’iter già avanzato, desidera esprimere alcune valutazioni nel complesso non contrarie alle finalità del provvedimento.
  Infatti, pur considerando l'operato dell'attuale Governo sulla cd. «questione esodati» ben poca cosa, avendo provveduto a salvaguardare con la legge di stabilità 2014 solo 17.000 «esodati» a fronte dell'elevatissimo numero di tali lavoratori, giudica positivamente il testo unificato approvato dalla Commissione lavoro, che tenta di garantire il diritto alla pensione con i vecchi requisiti ad un numero molto più ampio di soggetti.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
Atto n. 50.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto n. 50), per il parere al Governo.
  Ricorda, altresì, che nelle sedute precedenti, l'on. Amato ha svolto la relazione e sono intervenuti nel dibattito alcuni colleghi.
  Nella giornata di giovedì 16 gennaio, la Conferenza permanente per i rapporti tra Pag. 162lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il prescritto parere che però non è stato ancora trasmesso formalmente. Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire solo l'esame e non potrà ancora votare il parere sullo schema di decreto legislativo.
  Chiede, quindi, se ci sono colleghi che intendono ancora intervenire.

  Matteo MANTERO (M5S) fa presente di non aver potuto prendere parte fino ad oggi ai lavori della Commissione aventi ad oggetto il provvedimento in titolo, a causa di un'indisposizione, curata con l'aspirina. Al riguardo, segnala che l'aspirina è uno di quei farmaci che si rivelano efficaci sugli uomini ma non sugli animali, per cui i test compiuti su questi ultimi costituiscono un modello predittivo poco efficace.
  Analogamente, riporta il caso dell'ulcera gastrica, evidenziando come il tentativo di dimostrarne l'origine batterica attraverso la sperimentazione animale non ha prodotto risultati apprezzabili.
  Osserva, quindi, che gli esempi riportati sono funzionali al fine di dimostrare come spesso la sperimentazione dei farmaci e delle terapie sugli animali abbia una scarsa efficacia predittiva, che ha finito per ostacolare la sperimentazione con metodi alternativi dei farmaci stessi, che probabilmente si sarebbero rilevati efficaci sugli essere umani.
  Sottolinea altresì gli ostacoli che incontrano i ricercatori i quali intendono procedere attraverso la sperimentazione con metodi alternativi.
  Con specifico riferimento, poi, allo schema di decreto legislativo in esame, preannuncia la presentazione di una proposta alternativa di parere da parte di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle, che non ne condividono il contenuto sotto vari profili e, comunque, ritenendo che si prospetti una violazione dell'articolo 76 della Costituzione in ragione delle difformità rispetto ai princìpi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea), con cui si recepisce la direttiva 2010/63/UE. Ricorda, in particolare, che quest'ultima chiedeva agli Stati membri di adeguare i livelli di protezione degli animali usati a fini scientifici, consentendo agli Stati stessi una certa flessibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad una protezione più estesa degli animali, e di incentivare le tecniche alternative, verso il conseguimento dell'obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile.
  Entrando nel merito del contenuto, poi, si sofferma su singole disposizioni, come quella recata dall'articolo 16, comma 1, dello schema di decreto, rilevando che si sarebbe dovuto riferire alla questione che attiene alla necessità di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia stato già utilizzato in una procedura, mentre nel provvedimento in esame non si prevedono vincoli alle procedure di controllo né limitazioni nelle procedure autorizzative.
  Osserva, quindi, che l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 ha vietato gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale ma che tale previsione non è stata rispettata in quanto lo schema di decreto legislativo, all'articolo 14, comma 1, prevede che l'anestesia e l'analgesia sono obbligatorie solo in caso di sperimentazioni che comportino dolore intenso e gravi lesioni, lasciando la possibilità di continuare l'attuazione di test dolorosi e angoscianti quali ad esempio: irradiazione o chemioterapia in dose sub letale, impianto di cateteri o dispositivi medici, induzione di tumori dolorosi e creazione di animali geneticamente modificati con procedure chirurgiche.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 13 della legge n. 96 del 2013 individuava l'esigenza di orientare la ricerca nell'impiego di metodi alternativi, mentre nello schema – all'articolo 37 – tale principio viene ribadito ma in maniera generica, senza specificare i criteri di attuazione e senza prevedere lo sviluppo di progetti in quest'ambito.
  Per quanto attiene specificamente alla destinazione di una quota nell'ambito dei Pag. 163fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida dei metodi sostitutivi o per corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti, rileva che la quota prevista dall'articolo 41 dello schema del decreto legislativo è limitata al 16 per cento, pari a 160.000 euro l'anno. Reputa tale somma insufficiente per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle procedure alternative, ancor più in quanto destinata ai soli Istituti zooprofilattici sperimentali, penalizzando quindi i centri di ricerca e le Università.
  Osserva, poi, la mancata previsione della «banca dei dati nazionali» finalizzata al recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.
  Inoltre, con riferimento all'articolo 37 dello schema di decreto in oggetto, contesta il fatto che il punto di contatto del Ministero della salute in materia di approcci alternativi sia il Laboratorio del reparto dei substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, che a suo giudizio non ha prodotto ad oggi lavori scientifici di qualche rilievo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.
Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ritiene che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto in atto, sia opportuno rinviare il seguito della discussione, per le ragioni emerse nella seduta precedente.

  Giulia DI VITA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di convocare la Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea al fine di consentire lo svolgimento della discussione, che potrà così essere conclusa nel momento in cui sarà trasmesso formalmente il suddetto parere della Conferenza Stato-regioni.

  Giulia GRILLO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Di Vita

  Pierpaolo VARGIU, presidente, fa presente che il calendario dei lavori della Commissione è stato stabilito, come sempre, dall'ufficio di presidenza della Commissione e che pertanto eventuali modifiche dovranno essere deliberate in quella sede. Ricorda peraltro che nella seduta precedente della Commissione si era stabilito, in assenza di obiezioni, di rinviare il seguito della discussione in attesa del parere della Conferenza Stato-regioni – dopo lo svolgimento della relazione introduttiva da parte del deputato Monchiero – ritenuto fondamentale per lo svolgimento della discussione stessa. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

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