CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 14.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Davide CRIPPA (M5S) osserva preliminarmente che reputa prioritaria l'introduzione di una fascia bioraria che segua la produzione delle rinnovabili. Chiede la garanzia che i prezzi all'ingrosso differenziati per la vendita di energia prodotta da rinnovabili e quella di produzione fossile siano chiaramente leggibili nella bolletta elettrica. Ritiene pertanto necessario che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) monitori costantemente i prezzi al dettaglio e se sia trasferito nella bolletta dell'utente a maggior tutela (l'unico obbligato alla tariffazione a fasce) il differenziale del prezzo tra l'energia prodotta da fonti rinnovabili e quella prodotta da fonti fossili.
  Ricorda che l'AEEG, nel corso dell'audizione svolta la scorsa settimana sul provvedimento in esame, ha richiamato le problematiche connesse all'utilizzo dei «contatori intelligenti» che si sono rivelati strumenti con difficoltà di programmazione. Auspica che il Governo manifesti con chiarezza cosa intende fare per risolvere le problematiche sui contatori di misura e, in particolare, individui i soggetti abilitati al controllo di tali contatori.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, relativo ai prezzi minimi garantiti rileva che, secondo i dati forniti dal Gestore dei servizi elettrici (GSE), circa 47 mila impianti sono soggetti a questo tipo di tariffazione con potenza media inferiore a 300 kilowattora. Si tratta per lo più di impianti Pag. 5familiari e il prezzo minimo garantito deve coprire gli oneri derivanti dal loro mantenimento. Tuttavia, l'AEEG dal mese di dicembre 2013, ha stabilito un nuovo prezzo minimo pari a 38 euro al megawattora, indipendentemente dalla produzione. Questo criterio non tiene conto del fatto che impianti di diversa potenza sopportano costi fissi che gravano in maniera inversamente proporzionale sugli impianti di minore potenza. Giudica pertanto un errore grave l'introduzione di un prezzo unico zonale perché il passaggio dal sistema del prezzo minimo garantito può comportare un notevole calo della remunerazione con effetti disastrosi per i soggetti che hanno fatto investimenti sostenuti da finanziamenti bancari. Aggiunge che il prezzo unico zonale è differenziato in base alla regione dando luogo ad effetti paradossali per cui in regioni a minore produzione (ad esempio, per motivi meteorologici) si registra un costo inferiore dell'energia grazie alla maggiore capacità della rete infrastrutturale.
  Ricorda che il Governo ha più volte sottolineato che con le disposizioni in esame si otterrà un risparmio di 170 milioni di euro, che tuttavia appaiono poca cosa rispetto ai 450 milioni di euro necessari alla rescissione anticipata dei contratti CIP 6 come quello della raffineria Api di Falconara. Osserva che le rescissioni anticipate hanno portato, in molti casi, alla chiusura degli stabilimenti che hanno cessato la loro attività produttiva. Sottolinea, al riguardo, che la Corte dei conti sta indagando su alcune rescissioni anticipate da parte del GSE. Ritiene non si possa consentire che siano caricati 450 milioni di euro sulle bollette degli utenti soltanto per le rescissioni anticipate.
  Rileva che si debbono riconsiderare anche altri meccanismi ai fini della del risparmio sulla bolletta quali l'interrompibilità. Il GSE ha svolto un'indagine sugli oneri da interrompibilità: il tetto massimo fissato è stato di 150 euro a megawatt, che è stato puntualmente applicato negli ultimi anni con una flessione solo nel 2012 a motivo della crisi del sistema produttivo. Ritiene necessario che l'AEEG stabilisca nuovi criteri di interrompibilità in relazione al consumo energetico attuale. Un altro versante su cui si potrebbe agire per diminuire il costo della bolletta, si riferisce ai 64 milioni di euro di oneri per le isole minori. In alcune isole l'energia costa ancora oggi più di un euro al kilowattora, ma l'utente finale paga un costo equivalente a quello di una grande città proprio per la perequazione effettuata in bolletta. Ritiene che nelle isole minori si debba procedere a investimenti infrastrutturali passando a una produzione da fonti rinnovabili, ovviamente in seguito a valutazione dell'impatto ambientale.
  Per quanto riguarda la questione degli energivori, ritiene si debba intervenire per fornire loro energia a un prezzo inferiore a fronte dell'impegno delle aziende a diminuire i consumi con investimenti innovativi. In relazione al prolungamento degli incentivi alle rinnovabili da 20 a 27 anni per diminuire gli oneri in bolletta, osserva che il meccanismo individuato è in contraddizione con la rescissione anticipata dei contratti CIP 6: da un lato, si prevede un prolungamento per le rinnovabili, dall'altro, si anticipano le spese per impianti tradizionali. Sollecita il Governo ad adottare il medesimo criterio in entrambe le situazioni in modo da applicare il medesimo trattamento alle diverse aziende. Aggiunge che l'estensione degli incentivi da 20 a 27 anni non è volontaria, nel senso che chi non aderisce al nuovo sistema, per 10 anni non ha diritto di accesso a ulteriori strumenti incentivanti, quali ad esempio il revamping degli impianti. In questo modo, si può arrivare alla conseguenza aberrante che un'azienda trovi più conveniente costruire un nuovo impianto piuttosto che ammodernare la struttura esistente. Sottolinea che le concessioni idroelettriche durano 15 anni, periodo inferiore a quello dell'estensione degli incentivi. Chiede al Governo di chiarire meglio il ruolo del GSE nella ridefinizione dei contratti in seguito alle nuove regole sugli incentivi stabilite dal decreto-legge in esame.
  Per quanto attiene ai commi 7 e 8 dell'articolo 1, rileva che sull'attestato di Pag. 6prestazione energetica (APE) è stato fatto un enorme pasticcio dal punto di vista normativo. Recentemente tre provvedimenti legislativi sono intervenuti – a suo avviso con modalità incoerenti – sulla materia modificando i commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005. Paventa che le disposizioni in esame possano incorrere in una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Richiamato l'articolo 12, comma 2, della direttiva 2010/31/UE, chiarissimo sulla necessità di fornire al potenziale acquirente o nuovo locatario il certificato di prestazione energetica, chiede per quale motivo si debba escludere dall'applicazione della disposizione il singolo locatario. Ritiene che in primis la pubblica amministrazione debba dotare i suoi edifici di attestati di prestazione energetica e che la disposizione precedentemente vigente sulla nullità dei contratti stipulati in assenza di attestato di prestazione energetica fosse assolutamente efficace per ottenere da tutti i soggetti pubblici e privati tale attestato, consentendo altresì di superare le diverse legislazioni regionali.
  In merito alle norme relative al condominio, con riferimento alla lettera b) del comma 9 dell'articolo 1, rileva che la modifica in vigore dallo scorso anno prevedeva che per gli interventi di efficientamento energetico fosse sufficiente una maggioranza di un terzo dei condomini purché fosse redatta una diagnosi energetica preliminare da parte di un tecnico. Ritiene quindi fondamentale mantenere le disposizioni precedenti sulla materia. Con riferimento alla lettera c) del medesimo comma 9, riterrebbe opportuno infine inserire una modifica che preveda l'obbligatorietà del fascicolo di fabbricato.

  Gianluca BENAMATI (PD), desidera sviluppare alcune riflessioni sulla materia energetica, in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto in esame, sottolineando alcuni punti di criticità che ritiene necessitino di un approfondimento.
  In relazione alle diverse misure predisposte con la finalità di ottenere un contenimento del costo dell'energia, la prima considerazione è quella della necessità di un intervento organico sulla materia da parte dell'Esecutivo: pur comprendendo e condividendo la finalità che si prefiggono, occorre sottolineare che i recenti interventi effettuati sulla materia, sparsi in più provvedimenti, rischiano di compromettere il complesso equilibrio del sistema. Richiama quindi il Governo alla necessità di elaborare e presentare un intervento organico.
  Sulla revisione delle fasce orarie (di cui all'articolo 1, comma 1) esprime una sostanziale condivisione: tenere conto delle mutazioni intervenute nella curva del prezzo giornaliero, in relazione all'intervento delle nuove tecnologie di produzione costituite dalle rinnovabili è assolutamente corretto.
  In relazione alla sostituzione del criterio del prezzo minimo garantito con il prezzo zonale orario, rileva che il tentativo di contenere gli oneri collegati alle incentivazioni è certamente comprensibile; segnala al contempo che, per come è strutturata la norma, potrebbero emergere problemi applicativi, come già sottolineato dall'intervento del collega Crippa. Occorre considerare che diverse fonti di produzione affrontano oneri diversi e alcune tecnologie potrebbero incorrere in penalizzazioni eccessive al punto da mettere a rischio gli stessi investimenti effettuati. In questo senso non è certo indifferente la misura dell'impianto, con l'ovvia considerazione che per impianti di produzione a carattere familiare sarebbe necessario un intervento diverso: anche le audizioni svolte sulla materia (in particolare del GSE, del GME e dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) hanno dato elementi coerenti in questo senso ed invita quindi ad un'ulteriore riflessione per evitare gravi danni. Rileva inoltre che il risparmio atteso da questo intervento è limitato a fronte del possibile effetto che la norma potrebbe produrre. Qualche elemento critico è rintracciabile altresì in relazione alle disposizioni concernenti l'alternativa (ai sensi del comma 3) posta ai produttori di energia tra il prolungamento degli incentivi, a fronte della loro riduzione, e il Pag. 7godimento dello stesso regime ma per un periodo massimo di dieci anni: di fronte a piani industriali già definiti tale modifica può compromettere l'attività in essere.
  In merito alle considerazioni svolte sulle disposizioni concernenti la certificazione energetica degli edifici, ritiene che le modifiche previste non riguardino certo l'obbligatorietà dell'attestato, ma solo la previsione – forse eccessiva – della nullità degli atti stipulati in assenza della certificazione medesima; in questo senso le sanzioni possono svolgere la stessa funzione dissuasiva con effetti meno drastici.
  Sulle modifiche introdotte ai sensi del comma 9 sulla disciplina del condominio, concorda sul rilievo formulato nell'intervento precedente: l'innalzamento della maggioranza richiesta per l'effettuazione di interventi concernenti l'efficientamento energetico non è certamente uno stimolo ad adottare misure che andrebbero invece incentivate.
  Svolge infine un'ultima considerazione in relazione alle disposizioni riguardanti le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, di cui al comma 16 dell'articolo 1: la modifica dei calcoli relativi al valore di riscatto che il distributore subentrante deve versare al gestore uscente, con la introduzione di un prezzo di riferimento unico (cosiddetto RAB) può recare gravi effetti di carattere patrimoniale ed avere in ultima analisi il risultato di rallentare le gare.

  Girolamo PISANO (M5S) chiede innanzitutto al Governo se abbia svolto l'approfondimento da lui stesso richiesto nella seduta del 9 gennaio scorso relativamente alla previsione dell'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto – legge, che modifica ulteriormente la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni nei condomini di edifici, eliminando le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea.
  Interviene quindi sulla lettera a) dello stesso comma 9 dell'articolo 1, la quale, con riferimento ai corsi di formazione che gli amministratori di condominio devono frequentare ai sensi dell'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, demanda ad un Regolamento del Ministro della giustizia la determinazione di diversi aspetti della materia, tra cui quelli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento dei corsi stessi. Fa notare al riguardo come nel tempo sia emerso che le carenze formative dei suddetti amministratori attengono soprattutto alla materia contabile e finanziaria, più che a materie giuridiche e che, conseguentemente, sarebbe auspicabile un coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze nella definizione di tali attività formative.
  In merito all'articolo 1, comma 9, lettera d), la quale interviene sul testo dell'articolo 1135 del codice civile, già modificato dalla legge n. 220 del 2012, recante l'obbligo per il condominio di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, nel caso di opere di manutenzione straordinaria, evidenzia come la modifica apportata dal decreto – legge vada nella giusta direzione di migliorare tale previsione, che tuttavia dovrebbe essere ulteriormente integrata nel senso di prevedere idonee garanzie in favore dei soggetti che eseguono lavori per il condominio. Rileva, infatti, come, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 9148 del 2008, la quale ha escluso la solidarietà dei condomini rispetto ai crediti vantati dai fornitori nei confronti del condominio, risulti ancora più complicato, per i fornitori e le società che eseguono i predetti lavori, agire per la riscossione del proprio credito, in quanto esse devono preventivamente chiedere in sede giudiziale l'elenco dei singoli condomini che si trovino in situazione di morosità prima di potersi rivalere su questi ultimi ovvero, in caso residuale, su uno qualsiasi degli altri condomini. In tale contesto ritiene quindi necessario introdurre una previsione che obblighi l'amministratore del condominio a fornire i dati Pag. 8relativi ai singoli condomini morosi, sia pure nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla tutela della privacy.

  Daniele PESCO (M5S), intervenendo sul complesso delle modifiche normative recate dall'articolo 8 del provvedimento in materia di RC auto, sottolinea come esse comportino una complessiva contrazione dei diritti dei consumatori, nonché delle imprese che operano nel settore delle autoriparazioni, segnatamente i carrozzieri, come del resto segnalato nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione Finanze sulla risoluzione 7-00060 Gutgeld. Ritiene infatti che le norme dell'articolo 8, le quali non a caso riprendono molti contenuti della predetta risoluzione, e segnatamente le norme in materia di risarcimento in forma specifica del danno, consentano alle compagnie assicurative un controllo diretto anche sulla fase della riparazione degli autoveicoli, attraverso la sostanziale fissazione dei prezzi delle riparazioni da parte delle compagnie stesse, che in qualche modo giungeranno a controllare le autocarrozzerie, estendendo dunque impropriamente la loro sfera di incidenza. Evidenzia soprattutto come le modifiche introdotte stravolgano il principio fondamentale che fonda il rapporto assicurativo, secondo cui il consumatore è titolare di un diritto al risarcimento e della conseguente facoltà di scegliere se e come procedere alla riparazione del veicolo danneggiato. Rileva inoltre come la previsione del risarcimento in forma specifica ponga anche altri elementi di criticità, quali, ad esempio, il vincolo, per il danneggiato, di doversi privare del veicolo per il periodo di tempo necessario alla riparazione, ovvero l'obbligo di doversi recare solo presso determinati riparatori, che possono essere, in taluni casi, difficilmente raggiungibili.
  Segnala altresì come, sebbene il provvedimento in esame preveda che all'accettazione di tali clausole contrattuali siano collegate riduzioni dei premi, non sussistono garanzie in relazione all'effettività di tali sconti sui predetti premi, non potendosi escludere che le compagnie assicurative, in un regime di mercato in cui le tariffe sono libere, provvedano ad alzare i premi stessi prima di procedere a scontarli per i consumatori.
  Con riguardo in particolare alle previsioni contenute all'articolo 8, comma 1, lettera b), relative al funzionamento del meccanismo elettronico che registra l'attività del veicolo (la cosiddetta «scatola nera»), rileva come la norma istituisca, al capoverso 1-ter, un complesso sistema di interoperabilità di tali meccanismi, nell'ambito del quale i dati registrati dagli apparecchi elettronici di bordo saranno trasmessi prima al centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, quindi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, successivamente, alle compagnie di assicurazioni. Ritiene al riguardo che tale meccanismo risulti molto eccedente rispetto agli obiettivi di contrasto alle frodi assicurative sottesi alla norma e che debba comunque essere inserita nella disposizione una clausola in grado di garantire un adeguato livello di salvaguardia dei dati personali del conducente e dei soggetti trasportati.
  Con riferimento invece alle previsioni del comma 2 dell'articolo 8, le quali vincolano le compagnie di assicurazione a proporre clausole contrattuali che prevedono per gli assicurati le prestazioni di medici convenzionati, nel caso di danni fisici, applicando in tal caso sconti significativi sul premio delle polizze, rileva come anche in questa fattispecie non sussista alcuna garanzia sull'effettività di tali sconti.
  Segnala altresì come le previsioni del comma 1, lettera c), del medesimo articolo 8, in materia di identificazione dei testimoni del sinistro e di limiti all'ammissibilità processuale delle testimonianze non contenute nei verbali delle autorità di polizia intervenute in occasione dell'incidente, che pure presentano aspetti certamente positivi, debbano essere valutate attentamente.
  Più in generale, ritiene sarebbe stato preferibile che il Governo non intervenisse su tali temi con un decreto-legge, lasciando l'azione legislativa su questa Pag. 9problematica al Parlamento, che, come segnalato in precedenza, ha già svolto un'approfondita attività conoscitiva, ribadendo comunque la necessità di migliorare il testo sotto vari profili.
  Passando quindi all'articolo 12, recante, tra l'altro, modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni, sottolinea come le previsioni in materia celino anche in questo caso un vero e proprio favore per le compagnie assicurative, rilevando in particolare come, anche alla luce delle esperienze negative segnalatesi negli ultimi anni in questo campo, le cartolarizzazioni non assicurino in alcun modo l'affidabilità dei titoli, emessi e collocati presso il pubblico, nei quali sono incorporati crediti cartolarizzati di natura e qualità spesso dubbia.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), relatore per la VI Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 2, il quale interviene sul regime di vendita dell'energia elettrica applicabile a talune tipologie di impianti di produzione, denominato «di ritiro dedicato», parificando i prezzi minimi garantiti ai prezzi zonali orari, ed alle connesse preoccupazioni circa la sostenibilità economica degli impianti cui si applica tale regime, ritiene opportuno che il Governo fornisca alle Commissioni dati in materia, segnatamente per quanto attiene all'impatto economico di tali modifiche sulle diverse tipologie di impianti.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, essendo imminente l'avvio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.