CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2014
161.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.
C. 1921 Governo.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati circa 540 emendamenti (vedi allegato 1), il cui vaglio di ammissibilità è ancora in corso. Considerato l'ingente numero di emendamenti, il relatore ed il Governo non hanno ancora concluso il loro esame ai fini dell'espressione dei pareri. Oggi pertanto si potrà procedere all'illustrazione degli emendamenti, senza quindi votare. Questa fase è comunque propedeutica all'espressione dei pareri.
  Per quanto attiene al prosieguo dell'esame, avverte che gli emendamenti potranno essere votati a partire da domani, alle ore 14. Dato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 27 prossimo, l'esame degli emendamenti dovrebbe concludersi entro domani, per trasmettere il testo alle commissioni competenti per l'espressione del parere e, quindi, concludere l'esame in sede referente giovedì prossimo.
  Atteso che i predetti tempi sarebbero sicuramente eccessivamente ristretti, ha Pag. 42intenzione di scrivere al Presidente della Camera per chiedere che l'avvio dell'esame in Assemblea sia spostato al termine delle votazioni previste per martedì 28 gennaio 2014. Ciò consentirebbe di esaminare gli emendamenti anche nelle giornate di giovedì e lunedì prossimi, per concludere l'esame in referente nella mattinata di martedì prossimo.
  Ricorda, infine, che per la concomitanza con il Congresso nazionale di SEL, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica prossimi sono sospesi i lavori parlamentari.

  Nicola MOLTENI (LNA) preso atto che il vaglio di ammissibilità delle proposte emendative è ancora in corso, chiede che l'esame preliminare del provvedimento possa svolgersi dopo la conclusione del vaglio di ammissibilità medesimo. Chiede, inoltre, essendo stati presentati molti emendamenti dal suo gruppo, alcuni dei quali ostruzionistici, su quali proposte emendative non sia stato ancora completato il giudizio di ammissibilità.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che si debba massimizzare l'uso del tempo a disposizione della Commissione, iniziando oggi stesso la discussione sulle linee generali e sottolinea come tale discussione possa essere propedeutica al vaglio di ammissibilità delle proposte emendative ancora in corso. Osserva come il vaglio di ammissibilità sia particolarmente complesso, soprattutto con riferimento agli articoli aggiuntivi.

  Nicola MOLTENI (LNA) rileva come l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 sia volto ad inserire nel provvedimento il testo in materia di misure cautelari da pochi giorni approvato dalla Camera e si domanda se la presentazione di una simile proposta emendativa rappresenti una mera svista, perché, se così non fosse, l'eventuale giudizio che la dichiarasse ammissibile nonostante l'evidente estraneità di materia costituirebbe una inaccettabile forzatura con la quale si mortificherebbe il lavoro del Parlamento. Si dichiara convinto, tuttavia, del fatto che la Presidenza della Commissione ed eventualmente, in seconda battuta, la Presidenza della Camera giudicheranno inammissibile l'articolo aggiuntivo Verini 1.01, e che non potrebbe essere diversamente, anche in considerazione del recente messaggio inviato dal Presidente della Repubblica ai Presidenti di Camera e Senato proprio in tema di ammissibilità degli emendamenti presentati nell'ambito dell'esame parlamentare dei disegni di legge di conversione di decreti-legge.
  Chiede, quindi, quali siano le posizioni in proposito della Presidenza della Commissione, in attesa dell'eventuale pronuncia della Presidenza della Camera, del relatore e del Governo.

  Walter VERINI (PD) considera i rilievi dell'onorevole Molteni opinabili ma legittimi, sottolineando come ci si trovi di fronte ad uno di quei temi delicati di fronte ai quali spesso, in modo pregiudiziale e automatico, taluni sono portati ad «alzare le barricate». Ricorda come, in realtà, sia stato lo stesso Governo, tramite il Ministro Cancellieri, a chiarire di non avere inserito il tema delle misure cautelari personali nel testo del decreto esclusivamente perché la materia è all'esame del Parlamento e, quindi, non per un'asserita e opinabile estraneità di materia, quanto per un gesto di rispetto nei confronti del Parlamento medesimo. Precisa come lo scopo dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia quello di inserire nel testo del decreto il testo di un provvedimento approvato dalla Camera con soli 13 voti contrari, senza ledere in alcun modo le prerogative del Senato. Sottolinea, infatti, come, se l'articolo aggiuntivo fosse dichiarato ammissibile e poi approvato, il provvedimento nel suo complesso passerebbe comunque all'esame del Senato, che sarebbe padrone di intervenire sul relativo contenuto.

  Andrea COLLETTI (M5S) esprime talune considerazioni di metodo, rilevando come si sia di fronte ad un cortocircuito parlamentare atteso che, da un lato, si prende atto del fatto che la Commissione Pag. 43Giustizia del Senato non funziona o, comunque, non svolge adeguatamente i propri compiti e, dall'altro, si considera quasi irrilevante tutto il lavoro già svolto dalla Camera con l'approvazione del provvedimento sulle misure cautelari, al punto di ritenere opportuna e praticabile la via della presentazione di un articolo aggiuntivo come quello in esame. Sottolinea come, al contrario, non sia certamente questo il modo giusto di legiferare. Ritiene, inoltre, superfluo pronunciarsi sul recente messaggio del Presidente della Repubblica in tema di ammissibilità degli emendamenti, il cui valore giuridico, a suo giudizio, risulta quantomeno dubbio se solo si considera che la competenza a decidere in materia spetta esclusivamente ai Presidenti delle Camere.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva come si stia riflettendo attentamente anche sulle questioni di metodo in relazione ad una proposta emendativa che è pur sempre di origine parlamentare e come non si possa trascurare, nell'ambito di una complessiva valutazione, la circostanza che in altri casi, come per la disposizione che ha introdotto il delitto di stalking, un testo già approvato da un ramo del Parlamento sia stato inserito in un decreto-legge ed abbia così completato il suo iter fino alla definitiva approvazione.
  Occorre, dunque, una valutazione attenta, complessiva, bilanciata e senza forzature, tenendo conto della necessità di riforme strutturali per ottenere il risultato di una riduzione controllata della popolazione carceraria e che il provvedimento, in qualunque testo approvato dalla Camera, in ogni caso passerà all'esame del Senato ed il relativo esame dovrà concludersi in un tempo certo.
  Ogni valutazione in tema di ammissibilità delle proposte emendative sarà compiuta nel rigoroso rispetto del Regolamento, come integrato e precisato dalle circolari emanate dalla Presidenza della Camera. Questo vale tanto per l'articolo aggiuntivo Verini 1.01 quanto per altri articoli aggiuntivi presentati, ad esempio, dal Gruppo del M5S, che intervengono sulla liberazione anticipata ordinaria e quindi su un articolo dell'ordinamento penitenziario non toccato dal decreto ma che propongono un tema che appare strettamente attinente alla materia da trattata dall'articolo 4 del decreto.
  Con specifico riferimento all'articolo aggiuntivo 1.01, precisa che il concetto di «stretta attinenza» alla materia andrà valutato anche con riferimento al titolo del provvedimento, che si riferisce alla riduzione controllata della popolazione carceraria; alla rubrica dell'articolo 1, che introduce modifiche al codice di procedura penale; al contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), che interviene sull'articolo 275-bis del codice di procedura penale, prevedendo che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice prescrive sempre procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ricorda come, invece, nel testo ancora vigente, il giudice applica le predette modalità di controllo solo ove lo ritenga necessario.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la presidente sia orientata verso una valutazione favorevole di ammissibilità, ma ricorda come il Presidente della Repubblica abbia richiesto per i decreti-legge una valutazione particolarmente scrupolosa sugli articoli aggiuntivi che non abbiano una evidente correlazione per materia. Osserva, in particolare, come sia possibile trovare per l'articolo aggiuntivo 1.01 una correlazione per materia solo attraverso un ragionamento destramente complesso, proprio perché tale correlazione è tutt'altro che evidente. Preannuncia che il proprio gruppo adirà tutti gli strumenti messi a disposizione del Regolamento e che, se necessario, si rivolgerà anche al Presidente della Repubblica affinché l'articolo aggiuntivo 1.01 sia dichiarato inammissibile.

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  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente di avere illustrato in modo esemplificativo la complessità della valutazione tecnica che deve caratterizzare un corretto ed equilibrato giudizio di ammissibilità di una proposta emendativa e di avere posto in evidenza come dal vaglio del complesso degli elementi presi in considerazione, anziché dall'esame di una parte di essi, potrebbe emergere che l'emendamento 1.01 non sia così manifestamente inammissibile, come invece sostenuto dall'onorevole Molteni.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede quali siano gli intendimenti dei gruppi di maggioranza sull'articolo 4 del decreto-legge che, a suo giudizio, introduce una forma di «indulto mascherato». Dopo avere notato che anche la presidente ha presentato un emendamento sull'articolo 4, chiede se tale proposta emendative sia o meno da riferire al gruppo del PD.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda, ove fosse necessario, che il gruppo del PD ha il suo rappresentante in Commissione e chiarisce di avere presentato il proprio emendamento, come sempre, in completa autonomia.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede chiarimenti sull'emendamento 6.6 del relatore.

  David ERMINI (PD), relatore, chiarisce che l'emendamento è diretto a specificare i reati più gravi previsti dal Testo unico sull'immigrazione per i quali non può essere disposta l'espulsione. Si evita così di non poter applicare le norme del decreto-legge a reati non gravi previsti dal medesimo Testo unico.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia» per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Franco VAZIO (PD), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Osserva come l'articolo 1, comma 9, intervenga sul codice civile, e sulle sue disposizioni di attuazione, per quanto concerne la disciplina del condominio degli edifici, recentemente novellata dalla legge n. 220 del 2012.
  Il decreto-legge integra cinque diversi aspetti della disciplina del condominio. In particolare, la lettera a) del comma 9 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia l'individuazione dei requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché le determinazione dei criteri, dei contenuti e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione iniziale e periodica.
  La lettera b) novella la disciplina delle maggioranze richieste per l'approvazione delle innovazioni (articolo 1120 c.c.). In particolare, il decreto-legge elimina le opere e gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici dall'elenco Pag. 45delle innovazioni che possono essere decise dalla maggioranza semplice dell'assemblea condominiale (vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ex articolo 1136, secondo comma, c.c.). Conseguentemente, anche per tali innovazioni sarà necessaria la maggioranza qualificata (ovvero, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell'edificio, ex articolo 1136, quinto comma, c.c.).
  La lettera c) novella l'articolo 1130 del codice civile, relativo alle attribuzioni dell'amministratore di condominio, con particolare riferimento all'obbligo di tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente tutti i dati anagrafici e fiscali dei condomini, la sussistenza di eventuali diritti reali e di godimento nonché i dati catastali delle singole unità immobiliari. Il decreto-legge specifica che le annotazioni relative alle condizioni di sicurezza – cui fa riferimento il comma 1, n. 6) – sono da intendere esclusivamente come inerenti alle parti comuni dell'immobile.
  La lettera d) interviene sull'articolo 1135 del codice civile, in tema di attribuzioni dell'assemblea dei condomini, con particolare riferimento all'obbligo di costituire un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori quando l'assemblea provvede in ordine alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni. Il decreto-legge specifica che, se i lavori condominiali devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro stato di avanzamento, l'importo del fondo speciale può non essere pari all'ammontare complessivo dei lavori, bensì ai singoli importi dovuti per le fasi di avanzamento.
  Infine, la lettera e) novella l'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in tema di sanzioni per le infrazioni al regolamento condominiale.
  Il decreto-legge specifica che all'irrogazione delle sanzioni provvede l'assemblea condominiale a maggioranza semplice (vale a dire con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, ex articolo 1136, secondo comma, c.c.).
  L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).
  Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative.
  Le imprese di assicurazione non sono tenute ad offrire detti meccanismi antifrode, ma qualora vengano proposti ed accettati dagli assicurati ad essi sono collegate delle riduzioni dei premi obbligatori. In caso di inosservanza di tale prescrizione, sono previste delle sanzioni pecuniarie irrogate dall'IVASS e la riduzione automatica del premio di assicurazione. È confermato, inoltre, che i costi di istallazione della scatola nera sono a carico dell'impresa di assicurazione.
  Al fine del conseguimento della massima trasparenza, le imprese di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi che deriva dall'utilizzo delle suddette clausole. Gli stessi dati sono pubblicati anche sui siti del Ministero dello sviluppo economico e dell'IVASS. Nel momento della stipula del contratto, inoltre, le imprese di assicurazione che non propongono le clausole in tema di scatola nera, risarcimento in forma specifica e divieto di cessione del credito devono darne comunicazione all'assicurato con apposita dichiarazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.
  È prevista l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, per garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.
  Sempre in un ottica antifrode è prevista l'inammissibilità in giudizio delle testimonianze Pag. 46prodotte in un momento successivo alla denuncia del sinistro, salva la possibilità per il giudice di disporre l'audizione di testimoni nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità della loro tempestiva identificazione. È previsto inoltre che nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica l'eventuale ricorrenza degli stessi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi della banca dati integrata costituita presso l'IVASS, la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmetta l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.
  Con riferimento al risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità è precisato che devono risultare strumentalmente accertate a seguito di riscontro medico legale.
  L'articolo 10 – tra le misure finalizzate a favorire l'attrazione degli investimenti esteri e a promuovere la competitività delle imprese italiane – propone la concentrazione in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa di tribunali e corti d'appello di una serie di controversie civili che coinvolgono società con sede all'estero.
  Ricorda che già il decreto-legge n. 69 del 2013 (cd. decreto del fare) aveva previsto una disposizione (articolo 80) – poi espunta in sede di conversione – che concentrava in via esclusiva presso 3 sole sedi di uffici giudiziari – i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli – tutte le cause civili in cui erano parti società estere non aventi sedi stabili in Italia.
  L'articolo 10, comma 1, del decreto- legge, novellando l'articolo 4 del decreto legislativo n. 168 del 2003:
   a) concentra la competenza per le cause in cui sono parti società estere presso le sezioni specializzate di 9 sedi del Tribunale delle imprese (ovvero Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia) e relative corti d'appello. Come spiega la relazione al provvedimento d'urgenza, è parso opportuno radicare la competenza presso gli uffici giudiziari ritenuti dal Governo principali nella distribuzione geografica nazionale e quindi più agevolmente raggiungibili dall'estero;
   b) assegna – sempre con riguardo alle cause in cui sono parti società estere – alle nove sezioni specializzate le controversie già comprese, per materia, nella competenza di queste ultime (il citato articolo 80 del decreto-legge 69/2013 faceva, invece, riferimento a tutte le controversie civili, non solo quindi a quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 168 del 2003);
   c) estende la nuova disciplina a tutte le società con sede all'estero, anche quando aventi sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia.

  Il comma 2 dell'articolo 10 reca una disposizione transitoria secondo cui la competenza delle 9 sezioni specializzate prevista dall'articolo 10 si radicherà per i giudizi civili instaurati a decorrere dal 22 febbraio 2014 (ovvero 60 gg. dopo l'entrata in vigore del decreto).
  L'articolo 13, comma 10 reca disposizioni finalizzate a garantire, in particolari situazioni, la prosecuzione dei contratti di appalto e subappalto, attraverso due novelle all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Per la finalità indicata, è consentito alla stazione appaltante, per quanto di competenza di questa Commissione, provvedere, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza della procedura di concordato preventivo, ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario e dai subappaltatori e cottimisti, presso il tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura (nuovo comma 3-bis dell'articolo 118).
  Presenta, quindi, ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2).

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che molti dei rilievi contenuti nella proposta di Pag. 47parere del relatore siano condivisibili e che alcuni di essi coincidono sostanzialmente con quelli espressi nella questione pregiudiziale da lui presentata contro il provvedimento in esame, che, a suo giudizio, è talmente sbilanciato a favore delle imprese di assicurazione e a sfavore degli assicurati da sembrare scritto direttamente dalla Unipol.
  Con riferimento alla lettera B), punto n. 3) delle premesse della proposta di parere, ritiene che si possa sopprimere la parte della lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 che si riferisce al valore probatorio della «scatola nera», in quanto la norma è già prevista in linea generale dall'articolo 2712 c.c. e anche perché la locuzione «mancato funzionamento del predetto dispositivo» risulta erronea giacché un mancato funzionamento presuppone la mancanza dei dati, invero un erroneo funzionamento prevede la compromissione dei dati stessi.
  Quanto alla lettera C), punto n. 2) delle premesse della proposta del relatore, osserva come il comma 3-bis dell'articolo 135 CAP preveda una preclusione pre-processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la parte avversaria, cioè il danneggiante ovvero l'assicurazione del danneggiante potranno presentare qualsiasi testimone secondo i normali canoni procedural-civilistici. Ritiene, pertanto, che la norma de qua debba essere soppressa.
  Sulla lettera D), punto n. 3) delle premesse della proposta di parere, rileva come per corrispondere alle finalità prefissate dalla disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), capoverso «3-quater», appaia necessario prevedere una formulazione che possa aprire la banca dati dell'Ivass non solo alle assicurazioni ma anche alle parti del processo civile. Inoltre sarebbe sempre onere delle parti processuali prevedere di segnalare testimonianze false, o che si paventino tali, all'Autorità Giudiziaria.
  Interviene, infine, sulle disposizioni che prevedono degli sconti praticati dalle imprese di assicurazione e osserva come, non essendo più vigenti le cosiddette «tariffe amministrate», sia probabile che l'obbligo di praticare uno sconto sia dichiarato illegittimo.

  Franco VAZIO (PD), relatore, si riserva di valutare attentamente i rilievi del collega Colletti in vista di un'eventuale integrazione della proposta di parere.

   Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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