CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2014
158.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 101

COMITATO DEI NOVE

  Giovedì 16 gennaio 2014.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

  Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9.40 alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 14.55.

Decreto-legge 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata di mercoledì 15 gennaio scorso.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, formula una proposta di parere Pag. 102favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), di cui raccomanda l'approvazione.

  Ermete REALACCI, presidente, in considerazione della rilevanza dei punti critici del provvedimento oggetto delle osservazioni recate dalla proposta di parere, invita il relatore a valutare l'opportunità di trasformare le stesse osservazioni in condizioni.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, accogliendo l'invito del presidente, riformula la proposta di parere favorevole trasformando le osservazioni in condizioni (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino.

(Alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, rileva che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 957 Micillo, 342 Realacci e 1814 Pellegrino, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e di azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Giustizia nella seduta di ieri, 15 dicembre 2013. Nell'esprimere piena soddisfazione per l'importante passo avanti compiuto sul piano legislativo e per il suo rilievo politico, sottolinea l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per una compiuta valutazione del lavoro concluso appena ieri dalla Commissione Giustizia. Osserva quindi che il testo predisposto trae origine da iniziative legislative che ormai datano quasi 20 anni, che hanno visto in prima fila i deputati della Commissione ambiente, a partire dal presidente Realacci, e che finalmente trovano oggi un primo importante risultato.
  Ritiene che, considerate la dimensione e della pervasività dei reati contro l'ambiente, cosa di cui la Commissione ha quotidiana conferma (da ultimo, affrontando la drammatica situazione della Terra dei Fuochi), è quanto mai urgente inserire nel codice penale i reati contro l'ambiente. Per tale via, infatti, non solo si raggiunge l'obiettivo generale di carattere normativo, ma anche culturale e valoriale, di fissare con sempre maggiore nettezza l'ambiente fra i beni fondamentali per la convivenza civile della società, adeguando peraltro il nostro codice penale alle legislazioni degli altri partner europei, ma si conseguono anche altri importanti obiettivi che cooperano a rendere più moderno e più giusto il nostro ordinamento e più forte e incisiva l'azione per la tutela e la salvaguarda dell'ambiente inteso come quel complesso di beni, dall'aria, all'acqua, al suolo, ma anche alla biodiversità e all'ecosistema nel suo complesso, dai quali dipende sempre più la preservazione della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni.
  In tal senso, segnala, soltanto in via esemplificativa, che il testo in esame determina: un significativo innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento che con inaccettabile frequenza si registrano nel Paese; l'introduzione nel codice penale di un gruppo omogeneo di norme che finalmente superano la pluralità di normative disorganiche e disomogenee sparse in diversi testi di legge e che finora avevano contribuito Pag. 103a rendere più difficile la percezione della gravità dei reati ambientali sia da parte dei cittadini che degli operatori del diritto e degli amministratori pubblici; la messa a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine, grazie alla trasformazione dei reati ambientali da contravvenzioni a delitti, di strumenti giudiziari finalmente adeguati (dalla possibilità di utilizzare le intercettazioni al venir meno di tutti quei meccanismi prescrizionali così frequenti in caso di contravvenzioni) a combattere in maniere incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e della salute dei cittadini.
  Il provvedimento introduce, infine, una serie coerente di modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni in materia di tutela ambientale, che mirano a rafforzare la tutela dei beni ambientali attraverso l'uso dello strumento (già ampiamente utilizzato in altri settori – ad es. nel settore della sicurezza sul lavoro –), della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza da cui si fa dipendere, in caso di tempestivo adempimento, l'estinzione del reato contravvenzionale commesso.
  Fa quindi presente anzitutto che il provvedimento in esame si compone di due articoli attraverso i quali: si inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente; si introducono all'interno di tale titolo i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale di alta radioattività e impedimento al controllo; si stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso); si obbliga il condannato al recupero e – ove possibile – al ripristino dello stato dei luoghi; si prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti; si coordina la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali; si introduce nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di denaro.
  In particolare, osserva che l'articolo 1, comma 1, del testo unificato introduce nel libro II del codice penale il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente», composto da 9 nuovi articoli. Il titolo comprende quattro nuovi delitti, il primo dei quali, il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis), punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante: 1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria; 2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica. Si tratta di un reato di danno; la cui fattispecie è tipizzata richiedendosi per la sussistenza del delitto una inosservanza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che già di per sé – a prescindere dunque dal prodursi dell'evento di danno – costituisca un illecito amministrativo o penale (es. una contravvenzione prevista dal codice dell'ambiente).
  Il secondo comma del nuovo articolo 452-bis c.p. prevede, poi, un'ipotesi aggravata (pena aumentata fino a un terzo) quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.
  Il secondo delitto introdotto dal testo unificato in esame è invece il delitto di disastro ambientale (articolo 452-ter), che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, in violazione della normativa (disposizioni legislative, regolamentari o amministrative) a tutela dell'ambiente, cagiona un disastro ambientale (primo comma). Il concetto di disastro ambientale è definito dal secondo comma come un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile Pag. 104solo con provvedimenti eccezionali, o l'offesa all'incolumità pubblica collegata alla rilevanza oggettiva dell'evento, per l'estensione della compromissione o il numero di persone offese o esposte a pericolo.
  Anche in questo caso è prevista un'aggravante (terzo comma) quando il delitto di disastro ambientale sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (pena aumentata fino a un terzo).
  Il terzo nuovo delitto ambientale è il delitto di traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (articolo 452-quater.1.), che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro chiunque illegittimamente – o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative – «cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale di alta radioattività» ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente (primo comma). Si tratta di un reato di pericolo per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono aggravanti: la pena è aumentata di un terzo quando si verifica l'evento della compromissione o del deterioramento dell'ambiente; si applica la reclusione da 3 a 15 anni e la multa da 100.000 a un milione di euro se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.
  Il quarto delitto, infine, è quello di impedimento del controllo (articolo 452-quater.2), che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientale ovvero ne compromette gli esiti. L'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi. Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-septies deve esserne disposta la confisca.
  Rispetto alle quattro nuove fattispecie, solo due possono essere commesse per colpa: il delitto di inquinamento ambientale (articolo 452-bis) e il delitto di disastro ambientale (articolo 452-ter). In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quater, le pene sono diminuite da un terzo alla metà.
  La commissione dei nuovi delitti contro l'ambiente in forma associativa determina invece un'aggravante (articolo 452-quinquies): sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416, quando l'associazione a delinquere è diretta alla commissione di un delitto ambientale (primo comma); sono aumentate fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416-bis, quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere un delitto ambientale, ovvero «all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale»; sono ulteriormente aumentate le pene (da un terzo alla metà) quando l'associazione (tanto comune quanto mafiosa) include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
  L'articolo 452-sexies disciplina il cosiddetto ravvedimento operoso, prevedendo una diminuzione di pena dalla metà ai due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione degli autori e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti ovvero di chi provvede alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché se possibile al ripristino dello stato dei luoghi (primo comma). È altresì previsto che, se per operare tali attività, l'imputato chiede la sospensione del procedimento penale, il giudice può accordare al Pag. 105massimo un anno, durante il quale il corso della prescrizione è sospeso (secondo comma). La disposizione sul ravvedimento operoso è destinata a trovare applicazione per i nuovi delitti contro l'ambiente, per il delitto di associazione a delinquere (non mafiosa) finalizzata alla commissione di un delitto ambientale, nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente.
  Le ultime due disposizioni del nuovo titolo VI-bis c.p. intervengono su confisca obbligatoria e ripristino dello stato dei luoghi.
  In particolare, l'articolo 452-septies prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo (primo comma); se la confisca dei beni non è possibile, il giudice ordina la confisca per equivalente, individuando i beni sui quali procedere dei quali il condannato abbia disponibilità anche per interposta persona.
  L'articolo 452-octies prevede, invece, che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice debba ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo le spese per tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.
  L'articolo 1, comma 4-bis, del testo unificato novella, quindi, l'articolo 32-quater del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La novella determina l'inserimento – nel catalogo dei delitti ivi previsti – dei nuovi delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale e traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività (resta dunque fuori il delitto di impedimento del controllo).
  Il successivo comma 5 novella invece l'articolo 157 c.p., prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti e quattro i nuovi delitti introdotti dal testo unificato.
  Il comma 5-bis introduce, quindi, nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale l'articolo 118-ter, in base al quale il PM deve dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia dell'avvio delle indagini su ipotesi di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività nonché attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, codice dell'ambiente).
  Il comma 6 novella il decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevedendo all'articolo 25-undecies, comma 1, specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione del delitto di inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), di disastro ambientale (da 400 a 800 quote) e di associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote). Con l'inserimento del comma 1-bis si commina, inoltre, in caso di delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'articolo 9 del decreto legislativo (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la PA; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi). La disposizione specifica che per il delitto di inquinamento ambientale, la durata di tali misure non può essere superiore a un anno.
  Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.Pag. 106
  Infine, il comma 7 introduce nel codice dell'ambiente una parte VII che reca una disciplina sanzionatoria (artt. da 319 a 325) per le violazioni ambientali di natura contravvenzionale ovvero quelle che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto attuale all'ambiente. In particolare, mentre l'articolo 319 indica l'ambito applicativo della disciplina, l'articolo 320 riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore.
  Si rileva, tuttavia, che l'articolo 319 fa riferimento anche alle violazioni di natura amministrativa mentre la disciplina della nuova parte VII si riferisce alle sole contravvenzioni. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza (o alla polizia giudiziaria) impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione del reato fissando un termine, pur in presenza di possibili proroghe, comunque non superiore a sei mesi per l'adempimento. Solo se il ritardo nel realizzare le prescrizioni – che possono comprendere anche misure volte a fare cessare o proseguire situazioni di pericolo – non è imputabile al contravventore, il termine può essere di un anno. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione delle prescrizioni anche al rappresentante legale dell'ente stesso. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per chi accerta la contravvenzione di riferire al PM la notizia di reato.
  L'articolo 321 concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso le seguenti fasi: verifica dell'adempimento della prescrizione da parte dell'organo accertatore; in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in misura ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda) e comunicazione dell'avvenuto pagamento al PM; in caso negativo, l'accertatore ne dà comunicazione al PM e al contravventore.
  L'articolo 322 prevede obblighi di comunicazione da parte del PM che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche (in tal caso il procedimento è sospeso).
  L'articolo 323 stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione. Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.
  L'articolo 324 prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM. Lo stesso articolo 324 configura, poi, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-bis del codice penale.
  L'articolo 325 reca, infine, una norma transitoria della nuova disciplina, mentre l'articolo 2 del testo unificato dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, escludendo la consueta vacatio legis di quindici giorni.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e con osservazioni (vedi allegato 3).

  Filiberto ZARATTI (SEL) chiede al relatore di trasformare l'osservazione di cui al punto a) in condizione.

  Alessandro BRATTI (PD) invita i membri della Commissione a valutare l'opportunità di un incontro informale con i colleghi della Commissione Giustizia sia in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea sia in considerazione dell'esigenza di riportare nei rispettivi territori la portata normativa delle nuove fattispecie che la Camera si appresta a introdurre nel codice penale.

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  Raffaella MARIANI (PD), relatore, accogliendo l'invito del collega Zaratti, riformula la proposta di parere già presentata (vedi allegato 4). Dichiara infine di concordare con la proposta di incontro con la Commissione Giustizia testè avanzata dal collega Bratti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazione, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

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