CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 15.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (C. 1941 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente e relatore, dopo aver riferito sui contenuti del decreto all'esame, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1941 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento, che si compone di 8 articoli (cui si aggiunge l'articolo 9 che dispone in merito all'entrata in vigore), reca disposizioni che intervengono su tre distinti ambiti materiali, opportunamente raggruppati in altrettanti Titoli. In particolare, il Titolo I reca disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici; il Titolo II concerne la Banca d'Italia, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finali (recando, all'articolo 7, una disposizione di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici e, all'articolo 8, la copertura finanziaria del provvedimento); ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere Pag. 4funzionale o finalistico, del complesso delle misure – ad eccezione di quelle contenute all'articolo 7 – si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo:
    all'articolo 2, comma 5, in materia di imposta sostitutiva, che incide sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, senza tuttavia novellarlo;
    all'articolo 3, comma 1, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, in materia di dismissione di immobili pubblici;
    agli articoli da 4 a 6, relativi alla Banca d'Italia, che intervengono su un tessuto normativo stratificato, con il quale si coordinano solo parzialmente. Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individuando la Banca d'Italia – istituto di diritto pubblico – come autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo e riconoscendone l'indipendenza, integra, senza intervenire in forma di novella, il disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 1998, che, ai primi due periodi recita: “La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC”; inoltre, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, già dispone che “La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico”;
   sovrapposizioni e ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano tra alcune disposizioni contenute nel decreto legge ed altre recate dalla legge finanziaria per il 2014 (legge n. 147 del 2013); in particolare, l'articolo 1, il comma 5, del decreto-legge all'esame, dispone che, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014, il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Tale differimento al 24 gennaio è disposto anche dall'articolo 1, comma 680, primo periodo della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), di cui la disposizione all'esame duplica il contenuto; invece, il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014;
  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge, all'articolo 7 – laddove precisa che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dal decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013, sembrerebbe recare una norma di interpretazione autentica che dovrebbe essere dunque riformulata in base a quanto prescritto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 3, lettera l), dispone che: “La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando Pag. 5la seguente espressione: “Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che ...”. L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo”;
  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6, sostituendo integralmente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, proroga il termine entro il quale – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – si autorizza il Ministro, con proprio decreto, a stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 [che reca la disciplina generale di tutti i prodotti sottoposti ad accisa], in misura tale da assicurare il conseguimento” di un maggior gettito; analogamente, all'articolo 7, prima richiamato, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici, demanda la definizione di ulteriori incrementi di accisa (oggi previsti per legge) ad una “determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Le due disposizioni – rispettivamente – confermano ed introducono una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   il decreto-legge contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica, che sarebbe opportuno, ove possibile, precisare; a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 2, lettera b), mantiene fermi “i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia”, mentre l'articolo 6, comma 6-bis, prevede che, alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale della Banca d'Italia, si applichino, “in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, commi 3 e 8, si riferisce alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, ancorché con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;
   infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 12-bis, che interviene in materia di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, escludendone l'applicazione ove la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014, sia effettuato il necessario coordinamento con analoga disposizione contenuta all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che prevede diversi termini per la sanatoria in oggetto;
   sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 7, con le regole che presiedono Pag. 6ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, commi 3 e 8, si sostituisca il riferimento alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, con quello alla “Regione Friuli Venezia Giulia”, tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si dovrebbero specificare i richiami normativi generici contenuti all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 6-bis;
   si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 7 al fine di renderla conforme alle prescrizioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, riportate in premessa;

  Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

  sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
   anche alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che, richiamando quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto legge in cui è inserita”, nonché rispetto al titolo del decreto e al preambolo – ove il legislatore intenda introdurre nell'ordinamento singole discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, abbia cura di adottare “atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando “la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei”».

  Renato BALDUZZI, pur nella consapevolezza che la formula utilizzata per esprimere il rilievo contenuto nella raccomandazione corrisponde ad una prassi consolidata del Comitato, prospetta l'opportunità che essa, nella presente circostanza, venga in qualche modo rafforzata, essendo gli aspetti di eterogeneità del provvedimento fin troppo evidenti e quasi confessati, come, d'altronde, anche prescindendo da altre considerazioni, sia il titolo del provvedimento che la sua strutturazione in titoli non avvinti da alcun nesso comprovano. In ragione di ciò, suggerisce anche di valutare l'espunzione dell'avverbio «opportunamente» dalla parte premissiva della proposta di parere riferita al profilo dell'omogeneità di contenuto.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente e relatore, aderendo al suggerimento del collega Balduzzi, presenta la seguente nuova proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1941 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il provvedimento, che si compone di 8 articoli (cui si aggiunge l'articolo 9 che Pag. 7dispone in merito all'entrata in vigore), reca disposizioni che intervengono su tre distinti ambiti materiali, raggruppati in altrettanti Titoli. In particolare, il Titolo I reca disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici; il Titolo II concerne la Banca d'Italia, mentre il Titolo III contiene le disposizioni finali (recando, all'articolo 7, una disposizione di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici e, all'articolo 8, la copertura finanziaria del provvedimento); ancorché i suddetti interventi non risultino avvinti da alcun nesso né di carattere oggettivo o materiale, né di carattere funzionale o finalistico, del complesso delle misure – ad eccezione di quelle contenute all'articolo 7 – si dà comunque conto sia nell'intestazione del decreto, che, in modo analitico, nel preambolo;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli opportuni coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali talvolta interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo esemplificativo:
    all'articolo 2, comma 5, in materia di imposta sostitutiva, che incide sull'articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, senza tuttavia novellarlo;
    all'articolo 3, comma 1, che estende in maniera non testuale l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge n. 47 del 1985, in materia di dismissione di immobili pubblici;
    agli articoli da 4 a 6, relativi alla Banca d'Italia, che intervengono su un tessuto normativo stratificato, con il quale si coordinano solo parzialmente. Ad esempio, l'articolo 4, comma 1, individuando la Banca d'Italia – istituto di diritto pubblico – come autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo e riconoscendone l'indipendenza, integra, senza intervenire in forma di novella, il disposto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 43 del 1998, che, ai primi due periodi recita: “La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC”; inoltre, l'articolo 19, comma 2, della legge n. 262 del 2005, già dispone che “La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico”;
   sovrapposizioni e ulteriori difetti di coordinamento si riscontrano tra alcune disposizioni contenute nel decreto-legge ed altre recate dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013); in particolare, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge all'esame, dispone che, nei comuni in cui l'aliquota IMU è stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti sono tenuti a versare, entro il 24 gennaio 2014, il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune. Tale differimento al 24 gennaio è disposto anche dall'articolo 1, comma 680, primo periodo della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), di cui la disposizione all'esame duplica il contenuto; invece, il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Una disposizione di analogo tenore è contenuta nella legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 728), ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge, all'articolo 7 – laddove precisa che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e alcol Pag. 8etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dal decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013, sembrerebbe recare una norma di interpretazione autentica che dovrebbe essere dunque riformulata in base a quanto prescritto dalla Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che, al paragrafo 3, lettera l), dispone che: “La disposizione con la quale si intende interpretare autenticamente altra precedente disposizione è formulata utilizzando la seguente espressione: ‘Il comma ... dell'articolo ... della legge ... si interpreta nel senso che ... ’. L'intento di interpretare autenticamente altra precedente disposizione è chiaramente esplicitato e, ove l'atto sia rubricato, deve risultare nella rubrica dell'articolo”;

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il decreto-legge, all'articolo 2, comma 6, sostituendo integralmente il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, proroga il termine entro il quale – a fini di copertura finanziaria del provvedimento – si autorizza il Ministro, con proprio decreto, a stabilire “l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 [che reca la disciplina generale di tutti i prodotti sottoposti ad accisa], in misura tale da assicurare il conseguimento” di un maggior gettito; analogamente, all'articolo 7, prima richiamato, che reca disposizioni di coordinamento in materia di accise sui prodotti alcolici, demanda la definizione di ulteriori incrementi di accisa (oggi previsti per legge) ad una “determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”. Le due disposizioni – rispettivamente – confermano ed introducono una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

  sul piano della corretta formulazione del testo:
   il decreto-legge contiene alcuni richiami normativi effettuati in forma generica, che sarebbe opportuno, ove possibile, precisare; a titolo esemplificativo, l'articolo 3, comma 2, lettera b), mantiene fermi “i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia”, mentre l'articolo 6, comma 6-bis, prevede che, alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale della Banca d'Italia, si applichino, “in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 1, commi 3 e 8, si riferisce alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, ancorché con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia sia stato eliminato;
   infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ed è sprovvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione è allegata una tautologica dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla;
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 12-bis, che interviene in Pag. 9materia di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, escludendone l'applicazione ove la differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014, sia effettuato il necessario coordinamento con analoga disposizione contenuta all'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che prevede diversi termini per la sanatoria in oggetto;
   sia verificata la coerenza delle disposizioni che prevedono che fonti secondarie possano integrare o modificare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, contenute all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 7, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, commi 3 e 8, si sostituisca il riferimento alla “Regione Friuli-Venezia Giulia”, con quello alla “Regione Friuli Venezia Giulia”, tenuto conto che, con la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, il trattino interposto tra Friuli e Venezia Giulia è stato eliminato;

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si dovrebbero specificare i richiami normativi generici contenuti all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 6-bis;
   si dovrebbe riformulare la disposizione di interpretazione autentica contenuta all'articolo 7 al fine di renderla conforme alle prescrizioni contenute nella Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, riportate in premessa;

  Il Comitato, ribadendo quanto più volte evidenziato, formula la seguente raccomandazione:

  sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:
   anche alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte Costituzionale, che, richiamando quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto al titolo del decreto e al preambolo – ove il legislatore intenda introdurre nell'ordinamento singole discipline che presentino profili autonomi di necessità e di urgenza, abbia cura di adottare “atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati”, evitando «la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei”».

  Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 10

  Andrea GIORGIS, relatore, nel riferire sui contenuti del decreto-legge all'esame, fa presente che esso appare particolarmente complesso e, di conseguenza, la proposta di parere che intende illustrare, risulta assai lunga ed articolata. In considerazione quindi del breve tempo a disposizione del Comitato a causa dell'imminente inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea, si limiterà, se il Comitato concorda e qualora i tempi non fossero sufficienti, a dare conto dell'oggetto del provvedimento all'esame, per poi illustrare la proposta di parere in una successiva seduta.
  Venendo dunque ai contenuti del decreto-legge, fa presente che esso presenta un contenuto molto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 131 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una ratio unitaria, «quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese».
  In particolare, l'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico, la parte più consistente delle quali è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche.
  L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne, mentre il comma 2 introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.
  L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  L'articolo 4 interviene in materia di riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico e detta norme specifiche per la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste.
  L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative.
  L'articolo 6 interviene a favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese e reca variegate disposizioni concernenti il settore delle telecomunicazioni e delle comunicazioni elettroniche, anche con riguardo alla pianificazione delle frequenze per il digitale terrestre.
  Le disposizioni dell'articolo 7 intendono ampliare l'accesso al cd. ruling di standard internazionale, mentre l'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP).
  L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare, al ricorrere di determinate condizioni, un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.
  L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia.
  L'articolo 11 interviene in materia di agevolazioni in favore delle cooperative, mentre l'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese.
  L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato, in quanto i commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015; i commi da 4 a 7 destinano risorse a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani; il comma 8 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate; il comma 9 interviene in relazione alla metropolitana di Napoli; i commi 10 e 11 intervengono in materia di contratti pubblici di appalto; il Pag. 11comma 12 interviene sulla circolazione stradale dei carrelli, mentre il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; i commi da 14 a 23 intervengono a vario titolo sul settore aeroportuale e sul trasporto aereo; i commi da 24 a 26 intervengono al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, mentre, infine, i commi 27 e 28 recano le coperture degli oneri delle precedenti misure.
  L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni dell'Assemblea, accedendo alla richiesta in tal senso del relatore e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame del decreto-legge all'esame ad una prossima seduta che sarà convocata nella mattina di domani, giovedì 16 gennaio.

  La seduta termina alle 16.20.