CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 156

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine a tre questioni, sulle quali il suo gruppo ha forti perplessità e che, ove non chiarite, motivano un voto contrario sul provvedimento.
  Occorre innanzitutto comprendere se vi sia una effettiva abolizione dell'IMU, che in realtà sembra sopravvivere con la nuova denominazione di aliquota unica comunale. Il secondo tema è quello relativo all'incremento di alcune accise, i cui termini non sono chiari. Vorrebbe in terzo luogo comprendere se l'aumento dell'IRES e dell'IRAP vale anche per le imprese.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, chiarisce di non avere elementi di risposta sulle questioni sollevate, che attengono al merito del provvedimento, e per le quali rinvia alla discussione presso la Commissione di merito e, successivamente, al dibattito in Assemblea.
  Attenendosi ai profili di competenza della XIV Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Vega COLONNESE (M5S) preso atto del fatto che non sono state fornite risposte alle richieste di chiarimento avanzate, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia a sua volta il voto contrario del gruppo FI sulla proposta di parere del relatore.

  Luca PASTORINO (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere del relatore, pur ricordando – nella propria esperienza di amministrazione locale – l'impatto lacerante e i disagi provocati dalla «vicenda» IMU nella gestione dei bilanci degli enti locali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 Micillo e abb.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del M5S sul provvedimento, che affronta organicamente una questione di particolare importanza.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra.

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  Elvira SAVINO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

(Seguito esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) avverte che il suo gruppo, esaminati i provvedimenti, intende presentare proposte emendative.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) richiama l'attenzione dei colleghi sul tema degli istituti bancari, sui quali è in corso il dibattito a livello europeo; ritiene opportuno a tal fine stabilire un più sinergico rapporto con la competente Commissione di merito e con esponenti del sistema creditizio e della Banca d'Italia.

  Michele BORDO, presidente e relatore sul disegno di legge europea 2013 bis, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Francesca BONOMO (PD) segnala che nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri presso la Commissione Cultura sono stati evidenziati alcuni aspetti del provvedimento meritevoli di approfondimento, e chiede pertanto alla relatrice un rinvio della votazione del parere alla prossima settimana.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ritiene certamente utile tutto ciò che può migliorare la qualità del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, e considera a tal fine opportuno rinviare l'esame del provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

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Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Atto n. 46.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, preso atto del contributo fornito nella seduta svoltasi ieri, che condivide e del quale ringrazia i colleghi del M5S, formula una proposta di parere favorevole.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
Atto n. 44
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/76/UE, che modifica la precedente direttiva 1999/62/CE (Eurovignette), già modificata in passato dalla direttiva 2006/38/CE (a sua volta recepita nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 7/2010).
  Ricorda poi che la nuova direttiva si inquadra nella strategia per l'internalizzazione dei costi esterni (COM(2008) 435 def.) e rappresenta una delle componenti del c.d. pacchetto trasporti verdi. Nel documento citato si legge che «il trasporto stradale di merci rappresenta, da solo, tre quarti di tutto il trasporto di merci e la possibilità di internalizzarne i costi esterni permetterebbe di ridurre i costi ambientali di circa 1 miliardo di euro rispetto allo status quo. Ma va anche considerato che meno strade congestionate significa anche meno tempo sprecato nelle code, con conseguente maggiore efficienza delle catene del valore aggiunto. La Commissione propone quindi di rendere possibile l'internalizzazione di alcuni costi esterni nel trasporto di merci su strada».
  La direttiva 2011/76/UE, al fine di promuovere una politica dei trasporti che sia sostenibile, si prefigge di favorire l'istituzione di nuovi meccanismi equi d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio «chi usa paga» e «chi inquina paga». A tal fine la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio che tengano conto anche dei cosiddetti «costi esterni» (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico), oltre agli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura).
  Segnala che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 16 ottobre 2013. Per tale motivo la Commissione UE ha avviato la procedura d'infrazione n. 2013/0399 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/76/UE. Ricordo altresì che l'Italia aveva espresso parere contrario in sede di Consiglio circa l'adozione della direttiva in questione.
  Lo schema di decreto legislativo, sottoposto all'esame della XIV Commissione, recepisce la direttiva 2011/76/UE novellando il decreto legislativo n. 7/2010, di attuazione della direttiva 2006/38/CE, al Pag. 159fine di inserire nell'ordinamento interno le modifiche previste dalla nuova disciplina europea.
  L'articolo 1 introduce nel testo dell'articolo 2 del D.Lgs. 7/2010 la definizione di autostrada, recependo in maniera puntuale la corrispondente definizione recata dall'articolo 2, par. 1, lett. a-quinquies), della direttiva. In particolare la definizione di autostrada prevede, tra i criteri definitori, che essa sia espressamente classificata come tale. Ben più rilevante, in quanto costituisce il punto centrale del nuovo approccio introdotto dalla direttiva 2011/76/UE, appare la rivisitazione della definizione di pedaggio (articolo 1, comma 2, dello schema, che novella la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 7/2010), ove viene aggiunta una specificazione che chiarisce che il pedaggio comprende un onere per l'infrastruttura (OPI) e/o un onere per i costi esterni (OCE). Vengono quindi conseguentemente introdotte, in linea con la direttiva, le definizioni di onere per l'infrastruttura (OPI) – inteso come onere riscosso per recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura sostenuti – e di onere per i costi esterni (OCE) inteso come onere riscosso per recuperare i costi sostenuti in relazione all'inquinamento atmosferico e/o acustico dovuto al traffico. Vengono poi inserite, sulla scorta di quanto previsto dalla direttiva, le nuove definizioni di: costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico; costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico; onere medio ponderato per l'infrastruttura e onere medio ponderato per i costi esterni (rispettivamente alle lettere f-ter, f-quater, f-quinquies ed f-sexies del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs. 7/2010). La definizione vigente di autoveicolo, che fa riferimento ai veicoli o autoarticolati adibiti o usati «esclusivamente» per il trasporto su strada di merci e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate, viene modificata eliminando l'avverbio «esclusivamente», in linea con quanto previsto dalla direttiva.
  L'articolo 2 provvede a riscrivere l'articolo 3 del D.Lgs. 7/2010, che disciplina l'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, recependo in maniera fedele i contenuti degli articoli da 7 a 7-septies della direttiva. Il comma 1, in analogia con quanto già prevede il testo vigente e in linea con la direttiva, prevede l'introduzione o il mantenimento di pedaggi e diritti di utenza sulla rete stradale transeuropea o su alcuni tratti di essa o su qualsiasi altro tratto della rete di autostrade che non fanno parte della rete stradale transeuropea. Segnalo che l'indeterminatezza a priori del campo di applicazione oggettivo presente nel testo della direttiva sin dalla sua prima emanazione (che si riflette nella disposizione in esame) aveva spinto il legislatore all'inserimento, all'interno della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), di un comma (il 1017 dell'articolo 1) che ha demandato – nelle more dell'organico recepimento della direttiva – ad apposito D.P.C.M. l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni della direttiva 2006/38/CE. Tale decreto non è tuttavia mai stato emanato in quanto la Commissione europea non si è espressa favorevolmente.
  L'esame del nuovo testo dell'articolo 3 evidenzia, rispetto al testo vigente, una prima innovazione degna di nota al comma 3, che vieta, nell'applicazione di pedaggi e diritti d'utenza, discriminazioni basate sulla cittadinanza dell'autotrasportatore, sul Paese di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo, nonché sull'origine o la destinazione dell'operazione di trasporto. I commi 4 e 5 del nuovo testo dell'articolo 3 consentono allo Stato di applicare una tariffa ai soli veicoli aventi peso a pieno carico di almeno 12 tonnellate, previo avviso motivato alla Commissione. L'esclusione del pedaggiamento dei veicoli di peso inferiore è ammessa qualora il pedaggiamento di tali veicoli possa causare impatti fortemente negativi sull'ambiente, la salute, lo scorrimento del traffico o la sicurezza stradale, oppure possa determinare costi amministrativi superiori al 30 per Pag. 160cento degli introiti supplementari che l'estensione avrebbe generato. Il nuovo testo del comma 7, che non trova corrispondenti nel testo vigente, specifica, in recepimento dell'articolo 7-bis della direttiva, che i diritti d'utenza, qualora previsti: sono proporzionati alla durata dell'utilizzo dell'infrastruttura, entro gli importi di cui all'allegato IV (che non viene modificato dallo schema in esame); hanno validità pari ad una giornata, una settimana, un mese o un anno, con un'aliquota giornaliera non eccedente il 2 per cento di quella annuale. Tale percentuale sale al 5 per cento per quella settimanale ed al 10 per cento per quella mensile. Il comma 8 disciplina l'applicazione degli oneri per l'infrastruttura, basati sul principio del recupero dei costi d'infrastruttura. Il comma 9 invece disciplina l'applicazione degli oneri per i costi esterni, la cui quantificazione avviene in funzione del costo dell'inquinamento atmosferico prodotto dal traffico che, qualora il tratto stradale si snodi in territori urbanizzati, è comprensivo dei costi dovuti all'inquinamento acustico. Il comma 9 prevede altresì che sono esenti dal pagamento degli oneri per i costi esterni gli autoveicoli conformi alle c.d. «norme EURO» più rigorose sino allo scadere dei 4 anni dall'applicazione delle disposizioni introdotte dalle medesime norme. Le disposizioni dettate dal comma in esame sono innovative rispetto al testo vigente, in quanto completano e dettagliano quanto nel testo vigente era enunciato solo in via di principio. Il comma 10 disciplina la determinazione del livello massimo dell'onere per l'infrastruttura facendo rinvio ai criteri riportati nell'allegato III. Il comma 11, che consente di applicare una maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura su tratti stradali specifici ubicati in regioni montane e che risentano fortemente di fenomeni di impatto ambientale e di congestione, riproduce nella sostanza le disposizioni già previste dal testo vigente del comma 14 dell'articolo 3 del D.lgs. 7/2010. Il comma 12 prevede la possibilità di applicare simultaneamente una maggiorazione ed un onere per i costi esterni, alle condizioni indicate nel medesimo comma. In tali ipotesi, gli introiti devono essere investiti nel finanziamento dei progetti prioritari di interesse europeo indicati nell'allegato III della decisione n. 661/2010/UE. Ricordo che l'allegato III alla decisione n. 661/2010/UE elenca i progetti prioritari della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010.
  L'articolo 3, riguardante la determinazione dei pedaggi, provvede a riscrivere l'articolo 4 del D.Lgs. 7/2010 recependo i contenuti degli articoli da 7-octies a 7-duodecies della direttiva. In particolare, il comma 1, primo periodo, stabilisce l'obbligo di variare l'onere per l'infrastruttura in funzione della categoria EURO di emissione dell'autoveicolo. Il successivo comma 3 prevede che, qualora in caso di controllo non vengano forniti i documenti necessari per verificare la categoria EURO di emissione, il pedaggio imposto potrà raggiungere il livello più alto applicabile. Appaiono innovative le disposizioni recate dai periodi successivi del comma 1, che elencano le condizioni alle quali è possibile derogare all'obbligo citato (ad esempio se il pedaggio comprende un onere per i costi esterni) e prevedono l'esonero per i contratti di concessione vigenti, fino al loro rinnovo. Il comma 2 prevede che eventuali deroghe o esenzioni siano comunicate alla Commissione UE. Il comma 4 prevede la possibilità di differenziare gli oneri per l'infrastruttura al fine di ridurre la congestione e i danni, ottimizzarne la fruizione e migliorare la sicurezza stradale. Il comma 5 stabilisce che la citata differenziazione non deve essere comunque finalizzata a generare ulteriore introito da pedaggio. Il comma 6, che individua le informazioni da comunicare alla Commissione UE prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio che prevede l'imposizione di un onere per l'infrastruttura, riproduce il testo vigente del comma 3, con l'unica eccezione del termine per l'invio della comunicazione, che viene anticipato da 4 a 6 mesi prima. Il comma 7 introduce l'obbligo di comunicare alla Commissione UE informazioni precise che Pag. 161consentano di localizzare i tratti stradali in cui si prevede di imporre l'onere per i costi esterni e che specifichino la classe dei veicoli, i tipi di strada e i periodi esatti in funzione dei quali l'onere per i costi esterni subirà delle variazioni, gli importi e gli introiti previsti, nonché le informazioni illustrative della metodologia impiegata nei calcoli. Ai sensi del successivo comma 8 l'onere per i costi esterni deve essere adeguato in ottemperanza ai contenuti delle decisioni della Commissione UE. Nel comma 9, primo periodo, si chiarisce che non è possibile applicare riduzioni per ciò che concerne l'onere per i costi esterni del pedaggio. Le riduzioni sono applicabili invece all'onere per l'infrastruttura. Il comma 10 consente in casi eccezionali, in particolare per progetti specifici rientranti nella rete TEN-T con inizio lavori entro il 2010 (allegato III alla decisione n. 661/2010/UE), di prevedere altre forme di variazione delle aliquote dei pedaggi al fine di garantire la redditività commerciale di detti progetti. Ai sensi del comma 11, l'applicazione, la riscossione ed il pagamento di pedaggi e diritti d'utenza devono avvenire intralciando il meno possibile lo scorrimento del traffico. Il terzo e quarto periodo del comma 11 dispongono che qualora sia previsto che la riscossione avvenga mediante apposita unità installata a bordo dell'autoveicolo, occorre garantire che ogni utente possa procurarsi tale unità e che essa sia conforme ai requisiti della direttiva 2004/52/CE. Ai sensi del quinto periodo del comma 11, se è imposto il pagamento di un pedaggio, l'importo totale del pedaggio e le sue componenti (onere di infrastruttura e onere per i costi esterni) sono riportati in una ricevuta consegnata all'autotrasportatore, per quanto possibile, mediante un sistema elettronico. Il comma 12 dispone che qualora venga istituito un sistema di pedaggio o di diritti di utenza per una infrastruttura è possibile prevedere una compensazione adeguata per tali oneri.
  In linea con la direttiva, l'articolo 4 introduce nel testo del D.Lgs. 7/2010 un articolo 4-bis che disciplina le modalità di versamento degli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dalla maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11. Su questo punto, segnalo che l'articolo 9, comma 2 della direttiva, non limita il suo ambito applicativo alle maggiorazioni citate degli oneri per l'infrastruttura, ma considera tutti gli introiti derivanti dagli oneri di infrastruttura e degli oneri per i costi esterni. Quanto all'utilizzo dei citati introiti, l'articolo in esame prevede che essi siano allocati nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati, sentito il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, a beneficio del settore dei trasporti, al fine di ottimizzare l'intero sistema dei trasporti.
  Per gli introiti derivanti dagli oneri per i costi esterni il nuovo articolo 4-bis prevede specifiche destinazioni prioritarie finalizzate a rendere i trasporti più sostenibili (ridurre l'inquinamento causato dal trasporto stradale, migliorare le prestazioni dei veicoli in termini di emissione di CO2 e di consumo di carburante, creare infrastrutture alternative, sostenere la TEN-T, ottimizzare la logistica, migliorare la sicurezza stradale, ecc.). Il comma 2 prevede che almeno il 15 per cento del totale dei proventi derivanti dagli oneri per i costi esterni nonché dagli oneri di infrastruttura previsti dalla normativa vigente in materia sia destinato al sostegno della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).
  L'articolo 5, che recepisce le disposizioni dell'articolo 10-bis della direttiva, prevede l'aggiornamento degli importi con cadenza biennale, a decorrere dal 2013. Lo stesso articolo prevede che tale aggiornamento venga effettuato mediante apposito decreto ministeriale infrastrutture e trasporti da adottarsi successivamente alla pubblicazione nella G.U. dell'UE degli importi adeguati a cura della Commissione UE.
  L'articolo 6, che recepisce l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, impone al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere alla Commissione UE, entro il 16 ottobre 2014 e successivamente Pag. 162ogni quattro anni, una relazione concernente i pedaggi, compresi i «nuovi» pedaggi in concessione. La norma infatti esclude dalla relazione i sistemi di pedaggio già istituiti al 10 giugno 2008 che non includono oneri per i costi esterni, «nella misura in cui tali sistemi ancora in vigore non abbiano subito modifiche sostanziali».
  L'articolo 7 apporta alcune modifiche all'allegato III che non ne alterano la sostanza. In particolare il comma 1 sostituisce il riferimento ai pedaggi con quello all'onere per l'infrastruttura.
  L'articolo 8 introduce nel testo del D.Lgs. 7/2010 gli allegati III-bis e III-ter riguardanti rispettivamente i requisiti minimi per l'imposizione di un onere per i costi esterni e gli importi massimi dell'onere medio ponderato per i costi esterni, che riproducono le disposizioni degli omologhi allegati introdotti dalla direttiva 2011/76/UE.
  L'articolo 9, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) sottolinea l'estrema importanza del provvedimento in esame. Ricorda come sia già previsto nel nostro ordinamento l'obbligo per i concessionari stradali di ottemperare alle disposizioni in materia di inquinamento acustico e luminoso, e occorre comprendere come – quando l'Italia recepirà integralmente la direttiva – sarà modificata la legislazione vigente.
  Rileva quindi come il provvedimento rappresenti un ennesimo colpo per gli imprenditori del settore dei trasporti, un comparto già da tempo in sofferenza.
  Chiede quindi al relatore un approfondimento circa la possibilità di applicare tariffe più elevate per i vettori stranieri che transitano sul territorio italiano.
  Invita il fine il relatore a chiarire il passaggio della relazione nel quale si afferma che il trasporto stradale di merci rappresenta, da solo, tre quarti di tutto il trasporto di merci e la possibilità di internalizzarne i costi esterni permetterebbe di ridurre i costi ambientali di circa 1 miliardo di euro rispetto allo status quo.

  Paola PINNA (M5S) osserva che il provvedimento è volto ad incentivare i mezzi di trasporto alternativi a quello su gomma, quale ad esempio il trasporto su rotaia.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, condivide quanto rilevato dall'onorevole Prataviera in ordine all'importanza strategica del provvedimento in esame. Esprime quindi perplessità circa la possibilità di prevedere tariffe differenziate per i vettori di diverse nazionalità, anche in considerazione del fatto che uno dei principi fondamentali della direttiva oggetto di recepimento è proprio quello della non discriminazione tra operatori.
  Rileva quindi, con riferimento al passaggio richiamato dal collega Prataviera che dall'introduzione della tariffazione aggiuntiva si ipotizza di ricavare circa 1 miliardo di euro; si tratta di una previsione verosimile, in considerazione della mole del trasporto su gomma.
  Ritiene in conclusione che la normativa proposta sia da ritenere innovativa e senz'altro positiva.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.
Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva Pag. 1632011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE, nonché i regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010. Il 22 luglio 2013 è scaduto il termine di recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali.
  La direttiva oggetto di recepimento fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea.
  La direttiva mira a stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.
  In particolare, la direttiva intenda superare la frammentazione che attualmente caratterizza le diverse normative nazionali in materia, e ridurre in tal modo anche i rischi rispetto all'investimento in tali tipologie di fondi, nonché garantire maggiormente la stabilità finanziaria complessiva dell'Unione europea.
  La definizione di regole comuni chiare e rigorose in quest'ambito renderà possibile attribuire a tali fondi, in presenza delle condizioni prescritte, il cosiddetto «passaporto» europeo, consentendo ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) residenti in uno Stato membro di commercializzare i propri fondi anche in altri Stati membri.
  Ricorda che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
  Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.
  In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi.
  La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il beneficio della commercializzazione transfrontaliera (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli investitori professionali, dopo una semplice notifica alle rispettive autorità di vigilanza. In tal modo, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi off-shore).
  Entro il 22 luglio 2014, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – European Securities and Markets Authority) i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio e ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto legislativo, è stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. di delegazione europea Pag. 1642013 (Legge n. 96 del 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/61/UE.
  Il predetto articolo 12 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. In linea generale le norme di delega sono volte a consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FIA in Italia.
  Gli articoli da 1 a 7 dello schema apportano un'ampia serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
  Oltre ad aggiornare le definizioni recate dal TUF, al fine di renderle più simili alla disciplina europea, ferme restando le specificità della normativa nazionale (società di investimento e gestori italiani), lo schema di decreto modifica in termini organici la struttura del Titolo III dello stesso TUF (relativo alla gestione collettiva del risparmio), prevedendo una suddivisione delle norme sulla gestione collettiva del risparmio secondo le seguenti macro aree:
   1) soggetti autorizzati e attività esercitabili; in particolare viene previsto che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio sia riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF (società di investimento a capitale fisso che gestiscono FIA), alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano;
   2) disciplina dei soggetti autorizzati (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF in gestione esterna, strutture master-feeder, fusione e scissione);
   3) operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri;
   4) commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;
   5) obblighi supplementari per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo; 6) disciplina del depositario.

  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca le modifiche alla parte I (Disposizioni comuni) del TUF, inserendovi nuove definizioni.
  Il comma 3 dell'articolo 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-quinquies, il quale individua le autorità nazionali competenti nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai regolamenti UE.
  L'articolo 2 contiene le modifiche alla parte II (relativa alla disciplina degli intermediari), titolo I (Disposizioni generali), del TUF. In particolare le modifiche apportate dal comma 1 attribuiscono alle autorità di vigilanza, segnatamente alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, un potere di intervento per evitare che i limiti massimi di leva finanziaria fissati dai GEFIA per i FIA italiani riservati che gestiscono siano tali da poter creare rischi sistemici.
  L'articolo 3 contiene le modifiche alla parte II, titolo II (Servizi e attività d'investimento), del TUF. In particolare, ai sensi del comma 3, in tema di offerta fuori sede, i nuovi soggetti (SICAF, GEFIA UE e non UE) sono inclusi tra coloro i quali sono abilitati a promuovere e collocare fuori sede strumenti finanziari e servizi e attività d'investimento (al pari delle SGR, delle SICAV e delle società di gestione UE).
  L'articolo 4 contiene le modifiche alla parte II, titolo III del TUF, relativo alla disciplina della Gestione collettiva del risparmio. In particolare il comma 1, inserendo un nuovo articolo 32-quater nel TUF, prescrive che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano. Pag. 165
  Il comma 2 inserisce nel TUF nuovo capo I-bis, contenente la disciplina dei soggetti autorizzati.
  Le modifiche apportate all'articolo 35 del TUF dal comma 4 prevedono due distinte sezioni dell'albo delle SGR: una per le società autorizzate a gestire OICVM e una per le società autorizzate a gestire FIA. L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia che rilascia le autorizzazioni.
  I nuovi articoli da 35-bis a 35-undevicies del TUF, inseriti dal comma 5, disciplinano le SICAV e le SICAF, con un modello unitario e con differenze limitate.
  Il nuovo articolo 35-undecies prevede un regime agevolato per i GEFIA che gestiscono portafogli di FIA le cui attività non superano determinate soglie (de minimis).
  Il capo II (OICR italiani), introdotto dal comma 6, reca, in primo luogo, al novellato articolo 36 del TUF, principi generali che disciplinano i fondi comuni di investimento, che sono stati adeguati alla nuova normativa europea per quanto riguarda la delega di funzioni e le attività esercitabili da parte dei gestori nonché i compiti del depositario. Rimane invariata la responsabilità del gestore e la segregazione patrimoniale del fondo.
  Il novellato articolo 38 del TUF disciplina le SICAV e le SICAF che designano un gestore esterno e che pertanto non possono essere destinatari delle norme di condotta sulla gestione collettiva, applicabili solo ai gestori.
  Al novellato articolo 40 sono quindi previste norme in materia di autorizzazione – rilasciata dalla Banca d'Italia – e regole di funzionamento delle strutture master-feeder (madre – figlia), mentre i nuovi articoli 40-bis e 40-ter del TUF regolamentano le fattispecie di fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio, anch'esse soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.
  Il capo II-bis del TUF disciplina l'operatività transfrontaliera dei gestori. In tale ambito il novellato articolo 41 disciplina l'operatività transfrontaliera delle SGR, prevedendo che le SGR italiane possono prestare negli Stati UE e non UE le attività previste dalle direttive europee per le quali sono state autorizzate.
  Ai sensi del nuovo articolo 41-quater, se un GEFIA non UE sceglie l'Italia come Stato di riferimento per gestire FIA italiani e FIA UE o commercializzare nell'UE i FIA da essa gestiti, deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia.
  Il capo II-ter del TUF (articoli da 42 a 44) disciplina la commercializzazione di OICR che può riguardare: OICVM UE; FIA riservati; FIA non riservati, i quali quindi possono essere commercializzati a investitori al dettaglio.
  Il nuovo capo II-quater del TUF (articoli 45 e 46) disciplina gli obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti.
  Il novellato articolo 47, comma 2, del TUF stabilisce che l'incarico di depositario può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte di Banca d'Italia, ovvero banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento. Non è invece ammessa la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia.
  L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla parte II, titolo IV del TUF, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari, al fine di inserire in tale ambito i nuovi intermediari nazionali e extracomunitari previsti dalla direttiva 2011/61/UE, nonché per apportare alcune correzioni di formulazione.
  L'articolo 6 contiene le modifiche alla parte IV (relativa alla disciplina degli emittenti), titolo II (concernente l'appello al pubblico risparmio), del TUF.
  In particolare, i commi da 2 a 5 modificano gli articoli 94, 98, 98-ter e 98-quater, relativi all'offerta al pubblico di OICR, per consentire una maggiore tutela dell'investitore al dettaglio.
  L'articolo 7 contiene modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni amministrative), Pag. 166del TUF, volte ad estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE.
  L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi alla nuova disciplina del depositario prevista dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF, sostituiti dall'articolo 4 dello schema di decreto.
  Gli articoli da 9 a 15 sono volti a dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.
  In particolare, l'articolo 9, al comma 1, estende alle SICAF che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare.
  L'articolo 10 modifica l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al fine di aggiornare le disposizioni relative alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici alle nuove norme introdotte nel TUF.
  L'articolo 11 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 (la quale istituisce e regola i Fondi comuni di investimento mobiliare) al fine di disciplinare in un unico articolo il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a tutte le tipologie di OICR di diritto estero, ad esclusione dei fondi e delle SICAF immobiliari, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, i quali possono investire in beni anche diversi dagli strumenti finanziari.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 73 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della 917 del 1986), relativo alla definizione dei soggetti passivi Repubblica n. IRES, per aggiornarlo inserendovi la nuova definizione di OICR immobiliari, la quale comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, le quali hanno il medesimo regime fiscale dei predetti fondi.
  L'articolo 13 modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi che consente alle SGR italiane di istituire e gestire fondi immobiliari all'estero in regime di libera prestazione dei servizi.
  L'articolo 14 reca talune norme di coordinamento per adeguare alcune disposizioni tributarie vigenti alle modifiche apportate dallo schema di decreto.
  L'articolo 15 reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi del TUF attualmente vigenti (regolamenti di Banca d'Italia e CONSOB, regolamento del Ministero dell'economia e delle 228/1999) continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione.
  L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Pag. 167

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, evidenzia come lo schema di decreto è diretto ad assicurare l'interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali, affinché l'imputato di lingua straniera che non conosca l'italiano sia messo in condizione di partecipare consapevolmente al processo, in attuazione della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96/2013) per il recepimento della direttiva 2010/64/UE.
  Ricorda che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 27 ottobre 2013 e che, conseguentemente, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva.
  La direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010 – già inserita nel disegno di legge comunitaria 2010 e 2011 – individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell'Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo.
  La direttiva costituisce la prima misura della c.d. Tabella di marcia di Stoccolma (Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali). Le ulteriori tappe sono costituite dalla direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014) e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (termine di recepimento 16 novembre 2015). Entrambe le direttive – insieme alla 2010/64/UE sull'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali – sono comprese tra quelle da attuare in base alla legge di delegazione europea 2013 (n. 96/2013). Tutte e tre recano disposizioni su interpretazione e traduzione.
  Per quanto concerne il recepimento di questa direttiva nell'ordinamento italiano ricorda che l'articolo 111, terzo comma, della Costituzione afferma che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia «assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo». Si tratta di una delle manifestazioni del principio del giusto processo regolato dalla legge, attraverso cui si deve attuare la giurisdizione (primo comma dell'articolo 111 Cost.) e, più in generale, del diritto inviolabile di difesa in ogni stato e grado del procedimento (articolo 24, secondo comma, Cost.).
  Ricorda inoltre che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – stabilisce che ogni accusato ha diritto «a essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende e in maniera dettagliata, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta», nonché di «farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza». Identica disposizione è contenuta inoltre nell'articolo 14, terzo comma, lettera a), del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (patto firmato il 19 dicembre 1966 a New York e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.)
  Il codice di procedura penale, agli articoli 143-147, riconosce il diritto per l'imputato (e l'indagato) che non conosce la lingua italiana di «farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa», mentre l'articolo 109. disciplina, a pena di nullità, la lingua degli atti.
  Il diritto all'interprete nell'ambito di un processo penale costituisce quindi una condizione indispensabile per porre in essere un diritto fondamentale dell'imputato, quello alla difesa e alla «parità fra le parti».
  Ricorda infine che, ad eccezione del caso in cui l'imputato benefici del patrocinio a spese dello Stato, le spese per l'interpretariato e la traduzione sono anticipate dall'Erario e, in caso di condanna, Pag. 168sono recuperate (articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia), come le altre spese ripetibili.
  A questo proposito segnala che dall'analisi di impatto della regolamentazione che accompagna lo schema di decreto legislativo non risultano dati generali sulle dimensioni del fenomeno. Attualmente da un'analisi a campione riferita agli uffici delle Procure della Repubblica di Bologna, Roma, Napoli, Palermo, le spese per interpreti e traduttori risultano pari al 5 per cento circa dell'importo complessivo per le spese sostenute per gli ausiliari del magistrato. Per il futuro non è possibile prevedere il numero dei procedimenti che necessiteranno della nomina di interpreti o traduttori, in via presuntiva si ipotizza che le spese possano raggiungere il 10 per cento del totale delle spese per gli ausiliari del giudice.
  Prima di passare all'esame del contenuto dell'atto, ritiene opportuno segnalare in via preliminare la necessità che il contenuto dello schema in esame sia coordinato con le prossime disposizioni di attuazione delle direttive sopra richiamate (direttiva 2012/13/UE e direttiva 2012/29/UE) che recano ulteriori disposizioni concernenti interpretariato e traduzione.
  Lo schema di decreto si compone di 4 articoli.
  L'articolo 1 modifica due articoli del codice di procedura penale: all'articolo 104 sui colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare viene aggiunto un nuovo comma 5 secondo cui l'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti; l'articolo 143 viene sostituito, introducendo le seguenti innovazioni:
   il diritto dell'imputato che non conosce la lingua italiana all'assistenza gratuita di un interprete è indipendente dall'esito del procedimento e riguarda espressamente anche lo svolgimento delle udienze cui prende parte (comma 1); la modifica è connessa a quella al testo unico sulle spese di giustizia, che esclude dalle spese ripetibili quelle per interpreti e traduttori (v. ultra, articolo 3 dello schema);
   tale diritto è esteso espressamente anche alle comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare un'istanza o una memoria nel corso del procedimento (comma 1);
   negli stessi casi, l'autorità procedente deve disporre la traduzione scritta di una serie di atti, entro un termine congruo, in modo da consentire l'esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa (comma 2);
   il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico (comma 3); non è previsto espressamente che nei casi del comma 3 si tratti di traduzione scritta;
   l'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria (comma 4);
   oltre all'interprete, anche il traduttore deve essere nominato anche quando il giudice, il p.m. o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (comma 5);
   la nomina del traduttore è regolata dagli artt. 144 ss. del titolo IV (che già disciplinano l'attività dell'interprete, ad esempio con riguardo alle incompatibilità e agli obblighi professionali).

  In proposito segnala che lo schema non prevede, secondo quanto indicato nelle premesse della direttiva al n. 22, che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell'imputato ovvero in altra lingua, purché non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva.Pag. 169
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica le disposizioni di attuazione del c.p.p.. Le modifiche paiono essere dirette a rafforzare la qualità dell'assistenza linguistica, in linea con le indicazioni di cui alla direttiva. Le modifiche apportate sono le seguenti:
   sono integrate con il richiamo all'interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall'albo dei periti presso ogni tribunale;
   è modificata la disciplina sulla formazione e revisione dell'albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

  L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il testo unico delle spese di giustizia, precisando che sono escluse dalle spese ripetibili quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati nei casi previsti dall'articolo 143 c.p.p.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dal decreto (euro 6.084.833,36 ogni anno), si provvede per il triennio 2014-2016 a carico del fondo di rotazione (articolo 5 della legge 183/1987), istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per l'attuazione delle politiche comunitarie (comma 1).
  Dal 2017, agli oneri si provvede mediante la riduzione delle spese modulabili nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 2).
  Il Ministero della giustizia dovrà monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione del decreto e, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze. Quest'ultimo dovrà a sua volta provvedere, con decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili previste in base alla legge di contabilità.
  Segnala infine che lo schema di decreto non prevede esplicitamente che la nuova disciplina si applichi anche ai procedimenti per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, secondo quanto disposto dall'articolo 2, par. 7, della direttiva. Resta quindi da valutare se sia sufficiente a tale riguardo il rinvio al c.p.p. e alle leggi complementari, in quanto compatibili, contenuto nell'articolo 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, o se non sia opportuno inserire un'esplicita previsione in merito, anche al fine di garantire compiutezza al provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 15.10.

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali».
COM(2013)565 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Pag. 170

  Michele BORDO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di documento finale, sul quale invita i colleghi ad esprimersi.

  Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e il documento finale formulato, che condivide. Riterrebbe tuttavia opportuno inserire una ulteriore osservazione volta a sottolineare la necessità che i rapporti bilaterali, certamente positivi, debbono tuttavia avvenire in una prospettiva di uguaglianza tra i 28 Stati membri e che la Commissione assicuri, sia ai fini della interlocuzione con ciascuna assemblea nell'ambito del dialogo politico sia nelle altre forme di raccordo, quali le visite di commissari europei, il pieno rispetto della parità tra i Parlamenti nazionali dell'Unione europea.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al relatore la possibilità di rendere maggiormente incisive alcune delle osservazioni formulate – con particolare riferimento alle osservazioni di cui alle lettere g) e h), trasformandole in condizioni.

  Paola CARINELLI (M5S) con riferimento all'intervento della collega Galgano sottolinea come sia ormai evidente a tutti che L'Italia non conti nulla in ambito europeo; il Governo dovrebbe farsi valere, ma così come non lo ha fatto nella scorsa legislatura non intende farlo nemmeno in questa.
  Diversa è la visione dell'Europa proposta dal M5S.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, ritiene accoglibile la proposta avanzata dal collega Prataviera, come anche il suggerimento dell'onorevole Galgano, che condivide pienamente. Precisa che il tema in discussione non è il rapporto tra Governo e Istituzioni europee, bensì quello tra Commissione europea e Parlamenti nazionali. L'obiettivo perseguito è quello del dialogo politico, rispetto al quale appare opportuno ribadire un principio di equità.
  Sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, formula pertanto una nuova proposta di documento finale (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità».
COM(2013)566 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dalla relatrice, che invita a valutare la possibilità alla inserire una ulteriore condizione, volta a sottolinearla necessità di soddisfare quanto prima la crescente necessità di intensificare ulteriormente i rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali al fine di assicurare la partecipazione popolare nel rispetto del principio democratico, quindi di comprovare l'efficacia delle interazioni registrate che risultano prive di significato laddove i cittadini non sentono rappresentate le proprie istanze.

  Michele BORDO, presidente, sottolinea come il rilievo proposto faccia riferimento ai rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali e avrebbe più opportunamente potuto essere valutato nell'ambito dell'esame della Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali, della quale la Commissione ha testé concluso l'esame.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) valuta positivamente la considerazione formulata Pag. 171dal M5S poiché ritiene che anche in tema di sussidiarietà la possibilità di consultazioni online non possa che essere ritenuta una lodevole iniziativa.

  Maria IACONO (PD), relatore, pur convenendo con le valutazioni del Presidente, in considerazione del principio di sussidiarietà quale criterio di valutazione modulatorio, ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata dai colleghi del M5S.
  Formula pertanto una nuova proposta di documento finale (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.25.

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