CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 101

RISOLUZIONI

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che il deputato Dario Nardella ha cessato di fare parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Simona Bonafè.

7-00151 Mucci: Sostegno alla produzione di veicoli elettrici e di kit di riconversione elettrica dei veicoli.
(Discussione e rinvio).

  Mara MUCCI (M5S) illustra la risoluzione in titolo, sottolineando in particolare la necessità di sostenere le imprese in tutte le attività che favoriscono le sviluppo e la diffusione di veicoli a basse emissioni e l'opportunità di procedere alla riconversione elettrica o ibrida dei mezzi pubblici e privati.

  Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Pag. 102

7-00211 Mucci: Utilizzo dei fondi europei per gli anni 2014-2020.
(Discussione e rinvio).

  Mara MUCCI (M5S) illustra la risoluzione in titolo volta a impegnare il Governo, nell'ambito dell'utilizzo dei fondi europei per gli anni 2041-2020, sullo sviluppo di dorsali cicloturistiche sul territorio nazionale in conformità a quanto previsto dal piano della Commissione europea EuroVelo.

  Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CEE e la direttiva 1999/44/CE e abroga la direttiva 85/577/CEE e la direttiva 97/7/CE.
Atto n. 59.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio sul provvedimento in esame.
  Ricorda che nella seduta del 9 gennaio la relatrice Mariano ha presentato la sua proposta di parere, riformulata secondo la richiesta del rappresentante del Governo, e che si sono svolti interventi nel merito del provvedimento.

  Elisa MARIANO (PD), relatore, sottolineato che il parere proposto rappresenta la sintesi delle istanze provenienti dai deputati dei diversi gruppi e dal rappresentante del Governo, esprime soddisfazione per il lavoro svolto e ringrazia i colleghi per la positiva collaborazione.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 133/13: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo osservando preliminarmente che reca disposizioni non direttamente riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione.
  L'articolo 1 abolisce la seconda rata IMU per l'anno 2013 per una serie di Pag. 103immobili indicati dalla disposizione, salvo l'obbligo di versamento di una quota di imposta dovuta per il 2013, nei comuni che hanno deliberato aumenti rispetto all'aliquota di base.
  In particolare, la seconda rata IMU non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:
   a) abitazioni principali e assimilati; da tale previsione sono esclusi i fabbricati di lusso (di particolare pregio e valore, categoria catastale A/1; abitazioni in villa, categoria catastale A/8; castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico, categoria catastale A/9);
   b) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   c) l'immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e di polizia e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
   d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
   e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

  Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi, rispettivamente, da quelli individuati dalla citate lettere d) ed e) del comma 1, l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica. La seconda rata IMU è dunque dovuta sui terreni agricoli posseduti e condotti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, nonché dai fabbricati rurali non strumentali che non costituiscono abitazione principale del contribuente.
  Ai sensi del comma 9, la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento ai seguenti immobili equiparabili dai comuni all'abitazione principale:
   l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
   le unità immobiliari e relative pertinenze non «di lusso» concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

  Nonostante l'abolizione della seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, ai sensi del comma 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, il contribuente è tenuto a versare una quota (40 per cento) dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per la «prima casa» deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali. Il comma 3 reca disposizioni finalizzate ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata disposta dal comma 1, stanziando a tal fine risorse pari a 2.164 milioni di euro per l'anno 2013, di cui 2.076 milioni per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna e 87 milioni per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Pag. 104di Bolzano. Per quanto concerne invece i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del comma 8 il minor gettito IMU è invece compensato attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, per complessivi 86 milioni, nelle misure indicate nell'allegato A. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2014, la determinazione a conguaglio del contributo compensativo, per l'importo di 348 milioni, quale risultante dalla differenza tra le risorse complessivamente stanziate dal comma 3 (2.164 milioni) e quelle distribuite a ciascun comune con il comma 4 (1.729 milioni) e con il comma 8 (86 milioni). Il comma 11 autorizza i comuni beneficiari dei trasferimenti compensativi di ristoro ad ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013. Il comma 12, in considerazione delle possibili carenze di liquidità che potrebbero insorgere nei comuni a seguito dell'applicazione delle disposizioni appena illustrate, incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi. I relativi maggiori oneri per interessi a carico dei comuni sono rimborsati dal Ministero dell'interno nel limite massimo di 3,7 milioni di euro. Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014. Al riguardo, segnala come una disposizione di analogo tenore è contenuta nell'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità 2014, ai sensi del quale, però, la sanatoria è condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per l'anno 2014 (16 giugno 2014). L'articolo 2 detta disposizioni in materia di acconti di imposta. In particolare, il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Il comma 2 prevede, nei confronti degli stessi soggetti interessati dalla disposizione di cui al comma 1 (enti creditizi, finanziari e assicurativi e la Banca d'Italia), per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, un'addizionale dell'aliquota IRES di 8,5 punti percentuali. Pertanto, per tali soggetti l'aliquota ordinaria IRES del 27,5 per cento sarà innalzata al 36 per cento. Il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale di cui, rispettivamente, agli articoli 117 e 115 del TUIR. Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, prevedendo che essa sia versata entro il 10 dicembre 2013. Il comma 5 prevede che i soggetti i quali applicano l'imposta sostitutiva sul regime del risparmio amministrato (si tratta dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, nei caso in cui i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e società di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti ministeriali) sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nel periodo gennaio-novembre dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013 (ai sensi della quale, qualora il gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità Pag. 105amministrativo-contabile, previsto dagli articoli 13 e 14 dello stesso decreto-legge n. 102 sia inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, stabilisce con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla direttiva del Consiglio 2008/118/CE).
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, soprattutto semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In particolare, il comma 1, ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, nonché, a seguito delle integrazioni apportate al Senato, allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, si applichino le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento. La ratio complessiva del comma 1 è quella di agevolare la dismissione di immobili pubblici caratterizzati dalla carenza di un titolo edilizio «ordinario» e da una conseguente situazione di non conformità edilizia. A tal fine, si intende consentire all'acquirente dell'immobile di usufruire della possibilità di sanare le irregolarità edilizie – nei limiti delle previsioni di sanabilità – successivamente al trasferimento, con impatto positivo sul valore degli immobili. Il comma 2 interviene sulla disciplina della dismissione in blocco di immobili pubblici ai sensi del già citato articolo 11-quinquies del decreto-legge n. 203 del 2005, apportando alcune modifiche al comma 1. In particolare, la lettera a) del comma introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. La lettera b) estende il meccanismo di dismissione individuato dal citato articolo 11-quinquies agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere; con tale delibera si conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco. Nel corso dell'esame al Senato la norma è stata integrata prevedendo inoltre il divieto di alienazione di immobili attraverso la procedura richiamata alle società la cui struttura non consente l'identificazione di soggetti (persone fisiche o società) che ne detengono la proprietà o il controllo. La norma specifica che l'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari. Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, inserisce un nuovo articolo 33-ter nel decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, con riferimento ai fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e a quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, prevede che essi operano sul mercato in regime di libera concorrenza. In sostanza, la novella specifica che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza. Il comma 2-ter, inserito anch'esso dal Senato, aggiunge un nuovo comma 1-bis nell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale ha previsto una nuova disciplina di alienazione, in via prioritaria ai giovani agricoltori, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali; in alternativa alla vendita si Pag. 106potrà disporre la locazione dei terreni. In tale ambito la novella prevede che il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014. I commi da 2-quater a 2-septies, inseriti durante l'esame al Senato, prevedono che i Ministeri interessati individuino e comunichino all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato, ai fini della sospensione delle eventuali procedure di dismissione o conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Al riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2014 ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dal 1o gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge), dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui. L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 ribadisce che la Banca d'Italia è:
   istituto di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto – legge n. 375 del 1936 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
   banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 43 del 1998 e dell'articolo 19 della legge n. 262 del 2005);
   autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.

  Inoltre, la norma ribadisce che la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, analogamente a quanto previsto per la BCE dall'articolo 282, paragrafo 3, del Trattato UE.
  Il comma 2 autorizza la Banca d'Italia ad aumentare il proprio capitale, mediante utilizzo delle riserve statutarie, all'importo di 7,5 miliardi di euro. Il comma 3 fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale. Il comma 4, modificato durante l'esame al Senato, individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto. Si tratta in particolare di:
   banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; nella formulazione originaria del decreto, si consentiva la partecipazione anche alle banche con la sola sede legale italiana, nonché a quelle aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;
   imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
   fondazioni bancarie di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 153 del 1999;
   enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia.

  Rispetto alla norma vigente, è introdotta la possibilità di partecipazione da parte dei fondi pensione (istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005): rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, le modifiche al Senato hanno invece escluso la possibilità di partecipare al capitale per i fondi pensione Pag. 107istituiti in UE ai sensi dell'articolo 15-ter dello stesso decreto legislativo n. 252 del 2005. La norma chiarisce altresì che tutte le banche possono partecipare al capitale dell'Istituto, mentre in precedenza solo le banche succedute nelle posizioni giuridiche delle aziende creditizie considerate dalla legge n. 375 del 1936 (casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale) risultavano pienamente legittimate al possesso delle quote. Il comma 4-bis, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, dispone che, ove le banche e le imprese di assicurazione partecipanti al capitale della Banca d'Italia dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia, si procederà alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti dalle norme, con sospensione del relativo diritto di voto fino alla vendita delle predette. Di conseguenza, a seguito delle modifiche apportate al Senato, viene esclusa – rispetto al testo originario del decreto-legge – la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca. Ai sensi del comma 5, anch'esso modificato al Senato, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento (il testo originario del decreto – legge indica un limite del 5 per cento) né direttamente né indirettamente. Il comma 6, modificato al Senato, consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal comma 5. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Tali operazioni sono autorizzate dal consiglio superiore, con il parere favorevole del collegio sindacale; sono effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4; sono realizzate con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e, per effetto delle modifiche apportate al Senato, la salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Il comma 6-bis, inserito dal Senato, prevede che la Banca d'Italia riferisca annualmente al Parlamento in merito alle operazioni di partecipazione al suo capitale.
  L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio superiore della Banca d'Italia non abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto (si tratta, in sostanza, delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge). Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.
  L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, reca abrogazioni e norme di coordinamento, alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto – legge, nonché disposizioni concernenti il nuovo assetto e la governance della Banca d'Italia. In particolare, il comma 1 sostituisce l'articolo 114 del regio decreto n. 204 del 1910, che disciplina la partecipazione del governo alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio della Banca d'Italia. Il comma 2 abroga una serie di disposizioni che risultano incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina della Banca d'Italia dagli articoli 4 e 5. Tra le norme abrogate si segnala in specie l'articolo 115 del regio decreto n. 204 del 1910, concernente il potere del Ministro dell'economia di sospendere ed annullare direttamente una Pag. 108deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio ritenuta contraria alle leggi, agli statuti e ai regolamenti.
  I commi 3 e 4 abrogano, fra l'altro, il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, ai sensi del quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia non aveva ingerenza nella materia devoluta dall'articolo 1 al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (ossia in materia di tutela del risparmio, in materia di esercizio della funzione creditizia e in materia valutaria).
  Il comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal decreto – legge, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 43 del 1998, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore (ovvero entro il 30 maggio 2014). La norma esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario. Il comma 6, al fine di costituire un mercato per le quote della Banca d'Italia, dispone che i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) devono trasferire le relative quote, ove già non incluse, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione (portafoglio di trading), ai medesimi valori di iscrizione. Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d) (rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Ai sensi del comma 6-ter, anch'esso introdotto dall'altro ramo del Parlamento, si anticipa l'entrata in vigore del novellato Statuto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2013 (in luogo dell'ordinario termine di vacatio legis del 15 gennaio 2014), disponendo contestualmente che il bilancio per l'anno 2013 della Banca sia redatto secondo le relative disposizioni.
  L'articolo 7 reca alcune disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) e e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013). La norma precisa che gli incrementi di accisa previsti dalle citate lettere e-bis) ed e-ter) si riferiscono alle aliquote di accisa come rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Conseguentemente l'accisa sui predetti prodotti si applicherà nelle seguenti misure:
   a) dal 1o marzo 2014:
    birra: euro 2,77 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 80,71 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 942,49 per ettolitro anidro;
   b) dal 1o gennaio 2015:
    birra: euro 3,04 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 88,67 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 1.035,52 per ettolitro anidro.

  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge, quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, ai quali si fa fronte a valere sulle maggiori entrate derivanti dallo Pag. 109stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.
  L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento (il 30 novembre 2013).
  Nell'anticipare in questa sede, le osservazioni che intende formulare nella proposta di parere, ricorda innanzitutto le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, ed al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.
  Rinnova, altresì, le osservazioni di cui al parere espresso dalla X Commissione in merito alla legge di stabilità per il 2014 con cui si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sottolinea, in particolare, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti.
  Valuta inoltre positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di dismissione di immobili pubblici, tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla legge di stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, «anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo».
  Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 4 concernenti il capitale della Banca d'Italia rileva che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi Nell'anticipare in questa sede, le osservazioni che intende inserire nella proposta di parere che si accinge ad elaborare ricorda innanzitutto le considerazioni già formulate dalla Commissione – nell'ambito dei pareri espressi in merito al decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 ed al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – circa l'impatto della tassazione a carico degli immobili strumentali delle imprese e circa la conseguente necessità di una ampia deducibilità dell'IMU relativa a detti immobili ai fini della determinazione del reddito d'impresa e dell'IRAP.
  Rinnova, altresì, le osservazioni di cui al parere espresso dalla X commissione in merito alla Legge di Stabilità per il 2014 con cui si sollecitava la valutazione della possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, misura successivamente destinata a ridursi, a regime, al 20 per cento.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di acconti di imposte di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame sottolinea, in particolare, l'esigenza di una urgente normalizzazione di un regime di anticipo d'imposta ormai superiore al totale complessivo dell'imposta stessa, nonché la criticità di ogni ulteriore aggravio della fiscalità gravante sui carburanti.
  Valuta inoltre positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3 in materia di dismissione di immobili pubblici tanto ai fini dell'attuazione del programma di cessione di detti immobili di cui alla Legge di Stabilità per il 2014, quanto ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici oggetto di dismissione, come prevede il comma 1 del richiamato articolo novellato nel corso dell'esame al Senato, «anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo».Pag. 110
  Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti il capitale della Banca d'Italia rileva che le motivazioni dell'intervento in materia trovano origine nella significativa crescita – determinatasi a seguito dei processi di concentrazione bancaria che si sono sviluppati a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale dell'Istituto detenuta dai principali gruppi bancari, crescita tale da sollecitare una più equilibrata distribuzione fra i partecipanti delle quote rappresentative di un patrimonio di pubblico interesse a conferma e ad ulteriore presidio dell'indipendenza dell'Istituto, nonché nell'opportunità di un conclusivo chiarimento sull'estensione dei diritti economici dei quotisti, escludendo che essi possano vantarne sulla totalità delle riserve della Banca, poiché la parte maggiore dei suoi redditi e del suo patrimonio derivano dal potere di signoraggio, attribuito dalla legge a Banca d'Italia in regime di monopolio e di cui, dunque, è lo Stato italiano il beneficiario finale. Ritiene inoltre che il nuovo ammontare del capitale risulta congruo con le conclusioni del rapporto sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale della Banca d'Italia, redatto da una commissione di esperti indipendenti e reso pubblico il 9 novembre 2013. Giudica, altresì, coerenti con le conclusioni del richiamato rapporto:
   la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 4, che fissa un tetto massimo ai dividendi, corrisposti annualmente, pari al 6 per cento del capitale;
   la disposizione di cui al comma 4, che individua le categorie di investitori istituzionali che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto in banche ed imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, in enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, in fondi pensione istituiti in Italia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005 e ciò a seguito delle modifiche apportate dal Senato che – modificando il testo originario della norma – hanno escluso la possibilità che banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea partecipino al capitale della Banca;
   la disposizione di cui al comma 5, anch'esso modificato al Senato, in ragione della quale ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente, contestualmente prevedendo la sterilizzazione dei diritti di governance ed economici per la parte detenuta in eccesso rispetto a tale limite;
   la disposizione di cui al comma 6 con cui si riconosce alla Banca d'Italia la facoltà di acquistare temporaneamente le proprie quote al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo.

  Ritiene in conclusione di formulare alla Commissione di merito le seguenti osservazioni.
  Innanzitutto invita la Commissione a individuare le più opportune modalità per il coordinamento normativo tra le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, che escludono l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU, ove la differenza venga versata entro il termine del 24 gennaio 2014, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 728, della legge di stabilità per il 2014, ove analoga sanatoria è invece condizionata al versamento della differenza entro il termine di versamento della prima rata IMU dovuta per il 2014. Invita inoltre la Commissione di merito ad approfondire la questione della compatibilità con i Trattati europei dell'esclusione di banche, assicurazioni e fondi pensione di Stati membri dell'Unione europea dalla partecipazione al capitale della Banca d'Italia. Ritiene altresì che la Commissione di merito debba verificare, anche sulla scorta del parere della Banca Centrale Europea del 27 dicembre 2013, la piena conformità del Pag. 111processo di ricapitalizzazione di Banca d'Italia al quadro prudenziale ed al sistema contabile dell'Unione, con particolare riferimento alle regole di riclassificazione degli strumenti finanziari. Invita infine la Commissione di merito ad approfondire le condizioni di inclusione nel calcolo del patrimonio di vigilanza delle banche delle plusvalenze conseguite e non realizzate derivanti, a seguito del processo di riforma, da partecipazioni nel capitale di Banca d'Italia classificate, come nuovi strumenti finanziari, tra le attività valutate al fair value.

  Ignazio ABRIGNANI, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

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