CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 91

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 15 gennaio 2014.

D.L. 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885-A Governo.

  Il Comitato dei Nove si è svolto dalle 9 alle 9.15 e dalle 15.30 alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.30.

D.L. 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.

(Alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla Commissione di merito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013 approvato dal Governo alla fine di novembre dello scorso anno. Come è noto, il decreto-legge ha come oggetto la revisione della normativa sulla tassazione delle immobili – a partire dall'abolizione della seconda rata IMU dovuta per l'anno 2013 –, la modifica della disciplina in materia di alienazione di immobili pubblici e, infine, una serie di disposizioni normative sulla Banca d'Italia.
  Fa presente che, pur considerando il rilievo delle norme in materia di tassazione Pag. 92degli immobili, che tanta parte del dibattito politico hanno occupato negli ultimi mesi e che indirettamente incidono anche sulla situazione e sulle prospettive del mercato immobiliare e del settore economico dell'edilizia, si limiterà a riferire sulle norme contenute all'articolo 3 del decreto-legge dirette a facilitare il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quello dello Stato, ma anche quello degli enti territoriali.
  Al riguardo, osserva in via generale che l'articolo 3 del provvedimento detta disposizioni dirette a semplificare la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco degli immobili pubblici, anche in vista del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dalle legge di stabilità per il 2014 che ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che dovrà consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
  Più in dettaglio, fa presente che il comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge in esame dispone che alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consentono la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.
  Al riguardo, ricorda che l'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, ha dettato disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici, la cui alienazione è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. In base alla norma il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto dirigenziale, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, autorizza l'Agenzia del demanio a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ovvero a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico.
  Con la norma in esame si prevede che all'alienazione di tali immobili è possibile applicare l'articolo 40, sesto comma, della legge n. 47 del 1985, secondo il quale qualora l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, può essere presentata domanda di sanatoria.
  Ricorda altresì che la stessa norma è stata modificata nel corso dell'esame al Senato al fine di chiarire che essa persegue anche la finalità di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo.
  Il successivo comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame interviene quindi sulla citata disciplina della dismissione in blocco di immobili pubblici, apportandovi alcune modifiche.
  In particolare, la lettera a) del comma 2 introduce la possibilità per l'Agenzia del demanio, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, di vendere a trattativa privata (anche in blocco), anche i beni immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico. Al riguardo, osserva che tale precisazione normativa sull'uso prevalentemente non abitativo dovrebbe consentire di superare criticità emerse nei casi in cui l'immobile sia adibito ad uso non abitativo ma comprenda, ad esempio, locali adibiti a custodia o foresteria (quali caserme dimesse presidiate da un addetto alla custodia che vi alloggia).
  La successiva lettera b) estende invece il meccanismo di dismissione individuato dall'articolo 11-quinquies citato agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede, pertanto, che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera (articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008) gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.Pag. 93
  Evidenzia che, recependo la norma in esame, il decreto 20 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze ha autorizzato la provincia di Torino, i comuni di Torino, Venezia, Verona e Firenze e la Regione Lombardia a vendere gli immobili individuati dalle delibere assunte dagli stessi enti. Le procedure di vendita devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2013, previa verifica da parte Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo sull'eventuale valore storico dei beni.
  Al riguardo, fa anzitutto presente che il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso di un'audizione al Senato il 13 dicembre 2013, ha affermato che con la norma in esame risulterà favorita la dismissione di immobili da parte degli enti territoriali, che potranno così contribuire al consolidamento dei conti pubblici. La norma, peraltro, non introduce una deroga generalizzata alle ordinarie procedure previste dalla normativa contabile, in quanto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze assicura che il ricorso alla trattativa privata avvenga nel rispetto dei limiti procedurali stabiliti per legge.
  Sottolinea, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato è stato previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi (persone fisiche o società) ne detiene la proprietà o il controllo. In particolare, l'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle suddette operazioni immobiliari è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Si prevede inoltre che, fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
  Si prevede, inoltre, che i fondi immobiliari gestiti dalla società Invimit SGR (società per azioni costituita con decreto del Ministero dell'economia del 19 marzo 2013 con il compito di istituire fondi – che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali – a cui conferire immobili pubblici), finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.
  Di notevole interesse appaiono, infine, i nuovi commi da 2-quater a 2-septies dell'articolo 3 del decreto-legge, inseriti anch'essi nel corso dell'esame al Senato, i quali prevedono che i Ministeri interessati, fra i quali il Ministero dell'ambiente, individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato.
  In particolare il comma 2-quater affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBAC) il compito di individuare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
  Analogamente il comma 2-quinquies assegna al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, i beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.
  Il comma 2-sexies prevede, poi, che i due Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti sopra descritti. In tal caso, entro e non oltre due mesi dal Pag. 94ricevimento della suddetta comunicazione, l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate.
  Il citato comma 2-septies del provvedimento specifica, tuttavia, che l'applicazione delle indicate norme a tutela della proprietà pubblica dei beni immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale, non deve comunque determinare una riduzione dell'introito finanziario complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione degli immobili pubblici.
  Auspica che si possa inserire nella proposta di parere in discussione un ulteriore correttivo che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze anche il compito di individuare, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato, i beni di rilevante interesse sociale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti alla loro riconversione al fine di soddisfare le pressanti esigenze abitative presenti nella comunità nazionale.
  In conclusione, auspica che sul provvedimento in esame la Commissione possa svolgere un dibattito costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di una proposta di parere sulla quale si possa registrare la più larga condivisione da parte dei gruppi di maggioranza e di opposizione.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.