CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 gennaio 2014
157.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
Emendamenti C. 362-A Madia.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento.

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  Matteo RICHETTI (PD), relatore, rileva che l'emendamento 2.100 della Commissione contenuto nel fascicolo n. 2 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
Emendamenti C. 1885-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.
  Richiama poi il contenuto dell'emendamento Tofalo 2.63, che stabilisce che per gli oneri di cui al comma 6 dell'articolo 2 «si deroga al pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione». In proposito – pur essendo chiaro il contrasto con le previsioni costituzionali dell'articolo 81 – fa presente che nel parere del Comitato tale aspetto non potrà essere rilevato, in considerazione del fatto che, in questa fase, allo stesso compete, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001, solo una valutazione concernente il rispetto del riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione.
  Considerato, peraltro, che nelle precedenti fasi dell’iter parlamentare alla I Commissione – e, quindi, al Comitato permanente per i pareri – compete una valutazione che investe tutti i profili relativi al rispetto delle previsioni costituzionali, auspica che tale asimmetria possa essere evidenziata – e risolta – nell'ambito della discussione delle modifiche regolamentari prevista in Assemblea per il mese di febbraio prossimo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Roberta AGOSTINI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01860 Dadone: Sull'attuazione della normativa anticorruzione.

  Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Sesa AMICI fa presente che risponderà all'interrogazione in titolo sulla base degli elementi forniti dal ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sottolineando il rilievo del lavoro finora svolto dalla Commissione sulla materia. Preannuncia ai presentatori che dalla risposta emergeranno Pag. 29elementi a suo avviso rassicuranti anche se forse non del tutto persuasivi rispetto al quesito posto.
  Risponde quindi all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta anche perché la nomina dei responsabili è solo il primo passo per l'attuazione delle previsioni della legge. Ricorda inoltre che la citata legge n. 190 del 2012 stabilisce che entro il 15 dicembre di ogni anno il dirigente individuato come responsabile pubblichi sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Fa presente che sul punto è stata pubblicata una nota del ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione che ha rinviato tale scadenza al mese di gennaio 2015.
  Comprende la complessità della procedura di nomina, ma sottolinea il disagio profondo per il Paese di trovarsi in una situazione così grave in relazione al fenomeno della corruzione.
  Rileva infine che, con riferimento ad alcuni responsabili finora nominati, occorrerebbe una valutazione più attenta su eventuali profili di conflitti di interesse, come nel caso dell'Istituto superiore di sanità.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo concernente recepimento della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.
Atto n. 47.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che sono pervenuti i rilievi della V Commissione sul provvedimento in esame.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, nel fare presente che la XIV Commissione ha espresso il proprio parere sull'atto in esame contenente alcune osservazioni di particolare interesse che intende approfondire, si riserva di formulare nella seduta di domani la proposta di parere relativa allo schema di decreto legislativo in titolo.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2014.

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  Francesco SANNA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), evidenziando che nelle premesse della stessa sono state sottolineate alcune questioni emerse nel corso del dibattito svolto in Commissione.
  Nel ricordare, in particolare, che il decreto ha aumentato a 60 giorni i termini vigenti per il rilascio del permesso di soggiorno e del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ha valutato positivamente i chiarimenti forniti, al riguardo, dal Governo che ha rilevato come tale ampliamento dei termini è legato alla necessità di informatizzare i titoli autorizzatori nonché alla decisione di unificare le due procedure di rilascio dei medesimi prevedendo, inoltre, un termine uniforme che si attesta, peraltro, sui tempi medi di rilascio del permesso di soggiorno elettronico da parte degli Uffici immigrazione.
  Osserva, inoltre, che, da tale ampliamento dei termini non deriva una compressione dei diritti del lavoratore straniero posto che, nelle more della definizione delle procedure di rilascio dei titoli autorizzatori, il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente in Italia e svolgere la propria attività lavorativa come stabilito dall'articolo 5, comma 9-bis del citato testo unico in materia di immigrazione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 15 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.50.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio LEONE (NCD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento, riservandosi di formulare successivamente una proposta di parere.
  In particolare l'articolo 1 al comma 1 stabilisce che per l'anno 2013, com’è noto, non è dovuta la seconda rata dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente – entro il 24 gennaio 2014, termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato – in misura pari al 40 per cento. Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.
  Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi da quelli individuati al comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.
  I commi successivi recano disposizioni finalizzate ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante Pag. 31dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, il comma 3 provvede a stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna – come disposto dal comma 4 – e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come disposto dal comma 8. Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.
  Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni. Al comma 7 è stabilito che qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014. Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.
  Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
  Passa ad esaminare l'articolo 2. Il comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia. Osserva come, in proposito, andrebbe svolta una riflessione sulla ragionevolezza della misura del 128,5 per cento riferita alla fattispecie dell’«acconto».
  Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale.
  Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.
  Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.
  Infine il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale Pag. 32procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.
  Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.
  Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale caso, si stabilisce che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
  Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit(Investimenti Immobiliari Italiani) SGR (Società di gestione del risparmio), finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza. Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.
  Si stabilisce, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.
  L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In particolare al comma 1 si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Il comma 2 dispone che l'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro; le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna, anziché 20.000, come previsto dal testo originario.
  Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.
  Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito il comma 4-bis, introdotto al Senato, dispone che dovrà procedersi all'alienazione delle quote.
  Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione Pag. 33dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  Il comma 6-bis, inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.
  L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.
  L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni – in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento – concernenti il nuovo assetto e la governance della Banca d'Italia.
  In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia. Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo Statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.
  Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione. Il comma 6-bis, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale.
  Infine, ai sensi del comma 6-ter, anch'esso introdotto al Senato, si anticipa al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.
  L'articolo 7 – non modificato al Senato – reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico – disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013 – si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento. Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta. L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 30 novembre 2013.

  Alessandro NACCARATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani con la votazione di un parere sul testo del provvedimento all'esame. Questo al fine di consentire al Comitato di sottoporre le proprie osservazioni alla Commissione di merito prima della fase di esame degli emendamenti. Successivamente il Comitato potrebbe esprimersi sulle eventuali modifiche apportate in fase di esame degli emendamenti.

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  Matteo BRAGANTINI (LNA) intervenendo sulla procedura proposta dal Presidente, chiede – in via generale – se sia possibile evitare una doppia deliberazione del Comitato, che potrebbe esprimersi direttamente sul testo come risultante dagli emendamenti approvati, sottoponendo eventualmente le osservazioni sul testo originario del provvedimento alla Commissione di merito in una modalità diversa da quella dell'espressione di un parere formale.

  Alessandro NACCARATO, presidente, fa presente che il parere è la forma prevista dal Regolamento della Camera per l'esercizio delle funzioni delle Commissioni permanenti in sede consultiva. Osserva inoltre che di norma la I Commissione esprime il proprio parere sul testo delle Commissioni di merito come risultante dall'esame degli emendamenti.
  Sottolinea peraltro come sia accaduto talvolta che la I Commissione abbia ritenuto di pronunciarsi sia sul testo iniziale del provvedimento che sul testo del medesimo provvedimento come risultante dagli emendamenti, tenuto conto dell'organizzazione e dell'andamento dei lavori della Commissione di merito.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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