CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2014
156.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Stefano Fassina mentre cessano di farne parte i deputati Monica Gregori e Arianna Spessotto.

DL 133/2013: Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
C. 1941 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, descrive i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 interviene in materia di IMU, prevedendo al comma 1 che – per l'anno 2013 – non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale), salvo quanto previsto dal successivo comma 5, secondo il quale l'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali, deve essere versata dal contribuente – entro il 24 gennaio 2014, termine così differito dal 16 gennaio per effetto delle modifiche apportate al Senato – in misura pari al 40 per cento. Ai sensi del comma 9 la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 non è dovuta anche con riferimento agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni.
  Il comma 2 ribadisce che per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali diversi da quelli individuati al comma 1 l'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU non si applica.
  I commi successivi recano disposizioni volte ad assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito IMU derivante dall'abolizione della seconda rata di cui al comma 1. A tal fine, il comma 3 provvede a Pag. 133stanziare risorse per l'anno 2013 pari a 2.164 milioni di euro. Di questi, 2.076 milioni sono a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e 87 milioni a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il ristoro del minor gettito è effettuato tramite il trasferimento da parte del Ministero dell'interno, entro il 20 dicembre 2013, di quota parte di tali risorse pari a 1.729 milioni, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna (comma 4) e attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano (comma 8). Gli importi relativi a ciascun comune sono indicati nell'allegato A.
  Il comma 6 rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione a conguaglio del contributo compensativo di euro 348 milioni. Qualora dal decreto risultino riconosciuti al comune importi superiori a quelli spettanti dall'applicazione delle aliquote e della detrazione, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza deve essere destinata dal comune a riduzione delle imposte comunali dovute sui medesimi immobili per l'anno 2014 (comma 7).
  Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, il comma 11 autorizza i comuni beneficiari del trasferimento compensativo ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013, mentre il comma 12 incrementa per l'anno 2014 il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, sino alla data del 31 marzo 2014, da tre a cinque dodicesimi.
  Il comma 12-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU 2013, ove la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.
  L'articolo 2 al comma 1 aumenta al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES ed IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi e per la Banca d'Italia.
  Nei confronti degli stessi soggetti il comma 2 prevede – per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre – una addizionale alla aliquota IRES di 8,5 punti percentuali; in riferimento a tale addizionale, il comma 3 detta disposizioni specifiche per i soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo e per la trasparenza fiscale.
  Il comma 4 proroga il termine di scadenza per versamento della seconda o unica rata di acconto IRES, prevedendo che la seconda o unica rata di acconto IRES, dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, è versata entro il 10 dicembre 2013.
  Il comma 5 introduce, a decorrere dall'anno 2013, a carico dei soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (regime del risparmio amministrato), il versamento di un acconto del 100 per cento entro il 16 dicembre di ciascun anno.
  Infine il comma 6 modifica la clausola di salvaguardia contenuta nel comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativamente al gettito atteso dall'IVA e dalla definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.
  L'articolo 3 detta disposizioni in materia di dismissione di immobili pubblici semplificando la procedura relativa alla vendita a trattativa privata anche in blocco. In primo luogo si estende a tale procedura la normativa che consente la sanatoria di irregolarità successivamente al trasferimento.
  Si prevede inoltre che possano essere interessati dalla vendita in blocco a trattativa privata gli immobili ad uso prevalentemente non abitativo appartenenti al Pag. 134patrimonio pubblico, i quali comprendono anche locali accessori destinati al custode.
  Il meccanismo di dismissione a trattativa privata anche in blocco è esteso anche agli immobili degli enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che gli enti territoriali interessati individuino, con apposita delibera, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale che autorizza alla vendita in blocco.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre previsto il divieto di alienazione di immobili con la procedura in esame alle società la cui struttura non consente l'identificazione di chi ne detiene la proprietà o il controllo. Sono inoltre esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.
  Si prevede che i fondi immobiliari gestiti dalla Invimit SGR, finalizzati alla valorizzazione e alla dismissione degli immobili pubblici, operano sul mercato in regime di libera concorrenza.
  Il decreto ministeriale con il quale sono individuati i terreni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici nazionali non utilizzabili per altre finalità istituzionali da alienare o locare a cura dell'Agenzia del demanio, per i quali è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, deve essere adottato, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 30 aprile 2014.
  Si prevede, infine, che i Ministeri interessati individuano e comunicano all'Agenzia del demanio gli immobili di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale in ordine ai quali ritengano prioritario mantenere la proprietà dello Stato. L'Agenzia del demanio, entro due mesi dalla relativa comunicazione, sospende le eventuali procedure di dismissione o di conferimento a SGR dei beni da sottoporre a tutela. Tali vincoli non devono comunque determinare una riduzione dell'introito complessivo derivante dai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica.
  L'articolo 4, modificato durante l'esame del provvedimento al Senato, detta disposizioni concernenti il capitale della Banca d'Italia. In estrema sintesi, si ribadisce la natura della Banca d'Italia di istituto di diritto pubblico, banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; se ne afferma l'indipendenza nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze (comma 1).
  L'Istituto è autorizzato ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di 7,5 miliardi di euro (comma 2); le modifiche apportate al Senato hanno specificato che, a seguito dell'aumento, il capitale sarà rappresentato da quote di nuova emissione, pari a 25.000 euro ciascuna (anziché 20.000, come previsto dal testo originario). Ai sensi del comma 3 ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale. Il comma 4 individua le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; per effetto delle modifiche al Senato, le banche e le imprese assicurative e i fondi pensione partecipanti devono avere sede legale ed amministrazione centrale in Italia; in caso di perdita di detto requisito dovrà procedersi all'alienazione delle quote (comma 4-bis, introdotto al Senato). Il comma 5 pone limiti alla partecipazione al capitale; in particolare, il limite di partecipazione al Senato è stato abbassato dal 5 al 3 per cento del capitale. La sanzione per le quote in eccesso è la non spettanza il diritto di voto e l'imputazione dei relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  Il comma 6 consente alla Banca d'Italia di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati dal precedente comma. Per tali quote il Pag. 135diritto di voto viene sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
  Il comma 6-bis), inserito al Senato, introduce l'obbligo dell'Istituto di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale.
  L'articolo 5 detta disposizioni concernenti gli organi della Banca d'Italia, in particolare disponendo che né l'Assemblea dei partecipanti, né il Consiglio superiore della Banca d'Italia abbiano ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Istituto. Inoltre sono recate norme sulla composizione del predetto Consiglio Superiore e sui requisiti dei partecipanti.
  L'articolo 6, modificato durante l'esame al Senato, detta varie disposizioni (in particolare, abrogazioni e norme di coordinamento) concernenti il nuovo assetto e la governance della Banca d'Italia.
  In primo luogo, sono soppressi i poteri di sospensione e di annullamento delle delibere dell'assemblea e del Consiglio superiore della Banca d'Italia da parte del delegato governativo e del Ministro dell'economia e delle finanze. In secondo luogo sono abrogate le disposizioni incompatibili con le modifiche apportate alla disciplina del capitale e degli organi della Banca d'Italia.
  Si prevede il conseguente adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame, entro sei mesi dalla loro entrata in vigore; si segnala che l'iter di emanazione del nuovo Statuto si è concluso con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013.
  Il comma 6 dispone che – a partire dall'esercizio in corso al 30 novembre 2013 – le quote di partecipazione al capitale di Banca d'Italia siano iscritte nel comparto delle attività destinate alla negoziazione.
  Il comma 6-bis, introdotto al Senato, autorizza la Banca d'Italia a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale.
  Infine, ai sensi del comma 6-ter (anch'esso introdotto al Senato) si anticipa al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore del nuovo Statuto della Banca d'Italia (approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013).
  L'articolo 7 – non modificato al Senato – reca disposizioni di coordinamento in materia di accise, precisando che gli incrementi di accisa su birra, prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, previsti a copertura di alcune norme di tutela dei beni culturali e del finanziamento del tax credit nel settore cinematografico (disposte dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) del decreto-legge n. 91 del 2013), si riferiscono alle aliquote di accisa come successivamente rideterminate dall'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 2013.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  Esso dispone in particolare che la copertura degli oneri recati dagli articoli 1 e 2 – quantificati complessivamente in 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014 – viene assicurata dalle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 2, che detta disposizioni in materia di acconti di imposta.
  L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ossia il 30 novembre 2013).

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
Testo unificato C. 957 Micillo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi Pag. 136l'esame – ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – del Testo unificato di tre proposte di legge, recanti Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento di danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.
  Il Testo unificato si compone di un unico articolo, volto ad introdurre un nuovo Titolo nel codice penale – il Titolo VI-bis «Dei delitti contro l'ambiente» – con l'obiettivo fondamentale di inasprire il quadro sanzionatorio per le condotte che danneggiano l'ambiente (attualmente punite prevalentemente a titolo di contravvenzione), inserendo nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione.
  Si provvede in tal modo ad adeguare l'ordinamento nazionale – in particolare il decreto legislativo n. 152/2006, comunemente indicato come «Codice ambientale» – alle esigenze di tutela penale dell'ambiente espresse nella normativa dell'Unione europea, da ultimo con l'emanazione della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nella quale l'UE ha fatto ricorso allo strumento delle sanzioni penali al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace tutela dell'ambiente. Secondo quanto affermato nei considerando della direttiva, i sistemi sanzionatori vigenti non risultano sufficienti a garantire «la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente», pertanto, si è ritenuto di rafforzare la compliance alle normative ambientali mediante lo strumento della sanzione penale, «indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile».
  Ciò considerato, la direttiva ha previsto, per gli Stati membri, l'obbligo di introdurre nei rispettivi ordinamenti: a) alcune fattispecie di reato; b) la responsabilità degli enti per reato ambientale (ovvero prevedere la sussistenza della c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche in ordine alla commissione di reati ambientali).
  Al recepimento delle disposizioni dettate dalla direttiva 2008/99/CE si è provveduto, in attuazione della delega recata dall'articolo 19 della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009), con l'emanazione del D.Lgs. 121/2011.
  Le nuove fattispecie criminose inserite nell'ordinamento sono, a norma dell'articolo 1 del citato decreto:
   il reato di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (nuovo articolo 727-bis c.p.);
   il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (nuovo articolo 733-bis c.p.).

  Le fattispecie introdotte sono in numero decisamente inferiore a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva poiché, come sottolineato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, l'ordinamento giuridico nazionale già «sanziona gran parte delle condotte contemplate dalla direttiva 2008/99/CE come violazioni formali, ossia come reati di pericolo astratto, punite in via contravvenzionale».
  L'articolo 2 del D.Lgs. 121/2011 ha invece introdotto un nuovo articolo 25-undecies nel testo del D.Lgs. 231/2001, volto ad estendere la responsabilità amministrativa degli enti, oltre che in relazione alle due nuove contravvenzioni introdotte dall'articolo 1, a numerose altre fattispecie di reati ambientali, previste sia dal Codice dell'ambiente che da varie normative speciali, comminando sanzioni pecuniarie amministrative nonché sanzioni interdittive temporanee, fino alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, per le aziende stabilmente utilizzate allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di traffico illecito di rifiuti (di cui all'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006) e di inquinamento doloso delle acque provocato da navi (di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 202/2007).Pag. 137
  Attualmente la tutela dell'ambiente è dunque realizzata in Italia prevalentemente attraverso l'impiego di contravvenzioni, contenute nel Codice dell'ambiente.
  Il Testo unificato in esame inserisce invece nuove ipotesi di delitto nel codice penale, punite con la reclusione. Viene infatti inserito nel libro II del codice penale (Dei delitti), un nuovo titolo, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito da 6 nuovi articoli (da 452-bis a 452-septies).
  Le fattispecie di reato introdotte sono in primo luogo quella di «inquinamento ambientale» (nuovo l'articolo 452-bis), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa a 10 mila a 100 mila euro per chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, nonché dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
  La fattispecie, che delinea un reato di pericolo (per l'applicazione della fattispecie è dunque sufficiente che l'immissione di sostanze o energie nell'ambiente sia idonea a mettere in pericolo l'interesse protetto), è particolarmente ampia. Tale ampiezza deve essere valutata anche alla luce del successivo articolo 452-quater, che prevede come il delitto possa essere perseguito anche se i fatti sono commessi per colpa.
  Ricorda, infatti, che l'articolo 42 del codice penale stabilisce come nessuno possa essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo (salvi i casi espressamente previsti dal legislatore). L'articolo 43 precisa che occorre che l'evento pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione dell'agente sia da esso previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
  Con la previsione del delitto colposo – seppure con l'applicazione di una pena ridotta – si applica la fattispecie anche quando l'evento «non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline».
  Di particolare rilievo è poi l'introduzione del reato di disastro ambientale (nuovo articolo 452-ter), punito con la reclusione da 4 a 20 anni. La disposizione definisce il concetto di «disastro ambientale» quale:
   «alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema;
   alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente complessa sotto il profilo tecnico o particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
   offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  Con l'introduzione dell'articolo 452-quater, in materia di delitti colposi contro l'ambiente, si dispone poi che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-ter è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo alla metà. La disposizione punisce dunque a titolo di colpa sia l'inquinamento ambientale (452-bis), reato di pericolo, che il danno ambientale (452-ter), che è reato di danno.
  Con il nuovo articolo 452-quinquies (Circostanze aggravanti) si aumentano fino a un terzo le pene previste dall'articolo 416 del c.p. per l'associazione mafiosa (ovvero la reclusione da 7 a 12 anni prevista per i meri partecipanti e la reclusione da 9 a 14 anni prevista per i promotori ed i dirigenti dell'organizzazione) quando l'associazione è diretta a commettere taluni reati riconducibili ai delitti contro l'ambiente.
  Le pene sono inoltre ulteriormente aumentate (da un terzo alla metà) se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.Pag. 138
  Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-sexies), che comporta una diminuzione di pena dalla metà a due terzi (circostanza attenuante), in relazione a tutti i delitti contro l'ambiente, nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti, nell'individuazione dei colpevoli e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.
  Con l'introduzione del nuovo articolo 452-septies si prevede, anche in caso di commissione di uno dei delitti contro l'ambiente, la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato.
  La disposizione interviene inoltre novellando l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 231 del 2001 – riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – in tema di responsabilità delle persone giuridiche, prevedendo che anche per i reati ambientali introdotti possano essere applicate alla persona giuridica – mediante accertamento giudiziale – sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
  Segnala infine, che il testo unificato – diversamente da quanto indicato nel titolo, non reca più la delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

  Vega COLONNESE (M5S) rileva che la proposta di legge presentata dal collega Micillo rappresenta un modello positivo della possibilità di intervenire con disposizioni di livello nazionale su situazioni che hanno spesso carattere locale e che colpiscono in particolare alcune aree del territorio. Si risponde in tal modo alle istanze dei cittadini, che ormai da tempo chiedono che quelli contro l'ambiente possano essere considerati veri e propri reati e non meri illeciti.
  Esprime pertanto la soddisfazione del suo gruppo sul provvedimento in discussione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
C. 1920 Governo.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere circa la compatibilità comunitaria del decreto-legge n. 145 del 2013 recante «Interventi urgenti di avvio del piano ’Destinazione Italia’».
  Di seguito illustrerà sinteticamente il contenuto del provvedimento, che si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 contiene disposizioni che, a diverso titolo, riguardano il settore energetico. La parte più consistente della norma è finalizzata alla riduzione delle bollette elettriche (commi da 1 a 6). I commi 7 e 8, intervengono in materia di certificazione energetica degli edifici. Il comma 9 interviene sulle disposizioni del codice civile relative alla disciplina del condominio degli edifici, già recentemente novellate dalla legge di riforma n. 220 del 2012. Il comma 10 riguarda il ruolo statale nell'incentivazione dell'energia geotermica, e specifica che, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, spetta allo Stato individuare gli impianti per l'estrazione dell'energia geotermica. I commi da 11 a 14 riformulano le norme relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimità del giacimento carbonifero. Con il comma Pag. 13915 si dispone in materia di biocarburanti. Il comma 16, infine, interviene sulle norme che regolano le gare di ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas.
  L'articolo 2, comma 1, riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità con misure volte a sostenere la creazione e lo sviluppo di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Il comma 2, introduce una serie di modifiche alla disciplina sulla riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. Tra le modifiche maggiormente rilevanti vi è l'estensione del regime di finanziamenti agevolati collegato al Piano di promozione industriale (di cui agli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge n. 120/1989) alle aree o distretti del Paese interessati da fenomeni di crisi industriale, diverse da quelle complesse, ma con impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione.
  L'articolo 3 del provvedimento istituisce un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite complessivo di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  L'articolo 4, comma 1 modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente). Restano escluse dal campo di applicazione della nuova disciplina le aree dello stabilimento ILVA di Taranto (di cui al decreto-legge 61/2013). Il comma 2 prevede la concessione di un credito d'imposta (nei limiti delle risorse stanziate al comma 14 quantificate complessivamente in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni per il 2015) alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006 e i commi da 3 a 10 disciplinano, nel dettaglio, le modalità di attribuzione del citato credito d'imposta. Il comma 11 prevede la nomina di un commissario straordinario, individuato nel Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma e la realizzazione degli interventi urgenti nell'area di crisi industriale complessa di Trieste. I commi 12 e 13 disciplinano le funzioni e la disciplina applicabile al commissario.
  L'articolo 5 prevede norme in materia di internazionalizzazione delle imprese e di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative. Più in particolare è previsto un contributo pari a circa 22 milioni di euro all'ICE (comma 1); è ampliata l'operatività degli uffici frontalieri dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2). Inoltre è previsto che anche le imprese agricole possano partecipare ai Consorzi per l'internazionalizzazione (comma 3). È prevista l'esenzione da bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse delle Camere di commercio (comma 4), inoltre sono previste norme di semplificazioni per le imprese estendendo la potestà di rilasciare attestazioni alle Camere di commercio (comma 5). Infine è prevista la modifica alle disposizioni relative alle Camere di commercio italo-estere o estere in Italia (comma 6). L'articolo 5 prevede anche norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9).
  L'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede l'erogazione alle piccole e medie imprese di finanziamenti a fondo perduto, da destinare ad acquisto di software e hardware; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultralarga; formazione qualificata nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il comma 4, riduce la misura del contributo annuo dovuto, ai sensi dell'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche, dalle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico. I commi da 5 a 7, prorogano l'entrata in vigore di disposizioni concernenti l'obbligo di sottoscrizione in forma elettronica per gli accordi per l'esercizio in comune di attività di interesse comune da parte di amministrazioni pubbliche, nonché Pag. 140per i contratti pubblici. I commi 8 e 9 intervengono in materia di rilascio delle frequenze per il servizio digitale terrestre. I commi da 10 a 14 prevedono una detrazione d'imposta per le spese sostenute da parte di piccole e medie imprese, ovvero da consorzi o da reti di piccole e medie imprese, relative a interventi volti a garantire una velocità di connettività con capacità uguale o superiore a 30 Megabit per secondo.
  Le disposizioni dell'articolo 7 ampliano l'accesso al cd. ruling di standard internazionale. Si tratta di una procedura prevista per le imprese con attività internazionale dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che si conclude con la sottoscrizione di un accordo tra l'Amministrazione finanziaria e l'impresa medesima, vincolante per entrambe le parti, sulle questioni oggetto di accordo per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo stesso è stato stipulato e per i due periodi d'imposta successivi. Il decreto-legge in esame estende la validità dell'accordo da 3 a 5 anni.
  L'articolo 8 reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano in particolare le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Sempre in un ottica antifrode, vengono altresì introdotte norme relative alla formazione della prova testimoniale nei giudizi aventi ad oggetto sinistri stradali.
  L'articolo 9 prevede la possibilità di attivare un credito di imposta per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, il cui finanziamento, nella misura massima di 50 milioni di euro, rientra nell'ambito di un apposito Programma Operativo Nazionale (PON) della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
  L'articolo 10 delinea una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile in Italia, intervenendo sull'articolo 4 del D.Lgs. 168/2003 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello.
  L'articolo 11 introduce alcune modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) riguardante agevolazioni in favore delle cooperative. In particolare, la modifica di cui al comma 1, lettera a), mira ad estendere l'agevolazione tributaria già prevista in favore dei finanziamenti erogati dal Foncooper anche ai finanziamenti erogati dalle società finanziarie che, pertanto, non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva. La lettera b) del medesimo comma 1 è finalizzata a riconoscere la possibilità di intervento delle società finanziarie anche in favore delle società cooperative con meno di 9 soci. I commi 2 e 3 introducono un diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende sottoposte a procedure concorsuale.
  L'articolo 12 reca un insieme di misure volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Tale finalità è anzitutto perseguita (comma 1) mediante una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella legge n. 130 del 1999. Le disposizioni di cui al comma 2 incidono sulla disciplina degli strumenti finanziari (cd. mini-bond e obbligazioni) contenuta nell'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012. Con il comma 3 si semplificano le cessioni di crediti effettuate ai sensi della legge sul factoring. Il comma 4 ed il comma 5 riformano il regime fiscale applicabile ai finanziamenti a medio e a lungo termine. Il comma 6 estende il privilegio speciale sui beni mobili destinati Pag. 141all'esercizio dell'impresa. Infine, il comma 7 reca la copertura finanziaria dell'articolo in esame.
  L'articolo 13 ha un contenuto piuttosto articolato. I commi da 1 a 3 recano disposizioni concernenti l'Expo 2015. I commi da 4 a 7, destinano fondi statali a interventi immediatamente cantierabili per garantire la competitività dei porti italiani. Il comma 8 è volto ad ampliare il novero dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate (ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98/2011) e fatte confluire in un apposito Fondo (c.d. Fondo revoche previsto dal comma 6 del medesimo articolo 32). Il comma 9 autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza necessari per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il comma 10 (novellando l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163/2006) consente alla stazione appaltante, in particolari condizioni (situazioni di urgenza o concordato preventivo), anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Il comma 11 estende a tutti i contratti pubblici l'applicazione delle norme sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio (di cui all'articolo 237-bis del Codice dei contratti pubblici). Il comma 12 attraverso una modifica del codice della strada, esclude dall'obbligo di immatricolazione i carrelli (tipologia delle macchine operatrici) qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Il comma 13 novella la legge istitutiva delle autorità per i servizi di pubblica utilità (legge 481/1995), al fine di precisare l'ambito di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas includendovi anche le funzioni in materia di sistema idrico, funzioni già attribuite dalla normativa vigente e che l'Autorità sta svolgendo. I commi 14 e 15 prevedono l'obbligo di espletamento di procedure concorrenziali per la scelta, da parte dei gestori aeroportuali, dei vettori aerei ai quali erogare contributi, sussidi o altre forme di emolumento per lo sviluppo delle rotte e la successiva verifica da parte dell'ENAC del rispetto di tali procedure. I commi da 16 a 18 esentano dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri negli scali aeroportuali, nonché dall'addizionale commissariale per Roma capitale, i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali se provenienti da scali domestici. I commi 19 e 20 dispongono che per il 2014 le indennità di volo (previste dalla legge o dal contratto collettivo) non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e sono pensionabili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. I commi da 21 a 23 sono volti a mantenere, nel suo assetto attuale, il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del settore del trasporto aereo. I commi da 24 a 26, al fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevede un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti, secondo criteri disciplinati da un'apposita convenzione tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e l'ANCI, da approvare con decreto ministeriale. Il comma 27 pone la copertura degli oneri del finanziamento a valere sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, nonché sulle risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria. Infine, il comma 28 prevede un possibile innalzamento del tetto di 500 milioni, qualora dalle riprogrammazioni di cui sopra dovessero risultare disponibili ulteriori risorse, e nei limiti delle medesime.
  L'articolo 14 detta una serie di misure volte, nel loro complesso, al contrasto del Pag. 142lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La disposizione, in particolare, prevede l'incremento delle sanzioni ed il rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva (commi 1 e 2).
  Con riferimento ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea aventi ad oggetto i temi disciplinati delle disposizioni contenute nel decreto-legge, intende segnalare che, per quanto riguarda il tema dei biocarburanti, di cui al comma 15 dell'articolo 1, è in corso di esame presso le istituzioni europee la proposta di direttiva COM(2012)595 che modifica le direttive sulla qualità dei carburanti e sulle energie rinnovabili per tenere conto delle emissioni associate al cambio d'uso indiretto dei suoli (Indirect land use change, ILUC) dovuto alla domanda europea di biocarburanti. La proposta, su cui si è già espresso il Parlamento europeo in prima lettura il 19 settembre 2013, è stata oggetto di esame da parte del Consiglio lo scorso 12 dicembre 2013.
  Quanto agli incentivi per le piccole imprese giovanili e femminili, previsti dall'articolo 2, comma 1, ricorda che la Commissione europea ha assunto una iniziativa volta alla modernizzazione degli aiuti di Stato, che punta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri. Dal 1o gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente regolamento 1998/2006. Con il nuovo regolamento, che semplifica e chiarisce le regole, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti de minimis – non soggetti a notifica – che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi). Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti de minimis; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizione, è possibile beneficiare – ai sensi del regolamento de minimis – di prestiti assistiti fino ad un milione di euro. Sempre nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, il 18 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria (regolamento CE n. 800/2008), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. L'adozione del nuovo regolamento è prevista per luglio 2014. Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI. Tra gli obiettivi il programma inserisce la promozione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e il sostegno all'internazionalizzazione. Tra gli obiettivi a lungo termine per il 2020 il programma individua l'aumento del 4 per cento all'anno del valore aggiunto lordo delle PMI e la crescita annuale dell'1 per cento del numero di dipendenti delle PMI. Il 60 per cento del bilancio stimato di COSME, pari a 2,5 miliardi di euro, sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle PMI. COSME costituirà inoltre un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150 000 euro, con un'attenzione particolare per le PMI che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenere finanziamenti.
  Con riguardo ai finanziamenti agevolati destinati alle aree di crisi industriali, di cui all'articolo 2, comma 2, segnalo che, Pag. 143sempre nel quadro della strategia per la «Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE», prospettata in una comunicazione (COM(2012)209) dell'8 maggio 2012, la Commissione ha preannunciato la revisione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione per le imprese in difficoltà, approvati nel 2004. Nell'ambito della suddetta revisione, si è appena conclusa una consultazione pubblica per acquisire l'opinione dei soggetti interessati su un progetto di modifica degli orientamenti. Gli elementi principali del progetto sono: introduzione di un nuovo concetto di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione» per semplificare la concessione di aiuti per la ristrutturazione e, al contempo, ridurre le distorsioni della concorrenza; definizione di nuovi criteri per verificare che l'aiuto sia effettivamente concesso nell'interesse pubblico in ogni singolo caso; introduzione della nozione di «condivisione degli oneri», in base alla quale gli azionisti dell'impresa partecipano in maniera equa ai costi della ristrutturazione; nuova e più precisa definizione di impresa in crisi. Il tema della ristrutturazione e della riconversione delle imprese è stato affrontato dalla Commissione in un apposito Libro verde (COM(2012)7) oggetto di una consultazione svolta ad inizio 2012. Su tali basi il 13 dicembre 2013 la Commissione ha presentato un quadro di riferimento con le migliori pratiche da seguire per favorire questo processo e ridurre l'impatto sociale. In tale contesto, la Commissione sottolinea il ruolo delle autorità pubbliche nell'incoraggiare una ristrutturazione proattiva e dinamica che, da un lato agevoli il coordinamento tra le imprese e i loro interlocutori esterni, e dall'altro agevoli la riconversione economica e la transizione professionale, evitando disagi sociali e promuovendo nuove competenze e la creazione di nuovi posti di lavoro.
  Relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 in materia di bonifica di siti industriali, ricordo che la Commissione ha affrontato il tema del risanamento ambientale e, in particolare, del suolo; più precisamente, nel settembre 2006 ha presentato una comunicazione in materia di strategia tematica per la protezione del suolo (COM(2006)231) che, tra gli obiettivi fissati, aveva anche quello di riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all'uso attuale e previsto, considerando anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. A questo proposito, la Commissione riconosceva l'opportunità di intervenire a livello regionale o nazionale, piuttosto che attraverso un'azione a livello unionale. Nel febbraio del 2012 la Commissione europea ha presentato la relazione (COM(2012)46) sullo stato di attuazione della strategia tematica, proponendo, nel contempo, l'aggiornamento dei principali temi della strategia: sensibilizzazione, ricerca, integrazione con le altre politiche europee. Si segnala che, nell'aprile 2013, la Corte dei conti europea ha illustrato nella relazione speciale n. 23, l'esito di 27 progetti di riqualificazione (nessuno italiano) ed esaminato gli strumenti usati dagli Stati membri per la riqualificazione dei siti dismessi, strumenti che costituiscono il quadro per gli specifici interventi cofinanziati.
  L'articolo 6, finalizzato alla digitalizzazione delle imprese, si ricollega alla strategia europea riguardante la diffusione della banda larga. A questo proposito, vorrei evidenziare che l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese), secondo l'ultima valutazione della Commissione di giugno 2013 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale. L'Agenda digitale europea (COM (2010) 245), una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 ha fissato i seguenti obiettivi: banda larga di base per tutti entro il 2013 (obiettivo raggiunto); accesso a reti di nuova generazione (velocità pari o superiori a 30Mbps) per tutti i cittadini europei entro il 2020; entro la stessa data almeno il 50 per cento delle famiglie dovrebbe essere abbonata a internet con connessioni al di sopra di 100 Mbps. Nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020 Pag. 144sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: il principale è rappresentato dai Fondi strutturali; il secondo è costituito dal Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility – CEF), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci. Si segnala inoltre che in più occasioni(in particolare nelle riunioni di marzo e giugno 2013) il Consiglio europeo ha ricordato le opportunità offerte dalla vigente disciplina del braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita, che consente di derogare agli obiettivi della disciplina di bilancio in caso di investimenti pubblici produttivi, tra i quali quelli per le reti digitali.
  L'articolo 7, che contiene misure di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale è in linea con il piano d'azione europeo contro l'evasione fiscale presentato nel dicembre 2012, che mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale. Il 25 novembre la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (COM(2013)814). La proposta segue una procedura legislativa speciale che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo e l'unanimità in seno al Consiglio dell'UE. L'esame del PE è atteso per la seduta del 16 aprile 2014. E inoltre ancora all'esame del Consiglio dell'UE la proposta di direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)714), presentata dalla Commissione europea l'11 novembre 2011. La proposta mira a porre su un piano di parità i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni e i corrispondenti pagamenti nazionali sopprimendo la doppia imposizione giuridica, le formalità amministrative onerose e i problemi di flussi di liquidità per le società interessate. L'obiettivo è di evitare che i pagamenti transfrontalieri di interessi e di canoni siano soggetti a un'imposizione superiore rispetto alle transazioni nazionali, al fine di assicurare l'integrità del mercato interno. Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta l'11 settembre 2012, approvando alcuni emendamenti: tuttavia, trattandosi di una proposta che segue una procedura legislativa speciale (con unanimità in seno al Consiglio), il parere del PE è obbligatorio ma non vincolante.
  Infine, con riferimento alle problematiche del lavoro sommerso e irregolare toccate dall'articolo 14, segnala che la Commissione europea, nel corso del 2013, ha avviato due consultazioni pubbliche: la prima, riguardante la sicurezza sul lavoro, è stata aperta nel maggio 2013 e si è conclusa a fine luglio. Il punto di partenza della consultazione è costituito dai risultati della Strategia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007-2012, pubblicati nel marzo 2013. La seconda consultazione, avviata nel luglio 2013 e chiusa nel successivo settembre, ha riguardato le eventuali future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale.
  Ricorda, infine, ai membri della Commissione, che sono pendenti numerose procedure di contenzioso avviate dalla Commissione europea, su alcuni dei temi contenuti nelle singole norme del decreto legge n. 145.
  Con riguardo all'articolo 1, commi 11-14 (Sulcis) nel novembre 2012, la Commissione europea ha avviato due indagini ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato sulle misure di sostegno pubblico nella regione del Sulcis-Iglesiente in Sardegna. Per quanto riguarda la prima (SA 20867), la Commissione intende verificare la conformità con le norme sugli aiuti di Stato delle misure di sostegno, pari ad oltre 400 milioni di euro concessi dall'Italia dal 1998 Pag. 145a favore di Carbosulcis, l'azienda che sfrutta la miniera di carbone di Nuraxi-Figus. Con la seconda indagine (SA 33824), la Commissione vuole verificare se le sovvenzioni che l'Italia intende concedere per il «progetto Sulcis», riguardante la costruzione di una centrale a carbone dotata di un sistema di cattura e stoccaggio del carbone (CCS), sono in linea con le norme UE sugli aiuti di Stato.
  In relazione al tema dei biocarburanti (articolo 1, comma 15) ricorda che la Commissione europea ha emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 TFUE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/212, avviata nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
  Quanto alle disposizioni in materia di bonifica di siti industriali (articolo 4) il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato complementare – ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/UE, in materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale. In particolare, il decreto legislativo n. 152/2006, con cui l'Italia ha recepito la direttiva, recherebbe, ad avviso della Commissione, la previsione di casi di limitazione del principio di responsabilità non contemplati dal testo della direttiva europea.
  In materia di reti e servizi di comunicazione (articolo 6, commi 8 e 9) ricorda che il 18 luglio 2007 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura 2005/5086) ritenendo che, con l'adozione di talune disposizioni di legge in materia di reti e servizi di comunicazione, è venuta meno agli obblighi di cui all'articolo 9 della direttiva 2002/21/UE, (direttiva quadro), agli articoli 3, 5 e 7 della direttiva 2002/20/UE (direttiva autorizzazioni), e agli articoli 2 e 4 della direttiva 2002/77/UE (direttiva concorrenza). In particolare, la Commissione ritiene che il D.Lgs. 177 del 2005 e la legge n. 112 del 2004 – vale a dire le disposizioni di legge che disciplinano i servizi di trasmissione in tecnica analogica e in tecnica digitale – non siano conformi all'articolo 9 della direttiva quadro e agli articoli 5 e 7 della direttiva autorizzazioni in quanto: non consentirebbero alle aziende che non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale; non rispetterebbero il principio di proporzionalità in quanto non limitano il numero delle frequenze che gli operatori già attivi possono acquistare in digitale, sostituendo gli attuali programmi in analogica con un numero eguale di programmi in digitale; le stesse aziende non sono obbligate a restituire le frequenze adesso utilizzate, una volta che si renderanno libere dopo il passaggio al digitale. Da parte italiana è stata raggiunta l'intesa con la Commissione di chiudere l'infrazione sulla base della riserva dell'accesso alla gara per alcune nuove frequenze digitali solo a nuovi operatori rispetto ai dominanti (RAI, Mediaset e Telecom). L'infrazione sarà chiusa solo con l'effettuazione della gara e l'assegnazione delle nuove frequenze. Secondo quanto dichiarato dal Viceministro Catricalà in occasione di un'audizione presso la Commissione trasporti della Camera, l'11 giugno 2013 sono stati inviati per il parere ai competenti commissari europei (Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, e Commissario all'Agenda digitale, Neelie Kroes) il bando e il disciplinare di gara.
  Ricorda, infine, che, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (articolo 14), è in corso la procedura di infrazione n. 2010/4227, per il non corretto recepimento degli articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/UEE sulla sicurezza sul lavoro. La procedura è stata avviata dalla Commissione con una lettera di costituzione in mora dell'Italia, il 21 gennaio 2011, cui ha fatto seguito un parere motivato ex articolo 258 TFUE, il 21 novembre 2012. Le autorità italiane, Pag. 146con lettera del 24 gennaio 2013, hanno fornito elementi al fine di rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione nel parere motivato. Nel parere motivato, la Commissione contesta in via preliminare la mancata notifica alle autorità europee del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori) che, abrogando o modificando le previgenti misure in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attualmente costituisce, di fatto, il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 89/391/UEE. In secondo luogo, la Commissione solleva rilievi in merito ai seguenti punti: la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega, prevista dagli articoli 16 e 30 del TU (violazione dell'articolo 5 della direttiva). La direttiva sopra richiamata prevede la possibilità di delegare i poteri del datore di lavoro unicamente in caso di circostanze a loro estranee, eccezionali ed imprevedibili, laddove la normativa italiana, non chiarendo il contenuto e il grado di intensità della vigilanza del datore di lavoro, sembra permettere un'interpretazione blanda del contenuto del potere delegato, implicando, di fatto, un'esclusione di responsabilità. Gli elementi forniti dalle autorità italiane sul contenuto della delega e della subdelega, funzionali agli adempimenti attribuiti dalla legge al datore di lavoro e soggette a condizioni molto rigorose, ad avviso della Commissione, attenuano ma non risolvono i problemi sollevati in merito alla violazione della direttiva, in quanto sembrerebbero confermare l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui la delega sia esercitata nel rispetto di tutte le condizioni di legge; proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti. Su tale punto, la Commissione rileva che l'ordinamento italiano sembrerebbe permettere ai datori di lavoro di essere dispensati, sia pure per un periodo di tempo limitato (90 o 30 giorni, a seconda dei casi), dall'obbligo di disporre di un documento di valutazione dei rischi (anche se la valutazione è immediata) nonché dell'obbligo di assicurarsi che i lavoratori abbiano accesso al documento stesso (articoli 28 e 29 del TU). Ciò, ad avviso della Commissione, appare contrario alla direttiva 89/391. Le osservazioni delle autorità italiane in risposta alla lettera di costituzione in mora, che pongono l'accento sul fatto che si tratterebbe di una possibilità, più che di un obbligo, per il datore di lavoro di rinviare la formalizzazione della valutazione dei rischi, non sono considerate dalla Commissione idonee al superamento dei rilievi.
  Alla luce della complessità e dell'ampiezza del provvedimento, riterrebbe utile un ulteriore approfondimento del decreto-legge in esame, anche a tal fine prevedendo lo svolgimento di alcune audizioni. Con riferimento agli ambiti di competenza della XIV Commissione, proporrebbe di ascoltare il Governo sul tema degli aiuti di Stato ed il responsabile del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale europea, ambito nel quale l'Italia è particolarmente in ritardo rispetto agli altri paesi europei.

  Paola CARINELLI (M5S) condivide la proposta di svolgere alcune audizioni avanzata dalla relatrice, anche alla luce della complessità della materia degli aiuti di Stato.
  Si riserva in ogni caso una valutazione più approfondita del provvedimento e della relazione della collega Mosca.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta di audizioni avanzata dalla relatrice e propone di concentrarsi, mediante audizioni, anche sui temi dell'energia, sui quali è in corso un ampio dibattito in sede europea.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) si associa alle proposte di audizioni avanzate. Riterrebbe inoltre utile un confronto con il Vice Ministro allo sviluppo economico Catricalà, anche al fine di comprendere il contributo italiano alla formazione delle politiche europee in materia di telecomunicazioni, rispetto alle quali si pone, come Pag. 147è noto, il problema del finanziamento delle reti.

  Paola PINNA (M5S) chiede alcuni chiarimenti alla relatrice con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 4 del provvedimento, che legano le misure in materia di bonifica di siti industriali inquinati alla riconversione delle industrie medesime. Riterrebbe opportuno incentivare le bonifiche indipendentemente dalla riconversione delle industrie.
  Con riferimento poi alle norme recate dall'articolo 1, ai commi da 11 a 14, relative al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica a carbone, da realizzare sul territorio del Sulcis, ritiene che si tratti di disposizioni volte ad aggirare la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ricorda infatti che la società interessata è integralmente di proprietà delle Regione Sardegna, con evidenti effetti sullo svolgimento della gara d'appalto, e che il carbone che si prevede di utilizzare non è quello della vicina miniera di Nuraxi-Figus, ma sarà probabilmente di provenienza estera. Si chiede pertanto che senso abbia installare una centrale a carbone senza alcun legame con il tessuto produttivo locale: non è certo questo il sistema per aiutare lo sviluppo della zona del Sulcis e il M5S, presso le Commissioni di merito, proporrà lo stralcio delle misure in questione.
  Chiede infine di conoscere le motivazioni della soppressione, nel corso dell'esame al Senato, delle misure di cui al comma 2 dell'articolo 4, volte ad introdurre il principio «chi inquina paga».

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide la proposta di audizione del Governo e sottolinea la necessità di svolgere approfondimenti anche sui temi della bonifica di siti industriali inquinati, sulla ristrutturazione delle aziende in crisi e sulle assicurazioni RC-auto. Si tratta di ambiti rispetto ai quali occorre valutare la compatibilità con la disciplina europea in materia di concorrenza.

  Paola CARINELLI (M5S) si associa a quanto rilevato dalla collega Galgano circa l'opportunità di svolgere audizioni con riferimento ai temi dell'energia; in particolare si potrebbe ascoltare un rappresentante della Fondazione Jeremy Rifkin.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatrice, osserva come il provvedimento affronti questioni di impatto diretto sulla normativa dell'Unione europea, sulle quali ritiene opportuno concentrare il lavoro istruttorio della XIV Commissione. Le ulteriori questioni sollevate dai colleghi, con particolare riferimento ai temi del Sulcis e RC-auto, poteranno più propriamente essere affrontate dalle Commissioni competenti nel merito.

  Michele BORDO, presidente, rileva come le attività di approfondimento istruttorio potranno essere messe a punto in sede di ufficio di presidenza della Commissione; nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
(Seguito esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

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  Michele BORDO, presidente e relatore sul disegno di legge europea 2013 bis, informa che sui provvedimenti sono sinora pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Giustizia, Difesa, Cultura, Attività produttive, Lavoro, Affari sociali e della Commissione per le questioni regionali.
  Non appena pervenute le relazioni da parte di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione potrà concludere l'esame preliminare e fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
Atto n. 61.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, anche alla luce dello scambio di opinioni avuto con i colleghi riterrebbe opportuno rinviare ulteriormente l'approvazione della proposta di parere formulata, anche al fine di verificare la possibilità di raggiungere un'ampia convergenza sul testo del parere.
  Segnala, in ogni caso, di accogliere il rilievo formulato nella scorsa seduta dalla collega Pannarale, volto a inserire nel parere una ulteriore osservazione che inviti il Governo a valutare l'opportunità di inserire nello schema di decreto misure volte a garantire una sostanziale abbreviazione delle procedure di conversione, di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno unico, tenuto conto che l'aumento della durata dei termini per il rilascio del permesso unico rispetto ai termini vigenti dal 1998 (da 20 a 60 giorni per il rilascio del permesso di soggiorno e da 40 a 60 giorni per il rilascio del nulla osta alla assunzione), introdotto dal decreto legislativo in esame, appare in contrasto con l'obiettivo della semplificazione degli oneri burocratici perseguito dalla direttiva.

  Elvira SAVINO (FI-PdL), sebbene valuti positivamente le finalità dello schema di decreto in esame, sottolinea la contrarietà del suo Gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene infatti che non si possa utilizzare il recepimento di una direttiva per introdurre modifiche sostanziali e complessive della legislazione in materia di immigrazione.
  Formula quindi una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) ritiene anch'egli opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, purché ciò consenta un approfondito confronto in Commissione.
  Esprime anch'egli la propria contrarietà sulla proposta di parere presentata dal relatore e formula una proposta alternativa di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2). In particolare, si propone la creazione di una commissione tecnica di studio sui flussi migratori presso il Ministero dell'Interno che – tra l'altro – proceda alla raccolta di dati e all'analisi della capacità ricettiva del Paese.

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  Dalila NESCI (M5S) condivide l'opportunità di un rinvio dell'esame, anche al fine di consentire un ulteriore approfondimento dei temi in discussione.
  Formula quindi, a nome del suo Gruppo, una proposta alternativa di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3). I rilievi formulati intervengono, tra l'altro, sulla questione delle quote quanto alla previsione secondo cui le domande eccedentarie rispetto alle quote possono essere esaminate solo nell'ambito di quelle che si rendano disponibili nel limite delle stesse quote, al fine di escludere che le eccedenze di una determinata qualifica di lavoro offerto possano essere assorbite da eventuali carenze per un'altra qualifica.
  Si evidenzia inoltre, in ordine all'aumento dei termini da 20 a 60 giorni, (lettera d), che modifica il comma 5 dell'articolo 22, come sia possibile, nel momento in cui si prevede che il permesso di soggiorno sia rilasciato in formato elettronico e si informatizza la relativa procedura, che si determini un allungamento, anziché un abbreviamento, dei termini per l'iter burocratico finalizzato al rilascio del titolo autorizzatorio. La Commissione fa presente che tale allungamento dei termini di rilascio del permesso di soggiorno rischia di danneggiare sia il lavoratore, che dovrà aspettare più a lungo, sia il datore di lavoro, che potrà trovarsi senza la manodopera necessaria. A tale riguardo, la condizione formulata è volta, al fine di eliminare il timore in merito alla possibile compressione dei diritti degli interessati, ad introdurre una disposizione che preveda espressamente che l'allungamento dei termini non incide su tali diritti, perché – ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis, del citato testo unico – il lavoratore straniero può soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa anche nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno; si prevede che sia ancora specificato nel permesso di soggiorno rilasciato secondo il modello introdotto nel regolamento CE n.l030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo (ad esempio per motivi familiari) e che sia altresì stabilito che una volta decorso il termine massimo di 60 giorni senza che sia stato emesso alcun provvedimento tale decorso temporale debba qualificarsi come silenzio-assenso.

  Annalisa PANNARALE (SEL) condivide le preoccupazioni manifestate dalla collega Nesci sull'allungamento dei tempi di concessione dei permessi, come già sottolineato nella precedente seduta. Rileva quindi come la proposta di direttiva in esame intervenga proprio in tema di parità di trattamento, come bene evidenziato nella proposta di parere formulata dal relatore. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che i lavoratori di Paesi terzi producono in termini lavorativi e tributari e occorre offrire loro una legislazione più avanzata possibile.

  Michele BORDO, presidente, preso atto del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.
Atto n. 45.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Elvira SAVINO (FI-PdL) ritiene opportuno attendere la conclusione delle audizioni previste in VII Commissione prima di concludere l'esame del provvedimento.

  Paola CARINELLI (M5S) condivide la necessità evidenziata dalla collega Savino.

  Francesca BONOMO (PD) si associa a quanto detto dalle colleghe, tenuto conto Pag. 150del fatto che le audizioni si sono concluse nella mattinata odierna.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) condivide le considerazioni svolte dalle deputate intervenute.

  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, si associa a quanto richiesto dai colleghi.

  Michele BORDO, presidente, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
Atto n. 43.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.
Atto n. 46.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Vega COLONNESE (M5S) esprime l'orientamento favorevole del suo Gruppo sul provvedimento in esame, rispetto al quale intende evidenziare che esso dà attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/93/UE, in tema di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. La direttiva 2011/93, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. Essa si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali, stabilendo norme minime relative alla definizione dei suddetti reati e delle relative sanzioni, nonché l'obiettivo di introdurre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime minorenni.
  Rileva che alcune vittime della tratta di esseri umani sono anche minorenni vittime di abusi sessuali o di sfruttamento sessuale, la direttiva è complementare alla direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani (2011/36, il cui recepimento è realizzato dallo schema di decreto legislativo n. 51). Il nostro Parlamento ha anche approvato la legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, recante rilevanti disposizioni di adeguamento interno.
  Per quanto concerne le attività sessuali consensuali, l'articolo 8 della direttiva lascia gli Stati membri liberi di stabilire se certe pratiche siano o meno punibili quando coinvolgono persone vicine per età, livello di maturità fisica e psicologica e che possono essere considerate come la normale scoperta della sessualità.
  In merito alla prevenzione la direttiva detta una particolare disciplina in relazione alle attività professionali a contatto con i minori: per evitare il rischio di recidiva, gli autori di uno dei reati di sfruttamento sessuale dei minori previsto dalla direttiva dovrebbero essere interdetti dall'esercizio di attività professionali che Pag. 151comportano contatti regolari e diretti con minori. L'articolo 10 della direttiva prevede, poi, che i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati dell'esistenza di una condanna o delle misure interdittive esistenti. Tali informazioni devono inoltre essere comunicate agli altri Stati membri al fine di evitare che un pedofilo possa usufruire della libera circolazione dei lavoratori nell'UE e conseguentemente finisca di nuovo per lavorare con minori in un altro paese. Sul punto il nostro ordinamento necessita di un adeguamento. Inoltre possono essere ricondotte a finalità preventive anche le disposizioni dell'articolo 21 della direttiva che, in relazione al c.d. turismo sessuale, prevede che l'organizzazione di viaggi finalizzati a commettere i reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale su minori o ancora di pornografia infantile, debba essere vietata.
  Il nostro ordinamento va ben oltre tale previsione, se si considera che l'articolo 600-quinquies c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937 chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
  La stessa disposizione si rinviene con riferimento al delitto di corruzione di minorenne, consistente nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore, previsto dall'articolo 609 quinquies del codice penale.
  Le attività investigative sottocopertura hanno consentito di mettere in luce l'utilizzo di darknet, ovvero di reti di scambio del «deep web» in cui sistemi di anonimizzazione impediscono il tracciato dei dati di accesso telematico degli internauti, compromettendo seriamente l'acquisizione delle prove delle condotte criminose, si ritiene opportuno introdurre l'aumento, in misura non eccedente i due terzi, delle pene previste per i reati compiuti con l'utilizzo di questi mezzi di anonimizzazione.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ribadisce la proposta di parere favorevole già formulata nella precedente seduta.

  Michele BORDO, presidente, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Atto n. 52.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 14 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali».
COM(2013)565 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo a nome del relatore, onorevole Tancredi, formula una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 4), che Pag. 152sottopone all'attenzione dei colleghi affinché si possa pervenire ad una sua approvazione nella seduta di domani.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Relazione della Commissione «Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità».
COM(2013)566 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2013.

  Maria IACONO (PD), relatore, formula una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 5), che illustra nel dettaglio.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede chiarimenti in ordine alla forma dell'atto ed al suo iter.

  Maria IACONO (PD), relatore, ricorda che le condizioni formulate rappresentano l'esito del dibattito e delle audizioni svoltesi in Commissione, che si auspica possano essere tenute in conto dalla Commissione europea ai fini della predisposizione della Relazione in materia di sussidiarietà e proporzionalità per l'anno 2014.

  Michele BORDO, presidente, precisa che il documento presentato dalla relatrice, una volta approvato dalla Commissione, sarà trasmesso alle istituzioni dell'Unione europea, e conclude pertanto l'esame dell'Atto da parte della Camera dei deputati, trattandosi di un Atto dell'Unione europea sul quale la XIV Commissione è competente in sede primaria.
  Nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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