CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 9.25.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
Esame C. 1906 Governo – approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione V).
(Esame e conclusione. Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marilena FABBRI, relatore, dà conto dei contenuti salienti del provvedimento, evidenziando come in esso si possano rinvenire innumerevoli aspetti problematici, riconducibili a quasi tutte le categorie nelle quali, tradizionalmente, il Comitato, nell'analisi dei testi di legge, sussume le criticità riscontrate.
  In particolare, osserva come il decreto legge, a seguito dell'approvazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di numerosi articoli e commi aggiuntivi, presenti numerose disposizioni che incidono su ambiti materiali non riconducibili a quelli originariamente trattati dal testo, contenga, nel disegno di legge di conversione, disposizioni di carattere sostanziale, financo volte ad incidere su norme di delega, si connoti per l'ampio ricorso a norme temporanee, sperimentali e provvisorie, e ponga alcune questioni anche in merito al corretto impiego delle fonti del diritto. Non può neanche sottacere il fatto che il decreto-legge si sovrapponga in più punti al disegno di legge di stabilità, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati ed attualmente all'esame parlamentare, di cui in alcuni casi addirittura riproduce disposizioni, nello stesso identico testo.
  Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1906 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, di cui 2 contenuti nel testo licenziato Pag. 4dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti, oltre agli innumerevoli commi aggiuntivi (ben 67), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori;
   a tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-bis, in materia di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-bis a 8-quinquies, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-sexies, che istituisce una sezione operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-undevicies, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; all'articolo 1-quater, che interviene in materia di lanterne semaforiche, all'articolo 1-quinquies, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-bis, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-ter, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-quater, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-quinquies, che interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana;
   a ciò si aggiunge la presenza, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 5), di disposizioni di carattere sostanziale, volte a: prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti recanti lo schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo n. 91 del 2011, (comma 2); a prorogare dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (comma 4) e a incidere su alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative conferite al Governo a norma degli articoli 40, 42 e 50 della legge n. 196 del 2009 (comma 3). A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che, con specifico riferimento all'introduzione di norme che incidono sui termini di esercizio di deleghe legislative, tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento Pag. 5in esame non sempre effettua gli adeguati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali spesso interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:
    all'articolo 1, comma 2-bis, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;
    all'articolo 1, comma 11-bis, che proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;
    all'articolo 1, comma 12-ter, che introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali, che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;
    all'articolo 1, comma 13, che pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), senza a tal fine modificare la suddetta disposizione;
    all'articolo 1-quinquies, che, in materia di prevenzione degli incendi, modifica in via non testuale il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011;
    all'articolo 2, comma 7, che incrementa in via non testuale il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
    all'articolo 2, comma 11, che fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, senza però essere inserito nel medesimo contesto normativo;
    all'articolo 2, comma 16-bis, che introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
   il decreto-legge interviene ad abrogare disposizioni di recentissima approvazione (vedi in particolare, l'articolo 1, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 e l'articolo 2, comma 18, che abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

  sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:
   il decreto-legge si interseca in più punti con le previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A.C. 1865-A) ed attualmente all'esame parlamentare. In particolare, all'articolo 1, comma 10, reca, al quarto periodo, una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo, del citato disegno di legge di stabilità; al comma 11-novies del medesimo articolo, interviene sull'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-septies, del disegno di legge di stabilità, rispetto al quale, peraltro, specifica che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014; all'articolo 1, comma 20-vicies bis, demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di Pag. 6politiche fiscali e finanza locale: tale ultimo articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 338-ter del disegno di legge di stabilità per il 2014; all'articolo 2, comma 6-bis, riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-bis del disegno di legge di stabilità e, infine, all'articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ancorché una norma dal contenuto identico sia contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge contiene numerosissime disposizioni che rivestono carattere transitorio, temporale o si atteggiano a mere proroghe, in quanto:
    emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, capoverso 9-bis, che agisce “nelle more dell'entrata in vigore [rectius: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono “nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5” dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; l'articolo 1, comma 19, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, il quale, peraltro, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non risulta ancora emanato; l'articolo 1, comma 20-septiesdecies, che dispone “In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello”; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che agisce “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive”; l'articolo 1, comma 20-quater, che interviene “Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni”; l'articolo 2, comma 3-quinquies, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari; l'articolo 2, comma 4, che detta norme valide “fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria”; l'articolo 2, comma 5, che agisce “Nelle more della stipula del nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a”; l'articolo 2, comma 6, che interviene “Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”; l'articolo 2, comma 8, che interviene “nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi”);
    prorogano regimi transitori, talvolta anche introdotti da norme nel frattempo abrogate (si vedano, l'articolo 1, comma 20-bis, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della Pag. 7legge n. 196 del 2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'articolo 1, comma 20-septies, che proroga al 2014 la previsione transitoria contenuta all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; si veda, infine, l'articolo 1, comma 7-ter, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero sull'intero territorio nazionale, modificando il termine del 1o dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2011, la quale rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero);
    prorogano disposizioni rimaste inattuate (ad esempio, l'articolo 1, comma 6-bis, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1o gennaio 2010 per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali; l'articolo 1, comma 14-bis, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia “il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine”, agendo così in maniera retroattiva; l'articolo 1-quinquies, che proroga ulteriormente un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, in materia di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive; l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 ed cui il termine era stato prorogato già in passato; l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012);
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 12, dispone che “il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993”; tale organo, come peraltro sembrerebbe confermato dal tenore letterale del testo che, ai successivi commi da 12 a 15, ne disciplina composizione e procedure di nomina, dovrebbe rientrare tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, per cui, in realtà, le disposizioni in esame ne determinerebbero una vera e propria reviviscenza; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”;

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3-bis incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (e, segnatamente, sull'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 Pag. 8del 2006 – Codice dei contratti pubblici); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano «un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi» [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];
   inoltre, all'articolo 2, comma 18, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui “prodotti da fumo e loro succedanei”, affidando così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

  sul piano della corretta formulazione del testo:
   sul piano della corretta formulazione del testo, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 14-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico “e da altri eventuali ministri competenti per materia”;
   infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:
   tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6-bis, da 8-bis a 8-quinquies, 8-sexies, 19, da 20-octies a 20-undecies e 20-undevicies; all'articolo 1-quater; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties e 16-bis; all'articolo 2-ter; all'articolo 2-quater; all'articolo 2-quinquies; che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione si verifichi la soppressione delle disposizioni di cui al comma 3, in quanto incidenti su termini di delega, e si trasferiscano i contenuti dei commi 2 e 4 nell'ambito del decreto-legge;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 10, quarto periodo, all'articolo 2, comma 6-bis, e all'articolo 2-sexies, che riproducono i contenuti di disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera ed oggetto di esame parlamentare; si coordinino inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11-novies e 20-vicies bis, con quelle contenute, rispettivamente, all'articolo 1, commi 5-septies e 338-ter del disegno di legge di stabilità, cui si sovrappongono;Pag. 9
   sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in fonti secondarie, della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 3-bis, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;
   sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 18, che prevede che una fonte secondaria possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare la soppressione del comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta abrogata;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 2, comma 14-bis, si specifichi quali siano gli “altri eventuali ministri competenti per materia” cui la disposizione fa riferimento;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 2, commi 12 e seguenti, si dovrebbe esplicitare se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere la disposizione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, istitutiva del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

  Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   abbia cura il legislatore di introdurre, per quanto possibile, interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

  Andrea GIORGIS, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, che mette bene in luce tutte le criticità del testo, osserva come essa evidenzi anche uno strano fenomeno: e cioè che, verso la fine dell'anno, ci si dimenticano le basilari tecniche di redazione dei testi normativi, le esigenze correlate ad un appropriato uso delle fonti del diritto e degli strumenti normativi. Propone pertanto che il Comitato per la legislazione, operando in analogia alla prassi seguita in altre circostanze analoghe, presenti propri emendamenti che recepiscano il contenuto delle condizioni formulate.
  Dopo aver chiesto alcune precisazioni in merito alla portata normativa dell'articolo 2-quater, che interviene in via retroattiva su disposizioni in materia di incompatibilità alle cariche di deputato e senatore, cui risponde il presidente Marcello Taglialatela, propone di riformulare la raccomandazione predisposta dalla relatrice, nel senso di eliminarvi l'inciso «per quanto possibile».

   Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel condividere anch'egli, sia la proposta del collega Giorgis di presentare emendamenti Pag. 10a firma dei deputati del Comitato allo scopo di recepire i rilievi espressi, sia l'ampia e articolata proposta di parere formulata dalla relatrice, propone di elevare il rilievo relativo al comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta approvata, al rango di una condizione.

   Francesca BUSINAROLO, nel concordare con le proposte di riformulazione dei colleghi, si dichiara anch'ella favorevole a sottoscrivere proposte che trasformino in emendamenti i rilievi del Comitato.

  Marilena FABBRI, relatrice, alla luce del dibattito in seno al Comitato, presenta la seguente nuova proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1906 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti legge:
   il decreto-legge, che si compone di 12 articoli, di cui 2 contenuti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri e 10 inseriti, oltre agli innumerevoli commi aggiuntivi (ben 67), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, presenta un contenuto estremamente vasto e articolato, recando un insieme di misure che incidono sulla finanza degli enti locali, nonché specifici interventi in favore dei territori;
   a tali ambiti materiali, non appaiono riconducibili, anche a volere intendere le suddette materie in senso estremamente lato, le disposizioni, inserite dal Senato, e contenute: all'articolo 1, comma 6-bis, in materia di accreditamenti provvisori presso le strutture sanitarie private e gli stabilimenti termali; all'articolo 1, commi da 8-bis a 8-quinquies, che interviene in materia di inquadramento giuridico e trattamento economico dei dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria; all'articolo 1, comma 8-sexies, che istituisce una sezione operativa DIA presso l'aeroporto di Milano Malpensa; all'articolo 1, comma 19, in materia di accesso alla professione di revisore contabile; all'articolo 1, commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries); all'articolo 1, comma 20-undevicies, in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; all'articolo 1-quater, che interviene in materia di lanterne semaforiche; all'articolo 1-quinquies, che detta disposizioni per la prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties, che interviene nella materia dei contratti pubblici di lavori; all'articolo 2, comma 16-bis, che si riferisce alla Fondazione Teatro di San Carlo; all'articolo 2-ter, che introduce modifiche alle norme che disciplinano le modalità di composizione dei seggi elettorali; all'articolo 2-quater, che interviene in materia di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore; all'articolo 2-quinquies, che interviene in materia di coordinamento delle strutture amministrative territoriali della Croce Rossa Italiana;
   a ciò si aggiunge la presenza, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, a seguito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame al Senato, accanto alla consueta formula di conversione ed alla clausola di entrata in vigore (rispettivamente, commi 1 e 5), di disposizioni di carattere sostanziale, volte a: prorogare i termini per l'emanazione dei regolamenti recanti lo schema tipo di bilancio consolidato delle Pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo n. 91 del 2011, (comma 2); a prorogare dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012 (comma 4) e a incidere su alcuni termini per l'esercizio di deleghe legislative conferite al Governo a norma degli articoli 40, 42 e 50 della legge n. 196 del 2009 Pag. 11(comma 3). A tale proposito, si ricorda che l'inserimento di disposizioni di carattere sostanziale in un disegno di legge di conversione non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge e che, con specifico riferimento all'introduzione di norme che incidono sui termini di esercizio di deleghe legislative, tale circostanza, per costante giurisprudenza del Comitato, integra una violazione del limite posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, secondo cui il Governo non può, mediante decreto legge, “conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione”, interpretandosi il citato limite di contenuto come volto ad impedire che nel testo possano confluire disposizioni che incidano, in via diretta o indiretta, sulle modalità di esercizio di deleghe legislative, anche se già conferite;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua gli adeguati coordinamenti con le preesistenti fonti normative, sulle quali spesso interviene mediante modifiche non testuali. Tali modalità di produzione normativa, che mal si conciliano con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontrano, a titolo meramente esemplificativo:
    all'articolo 1, comma 2-bis, che fa sistema con le previsioni dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con specifico riguardo all'integrazione del piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale;
    all'articolo 1, comma 11-bis, che proroga in via non testuale di un anno gli interventi in favore del comune di Pietrelcina;
    all'articolo 1, comma 12-ter, che introduce una disciplina in materia di razionalizzazione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti locali, che fa sistema con l'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012;
    all'articolo 1, comma 13, che pone in capo al Ministro dell'interno il compito di comminare la sanzione prevista al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), senza a tal fine modificare la suddetta disposizione;
    all'articolo 1-quinquies, che, in materia di prevenzione degli incendi, modifica in via non testuale il termine di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011;
    all'articolo 2, comma 7, che incrementa in via non testuale il fondo per le esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti, di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
    all'articolo 2, comma 11, che fa sistema con la novella recata dal precedente comma 10 all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, senza però essere inserito nel medesimo contesto normativo;
    all'articolo 2, comma 16-bis, che introduce in maniera non testuale un'ulteriore eccezione all'ambito di applicazione dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge n. 91 del 2013, in materia di consigli di indirizzo delle fondazioni lirico-sinfoniche;
   il decreto-legge interviene ad abrogare disposizioni di recentissima approvazione (vedi in particolare, l'articolo 1, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013, introdotto dalla legge di conversione 13 dicembre 2013, n. 137 e l'articolo 2, comma 18, che abroga i commi da 10-ter a 10-decies dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recentemente introdotti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

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  sul piano delle procedure parlamentari di formazione delle leggi:
   il decreto-legge si interseca in più punti con le previsioni del disegno di legge di stabilità per il 2014 nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera (A.C. 1865-A) ed attualmente all'esame parlamentare. In particolare, all'articolo 1, comma 10, reca, al quarto periodo, una novella dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 195 del 2009, formulata in termini identici a quella contenuta nell'articolo 1, comma 66, ultimo periodo, del citato disegno di legge di stabilità; al comma 11-novies del medesimo articolo, interviene sull'area SIN (Sito di interesse nazionale) di Brindisi, oggetto anche dell'articolo 1, comma 5-septies, del disegno di legge di stabilità, rispetto al quale, peraltro, specifica che lo stanziamento è assegnato nell'anno 2014; all'articolo 1, comma 20-vicies bis, demanda a future intese tra il Governo e la Regione Sardegna la modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello Statuto speciale, in materia di politiche fiscali e finanza locale: tale ultimo articolo è stato modificato dall'articolo 1, comma 338-ter del disegno di legge di stabilità per il 2014; all'articolo 2, comma 6-ter, riproduce in maniera identica i contenuti dell'articolo 1, comma 375-bis del disegno di legge di stabilità e, infine, all'articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva, ancorché una norma dal contenuto identico sia contenuta al comma 237 del disegno di legge di stabilità;

  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge contiene numerosissime disposizioni che rivestono carattere transitorio, temporale o si atteggiano a mere proroghe, in quanto:
    emanate nelle more dell'adozione di nuove discipline o dell'attuazione di adempimenti già previsti da disposizioni anche risalenti nel tempo (si vedano, al riguardo, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 1, capoverso 9-bis, che agisce “nelle more dell'entrata in vigore [rectius: applicazione] dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; l'articolo 1, commi 2 e 3, relativi al commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, che intervengono “nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5” dell'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; l'articolo 1, comma 19, che detta una disciplina per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale da applicare “fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, il quale, peraltro, a distanza di oltre tre anni e mezzo dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (7 aprile 2010) non risulta ancora emanato; l'articolo 1, comma 20-septiesdecies, che dispone “In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello”; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che agisce “nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive”; l'articolo 1, comma 20-quater, che interviene “Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni”; l'articolo 2, comma 3-quinquies, che detta con norme di rango primario una disciplina transitoria nelle more dell'adozione di nuove norme regolamentari; l'articolo 2, comma 4, che detta norme valide “fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma-parte investimenti 2012-2016 tra lo Stato ed il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria”; l'articolo 2, comma 5, che agisce “Nelle more della stipula del Pag. 13nuovo contratto di servizio pubblico per i servizi di trasporto ferroviario per le regioni a statuto speciale tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Trenitalia S.p.a”; l'articolo 2, comma 6, che interviene “Nelle more della piena attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194, e dell'articolo 1, comma 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220”; l'articolo 2, comma 8, che interviene “nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi”);
    prorogano regimi transitori, talvolta anche introdotti da norme nel frattempo abrogate (si vedano, l'articolo 1, comma 20-bis, che estende dal triennio 2011-2013 a tutto il periodo 2011-2015 la possibilità per i Ministeri di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione della spesa in deroga alle norme in materia di flessibilità del bilancio di cui all'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, disposta dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; l'articolo 1, comma 20-septies, che proroga al 2014 la previsione transitoria contenuta all'articolo 6, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; si veda, infine, l'articolo 1, comma 7-ter, che proroga a tutto il 2014 la sperimentazione delle zone a burocrazia zero sull'intero territorio nazionale, modificando il termine del 1o dicembre 2013 individuato dall'articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2011, la quale rinvia, per la disciplina applicabile in via sperimentale, all'articolo 43 del decreto-legge n. 78 del 2010, abrogato dall'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha introdotto una nuova disciplina delle zone a burocrazia zero);
    prorogano disposizioni rimaste inattuate (ad esempio, l'articolo 1, comma 6-bis, che proroga il termine originariamente fissato a decorrere dal 1o gennaio 2010 per la cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali; l'articolo 1, comma 14-bis, che proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 la data, già più volte prorogata o differita, dalla quale applicare l'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in materia di centrale unica di committenza per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia; l'articolo 1, comma 20-duodevicies, che novella l'articolo 14, comma 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, differendo sia il termine del 15 ottobre ivi previsto per la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, sia “il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013 [della somma dovuta], a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine”, agendo così in maniera retroattiva; l'articolo 1-quinquies, che proroga ulteriormente un termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 411 del 2001, in materia di adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive; l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, che proroga i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera b), e dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2012 ed cui il termine era stato prorogato già in passato; l'articolo 1, comma 4, del disegno di legge di conversione, che sposta dal 2014 al 2015 l'inizio dell'attività di sperimentazione riguardante la tenuta della contabilità finanziaria, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi a partire dal 2012);
   inoltre, il decreto-legge, all'articolo 2, comma 12, dispone che “il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993”; tale organo, come peraltro sembrerebbe confermato dal tenore letterale del testo che, ai successivi commi da 12 Pag. 14a 15, ne disciplina composizione e procedure di nomina, dovrebbe rientrare tra quelli dei quali dovrebbe essersi già realizzata la soppressione ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, per cui, in realtà, le disposizioni in esame ne determinerebbero una vera e propria reviviscenza; in proposito, si segnala che il paragrafo 15, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che “Se si intende fare rivivere una disposizione abrogata o modificata occorre specificare espressamente tale intento”;

  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il decreto-legge, all'articolo 2, comma 3-bis incide su discipline oggetto di fonte normativa di rango subordinato (e, segnatamente, sull'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 – Codice dei contratti pubblici); tale circostanza non appare coerente con le esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente: si integra infatti una modalità di produzione legislativa che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, non appare funzionale alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l'effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano “un diverso grado di ‘resistenza’ ad interventi modificativi successivi” [si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001];
   inoltre, all'articolo 2, comma 18, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare aliquote di accisa e di imposta di consumo che gravano sui “prodotti da fumo e loro succedanei”, affidando così ad un decreto ministeriale il compito di modificare il regime fiscale vigente, secondo una procedura difforme rispetto a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura, e della quale andrebbe altresì valutata la compatibilità con la riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria;

  sul piano della corretta formulazione del testo:
   il decreto-legge, all'articolo 2, comma 14-bis, istituisce un comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico “e da altri eventuali ministri competenti per materia”;
   infine, il disegno di legge, nel testo presentato dal Governo al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:
   tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, sia valutata la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6-bis, da 8-bis a 8-quinquies, 8-sexies, 19, da 20-octies a 20-undecies e 20-undevicies; all'articolo 1-quater; all'articolo 1-quinquies; all'articolo 2, commi da 3-bis a 3-opties e 16-bis; all'articolo 2-ter; all'articolo 2-quater; all'articolo 2-quinquies, che appaiono estranee rispetto agli oggetti e alle finalità del decreto-legge, nonché rispetto all'intestazione del decreto e al preambolo;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione Pag. 15si verifichi la soppressione delle disposizioni di cui al comma 3, in quanto incidenti su termini di delega, e si trasferiscano i contenuti dei commi 2 e 4 nell'ambito del decreto-legge;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si sopprima il comma 7-ter dell'articolo 1, che proroga un regime transitorio riferito all'applicazione di una norma che risulta abrogata;
   per quanto detto in premessa, si sopprimano le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 10, quarto periodo, all'articolo 2, comma 6-ter, e all'articolo 2-sexies, che riproducono i contenuti di disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, nel testo licenziato dalla Commissione Bilancio della Camera ed oggetto di esame parlamentare; si coordinino inoltre le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11-novies e 20-vicies bis, con quelle contenute, rispettivamente, all'articolo 1, commi 5-septies e 338-ter del disegno di legge di stabilità, cui si sovrappongono;
   sia verificata la soppressione, nella parte in cui incide su norme contenute in fonti secondarie, della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 3-bis, oppure, subordinatamente – ove si intenda mantenerla – si valuti di riformularla nel senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante un atto avente la medesima forza;
   sia verificata la coerenza della disposizione contenuta all'articolo 2, comma 18, che prevede che una fonte secondaria possa integrare il contenuto di disposizioni di rango legislativo, con le regole che presiedono ad un appropriato impiego delle fonti del diritto, anche tenuto conto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione in materia tributaria.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   si dovrebbero riformulare le disposizioni indicate in premessa che incidono in via non testuale su previgenti disposizioni legislative in termini di novella alle medesime, nonché effettuare i necessari coordinamenti con la normativa vigente;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 2, comma 14-bis, si specifichi quali siano gli “altri eventuali ministri competenti per materia” cui la disposizione fa riferimento;
   per quanto detto in premessa, all'articolo 2, commi 12 e seguenti, si dovrebbe esplicitare se, come sembra, l'intento perseguito è quello di far rivivere la disposizione di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993, istitutiva del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.

  Il Comitato formula, altresì, la seguente raccomandazione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   abbia cura il legislatore di introdurre interventi stabili e a regime, evitando il ricorso sistematico a una legislazione provvisoria, temporanea, sperimentale o fatta di mere proroghe, che, nell'incorporare già all'origine la previsione di successivi interventi integrativi, correttivi, o, comunque, a regime, confligge con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione».

  Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 10.