CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 152

SEDE CONSULTIVA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 126/13: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, dopo aver avvertito che il tempo a disposizione della Commissione è limitato, in quanto la Camera dei deputati è convocata, con votazioni, alle ore 15, ed aver quindi rinviato, per la descrizione del contenuto del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esaminato il decreto-legge, nel testo deliberato dal Governo, nella seduta del 5 dicembre scorso, esprimendo alla 5a Commissione del Senato, su quel testo, un parere favorevole con osservazioni.
  Sottolinea che al Senato il testo del decreto-legge è stato oggetto di significative modifiche, che ne hanno accresciuto notevolmente il contenuto, e che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato soltanto ieri sera, con la conseguenza che il tempo a disposizione del relatore per l'approfondimento dell'articolato e per la predisposizione della proposta di parere è stato molto breve.
  Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (vedi allegato). In particolare, spiega che la condizione contenuta nella proposta di parere è quella che all'articolo 2 sia soppresso il comma 20-decies, inserito dal Senato, che penalizza Pag. 153con riduzioni dei trasferimenti statali le regioni e gli enti locali che adottino misure presuntamente devianti rispetto alle politiche statali in materia di giochi d'azzardo – in particolare quando si tratti di misure tese ad allontanare i cittadini dal gioco d'azzardo – e determinino in questo modo minori entrate erariali ovvero maggiori spese statali.
  Al riguardo, esprime l'avviso che sia necessario incoraggiare – e non certo disincentivare – le regioni e gli enti locali a porre in essere politiche di contrasto della cosiddetta «ludopatia» e a prevenire, regolare seriamente e riprogrammare l'offerta del gioco d'azzardo, ricordando come – in qualità di ministro per la salute del Governo Monti – abbia assunto iniziative precisamente in questo senso.
  Ritiene peraltro che – al di là di questa valutazione di merito, che esula dall'ambito di competenza della Commissione – non si possa non rimarcare come la disposizione in questione sia lesiva dell'autonomia delle regioni e degli enti locali e in contrasto con l'assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali.
  La proposta di parere contiene inoltre tre osservazioni. In particolare, le osservazioni di cui alle lettere a) e b) riproducono due delle tre osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 5 dicembre scorso sul testo iniziale del decreto-legge. La terza osservazione, che era stata sollecitata dal senatore Laniece, appare invece superata, in quanto l'articolo 2, comma 6, è stato modificato al Senato e nel nuovo testo prevede, tra l'altro, che lo Stato concorra per il servizio reso nel triennio 2011-2013 pagando direttamente a Trenitalia s.p.a. 23 milioni di euro per il 2013. Per il 2014 e per gli anni seguenti la Valle d'Aosta potrà stipulare una convenzione con Trenitalia s.p.a. in relazione a questi servizi e i relativi oneri saranno esclusi, fino a 23 milioni di euro, dal patto di stabilità interno.
  Quanto all'osservazione di cui alla lettera c), questa riguarda l'articolo 1, comma 01, il quale prevede che la disciplina per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 si applichi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano con dodici mesi di ritardo rispetto agli altri enti territoriali, mentre l'articolo 37 del citato decreto legislativo n. 118 dispone invece che la decorrenza e le modalità di applicazione del decreto legislativo stesso nelle autonomie speciali siano stabilite nel rispetto dei rispettivi statuti e in modo concordato con ciascuna regione e provincia autonoma. Con l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere si chiede quindi alla Commissione di merito di verificare che il termine di decorrenza per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio sia stato definito con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto delle loro autonomie costituzionali.
  Quanto infine all'osservazione di cui alla lettera d), questa riguarda l'articolo 1, comma 12-ter, il quale obbliga le regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli e i limiti finanziari posti dalla legge statale alla contrattazione integrativa al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, individuando a tal fine specifiche misure di intervento cui gli enti territoriali sono chiamati a ricorrere. Al riguardo è da dire che interventi statali di questo tipo sono considerati dalla Corte costituzionale funzionali al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, rientra tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni. La Corte costituzionale ha anche chiarito che il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario costituisce, più che una materia, una finalità assegnata alla legislazione statale e che, a determinate condizioni, questa può incidere sull'autonomia regionale per salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva. In particolare, Pag. 154la Corte costituzionale ha precisato che il legislatore statale può imporre alle regioni vincoli relativi alle politiche di bilancio, ma, in primo luogo, occorre che le disposizioni statali si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della spesa, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente; in secondo luogo, occorre che le disposizioni statali non individuino in modo tassativo gli strumenti o le modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi.

  Il deputato Filippo BUSIN (LNA), pur esprimendo un giudizio sostanzialmente corrispondente a quello del presidente sull'articolo 2, comma 20-decies – relativo alle misure adottate da regioni ed enti locali in materia di gioco d'azzardo – che reputa lesivo delle autonomie territoriali, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole, e questo perché è totalmente contrario al provvedimento e valuta in termini particolarmente negativi soprattutto le disposizioni che prevedono un trattamento normativo differenziato e di preferenza per il comune di Roma, al quale la sua parte politica non riconosce alcun carattere di specialità.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare come il comune di Roma non sia l'unico a trovarsi in difficoltà finanziarie e come siano anzi molti gli enti locali, tanto a nord quanto a sud, che versano in situazione analoga, esprime l'auspicio che il Governo intervenga presto anche in soccorso degli altri enti locali in potenziale dissesto, possibilmente individuando soluzioni che non facciano ricadere sulla collettività nazionale i disavanzi di bilancio di singoli comuni.

  Il deputato Michele DELL'ORCO (M5S) enuncia un giudizio fortemente contrario sul provvedimento in esame, che contiene, a suo avviso, innumerevoli interventi funzionali esclusivamente a compiacere i diversi referenti del Governo e della maggioranza, quali ad esempio gli interventi relativi all'Expo 2015 e al risarcimento dei danni subiti dalle imprese che lavorano nei cantieri dell'alta velocità. Sottolinea inoltre come i lavori di questa Commissione si stiano svolgendo in contemporanea con quelli della Commissione bilancio della Camera, che esamina il provvedimento in sede referente, con la conseguenza che il parere che questa Commissione esprimerà sarà inevitabilmente tardivo e non porterà alcun reale contributo all'istruttoria dei lavori nella Commissione di merito. Chiede inoltre alla presidenza di verificare che la Commissione sia in numero legale per deliberare.

  Renato BALDUZZI, presidente e relatore, rispondendo al deputato Dell'Orco, assicura che la Commissione è in numero legale per deliberare. Quanto al fatto che la Commissione esprima il suo parere solo ora, con il rischio che lo stesso non possa incidere sui lavori in sede referente, sottolinea che il provvedimento è stato trasmesso dal Senato – e assegnato alle Commissioni – soltanto nel pomeriggio di ieri e che la Commissione bilancio ne ha iniziato l'esame solo questa mattina. Concorda, in ogni caso, con il deputato Dall'Orco quanto al fatto che l'organizzazione dei lavori parlamentari dovrebbe essere rivista in modo da dare all'attività delle Commissioni in sede consultiva il giusto rilievo.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) dichiara che il suo gruppo giudica in modo fortemente negativo l'intero provvedimento in titolo e voterà quindi contro la proposta di parere favorevole del presidente. Quindi, pur consapevole che si tratta di un aspetto estraneo alle competenze della Commissione, segnala – come esempio del tipo di disposizioni che sono contenute nel provvedimento – l'articolo Pag. 1551, comma 20-sexiesdecies, che abroga l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 120 del 2013 con il quale si permette agli organi costituzionali, alle amministrazioni statali, alle regioni e agli enti locali di recedere da contratti di locazione di immobili.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente (vedi allegato).

  La seduta termina alle 14.45.

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