CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 140

SEDE CONSULTIVA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che, poiché il provvedimento in titolo, assegnato nella giornata di ieri, è stato calendarizzato per la seduta odierna dell'Assemblea, la Commissione dovrà procedere all'espressione del parere di competenza in tempi brevi e, comunque, nell'ambito di un'unica seduta.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla V Commissione (Bilancio) il prescritto parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2016, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali.
  Per quanto riguarda le disposizioni afferenti alla competenza della Commissione affari sociali, segnala innanzitutto, seguendo l'ordine dei commi contenuti negli articoli 1 e 2, il comma 6-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'iter di conversione al Senato, ai sensi del quale si prevede che le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 – invece che dal 1o gennaio 2013, come attualmente previsto – cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Pag. 141nomina il presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.
  Rileva, quindi, il comma 15 dell'articolo 1, già presente nel testo originario del decreto-legge, che modifica la disciplina a regime relativa alle somme degli enti ed aziende sanitari che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, di cui al decreto-legge n. 9 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 1993.
  Tale modifica – secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate.
  In primo luogo, le modifiche specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne – oltre alle aziende sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – anche le aziende ospedaliere ed esplicitano che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti e aziende sanitari in questione) corrispondenti agli stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Fa presente, poi, che in secondo luogo, si prevede che la deliberazione, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le modifiche esplicitano altresì – in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 – che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.
  Richiama, quindi, i commi 16 e 17 dell'articolo 1 riformulano la disciplina delle comunicazioni obbligatorie – da parte delle pubbliche amministrazioni – relative ai debiti certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti o da prestazioni professionali. La nuova disciplina fa riferimento agli importi per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Le norme in esame trovano applicazione a decorrere dal 30 aprile 2014.
  Segnala altresì i commi 7 e 8 dell'articolo 2, che concernono la cosiddetta carta acquisti ordinaria. In particolare, il comma 7 reca uno stanziamento pari a 35 milioni di euro per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del programma carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008. In base al successivo comma 8, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti, il contratto, sottoscritto in data 24 marzo 2010, per la gestione attualmente in essere, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore.
  Osserva quindi che un'altra disposizione rilevante è quella introdotta, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, al comma 18 dell'articolo 2, prevedendo che ai prodotti da fumo e loro succedanei si applichino le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori. Pag. 142Conseguentemente, sono soppressi i commi dal 10-ter al 10-decies dell'articolo 51 della legge n. 3 del 2003, che consentono entro determinati limiti la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina vietandola, tra l'altro, all'interno di programmi rivolti ai minori o in determinate fasce orarie ovvero nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
  Al riguardo, rileva che sarebbe stato opportuno differenziare i liquidi e le ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina da quelli che ne sono privi anziché equipararli indistintamente ai prodotti da fumo e loro succedanei per quanto riguarda le applicazioni dei divieti.
  Fa presente, infatti, che un'ulteriore disposizione rilevante introdotta nel corso dell'esame al Senato è quella di cui all'articolo 2-quinquies, che modifica la norma recata dall'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge n. 101 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013), ai sensi del quale i comitati locali e provinciali della Croce Rossa, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, prevedendo che la predetta eccezione valga solo per i comitati provinciali. Pertanto, anche i comitati locali della Croce Rossa delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono dal 1o gennaio 2014 la personalità giuridica di diritto privato.
  Vengono inoltre fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.
  Rileva al riguardo che l'intervento legislativo non viene effettuato correttamente. Si dovrebbe infatti intervenire direttamente sull'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione della Croce Rossa – introdotto dal citato decreto-legge n. 101 del 2013 –, e non, invece, sull'articolo 4, comma 10-ter del decreto-legge 101 del 2013.

  Andrea CECCONI (M5S) formula alcuni rilievi critici in merito alle disposizioni introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge in oggetto presso l'altro ramo del Parlamento, con particolare riferimento all'articolo 2-quinquies, che interviene nuovamente in materia di Croce Rossa, a distanza di meno di due mesi dalla conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, che aveva già disciplinato la questione dell'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte dei comitati locali e provinciali della stessa Croce Rossa.
  Esprime altresì, al di là degli articoli di competenza della Commissione affari sociali, che reputa in parte condivisibili, la netta contrarietà del suo gruppo nei confronti del decreto-legge in esame.

  Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), concordando con le critiche avanzate dal deputato Cecconi relativamente all'articolo concernente la Croce Rossa, chiede al relatore di darne conto nel parere che la Commissione si appresta a deliberare.
  Esprime altresì il dissenso del proprio gruppo su talune disposizioni recate dal decreto-legge in esame, in particolar modo i commi da 20-octies a 20-undecies, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries).

  Donata LENZI (PD) chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'articolo concernente i comitati locali e provinciali della Croce Rossa.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, precisa che si tratta di un intervento limitato, riferendosi alle sole province autonome di Trento e di Bolzano.

  La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.05.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), relatore, illustra la proposta di parere Pag. 143formulata tenendo conto delle considerazioni svolte nella relazione introduttiva nonché dei principali rilievi emersi dagli interventi succedutisi nella seduta odierna (vedi allegato).

  Marisa NICCHI (SEL), annuncia, a nome del suo gruppo, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

Pag. 144