CAMERA DEI DEPUTATI
Sabato 21 dicembre 2013
148.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

  La seduta comincia alle 8.50.

Seconda nota di variazioni al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.
C. 1866-ter Governo.

(Esame e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea ROMANO (SCpI), relatore, fa presente che il Governo ha trasmesso la seconda Nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso dell'esame parlamentare dalla Camera dei deputati. Rileva che la Nota di variazioni reca modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e agli stati di previsione della spesa e che la Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, modifica Pag. 36l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio, aggiornando il totale generale della spesa.
  Segnala come dalla Nota di variazioni risulta che il disegno di legge di stabilità 2014, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, determina incrementi sia sul versante delle entrate sia sul versante della spesa. Osserva che, in termini di competenza, per quanto riguarda le entrate, gli emendamenti hanno determinato un incremento delle previsioni iniziali di circa 628 milioni di euro per l'anno 2014, nonostante una riduzione delle entrate extratributarie di 11 milioni di euro. Per quanto riguarda gli anni successivi del triennio, evidenzia che l'incremento delle entrate è invece pari a 368 milioni di euro per l'anno 2015 e a 452 milioni di euro per l'anno 2016. In entrambi i casi l'incremento è riferibile unicamente alla crescita delle entrate tributarie.
  Sempre in termini di competenza, per quanto riguarda le spese finali, fa presente che gli emendamenti approvati determinano, nell'anno 2014, un incremento del volume della spesa di 535 milioni di euro, dovuto nella più larga parte ad un aumento delle spese di parte corrente al netto degli interessi di 502 milioni di euro e un aumento di 33 milioni di euro delle spese in conto capitale. Rileva che, negli anni successivi, le spese finali aumentano di 365 milioni di euro nell'anno 2015 e di 395 milioni di euro nell'anno 2016, essenzialmente per effetto dell'incremento delle spese di parte corrente.
  Rileva che, per quanto attiene ai risultati differenziali, le modifiche introdotte dalla Camera al disegno di legge presentato dal Governo, come modificato dal Senato, determinano un miglioramento del risparmio pubblico pari a 126 milioni di euro nell'anno 2014, 18 milioni di euro nell'anno 2015 e 67 milioni di euro nell'anno 2016. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, segnala che si registra un miglioramento di 93 milioni di euro nel 2014, di 4 milioni di euro nel 2015; nel 2016, il saldo netto da finanziare, già positivo, risulta ulteriormente migliorato nella misura di 57 milioni di euro. Infine, per quanto concerne il ricorso al mercato, evidenzia come le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato effetti corrispondenti a quelli esaminati con riferimento al saldo netto da finanziare.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo ai risultati perseguiti dal disegno di legge di stabilità, ora confluiti nel bilancio dello Stato, rileva che, se dal punto di vista politico il dibattito si presenta complesso, dal punto di vista economico e contabile risultano condivisibili le osservazioni svolte dal relatore, alla luce del miglioramento dei saldi di bilancio realizzati dalla manovra finanziaria.

  Maino MARCHI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sul mandato a riferire in senso favorevole in Assemblea su provvedimento in esame, sottolinea i risultati positivi conseguiti dal disegno di legge di stabilità e osserva come, a differenza di quanto da alcuni paventato, le misure adottate non abbiano determinato alcun attacco al cuore dello Stato.

  Rocco PALESE (FI) rileva come, a suo avviso, la stessa confusione che ha caratterizzato il lavoro della maggioranza e del Governo, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, sia ora alla base dell'intero impianto del decreto-legge n. 126 del 2016, che la Commissione si accinge a esaminare.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il conferimento del mandato all'onorevole Romano a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni.

  La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazioni. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

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DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, osserva preliminarmente come, da un primo esame delle disposizioni del provvedimento in esame, sia necessario avviare un'approfondita riflessione sul tema dei rapporti tra i due rami del Parlamento, sia per quanto riguarda i criteri di ammissibilità che trovano applicazione in sede di emendabilità dei provvedimenti. Con riferimento al contenuto del disegno di legge in esame, rileva come gli interventi previsti non attengano solo agli enti locali, ma all'intera amministrazione statale, determinando in tal modo un notevole ampliamento dell'impianto originario del provvedimento. Al riguardo, richiama le disposizioni sul reclutamento del personale delle agenzie fiscali, le misure in materia di giochi d'azzardo, la disposizione volta ad istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, gli interventi per la messa in sicurezza e la bonifica di aree comprese in siti di interesse nazionale con particolare riferimento all'area di Brindisi. Rammenta, altresì, che tale ultima disposizione si sovrappone all'analoga misura già prevista nell'ambito del disegno di legge di stabilità. Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario modificare il testo del provvedimento in esame, al fine di limitarne il contenuto e renderlo conforme all'originario ambito di applicazione.
  In particolare, in merito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, osserva che i commi da 1 a 4 prorogano alcuni dei termini di delega recati dalla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, nonché taluni termini previsti da un decreto legislativo attuativo della medesima legge, relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili.
  Il comma 01 del decreto-legge dispone sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dettate dal titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 1 interviene sulla disciplina degli enti coinvolti nella sperimentazione dell'armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi contabili degli enti territoriali.
  I commi 2-4 dello stesso articolo intervengono in materia di trasporto regionale ferroviario della Regione Campania modificando alcune disposizioni relative a compiti e poteri del Commissario ad acta incaricato dell'attuazione delle misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali.
  I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti al Senato, intervengono in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria, autorizzando la regione per il triennio 2013-2015, a utilizzare nel limite di 20 milioni di euro annui, le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.
  Fa presente che il comma 5 interviene in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, consentendo l'ampliamento della massa passiva del piano di rientro in corso di esercizio da parte del Commissario medesimo e intervenendo sulla gestione dei crediti di Roma Capitale verso le società partecipate. Inoltre i commi 5-bis e 5-ter, prevedono alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito.
  Segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 6, il quale consentiva al comune di Roma Capitale, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di incrementare la misura dell'aliquota dell'addizionale Pag. 38comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e che il comma 6-bis dispone che le regioni provvedano entro il 31 ottobre 2014 alla cessazione degli accreditamenti provvisori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonché degli stabilimenti termali prevedendo, nel caso in cui ciò non avvenga che il Consiglio dei Ministri nomini il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta.
  Rileva che i commi 7 e 8 prevedono, rispettivamente, uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 a favore del comune di Milano e l'estensione della possibilità di assunzioni a tempo determinato, fino all'anno 2016, per la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015 (EXPO 2015) e i commi da 7-bis a 7-quater dell'articolo 1, prorogano l'esercizio delle attività di sperimentazione in materia di zone a burocrazia zero fino al 31 dicembre 2014.
  Evidenzia che il comma 8-bis attribuisce l'inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico della terza Area ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001.
  Il comma 8-ter abroga l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico – pubblicate in data 16 ottobre 2009 – relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate.
  Osserva che il comma 8-quater estende a favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'applicazione della norma che autorizza la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; il comma 8-quinquies differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate sono autorizzate a coprire le posizioni dirigenziali vacanti attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni; il comma 8-sexies autorizza il Ministero dell'interno ad emanare un decreto per istituire presso l'aeroporto di Milano Malpensa di una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia, per prevenire e contrastare le attività della criminalità organizzata nell'ambito dell'Expo 2015.
  Segnala che il comma 9 dispone la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012 (c.d. Patto per Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale «Raccolta differenziata», ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.
  Osserva che il comma 10 prevede uno stanziamento di due milioni di euro per gli interventi conseguenti al mancato completamento dei lavori di sistemazione dei versanti di frana nel comune di Assisi ed estende, inoltre, il termine per la nomina dei commissari straordinari per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico.
  Rileva che i commi 10-bis e 10-ter dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. I soggetti finanziati Pag. 39dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, prorogato di tre anni dalla norma in esame, mentre le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.
  Sottolinea che il comma 10-quinquies estende l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, contenute nel decreto-legge n. 74 del 2012 e nell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici e che il comma 10-sexies prevede che per tre anni a decorrere dagli eventi alluvionali che hanno colpito la Sardegna (ossia fino al 19 novembre 2016), gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, in deroga al requisito minimo di 8 anni di iscrizione, un'anticipazione della posizione individuale maturata.
  Segnala che il comma 11 dispone l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone; i commi da 11-bis a 11-septies recano una serie di stanziamenti a vari comuni (Pietrelcina, Marsciano, Sciacca, Menfi e Frosinone) per la realizzazione di interventi di restauro e messa in sicurezza di edifici pubblici, nonché di carattere infrastrutturale; il comma 11-octies assegna alla Provincia di Pescara un contributo straordinario di 3 milioni di euro per l'anno 2013, per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali dei giorni 1 e 2 dicembre 2013 e il comma 11-novies prevede l'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi.
  Osserva che il comma 12 integra l'articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), sulla disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato che gli enti in dissesto sono tenuti a presentare al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla nomina dell'organo straordinario di liquidazione. Osserva che il predetto comma è volto ad introdurre una disciplina derogatoria dei termini entro i quali raggiungere l'equilibrio di bilancio (comunque entro tre anni dalla data del dissesto) in favore degli enti locali con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati nonché in favore degli enti che non siano riusciti a raggiungere l'equilibrio nei limiti temporali previsti, nel caso in cui gli organi istituzionali si siano insediati nell'esercizio successivo a quello entro cui raggiungere il riequilibrio.
  Fa presente che il comma 12-bis dell'articolo 1 autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico. Evidenzia che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente, possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale.
  Il comma 12-ter obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme Pag. 40indebitamente erogate al personale. In tali casi, le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative (anche attraverso accorpamenti di uffici) con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento.
  Rileva che il comma 13 riguarda gli enti dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti che abbiano posto in essere misure di riduzione dei costi dei servizi e di razionalizzazione degli organismi e delle società partecipati, ed è finalizzato a posticipare per essi al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012.
  Osserva che il comma 14 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo slittamento agli anni successivi dell'applicazione della sanzione che avrebbe dovuto essere applicata nell'anno 2013, di cui al comma 13, pari a 670.000 euro, ponendola a valere sulle risorse del Fondo istituito per favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica e il comma 14-bis proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
  Segnala che il comma 15, modificando l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, prevedendo che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata e prevedendo particolari modalità di comunicazione della citata delibera nonché particolari obblighi del tesoriere e dell'ente; il comma 16, che reca modifiche all'articolo 7 del decreto-legge n. 35 del 2013, pone a decorrere dal 30 aprile 2014, un obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di comunicazione, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dell'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. Si prevede, infine, che le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni siano accessibili ed utilizzabili da ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei crediti; il comma 17 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma precedente, quantificati in 800.000 euro per l'anno 2013, derivanti dalla necessità di realizzare nuove funzioni sulla piattaforma elettronica.
  Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il comma 18 il quale disponeva che, nelle società non quotate controllate da enti locali e nelle aziende speciali, i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti tramite estrazione da un apposito elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.
  Fa presente che Il comma 19 interviene sul decreto legislativo n. 39 del 2010 relativo alla revisione legale dei conti. In particolare, è stabilito – ai fini dell'iscrizione nel registro dei revisori legali – l'esonero dall'esame di idoneità professionale (previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto) per coloro che hanno superato gli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni «A» e «B» dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  Quanto al comma 20, segnala che esso reca alcune disposizioni di interesse per le Pag. 41province, relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province per l'anno 2013, alle riduzioni da apportate al Fondo sperimentale per l'anno 2013 per effetto delle disposizioni di spending review e alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna per l'anno 2013.
  Segnala che i commi da 20-bis a 20-quater recano disposizioni varie in materia di flessibilità di bilancio, volte tra l'altro a prorogare la vigenza di norme speciali (rispetto a quelle previste dalla legge di contabilità pubblica) in materia; il comma 20-quinquies interviene sulla disciplina dei limiti alla riassegnazione alla spesa di entrate, contenuta nei commi 615-617 della legge n. 244 del 2007; il comma 20-sexies dispone che può essere esercitata anche per gli esercizi 2013 e 2014 la facoltà – concessa al Ministro dell'economia e finanze dalla legge di contabilità – di prolungare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; il comma 20-septies dispone che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative dei Ministeri le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato; i commi da 20-octies a 20-novies disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cosiddette slot machine o newslot) e sistemi di gioco VLT (videolotteries).
  Evidenzia che il comma 20-decies prevede che, qualora interventi legislativi regionali ovvero regolamentari di autonomia degli enti territoriali, aventi ad oggetto misure in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinino nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari statali per la gestione della raccolta dei giochi pubblici, sono attuate, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzioni degli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che hanno deliberato tali interventi, in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.
  Rileva che il comma 20-undecies reca una norma di interpretazione autentica relativamente alle procedure selettive di affidamento in concessione della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento; i commi 20-duodecies-20-quaterdecies dispongono che le somme relative al progetto «Super B Factory’’ inserito nel Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013, iscritte in conto residui sul capitolo di spesa 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono mantenute in bilancio per essere versate all'entrata, quanto a 22 milioni di euro nell'anno 2014 e a 18,4 milioni per l'anno 2015 ai fini della loro successiva riassegnazione al «Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari»; il comma 20-quinquiesdecies innalza di 10 milioni di euro per l'anno 2013 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera per ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico; il comma 20-sexiesdecies elimina la facoltà per alcune pubbliche amministrazioni e per gli organi costituzionali di recedere con modalità agevolate dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il comma 20-septiesdecies dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell'anno 2013 e da parte delle province; il comma 20-duodevicies prevede l'aumento del 3 per cento dei canoni delle concessioni demaniali marittime che utilizzino manufatti amovibili (camper, roulottes, case mobili, etc.) per finalità turistico ricreative; il comma 20-Pag. 42undevicies novella, sotto tre profili, l'articolo 14 del recente decreto-legge n. 102 del 2013, in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Osserva che le tre novelle hanno l'effetto di ampliare l'ambito applicativo dell'istituto sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo del grado di giudizio in cui esso può intervenire.
  Segnala che il comma 20-vicies consente ai comuni che rispettino il patto di stabilità interno di procedere ad assunzioni con contratto a tempo determinato a carattere stagionale, a carico di risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione; il comma 20-vicies semel interviene sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista per gli enti locali che siano a rischio di dissesto, stabilendo che tale procedura non possa attivarsi qualora il Prefetto abbia già assegnato all'ente interessato un termine per la deliberazione del dissesto; il comma 20-vicies bis stabilisce che il Governo promuove intese con la regione autonoma Sardegna per la revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale, attraverso modifiche agli articoli 8, 9 e 10 dello statuto (Legge costituzionale n. 3 del 1948), anche al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.
  Per quel che concerne l'articolo 1-bis, sottolinea che esso consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere per gli anni 2013 e 2014 ad una anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto.
  Segnala che l'articolo 1-ter reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio della quota dell'imposta municipale propria di spettanza comunale, l'articolo 1-quater interviene sulle caratteristiche tecniche dei semafori per assicurarne l'accensione istantanea e prevedendo l'utilizzo delle lampade a basso consumo o a LED per le future sostituzioni delle lampade; l'articolo 1-quinquies proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, da parte delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto e l'articolo 1-sexies modifica la misura del diritto sulle pubbliche affissioni, disponendo che esso debba avere un ammontare tale da garantire la copertura dei costi di gestione del servizio.
  Con riguardo all'articolo 2 pone in evidenza che i commi 1 e 2 autorizzano spese per il ristoro, parziale, dei danni subiti da imprese nella realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche (PIS), a seguito di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare o rallentare la realizzazione delle opere strategiche; il comma 2-bis individua le risorse finanziarie per avviare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti, in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica per le imprese radiofoniche di informazione, ai gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue; il comma 3 consente al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di trasferire ad ANAS S.p.A., in via di anticipazione, le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2013 sul pertinente capitolo di bilancio, per consentire alla società di far fronte ai pagamenti dovuti, sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL), in relazione a interventi conclusi o in corso di realizzazione.
  Segnala che i commi da 3-bis a 3-octies del predetto articolo, introdotti nel corso dell'esame al Senato, recano disposizioni in materia di qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto, al fine di colmare il vuoto normativo conseguente all'annullamento di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) da parte del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013. Osserva che le disposizioni modificano le norme sull'utilizzabilità – da parte dell'impresa affidataria – dell'importo delle lavorazioni scorporabili subappaltate, ai fini della qualificazione nella categoria prevalente o nella categoria scorporabile Pag. 43(comma 3-bis), nonché dettano una disciplina di carattere transitorio (comma 3-quater e comma 3-quinquies) nelle more della revisione regolamentare delle categorie a qualificazione obbligatoria e delle categorie specialistiche, che sostituisca la disciplina annullata.
  Fa presente che il comma 4, modificato al Senato, autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A. sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2014; il comma 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l'anno 2013, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia nella regione Sicilia; il comma 6, modificato al Senato, dispone il pagamento diretto per l'anno 2013, da parte dello Stato a Trenitalia S.p.A., della quota di 23 milioni di euro quale corrispettivo dovuto per i servizi ferroviari di interesse locale resi nel triennio 2011-2013 svolti nella Regione Valle d'Aosta e prevede la possibilità della Regione Valle d'Aosta di stipulare la convenzione con Trenitalia per gli anni a partire dal 2014; il comma 6-bis dispone la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 dell'articolo 2 e il comma 6-ter interviene in materia di gare per l'affidamento della gestione dei servizi di trasporto regionale e locale escludendo dalla possibilità di partecipazione alle gare delle società destinatarie di affidamenti non conformi alla normativa comunitaria la cui durata ecceda il limite del 3 dicembre 2019.
  Segnala inoltre che: i commi 7 e 8 dispongono un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti ordinaria; Il comma 9 reca misure volte ad accelerare e semplificare la procedura per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi; il comma 10, al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili; il comma 11 prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
  Fa presente che i commi da 12-14 e 15 dispongono che il Ministero dell'economia si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni a supporto tecnico al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. Osserva che viene disciplinata la composizione del Comitato – cinque membri – prevedendo altresì la durata dell'incarico – triennale – e la sua gratuità. Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 14-bis il quale dispone che la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di Ministri.
  Segnala che il comma 16 interviene sulla disciplina delle anticipazioni che possono essere concesse nel 2013 alle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazione di carenza di liquidità, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013; il comma 17, proroga, per l'anno 2014, il finanziamento previsto dall'articolo 19, comma 16, del decreto-legge n. 185 del 2008, pari a 13 milioni di euro, in favore della società Italia Lavoro S.p.A.; il comma 17-bis prevede la possibilità di utilizzare le giacenze presenti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Pag. 44legge, sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato del Teatro La Fenice di Venezia, per i lavori di completamento della ricostruzione e per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Teatro La Fenice di Venezia.
  Evidenzia che il comma 18 consente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di modificare le aliquote di accisa e di imposta di consumo sui prodotti da fumo e loro succedanei, nella misura massima dello 0,7 per cento, al fine di riequilibrare l'incidenza dei rispettivi carichi fiscali. A tali prodotti (in particolare, per i prodotti succedanei di quelli da fumo) si applicano le disposizioni vigenti per i tabacchi lavorati in materia di divieto pubblicitario e promozionale, nonché di tutela della salute dei non fumatori.
  L'articolo 2, ai commi 19 e 20, incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali, aumentando la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ampliando le finalità a cui può essere destinata.
  Il comma 20-bis sopprime il divieto, per gli enti proprietari dei collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli – vale a dire, rispettivamente, il comune di Santa Margherita Ligure e l'Ente friulano di assistenza –, di alienazione o di cambio di destinazione dei compendi immobiliari dei predetti collegi.
  Rileva che l'articolo 2-bis prevede che i beni aziendali confiscati alla criminalità organizzata possano essere trasferiti al patrimonio di comuni, province o regioni e disciplina altresì il trasferimento a tali enti di singoli beni immobili aziendali; l'articolo 2-ter apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo; l'articolo 2-quater dispone la retroattività dell'esclusione dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011 (17 settembre 2011); l'articolo 2-quinquies specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono dal 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato.
  Sottolinea che il nuovo articolo 2-sexies esenta le Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio (nei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto) dal divieto, per l'anno 2013, di acquistare immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva.
  Da ultimo, osserva che l'articolo 2, comma 16-bis, dispone che alla Fondazione Teatro San Carlo di Napoli non si applica la prescrizione relativa alla presenza del consiglio di indirizzo e che le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Governo è disponibile ad apportare modifiche al provvedimento in esame, in tempi utili a consentire il successivo esame da parte del Senato e la sua conversione in legge. Segnala che alcune disposizioni del provvedimento, come quella con cui si procede ad allentare i vincoli del patto di stabilità interno a favore delle province, non sono state verificate positivamente da parte della Ragioneria generale dello Stato. Nel far presente che il Governo non intende presentare alcun emendamento al provvedimento in titolo oltre a quelli necessari a sopprimere o modificare le parti non positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, assicura che saranno esaminate Pag. 45con la dovuta attenzione tutte le proposte emendative presentate dai gruppi.

  Rocco PALESE (FI) stigmatizza gli aspetti negativi del provvedimento in esame e rileva come sarebbe preferibile che esso non venga convertito nei termini di legge, auspicandone la decadenza. Nel dare atto al relatore di aver messo chiaramente in luce come il provvedimento sia stato notevolmente modificato nel corso dell'esame presso il Senato, in modo da stravolgerne contenuto e obiettivi perseguiti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame. Rileva, infine, come, da un'attenta analisi delle disposizioni contenute nel provvedimento, vi sia, a suo avviso, la necessità di procedere non solo a singole e limitate modificazioni del testo, ma ad una completa revisione del contenuto dello stesso attraverso proposte emendative soppressive. In particolare, esprime perplessità con riguardo alle norme in tema di reclutamento del personale delle agenzie fiscali, in materia di giochi d'azzardo e di assunzioni da parte degli enti locali.

  Generoso MELILLA (SEL) osserva che si tratta di un decreto-legge che affronta svariate materie, alcune condivisibili, come per Roma Capitale, altre che invece intervengono in maniera assai discutibile. Ritiene che non sia intenzione del Governo far decadere il decreto-legge, per cui bisogna fare un lavoro teso a migliorare il testo. Ritiene che, tra le disposizioni discutibili, vi siano quelle che intervengono sulle autonomie locali in materia di gestione dei servizi, come anche l'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Preannuncia la presentazione di emendamenti su varie parti del testo, tuttavia, dato il variegato contenuto del provvedimento, ritiene che sia difficile correggere al meglio l'articolato in modo da giungere ad un provvedimento veramente utile per il Paese.

  Guido GUIDESI (LNA), oltre alle disposizioni introdotte senza verifica positiva della Ragioneria generale dello Stato, stigmatizza i numerosi interventi microsettoriali, connotati da scarsa equità. Ritiene inoltre deprecabile il periodico e ripetuto trasferimento di risorse finanziarie al comune di Roma da parte dello Stato centrale. In sostanza il comune di Roma, invece di avviare finalmente un percorso di risanamento finanziario, beneficia del ripetuto aiuto finanziario da parte del Governo, determinandosi così una disparità di trattamento a danno degli altri comuni.

  Francesco CARIELLO (M5S) esprime perplessità sulla tempistica dell'esame del provvedimento, chiedendo se ci siano precedenti al riguardo. Data la limitatezza del tempo a disposizione per predisporre e presentare gli emendamenti e per esaminarli, ritiene che il lavoro della Commissione non possa essere veramente proficuo. Riterrebbe quindi opportuno prevedere tempi meno compressi per l'esame del decreto-legge.

  Maino MARCHI (PD) ritiene che l'esame del decreto-legge presenti delle peculiarità rispetto a casi precedenti, in cui pure ci si era trovati a ricevere il testo dall'altro ramo del Parlamento a pochi giorni dalla scadenza del decreto. Difatti in quei precedenti almeno il contenuto del testo trasmesso era sostanzialmente condivisibile, mentre il provvedimento in esame contiene molte disposizioni da sopprimere o modificare radicalmente, come le disposizioni sui giochi d'azzardo e sull'allentamento del patto di stabilità interno per le province. Per quanto riguarda i 25 milioni di euro assegnati per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, che riproduce una analoga norma contenuta nel disegno di legge di stabilità, chiede se tali risorse vadano cumulate e quindi siano stanziati complessivamente 50 milioni di euro – nel qual caso una parte della provvista, 25 milioni di euro, potrebbe essere destinata a rimpinguare il fondo per le calamità naturali previsto dal Pag. 46disegno di legge di stabilità – o se, più verosimilmente, si tratti delle stesse risorse utilizzate dalle due analoghe disposizioni, nel qual caso bisognerebbe provvedere ad un coordinamento tra i due provvedimenti eliminando tale duplicazione.
  Sulla questione sollevata in alcune interventi relativamente ai tempi troppo ristretti per l'esame, osserva che, pur nella limitatezza del tempo a disposizione, si possa ugualmente fare un lavoro proficuo per modificare e migliorare il testo, con la collaborazione di tutti i gruppi.

  Stefano BORGHESI (LNA), relativamente all'organizzazione dei lavori, osserva che, trattandosi di un testo composito e complesso, anche se il testo deve tornare al Senato, non bisogna procedere con eccessiva frettolosità. Riterrebbe quindi opportuno posticipare di qualche ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Rocco PALESE (FI-PdL) non condivide le considerazioni del deputato Borghesi, sottolineando che il testo non è particolarmente corposo e che gli interventi emendativi da effettuare sono prevalentemente di carattere soppressivo.

  Francesco BOCCIA, presidente, invita a considerare che i lavori della Commissione sono condizionati da quelli dell'Assemblea, per cui non appare possibile una diversa organizzazione dei lavori con tempi più ampi.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuna la soppressione del comma 11-novies dell'articolo 1, relativo all'assegnazione, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi, poiché duplica l'analoga disposizione contenuta nella legge di stabilità. Ritiene inoltre opportuna la soppressione del comma 20-septiesdecies dell'articolo 1, in base al quale la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011 non si applica alle province che non rispettano il patto di stabilità interno per l'anno 2013, a condizione che il comparto province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato.
  Osserva inoltre che altre disposizioni presentano aspetti di notevole criticità, che ne richiederebbero una sostanziale riformulazione. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui: ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 1, che prevedono, in ordine alla Gestione commissariale di Roma Capitale, alcuni compiti di rendicontazione a carico di Roma Capitale, nonché la redazione di un piano triennale per la riduzione del debito; al comma 12-ter dell'articolo 1, che obbliga le Regioni e gli enti locali che abbiano superato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione integrativa, al recupero delle somme indebitamente erogate al personale, prevedendo che in tali casi le Regioni e gli enti locali sono inoltre tenuti ad adottare misure di contenimento della spesa per il personale mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici; al comma 12-bis dell'articolo 1, che autorizza le regioni a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali, previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 nell'ambito delle misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, precisando che le economie aggiuntive rispetto alla normativa vigente possono essere utilizzate, nel limite del 30 per cento, per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale; all'articolo 2-quinquies, che specifica che solo i Comitati locali della Croce Rossa Italiana delle province autonome di Trento e Bolzano assumono, dal 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, facendo inoltre salvi Pag. 47gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le province autonome di Trento e Bolzano.
  Per quanto riguarda la questione relativa all'organizzazione dei lavori, ritiene che i tempi a disposizione per gli emendamenti, trattandosi di un testo non particolarmente corposo, siano sufficienti e adeguati.

  Guido GUIDESI (LNA) ribadisce che si aspetta dal Governo al presentazione di una nota tecnica sulle misure relative alle risorse assegnate al Comune di Roma.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, replicando al deputato Guidesi, ricorda che le misure da lui stigmatizzate sono state in realtà inaugurate e portate avanti soprattutto da precedenti Governi sostenuti dalla Lega Nord. Invita comunque a considerare che il provvedimento in esame non elargisce nuove risorse a Roma Capitale, recando invece disposizioni relative alla gestione commissariale, per le quali tuttavia auspica per il futuro una disciplina caratterizzata da maggiore sistematicità. Ricorda, inoltre, che misure particolari per il comune di Roma sono giustificate dalla peculiarità delle esigenze della Capitale, che sono riconosciute anche sul piano costituzionale, per cui è improprio parlare di una disparità di trattamento per gli altri comuni.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni.
C. 1542 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative 12-ter.1000, 15.1000, 15-bis-1000, 18.1000, 20-ter.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-bis.1000 e 0.23.1000.1, riferite al provvedimento in titolo.

  Angelo RUGHETTI, relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti approvati dalla Commissione Affari costituzionali. Con riferimento alla proposta emendativa 18.1000, segnala che la stessa è volta a prevedere che i comuni interessati dalle modifiche della composizione del Consiglio comunale e del numero degli assessori provvedono a rideterminare gli oneri connessi con le attività relative allo status degli amministratori locali di cui alla prima parte del Testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla normativa previgente. Propone quindi di esprimere su tale proposta emendativa parere favorevole, a condizione che, al capoverso 5-bis, le parole: «normativa previgente» siano sostituite con le seguenti: «normativa vigente». Fa presente infine che le restanti proposte emendative non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

  Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con il relatore, evidenziando tuttavia l'opportunità di aggiungere, al medesimo capoverso 5-bis, dopo le parole: «normativa vigente», le seguenti: «, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti».

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede come sia possibile aumentare il numero degli assessori senza incrementare la spesa complessiva.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, precisa che, nel rispetto della clausola di Pag. 48invarianza, il compenso degli assessori dovrà essere ridotto in conseguenza dell'aumento del loro numero.

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede ulteriori chiarimenti al relatore in merito alle modalità di determinazione dei compensi degli assessori e dei sindaci.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, evidenzia che la determinazione del compenso degli assessori rientra nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, entro gli importi massimi fissati dalla legge. Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 12-ter.1000, 15.1000, 15-bis.1000, 18.1000, 20-ter.1000, 23.1000, 23.1001, 23.1002, 23-bis.1000 e 0.23.1000.1 riferite al disegno di legge C. 1542 Governo e abb.-A, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 18.1000 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   al capoverso 5-bis sostituire le parole legislazione previgente con le seguenti: legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono state presentate 234 proposte emendative (vedi allegato), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento Pag. 49«ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Osserva poi che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura. Evidenzia in particolare che, nella citata sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».
  Fa presente inoltre che il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Ricorda che il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».
  Segnala infine che la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, sottolinea pertanto che la Presidenza è chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Dichiara dunque, alla luce dei predetti criteri, che sono da considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Borghesi 1.2, che aumenta il Fondo di solidarietà per i comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa negli anni 2012 e 2013;Pag. 50
   Marcon 1.15, recante disposizioni procedurali-contabili relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio di Roma capitale;
   Marcon 1.16, relativo al cofinanziamento del trasporto pubblico locale di Roma capitale;
   Marroni 1.43, concernente un contributo a Roma capitale per eventi e manifestazioni straordinarie;
   Borghesi 1.44, concernente la revisione delle stime IMU relative ai fabbricati del gruppo catastale D;
   Catalano 1.45, relativo al finanziamento dei lavori di manutenzione e ammodernamento della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia;
   De Lorenzis 1.46, che reca il finanziamento di diversi interventi di carattere localistico e istituisce inoltre il «Fondo patrimoniale Taranto» destinato al risanamento ambientale del sito;
   Carrescia 1.67 e 1.68, che introducono disposizioni di carattere tecnico in ordine alla disciplina generale sulle modalità di smaltimento in discarica di talune categorie di rifiuti;
   Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, in quanto non strettamente connessi con le norme introdotte dal decreto-legge in esame;
   Dadone 1.77, che reca norme in materia di regolamentazione degli istituti ed organismi di partecipazione popolare;
   Guidesi 1.81, che stanzia risorse per la variante di Casalpusterlengo;
   Guidesi 1.82, che stanzia risorse per l'hub interportuale del sistema idroviario padano veneto;
   Guidesi 1.83, che stanzia risorse per la strada statale n. 38, variante di Tirano;
   Pilozzi 1.94, che detta disposizioni sull'utilizzo di autovetture di servizio, limitatamente al comma 11-sexies.2, dal terzo periodo fino alla fine del medesimo comma;
   Borghesi 1.103, che reca disposizioni concernenti le regole cui sono sottoposti i comuni ai sensi del patto di stabilità;
   Guidesi 1.109 e 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno;
   Borghesi 1.111, che reca disposizioni in ordine alle procedure sull'erogazione dei finanziamenti in conto capitale da parte dei Ministeri e delle regioni nei confronti degli enti locali;
   Borghesi 1.113, che modifica il decreto-legge n. 35 del 2013 con riguardo alle procedure di pagamento delle somme dovute per appalti e forniture;
   Marcon 1.114, che reca disposizioni relative alla determinazione delle remunerazioni dei componenti dei consigli di amministrazione e del personale dirigente delle società partecipate dalla pubblica amministrazione;
   D'Ambrosio 1.116, che prevede che le cariche degli organi sociali di alcune società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti locali siano svolte a titolo gratuito e in assenza di rimborsi;
   D'Ambrosio 1.117, che prevede modifiche alla legge n. 20 del 1994 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
   D'Ambrosio 1.118, che prevede che i provvedimenti normativi riguardanti i tributi locali e i trasferimento dello Stato devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche competenti;
   Castricone 1.119, che, in relazione al comune dell'Aquila e agli altri comuni nel cratere, esclude dal computo delle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare la gestione dell'emergenza;Pag. 51
   Borghesi 1.120 e Melilli 1.121, che prevedono che il recupero a carico delle province capienti attraverso l'imposta RC-auto non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile;
   Borghesi 1.122, che prevede misure a favore delle regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse di cui al decreto-legge n. 35 del 2013;
   Nicchi 1.124 e Melilla 1.127, che escludono le aziende speciali e le IPAB dagli obblighi e dai limiti alla partecipazione societaria previsti dalla legislazione vigente;
   Pilozzi 1.125 e Boccadutri 1.181, che fissano limiti all'assunzione di personale da parte degli enti locali in funzione dell'incidenza della spesa del personale sulle spese correnti degli enti medesimi;
   Aiello 1.126, che detta disposizioni in materia di aziende speciali che gestiscono farmacie comunali;
   Marcon 1.128 e Lavagno 1.180, che detta disposizioni in materia di erogazioni e di trasferimenti in conto capitale da parte dei ministeri e delle regioni in favore degli enti locali;
   Marcon 1.129, che prevede modalità di impiego delle risorse non utilizzate nell'anno 2012 per l'estinzione e la riduzione anticipata del debito;
   Guidesi 1.130, che prevede l'esclusione delle spese del personale addetto alla sicurezza dai vincoli imposti ai comuni dal patto di stabilità interno;
   Borghesi 1.131, che modifica le disposizioni relative partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni previsto dal decreto-legge n. 174 del 2012;
   Boccadutri 1.132, che destina il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione del debito dell'ente medesimo;
   Marcon 1.133, che modifica la disciplina in materia di limiti all'accantonamento nel Fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 35 del 2013;
   Martella 1.172, che prevede, in via straordinaria, che agli enti assegnatari di contributi pluriennali, che non hanno raggiunto gli obiettivi del patto di stabilità interno nel corso del 2013 non si applichi, nel 2014, la sanzione che vieta l'assunzione di personale;
   Pilozzi 1.178 e Boccadutri 1.181, che modificano, tra l'altro, la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 in materia di limiti alle assunzioni per gli enti fuori dal patto di stabilità interno;
   Pilozzi 1.179, che reca disposizioni in materia di processi associativi di comuni, con riguardo alle facoltà assunzionali degli enti coinvolti;
   Busin 1.182, che prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative possano essere corrisposti facoltativamente attraverso l'utilizzo del denaro contante o strumenti che ne assicurino la tracciabilità;
   Pilozzi 1-sexies.01, volto a prevedere il trasferimento in proprietà delle ferrovie abbandonate in favore dei comuni, ai fini della loro trasformazione in piste ciclabili, nonché la riduzione delle spese sostenute dalle pubbliche amministrazioni per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture e per l'acquisto di buoni taxi;
   De Lorenzis 2.8, volto ad incrementare le dotazioni del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica;
   Busin 2.11 e 2.12, volti rispettivamente a prevedere le modalità per l'aggiornamento dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dall'ANAS per i passi carrai e ad istituire un tavolo tecnico per risolvere il contenzioso in materia di passi carrai;Pag. 52
   Dell'Orco 2.14, volto a novellare le disposizioni del codice della strada relative alla lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone;
   Paolo Niccolò Romano 2.27, volto a modificare la disciplina in tema di offerta pubblica di acquisto di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria;
   Melilla 2.34, volto a prevedere il rimborso agli enti territoriali e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate verificatesi nel febbraio 2012 in alcune aree del Paese;
   Melilla 2.35, volto a prevedere la concessione di contributi annuali a favore degli enti locali per incentivare la prevenzione e potenziare il contrasto delle richieste estorsive;
   Dadone 2-bis.4, volto a prevedere la possibilità di utilizzazione, da parte dell'agenzia per l'impiego, dei beni mobili in attività istituzionali, nonché di destinazione dei beni stessi ad altri organi dello Stato;
   Marcon 2-sexies.01, che reca disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, in attesa del riordino complessivo della disciplina di autorizzazione alla riapertura di sale cinematografiche.

  Stefano BORGHESI (LNA) chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di presentare richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti sui criteri di valutazione dell'estraneità per materia, in particolare se la stessa debba essere valutata con riferimento al testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri o a quello licenziato dal Senato.

  Francesco BOCCIA, presidente, precisa che l'estraneità per materia viene valutata rispetto al testo licenziato dal Senato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene che le proposte emendative a sua firma 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74 riguardano una materia già contenuta nel testo approvato dal Senato.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede al Presidente di fissare un termine per la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità.

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva che la presentazione delle richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità non è prevista dal Regolamento ma è stata adottata in via di prassi dalla Commissione, con particolare riferimento ai provvedimenti relativi alla manovra di finanza pubblica. Per venire incontro alle richieste di taluni gruppi parlamentari, fissa comunque alle ore 16.30 della giornata odierna il termine per la presentazione dei ricorsi contro le dichiarazioni di inammissibilità testé pronunciate.
  Fa presente che la Commissione, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula che verosimilmente si dovrebbero protrarre in serata fino a ora tarda, potrebbe riunirsi domani mattina a partire dalle ore 8 per l'esame degli emendamenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pierpaolo Baretta.

  La seduta comincia alle 23.55.

Pag. 53

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1906 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, comunica che, per quanto riguarda le richieste di riesame delle declaratorie di inammissibilità, è confermata l'inammissibilità degli emendamenti Guidesi 1.110, che detta una disposizione di carattere premiale per gli enti locali collocati nelle classi più virtuose, secondo la vigente disciplina del patto di stabilità interno, Guidesi 1.81, che stanzia risorse per la variante di Casalpusterlengo, Guidesi 1.82, che stanzia risorse per l'hub interportuale del sistema idroviario padano veneto, e Guidesi 1.83, che stanzia risorse per la strada statale n. 38 variante di Tirano. Ritiene invece di poter accedere alla richiesta di riammissione degli emendamenti Ferraresi 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, tutti recanti norme agevolative in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012, dal momento che tali proposte emendative, ad un esame più approfondito, appaiono connesse con i commi da 10-bis a 10-quinquies, che dispongono la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012, ed estendono l'ambito di applicazione delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, danneggiate dai citati eventi ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, sugli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, nonché sugli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170, nonché parere favorevole sugli emendamenti 1.171 e 2.10 del Governo. Propone altresì di accantonare l'emendamento Causi 1-bis. 4. Su tutte le restanti proposte emendative esprime invece parere contrario. Avverte inoltre che, al fine di sopprimere il comma 6-ter dell'articolo 2, che reca una disposizione identica ad una norma contenuta nel disegno di legge di stabilità approvato dalla Camera, ha presentato l'emendamento 2.38, recependo una condizione contenuta nel parere della IX Commissione, raccomandandone l'approvazione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, nonché parere favorevole sull'emendamento 2.38 presentato dal relatore. Dichiara inoltre di ritirare gli emendamenti 1.105 e 1.106 del Governo, in quanto non meramente soppressivi, bensì modificativi, di norme introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame presso il Senato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Borghesi 1.1, Businarolo 1.3, Borghesi 1.4 e 1.5, Guidesi 1.6 e 1.7, Boccadutri 1.8, Businarolo 1.9 e 1.10, Guidesi 1.11 e 1.12, Borghesi 1.13 e 1.14, Piazzoni 1.17, Lombardi 1.19 e 1.20.

Pag. 54

  Laura CASTELLI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Daga 1.21, volto a sopprimere il comma 5-ter dell'articolo 1, alla luce del parere, testé pervenuto, espresso dalla I Commissione.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, in considerazione del fatto che il parere testé pervenuto dalla I Commissione affari costituzionali contiene condizioni solo con riferimento alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1, propone di accantonare le sole proposte emendative che contengano il riferimento alle predette lettere.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore, ritenendo di circoscrivere l'accantonamento alle sole proposte emendative che contengano un riferimento alle lettere e) ed f) del comma 5-ter dell'articolo 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte quindi che sono da intendersi accantonati i soli emendamenti riferiti al comma 5-ter che contengano il riferimento alle lettere e) ed f) del medesimo comma.

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Daga 1.21 e Lombardi 1.22.

  Umberto MARRONI (PD) ritira l'emendamento 1.23 a sua prima firma. Con riferimento all'emendamento 1.24 a sua prima firma, fa invece presente che esso è volto a sopprimere la lettera a) del comma 5-ter dell'articolo 1, il quale prevede l'estensione dei vincoli del patto di stabilità interno anche alle aziende erogatrici di servizi per la città di Roma, con conseguente concreto rischio di rendere impossibile, da parte delle predette aziende, l'effettuazione delle operazioni di manutenzione delle reti.

  La Commissione respinge l'emendamento Marroni 1.24.

  Umberto MARRONI (PD) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.25, raccomandandone l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli identici emendamenti Marroni 1.25, Lombardi 1.26 e De Rosa 1.27, nonché gli emendamenti Marroni 1.28, Guidesi 1.29, Segoni 1.30 e Lombardi 1.36; respinge altresì gli identici emendamenti Terzoni 1.31 e Marroni 1.32.

  Laura CASTELLI (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

  Ileana Cathia PIAZZONI (SEL) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Marroni 1.33.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Marroni 1.33, gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35 e gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38 e 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41, non essendovi obiezioni, si intendono accantonati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Borghesi 1.42, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.47 e De Rosa 1.48, gli emendamenti De Rosa 1.49, Busto 1.50, Daga 1.51, gli identici emendamenti Nicola Bianchi 1.52, De Rosa 1.53 e Castelli 1.54, gli emendamenti Melilla 1.55, Marcon 1.57, Melilla 1.56, Chimienti 1.58, Borghesi 1.59, 1.60 e 1.61, Paglia 1.62, Guidesi 1.63, Segoni 1.64, Terzoni 1.65, Zolezzi 1.66 e Ferraresi 1.69.

  Vittorio FERRARESI (M5S), illustrando gli emendamenti a sua prima firma 1.70 e 1.72, ricorda che gli stessi riprendono il contenuto di ordini del giorno accolti dal viceministro Fassina.

  Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo che il tema affrontato dai citati emendamenti è meritevole di attenzione e di approfondimento, evidenzia che, per l'approvazione degli stessi, è necessario quantificare i relativi oneri e prevedere un'adeguata copertura finanziaria. Rileva inoltre che alcune misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 sono state già introdotte nel disegno di legge di Pag. 55stabilità. Con particolare riferimento alle detrazioni previste dall'emendamento Ferraresi 1.72, il cui onere è quantificabile solo a consuntivo, evidenzia che l'emendamento attribuisce ai contribuenti un diritto soggettivo, rendendo impossibile la fissazione di un tetto massimo al corrispondente onere.

  Vittorio FERRARESI (M5S) evidenzia che la quantificazione dell'onere relativa alla sospensione del pagamento dei mutui, prevista dall'emendamento a sua prima firma 1.70, non dovrebbe essere particolarmente complessa, in quanto si tratta di una disposizione già in vigore della quale si richiede la proroga.

  Guido GUIDESI (LNA) osserva che la quantificazione dell'onere conseguente all'applicazione delle detrazioni per l'adeguamento antisismico delle costruzioni, prevista dall'emendamento Ferraresi 1.72, potrebbe essere predisposta basandosi su quelle effettuate in occasione dell'esame del decreto-legge cosiddetto ecobonus.

  Angelo RUGHETTI, relatore, convenendo sull'estrema rilevanza delle misure in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, ritiene che tali misure potrebbero essere utilmente collocate nel provvedimento in materia di proroga di termini, in corso di predisposizione da parte del Governo. Evidenzia inoltre che la copertura proposta dall'emendamento Ferraresi 1.70, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, comporta necessariamente una riduzione delle risorse disponibili per altri interventi già previsti in favore dei medesimi soggetti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ricordando che la copertura delle misure proposte dall'emendamento Ferraresi 1.70 è prevista a valere sulle risorse già destinate ai soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012, evidenzia che il riconoscimento di un diritto soggettivo comporta un cambiamento della natura delle relative coperture. Sottolinea poi che il compito di definire le priorità degli interventi in favore dei soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 spetta ai Commissari delegati e dichiara l'intenzione di far presente al Governo, assieme al viceministro Fassina, che alcune misure in favore di detti soggetti potrebbero essere inserite nel prossimo provvedimento in materia di proroga di termini.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, Busto 1.75, Borghesi 1.76, Guidesi 1.78, Borghesi 1.79, Daga 1.80, Segoni 1.84, Palese 1.85, Borghesi 1.86, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.87 e Terzoni 1.88, gli emendamenti Borghesi 1.89, gli identici emendamenti Luigi Gallo 1.90 e Zolezzi 1.91, gli emendamenti Borghesi 1.92 e Busto 1.93, Pilozzi 1.94 (limitatamente alla parte ammissibile), Daga 1.95 e Carrescia 1.96. Approva inoltre gli identici emendamenti 1.98 del Governo, Guidesi 1.97 e Marchi 1.99.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, in conseguenza dell'approvazione degli identici emendamenti Guidesi 1.97, 1.98 del Governo e Marchi 1.99, gli emendamenti De Rosa 1.100 e Fedriga 1.101 e 1.102 risultano preclusi.

  La Commissione respinge l'emendamento Marcon 1.104.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD) ritira l'emendamento a sua firma 1.107 ed illustra l'emendamento a sua firma 1.108, raccomandandone l'approvazione, eventualmente prevedendo che la sospensione dell'azione di danno erariale in esso prevista sia subordinata ad un parere favorevole della competente sezione della Corte dei Conti.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, non entrando nel merito dell'emendamento Bonavitacola 1.108, invita il presentatore a procedere al suo ritiro, in considerazione della necessità di concludere rapidamente l'esame in sede referente del provvedimento e di apportarvi le sole modifiche strettamente necessarie. Si Pag. 56dichiara tuttavia disponibile ad approfondire la questione e ad accogliere un eventuale ordine del giorno avente lo stesso oggetto.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD) ritira l'emendamento a propria firma 1.108.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 1.112, Borghesi 1.123, gli identici emendamenti Guidesi 1.134 e Paglia 1.135, gli emendamenti Palese 1.136, Cecconi 1.137, 1.138, 1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.143, 1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148 e 1.149.

  Generoso MELILLA (SEL) annuncia che il suo gruppo sottoscrive l'emendamento Cecconi 1.150.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che i deputati Saltamartini, Misuraca, Fauttilli e Zanetti sottoscrivono l'emendamento Speranza 1.153.

  La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Cecconi 1.150, Businarolo 1.151, Andrea Romano 1.152, Speranza 1.153, Guidesi 1.154 e Di Lello 1.155.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione delle predette proposte emendative, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti Cecconi 1.156, 1.157, 1.158, 1.159 e 1.160, nonché gli emendamenti Guidesi 1.161, Cecconi 1.162 e 1.163 e Cecconi 1.164.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Cecconi 1.165 ed approva gli identici emendamenti Guidesi 1.166, Fraccaro 1.167, Giachetti 1.168, Zanetti 1.169 e Marchi 1.170. La Commissione approva, altresì, l'emendamento 1.171 del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge inoltre gli emendamenti Segoni 1.173, Gianluca Pini 1.174, Basilio 1.175, Dadone 1.176 e Guidesi 1.177, nonché gli articoli aggiuntivi Paglia 1.01 e Lavagno 1.02; respinge, altresì, gli emendamenti Borghesi 1-bis.1, 1-bis.2 e 1-bis.3.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che l'emendamento Causi 1-bis.4 è stato in precedenza accantonato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Terzoni 1-quinquies.1, Marcon 2.1, gli identici emendamenti Zolezzi 2.2 e Nicola Bianchi 2.3, nonché l'emendamento Boccadutri 2.4.

  Laura CASTELLI (M5S), con riferimento all'emendamento Liuzzi 2.5, rileva come la modifica da esso proposta al comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento in esame rappresenti, a suo parere, presupposto essenziale ai fini della concessione dell'indennizzo alle imprese danneggiate in conseguenza di delitti non colposi commessi allo scopo di impedire la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici.

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Liuzzi 2.5 e 2.6.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Ferranti 2.7, identico all'emendamento Liuzzi 2.6, è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.9 ed approva l'emendamento 2.10 del Governo; respinge, altresì, l'emendamento Borghesi 2.13 ed approva l'emendamento 2.38 del relatore. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli emendamenti Castelli 2.15, Busto 2.16, Daga 2.17, Cozzolino 2.18, Currò 2.36, Giordano 2.19 e Guidesi 2.21.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Orfini 2.20, identico all'emendamento Guidesi 2.21, è stato sottoscritto dall'onorevole Marchi, che lo ha contestualmente ritirato.

Pag. 57

  La Commissione respinge quindi gli emendamenti Luigi Gallo 2.22, Borghesi 2.23 e Melilla 2.24.

  Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'emendamento Fedriga 2.25, segnala che nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato è stato introdotto, a suo giudizio erroneamente, un incremento della tassazione sulle sigarette elettroniche, rispetto al quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad avviare una ulteriore riflessione. Rammenta che sul medesimo tema il gruppo LNA ha presentato anche l'emendamento Fedriga 2.26.

  Antonio MISIANI (PD), nell'evidenziare di aver presentato l'emendamento 2.37, identico all'emendamento Fedriga 2.26, concernente una proposta di modifica alle norme relative al divieto di pubblicità per i citati prodotti da fumo, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che gli emendamenti Fedriga 2.25 e 2.26 dianzi menzionati propongono, rispettivamente, la soppressione degli aumenti delle aliquote di accisa e di imposta sui prodotti da fumo e loro succedanei e la abrogazione delle misure previste in materia di divieto di pubblicità dei prodotti stessi. Al riguardo, conferma il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25, in quanto suscettibile di determinare un minore gettito erariale, mentre dichiara la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Fedriga 2.25 e concorda con il rappresentante del Governo circa l'opportunità di accantonare l'emendamento Fedriga 2.26.

  La Commissione respinge quindi l'emendamento Fedriga 2.25.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che gli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 sono da intendersi accantonati, al fine di consentire su di essi un supplemento di valutazione da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Nicola Bianchi 2.28, Zolezzi 2.29, De Rosa 2.30, Currò 2.31, nonché gli identici emendamenti Segoni 2.32 e Marzana 2.33.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che l'emendamento Ferranti 2-bis.1 è stato ritirato dall'onorevole Marchi.

  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Dadone 2-bis.2, Fava 2-bis.3, Dadone 2-quater.1, Borghesi 2-sexies.1, nonché gli articoli aggiuntivi Palese 2-sexies.02 e 2-sexies.03 e Bini 2-sexies.04.

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che la seduta sarà dunque brevemente sospesa, al fine di consentire al relatore ed al rappresentante del Governo di svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento Marroni 1.33, sugli identici emendamenti Fedriga 2.26 e Misiani 2.37, nonché sull'emendamento Causi 1-bis.4 dianzi accantonati.

  La seduta, sospesa alle 1.35, riprende alle 2.10.

  Angelo RUGHETTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Marroni 1.33, sottoscritto anche dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle e del gruppo Sinistra Ecologia Libertà.
  Propone inoltre che gli emendamenti Causi 1-bis.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37 vengano considerati respinti per l'Aula.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Marroni 1.33.

Pag. 58

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Marroni 1.33, si intendono assorbiti gli identici emendamenti Zolezzi 1.34 e Lombardi 1.35, nonché gli emendamenti Lombardi 1.37, Marroni 1.38, Marroni 1.39, Causi 1.40 e Marroni 1.41.
  Avverte inoltre che si intendono respinti per l'Aula gli emendamenti Causi 1-bis.4, Fedriga 2.26 e Misiani 2.37.

  La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame. Delibera, altresì, di richiedere che il relatore sia autorizzato a riferire oralmente.

  Stefano BORGHESI (LNA) preannunzia, a nome del gruppo LNA, la presentazione per l'Assemblea di una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, si riserva di nominare i componenti del comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 2.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.
Atto n. 41.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla redistribuzione delle risorse residue del fondo destinato alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.
Atto n. 66.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Atto n. 42.
(Rilievi alla VII Commissione).

INTERROGAZIONI

5-01534 Marchi e altri: Sul disaccantonamento delle somme iscritte in bilancio per trasferimenti erariali destinati alle regioni.

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