CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 103

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.

Sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana.
C. 1454 Senaldi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Caterina BINI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è volta ad introdurre agevolazioni per le piccole e medie imprese e per i distretti produttivi, i quali adottino sistemi di tracciabilità attestati da codici a barre, che consentano ai consumatori di identificare i prodotti made in Italy e quelli interamente realizzati in Italia.
  L'articolo 1 specifica le finalità della proposta – ovvero contrastare il fenomeno della contraffazione volta a trarre in inganno il consumatore finale sulla reale provenienza di un prodotto etichettato made in Italy – e richiama le definizioni, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, dei prodotti oggetto dell'applicazione dei sistemi di tracciabilità.
  In particolare per la definizione del made in Italy, viene richiamata la vigente normativa comunitaria sull'origine doganale non preferenziale delle merci (articolo 36 del regolamento (CE) n. 450/2008), che si riferisce ai prodotti per i quali l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale è avvenuta in Italia; per la definizione di «interamente realizzato in Italia», viene richiamata la vigente disciplina nazionale (articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) che si riferisce al prodotto classificabile come 100 per cento made in Italy e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono stati compiuti esclusivamente nel territorio italiano.Pag. 104
  L'articolo 2, specifica in cosa consistono i codici a barre che consentono l'identificazione del prodotto e come devono essere realizzati, a seconda che si applichino sui prodotti made in Italy oppure su quelli interamente realizzati in Italia.
  Più in particolare la tracciabilità è realizzata attraverso l'identificazione del prodotto con segni unici e non riproducibili associati a un codice a barre bidimensionale non seriale e non replicabile, basato su una tecnologia che consente al consumatore di leggere le informazioni in esso contenute anche tramite un telefono cellulare o uno smartphone e devono contenere i dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore e dell'azienda che fornisce il sistema di codici a barre, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione con la specificazione delle fasi interamente realizzate in Italia per i prodotti per i prodotti made in Italy e di tutte le fasi di lavorazione e delle materie prime utilizzate per i per i prodotti 100 per cento made in Italy.
  Il medesimo articolo specifica che i soggetti destinatari delle misure agevolative possono essere: le micro, piccole e medie imprese (secondo la definizione della Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione del 6 maggio 2003, citata nel testo le microimprese, le piccole o medie imprese vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale. Una media impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. Una piccola impresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. Una microimpresa è definita come un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro); i distretti produttivi (il comma 366 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, demanda ad un decreto ministeriale del MEF la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali).
  Gli articoli 3 e 4 prevedono l'estensione alle imprese e ai distretti produttivi che introducono un sistema di tracciabilità certificata da enti e istituti pubblici o privati, così come descritto dall'articolo 2 della presente proposta di legge, dei contributi e dei finanziamenti a tasso agevolato, attualmente previsti (dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013) per le imprese che realizzano investimenti per innovare i propri macchinari, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.
  I contributi e i finanziamenti sono concessi nella misura del 50 per cento per i prodotti made in Italy e nella misura del 100 per cento per i prodotti 100 per cento made in Italy.
  L'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto un meccanismo incentivante per le micro, piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo. L'agevolazione si applica anche all'acquisto di beni strumentali d'impresa, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Il meccanismo prevede da un lato finanziamenti agevolati concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario (al riguardo presso Cassa depositi e prestiti viene costituito un plafond che sarà utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016, provvista alle banche per la concessione dei suddetti finanziamenti). I finanziamenti di cui al comma 1 Pag. 105hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. L'importo massimo dei finanziamenti è di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Accanto ai finanziamenti alle stesse imprese il Ministero dello sviluppo economico concede inoltre un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti, nella misura massima e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
  Ricorda però, che per diventare operativo, il meccanismo dei finanziamenti e contributi per gli investimenti ha bisogno del decreto ministeriale di attuazione, previsto dal citato articolo 2 del citato DL n. 69 del 2013. Il decreto ministeriale, alla data del 16 dicembre 2013, non è ancora stato adottato.
  Ricorda infine, con riguardo agli enti di certificazione, che ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento – è l'unico organismo nazionale autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento. Esistono poi altri attori del sistema di accreditamento e certificazione, che svolgono le attività di prova, certificazione e ispezione all'interno di Laboratori e Organismi che operano come valutatori esterni e consulenti.
  L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni attuative delle disposizioni della proposta di legge in esame. Inoltre, sempre con lo stesso decreto, è demandata l'istituzione, presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, del Registro nazionale dei fabbricanti di prodotti interamente realizzati in Italia, al quale possono iscriversi le imprese produttrici che hanno aderito alla certificazione della propria filiera e all'introduzione del relativo codice a barre.
  L'articolo 6 reca le sanzioni in caso di false indicazioni nell'origine dei prodotti, eventualmente contenute nei codici a barre.
  Osserva che la disciplina sanzionatoria di tutela del made in Italy e, più in generale, di contrasto della contraffazione, dell'alterazione di marchi nonché relativa al commercio di prodotti con segni falsi o mendaci è contenuta nel codice penale (cfr., ad esempio, articoli 473, 474, 517 c.p.). Si tratta di delitti fatti oggetto di novelle e di rilevanti inasprimenti sanzionatori nel corso della XVI legislatura.
  L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

  Mara MUCCI (M5S) interviene al fine di chiedere alcuni chiarimenti al relatore circa l'applicabilità del descritto sistema di tracciabilità dei prodotti 100 per cento made in Italy, come concepito dalla proposta di legge, anche alle materie prime.

  Angelo SENALDI (PD) precisa che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della proposta di legge a sua firma, per quanto concerne i prodotti 100 per cento made in Italy, le materie prime non prodotte in Italia che sono ammesse nella fabbricazione sono indicate dal regolamento del Ministro dello sviluppo economico.

  Mattia FANTINATI (M5S) esprime l'interesse del suo Movimento verso la proposta Pag. 106di legge in esame che si augura possa costituire uno stimolo anche verso la rapida istituzione della Commissione di inchiesta sulla contraffazione il cui obiettivo è proprio lavorare al fine di rendere più efficace la lotta ai prodotti contraffatti. Chiede come si intenda procedere all'ulteriore esame del provvedimento e se la Commissione intenda svolgere un breve ciclo di audizioni al fine di approfondire la materia.

  Caterina BINI (PD) preannuncia che, in qualità di relatore, farà pervenire il testo della proposta di legge in esame alle categorie produttive interessate al fine di avere una valutazione di merito. Quanto all'opportunità di svolgere alcune audizioni ritiene sia argomento da discutere nell'ambito della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza.

  Catia POLIDORI (FI-PdL) ricorda come la materia dell'etichettatura e del marchio d'origine dei prodotti made in Italy rientri nelle materie sulle quali la competenza delle istituzioni europee è completa; ritiene quindi che in questa fase ci si debba limitare ad approfondire altre tematiche quali ad esempio quella degli oneri che graverebbero sulle PMI qualora venisse approvato un nuovo sistema di tracciabilità dei prodotti.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che è pervenuta alla presidenza una missiva del Presidente dell'VIII Commissione in relazione alla convocazione, da parte della medesima VIII Commissione, nella giornata di venerdì 27 dicembre, di una seduta dedicata allo svolgimento di una serie di audizioni sul decreto-legge in esame. Il Presidente dell'VIII Commissione chiede che di tale appuntamento siano informati i membri della X Commissione ai fini di una loro eventuale partecipazione, anche in considerazione delle disposizioni concernenti lo sviluppo delle aree interessate da emergenze ambientali e industriali, nello specifico l'ILVA di Taranto.

  Davide CRIPPA (M5S), intervenendo in merito al calendario dei lavori della VIII Commissione ora prospettato, esprime disagio e perplessità, domandando quale sia l'urgenza che determina lo svolgimento di audizioni di grande interesse nei giorni immediatamente successivi al Natale, quando i deputati, in assenza di lavori dell'Aula, non saranno probabilmente presenti. Esprime dubbi in merito all'effettiva necessità di tale scelta, che potrebbe anche compromettere la possibilità che l'opinione pubblica segua adeguatamente e sia adeguatamente informata sui lavori delle Commissioni parlamentari, cosa che senza dubbio avverrebbe in periodo di festività natalizie. Lamenta inoltre che sulla vicenda ILVA – sulla quale la X Commissione ha avuto un ruolo di rilievo nell'ambito della conversione dei precedenti decreti-legge – ci sia stata un'estromissione di fatto, con l'escamotage di inserire le relative norme in un decreto più vasto, che Pag. 107è stato assegnato in sede primaria alla sola VIII Commissione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che, a quanto gli risulta, la presidenza si sia già attivata per domandare al Presidente Realacci chiarimenti sulla tempistica e soprattutto prospettare la necessità di uno slittamento adeguato delle audizioni per garantire una partecipazione effettiva da parte dei commissari. Esprime peraltro la sua personale condivisione delle perplessità sollevate sia in relazione alla tempistica che in relazione alle competenze della X Commissione con riferimento alla vicenda dell'ILVA di Taranto.

  Catia POLIDORI (FI-PdL), condividendo le altre argomentazioni, solleva dubbi in merito alla scelta della data delle audizioni anche in relazione ai costi che dovrà sostenere la Camera dei deputati per consentirle, in un periodo di sospensione dei lavori parlamentari.

  Gianluca BENAMATI (PD), condivide pienamente la riflessione sul fatto che questo decreto avrebbe meritato, in relazione al tema dell'ILVA, un'assegnazione congiunta alle due Commissioni. In merito alla definizione della tempistica, solleva delle perplessità, ma ritiene che siano state valutate dall'ufficio di presidenza dell'VIII Commissione le reali possibilità per lo svolgimento di un'istruttoria e di un lavoro adeguati.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, ferma restando l'assoluta indipendenza ed autonomia di ogni Commissione nel determinare il calendario dei propri lavori, esprime la convinzione che, proprio in relazione alla competenza della X Commissione sulla partita ILVA, utile sarebbe senz'altro stato il concordare anche con la X Commissione, seppure informalmente, un percorso maggiormente condiviso.

  Gianluca BENAMATI (PD), ribadisce che la tempistica – con l'inusuale svolgimento di audizioni in periodo di sospensione dei lavori – sarà stata senz'altro determinata dall'esigenza di svolgere un'adeguata istruttoria per poter poi passare alla ripresa dei lavori parlamentari alla fase emendativa in tempo utile all'esame in Aula e a quello del Senato.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, come già rilevato nella discussione appena svolta, la X Commissione deve esprimere un parere rinforzato alla Commissione ambiente sul decreto-legge n. 136 del 2013 recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
  Come reso evidente dal titolo del provvedimento, esso affronta, nei primi sei articoli, varie problematiche connesse ad emergenze ambientali, in particolare nella regione Campania: all'articolo 1 sono collocate disposizioni per garantire la sicurezza agroalimentare; all'articolo 2 sono previste una serie di azioni e di monitoraggi nei territori della regione Campania; all'articolo 3 viene trattata la materia della combustione illecita dei rifiuti; all'articolo 4 sono apportate una serie di modifiche al decreto legislativo recante le disposizioni di attuazione del codice processuale penale in relazione a reati di tipo ambientale; all'articolo 5 vengono affrontate diverse questioni connesse all'emergenza rifiuti; all'articolo 6 sono previste disposizioni in materi di commissari per il dissesto idrogeologico.
  Per quanto concerne le specifiche competenze della nostra Commissione, occorre segnalare gli articoli 7 e 8, concernenti, rispettivamente, modifiche alla disciplina recata dal decreto-legge n. 61 del 2013, concernente il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute, emanato per affrontare le problematiche connesse all'ILVA di Taranto, e l'introduzione di una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA Pag. 108di Taranto. Inoltre, l'articolo 9 reca misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.
  Passando ad un esame più analitico, l'articolo 7 modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'ILVA di Taranto, nel contempo specificando la portata di tale piano e le sue relazioni con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Ulteriori disposizioni sono volte a definire i presupposti per la progressiva attuazione dell'AIA da parte del commissario straordinario (prevedendo anche una procedura che consente al commissario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali), nonché a intervenire sull’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dai piani ambientale e sanitario.
  Le motivazioni di necessità e urgenza, che giustificano le predette misure, si rinvengono nel preambolo del decreto laddove fa riferimento all'esigenza di un immediato intervento di semplificazione e di interpretazione autentica a fronte dei profili di complessità che sono emersi nel corso delle attività di attuazione delle prescrizioni delle A.I.A. rilasciate per lo stabilimento dell'ILVA di Taranto.
  Le modifiche, pur essendo specificamente destinate allo stabilimento ILVA di Taranto, vanno a novellare in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, recante la disciplina di carattere generale che regola il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.
  In particolare, la lettera a) modifica il procedimento di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (la cui denominazione è recata dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013) disciplinato dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013.
  Il nuovo iter procedurale previsto dalla norma in commento per l'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria prevede:
   l'acquisizione da parte del Ministro dell'ambiente, sulla proposta del comitato degli esperti, dei pareri della regione e del commissario straordinario, che sono resi entro 7 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano può comunque essere approvato anche in assenza dei pareri richiesti;
   l'introduzione di un termine temporale preciso per l'approvazione del piano, che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento dei pareri e comunque entro il 28 febbraio 2014.

  La norma in commento interviene anche sulla disciplina di approvazione del cosiddetto «piano industriale» per il quale viene semplicemente prevista l'approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  Il testo previgente prevedeva anche un termine di 15 giorni dalla sua presentazione che non viene più contemplato dalla norma in esame.
  La lettera b) incide sulla portata del piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
  Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano:
   che esso conclude i procedimenti di riesame dell'A.I.A.;
   che esso costituisce integrazione dell'A.I.A. medesima;
   che il suo contenuto può essere modificato con le procedure previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale) per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'A.I.A.

  La lettera b) in esame precisa che è comunque fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013. Si ricorda in proposito che, al fine di garantire l'attuazione del piano di tutela Pag. 109ambientale e sanitaria, l'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo ha autorizzato la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.
  La lettera c) novella il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'A.I.A. e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale: poiché il piano di tutela ambientale e sanitaria precede quello industriale, una volta approvato il primo (che costituisce integrazione dell'A.I.A. ai sensi della lettera b) dell'articolo in esame) dovranno essere osservati i termini previsti dal piano di tutela ambientale e sanitaria e non quelli dell'A.I.A. originaria.
  La lettera d) integra le previsioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2013, che impone al commissario straordinario di assicurare la progressiva adozione delle misure dell'A.I.A. e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria, nelle more dell'approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (per quanto previsto dalla precedente lettera c).
  La disposizione è formulata in termini di norma di interpretazione autentica ed è volta a chiarire i termini in cui debba intendersi rispettata la progressiva adozione delle predette misure ancorandola ad alcuni parametri e alle seguenti condizioni:
   la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'ARPA, risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto all'inizio della gestione commissariale;
   alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'A.I.A., ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazione e prescrizioni.

  Per consentire la valutazione dei citati parametri, la lettera d) prevede la trasmissione all'ISPRA, da parte del commissario straordinario, entro 30 giorni dall'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, di una relazione indicante analiticamente gli interventi suddetti.
  La lettera e) è volta ad introdurre innovazioni procedimentali da applicare ai casi in cui l'A.I.A. impone, con le sue prescrizioni, la realizzazione di lavori o opere che a loro volta richiedono le più svariate autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti territoriali, dei ministeri e di tutti gli altri enti coinvolti (permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, nulla osta paesaggistico, ecc.).
  Per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall'A.I.A. o dal piano delle misure di tutela ambientale e sanitaria, nonché dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, la norma in esame prevede infatti la convocazione di una conferenza di servizi, gestita a livello centrale, che deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla convocazione, per risolvere in un'unica sede i problemi di coordinamento dei vari procedimenti amministrativi. In proposito, la relazione illustrativa segnala che, nel caso dell'ILVA, si tratta di un numero elevatissimo (circa quaranta procedimenti Pag. 110edilizi). La conferenza di servizi è convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario ai sensi dell'articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
  La norma in esame dispone che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la VAS (valutazione ambientale strategica). Nei casi di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. La norma prevede che l'intesa si intende, comunque, acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta.
  Viene altresì disposto che le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate «volumi tecnici».
  La lettera f) aggiunge un comma 9-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 al fine di chiarire l'inapplicabilità delle sanzioni speciali (previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012) durante la gestione commissariale, al verificarsi delle seguenti condizioni:
   rispetto del piano delle misure di tutela ambientale e industriale e del piano industriale;
   progressiva adozione delle misure dell'AIA e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle disposizioni dettate dal comma 8 come novellato dall'articolo in esame.

  Viene altresì previsto che le citate sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere tali atti o comportamenti.
  La lettera g) aggiunge un comma 11-bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, che prevede una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale. Si consente infatti al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali, con un meccanismo che consente le compensazioni del caso.
  Tale procedura prevede che dopo l'approvazione del piano industriale, il commissario straordinario diffida il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza a mettere a disposizione entro 30 giorni le somme necessarie per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano.
  Le somme devono essere trasferite su un conto intestato all'azienda commissariata e sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, tuttavia, di inadempimento, anche parziale, al versamento delle somme da parte del titolare dell'impresa la lettera g) prevede che su richiesta del commissario vengano trasferite sul c/c dell'azienda commissariata le somme sottoposte a sequestro penale, anche in relazione a processi penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'AIA.
  Al proscioglimento del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza da tali reati, consegue – salvo conguaglio per la parte eccedente – l'irripetibilità di tali somme per la sola parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'AIA e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di condanna per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Pag. 111
  Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme derivanti da sequestro penale trasferite sul conto del commissario straordinario ma non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.
  L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'a.i.a e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (disciplinato dall'articolo 7 del presente decreto) nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto.
  Il nuovo articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 61 del 2013, ove vengono collocate le disposizioni introdotte dall'articolo in commento, prevede:
   una procedura, disciplinata dai commi 2-3, applicabile alle porzioni di terreno che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per le matrici suolo e sottosuolo;
  In tal caso il comma 2 prevede che gli interventi siano dichiarati indifferibili ed urgenti. Lo stesso comma provvede ad elencare i seguenti criteri e modalità da rispettare nella realizzazione degli interventi, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
    a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'ARPA della regione Puglia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
    b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;
    c) deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale con le modalità di cui al comma 3, che disciplina le modalità con cui deve avvenire il citato campionamento del suolo superficiale. Tale campionamento, che deve precedere la realizzazione di ogni singolo intervento, secondo quanto dispone la norma, deve essere effettuato per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri;
    d) il commissario straordinario comunica all'ARPA della regione Puglia l'eventuale ritrovamento di rifiuti nel corso delle attività di scavo, prima di procedere alla loro rimozione, ed al fine di effettuare le necessarie verifiche prima della prosecuzione dell'intervento;
    e) qualora il fondo scavo presenti valori superiori alle CSC, a seguito del campionamento del suolo superficiale, il commissario straordinario ne dà comunicazione all'ARPA della regione Puglia e procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC;
    f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito.
   un aggravio procedurale, disciplinato dal comma 4, per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto delle CSC per le matrici suolo e sottosuolo.
  In tali casi il comma 4 prevede che gli interventi siano realizzabili solo previa verifica, da parte dell'ARPA della regione Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari.
  Lo stesso comma prevede che la conclusione dell'istruttoria da parte dell'ARPA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo.

  L'articolo 9, infine, riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano oggetto di ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati. In tali casi, nelle more della definizione del giudizio:Pag. 112
   i termini di durata del programma redatto dal commissario straordinario sono prorogati;
   allo stesso commissario è attribuito il potere di negoziare con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, modalità gestionali volte a garantire la ordinata prosecuzione dell'attività produttiva.

  In particolare, la norma integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetta «legge Prodi-bis») con un articolo 65-bis, contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.
  In caso di reclamo avverso il decreto del tribunale che ha deciso il ricorso per l'impugnazione degli atti di vendita di aziende o rami d'azienda posti in essere da una procedura di amministrazione straordinaria, nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio, si prevede la proroga del programma del Commissario straordinario.
  Sempre nelle more del definitivo accertamento da parte dell'Autorità Giudiziaria della validità degli atti di liquidazione, ed in particolare in pendenza del citato reclamo, viene inoltre attributo ai commissari straordinari il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali.
  Tali previsioni si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse, sotto la supervisione del Ministro competente, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (nota come «legge Marzano»).

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, informa i commissari che la VIII Commissione sarebbe intenzionata a porre quale termine per la presentazione degli emendamenti il 7 gennaio; in relazione a tale dato pone alla riflessione dei gruppi l'opportunità, ove possibile e come sarà stabilito in Ufficio di presidenza, di svolgere un'altra seduta nei prossimi giorni prima della sospensione dei lavori. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.10.