CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2013
145.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 15.10.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito Pag. 66chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

  Giancarlo GALAN, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, si procederà dapprima all'esame dei disegni di legge C. 1836 e C. 1864, recanti, rispettivamente, la legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e la legge europea 2013-bis.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.
(Relazioni alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2013.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatore, illustra una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 1836 (vedi allegato 1), nonché una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1864 (vedi allegato 2).

  Luigi GALLO (M5S) ringrazia la relatrice per l'accurato lavoro svolto. Con riferimento al disegno di legge europea 2013-bis, critica la tendenza all'affermarsi di una filosofia di fondo ispirata al mantenimento di una concorrenza a livello europeo tra università dei singoli Stati membri. Rileva che si tratta di una competizione forte, con premialità a favore degli studenti da parte di alcuni atenei, di regola non italiani, che spesso attraggono allievi italiani. Ricorda come l'attuale segretario del Partito democratico, Matteo Renzi, abbia sostenuto che l'Italia debba avere solo quattro poli universitari, riuscendo ad essere anche più restrittivo dei rappresentanti di Confindustria che hanno indicato in undici il livello ottimale di poli universitari nel nostro Paese. Manifesta quindi le sue preoccupazioni per lo stato in cui versano alcune università italiane, che non riescono a competere con altre europee e che spingono gli studenti ad una mobilità forzata, con la chiusura di università italiane considerate non competitive e altre progressivamente depauperate. Preannuncia peraltro voto favorevole sulle proposte di relazione testé illustrate dalla relatrice Nardelli, pur chiedendo, con riferimento alla relazione relativa al disegno di legge di delegazione europea 2013, di sostituire alla lettera c) le parole: «creative commons» con le seguenti: «aperte».

  Ilaria CAPUA (SCpI) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e chiede delucidazioni in merito alla sussistenza o meno di un regime di restrizioni derivanti dall'utilizzazione di immagini digitali dei beni culturali italiani, determinati da royalties o diritti di copyright. Ritiene che consentire l'utilizzo, anche a titolo gratuito, di immagini di monumenti storici conosciuti in tutto il mondo, consentirebbe una diffusione dell'immagine dell'Italia a livello mondiale, senz'altro positiva.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), relatore, con riserva di approfondire la questione, rileva come la differenza di qualità di riproduzione dell'immagine del bene culturale, di scansione della stessa, può dare o meno luogo a diritti d'autore, da dividere tra colui che riproduce l'immagine – ad esempio motori di ricerca come Google – e il Ministero competente. Riformula quindi la proposta di relazione sul disegno di legge n. 1836, accogliendo la proposta del collega Luigi Gallo (vedi allegato 3).

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  La Commissione approva all'unanimità quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole con osservazioni sull'atto Camera 1836, così come riformulata (vedi allegato 3) e la proposta di relazione favorevole sull'atto Camera 1864, concernente la legge europea 2013-bis (vedi allegato 2), nominando la deputata Piccoli Nardelli relatrice sui medesimi atti, presso la XIV Commissione.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
T.U. C. 224 Fedriga e abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gianluca BUONANNO (LNA), relatore, ricorda che il testo unificato all'ordine del giorno, attualmente all'esame in sede referente presso la XI Commissione, reca 6 articoli che intervengono nella disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al sistema pensionistico. Segnala preliminarmente che al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014 (A.C. 1865), in corso di approvazione in seconda lettura da parte della Camera, il Governo ha presentato – presso la V Commissione – l'emendamento 1.5008 incidente nella medesima materia, che, in sintesi, amplia la sfera dei salvaguardati cui è consentita la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina previgente all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta riforma pensionistica Fornero, riconoscendo i benefici nel limite di 17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. Con riferimento poi al testo unificato in esame, segnala che l'articolo 1, comma 1 modifica il citato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, aggiungendovi il comma 10-bis che prevede che, ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (concernente l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per le lavoratrici dipendenti e le lavoratrici autonome, in presenza di taluni requisiti) non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddette finestre) e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Il suddetto comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
  Sottolinea che il predetto articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2012, recante interventi in materia previdenziale, prevede, al comma 1, che i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza Pag. 68dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il comma 2 del medesimo articolo 12 prevede poi che con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti; per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Si prevede inoltre che i soggetti di cui al medesimo comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  Ricorda ancora che il comma 2, del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, interviene in materia di deroghe riguardanti la decorrenza per l'accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori, cosiddetti «salvaguardati», ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto «salva Italia») che ha introdotto, come ricordato, all'articolo 24, una riforma in materia pensionistica. In base ai modificati requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, che avviene tramite alcune novelle al comma 14 dell'articolo 24 del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, la categoria di lavoratori «salvaguardati» – taluni dei quali fanno parte dei cosiddetti lavoratori «esodati» – viene ampliata. Precisa che l'ampliamento riguarda le seguenti tipologie: lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali; lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi; lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro una certa data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; lavoratori interessati dall'istituto dell'esonero dal servizio; lavoratori in congedo per assistere figli o coniuge con disabilità grave, o che fruiscano di permessi per assistere parenti o coniuge con disabilità grave. Il comma 3 dello stesso articolo 1 del provvedimento in esame, poi, con una novella all'alinea del comma 15-bis del predetto articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, estende al lavoro autonomo e ai lavoratori del settore pubblico la disciplina in materia di accesso al trattamento pensionistico ivi prevista, in via eccezionale, per i lavoratori dipendenti.
  Aggiunge che l'articolo 2 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo Pag. 696, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dettando disposizioni agevolative di accesso al trattamento pensionistico per alcune categorie di lavoratori cosiddetti salvaguardati. L'articolo 3 del testo unificato in esame concerne disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra. L'articolo 4 reca disposizioni in materia di validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge n. 201 del 2011. Evidenzia ancora che l'articolo 5 riguarda il monitoraggio degli effetti del nuovo sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, prevedendosi che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'INPS, presenti semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari. Ricorda quindi che l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie del provvedimento in esame, i cui oneri, derivanti dagli articoli 1, 2 e 4 del presente testo unificato sono valutati – al comma 1 – in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, e ai quali si provvede in base alla copertura finanziaria indicata al comma 2 del medesimo articolo 6.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole.

  Maria MARZANA (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere favorevole testé presentata dal relatore. Precisa di non condividere la «rateizzazione», prevista nel testo in esame, della concessione di quanto avrebbero diritto ad avere tutti coloro che sono stati imbrigliati dalla riforma pensionistica del dicembre 2011, che ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore sul provvedimento in esame.

  La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236, in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Atto n. 42.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

  Gianna MALISANI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 4), precisando che la stessa recepisce le considerazioni critiche da lei già illustrate nella seduta di ieri nel corso della sua relazione.

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  Luigi GALLO (M5S) osserva che la proposta di parere, in sostanza, con ventuno osservazioni, indica che la maggioranza in Commissione cultura non è a favore del provvedimento in esame, che intende modificare radicalmente. Ricorda come, nel corso dell'esame al Senato sul medesimo provvedimento, vi sia stata un'intensa discussione che ha dato luogo anche all'audizione di diversi soggetti destinatari del provvedimento. Chiede quindi, a nome del suo gruppo, di dare luogo ad una serie di audizioni anche presso questo ramo del Parlamento. Nel merito, evidenzia quindi alcune criticità presenti nel provvedimento all'ordine del giorno della Commissione, preannunciando la presentazione di una proposta di parere alternativo (vedi allegato 5). In particolare, rileva che il numero di componenti del CNAM è rimasto 34, nonostante il Consiglio di Stato abbia chiesto di valutare l'opportunità di una riduzione degli stessi. Sottolinea quindi l'illegittimità della presenza di istituzioni private autorizzate in seno al medesimo organismo; la riduzione della rappresentanza studentesca; la ripartizione delle aree di rappresentanza che, ad esempio, determina una sovrarappresentazione dello strumento musicale del trombone a discapito di aree disciplinari più rilevanti quale, ad esempio, la storia della musica, ed altre questioni.
  Auspica quindi che la Commissione voglia accedere alla richiesta di acquisire ulteriori chiarimenti attraverso lo svolgimento di apposite audizioni, così come accaduto al Senato.

  Manuela GHIZZONI (PD), dopo aver apprezzato il lavoro svolto dalla relatrice e la proposta di parere dalla stessa presentata, osserva come le obiezioni espresse dal collega Gallo siano in gran parte riprese nella predetta proposta di parere. Rileva d'altra parte che, in genere, i pareri approvati dalla Commissione cultura su schemi di atti normativi del Governo sono sempre stati molto articolati; ciò a ragione di un'interlocuzione costruttiva con l'Esecutivo che, sentiti gli organi coinvolti, compreso il Consiglio di Stato, ha sempre dato esecuzione alle indicazioni della VII Commissione. Dopo aver chiarito di non avere obiezioni ad audire alcuni soggetti coinvolti dal provvedimento – che non possono comunque essere solo gli stessi auditi dall'omologa Commissione del Senato –, deve rilevare che la richiesta non è mai stata affrontata finora né in Commissione né in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi. Aggiunge, d'altro canto, che i tempi per l'espressione del parere sono molto ristretti, dovendo la Commissione pronunciarsi entro il 22 dicembre prossimo. Ritiene quindi, nel merito, che potrebbe essere possibile realizzare una convergenza sulla proposta di parere del relatore, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni qualificanti; le posizioni espresse dalla relatrice e dal collega Gallo sono infatti a suo giudizio sovrapponibili per il 90 per cento. Sul numero di 34 componenti del CNAM, per esempio, ritiene che la formulazione della proposta di parere possa essere coordinata con la proposta del collega Gallo, anche considerando che l'esigenza deriva dal fatto che le istituzioni ivi rappresentate sono espressione di una realtà molto articolata.

  Celeste COSTANTINO (SEL) si associa alla richiesta del collega Gallo di audire i soggetti interessati al provvedimento in esame; ciò non al fine di rallentare i lavori, bensì di valutare attentamente un provvedimento che, alla luce delle numerose osservazioni di merito proposte dalla relatrice, dovrebbe essere stravolto nella sua struttura. Annuncia che, nel caso in cui il parere dovesse rimanere inalterato, il suo gruppo esprimerebbe voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce che si avvicina la scadenza per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti e che il Governo attende con grande interesse le indicazioni che perverranno dalla Pag. 71VII Commissione. Con riferimento al citato invito del Consiglio di Stato a verificare la possibilità di una riduzione dei 34 componenti il CNAM, fa presente che la conservazione dell'attuale dimensione si è resa necessaria per assicurare un'adeguata rappresentanza, in seno all'organo, di tutti i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale. In merito, in particolare, all'aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, a fronte del quale si è operata la riduzione dei componenti nominati dal Ministro, così lasciando inalterato il numero complessivo di membri del Collegio fissato in 34 unità, fa presente che tale scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. In relazione poi al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento, così come modificato dallo schema di decreto in esame, fa presente che lo stesso modifica le rappresentanze elettive; in particolare, è eliminata la distinzione tra personale docente di prima e seconda fascia delle accademie di belle arti statali; si introduce la rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare i titoli ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; si aumenta da cinque a nove il numero dei rappresentanti del personale docente dei conservatori di musica e dei pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza, in quanto entrambe le categorie sono ricomprese nella medesima area disciplinare di cui alla tabella A (area delle tastiere); si prevede un unico rappresentante degli studenti sia per i conservatori di musica che per gli istituti musicali pareggiati. Precisa quindi che tale modifica è stata realizzata al fine di razionalizzare le categorie eleggibili, tenuto conto che è in corso una riforma che dovrebbe condurre all'integrazione tra i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati nel sistema statale dell'istruzione musicale. Reputa opportuno, pertanto, che, in vista di tale equiparazione, i relativi studenti siano rappresentati unitariamente in seno al CNAM.

  Gianna MALISANI (PD), relatore, osserva innanzitutto come, essendo decaduto il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, da circa un anno, sia necessario ricostituire l'organo. Sottolinea quindi come, nonostante non sia stata chiesta in maniera perentoria una riduzione dei 34 componenti dello stesso CNAM, la proposta di parere preveda una riconsiderazione dell'indennità di spettanza dei suoi componenti. Osserva poi come la medesima proposta di parere non stravolga il provvedimento, bensì raccolga le indicazioni provenienti dai soggetti coinvolti e dal Consiglio di Stato, oltre che recepire i suggerimenti apportati dai colleghi. Si dichiara quindi disponibile a considerare eventuali modifiche alla proposta da lei illustrata, in particolare trasformando in condizioni alcune delle osservazioni ivi presenti.

  Giancarlo GALAN, presidente, ritiene che la strada di trasformare alcune osservazioni in condizioni sia quella preferibilmente percorribile.

  Maria COSCIA (PD) concorda con la relatrice, osservando che difficilmente vi sono i tempi tecnici per procedere ad un ciclo di audizioni completo dei soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, vista l'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere di competenza della Commissione. Reputa tuttavia possibile giungere ad un accordo tra tutte le forze politiche, ad esempio trasformando alcune osservazioni in condizioni. A tal fine, propone quindi una breve sospensione dei lavori della Commissione per gli ulteriori approfondimenti al riguardo.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ribadisce il grande interesse da parte del Governo ad acquisire il parere della Commissione e l'impegno a darvi seguito.

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  Giancarlo GALAN, presidente, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 16.15, è ripresa alle 17.30.

  Gianna MALISANI (PD) illustra una riformulazione della sua proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (vedi allegato 6).

  Celeste COSTANTINO (SEL) ringrazia la relatrice per la disponibilità a modificare la proposta di parere, preannuncia peraltro, anche a nome del suo gruppo, voto di astensione sulla proposta di parere riformulata dalla relatrice. Precisa infatti che, non considerando l'intero impianto dell'atto del Governo n. 42 condivisibile, il suo gruppo non può comunque votare a favore del provvedimento.

  Luigi GALLO (M5S) ringrazia anch'egli la relatrice per aver accolto gran parte delle indicazioni espresse nella proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo. Preannuncia quindi, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto di astensione, rilevando che, nonostante i tempi ristretti ricordati dal Governo, il suo gruppo avrebbe comunque preferito audire le parti interessate dal provvedimento.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA ringrazia la Commissione per il parere che si appresta a rendere al Governo che terrà in debito conto.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda che, essendo stata presentata, da parte dei deputati Luigi Gallo ed altri, una proposta alternativa di parere, verrà posta in votazione la proposta di parere del relatore, così come riformulata: se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa, diversamente, sarà messa in votazione la proposta alternativa di parere.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore favorevole con condizioni e osservazioni, così come riformulata (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 17.40.

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