CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 dicembre 2013
139.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione di rappresentanti della FIAT nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 dicembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.

COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 12 dicembre 2013.

Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.

  Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

  Anna GIACOBBE (PD), relatore, osserva che le proposte di legge in esame apportano modifiche all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, che ha limitato la possibilità di cumulare l'importo del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi percepiti del beneficiario: tutte le proposte di legge intervengono sui limiti alla cumulabilità tra pensione di reversibilità e reddito del beneficiario, modificando contestualmente la tabella F allegata al richiamato articolo 1, comma 41, della citata legge n. 335 o (come nel caso della proposta di legge C. 168) prevedendone l'abrogazione.
  In via preliminare, ricorda che in base alla normativa vigente la pensione ai superstiti, calcolata in percentuale del trattamento goduto dal defunto, spetta nella misura del 60 per cento al coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un figlio, del 100 per cento al coniuge con due o più figli; la percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può comunque superare il 100 per cento; nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori, la percentuale è del 40 per cento. Rammenta, inoltre, che l'aliquota percentuale della pensione è comunque elevata al 70 per cento in presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
  Segnala che a decorrere dal 1o settembre 1995 sono state previste limitazioni al cumulo dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, nei limiti individuati dall'allegata tabella F richiamata dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995: in sostanza, il titolare della pensione di reversibilità deve rinunciare a parte della rendita se in possesso di un proprio reddito superiore a certi livelli; la tabella F, in particolare, prevede che con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante, con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 60 per cento del trattamento di reversibilità spettante, e con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Rammenta che tali limitazioni al cumulo non trovano applicazione nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. Fa presente poi che, secondo dati dell'INPS, i beneficiari di pensioni ai superstiti del settore privato sono (al 1o gennaio 2013) 3.817.503 (di cui 3.370.109 femmine e 447.394 maschi), mentre le pensioni su cui sono state operate trattenute per effetto delle limitazioni al cumulo con i redditi del beneficiario (ai sensi della Tabella F di cui all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335) sono state 316.754 (di cui 211.739 maschi e 105.015 femmine), pari all'8,3 per cento del totale.
  Entrando nel dettaglio delle proposte di legge, sottolinea che la proposta di legge C. 168 prevede il pieno cumulo dell'importo della pensione di reversibilità, abrogando la tabella F; contestualmente, i trattamenti di reversibilità vengono assoggettati ad un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento e si stabilisce l'esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti da tali trattamenti. Segnala che tale proposta di legge, pur recando disposizioni da cui Pag. 276discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.
  Fa notare che la proposta di legge C. 228 dispone la cumulabilità degli importi dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, mediante l'applicazione, all'importo complessivo dei redditi così risultanti, di specifiche riduzioni percentuali, per scaglioni di reddito, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; la tabella F viene quindi rideterminata prevedendo che: se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità è pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 5 volte, ma inferiore a 7 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari all'85 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 7 volte, ma inferiore a 9 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 75 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 9 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 50 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo. Rileva che a copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni, si demanda a un apposito decreto interministeriale, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la determinazione delle modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno il 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato.
  Evidenzia poi che la proposta di legge C. 1066 prevede l'elevazione dell'aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite al 100 per cento nel caso in cui nell'anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo in ogni caso quello concernente la prima casa o quello derivante dall'utilizzo da parte del coniuge superstite dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto. Fa osservare che, anche in questo caso, la tabella F viene ridefinita prevedendo che: con un reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Pone in risalto, altresì, la previsione per cui le pensioni di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa sono escluse dal computo del limite di reddito oltre il quale i familiari non si considerano più a carico del coniuge superstite. Anche con riferimento a tale proposta di legge, segnala che essa, pur recando disposizioni da cui discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.
  Passa, quindi, a formulare alcune considerazioni sulle quali giudica opportuno che la Commissione si soffermi, per meglio inquadrare l'argomento e le prospettive stesse dell’iter del provvedimento.Pag. 277
  Una prima questione, a suo avviso, riguarda i problemi di copertura finanziaria che rappresentano un aspetto carente nelle proposte di legge e, più in generale, rinviano al tema dei limiti alla spesa pensionistica; in tal senso, se pure riconosce che, in altre occasioni, si è osservato che il risparmio previdenziale realizzato in virtù dei provvedimenti di modifica del sistema pensionistico contenuti nel decreto-legge n. 201 del 2011 risulta significativamente superiore a quanto stimato a suo tempo, non costituendo certo un «tesoretto» accantonato da qualche parte, ritiene che questo ponga comunque il tema della necessità di fare tornare alla previdenza risorse necessarie per affrontare alcuni rilevanti temi irrisolti, oltre che persistenti iniquità, nell'attuale assetto normativo del sistema previdenziale: tra questi è compreso senz'altro anche quello delle pensioni ai superstiti. Tuttavia, osserva che ad oggi i vincoli di finanza pubblica appaiono ancora molto stringenti e fanno sì che i problemi di copertura finanziaria delle proposte di legge in esame siano tutt'altro che marginali e, intanto, da quantificare e verificare nella loro percorribilità già nella fase iniziale dell'iter. Inoltre, ritiene che la Commissione abbia, e avrà ancora in futuro, alla propria attenzione altri provvedimenti in materia pensionistica, per tutti i quali si pone analogo problema di difficile reperimento delle copertura: a suo giudizio, dunque, l'esame di singoli aspetti e la ricerca delle risorse per provvedimenti che via via si susseguono, senza una valutazione di quadro e di priorità, può costituire un problema.
  D'altra parte, ritiene che la questione del valore delle pensioni ai superstiti sia da considerarsi certamente rilevante: le donne, maggioranza di coloro che percepiscono tale trattamento, hanno pensioni di valore medio nettamente inferiore a quello degli uomini proprio per il fatto che i criteri di determinazione della misura della pensione sono penalizzanti: il senso della pensione ai superstiti è quello di garantire una continuità di reddito e di livello di vita alle famiglie già colpite da un grave lutto; quei criteri di determinazione della misura non consentono di rendere realizzabile tale finalità. Inoltre, osserva come siano ancora moltissime le donne per le quali la pensione di reversibilità costituisce l'unica o la prevalente fonte di reddito e di sostentamento: questo non perché non abbiano lavorato, ma perché il lavoro di cura le ha spesso costrette a lasciare la propria occupazione o a non cercarla, perché sovente si sono potute permettere solo un lavoro precario o irregolare o simile. A questo proposito, fa notare che una trattazione di questo ambito di problemi richiederebbe probabilmente di inserire anche altre questioni specifiche.
  Evidenzia, inoltre, come le proposte di legge intervengano su temi fiscali: anche su questi giudica opportuno un approfondimento specifico. Ad esempio, rileva come una tassazione sostitutiva, non progressiva e in assenza di detrazioni, possa produrre effetti non equi o essere in contraddizione con la volontà, che invece la Commissione deve confermare, di mantenere ferma la natura previdenziale, a tutti gli effetti, dell'istituto della reversibilità; d'altra parte, appare necessario porre rimedio agli effetti negativi del fatto che i figli che percepiscono la propria quota di reversibilità non siano in grado di usufruire di detrazioni per incapienza e del fatto che non siano considerati a carico del genitore superstite, facendo notare che su questo aspetto interviene, in realtà, una delle proposte di legge abbinate. Infine, fa notare che esistono interpretazioni delle norme vigenti sul cumulo con il reddito del coniuge superstite che sono assurde e da rimuovere, a prescindere dall'iter delle proposte di legge in esame: infatti, per il lavoratore o la lavoratrice che rimangono vedovi in un tempo che coincida con il passaggio dal lavoro alla pensione, i limiti di cumulabilità agiscono come se il loro reddito fosse costituito sia dalla propria pensione sia dal reddito da lavoro dell'anno precedente che non viene più percepito.
  Ritiene, in conclusione, che a partire dal prossimo mese di gennaio, una volta Pag. 278conclusa la sessione parlamentare di bilancio, la Commissione possa seriamente confrontarsi sul merito delle diverse questioni poste nella propria relazione introduttiva.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di verificare l'assegnazione di ulteriori proposte di legge preannunciate da altri gruppi, in modo da assicurare una sollecita ripresa dell'attività istruttoria subito dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio. Al riguardo, fa presente che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 1842 Airaudo, la quale, nell'istituire un fondo per il finanziamento di interventi di solidarietà e di equità previdenziale, prevede un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e sui redditi pensionistici di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Comunica quindi che, atteso che la materia di cui al progetto di legge citato non risulta integralmente coincidente con quella affrontata dalle altre proposte di legge già abbinate, la presidenza, nella riunione del 4 dicembre scorso, ha sottoposto all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di abbinamento proveniente dal gruppo SEL: su tale richiesta si è registrato un unanime orientamento favorevole da parte dei gruppi.
  Conformemente a quanto concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, avverte, pertanto, che la proposta di legge C. 1842 è stata abbinata alle altre proposte di legge in esame, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  La Commissione prende atto.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che l'esame dei progetti di legge in titolo, che proseguirà anche nella prossima settimana, non potrà comunque concludersi prima del mese di gennaio. A tal fine, peraltro, prospetta l'opportunità che entro la fine della prossima settimana la Commissione proceda quanto meno all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Claudio COMINARDI (M5S) fa notare che il suo gruppo presenterà entro giovedì 19 dicembre un proprio progetto di legge sulla materia, di cui sarà richiesto l'abbinamento alle altre proposte di legge in esame.

  Walter RIZZETTO, presidente, auspica che la presentazione del preannunciato progetto di legge possa avvenire quanto prima, in modo da consentire alla Commissione di procedere entro la fine della prossima settimana all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, si domanda come si possa procedere all'adozione di un testo base in assenza dell'assegnazione della proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo del MoVimento 5 Stelle.

  Giorgia MELONI (FdI) ritiene che la Commissione non possa perdere ulteriormente tempo nel percorso di conclusione dell'esame dei provvedimenti abbinati, considerato anche che l'iter parlamentare si è già avviato da un mese e che ogni settimana un gruppo preannuncia l'intenzione di presentare una propria proposta di legge ai fini dell'abbinamento: ciò provoca Pag. 279inevitabilmente un effetto di rallentamento sui lavori della Commissione, che giudica inaccettabile. Per tale ragione, ritiene che entro la prossima settimana si debba procedere all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame dei provvedimenti in sede referente.

  Walter RIZZETTO, presidente, riservandosi, in ogni caso, di interessare il Presidente Damiano rispetto alla questione appena emersa, ribadisce come la Commissione sia nelle condizioni di procedere entro la fine della prossima settimana all'adozione di un testo base per il seguito dell'esame in sede referente, auspicando che i gruppi che non hanno ancora presentato le proprie proposte di legge possano farlo quanto prima, comunque non oltre giovedì 19 dicembre.
  Nel precisare, dunque, che la data di convocazione della prossima seduta dedicata all'esame dei progetti di legge in titolo sarà fissata in coerenza con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi in precedenza, ritiene che in quella data, anche a seguito delle valutazioni del Presidente della Commissione, sarà senza dubbio possibile procedere all'adozione di un testo base.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 12 dicembre 2013.

Audizione del professor Franco Carinci nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.