CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 dicembre 2013
137.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 438

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 10 dicembre 2013.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Invita quindi la relatrice, onorevole Mongiello, a svolgere la relazione introduttiva.

  Colomba MONGIELLO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame congiunto di due provvedimenti che in base alla riforma varata con Pag. 439la legge n. 234 del 2012 sono chiamati a trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni europee o a modificare la normativa vigente in conseguenza di sentenza di condanna o di precontenzioso con l'Unione europea per non corretta applicazione della normativa europea.
  Il primo provvedimento reca, infatti, delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, ed è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013 (AC 1836), sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012.
  Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive.
  Come segnalato nella relazione del disegno di legge in esame, successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.
  Il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari.
  Poiché il provvedimento non contiene norme che attengono direttamente alla competenza della Commissione Agricoltura, per l'analisi del testo ci si limiterà a dar conto in estrema sintesi del contenuto degli articoli ivi contenuti.
  L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa.
  L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli stessi enti nonché sulle imprese di investimento.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito.
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni intelligence tra Stati membri dell'Unione europea,
  L'articolo 7 delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea.
  Nell'allegato A sono comprese 2 direttive, una delle quali, la direttiva 2012/35/UE, interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare e si fissano inoltre limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ottica di prevenire l'affaticamento. Nell'allegato B sono elencate 13 direttive, tra le quali, la direttiva 2013/38/UE che apporta Pag. 440modifiche alla precedente direttiva 2009/16/UE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo.
  Il secondo disegno di legge, che consta di 25 articoli, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 bis, ed è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 (AC 1864).
  Preliminarmente appare utile rimarcare i motivi per i quali il Governo ha ritenuto necessario presentare anche il presente disegno di legge. Come noto, il mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei comporta l'irrogazione di sanzioni ed, in particolare, nel caso di non conformità dell'ordinamento interno con il diritto comunitario, esse si dividono in due tipologie di penalità: una misura afflittiva di natura pecuniaria da 10.880 a 652.800 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza della Corte di giustizia europea ed un importo forfettario, pari a 8.854.000 euro che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia europea ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  L'Italia, stando alle dichiarazioni rese dal ministro Moavero Milanesi lo scorso 8 novembre al termine del Consiglio dei Ministri in cui è stato approvato il provvedimento in esame, detiene oltre 100 procedure pendenti e numerosissime messe in mora preliminari, ossia le Eu Pilot. Tenendo conto degli importi sopra enunciati, diventa chiaro il motivo e l'urgenza di adottare provvedimenti normativi volti a conformare in maniera esatta l'ordinamento interno rispetto al diritto comunitario.
  Inoltre, il Governo ha ritenuto inderogabile approvare il presente disegno di legge volto all'allineamento del diritto interno rispetto a quello europeo anche in ragione del prossimo semestre di presidenza italiana dell'UE, appuntamento cui il nostro Paese intende giungere senza l'attuale primato di Stato membro dell'UE col più alto numero di procedure pendenti.
  Il presente disegno di legge quindi, è stato trasmesso alle Camere nel solco della procedura recata dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (anche detta nuova comunitaria).
  Passando al contento del provvedimento, occorre soffermare l'attenzione sull'articolo 13 e sulle risorse utilizzate per la copertura degli oneri recati dagli articoli 5, 6 e 7 del provvedimento.
  L'articolo 13, di particolare interesse in quanto investe direttamente la competenza della XIII Commissione, allo scopo di recepire i rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 1611/10/ENVI, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/CEE deve essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.
  L'articolo in esame apporta, infatti, una modifica all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
  In particolare, l'articolo 4 detta disposizioni in materia di cattura temporanea ed inanellamento; il comma 3 prevede che tale attività possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il secondo periodo del comma 3, sul quale incide la modifica, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La modifica introdotta specifica che le regioni, nel concedere tale autorizzazione, Pag. 441devono rispettare le condizioni e le modalità previste dall'articolo 19-bis della medesima legge.
  La disposizione richiamata è stata da ultimo modificata dall'articolo 26, comma 2, della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) al fine di adeguare la normativa italiana alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131).
  Il comma 2, in particolare, ha sostituito l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, prevedendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo, che le stesse siano giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che ne giustificano l'adozione, dando conto dell'assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
  I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni le quali prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero dei capi autorizzato al prelievo. Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispone la ripartizione tra le regioni interessate del numero dei capi prelevabili per ciascuna specie. Il provvedimento di deroga è pubblicato e comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di diffidare la regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento. Le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento non necessitano della determinazione annuale da parte dell'ISPRA della piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni.
  Le regioni hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e devono trasmettere, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio e all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe. Qualora dalla relazione risulti che una regione ha superato il numero massimo di capi prelevabili, la stessa non può essere ammessa al riparto nell'anno successivo.
  Tale disposizione è volta a rispondere ai rilievi sollevati nell'ambito della procedura Eu Pilot (1611/10/ENVI) con la quale la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane chiarimenti sulla trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva n. 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli) in relazione alla cattura in cinque regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto) di sette specie di uccelli (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis).
  In particolare, ad una prima lettera (25 novembre 2009) con la quale la Commissione chiedeva chiarimenti sui metodi di cattura utilizzati in Italia, le autorità nazionali indicavano al riguardo l'utilizzo delle reti, vietato dalla direttiva 2009/147/CE. Tuttavia, con lettera del 10 dicembre 2010, la Commissione ha sottolineato che le deroghe concesse dall'Italia, pure previste dalla direttiva, non sono tuttavia conformi alla disciplina della direttiva (articolo 9) che deve essere esplicitamente richiamata.
  Si segnala che, a norma dell'articolo 8 e dell'allegato IV, della direttiva Uccelli, la cattura degli uccelli mediante l'utilizzo di reti è vietata. Tuttavia, a norma dell'articolo 9 della direttiva medesima, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'articolo 8 purché le deroghe soddisfino le condizioni stabilite dallo stesso articolo 9.
  Inoltre, per la copertura degli oneri recati dagli articoli 5, 6, e 7, l'articolo 25 del Pag. 442disegno di legge dispone che vengano ridotti i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.
  A tal proposito vale la pena ricordare che una disposizione analoga, anzi perfettamente uguale, ma dal tenore opposto, è attualmente contenuta nel comma 184 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014 attualmente all'esame di questa Camera. Questa norma, infatti, prevede che per gli stessi anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali provveda all'incremento dei predetti consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato per un valore esattamente uguale a quello che il precedente articolo 25 della Legge Europea riduce negli stessi anni.
  Il fatto singolare, ad ogni modo, consiste nel fatto che la previsione di cui al predetto articolo 25 incide anche sugli incrementi di consumi standardizzati già avvenuti al momento dell'entrata in vigore della legge europea e quindi, dovendo per forza questa entrare in vigore successivamente alla legge di stabilità 2014, la stessa legge europea azzererà quasi contemporaneamente l'incremento introdotto dalla precedente.
  In considerazione di quanto esposto, mi riservo di chiedere informazioni in merito al Governo, e, ad ogni modo, di presentare un emendamento che preveda una differente copertura finanziaria del provvedimento in oggetto, evitando così di penalizzare il comparto agricolo.
  Mi riservo, altresì, di chiedere al Governo quale sia lo stato dei fatti in merito alla procedura EU PILOT, il 4632/13/AGR, sulla legge 14 gennaio 2013, n. 9 (Legge salva olio italiano), con cui la Commissione UE avrebbe lamentato la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

  Luca SANI, presidente, comunica che, avendo i deputati Schullian e Oliverio segnalato problemi di funzionamento nei dispositivi per la rilevazione della presenza dei deputati alle sedute della Commissione, dà atto della loro partecipazione alla odierna seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 dicembre 2013, a pagina 390, prima colonna, dopo la diciannovesima riga, aggiungere la seguente parola: «(Approvato) ».