CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 dicembre 2013
137.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2013

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INTERROGAZIONI

  Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

  La seduta comincia alle 13.45.

5-00908 Bellanova: Smembramento dell'ambulatorio integrato di celiachia di Taranto.

  Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Teresa BELLANOVA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-01399 Elvira Savino: Realizzazione di una campagna informativa sugli incidenti domestici causati da soffocamento.

  Il sottosegretario Paolo FADDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Elvira SAVINO (FI-PDL), replicando, si dichiara sufficientemente soddisfatta della risposta del sottosegretario, dalla quale si evince l'impegno dimostrato dal Ministero della salute con le iniziative che ha promosso Pag. 429per la diffusione delle informazioni sulle norme di prevenzione basilari indirizzate ai genitori.
  Tuttavia, ritiene che l'obiettivo principale da perseguire sia quello di formare ed informare, oltre ai genitori, tutti i soggetti che a vario titolo ruotano attorno al bambino, a partire dal personale scolastico e dei servizi per la prima infanzia, ai quali auspica che siano indirizzate iniziative formative prevedendo l'obbligatorietà della partecipazione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre» (C. 1836 Governo) e «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis» (C. 1864 Governo), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.
  Ricorda inoltre che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione su ciascun disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Le relazioni potranno essere accompagnate da eventuali emendamenti approvati.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricordo che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere Pag. 430presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione le due relazioni sui disegni di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e sulla legge europea 2013 bis, possibilmente entro mercoledì 11 dicembre. La XIV Commissione ha comunque comunicato che, non essendo il termine perentorio, la Commissione potrà esprimersi fino al 18 dicembre.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, ricorda che i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013 sono due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, applicata ora per la seconda volta, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
  Fa presente che, per quanto riguarda la Legge di delegazione europea 2013, il disegno di legge n. 1836 è stato presentato dal Governo alla Camera sulla base dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale nel caso in cui dopo l'approvazione della legge di delegazione europea per l'anno di riferimento si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, il Governo può presentare alle Camere un nuovo disegno di legge. Ricordo in proposito che il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge di delegazione europea 2013 – si tratta della legge n. 96 – che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di quaranta direttive e cinque rettifiche di direttive.
  Il provvedimento in esame consta di sette articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, due e tredici direttive da recepire con decreto legislativo; nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
  In particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B definendo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi, nonché i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi, e dispone in ordine alla copertura finanziaria delle norme delegate.
  L'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea.
  Osserva, poi, che l'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi, sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, nonché del regolamento n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi.
  L'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento nell'ordinamento nazionale della nuova disciplina europea in materia di agenzie di rating del credito, contenuta nella direttiva 2013/14/UE e nel regolamento (UE) n. 462/2013. Pag. 431
  L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi specifici per l'attuazione nell'ordinamento nazionale del regolamento n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA) e del regolamento n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). I due regolamenti, entrati in vigore il 22 luglio 2013, richiedono in particolare agli Stati membri di designare le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei gestori nonché per sanzionare le violazioni degli obblighi posti dagli stessi regolamenti.
  L'articolo 6 delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/Gai sullo scambio di informazioni e intelligence tra Stati membri dell'Unione europea, riproducendo l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) che prevedeva analoga delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.
  L'articolo 7, infine, delega il Governo all'emanazione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e di protezione temporanea, senza indicare princìpi e criteri direttivi di delega. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in dodici mesi, che decorrono dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale incluse nell'allegato B del provvedimento in oggetto.
  Per quanto riguarda, quindi, le direttive comprese negli allegati A e B, con specifico riferimento alle competenze della Commissione affari sociali rileva, nell'allegato B, la direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva 92/65/UEE in materia di norme sanitarie relative agli scambi ed alle importazioni nell'Unione europea di cani, gatti e furetti, tenendo conto anche del regolamento (UE) n. 576/2013 del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, che ha abrogato il precedente regolamento (CE) 998/2003.
  Il termine di recepimento della direttiva è il 28 dicembre 2014.
  Fa presente, quindi, che la direttiva prevede, in particolare, che gli animali, oggetto di transazioni commerciali, dovranno essere sottoposti a un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti la loro spedizione (precedentemente il termine era di 24 ore) da un veterinario abilitato dall'autorità competente ed essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario.
  Ritiene opportuno segnalare che con la Decisione di esecuzione del 21 ottobre 2013 la Commissione Europea ha stabilito l'elenco dei territori e dei Paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti. Lo stesso provvedimento stabilisce anche i modelli di certificati sanitari per tali importazioni.
  Infine, ricorda che il citato regolamento n. 576/2013, sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, ristabilisce gli elenchi delle specie animali interessate, con particolare attenzione ai soggetti coinvolti nel ciclo della rabbia, definendo le nuove condizioni di polizia sanitaria. Il regolamento inoltre prevede che, qualora il numero di cani, gatti o furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale sia superiore a cinque, nell'ambito di un singolo movimento, tali animali da compagnia devono rispettare le norme sanitarie di cui alla direttiva 92/65/CEE per le specie interessate, salvo nel caso di alcune categorie di animali per i quali è, a determinate condizioni, prevista una deroga.
  Segnala, poi, che vi sono poi altre direttive che, pur investendo direttamente competenze di altre Commissioni, presentano tuttavia profili di rilievo per la Commissione affari sociali. In tal senso, rileva la direttiva 2013/33/UE, che disciplina le condizioni materiali di accoglienza, assistenza e reinserimento sociale di coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale (riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del diritto di asilo) o ne hanno fatto richiesta.Pag. 432
  La nuova direttiva «accoglienza» fa parte – al pari della direttiva 2013/32/UE, recante disposizioni relative alle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale – del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo.
  In particolare, la direttiva ha l'obiettivo di garantire un livello di vita dignitoso, specie con misure nazionali dirette a individuare le particolari esigenze delle persone vulnerabili, come i minori e le vittime di tortura, o con un sostegno materiale di livello adeguato per i richiedenti asilo.
  È favorita altresì l'indipendenza economica dei richiedenti protezione, prevedendo che gli Stati membri agevolino l'accesso al mercato del lavoro.
  Segnala che in materia la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando la violazione di obblighi imposti dal diritto dell'UE, previsti dalle precedenti direttive e dal regolamento «Dublino», recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo. Le violazioni contestate consisterebbero principalmente nella limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo, nonché nelle procedure concernenti la domanda di asilo.
  Un'ulteriore direttiva che può essere richiamata è la 2013/29/UE, che stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale.
  Segnala altresì la direttiva 2013/38, che apporta modifiche alla direttiva 2009/16, in materia di controlli effettuabili sulle navi da parte dello Stato di approdo, introducendo, tra l'altro, modifiche volte a prevedere che la nave possa essere sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione anche in caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumità, la salute o la sicurezza dei marittimi, oltre che nei casi già previsti di pericolo in generale per la sicurezza, la salute o l'ambiente.
  Passando, quindi, a esaminare i contenuti del disegno di legge n. 1864 – Legge europea 2013 bis, evidenzia che dalla relazione illustrativa emerge che il Governo, nell'adempiere a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea. In sostanza, con il disegno di legge in esame il Governo intende chiudere alcune procedure di infrazione e dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea, a due regolamenti (UE), nonché a una decisione EURATOM del Consiglio.
  Fa presente, poi, che le uniche disposizioni di rilievo con riguardo alle competenze della Commissione affari sociali sono quelle contenute nel capo III. In particolare, l'articolo 10, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi. È specificato che a tale documentazione possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
  L'articolo 11 riprende, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge n. 5368, predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui iter non si è completato entro la fine della stessa legislatura. In esecuzione della delega, si sarebbero Pag. 433dovuti adottare i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori come quelli marittimo, compreso il settore della pesca, portuale e ferroviario.
  Come emerge dalla relazione illustrativa, la nuova delega si rende necessaria per consentire di adottare il provvedimento teso ad armonizzare la disciplina contenuta nella normativa di settore – decreto legislativo n. 298 del 1999, recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca –, adeguandola ai princìpi stabiliti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, rispondendo così alle censure mosse dalla Commissione europea, essenzialmente centrate sull'incertezza normativa derivante dall'esistenza di diversi provvedimenti normativi non del tutto omogenei e pertanto capaci di generare ambiguità in una materia di particolare rilevanza qual è quella della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori.
  Ai fini dell'adozione del decreto attuativo, si prevedono diversi principi e criteri direttivi volti, tra l'altro, a tenere conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi.
  La disposizione in oggetto stabilisce inoltre che con l'esercizio della delega siano individuate e abrogate tutte le norme incompatibili con il nuovo decreto legislativo.
  Si prevede che lo schema del decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con altri Ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, e che sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di relazione al termine del dibattito.

  Andrea CECCONI (M5S) intende innanzitutto evidenziare che, nonostante la presentazione di due distinti provvedimenti a distanza di neanche sei mesi l'uno dall'altro, il Governo non abbia inteso inserire tutte le direttive, risalenti anche agli anni 2010 e 2011, che non sono ancora state recepite nell'ordinamento interno, rischiando pertanto di provocare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea.
  Fa presente, inoltre, che la maggior parte delle direttive saranno recepite in base a criteri generali di delega, mancando nei disegni di legge norme contenenti specifici principi e criteri direttivi di delega, circostanza che, a suo avviso, lascia presumere una carenza di approfondimento e una sostanziale leggerezza nell'affrontare le questioni inerenti al recepimento del diritto comunitario.
  Si riserva, infine, di presentare emendamenti entro il termine che sarà fissato dalla Presidenza della Commissione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame a domani, mercoledì 11 dicembre 2013, alle ore 12.

  La Commissione concorda.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.20.

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Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo e C. 1581 Vargiu.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, ricorda che la Commissione aveva sospeso la discussione generale del provvedimento per poter svolgere un ciclo di audizioni informali, come richiesto dalla collega Lenzi. Come concordato dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono state svolte interessanti audizioni che hanno coinvolto rappresentanti delle professioni sanitarie, degli avvocati, delle associazioni che tutelano i diritti dei pazienti, delle compagnie assicuratrici, delle società di medicina legale, nonché l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (A.GE.NA.S) e magistrati e altri esperti della materia.
  È pertanto possibile proseguire negli interventi di carattere generale.

  Maria AMATO (PD) intende svolgere alcune considerazioni sui provvedimenti all'ordine del giorno, volti sostanzialmente ad allentare la pressione sulla classe medica in ordine ai casi di eventi a danno dei pazienti cui i medici sono sempre più spesso chiamati a rispondere anche penalmente. Auspica che la legge che la Commissione si appresta ad approvare sia prima di tutto una legge aderente al nostro sistema sanitario nazionale, non privo di punti deboli e non costituito solo da eccellenze. Infatti, le strutture ospedaliere in cui gli operatori sanitari, e specialmente i medici, sono costretti a prestare la propria attività sono spesso inadeguate e prive di eccellenze anche dal punto di vista tecnologico. Basti pensare all'istituto della reperibilità ancora presente anche per l'emergenza in molti ospedali italiani e che, non garantendo il diritto del medico di turno al riposo compensativo, può essere la causa di eventi avversi dovuta alla stanchezza, per i quali, in altri paesi, come gli Stati Uniti, il medico è esente da responsabilità. In proposito, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca la conoscenza della normativa comparata vigente nei principali paesi europei.

  Pierpaolo VARGIU, presidente e relatore, nessuno altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno mantenere aperta la discussione generale ancora per qualche seduta, auspicando che a seguito delle interessanti audizioni svolte tutti i membri della Commissione siano ora in grado di avere a disposizione tutti gli elementi utili per poter intervenire e dibattere approfonditamente delle complesse questioni oggetto delle proposte di legge in esame. Nell'osservare che il dibattito parlamentare sulle tematiche in oggetto si protrae da circa 13 anni, a testimonianza della difficoltà di arrivare ad una definizione dal punto di vista legislativo, auspica che possa raggiungersi una vasta convergenza in primis sulle parti più o meno condivise da tutte le proposte di legge in discussione, cioè sulla fase antecedente della prevenzione del danno, per poi approfondire le altre parti relative alla fase successiva all'evento dannoso, caratterizzate da maggior complessità.
  Si augura, infine, che anche il Governo possa offrire un contributo utile al dibattito su un argomento così importante, anche considerando le rilevanti ricadute economiche della medicina difensiva sul nostro sistema sanitario nazionale.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

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